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PDL 4710

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4710



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri
(FRATTINI)

di concerto con il ministro dell'interno
(MARONI)

con il ministro della giustizia
(PALMA)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

e con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
(GELMINI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e la Fondazione europea per la formazione professionale, con allegato, fatto a Torino il 22 gennaio 2010

Presentato il 24 ottobre 2011


      

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Onorevoli Deputati! — La Fondazione europea per la formazione professionale (European Training Foundation - ETF) è un'agenzia specializzata dell'Unione europea, nata sulla base della necessità, riconosciuta dai vertici dei Capi di Stato e di Governo della Comunità europea già nel 1989, di accompagnare i prevedibili processi di riforma politica ed economica dell'Europa centro-orientale con una cooperazione nel campo dell'istruzione scolastica e professionale, in rapporto al programma di assistenza PHARE. Istituita nel 1990 con il regolamento (CEE) n. 1360/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, e divenuta operativa nel 1994, la Fondazione,
 

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come previsto dalla decisione dei Capi di Stato e di Governo dell'ottobre 1993, ha sede a Torino.
      La base giuridica della Fondazione, modificata più volte nel corso del tempo, è stata da ultimo rivista nel 2008, per tener conto dei recenti sviluppi in materia di politiche dell'Unione europea per le relazioni esterne. Il nuovo regolamento istitutivo dell'ETF (regolamento (CE) n. 1339/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008) mira a sviluppare e a meglio qualificare l'azione della Fondazione, conferendole una più ampia competenza per materia (estesa dall'istruzione professionale al capitale umano) e per aree geografiche e modificando la struttura degli organismi di gestione interna.
      Scopo della Fondazione è quello di aiutare i Paesi in transizione e in via di sviluppo a sfruttare il potenziale delle proprie risorse umane mediante la riforma dei sistemi di istruzione, formazione e mercato del lavoro, nell'ambito della politica per le relazioni esterne dell'Unione europea. A tal fine, la Fondazione svolge funzioni di informazione, analisi, consulenza e sostegno ai programmi di assistenza dell'Unione europea in materia di sviluppo del capitale umano.
      L'ETF è dotata di un bilancio autonomo di circa 20 milioni di euro annui, con entrate che provengono essenzialmente da un contributo dell'Unione europea, ma può beneficiare anche di apporti finanziari provenienti da altre fonti. L'Italia sostiene le attività della Fondazione tramite contributi volontari a valere sui fondi della cooperazione allo sviluppo.
      L'ETF ha iniziato le proprie attività nei Paesi allora candidati all'adesione all'Unione europea, per poi estenderle ai Paesi dell'Europa orientale e dell'Asia centrale (1994), del Mediterraneo (1998) e dei Balcani occidentali (2000). In base al nuovo regolamento istitutivo, l'attività della Fondazione si indirizza ai Paesi destinatari dei programmi di assistenza dell'Unione europea di preadesione (IPA), di vicinato e partenariato (ENPI) e di cooperazione allo sviluppo (DCI).
      La Fondazione, che è dotata di personalità giuridica e ha la più ampia capacità di agire negli Stati membri, coopera con gli altri organismi pertinenti dell'Unione europea e, in particolare, con il Centro europeo per la formazione professionale (CEDEFOP) di Salonicco, al fine di promuovere sinergie e complementarità nelle rispettive attività. Può, inoltre, stabilire accordi di cooperazione con altri organismi pertinenti attivi a livello europeo o extra-europeo.
      Organi statutari della Fondazione sono il Consiglio di amministrazione e il Direttore. Il personale impiegato dalla Fondazione ammonta a oltre 120 unità.
      Il Consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro, da tre rappresentanti della Commissione europea e da tre esperti senza diritto di voto nominati dal Parlamento europeo, cui si possono unire, in qualità di osservatori, tre rappresentanti dei Paesi beneficiari delle attività della Fondazione. I membri hanno un mandato di cinque anni, rinnovabile una sola volta. Tra i poteri del Consiglio di amministrazione, che è presieduto da uno dei rappresentanti della Commissione e che delibera a maggioranza dei due terzi dei propri membri aventi diritto di voto, vi è quello di adottare il programma di lavoro ed il bilancio annuali, nonché di valutare ed adottare la relazione annuale d'attività della Fondazione. Il Consiglio inoltre nomina e, all'occorrenza, solleva dall'incarico il Direttore e può costituire gruppi di lavoro specifici.
      Il Direttore, titolare di un mandato di cinque anni rinnovabile, è il rappresentante giuridico della Fondazione ed è responsabile, di fronte al Consiglio di amministrazione, della gestione degli affari correnti e delle questioni attinenti al personale, inclusa la definizione della struttura organizzativa della Fondazione.
      I membri del Consiglio di amministrazione e il Direttore agiscono nell'interesse pubblico e indipendentemente da influenze esterne e a tale fine, ogni anno, sottoscrivono una dichiarazione di impegno e una dichiarazione di interessi.
 

