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PDL 4700

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4700



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

LO PRESTI, BOCCHINO, DELLA VEDOVA, MENIA, BONGIORNO, BRIGUGLIO, BARBARO, CONSOLO, GIORGIO CONTE, DI BIAGIO, DIVELLA, GRANATA, LAMORTE, MORONI, MURO, ANGELA NAPOLI, PATARINO, PERINA, PROIETTI COSIMI, RAISI, RUBEN, SCANDEREBECH, TOTO

Disposizioni concernenti l'utilizzazione dei crediti nei riguardi delle pubbliche amministrazioni da parte delle imprese per l'adempimento degli obblighi previdenziali e assicurativi

Presentata il 19 ottobre 2011


      

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Onorevoli Colleghi! — Il ritardo con cui la pubblica amministrazione provvede al pagamento dei corrispettivi inerenti all'esecuzione dei contratti pubblici rappresenta, ormai da tempo, un serio problema per gli imprenditori che operano nel mercato italiano. Esso costituisce un grave ostacolo soprattutto per le piccole e medie imprese che, nell'attuale congiuntura economica di difficile accesso al credito bancario, risentono in maniera grave della mancanza di liquidità.– l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha sottolineato che «I ritardati pagamenti rappresentano, in modo particolare in un momento di marcato rallentamento del ciclo economico quale quello attuale, una problematica che necessita di un'adeguata attenzione, soprattutto in considerazione delle pesanti implicazioni che la stessa determina sia sull'equilibrio finanziario, e quindi sullo sviluppo, delle imprese che sulla concorrenza nel mercato. La questione in esame si pone in tutta la sua gravità soprattutto per le imprese che stipulano contratti con la Pubblica Amministrazione, le quali, in misura ancor più forte rispetto alle
 

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aziende che operano con committenze private, sono da sempre soggette al gravame di un onere aggiuntivo rappresentato dall'ulteriore costo che le stesse devono sostenere per far fronte al gap, spesso di proporzioni assai considerevoli, che si viene a determinare tra il momento della liquidazione dei costi gestionali e quello dell'incasso del corrispettivo pattuito; onere di cui ovviamente non si può non tener conto nella determinazione del prezzo offerto in sede di gara pubblica. (...) La conseguenza è che questo tipo di mercato finisce con il privilegiare le grandi imprese e colpisce, in maniera irreversibile, le piccole e medie imprese che rischiano, pertanto, di uscire definitivamente dal sistema. Il tutto, come è facile intuire, determina conseguenze di rilevate entità sulla concorrenza, falsando, in misura considerevole, il regolare andamento del mercato».
      In tale contesto, le uniche e concrete misure adottate finora per affrontare la problematica dei ritardati pagamenti delle pubbliche amministrazioni sono state: l'articolo 9 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che ha introdotto misure rivolte a prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie in capo alla pubblica amministrazione, senza tuttavia prevedere termini certi e perentori per l'effettuazione dei pagamenti, né offrire risposte intese a risolvere una prassi oramai strutturalmente inveterata nella gestione delle commesse pubbliche; il comma 1-bis dell'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale ha introdotto l'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che prevede la possibilità di compensare i crediti vantati verso regioni, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale con somme dovute all'erario a seguito di iscrizione a ruolo. Pertanto, al ricorrere di determinate condizioni (ivi inclusa l'acquisizione della certificazione prevista dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2) un operatore economico potrà utilizzare il credito vantato per l'esecuzione di appalti al fine di pagare, totalmente o parzialmente, somme dovute all'erario a seguito dell'iscrizione a ruolo. In tal caso, l'ente pubblico debitore dei corrispettivi non pagati subentra nell'obbligo di versare all'agente della riscossione l'importo oggetto della certificazione entro sessanta giorni dal termine nella stessa indicato. Ove ciò non avvenga, l'agente della riscossione dovrà procedere, sulla base del ruolo emesso, alla riscossione coattiva nei confronti dell'ente pubblico.
      La presente proposta di legge intende intervenire a sostegno del sistema produttivo nazionale, introducendo proprio una misura analoga a quella descritta. Al fine di superare alcune difficoltà connesse ai ritardati pagamenti delle pubbliche amministrazioni, il comma 1 dell'unico articolo prevede la possibilità – per le imprese che risultano titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti di tutte le amministrazioni pubbliche nonché delle società a totale partecipazione pubblica per lavori, forniture o servizi – di richiedere alle stesse una certificazione delle somme oggetto di ritardato pagamento al fine di utilizzarla nei confronti degli istituti previdenziali e assicurativi per l'ottenimento positivo del documento unico di regolarità contributiva (DURC), anche a fronte di somme non versate per un ammontare corrispondente al credito complessivamente vantato.
      Al comma 2 è quindi previsto che l'ente pubblico debitore dei corrispettivi non pagati subentri nell'obbligo di versare agli istituti previdenziali e assicurativi l'importo oggetto della certificazione entro centottanta giorni dal termine nella stessa indicato.
      Infine, al comma 3, si rinvia a un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione delle modalità di attuazione delle disposizioni del comma 1.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Allo scopo di intervenire tempestivamente a sostegno del sistema produttivo nazionale, per superare la difficoltà dei ritardati pagamenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, le imprese che risultano titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni e delle società a totale partecipazione pubblica, per lavori, forniture o servizi, possono richiedere alle pubbliche amministrazioni la certificazione delle somme oggetto di ritardato pagamento al fine di utilizzarla nei confronti degli istituti previdenziali e assicurativi per l'ottenimento positivo del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, anche a fronte di somme non versate per un ammontare corrispondente al credito complessivamente vantato.
      2. Ai fini di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni debitrici versano agli istituti previdenziali e assicurativi l'importo oggetto della certificazione entro centottanta giorni dal termine nella stessa indicato.
      3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del comma 1.


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