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PDL 4691

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4691



 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei deputati

DELLA VEDOVA, BOCCHINO, BRIGUGLIO, GIORGIO CONTE, BARBARO, BONGIORNO, BUONFIGLIO, CONSOLO, DI BIAGIO, DIVELLA, GRANATA, LAMORTE, LO PRESTI, MENIA, MORONI, MURO, ANGELA NAPOLI, PAGLIA, PATARINO, PERINA, PROIETTI COSIMI, RAISI, RUBEN, SCANDEREBECH, TOTO, TREMAGLIA

Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

Presentata il 18 ottobre 2011


      

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Onorevoli Colleghi! — La riduzione del numero dei parlamentari è purtroppo divenuto un tema che si presta più alla polemica politica che a un serio dibattito costituzionale. L'urgenza di provvedervi, agganciando il rapporto tra eletti ed elettori a parametri vicini a quelli dei maggiori Paesi europei, comporterebbe il doppio vantaggio di soddisfare una richiesta inequivocabilmente rivolta dall'opinione pubblica alle forze politiche e di liberare il campo delle riforme costituzionali – in particolare per quanto attiene ai temi del bicameralismo e della forma di Governo – dalle polemiche (ora fondate, ora pretestuose) relative ai cosiddetti «costi della politica».
      La Costituzione della Repubblica originariamente prevedeva che la Camera dei deputati fosse eletta in ragione di un deputato per ottantamila abitanti e che a ogni regione fosse attribuito un senatore per ogni duecentomila abitanti o frazione superiore a centomila. Le successive revisioni costituzionali – a partire da quella del 1963, che ha costituzionalizzato il numero dei deputati e dei senatori – combinate con le dinamiche demografiche del Paese, se pure hanno impedito che si ampliasse, non hanno sostanzialmente ridotto
 

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il rapporto tra elettori ed eletti che è oggi assestato a un deputato ogni novantottomila abitanti e a un senatore ogni centonovantacinquemila abitanti.
      Guardando ai Paesi dell'Europa continentale più popolosi, ovvero Germania, Francia e Spagna, il numero dei componenti della Camera bassa è ovunque, in rapporto alla popolazione, più basso che in Italia. Al Bundestag il rapporto è di un membro ogni circa centotrentamila abitanti, all'Assemblea nazionale di uno ogni centoquattordicimila e al Congresso dei deputati di uno ogni centotrentaquattromila.
      Con la presente proposta di legge costituzionale si vuole ridurre il numero dei componenti delle due Camere, fissandolo in quattrocento per la Camera dei deputati e in duecento per il Senato della Repubblica, ai quali si aggiungono i dodici deputati e i sei senatori eletti dagli italiani residenti all'estero (per i quali il rapporto tra elettori ed eletti è già oggi sufficientemente elevato: un deputato ogni trencentoquarantatremila iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e un senatore ogni seicentottantaseimila). In questo modo il rapporto tra deputati e residenti passerebbe a uno ogni centocinquantunomila per la Camera dei deputati e a uno ogni trecentoduemila per il Senato della Repubblica e consentirebbe di assicurare la piena rappresentatività delle Assemblee elettive (anche nel caso della trasformazione del Senato della Repubblica in Camera delle autonomie), secondo criteri di efficienza e di economicità.
 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione, in materia di numero dei deputati).

      1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il secondo comma è sostituito dal seguente:
      «È composta da quattrocento deputati eletti nelle circoscrizioni nazionali e da dodici deputati eletti nella circoscrizione Estero»;

          b) al quarto comma, le parole: «per seicentodiciotto» sono sostituite dalle seguenti: «per quattrocento».

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione, in materia di numero dei senatori).

      1. All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il secondo comma è sostituito dal seguente:
      «È composto da duecento senatori eletti nelle circoscrizioni nazionali e da sei senatori eletti nella circoscrizione Estero»;

          b) al terzo comma, la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «cinque».

Art. 3.
(Disposizione transitoria).

      1. Le disposizioni degli articoli 56 e 57 della Costituzione, come da ultimo modificati dagli articoli 1 e 2 della presente legge costituzionale, si applicano a decorrere dalla prima legislatura successiva alla data di entrata in vigore della medesima legge costituzionale.


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