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PDL 225-A

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 225-2274-A



 

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PROPOSTE DI LEGGE

n. 225, d'iniziativa dei deputati

MAZZOCCHI e CARLUCCI

Regolamentazione del settore dei materiali gemmologici in commercio

Presentata il 29 aprile 2008

n. 2274, d'iniziativa dei deputati

MATTESINI, CALEARO CIMAN, DE BIASI, FRONER, GATTI, GNECCHI, LOVELLI, LULLI, MARCHIONI, NANNICINI, SBROLLINI, FEDERICO TESTA, VICO

Regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici e norme per la tutela dei consumatori

Presentata il 10 marzo 2009

(Relatore: DAL LAGO)


NOTA: La X Commissione permanente (Attività produttive, commercio e turismo), il 9 novembre 2011, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato delle proposte di legge nn. 225, 2274. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per i testi delle proposte di legge si vedano i relativi stampati. .
 

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        La I Commissione,

            esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 225 Mazzocchi e C. 2274 Mattesini, recante «Regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici», come risultante dagli emendamenti approvati;

            premesso che:

                il testo unificato è riconducibile in via prevalente alle materie «tutela della concorrenza» e «ordinamento civile», che l'articolo 117, secondo comma, lettere e) e l) della Costituzione attribuiscono alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

                alcune disposizioni del testo appaiono inoltre riconducibili alle materie «commercio con l'estero», oggetto di competenza legislativa concorrente (ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione), e «commercio», che rientra tra le materie attribuite alla competenza residuale delle regioni, di cui all'articolo 117, comma quarto;

                l'articolo 8-bis, comma 2, in particolare, dispone che le regioni provvedano alla stampa di un vademecum per la corretta informazione del consumatore riguardo all'acquisto dei materiali gemmologici;

                la suddetta disposizione appare riconducibile, almeno sotto il profilo delle finalità, alla materia della tutela della concorrenza, ma incide altresì sulla materia del commercio;

                appare pertanto opportuno, in relazione ad una disciplina che attiene anche a materie di competenza esclusiva regionale, che la Commissione di merito valuti la possibilità di prevedere una forma di coinvolgimento delle regioni che non si sostanzi in un obbligo specifico a carico delle stesse, ma piuttosto in una facoltà o, comunque, una disciplina che lasci alle regioni un maggiore margine di discrezionalità della definizione delle modalità per assicurare la corretta informazione del consumatore riguardo all'acquisto dei materiali gemmologici;

                l'articolo 8-bis, comma 3, dispone, a sua volta, che le regioni possono promuovere corsi di qualificazione per i soggetti che operano nel mercato gemmologico;

                la disciplina di cui al citato comma 3 è riconducibile alla materia della formazione professionale, attribuita alla competenza residuale delle regioni e, in base alla giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 50 del 2005), «in materia di formazione professionale, la definizione dei programmi e l'organizzazione dei corsi spetta alla sfera delle attribuzioni regionali, salva la presenza di possibili forme di coordinamento e controllo centrale»;

                preso peraltro atto che il suddetto comma 3 si limita a prevedere una facoltà per le regioni in merito alla promozione dei

 

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corsi, la cui definizione organizzazione è in ogni caso rimessa alle regioni;

                l'articolo 10 demanda ad un collegio arbitrale la definizione delle controversie sul contenuto della dichiarazione rilasciata dal venditore, in cui sono descritti i materiali gemmologici venduti;

                la disposizione di cui all'articolo 10 non specifica, tuttavia, la natura dell'arbitrato, limitandosi a rinviare ad un successivo regolamento la definizione delle modalità di operato dello stesso e, soprattutto, non specifica che si tratta di una modalità facoltativa per la risoluzione delle controversie in questione;

                la Corte costituzionale, fin dalla sentenza n. 127 del 1977, ha osservato che, poiché la Costituzione garantisce ad ogni soggetto il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, «il fondamento di qualsiasi arbitrato è da rinvenirsi nella libera scelta delle parti: perché solo la scelta dei soggetti (intesa come uno dei possibili modi di disporre, anche in senso negativo, del diritto di cui all'articolo 24, comma primo, della Costituzione) può derogare al precetto contenuto nell'articolo 102, comma primo, della Costituzione [...], sicché la «fonte» dell'arbitrato non può più ricercarsi e porsi in una legge ordinaria o, più generalmente, in una volontà autoritativa»;

