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PDL 4627

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4627



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

GIRLANDA, BARANI, BARBIERI, BERARDI, BITONCI, BOCCIARDO, BONCIANI, CATANOSO GENOESE, DI VIRGILIO, DIMA, DIVELLA, MARINELLO, GIULIO MARINI, RAZZI, SAMMARCO, SCALERA, SCANDROGLIO, SCHIRRU, SPECIALE, TRAVERSA

Disposizioni perequative in materia di inquadramento del personale dei ruoli direttivi, degli ispettori e dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria

Presentata il 20 settembre 2011


      

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Onorevoli Colleghi! — Nell'anno 2000, con il decreto legislativo n. 146, sono stati istituti i ruoli direttivi «ordinario» e «speciale» del Corpo di polizia penitenziaria, ruoli che fin dalla riforma del 1990 costituivano il passo necessario, a lungo atteso, per un'effettiva parificazione della polizia penitenziaria alle altre Forze di polizia ad ordinamento civile. L'emanazione di tale decreto, attuativo della legge delega n. 266 del 1999, doveva rappresentare la possibilità per il Corpo di polizia penitenziaria di avere una propria classe dirigente con attribuzioni funzionali e carriera analoga a quella riservata al personale direttivo e dirigenziale delle altre Forze di polizia ad ordinamento civile, quali la Polizia di Stato e il Corpo forestale dello Stato. Nei fatti, con la disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 146 del 2000, si è giunti a una palese violazione del principio costituzionale di eguaglianza, con la mancata attuazione della legge delega n. 266 del 1999. Attualmente i ruoli direttivi, ordinario e speciale, del Corpo di polizia penitenziaria sono stati, infatti, istituiti tradendo le premesse della legge delega, che li concepiva «articolati in qualifiche con ordini gerarchici e con livelli analoghi a quelli dei corrispondenti ruoli dei commissari della Polizia di Stato». Con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 334 del 2000 e del decreto legislativo n. 155 del 2001, disciplinanti i nuovi assetti della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato, si è determinata per i funzionari della polizia penitenziaria una gravissima sperequazione di trattamento che mortifica i ruoli direttivi nello status giuridico, nelle attribuzioni funzionali e
 

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nel trattamento economico. Di fatto i funzionari del Corpo sono parificati nell'accesso al ruolo, per effetto della tabella di equiparazione di cui al decreto legislativo n. 297 del 2000, al personale delle Forze armate inquadrato nel grado di sottotenente. Sebbene siano trascorsi undici anni da tale gravissima sperequazione normativa, nessun intervento legislativo è stato sostenuto per ridare dignità, in termini di equiparazione alle altre Forze di polizia, alla classe dirigente della polizia penitenziaria, quando anche un mero richiamo all'ordinamento della Polizia di Stato, in particolare agli articoli 22-bis e 22-ter del decreto legislativo n. 334 del 2000, sarebbe stato sufficiente per sanare lo squilibrio esistente. In via puramente schematica è possibile evidenziare che: i funzionari della polizia penitenziaria sono penalizzati rispetto ai colleghi della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato per quanto attiene alla qualifica iniziale nei ruoli, successiva ai corsi di formazione, che risulta di vice commissario per la polizia penitenziaria (parametro stipendiale pari a 133,25) e di commissario capo per le altre Forze di polizia (parametro stipendiale pari a 144,50); sono previsti sviluppi di carriera notevolmente più lenti per i funzionari della polizia penitenziaria, considerato che il personale del ruolo dei commissari della Polizia di Stato e del ruolo direttivo del Corpo forestale dello Stato raggiunge il livello apicale (rispettivamente di vice questore aggiunto e di vice questore forestale) in ruolo aperto (cui hanno accesso tutti i funzionari), maturando cinque anni e sei mesi di effettivo servizio, laddove per la polizia penitenziaria è prevista la promozione al livello equivalente (di commissario coordinatore, oggi da aggiornare con la qualifica di vice questore aggiunto penitenziario), attraverso uno scrutinio per merito comparativo in ruolo chiuso (consentito solo a un numero esiguo di funzionari), dopo una permanenza nelle qualifiche doppia a quelle previste nelle altre Forze di polizia. In tale sperequato panorama normativo nasce, quindi, la necessità di adeguare l'inquadramento dei funzionari della polizia penitenziaria a quello della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato attraverso una proposta di legge che si limiti a un mero richiamo agli ordinamenti della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato. L'articolo 1 della presente proposta di legge si prefigge, quindi, di sanare la sperequazione. Inoltre, l'articolo 2, con il comma 1, si prefigge di sanare un'altra sperequazione esistente da alcuni anni tra il Corpo delta polizia penitenziaria e quello della Polizia di Stato, relativamente all'avanzamento degli ispettori a ispettore capo, in occasione dell'applicazione delle norme derivanti dal riordino delle carriere del 1995, con il decreto legislativo n. 200, atteso che gli ispettori della Polizia di Stato furono inquadrati nella qualifica di ispettore capo dopo cinque anni, mentre quelli della polizia penitenziaria dopo sette anni.
      Infine, si rende necessario sanare la situazione degli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti della polizia penitenziaria, vincitori dei concorsi interni per l'accesso al corso di aggiornamento e formazione professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria di cui ai decreti del direttore del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del 18 gennaio 2000 e 19 gennaio 2000, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale – Concorsi ed esami – n. 12 dell'11 febbraio 2000, la cui decorrenza giuridica della nomina deve essere anticipata al 31 dicembre 2000, senza alcun effetto economico, anche ai fini della promozione alle qualifiche di sovrintendente e di sovrintendente capo. Attualmente, tale decorrenza è stata fissata all'8 luglio 2002, termine degli esami di fine corso. La richiesta trae origine dalla seguente situazione. Successivamente alla pubblicazione del bando di concorso e in concomitanza con l'espletamento delle prove, fu emanato il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76, che ha modificato, tra l'altro, le norme per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria. Nello specifico, l'innovazione
 

