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PDL 1373 ed abb.-A

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1373-1656-2110-2777-4085-A



 

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RELAZIONE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

presentata alla Presidenza il 27 settembre 2011

(Relatore: BARBIERI)

sulle

PROPOSTE DI LEGGE

n. 1373, d'iniziativa dei deputati

MOTTA, LUNARDI, ALESSANDRI, BARANI, BARBATO, BENAMATI, BORDO, BRANDOLINI, ENZO CARRA, MARCO CARRA, CASTAGNETTI, CECCUZZI, CODURELLI, DAMIANO, DE BIASI, DE MICHELI, DI BIAGIO, DUILIO, GIANNI FARINA, FARINONE, FEDI, GHIZZONI, GIOVANELLI, JANNONE, LAMORTE, LENZI, LIBÈ, MARCHI, MATTESINI, MOSELLA, NARDUCCI, PIZZETTI, QUARTIANI, RAINIERI, RAMPI, RAZZI, SAMPERI, SCALERA, SERVODIO, SPECIALE, VICO

Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi di Parma e Busseto e per la valorizzazione dell'opera verdiana

Presentata il 24 giugno 2008


NOTA: Per i testi delle proposte di legge nn. 1373, 1656, 2110, 2777 e 4085 si vedano i relativi stampati.
 

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n. 1656, d'iniziativa dei deputati

RAINIERI, ALESSANDRI, ALLASIA, BENAMATI, BITONCI, BRAGANTINI, BRIGANDÌ, CALLEGARI, CAPARINI, COMAROLI, CONSIGLIO, COTA, CROSIO, DAL LAGO, D'AMICO, DOZZO, GUIDO DUSSIN, LUCIANO DUSSIN, FAVA, FEDRIGA, FOGLIATO, FOLLEGOT, FORCOLIN, GIBELLI, GIDONI, GIANCARLO GIORGETTI, GOISIS, GRIMOLDI, LANZARIN, LIBÈ, LUNARDI, LUSSANA, MACCANTI, LAURA MOLTENI, NICOLA MOLTENI, MONTAGNOLI, MOTTA, MUNERATO, NEGRO, PASTORE, PINI, POLLEDRI, REGUZZONI, RIVOLTA, SALVINI, SIMONETTI, STEFANI, STUCCHI, TOGNI, TORAZZI, VANALLI, VOLPI
Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi

Presentata il 17 settembre 2008

n. 2110, d'iniziativa dei deputati

TOMMASO FOTI, BARBIERI, CARLUCCI

Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi

Presentata il 27 gennaio 2009

n. 2777, d'iniziativa dei deputati

BARBIERI, CARLUCCI, TOMMASO FOTI

Dichiarazione dell'interesse nazionale della Villa Verdi in Sant'Agata di Villanova sull'Arda

Presentata il 7 ottobre 2009
 

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n. 4085, d'iniziativa dei deputati

