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PDL 4659

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4659



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

PAGLIA, DELLA VEDOVA, BARBARO, BOCCHINO, BONGIORNO, BRIGUGLIO, CONSOLO, GIORGIO CONTE, DI BIAGIO, DIVELLA, GRANATA, LAMORTE, LO PRESTI, MENIA, MORONI, MURO, ANGELA NAPOLI, PATARINO, PERINA, PROIETTI COSIMI, RAISI, RUBEN, SCANDEREBECH, TOTO, TREMAGLIA

Istituzione della Giornata nazionale per la celebrazione dell'Unità d'Italia

Presentata il 28 settembre 2011


      

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Onorevoli Colleghi! — L'obiettivo della presente proposta di legge è quello di promuovere e difendere – attraverso l'istituzione, il 17 marzo, della Giornata nazionale la celebrazione dell'Unità d'Italia – i valori dell'unità e dell'indivisibilità della Repubblica, come solennemente sanciti nella Carta costituzionale.
      Tale giornata è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260, e non determina riduzione dell'orario di lavoro degli uffici pubblici né, qualora cada in giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.
      Oggi, in un'epoca di profonda «instabilità» – politica e istituzionale, oltre che economica – è quanto mai necessario e doveroso celebrare l'anniversario dell'Italia unita, libera e indipendente, al fine di affermare e di consolidare il sentimento di identità nazionale, anche attraverso la memoria dei fatti e la comprensione del significato degli eventi della storia risorgimentale italiana
 

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ed europea, purtroppo poco conosciuti, soprattutto dai nostri giovani.
      Attraverso la promozione della conoscenza della storia risorgimentale e dei suoi protagonisti si intende, pertanto, rinnovare la memoria storica del processo di unificazione nonché incentivare una profonda sensibilizzazione pubblica sul suo valore storico, istituzionale e sociale.
      È previsto che il Governo determina le modalità di svolgimento delle celebrazioni sull'intero territorio nazionale e che le amministrazioni pubbliche – nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze – promuovono e sostengono iniziative commemorative e celebrative volte alla diffusione della conoscenza degli eventi e dei protagonisti del Risorgimento.
      Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, inoltre, promuove – nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università e negli istituti di istruzione superiore, nel rispetto della loro autonomia – studi, convegni e dibattiti sulle vicende che hanno condotto all'unificazione nazionale, organizza un concorso riservato agli studenti del primo e del secondo ciclo di istruzione e, in occasione della Giornata nazionale per la celebrazione dell'Unità d'Italia, premia le venti migliori opere sui temi della storia risorgimentale nazionale ed europea, ciascuna in rappresentanza di una regione, anche al fine di valorizzare l'identità nazionale come espressione della realtà storica e culturale delle regioni italiane.
      È importante sottolineare che dall'attuazione della presente proposta di legge non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La Repubblica riconosce il 17 marzo quale Giornata nazionale per la celebrazione dell'Unità d'Italia di seguito denominata «Giornata nazionale» al fine di rinnovare la memoria storica del processo di unificazione e difendere il valore dell'unità e dell'indivisibilità della Repubblica, attraverso la promozione della conoscenza della storia risorgimentale nazionale ed europea.
      2. La Giornata nazionale è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260. Essa non determina riduzione dell'orario di lavoro degli uffici pubblici né, qualora cada in giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.

Art. 2.

      1. Il Governo determina le modalità di svolgimento della Giornata nazionale su tutto il territorio nazionale.
      2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca favorisce, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università e negli istituti di istruzione superiore, nel rispetto della loro autonomia, l'organizzazione di studi, convegni e dibattiti sulle vicende che hanno portato all'unificazione italiana e promuove la realizzazione di iniziative volte ad affermare e a consolidare l'identità nazionale, attraverso la memoria dei fatti e la comprensione del significato degli eventi della storia risorgimentale italiana ed europea.
      3. In occasione della Giornata nazionale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca organizza un concorso

 

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riservato agli studenti del primo e del secondo ciclo di istruzione e premia le venti migliori opere, ciascuna in rappresentanza di una regione, anche al fine di valorizzare l'identità nazionale come espressione della realtà storica e culturale delle regioni italiane. Le opere in concorso hanno ad oggetto un tema della storia risorgimentale nazionale ed europea e possono avere forma saggistica, artistica o letteraria.
      4. Nella Giornata nazionale le amministrazioni pubbliche, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, promuovono e sostengono iniziative commemorative e celebrative volte alla diffusione della conoscenza degli eventi e dei protagonisti del Risorgimento e alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul valore storico, istituzionale e sociale dell'unità e dell'indivisibilità della Repubblica.

Art. 3.

      1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 4.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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