                è necessario pertanto chiarire, all'articolo 10, i rapporti tra la procedura arbitrale e un eventuale procedimento giudiziario, specificando che il ricorso all'arbitrato non è obbligatorio, ma costituisce una mera facoltà delle parti,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            è necessario chiarire, all'articolo 10, i rapporti tra la procedura arbitrale e un eventuale procedimento giudiziario, specificando, in particolare, che il ricorso all'arbitrato non è obbligatorio, ma costituisce una mera facoltà delle parti;

        e con la seguente osservazione:

            all'articolo 8-bis, comma 2, appare opportuno, in relazione ad una disciplina che attiene anche a materie di competenza esclusiva regionale, che la Commissione di merito valuti la possibilità di prevedere una forma di coinvolgimento delle regioni che non si sostanzi in un obbligo specifico a carico delle stesse, ma piuttosto in una facoltà o, comunque, una disciplina che attribuisca alle regioni un maggiore margine di discrezionalità nella definizione delle modalità per assicurare la corretta informazione del consumatore riguardo all'acquisto dei materiali gemmologici.

(Parere espresso il 28 settembre 2011)
 

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        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 225 Mazzocchi e C. 2274 Mattesini, recante «Regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici», come risultante dagli emendamenti approvati;

            richiamato il parere espresso dal Comitato permanente per i pareri della I Commissione il 28 settembre scorso sul precedente testo unificato elaborato dalla Commissione di merito;

            ribadita la condizione espressa nel suddetto parere del 28 settembre 2011, relativamente al fatto che l'articolo 10, demandando ad un collegio arbitrale la definizione delle controversie sul contenuto della dichiarazione rilasciata dal venditore, non specifica la natura dell'arbitrato, limitandosi a rinviare ad un successivo regolamento la definizione delle modalità di operato dello stesso e, soprattutto, non specifica che si tratta di una modalità facoltativa per la risoluzione delle controversie in questione;

            ricordato che la Corte costituzionale, fin dalla sentenza n. 127 del 1977, ha osservato che, poiché la Costituzione garantisce ad ogni soggetto il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, «il fondamento di qualsiasi arbitrato è da rinvenirsi nella libera scelta delle parti: perché solo la scelta dei soggetti (intesa come uno dei possibili modi di disporre, anche in senso negativo, del diritto di cui all'articolo 24, comma primo, della Costituzione) può derogare al precetto contenuto nell'articolo 102, comma primo, della Costituzione [...], sicché la «fonte» dell'arbitrato non può più ricercarsi e porsi in una legge ordinaria o, più generalmente, in una volontà autoritativa»,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            è necessario chiarire, all'articolo 10, i rapporti tra la procedura arbitrale e un eventuale procedimento giudiziario, specificando, in particolare, che il ricorso all'arbitrato non è obbligatorio, ma costituisce una mera facoltà delle parti.

(Parere espresso il 9 novembre 2011)


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        La II Commissione,

            esaminato il testo unificato in oggetto;

            rilevato che:

                l'articolo 13, comma 1, lettere a) e b) stabilisce delle sanzioni amministrative per chiunque rilasci certificazioni dei materiali gemmologici

 

