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PDL 4722

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4722



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BITONCI, REGUZZONI, ALLASIA, BRAGANTINI, CAPARINI, CHIAPPORI, CONSIGLIO, CROSIO, DESIDERATI, FOGLIATO, FOLLEGOT, FUGATTI, GIDONI, GRIMOLDI, LUSSANA, MAGGIONI, MOLGORA, LAURA MOLTENI, MONTAGNOLI, MUNERATO, PAOLINI, PASTORE, RIVOLTA, SIMONETTI, TOGNI, TORAZZI

Modifiche agli articoli 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in materia di interpello dell'amministrazione finanziaria da parte dei contribuenti

Presentata il 27 ottobre 2011


      

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Onorevoli Colleghi! — Nel luglio 2000 il Parlamento approvò la legge n. 212 recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente finalizzata a rendere migliori i rapporti tra il fisco e i contribuenti.
      All'interno della normativa, una delle principali novità è senza dubbio quella relativa all'estensione al diritto all'interpello con la regola del silenzio-assenso, così che, qualora il contribuente abbia dei dubbi, può richiedere chiarimenti al fisco, che ha centoventi giorni per rispondere, decorsi i quali prevale l'interpretazione del contribuente.
      L'interpello, quindi, è un'istanza che il contribuente, prima di attuare un comportamento fiscalmente rilevante, rivolge all'amministrazione finanziaria per ottenere una valutazione sulla liceità fiscale di un'operazione economica o l'interpretazione su una norma obiettivamente incerta da applicare a un caso concreto. La legislazione vigente prevede diverse tipologie
 

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di interpello, che possono essere raggruppate in tre macrocategorie: le istanze presentate ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000, le istanze presentate ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 413 del 1991 e l'interpello disapplicativo di cui all'articolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.
      È evidente come ai tempi della normativa, sia dello statuto del contribuente, che della legge n. 413 del 1991, la finalità e i termini entro cui il fisco avrebbe potuto rispondere al sollecito da parte del contribuente erano coerenti con la situazione socio-economica e con la struttura e l'apparato pubblici.
      Oggi però, in un contesto economico che seppur a breve distanza temporale è profondamente e completamente mutato, si rende assolutamente necessario ripensare e rivedere la normativa, cercando invece di accelerare al fine di ridurre i tempi di risposta con cui la pubblica amministrazione è interpellata dal contribuente per favorire non solo una maggiore efficienza del sistema, ma anche e soprattutto per poter garantire al contribuente un sistema di risposta più coerente con un sistema produttivo dove il tempo è diventato una variabile critica di primaria importanza.
      Per questo motivo, la presente proposta di legge si pone la finalità, all'articolo 1, di ridurre i tempi di risposta dell'amministrazione finanziaria, previsti dall'articolo 11 della legge n. 212 del 2000, portandoli a trenta giorni. Allo stesso modo, l'articolo 2 modifica il limite entro cui la competente direzione generale del Ministero dell'economia e delle finanze è tenuta a esprimere il preventivo parere al contribuente che, anche prima della conclusione di un contratto, di una convenzione o di un atto che possa dare luogo all'applicazione delle disposizioni richiamate dall'articolo 21 della legge n. 413 del 1991 in materia di comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive, può richiedere il preventivo parere. Anche in questo caso, al fine di rendere più agevole e rapido il lavoro del contribuente, si propone di abbassare la soglia massima oggi vigente a trenta giorni.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 11, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la parola: «centoventi» è sostituita dalla seguente: «trenta».

Art. 2.

      1. All'articolo 21, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, le parole: «20 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni» e le parole: «60 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni».

Art. 3.

      1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale.


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