POLLEDRI, RIVOLTA, REGUZZONI, STUCCHI

Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi

Presentata il 15 febbraio 2011
 

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Onorevoli Colleghi! — La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) propone all'Assemblea l'approvazione delle proposte di legge n. 1373 Motta ed altri, n. 1656 Rainieri ed altri, n. 2110 Tommaso Foti ed altri, n. 2777 Barbieri ed altri e n. 4085 Polledri ed altri, in un testo unificato recante disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi, per la valorizzazione dell'Opera verdiana e sulla dichiarazione d'interesse nazionale della Villa Verdi in Sant'Agata di Villanova sull'Arda e della casa natale del musicista in Roncole Verdi.
      Il testo unificato delle proposte di legge in esame intende favorire la massima diffusione internazionale dell'opera verdiana e delle conoscenze legate a Giuseppe Verdi, come speciale contributo per la celebrazione del secondo centenario della nascita del musicista, che ricorrerà nell'anno 2013.
      È noto che la figura e l'opera di Giuseppe Verdi appartengono al patrimonio culturale dell'umanità. Esse hanno segnato profondamente la cultura e la storia del secolo XIX. Giuseppe Verdi ha interpretato con originale e irrepetibile forza i grandi valori dell'umanità, il senso della libertà, dell'amore, della vita e della morte, le grandi passioni umane, parlando, con il linguaggio universale della musica, a tutto il popolo. Il suo contributo alla formazione del sentimento nazionale contro la dominazione straniera nel nostro Paese ha costituito non solo ispirazione per generazioni di artisti, compositori e cultori della musica, ma una fonte inesauribile per la costruzione della coscienza civile d'Italia. Giuseppe Verdi, una delle figure intellettuali più significative dell'Ottocento italiano e ancor oggi più conosciute nel mondo, non è stato soltanto un musicista di immenso valore, capace di realizzare una personale sintesi di tutta la cultura musicale passata e di innovare profondamente il linguaggio musicale a lui contemporaneo, ma è stato anche quello che oggi definiremmo un grandissimo «comunicatore»: un uomo in grado di cogliere, nella società del suo tempo, le aspettative profonde, i sommovimenti e le istanze di innovazione, insieme con l'amore per i valori della tradizione. Un uomo, dunque, capace di stabilire un contatto diretto e immediato con il proprio pubblico e di prefigurare proprio nel pubblico borghese e popolare, disseminato nella miriade di teatri lirici che costellavano l'Italia dei tanti Stati preunitari, un idem sentire in anticipo su quelli che sarebbero stati in futuro lo Stato e la Nazione italiana.
      Come sopra accennato, nel 2013 ricorre il secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi. Egli infatti è nato a Roncole Verdi, nel comune di Busseto, appartenente alla provincia di Parma. La biografia umana, politica e culturale di Giuseppe Verdi è emblematica della temperie storica che identifica il Risorgimento italiano nonché il periodo immediatamente successivo all'Unità d'Italia.
      Questa è una delle ragioni che invitano a riconoscere, nelle azioni volte a valorizzare l'opera verdiana, numerosi elementi di convergenza con il percorso attuato, nel 2011, in occasione della ricorrenza del 150o anniversario dell'Unità d'Italia, dichiarato «grande evento» nel territorio nazionale con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2007. Fra l'altro, si deve anche rilevare che Giuseppe Verdi è stato membro della Camera dei deputati e senatore del Regno.
      È pertanto necessario che l'iniziativa parlamentare colga l'occasione del bicentenario della nascita del grande Maestro, che cade il 10 ottobre 2013, per celebrarne la figura e le opere.
      Il testo unificato delle proposte di legge in esame intende quindi contribuire a
 