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in commercio senza essere iscritto nell'elenco di cui all'articolo 12, comma 1, e per chiunque pone in commercio, anche a distanza, o detiene per la vendita materiali gemmologici privi di documenti ovvero accompagnati da documenti riportanti indicazioni diverse da quelle previste o con indicazioni che possono essere confuse con quelle previste;

                l'articolo 13, comma 2, prevede che le suddette sanzioni amministrative siano moltiplicate per dieci nel caso di vendite a distanza o al di fuori dei locali commerciali;

                che appare opportuno verificare la compatibilità del predetto aumento di pena con il principio di proporzionalità delle pene, applicabile anche alle sanzioni amministrative;

                che appare opportuno, all'articolo 13, comma 1, lettera b), sopprimere l'inciso «anche a distanza», posto che la fattispecie, con riferimento alle vendite a distanza, è appositamente disciplinata come ipotesi aggravata dal citato comma 2 dell'articolo 13,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) all'articolo 13, comma 1, lettera b), valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere l'inciso: «anche a distanza»;

            b) all'articolo 13, comma 2, valuti la Commissione di merito la compatibilità dell'aumento di pena ivi previsto con il principio di proporzionalità.


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

            esaminato il nuovo testo delle proposte di legge C. 225 e abb., recante regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici;

            preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

        All'articolo 8-bis:

            al comma 1, dopo le parole: Il Ministero dello sviluppo economico aggiungere le seguenti: , nell'ambito delle risorse destinate ai sensi della legislazione vigente alle iniziative di comunicazione di pubblica utilità;

 

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            sopprimere il comma 2;

            al comma 3, primo periodo, dopo le parole: possono promuovere corsi di qualificazione aggiungere le seguenti: , con oneri ad esclusivo carico dei soggetti partecipanti;

        All'articolo 10, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli oneri della procedura arbitrale sono a carico dei soggetti interessati.

        All'articolo 12, comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Gli oneri per la costituzione e la tenuta degli elenchi di cui al comma 1, nonché per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo, sono posti a carico dei soggetti richiedenti l'iscrizione ai medesimi elenchi sulla base di tariffe stabilite con il decreto di cui all'articolo 15, ed aggiornate periodicamente, almeno ogni due anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La determinazione e l'aggiornamento degli importi delle tariffe di cui al presente articolo avviene sulla base del costo effettivo delle prestazioni rese dalle amministrazioni pubbliche interessate. Le medesime tariffe devono essere versate dai soggetti a ciò obbligati prima di richiedere l'iscrizione nell'elenco. Alla domanda di iscrizione deve essere allegata la quietanza del relativo versamento.

(Parere espresso il 3 novembre 2011)

        La V Commissione,

            esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 225 e abb., recante regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici;

            preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

            ritenuta la necessità di precisare, al comma 1 dell'articolo 8-bis, che le regioni possano svolgere le campagne di comunicazione nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli del Patto di stabilità interno,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

            all'articolo 8-bis, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli del Patto di stabilità interno».

(Parere espresso il 9 novembre 2011)
 

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PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

        La VI Commissione,

            esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 225 Mazzocchi e C. 2274 Mattesini, recante «Regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici», come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito,

        esprime

NULLA OSTA


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

        La XI Commissione,

            esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 225 Mazzocchi e C. 2274 Mattesini recante «Regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici»,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

        La XIV Commissione,

            esaminato il testo unificato C. 225 Mazzocchi e C. 2274 Mattesini recante «Regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici»;

            rilevato che:

                l'articolo 13 prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni della disciplina prevista dal provvedimento, si

 

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applichi la sanzione amministrativa pecuniaria: da 1.000 euro a 10.000 euro per chiunque effettui l'analisi dei materiali gemmologici e rilasci le certificazioni senza essere iscritto nell'apposito elenco; da 200 euro a 2.000 euro per chiunque detenga per la vendita o ponga in commercio, anche a distanza, materiali accompagnati da documenti riportanti indicazioni diverse da quelle richieste dalla legge ovvero indicazioni che con queste possono essere confuse (le sanzioni sono moltiplicate per 10 nel caso di vendite a distanza o fuori dei locali commerciali); da 200 euro a 2.000 euro per il venditore che rifiuti di rilasciare la prescritta dichiarazione (le sanzioni sono moltiplicate per 10 nel caso di vendite a distanza o fuori dei locali commerciali);

                l'entità delle sanzioni non appare tale da esercitare un effettivo deterrente rispetto alle fattispecie illecite contemplate,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di un inasprimento delle sanzioni previste dall'articolo 13, decuplicando le pene pecuniarie previste.


