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PDL 4613

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4613



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
COMAROLI, FUGATTI, NEGRO

Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in materia di residenza e di trasferimento d'ufficio dei componenti delle commissioni tributarie

Presentata l'8 settembre 2011


      

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Onorevoli Colleghi! — Con i decreti legislativi 31 dicembre 1992, n. 545 e n. 546, furono radicalmente riformati l'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria e il processo tributario.
      Nel corso dei successivi anni si sono resi necessari alcuni settoriali interventi di riforma delle norme processuali e di quelle ordinamentali, tra i quali assume particolare importanza la modifica dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 546 del 1992, introdotta dall'articolo 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (seguita poi da ulteriori modificazioni), che ha attribuito alla giurisdizione tributaria la competenza a conoscere delle controversie riguardanti tributi di ogni genere e specie realizzando, così, una giurisdizione generale in materia di tributi.
      Il giudizio ampiamente positivo dell'attività svolta dalle commissioni tributarie in questi anni si fonda non solo sul numero delle decisioni assunte, che è di oltre 6 milioni, ma anche sulla qualità di tali decisioni, dal momento che la media degli appelli proposti avverso le decisioni delle commissioni tributarie provinciali si attesta su un livello del 13-14 per cento.
      Il rapporto tra Stato e cittadino, dopo l'entrata in vigore dello statuto dei diritti del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212) e degli istituti giuridici attivabili in sede amministrativa e anche in sede processuale dall'amministrazione finanziaria e dalle altre amministrazioni tributarie (concordato preventivo, autotutela, ravvedimento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale), ha subìto una forte evoluzione, coerente con i princìpi di un moderno Stato democratico.
      A tale complessiva evoluzione ha contribuito anche l'attività svolta dalle commissioni
 

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tributarie che, oggi, si caratterizza per i tempi delle decisioni in linea con il precetto costituzionale della ragionevole durata del processo. Precetto che assume particolare rilievo in campo tributario, se si considera che in passato i tempi eccessivamente lunghi delle decisioni delle commissioni tributarie favorivano di fatto fenomeni di evasione fiscale, dal momento che la presentazione, anche strumentale, di un ricorso consentiva di rinviare il pagamento o l'inizio del pagamento del tributo, confidando anche nell'applicazione di un possibile successivo condono.
      A garanzia dell'indipendenza della magistratura tributaria, è stato istituito, con il decreto legislativo n. 545 del 1992, il consiglio di presidenza della giustizia tributaria, la cui attività si pone anche a garanzia del diritto delle parti processuali ad avere un giudice effettivamente terzo, dotato di professionalità e consapevole dei doveri connessi alla funzione esercitata.
      Sempre in materia ordinamentale, con l'articolo 11 del decreto legislativo n. 545 del 1992 è stato fissato il principio della temporaneità delle funzioni del giudice tributario nella stessa sezione con la previsione della rotazione quinquennale all'interno della commissione di appartenenza, fatto salvo il principio che la nomina a una delle funzioni dei componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali non costituisce in nessun caso rapporto di pubblico impiego.
      Pur riconoscendo l'impegno profuso e la qualità del lavoro svolto dai giudici delle commissioni tributarie regionali, alcune disfunzioni riscontrate nel funzionamento del processo tributario presso alcune sezioni impongono piccole modifiche al decreto legislativo n. 545 del 1992.
      La proposta di legge reca una modifica dell'ordinamento degli organi di giustizia tributaria, che prevede il trasferimento d'ufficio per potenziare le attuali piante organiche delle commissioni tributarie maggiormente bisognose, per il flusso delle pendenze, di integrare il personale giudicante, contestualmente riducendo le piante organiche in quelle sedi dove risulti eccedente.
      Con l'articolo 1 si prevede la soppressione dell'obbligo di residenza nella regione in cui ha sede l'ufficio giudiziario, non solo per ragioni logistiche di vicinanza alla sede di un tribunale tributario, ma anche ed essenzialmente per la maggiore coerenza con l'esigenza di privilegiare il trasferimento da una commissione all'altra dei componenti delle medesime.
      Con l'articolo 2 della proposta di legge si prevede quindi che il consiglio di presidenza della giustizia tributaria possa far fronte ai contenziosi giacenti presso le commissioni tributarie attraverso il ricorso ai trasferimenti d'ufficio dei giudici tributari presso altre commissioni o sezioni staccate, tenuto conto delle differenze nei carichi e nelle durate dei ricorsi tra le varie zone d'Italia, al dichiarato fine del rapido smaltimento dei ricorsi pendenti davanti ad alcune sezioni.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in materia di soppressione dell'obbligo di residenza dei giudici).

      1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è abrogata.

Art. 2.
(Introduzione dell'articolo 11-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in materia di trasferimento d'ufficio dei giudici).

      1. Dopo l'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
      «Art. 11-bis – (Trasferimento d'ufficio dei giudici). – 1. Per far fronte ai contenziosi giacenti, il consiglio di presidenza della giustizia tributaria può provvedere al trasferimento d'ufficio dei giudici tributari presso un'altra commissione tributaria o sezione staccata.
      2. I trasferimenti d'ufficio devono:

          a) favorire la soppressione delle sezioni in eccesso rispetto a quanto stabilito dal decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 2008;

          b) favorire lo smaltimento dei ricorsi pendenti nelle sezioni ove più alto è il numero delle giacenze.

      3. In nessun caso può essere aumentato il numero delle sezioni o l'organico del personale giudicante.

 

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      4. Il consiglio di presidenza della giustizia tributaria, per conseguire l'obiettivo di cui alla lettera b) del comma 2, tiene conto del differenziale, rispetto alla media nazionale, del flusso delle pendenze e delle decisioni assunte da ciascun organo di giurisdizione tributaria nelle singole commissioni tributarie.
      5. La commissione tributaria, nel valutare i trasferimenti, privilegia, ove possibile, le sezioni logisticamente più favorevoli ai magistrati».
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