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promuovere la massima diffusione italiana e internazionale dell'opera e delle conoscenze legate a Giuseppe Verdi e alla sua fortuna, attraverso progetti che presentino ampi e qualificati livelli di collaborazione fra istituzioni, tra istituzioni e scuole, tra istituzioni e soggetti privati, sul piano nazionale e internazionale, valorizzando anche singole e autonome proposte a livello locale o di singole città.
      L'obiettivo può essere raggiunto sia attraverso interventi di completamento e potenziamento delle strutture e delle istituzioni già esistenti e attive sui temi verdiani, sia attraverso la ricerca scientifica, l'edizione di materiali inediti, nonché la diffusione della cultura musicale nelle scuole.
      Le finalità del testo unificato delle proposte di legge in esame sono essenzialmente tre: celebrare adeguatamente, sul piano nazionale e internazionale, il secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi; valorizzare l'opera verdiana; sostenere il Festival Verdi di Parma e Busseto promuovendone lo sviluppo. Si prevedono, a tal fine, interventi volti alla promozione della conoscenza, della ricerca scientifica, della pubblicazione di materiali inediti dell'opera verdiana, alla diffusione della conoscenza e dell'apprezzamento dell'opera verdiana presso le nuove generazioni e il più vasto pubblico, attraverso rapporti di collaborazione con soggetti pubblici e privati, associazioni, circoli ed emittenti televisive nazionali e internazionali e l'utilizzazione delle tecnologie digitali.
      Si prevedono altresì interventi per la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione, anche con finalità di promozione turistica, dei luoghi in cui Giuseppe Verdi ha vissuto e operato. Si sottolinea il rilievo che viene dato alla dimensione internazionale, europea e mondiale, delle celebrazioni, con le quali l'Italia si troverà necessariamente ad interagire.
      La Commissione ha iniziato l'esame delle proposte di legge in sede referente il 15 febbraio 2011 e, a seguito dei lavori del Comitato ristretto, ha adottato un testo unificato il 23 marzo 2011. L'esame in Commissione si è quindi concluso il 27 settembre 2011, con l'elaborazione di un testo modificato a seguito dell'approvazione di alcuni emendamenti presentati da deputati sia di maggioranza sia di opposizione. In particolare, le modifiche hanno consentito di specificare, all'articolo 2, comma 1, lettera a), che il sostegno alle attività formative riguarda anche quelle di carattere didattico. Parimenti al comma 1 del medesimo articolo, lettera b), è stata contemplata, nell'ambito del riordino delle fonti storiche, anche la pubblicazione di eventuali materiali inediti; al medesimo comma, lettera c), sono state previste la rivalutazione e la valorizzazione del concorso per giovani cantanti lirici «Corale Giuseppe Verdi» di Parma e del concorso internazionale «Voci Verdiane» di Busseto, per inserire i giovani vincitori in apposite produzioni operistiche. All'articolo 2, comma 1, lettera d), è stata prevista invece la sistemazione viaria degli itinerari relativi ai luoghi verdiani, ubicati nelle province di Milano, Parma, Piacenza e Reggio Emilia, e, alla successiva lettera f), è stata prevista la valorizzazione delle infrastrutture di collegamento e accesso, finanziando tali iniziative con una quota percentuale non inferiore al 20 per cento del contributo straordinario di cui all'articolo 5. Inoltre, all'articolo 3, comma 7, è stato specificato che ai componenti del comitato promotore delle celebrazioni verdiane non saranno riconosciuti compensi o gettoni di presenza. La discussione è stata sempre molto approfondita e ha permesso di affrontare in modo puntuale i singoli aspetti.
      Sul testo elaborato dalla Commissione, sono stati quindi acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari. La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) ha reso parere favorevole con osservazioni; la V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione) ha reso parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione; la VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) ha reso parere favorevole e la Commissione parlamentare
 