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato, per i profili di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 225 e 2274, recante la regolamentazione del settore dei materiali gemmologici in commercio, in corso di esame presso la X Commissione della Camera;

            valutato che la disciplina oggetto del testo in esame appare riconducibile alle materie «tutela della concorrenza; ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale», «pesi e misure», di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere e), g), l) ed r), della Costituzione;

            evidenziati altresì i profili di competenza regionale in ordine alle problematiche afferenti alla tracciabilità della filiera delle gemme ed alle previsioni relative alla realizzazione di campagne di comunicazione pubbliche di cui all'articolo 8-bis,

 

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        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) all'articolo 8-bis siano riservate alla competente legislazione regionale le previsioni afferenti alla realizzazione delle iniziative di promozione ivi contemplate;

            2) all'articolo 15 sia contemplata la previa intesa con la Conferenza unificata in sede di emanazione del regolamento attuativo del provvedimento.

        
 

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TESTO
della Commissione

Regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici.

Capo I
DEFINIZIONI

Art. 1.

      1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle materie e ai prodotti di seguito elencati, utilizzati nella produzione di gioielli, di monili e di oggettistica in genere:

          a) minerali di origine naturale, formatisi in giacimenti naturali;

          b) minerali sintetici;

          c) prodotti artificiali;

          d) perle naturali e altri materiali organici di origine animale o vegetale, tradizionalmente utilizzati in gioielleria;

          e) perle coltivate o altrimenti denominate;

          f) imitazioni di perle.

Art. 2.

      1. Agli effetti della presente legge si intende:

          a) per «materiale gemmologico», una sostanza naturale, sintetica, di coltura o artificiale, adatta all'uso di adorno personale o di ornamentazione;

          b) per «materiale gemmologico naturale», una sostanza di origine inorganica od organica esistente in natura;

          c) per «materiale gemmologico trattato», un materiale gemmologico di origine naturale, artificiale o di coltura, modificato

 

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dall'uomo nelle proprietà chimiche e/o fisiche;

          d) per «materiale gemmologico sintetico», una sostanza inorganica od organica prodotta mediante procedimenti tecnologici, che possiede caratteristiche chimiche e fisiche simili a quelle dei corrispondenti materiali naturali;

          e) per «materiale gemmologico artificiale», una sostanza inorganica od organica prodotta mediante procedimenti tecnologici, le cui caratteristiche chimiche e fisiche non corrispondono a nessun materiale naturale noto;

          f) per «materiale gemmologico composito», un materiale costituito da poche parti distinte, di forma prestabilita, di natura uguale o diversa, di origine naturale, sintetica o artificiale, incollate a formare un'unica gemma;

          g) per materiale gemmologico agglomerato o impastato», un materiale formato da un insieme di granuli irregolari di origine naturale, sintetica o artificiale, aggregati artificialmente con o senza l'ausilio di collanti o mediante riscaldamento o compressione;

          h) per «vetro artificiale», un materiale artificiale amorfo ottenuto per raffreddamento da un fuso di qualunque composizione chimica;

          i) per «perla o perla naturale», un materiale prodotto naturalmente da molluschi perliferi, senza l'ausilio dell'intervento umano;

          l) per «perla coltivata o di coltura, con o senza nucleo», un materiale prodotto da molluschi perliferi di acqua salata o dolce, in seguito a intervento dell'uomo;

          m) per «imitazione di perla o perla imitazione», un materiale di qualsiasi composizione costituito da una o più parti di origine naturale, sintetica o artificiale, prodotto dall'uomo per ottenere la forma e l'aspetto delle perle, senza possedere le loro proprietà fisiche o chimiche o la loro struttura cristallina.

 

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Art. 3.