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      Alla Fondazione si applica il Protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee (ora Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione europea).
      I rapporti tra la Fondazione e l'Italia, che ne ospita la sede, sono regolati dall'Accordo di sede fatto a Bruxelles il 19 dicembre 1994, con due scambi di note, e ratificato dall'Italia ai sensi della legge 7 aprile 1997, n. 111, nonché dalle intese amministrative riguardanti la messa a disposizione del complesso di Villa Gualino, situato a Torino, concluse tra la città di Torino, la regione Piemonte e la Fondazione, di cui all'allegato 1 del suddetto Accordo.
      A seguito della riforma dell'intera disciplina statutaria del personale in servizio presso le istituzioni dell'Unione europea, introdotta dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, è emersa la necessità di una revisione dell'Accordo di sede tra l'Italia e la Fondazione. Il nuovo Statuto dei funzionari delle Comunità europee e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità, entrato in vigore nel 2004 e applicabile anche alle Agenzie dell'Unione europea, ha infatti introdotto una nuova categoria di personale, quella dell'agente contrattuale, che al termine del 2007 ha completamente sostituito la preesistente figura dell'agente ausiliario.
      A seguito di tale modifica, la Fondazione ha richiesto all'Italia il riconoscimento di privilegi e di immunità al personale assunto in qualità di agente contrattuale. Tuttavia la categoria dell'agente contrattuale, a differenza di quella dell'agente ausiliario, non è contemplata dall'Accordo di sede, in particolare dall'articolo 11, comma 1, lettera a), relativo alle categorie di personale della Fondazione, e dal medesimo articolo 11, comma 3, concernente i privilegi e le immunità a esso applicabili.
      I competenti servizi della Commissione europea, interpellati in merito dall'Italia, hanno indicato la necessità di una modifica dell'articolo 11, comma 1, lettera a), e comma 3, dell'Accordo di sede nel senso di introdurre un riferimento puntuale alla nuova tipologia contrattuale.
      L'Italia e la Fondazione, manifestata la loro disponibilità a procedere in tal senso, hanno quindi avviato i negoziati per la revisione dell'Accordo di sede, sulla base di una proposta presentata dalla Fondazione il 6 novembre 2007.
      La proposta ricalca il modello dell'Accordo sottoscritto a Parma il 27 aprile 2004 tra l'Italia e l'Autorità per la sicurezza alimentare (EFSA), avente sede a Parma, ratificato dall'Italia ai sensi della legge 10 gennaio 2006, n. 17. Si è ritenuto che tale modello, più recente del vigente Accordo di sede tra la Fondazione e l'Italia siglato nel 1994, rappresenti una versione aggiornata dell'attuale quadro regolamentare italiano in materia di accordi di sede e che, pertanto, possa maggiormente prestarsi a regolare i rapporti tra le Parti.
      L'Accordo di sede in esame, che ha lo scopo di disciplinare lo status giuridico della Fondazione e dei suoi funzionari in territorio italiano, si compone di un preambolo e di 15 articoli.
      Il preambolo è stato riformulato aggiornando i riferimenti legislativi in esso contenuti. Vi si richiamano la decisione del 29 ottobre 1993, con la quale il Consiglio europeo ha fissato la sede della Fondazione a Torino, e il regolamento (CE) n. 1339/2008, che istituisce la Fondazione. Sono inoltre citati l'articolo 20 del regolamento n. 1339/2008, che stabilisce che alla Fondazione è applicabile il Protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee, e l'articolo 21 del medesimo regolamento (CE) n. 1339/2008, che stabilisce che al personale della Fondazione si applicano le norme e i regolamenti applicabili ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità europee, e viene richiamata la necessità di prevedere altre disposizioni relative all'applicazione di alcuni articoli del Protocollo nonché ad altri aspetti.
      L'articolo 1 (Sede) si compone di due commi. Il comma 1, rimasto immutato, stabilisce che, quale sede della Fondazione a Torino, l'Italia mette a disposizione, tramite la città di Torino e la regione Piemonte, il complesso di Villa Gualino,
 

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conformemente alle clausole di cui all'Allegato 1 dell'Accordo. Il comma 2, mutuato dall'articolo 7 del vigente Accordo di sede, definisce il concetto di «sede». Per quanto riguarda l'utilizzo temporaneo di edifici, locali e terreni da parte della Fondazione per le proprie attività ufficiali, il contenuto dell'Accordo è stato modificato nel senso di estendere da una settimana ad un mese il periodo minimo di anticipo con il quale la Fondazione provvede ad avvertire le autorità competenti sullo svolgimento di tali attività, mediante lettera raccomandata indirizzata al servizio designato dall'Italia.
      L'articolo 2 (Personalità giuridica), introdotto ex novo in linea con l'Accordo con l'EFSA, riconosce alla Fondazione la personalità giuridica come previsto dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1339/2008 e, in particolare, la sua capacità di stipulare contratti, di acquisire e cedere beni mobili e immobili e di stare in giudizio. Attribuisce inoltre al Direttore la rappresentanza della Fondazione per le finalità dell'Accordo di sede.
      L'articolo 3 (Sostegno generale) disciplina l'impegno italiano nel fornire ogni utile sostegno alla Fondazione per l'insediamento e il mantenimento in buono stato di funzionamento delle sue strutture in Italia, mutuandolo dall'articolo 2 del vigente Accordo di sede. Il comma 3, lettera b), riformulato in linea con l'Accordo con l'EFSA, prevede che i servizi di cui alla lettera a) (elettricità, acqua, gas eccetera) «vengono forniti alla Fondazione a condizioni eguali a quelle garantite in circostanze simili alle amministrazioni pubbliche dello Stato italiano». Il comma 4 prevede che l'Italia si adopererà affinché le competenti autorità italiane garantiscano una protezione adeguata alle aree circostanti agli edifici indicati all'articolo 1, soprattutto per prevenire ingerenze o accessi non autorizzati o altre forme di disturbo. L'Accordo vigente è stato in questo caso modificato per introdurre il termine «ingerenze» in linea con l'Accordo con l'EFSA.
      Il comma 5, introdotto ex novo in linea con l'Accordo con l'EFSA, stabilisce che l'Italia si adopererà per fornire un'adeguata istruzione scolastica materna, primaria e secondaria ai figli del personale della Fondazione garantendo un apprendimento plurilingue coerente con il sistema delle Scuole europee. Al riguardo, come osservato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si ritiene che, allo stato attuale, il rispetto degli impegni assunti nell'Accordo possa essere garantito dall'Italia attraverso l'individuazione sul territorio di istituzioni scolastiche organizzate per offrire un'istruzione plurilingue che, eventualmente, presenti anche elementi di armonizzazione con programmi scolastici di altri Paesi dell'Unione europea.
      L'articolo 4 (Comunicazioni), riproduttivo dell'articolo 3 del vigente Accordo di sede, prevede l'impegno italiano ad agevolare la Fondazione nell'impianto e nell'utilizzazione di sistemi di telecomunicazione, conformemente alle leggi e ai regolamenti italiani, nonché la tutela della libertà di corrispondenza, in ogni sua forma. L'articolo dispone inoltre, al comma 3, introdotto ex novo in linea con l'Accordo con l'EFSA, che la Fondazione gode, per le sue comunicazioni ufficiali, del trattamento non meno favorevole di quello che è accordato dall'Italia a qualsiasi altro governo, incluse le missioni diplomatiche accreditate presso la Repubblica italiana, in materia di precedenze e di tariffe postali, telegrafiche, telegrammi eccetera.
      L'articolo 5 (Responsabilità giuridica internazionale), mutuato dall'articolo 4 del vigente Accordo di sede, esonera l'Italia da ogni responsabilità internazionale imputabile alla Fondazione in conseguenza dell'attività della Fondazione sul territorio italiano e di atti od omissioni della Fondazione o di suoi rappresentanti, che agiscono o che si astengono dall'agire nei limiti delle loro funzioni.
      L'articolo 6 (Responsabilità per danni o pregiudizi), mutuato dall'articolo 5 del vigente Accordo di sede, stabilisce che la Fondazione è responsabile di tutti i danni o pregiudizi provocati dalle proprie attività in Italia. L'Accordo vigente è stato riformulato, in linea con l'Accordo con l'EFSA,
 