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per le questioni regionali ha espresso parere favorevole con osservazione. La X Commissione, in relazione alla mancanza di disposizioni rientranti nella sua competenza, ha ritenuto invece di non procedere all'espressione del parere.
      Va precisato che, in particolare, dopo che la V Commissione ha reso il parere di competenza il 15 giugno 2011, il relatore, anche accogliendo una richiesta dei gruppi di opposizione, ha ritenuto opportuno chiedere alla stessa Commissione di individuare, in sede di rilascio del parere sul provvedimento, una copertura finanziaria diversa da quella proposta, per non incidere sulle risorse già stanziate in favore degli enti culturali. Nel nuovo parere reso il 22 giugno 2011, la V Commissione ha quindi ritenuto compatibile la copertura finanziaria indicata, che la Commissione cultura ha reputato più congrua rispetto alla natura e ai fini delle celebrazioni previste. Il relatore ha quindi predisposto appositi emendamenti, finalizzati a recepire le condizioni poste nel parere della V Commissione in riferimento alla copertura finanziaria del provvedimento. Gli emendamenti del relatore sono stati condivisi dalla Commissione, che ha modificato conseguentemente il testo.
      In realtà, parallelamente all'esame in sede referente del provvedimento in discussione, era emersa l'esigenza di preferire all'approvazione delle norme in esame la soluzione di impegnare il Governo con un atto di indirizzo specifico che recepisse il contenuto del provvedimento approvato dalla Commissione. Per questo motivo, era stata presentata dal relatore e dai rappresentanti di tutti i gruppi in Commissione la risoluzione n. 7-00653, che recepiva il contenuto del testo unificato al quale la Commissione era giunta con notevole impegno. A ciò si era addivenuti con il precipuo scopo di assecondare la richiesta del Governo, segnatamente del Ministro per i beni e le attività culturali Giancarlo Galan, orientato a riservare a sé l'organizzazione delle manifestazioni attraverso l'adozione di atti amministrativi, invece che mediante una legge ad hoc volta a disciplinare le manifestazioni del bicentenario verdiano e gli altri aspetti previsti nel presente provvedimento. La risoluzione impegnava, in ogni caso, il Governo a definire in tempi certi e brevi le modalità di svolgimento delle manifestazioni verdiane, ferma restando la necessità, nell'ambito delle finalità di salvaguardia e di promozione del patrimonio culturale, storico, artistico e musicale italiano, di celebrare la figura di Giuseppe Verdi nella ricorrenza del secondo centenario della sua nascita, valorizzandone l'opera, attraverso la dichiarazione dell'anno 2013 quale «anno verdiano». Ad una successiva valutazione, più approfondita, la Commissione, all'unanimità, ha però convenuto sull'opportunità di procedere in via legislativa alla disciplina delle manifestazioni verdiane, rimettendo al centro del dibattito parlamentare l'iniziativa legislativa sottoscritta da tutte le forze politiche. Il primo firmatario della risoluzione, relatore sul provvedimento, ha quindi ritirato la risoluzione n. 7-00653, per favorire la rapida approvazione del provvedimento da parte della Commissione, anche, sussistendone i presupposti, in sede legislativa.
      Con sintetica illustrazione dell'articolato, si espone ora il contenuto del testo unificato delle proposte di legge, così come risultante dall'approfondito lavoro svolto dalla Commissione.
      L'articolo 1, al comma 1, prevede che la Repubblica, nell'ambito delle finalità di salvaguardia e di promozione del proprio patrimonio culturale, storico, artistico e musicale, celebri la figura di Giuseppe Verdi nella ricorrenza del secondo centenario della sua nascita e ne valorizzi l'opera, mentre il comma 2 dichiara l'anno 2013, ricorrenza del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, «anno verdiano». Il comma 3 del medesimo articolo dichiara, pertanto, beni culturali di interesse nazionale la Villa Verdi in Sant'Agata di Villanova sull'Arda e la casa natale del musicista in Roncole Verdi, rispettivamente residenza e luogo di nascita del compositore e luoghi nei quali sono conservate importanti memorie della vita e dell'opera del Maestro.
 

