Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 4711

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4711



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Modifica all'articolo 16 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), concernente la composizione del Consiglio regionale

Presentata il 24 ottobre 2011


      

torna su
Onorevoli Deputati! — Il Consiglio regionale della Sardegna ha approvato, nella seduta del 13 ottobre 2011, la proposta di legge costituzionale recante la «Modifica all'articolo 16 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), concernente la composizione del Consiglio regionale».
      La proposta di legge costituzionale è frutto di una iniziativa unitaria, condivisa da tutti i gruppi consiliari, per riproporre la questione della riduzione del numero dei consiglieri regionali, su cui il Consiglio ha sviluppato già un ampio dibattito, al fine di meglio tener conto del quadro nazionale e della necessità di una scelta tempestiva, capace di inserirsi positivamente nelle tensioni che animano il dibattito in tutti i livelli istituzionali e nella società.
      L'ampia ed approfondita discussione in Consiglio ha infatti chiarito che una ragionata riduzione del numero dei consiglieri non necessariamente pregiudica né la rappresentanza dei territori né quella di genere.
      Le scelte sono infatti ampiamente rimesse alla legge elettorale, che non risulta affatto condizionata per questi aspetti. Con una legge di natura statutaria e con la maggioranza prescritta il Consiglio potrà comunque determinare la disciplina
 

Pag. 2

più idonea, eventualmente garantendo la rappresentanza di territori o di minoranze che riterrà di garantire.
      Al momento è, invece, apparso più urgente dare una risposta immediata sul numero dei consiglieri, anticipando decisioni statali che potrebbero risultare assai limitative dell'autonomia regionale e manifestando capacità di iniziativa e la volontà di autoriformarsi.
      Non si può ignorare, infatti, che c’è una esigenza di sobrietà delle istituzioni, oggi universalmente avvertita, cui occorre rispondere per dare credibilità alle politiche di contenimento della spesa, le quali a loro volta discendono da esigenze indifferibili delle finanze pubbliche.
      Una mancata risposta su questo piano avrebbe rischiato di aprire la strada a posizioni centralistiche, per certi versi eccessive e di sicuro poco consapevoli del ruolo svolto dalle istituzioni autonomistiche.
      La presente iniziativa del Consiglio regionale permette invece di affrontare il tema con equilibrio e di individuare una soluzione che, superando l'attuale situazione, effettivamente nel contesto odierno poco giustificabile specie se si considerano i possibili effetti di una legge elettorale che lascia elastico il numero dei consiglieri, salvaguardi e rafforzi il ruolo dell'Assemblea.
      La presente proposta di legge costituzionale, infatti, individua una composizione che, senza rinunciare alle insopprimibili esigenze di rappresentanza proprie di un'assemblea legislativa, consenta di dar vita ad una assemblea parlamentare comunque operativa ed efficiente.
      Il Consiglio regionale ritiene, pertanto, che si possa individuare nel numero di sessanta la sua giusta composizione e che questa proposta di legge costituzionale debba essere presentata da subito al Parlamento, lasciando alla successiva legge statutaria tutte le altre questioni.
      Il Consiglio regionale, con l'approvazione della presente proposta di legge costituzionale, manifesta, quindi, una capacità di autoriformarsi che stenta invece ad affermarsi in altre istituzioni nei vari livelli di governo, anche rinunciando a un maggior margine di autonomia che potrebbe esercitarsi rinviando tale compito alla legge statutaria ed elettorale. Ciò mentre dà maggiore forza ed autorevolezza alla proposta di legge costituzionale che si presenta al Parlamento, al contempo lascia aperta ogni possibile soluzione equilibratrice di rappresentanza dei territori, di minoranze che si vogliano garantire e dei generi. Questioni tutte che richiedono soluzioni tecniche puntuali e non eccessivamente rigide, più proprie della legge statuaria ed elettorale.
      L'approvazione della proposta di legge costituzionale consente al Consiglio regionale di ritornare con più efficacia sulle iniziative assunte, senza ritardare o condizionare il processo riformatore interno ed anzi favorendone lo sviluppo.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

      1. All'articolo 16 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, la parola: «ottanta» è sostituita dalla seguente: «sessanta».


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su