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nel senso di prevedere che, pur essendo tale responsabilità in principio disciplinata dal diritto italiano, ciò non pregiudica la prerogativa della Fondazione di scegliere il diritto applicabile ai contratti.
      L'articolo 7 (Privilegi ed immunità), che riproduce l'articolo 6 del vigente Accordo di sede, dispone che siano applicati alla Fondazione i privilegi e le immunità previsti dal Protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee, sottoscritto a Bruxelles l'8 aprile 1965.
      L'articolo 8 (Immunità della Fondazione), mutuato dall'articolo 7 del vigente Accordo di sede, dispone, al comma 1, che la Fondazione, i suoi beni, i suoi averi e i suoi archivi – ovunque situati e destinati al perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione – non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria, eccettuato il caso di sospensione dell'immunità ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee. L'Accordo di sede vigente è stato in questo caso riformulato nel senso di estendere l'immunità agli archivi.
      Il comma 2 stabilisce che i locali e gli edifici utilizzati dalla Fondazione sono inviolabili e che le autorità italiane non entreranno nei locali per svolgere attività ufficiali se non con esplicito consenso del Direttore della Fondazione ed alle condizioni con lui concordate. In caso di incendio o altra situazione di emergenza che richieda un immediato intervento protettivo, si presumerà il consenso del Direttore o del suo rappresentante per entrare nei locali, qualora non sia possibile raggiungere in tempo né l'uno né l'altro. Il contenuto del comma è stato riformulato sul modello dell'Accordo con l'EFSA.
      Il comma 3, inserito ex novo, introduce limitazioni, non previste dal vigente Accordo di sede, all'immunità di cui gode la Fondazione, in particolare nei seguenti casi:

          (i) in relazione ad una azione civile da parte di un terzo per danni derivanti da un incidente causato da un veicolo che appartiene alla Fondazione o è utilizzato per suo conto ovvero in relazione ad una violazione del codice della strada in cui sia coinvolto detto veicolo (in linea con l'Accordo con l'EFSA);

          (ii) in relazione a contratti, diversi da quelli conclusi in conformità al regolamento sul personale (in linea con l'Accordo con l'EFSA);

          (iii) in relazione ad una domanda riconvenzionale direttamente connessa a procedimenti legali intentati dalla Fondazione (in linea con l'Accordo con l'EFSA);

          (iv) in relazione alle controversie tra la Fondazione ed il proprio personale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), in materia di contenzioso del pubblico impiego laddove la giurisdizione non appartiene alla Corte di giustizia delle Comunità europee e segnatamente, in primo grado, al Tribunale della funzione pubblica (previsione introdotta ex novo).

      Il comma 4 prevede l'impegno del Direttore della Fondazione a che i locali della Fondazione non vengano utilizzati come rifugio da persone intenzionate a sottrarsi ad un arresto o ad altri provvedimenti di limitazione della libertà personale ai sensi della legislazione italiana o sono ricercati dall'Italia ai fini dell'estradizione in un altro Paese. In tal caso, l'Accordo vigente è stato modificato, in linea con l'Accordo con l'EFSA, nel senso di contemplare anche casi di persone ricercate dall'Italia per l'estradizione in un altro Paese.
      I commi 5 e 6, mutuati dall'articolo 7 del vigente Accordo di sede, sanciscono rispettivamente il diritto della Fondazione di convocare riunioni nella propria sede e, in cooperazione con le autorità italiane interessate, in qualsiasi altra località italiana e l'impegno dell'Italia a garantire al personale della Fondazione il libero accesso agli edifici, locali e terreni utilizzati dalla Fondazione.
      L'articolo 9 (Agevolazioni finanziarie), mutuato dall'articolo 8 del vigente Accordo di sede, dispone sulle agevolazioni finanziarie di cui gode la Fondazione. Il comma 1 prevede che la Fondazione, i

 