      1. La denominazione dei materiali gemmologici trattati deve essere completata dall'indicazione del trattamento cui essi sono stati sottoposti, in conformità a quanto stabilito dalla norma UNI 10245, e successivi aggiornamenti.
      2. Le definizioni delle terminologie relative ai principali processi operati sulle gemme allo stato attuale dei procedimenti tecnologici sono le seguenti:

          a) per «diffuso o termodiffuso», si intende un materiale gemmologico che ha subìto un procedimento modificatore con apporto di elementi chimici all'interno del reticolo cristallino;

          b) per «impregnato», si intende un materiale gemmologico i cui pori sono stati riempiti con sostanze estranee non colorate;

          c) per «irradiato o irraggiato», si intende un materiale gemmologico che ha subito modificazioni mediante radiazioni non visibili, particelle atomiche o sub-atomiche;

          d) per «con riempimento di fessure e/o cavità» si intende un materiale gemmologico che ha subito il riempimento di cavità o di fessure con materiali fluidi che induriscono;

          e) per «ricoperto», si intende un materiale gemmologico che è stato rivestito totalmente o parzialmente da sostanze estranee;

          f) per «riscaldato», si intende un materiale gemmologico che ha subito un procedimento termico modificatore senza apporto di elementi chimici, salvo idrogeno od ossigeno, all'interno del reticolo cristallino;

          g) per «tinto», si intende un materiale gemmologico i cui pori, interstizi, fratture naturali o indotte, sono stati permeati di sostanze coloranti;

          h) per «sottoposto a foratura laser», si intende un materiale gemmologico che

 

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ha subito la rimozione di inclusioni mediante azioni o modificazioni chimiche o fisiche;

          i) per «sottoposto ad alta pressione e ad alta temperatura», si intende un materiale gemmologico che ha subito un processo modificatore basato sull'utilizzo di variazioni di pressione e di temperatura;

          l) per «riscaldato con residui», si intende un materiale gemmologico che ha subito un procedimento termico modificatore con l'aggiunta di fondente;

          m) per «con riempimento di fessure con vetro al piombo», si intende un materiale gemmologico le cui fratture sono state permeate con vetro al piombo.

      3. Ogni altro processo chimico o fisico cui sono sottoposti i materiali gemmologici, diverso da quelli indicati al comma 2, deve essere indicato in maniera sintetica e chiara sui documenti commerciali e pubblicitari che si riferiscono al prodotto, nelle eventuali etichette o cartellini che lo accompagnano nonché nelle dichiarazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 10.
      4. Qualora il o i trattamenti a cui sono state sottoposte le gemme non siano stabili nel tempo è necessario dame informazione chiara mediante una nota informativa che deve essere messa a disposizione e consegnata all'acquirente in cui sono descritti i trattamenti, i loro effetti, le precauzioni da prendere per l'uso e la conservazione del materiale.

Art. 4.

      1. È fatto obbligo di applicare le seguenti denominazioni ai materiali descritti all'articolo 2:

          a) «naturale», nel caso di materiale gemmologico naturale;

          b) «trattato», nel caso di materiale gemmologico trattato;

          c) «sintetico», nel caso di materiale gemmologico sintetico;

 

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          d) «di coltura», nel caso di materiale gemmologico di coltura;

          e) «artificiale», nel caso di materiale gemmologico artificiale.

      2. Nel caso di materiali gemmologici trattati, in sostituzione del termine «trattato», può essere indicato direttamente il processo a cui il materiale gemmologico è stato sottoposto, conformemente a quanto indicato dall'articolo 3, comma 2, preceduto o meno dalla dizione «sottoposto a processo di».
      3. La nomenclatura che deve essere utilizzata per la denominazione dei materiali gemmologici naturali è riportata nel prospetto I della norma UNI 10245, e successivi aggiornamenti.
      4. La nomenclatura che deve essere utilizzata per la denominazione dei materiali gemmologici sintetici è riportata nel prospetto II della norma UNI 10245, e successivi aggiornamenti.
      5. La nomenclatura che deve essere utilizzata per la denominazione dei materiali gemmologici artificiali è riportata nel prospetto III della norma UNI 10245, e successivi aggiornamenti.
      6. Per la nomenclatura dei tagli dei materiali gemmologici si applica la norma UNI 10173, e successivi aggiornamenti.