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ha comportato modifiche sostanziali relativamente sia alle modalità di espletamento delle procedure concorsuali che alla decorrenza giuridica ed economica della nomina dei vincitori dei relativi concorsi. Al riguardo, al fine di evitare dubbi interpretativi sulle norme applicabili ai concorsi in atto, il legislatore, all'articolo 17, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 76 del 2001, ha espressamente previsto che «Sono fatte salve le procedure e gli effetti relativi ai concorsi interni ed esterni in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto». Disposizione in virtù della quale, anche al fine di evitare scavalcamenti nelle posizioni giuridiche di partecipanti a concomitanti e diversi concorsi, altre amministrazioni hanno provveduto a retrodatare la decorrenza giuridica della qualifica dei vice sovrintendenti. Si veda, a tal proposito, la posizione dei sovrintendenti del Corpo forestale dello Stato che, proprio in virtù del decreto legislativo n. 76 del 2001, ottennero la retrodatazione della nomina dal 15 marzo 2000, termine della fine del corso, al 1o gennaio 1998.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Disposizioni perequative per il personale dei ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria).

      1. I ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria sono equiparati, nelle qualifiche e nel trattamento economico-giuridico, ai corrispondenti ruoli direttivi della Polizia di Stato di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.
      2. Il personale appartenente ai ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, secondo l'ordine di ruolo anche in soprannumero riassorbibile, nella qualifica di commissario capo penitenziario con decorrenza dal 1o gennaio 2009. L'anzianità posseduta nel ruolo è utile per la maturazione del periodo minimo ai fini della promozione alla qualifica superiore.
      3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, a carico degli stanziamenti previsti per la legge 28 luglio 1999, n. 266, e per il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146.

Art. 2.
(Disposizioni in favore degli ispettori e dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria).

      1. Il beneficio della riduzione di due anni della permanenza minima nella qualifica di ispettore, ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore capo, previsto dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, e successive modificazioni, si applica anche al personale individuato ai sensi dell'articolo 10 del medesimo decreto legislativo.

 

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      2. All'articolo 17 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «2-bis. Per i vincitori dei concorsi interni per l'accesso al corso di aggiornamento e formazione professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, di cui ai decreti del direttore generale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia 18 gennaio 2000 e 19 gennaio 2000, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale – Concorsi ed esami – n. 12 dell'11 febbraio 2000, la decorrenza giuridica della nomina è anticipata senza alcun effetto economico, anche ai fini della promozione alle qualifiche di sovrintendente e di sovrintendente capo, al 31 dicembre 2000».


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