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suoi averi, beni e redditi, ovunque situati e da chiunque siano tenuti, sono, entro i limiti della loro attività ufficiale, esenti da tutte le tasse e imposte dirette dovute a Stato, regioni, province e comuni. In tal caso, l'Accordo di sede è stato riformulato, in linea con l'Accordo con l'EFSA, per estendere le agevolazioni finanziarie ai «redditi».
      Il comma 2, mutuato dal vigente Accordo di sede, stabilisce che per gli acquisti, i servizi e le operazioni concernenti lo svolgimento dei suoi compiti ufficiali, la Fondazione fruisce degli stessi esoneri e concessioni accordati alle pubbliche amministrazioni dello Stato italiano.
      Il comma 3 prevede che, per quanto attiene all'imposta sul valore aggiunto (IVA), la Fondazione ne è esente per gli acquisti di beni e servizi di rilevante importo concernenti le sue attività ufficiali e l'esercizio delle sue funzioni. Ai fini dell'Accordo, l'espressione «acquisti di importo rilevante» si applica all'acquisto di beni e servizi di importo superiore al limite stabilito dalla legislazione nazionale per le organizzazioni internazionali in Italia. In tal caso, l'Accordo vigente è stato modificato per includere, in relazione agli acquisti di rilevante importo, il riferimento al «limite stabilito dalla legislazione nazionale per le organizzazioni internazionali in Italia», in linea con l'Accordo con l'EFSA.
      Il comma 4, mutuato dall'articolo 8 del vigente Accordo di sede, prevede che, per quanto attiene all'utilizzazione degli edifici, la Fondazione è esente dalle imposte sul consumo e dalle analoghe sovratasse sul consumo di elettricità, metano e ogni altro tipo di combustibile impiegato.
      Il comma 5, mutuato dall'articolo 8 del vigente Accordo di sede e riformulato in linea con l'Accordo con l'EFSA, stabilisce che le esenzioni e concessioni non si applicano a imposte e tasse che costituiscono il corrispettivo per servizi pubblici resi dalle autorità competenti italiane alla Fondazione.
      Il comma 6, che riproduce l'articolo 9 del vigente Accordo di sede, sancisce che la Fondazione è esente da ogni dazio doganale, imposta, divieto o restrizione, sui beni di ogni tipo importati o esportati nell'esercizio delle proprie attività ufficiali; per quanto attiene all'IVA, l'esenzione è limitata alle importazioni di beni di rilevante importo, così come definiti al comma 3. È inoltre previsto che i beni importati verranno sottoposti ai controlli sanitari e fitosanitari, nonché ai provvedimenti che ne derivano ai sensi dei regolamenti in vigore nell'Unione europea, e che le autorità italiane si impegnano ad effettuare i controlli con tutta la diligenza necessaria, tenendo conto delle esigenze operative della Fondazione. Il comma è stato modificato nel senso di aggiungere la previsione che «per quanto attiene all'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'esenzione è limitata alle importazioni di beni di rilevante importo, così come definiti al comma 3».
      Il comma 7, mutuato dall'articolo 9 del vigente Accordo di sede, stabilisce che i beni importati, esportati o trasferiti, se trasportati come bagaglio a mano, possono essere dichiarati all'importazione o all'esportazione, conformemente ad accordi speciali da concludere tra la Fondazione e le competenti autorità italiane, che comporteranno più specificamente l'impiego delle etichette e dei formulari normalmente utilizzati per il bagaglio diplomatico.
      Il comma 8, mutuato dall'articolo 9 del vigente Accordo di sede, dispone che i beni importati in esenzione da dazi, imposte e da divieti e restrizioni, conformemente all'Accordo, non possono essere ceduti a terzi a titolo oneroso o gratuito senza il preventivo accordo delle autorità italiane e senza il pagamento delle relative imposte, diritti e contributi. Qualora dette imposte, diritti e contributi vengano fissati in funzione del valore dei beni, essi vengono calcolati su tale valore al momento della cessione, con l'applicazione della tariffa in vigore a tale data.
      Il comma 9, introdotto ex novo in linea con l'Accordo con l'EFSA, stabilisce che la Fondazione può ricevere o detenere qualsiasi tipo di fondi, valuta o contanti e detenere conti in qualsiasi valuta nella
 

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misura necessaria a far fronte ai suoi scopi istituzionali.
      L'articolo 10 (Veicoli della Fondazione) dispone sulle esenzioni da imposte, dazi o da ogni altro diritto, divieti o restrizioni all'importazione sui veicoli destinati «alle attività ufficiali» e sui relativi pezzi di ricambio. L'Accordo vigente è stato riformulato per introdurre, in relazione all'esenzione per acquisti o importazioni di carburanti e lubrificanti, il riferimento ai «limiti dei contingenti stabiliti per le altre organizzazioni internazionali», in linea con l'Accordo con l'EFSA.
      L'articolo 11 (Personale della Fondazione), mutuato dall'articolo 11 del vigente Accordo di sede, indica la composizione e lo status giuridico del personale della Fondazione. Le modifiche apportate al vigente Accordo di sede riguardano, in particolare, l'introduzione, al comma 1, delle figure di «agente a contratto» ed «esperto nazionale in formazione professionale (ENFP)» e l'eliminazione della figura di «agente ausiliario», in conformità alle modifiche intervenute a livello dell'Unione europea. Sono state inoltre eliminate, dalla categoria di personale esterno, le figure dell'esperto a contratto e dell'incaricato di studi.
      In dettaglio, l'articolo 11, comma 1, dispone che il personale della Fondazione è composto dalle seguenti categorie:

          a) personale statutario soggetto allo statuto dei funzionari o al regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee:

              funzionari;

              agenti temporanei;

              agenti a contratto;

              agenti locali;

          b) personale esterno:

              esperti nazionali distaccati (END);

              esperti nazionali in formazione professionale (ENFP);

              tirocinanti.