Art. 5.

      1. Per la denominazione dei materiali indicati all'articolo 2 è vietato l'uso dei termini «semiprezioso» e «fino».

Art. 6.

      1. Le perle naturali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), sono dette «perle naturali segate 3/4 o segate 1/2», a seconda della loro forma, quando esse sono state segate o molate.
      2. Le perle coltivate o di coltura di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), sono dette «perle coltivate segate 3/4 o segate 1/2», a seconda della loro forma, quando esse sono state segate o molate.

 

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      3. Le perle coltivate di cui al comma 2 sono denominate «perle coltivate composite o mabe» quando sono il risultato dell'assemblaggio, a opera dell'uomo, di una parte superiore costituita da una bolla di coltura perlacea con una parte inferiore di madreperla e un riempimento interno di materiale vario.

Capo II
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 7.

      1. È fatto divieto di importare, esporre, detenere a scopo di vendita, vendere o distribuire a titolo gratuito i materiali e i prodotti elencati al capo I, con una denominazione diversa da quelle previste dalla presente legge.
      2. Le denominazioni previste all'articolo 4 devono essere indicate, su tutti i documenti commerciali o pubblicitari che si riferiscono al prodotto, nonché sulle eventuali etichette o cartellini che lo accompagnano, e sono le uniche denominazioni che possono essere usate, anche verbalmente, per indicare i prodotti.
      3. Le denominazioni previste all'articolo 4 devono essere, altresì, utilizzate per i prodotti esposti in manifestazioni espositive, in fiere e in mostre aventi carattere commerciale.

Art. 8.

      1. Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano anche nei casi in cui i prodotti sono proposti al consumatore in vendite all'incanto, anche se derivanti da operazioni di credito su pegno, da antiquari o mediante una tecnica di comunicazione a distanza. In questa ultima ipotesi, le denominazioni indicate al capo I devono essere riportate anche sulla proposta di contratto o di vendita a distanza.

 

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Art. 9.

      1. Il Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito delle risorse destinate ai sensi della legislazione vigente alle iniziative di comunicazione di pubblica utilità, cura la realizzazione di campagne di comunicazione pubbliche, con cadenza almeno annuale, dirette a promuovere nei consumatori la conoscenza delle problematiche connesse alla qualità delle gemme.
      2. Le regioni possono promuovere corsi di qualificazione, con oneri ad esclusivo carico dei soggetti partecipanti, per i soggetti che operano nel mercato gemmologico, volti alla conoscenza dei materiali di cui alla presente legge, alla loro lavorazione e alla loro commercializzazione. La partecipazione ai corsi di qualificazione è volontaria e si conclude con il rilascio di un'attestazione di qualifica dell'operatore.

Capo III
RESPONSABILITÀ DEGLI OPERATORI, CONTROVERSIE, LABORATORI DI ANALISI

Art. 10.

      1. Il venditore deve rilasciare, a richiesta dell'acquirente, una dichiarazione in cui sono descritti, ai sensi di quanto stabilito dalla presente legge, i materiali gemmologici venduti, siano essi sfusi o montati.
      2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere rilasciata obbligatoriamente in caso di vendite a distanza o al di fuori dei locali commerciali.
      3. I contenuti della dichiarazione di cui al comma 1, che deve comunque sempre contenere l'indicazione del paese dal quale è originata l'ultima importazione in Italia, sono stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 16.

 

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Art. 11.

      1. In caso di controversie relative al contenuto della dichiarazione di cui all'artico 10, la risoluzione delle stesse può essere demandata a un collegio arbitrale, istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominata «camera di commercio», nella cui circoscrizione ha sede l'acquirente, composto da tre membri, di cui uno indicato da ciascuna delle parti e il terzo scelto tra i direttori dei laboratori gemmologici di cui all'articolo 13. Gli oneri della procedura arbitrale sono a carico dei soggetti interessati.
      2. Il collegio di cui al comma i opera secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 16.