      Il comma 2, mutuato dall'articolo 11 del vigente Accordo, stabilisce che i privilegi e le immunità concessi al personale della Fondazione mirano unicamente a garantire il funzionamento senza ostacoli della Fondazione, e l'indipendenza delle persone che ne fruiscono.
      Il comma 3, mutuato dall'articolo 11 del vigente Accordo, prevede che, senza modificare le disposizioni degli articoli da 12 a 15 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, i funzionari, gli agenti temporanei e gli agenti a contratto della Fondazione:

          (i) godono dell'immunità di giurisdizione per gli atti da loro compiuti nell'esercizio delle funzioni ufficiali, comprese le loro parole e i loro scritti e continueranno a beneficiare di queste immunità dopo la cessazione delle loro funzioni;

          (ii) sono esenti da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dalla Fondazione. In questo caso, il vigente Accordo di sede è stato modificato, in linea con l'Accordo con l'EFSA, nel senso di eliminare la previsione per cui non si tiene conto dei redditi esenti per il calcolo delle imposte su altri redditi;

          (iii) essi, i loro coniugi e i familiari a loro carico non sono sottoposti alle disposizioni che limitano l'immigrazione e alle formalità di registrazione degli stranieri;

          (iv) godono, per quanto riguarda la disciplina dei cambi, delle agevolazioni riconosciute ai funzionari di pari grado delle missioni diplomatiche straniere in Italia;

          (v) essi, i loro coniugi e i familiari a loro carico ricevono la stessa assistenza al rimpatrio accordata ai diplomatici in caso di crisi internazionale; la clausola non si applica ai cittadini italiani o residenti permanenti. In questo caso, il vigente Accordo di sede è stato modificato, in linea con l'Accordo con l'EFSA, estendendo la non applicabilità della clausola ai residenti permanenti;

 

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          (vi) se non sono residenti permanenti in Italia né cittadini italiani, possono:

              a) a titolo di primo insediamento e per un periodo di un anno a decorrere dalla presa di servizio presso la Fondazione, importare per un massimo di due spedizioni – dal paese della loro ultima residenza o da quello di cui sono cittadini – in esenzione doganale e di altre imposte indirette la propria mobilia e i propri effetti personali, o acquistare in Italia, in esenzione dall'IVA, mobilia ed effetti personali che siano di importo superiore al limite stabilito dalla legislazione italiana per le organizzazioni internazionali;

              b) a titolo di primo insediamento e per un periodo di un anno ad iniziare dalla presa di servizio presso la Fondazione, importare – dal paese della loro ultima residenza o da quello di cui sono cittadini – in esenzione doganale e di altre imposte indirette un veicolo a motore, o acquistarlo in esenzione dall'IVA. Il predetto veicolo durante il primo periodo della loro residenza in Italia è altresì esente da tasse di immatricolazione ed automobilistiche ed è registrato in serie speciale;

          (vii) possono esportare, nell'anno successivo alla data di cessazione delle loro funzioni dalla Fondazione, senza divieti e restrizioni, la propria mobilia e i propri effetti personali, compresi i veicoli, in loro uso e possesso.

      In relazione al comma 3, lettera (vi), il vigente Accordo di sede è stato modificato nel senso di prevedere, in linea con l'Accordo con l'EFSA, l'esenzione dall'IVA su acquisti e importazioni di mobilia ed effetti personali per un periodo di un anno dall'assunzione.
      Il comma 4, inserito ex novo in linea con l'Accordo con l'EFSA, limita l'immunità dalla giurisdizione della Fondazione, stabilendo che essa non si applichi in caso di azione civile intentata da un terzo per i danni risultanti da incidente causato da un automezzo, natante o aereo appartenente alla Fondazione o circolante per suo conto, né in caso di infrazione alla regolamentazione dalla circolazione automobilistica, nautica ed aerea. La Fondazione, comunque, si impegna a stipulare un'assicurazione a copertura di ogni responsabilità civile verso terzi allo scopo di garantire il risarcimento dei danni eventualmente causati nello svolgimento delle proprie funzioni.
      Il comma 5 prevede che, oltre ai privilegi e alle immunità definite ai commi precedenti, al Direttore della Fondazione e ai quattro membri dell'organo interno di direzione e programmazione (cosiddetto Management Team) aventi funzioni di direttori di dipartimento, ai loro coniugi e ai familiari a loro carico, sono riconosciuti privilegi e immunità, agevolazioni e facilitazioni accordate dal Governo italiano ai membri di grado equivalente del corpo diplomatico in Italia. In tal caso, il vigente Accordo di sede è stato modificato per estendere privilegi e immunità ai quattro membri dell'organo interno di direzione (Management Team) aventi funzioni di direttori di dipartimento, ai loro coniugi e ai familiari a loro carico.
      Il comma 6, mutuato dall'articolo 11, comma 5, del vigente Accordo di sede, prevede che agli agenti locali si applichino unicamente i privilegi dello stesso articolo 11, comma 3, lettera (i).
      L'articolo 12 (Sicurezza sociale), mutuato dall'articolo 12 del vigente Accordo di sede, dispone che i funzionari, gli agenti temporanei e gli agenti a contratto sono iscritti al regime di sicurezza sociale dell'Unione europea; gli agenti a contratto con contratto di durata inferiore ad un anno possono optare tra l'iscrizione al regime di sicurezza sociale dell'Unione europea e il regime di sicurezza sociale dell'ultimo paese di iscrizione; gli agenti locali sono iscritti al regime italiano di sicurezza sociale e i contributi previsti dalla normativa in vigore sono corrisposti dalla Fondazione. Salvo che in quest'ultimo caso, la Fondazione è esente dall'obbligo di versamento dei contributi dovuti agli istituti italiani di sicurezza sociale e da quelli relativi all'assicurazione contro le malattie sulle retribuzioni corrisposte

 

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dalla Fondazione, o a suo nome, al proprio personale. Il personale di cittadinanza italiana è tenuto comunque a versare i contributi d'assicurazione contro le malattie relativi ai redditi riportati nella dichiarazione fiscale annuale, e non versati dalla Fondazione, o a suo nome.
      L'articolo 13 (Disposizioni particolari), mutuato dall'articolo 13 del vigente Accordo di sede e riformulato in linea con l'Accordo con l'EFSA, dispone, al comma 1, circa l'impegno della Fondazione a informare le autorità italiane ogniqualvolta un membro del personale prenda servizio o termini le proprie funzioni e a comunicare alle stesse, almeno una volta l'anno, l'elenco del personale di cui all'articolo 11, comma 1, dei coniugi e dei familiari a loro carico. Sulla base di tale elenco, il Ministero degli affari esteri rilascerà ai funzionari, agli agenti temporanei, agli agenti a contratto e agli agenti locali della Fondazione, ai loro coniugi e ai familiari a loro carico, agli esperti nazionali distaccati e agli esperti nazionali in formazione professionale una speciale carta d'identità che attesti che il titolare di tale carta è un funzionario della Fondazione o il coniuge o il familiare a carico di tale funzionario (comma 2).
      I commi 3 e 4, mutuati dal vigente Accordo di sede, dispongono circa il diritto-dovere del Consiglio di amministrazione della Fondazione di privare dell'immunità il Direttore della Fondazione o un membro del suo personale, qualora ritenga che l'immunità possa ostacolare il corso della giustizia e la sua rimozione non pregiudichi gli interessi della Fondazione. La Fondazione si impegna a cooperare con le competenti autorità italiane ogniqualvolta sia necessario per la prevenzione di abusi relativi ai privilegi, alle immunità e alle facilitazioni previste dall'Accordo.
      Il comma 5, introdotto ex novo in linea con l'Accordo con l'EFSA, prevede che, fatti salvi i privilegi e le immunità concesse in base all'Accordo, tutti coloro che godono di detti privilegi e immunità hanno l'obbligo di conformarsi alla legislazione e ai regolamenti in vigore nel territorio della Repubblica italiana e di non interferire negli affari interni dello Stato.
      Il comma 6, mutuato dall'articolo 11, comma 6, del vigente Accordo di sede, dispone che, per quanto riguarda gli esperti in missione presso la Fondazione, nonché tutte le persone invitate dalla Fondazione a partecipare alle proprie attività, le competenti autorità italiane assumono tutte le iniziative necessarie ad agevolarne l'ingresso nel territorio italiano, il soggiorno e la partenza. Vengono loro concessi gratuitamente e con la massima rapidità visti ed autorizzazioni e, se necessario, l'assistenza al transito.
      L'articolo 14 (Risoluzione delle controversie), che riproduce l'articolo 14 dell'Accordo di sede vigente, prevede la soluzione negoziale tra le Parti in caso di controversie relative all'applicazione dell'Accordo e, in caso di mancata soluzione negoziale, la competenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (ora Corte di giustizia dell'Unione europea).
      L'articolo 15 (Entrata in vigore) dispone che l'Accordo entrerà in vigore alla data della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno comunicate l'avvenuto espletamento delle formalità richieste dai rispettivi ordinamenti interni.
      L'ultimo comma non numerato dispone che l'Accordo consta di due originali nelle lingue italiana ed inglese e che, in caso di controversie relative all'interpretazione, farà fede il testo in lingua italiana.
 

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RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni).

Quantificazione degli effetti di gettito relativi alla ratifica della revisione dell'Accordo del 1994 tra Stato italiano e Fondazione europea per la formazione professionale.

        In relazione all’iter di revisione dell'Accordo di sede della Fondazione europea per la formazione professionale (ETF), siglato nella sua prima versione nell'anno 1994 e oggi vigente, si osserva che tale soggetto svolge un ampio spettro di attività: contribuisce allo sviluppo dei sistemi di istruzione e formazione dei Paesi dell'Unione europea, aiuta i Paesi in via di sviluppo a sfruttare il potenziale delle risorse umane mediante la riforma dei sistemi di istruzione, formazione e mercato del lavoro nell'ambito della politica per le relazioni esterne dell'Unione europea.

        Presso la città di Torino si trova la sede della Fondazione, dove opera il personale sia strutturato che temporaneo dell'agenzia.

        Le attività svolte da questa struttura permanente si avvalgono di personale distinto tra statutario (funzionari e agenti) ed esterno (esperti e tirocinanti); nell'attuale formulazione dell'Accordo è inserita la figura degli esperti nazionali in formazione professionale (ENFP) (articolo 11, comma 1, lettera b), e articolo 13, comma 2).

        Tuttavia, dalla lettura degli articoli si evince che il personale esterno non gode delle stesse agevolazioni in materia di redditi di cui dispone, invece, quello stabilmente impiegato presso la sede di Torino.

        Ai fini della valutazione degli effetti sul gettito che potrebbero derivare dalla conclusione dell’iter di ratifica del nuovo Accordo, che andrà a sostituire il precedente Accordo del 1994, sono state considerate le modifiche presenti nel nuovo testo proposto, con particolare riferimento agli articoli con rilevanza fiscale, ovvero gli articoli 9 e 11.

        Le differenze riguardano i seguenti aspetti:

            la nuova formulazione dell'articolo 9, «Agevolazioni finanziarie», modifica l'articolo 8, comma 1, del testo vigente ed estende le agevolazioni finanziarie anche ai «redditi» della Fondazione, per quanto riguarda tutte le tasse e le imposte dirette dovute a Stato, regioni, province e comuni. Orbene, già nell'Accordo attualmente in vigore è prevista un'esenzione di carattere soggettivo, a favore della Fondazione, ai fini delle imposte dirette dovute a Stato, regioni, province e comuni. La Fondazione, pertanto, non ha mai presentato una dichiarazione dei redditi né ai fini dell'imposta sul reddito delle società (IRES), né ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Si ritiene, quindi, che le disposizioni sulle agevolazioni finanziarie, nella nuova formulazione di cui all'articolo 9, comma 1,

 

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non possano determinare alcuna variazione di gettito nei confronti dell'erario italiano;

            la formulazione ex novo dell'articolo 11, comma 3, lettera (vii), del nuovo Accordo prevede l'esenzione dall'IVA su acquisti e importazioni di mobilia ed effetti personali per i funzionari, gli agenti temporanei e gli agenti a contratto della Fondazione per un periodo di un anno dalla loro assunzione.