Art. 12.

      1. Qualora si renda necessario accertare la correttezza di quanto dichiarato, relativamente ai materiali gemmologici, nei documenti commerciali o pubblicitari, nelle proposte di contratto o di vendita a distanza, nelle eventuali etichette o cartellini che accompagnano il prodotto o nelle dichiarazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 10, sono autorizzati a rilasciare le relative certificazioni esclusivamente i laboratori di cui all'articolo 13.
      2. Sono in tutti i casi esclusi dalle analisi gemmologiche e dalle certificazioni, i materiali giacenti in magazzino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 13.

      1. I laboratori abilitati al rilascio di certificazioni dei materiali gemmologici in commercio devono essere iscritti in appositi elenchi tenuti dalle camere di commercio, ai sensi di quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 16.
      2. I laboratori di cui al comma 1 devono offrire garanzie di indipendenza e di qualificazione tecnico-professionale,

 

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volte in particolare al settore della gemmologia per la determinazione della categoria di appartenenza dei materiali gemmologi in commercio ed essere in possesso dei requisiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 16.
      3. I laboratori devono essere iscritti nell'elenco tenuto dalla camera di commercio competente per territorio. A tale fine devono presentare apposita domanda corredata della documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti ai sensi del comma 2.
      4. La vigilanza e il controllo sui laboratori iscritti nell'elenco di cui al comma 1, volti a verificare l'osservanza dei requisiti previsti dal presente articolo e dal regolamento di cui all'articolo 16, sono esercitati ai sensi di quanto stabilito dal medesimo regolamento. Gli oneri per la costituzione e la tenuta degli elenchi di cui al comma 1, nonché per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo, sono posti a carico dei soggetti richiedenti l'iscrizione ai medesimi elenchi sulla base di tariffe stabilite con il decreto di cui all'articolo 16, ed aggiornate periodicamente, almeno ogni due anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La determinazione e l'aggiornamento degli importi delle tariffe di cui al presente articolo avviene sulla base del costo effettivo delle prestazioni rese dalle amministrazioni pubbliche interessate. Le medesime tariffe devono essere versate dai soggetti a ciò obbligati prima di richiedere l'iscrizione nell'elenco. Alla domanda di iscrizione deve essere allegata la quietanza del relativo versamento.

Capo IV
SANZIONI

Art. 14.

      1. Salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite dalle leggi vigenti qualora il

 

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fatto costituisca reato, per le violazioni delle norme della presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

          a) chiunque rilasci certificazioni dei materiali gemmologici in commercio senza essere iscritto nell'elenco di cui all'articolo 13, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro;

          b) chiunque pone in commercio o detiene per la vendita materiali gemmologici privi di documenti ovvero accompagnati da documenti riportanti indicazioni diverse da quelle previste dalla presente legge o con indicazioni che possono essere confuse con quelle previste dalla presente legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 2.000 euro. Si applicano inoltre il sequestro e la confisca delle merci;

          c) chiunque si rifiuta di rilasciare la dichiarazione di cui all'articolo 10 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 2.000 euro.

      2. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1, lettere b) e c), sono moltiplicate per dieci nel caso di vendite a distanza o al di fuori dei locali commerciali.
      3. In caso di reiterazione delle violazioni di cui al comma 1, lettere b) e c) alle sanzioni amministrative pecuniarie consegue la sospensione dell'esercizio dell'attività per un periodo da quindici giorni a sei mesi.

Capo V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15.

      1. I materiali gemmologici, sfusi o montati, legalmente prodotti o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo possono essere liberamente immessi sul

 

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    mercato nazionale a condizione che sia garantito un grado di tutela e di informazione del consumatore equivalente a quello previsto dalla presente legge.

Art. 16.

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Istituto nazionale di ricerca metrologica e il Consiglio di Stato, è emanato il regolamento di attuazione della medesima legge.

Art. 17.

      1. La presente legge entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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