        Dalle informazioni desunte dal sito ufficiale dalla Fondazione stessa, il personale impiegato presso la sede dell'ETF di Torino in modo permanente è attualmente costituito da uno staff di circa 130 persone, di cui circa 50 sono di nazionalità italiana (non è dato sapere quale sia la distribuzione per categorie dell'organico).

        Orbene, la presente stima presuppone che l'agevolazione, applicabile a una parte del personale statutario della Fondazione che negli anni successivi farà il suo ingresso presso di essa, sarà applicabile anche al personale, qualificato per l'agevolazione, assunto entro l'anno precedente. Non avendo la possibilità di quantificare puntualmente quale sia il flusso di nuovi ingressi, si ipotizza un turn-over del 10 per cento annuo (8 dipendenti, trattandosi di personale statutario l'ipotesi appare prudenziale).

        Ciò premesso, considerando l'applicazione di un'aliquota dell'IVA del 20 per cento ad acquisti di beni e servizi per un ammontare di circa 25.000 euro annui, si potrebbe configurare una perdita di gettito dell'IVA a regime pari a circa 40.000 euro (25.000 euro per 20 per cento per 8).

        Per ciò che concerne gli altri articoli dell'Accordo, gli stessi non determinano effetti sul gettito fiscale.

        In particolare, per quanto riguarda la disposizione di cui all'articolo 3, comma 5 (istruzione scolastica), in base al quale «L'Italia si adopererà per fornire un'adeguata istruzione scolastica materna, primaria e secondaria ai figli del personale della Fondazione garantendo un apprendimento plurilingue coerente con il sistema delle Scuole Europee», si rappresenta che dall'attuazione di tale disposizione non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, potendo i figli del personale della Fondazione convenientemente frequentare i corsi di studio, strutturati e calibrati nel rispetto di una dimensione europea dell'educazione e della formazione scolastica, già attivi presso le istituzioni scolastiche esistenti nella città di Torino.

        Pertanto, ipotizzando l'entrata in vigore del nuovo Accordo negli ultimi mesi dell'anno e considerando che per tale annualità vanno ricompresi gli effetti dovuti agli acquisti fatti dai soggetti assunti nell'ultimo anno, si stimano le seguenti minori entrate:

            Anno 2011: – 40.000 euro;

            Anno 2012: – 40.000 euro;

            Anno 2013: – 40.000 euro.

 

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

        Il presente provvedimento ha l'obiettivo di sostituire e aggiornare l'Accordo di sede originario e tuttora vigente, fatto a Bruxelles il 19 dicembre 1994, la cui ratifica è stata autorizzata ai sensi della legge 7 aprile 1997, n. 111. L'intervento normativo si rende necessario per riconoscere privilegi e immunità a una nuova categoria di personale delle istituzioni dell'Unione europea, quella dell'agente contrattuale, introdotta dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004. Inoltre, il testo del nuovo Accordo di sede ricalca quello sottoscritto a Parma il 27 aprile 2004 tra l'Italia e l'Autorità per la sicurezza alimentare (EFSA), avente sede a Parma, ratificato dall'Italia con legge 10 gennaio 2006, n. 17. Tale testo rappresenta, infatti, una versione aggiornata del quadro regolamentare italiano in materia di accordi di sede.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

        In Italia l'accordo di sede è lo strumento tipico per regolare i rapporti tra Paese ospite e organismo internazionale.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

        L'intervento normativo in oggetto determina l'abrogazione della legge 7 aprile 1997, n. 111, di ratifica del precedente Accordo di sede.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.

        Non risultano elementi di incompatibilità con i princìpi costituzionali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.

        Non risultano elementi di incompatibilità con le competenze e funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti

 

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locali, in quanto la materia disciplinata rientra nelle competenze esclusive dello Stato.

6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

        Non emergono profili di incompatibilità.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

        Nel caso di specie non esiste possibilità di delegificazione. Per l'entrata in vigore di un Accordo di sede è obbligatoria l'approvazione di una legge che autorizzi la ratifica.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

        Non risultano provvedimenti all'esame del Parlamento su tale materia.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

        Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II – CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

        L'intervento non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea. Esso, inoltre, scaturisce proprio dall'esigenza di aggiornare il precedente Accordo di sede all'evoluzione della normativa dell'Unione europea in materia di personale delle istituzioni della stessa Unione.

2) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

        Non risultano procedure d'infrazione sul medesimo o analogo oggetto da parte della Commissione europea.

 

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3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

        L'intervento non presenta profili di incompatibilità con gli altri obblighi internazionali assunti dall'Italia.

4) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

        Non risultano giudizi pendenti presso la Corte di giustizia dell'Unione europea relativamente a un medesimo o analogo oggetto.

5) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

        Non risultano indirizzi giurisprudenziali né giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

        Allo stato attuale non risultano indicazioni contrastanti in merito alla regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

        Non sono introdotte nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

        La verifica è stata effettuata con esito positivo.

 

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3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

        L'Accordo non introduce modifiche né integrazioni a disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

        L'Accordo abroga e sostituisce il precedente Accordo di sede. Non si è ritenuta necessaria una norma abrogativa espressa.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

        Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesime oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

        Trattandosi di disegno di legge di ratifica di un accordo internazionale non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

        Non sono previsti atti successivi attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche.

        Non è stato necessario effettuare la verifica in questione trattandosi di ratifica di un accordo internazionale.

 

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ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

SEZIONE I – Il contesto e gli obiettivi

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

        L'Accordo di sede in questione sostituisce e aggiorna quello originario e tuttora vigente, fatto a Bruxelles il 19 dicembre 1994, con due scambi di note, e ratificato dall'Italia ai sensi della legge 7 aprile 1997, n. 111. Il nuovo Accordo fa salve e richiama le intese amministrative riguardanti la messa a disposizione del complesso di Villa Gualino, situato a Torino, concluse tra la città di Torino, la regione Piemonte e la Fondazione, di cui all'allegato 1 dell'Accordo.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata della citazione delle relative fonti di informazione.

        Il provvedimento consente di riconoscere privilegi ed immunità ad una nuova categoria di personale delle istituzioni dell'Unione europea, quella dell'agente contrattuale, introdotta dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

        Attraverso l'adozione del presente intervento regolatorio, pertanto, si dà attuazione al regolamento dell'Unione europea, già peraltro operativo e immediatamente efficace. Il provvedimento, inoltre consente di venire incontro alla richiesta della Fondazione di riconoscere immunità e privilegi al personale assunto in qualità di agente contrattuale. Inoltre, il testo del nuovo Accordo di sede ricalca quello sottoscritto a Parma il 27 aprile 2004 tra l'Italia e l'Autorità per la sicurezza alimentare (EFSA), avente sede a Parma, la cui ratifica italiana è stata autorizzata ai sensi della legge 10 gennaio 2006, n. 17. Tale testo rappresenta, infatti, una versione aggiornata del quadro regolamentare italiano in materia di accordi di sede.

D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio, lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

        Consentire un adeguamento delle immunità e dei privilegi del personale della Fondazione. In tal modo si valorizza la disponibilità

 

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del Governo italiano ad agevolare il corretto funzionamento della Fondazione e l'ottimale sistemazione in Italia del suo personale.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

        I soggetti interessati all'applicazione delle norme sono la Fondazione, e il suo personale nella sua qualità di organismo internazionale, e l'Agenzia delle entrate del Ministero dell'economia e delle finanze che perderà nei loro confronti la sua capacità impositiva derivante dal nuovo status dei soggetti che godranno dei privilegi relativi a talune esenzioni fiscali.

SEZIONE 2 – Le procedure di consultazione.

        La negoziazione dell'Accordo è avvenuta coinvolgendo le competenti amministrazioni statali. In particolare il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero della giustizia, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane. Infatti solo le pubbliche amministrazioni godono del potere, da esercitare mediante intervento normativo, di modificare il potere impositivo dello Stato nei confronti di taluni soggetti, quali quelli previsti dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati.

SEZIONE 3 – La valutazione dell'opzione di non intervento («Opzione zero»).

        Non è pensabile di intervenire sul regime impositivo dello Stato, se non mediante uno specifico intervento regolatorio. Pertanto l'opzione di non intervento non può concedere benefìci fiscali e soprattutto non consente al nostro Paese di onorare un obbligo assunto con l'Unione europea.

SEZIONE 4 – La valutazione delle opzioni alternative.

        Non esistono opzioni alternative alla ratifica parlamentare per la modifica di un accordo, già oggetto di un provvedimento normativo, né è stato possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello concordato con la controparte, strutturato similmente ad altri accordi di sede.

SEZIONE 5 – La giustificazione dell'opzione regolatoria proposta.

        Il ricorso al provvedimento proposto è previsto dall'articolo 80 della Costituzione.

 

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A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

        L'accordo di sede è lo strumento tipico per regolare i rapporti tra Paese ospite e organismo internazionale. Sulla base dei precedenti accordi si è potuto determinare che dall'applicazione dell'Accordo in esame derivano modeste mancate entrate derivanti da benefìci fiscali applicabili a taluni soggetti direttivi dell'organizzazione, che beneficiano di esenzioni dall'IVA su alcuni beni e servizi destinati alle funzioni cui sono preposti.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

        L'intervento consente all'Italia di ottemperare agli impegni assunti con l'Unione europea, con la conseguente positiva ricaduta in termini di immagine e di consenso presso le istituzioni della stessa Unione.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti e indiretti.

        Oltre alle previsioni previste dall'articolo 13 dell'Accordo con cui la Fondazione si impegna a informare annualmente il Ministero degli affari esteri in merito al personale beneficiario delle disposizioni fiscali, nonché sull'elenco del personale appartenente alla Fondazione in genere, non sono previsti altri obblighi informativi a carico dei destinatari.

D) Eventuale comparazione con le altre opzioni esaminate.

        Come sopra evidenziato, non è stato possibile esaminare opzioni diverse dal presente intervento regolatorio.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

        Non si ravvisano fattori e condizioni particolari oltre quelle determinate dalla perdita di gettito fiscale, il cui onere è stato stabilito dal Ministero dell'economia e delle finanze, quantificabile in circa 40.000 euro annui.

SEZIONE 6 – L'incidenza sul corretto funzionamento del mercato e sulla competitività.

        Non si ravvisa un'incidenza dell'intervento sul funzionamento dei mercati ovvero sulla competitività.

 

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SEZIONE 7 – Le modalità attuative dell'intervento regolatorio.

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

        Soggetti responsabili sono il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'economia e delle finanze.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

        L'ambito in cui operano i soggetti è delimitato al loro status di funzionari internazionali e pertanto non sono previste azioni in tal senso.

C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

        Il monitoraggio delle mancate entrate viene effettuato dalle amministrazioni dei Ministeri dell'economia e delle finanze e degli affari esteri, tuttavia esso non determina modifiche dell'Accordo tra le Parti ed è utilizzato unicamente a scopi statistici.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a VIR.

        Non sono previste nell'Accordo scadenze né revisioni del medesimo.

        Tuttavia con i dati forniti dall'amministrazione fiscale il Ministero degli affari esteri provvederà alla redazione della valutazione dell'impatto della regolamentazione (VIR) con cadenza biennale, come previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 212 del 2009.

 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e la Fondazione europea per la formazione professionale, con allegato, fatto a Torino il 22 gennaio 2010.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 40.000 a decorrere dall'anno 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

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Art. 4.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Frontespizio Relazione Relazione Tecnica Analisi tecnico-normativa Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) Progetto di Legge Allegato
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