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      Il successivo articolo 2 prevede, al comma 1, che lo Stato riconosca come meritevoli di finanziamento taluni interventi, da realizzare a decorrere dal 1o gennaio 2012, volti alla promozione, alla ricerca, alla salvaguardia e alla diffusione della conoscenza della vita, dell'opera e dei luoghi legati alla figura di Giuseppe Verdi. Tali interventi, nel dettaglio, sono finalizzati innanzitutto all'obiettivo di sostenere, direttamente o in collaborazione con enti pubblici e privati, con associazioni, fondazioni, teatri, emittenti televisive, ricercatori e singoli individui privati, le attività formative, anche di carattere didattico, editoriali, espositive, congressuali, seminariali, scientifiche, culturali e di spettacolo volte a promuovere in Italia, in Europa e nel mondo la conoscenza del patrimonio musicale, artistico e documentario relativo alla figura e all'opera di Giuseppe Verdi. Ciò anche in relazione ai riconoscimenti conseguiti sul piano nazionale e internazionale, al fine di dare alle celebrazioni verdiane la più vasta diffusione a livello locale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale, con particolare riferimento all'Unione europea, anche mediante l'utilizzazione di tecnologie digitali.
      Gli interventi previsti dall'articolo 2 risultano finalizzati anche al recupero, restauro e riordino del materiale storico, artistico, archivistico, museografico e culturale riguardante la figura di Giuseppe Verdi e al recupero, anche edilizio, di sedi idonee per la collocazione di tale materiale e per la sua eventuale esposizione al pubblico, nonché alla prosecuzione delle ricerche sulla biografia dell'artista, anche mediante il riordino delle fonti storiche, e alla pubblicazione dei loro risultati e di eventuali documenti inediti. Gli stessi interventi sono finalizzati alla promozione della ricerca scientifica in materia di studi verdiani, anche attraverso la pubblicazione di materiali inediti, all'istituzione di borse di studio e all'emanazione di bandi di concorso per l'elaborazione di saggi storiografici e musicologici sull'opera di Giuseppe Verdi, in favore degli studenti dei conservatori e delle accademie musicali, promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado, a fini didattici, le «mattinate teatrali-musicali verdiane» con il coinvolgimento di giovani artisti, nonché la rivalutazione e valorizzazione del concorso per giovani cantanti lirici «Corale Giuseppe Verdi» di Parma e del concorso internazionale «Voci Verdiane» di Busseto, per inserire i giovani vincitori in apposite produzioni operistiche.
      Altre finalità degli interventi previsti dall'articolo 2 consistono, poi, nel recupero edilizio e nel restauro conservativo dei luoghi verdiani e nella sistemazione viaria degli itinerari relativi, ubicati nelle province di Milano, Parma, Piacenza e Reggio Emilia, nonché nella valorizzazione delle attività svolte dai soggetti, pubblici e privati, che a diverso titolo operano nel campo della conservazione, dello studio e della diffusione dei materiali verdiani, anche attraverso il potenziamento delle strutture, allo scopo di favorirne la fruizione da parte del pubblico. Infine, gli interventi sono finalizzati alla tutela, alla salvaguardia e alla valorizzazione, anche con finalità di promozione turistica, dei luoghi in cui Giuseppe Verdi ha vissuto e operato, alla promozione di progetti contraddistinti da ampi e qualificati rapporti di collaborazione tra istituzioni e soggetti, pubblici e privati, a livello locale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale, con particolare riferimento all'Unione europea, nonché alla realizzazione di ogni altra iniziativa utile per il conseguimento delle finalità della legge. Il comma 2 dell'articolo 2 precisa inoltre che all'attuazione delle disposizioni contenute nel medesimo si provvede nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 5, comma 1.
      L'articolo 3 della legge, al comma 1, istituisce invece, a decorrere dal 1o gennaio 2012, il Comitato promotore delle celebrazioni verdiane – denominato di seguito «Comitato» – per le finalità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, o da un suo delegato, ed è composto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministro per i beni e le attività culturali, o da loro
 

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delegati; dai presidenti delle regioni Emilia-Romagna e Lombardia; dai presidenti delle province di Milano, Parma, Piacenza e Reggio Emilia; dai sindaci dei comuni di Busseto, Milano, Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Villanova sull'Arda; da un rappresentante per ciascuno dei seguenti enti: Fondazione Istituto nazionale di studi verdiani, Fondazione Teatro regio di Parma, Fondazione Teatro alla Scala di Milano, Casa Ricordi, Fondazione Arturo Toscanini e famiglia Carrara-Verdi, nonché da quattro insigni esponenti della cultura e dell'arte musicali italiane ed europee, esperti della vita e delle opere di Giuseppe Verdi, nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali.
      Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 3, il Comitato, anche avvalendosi della collaborazione di soggetti privati, ha il compito di promuovere, valorizzare e diffondere in Italia e all'estero la conoscenza della figura e dell'opera di Giuseppe Verdi attraverso un adeguato programma di celebrazioni e di manifestazioni culturali nonché di interventi di tutela e valorizzazione dei luoghi verdiani, attraverso l'utilizzazione delle risorse finanziarie previste dalla legge. Al Comitato, secondo il comma 3 dell'articolo in commento, possono successivamente aderire – previo accordo dei soggetti di cui al comma 1 – altri enti pubblici o soggetti privati che vogliano promuovere la figura e l'opera di Giuseppe Verdi. Il Comitato, ai sensi del comma 4, rimane quindi in carica fino al 31 dicembre 2013, e al termine delle celebrazioni predispone una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate e sull'utilizzazione dei contributi assegnati, che presenta al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale la trasmette alle Camere. Il comma 5 dello stesso articolo prevede quindi che il Comitato costituisca un Comitato scientifico, che formula gli indirizzi generali per le iniziative celebrative del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi. Il comma 6 pone invece le iniziative celebrative del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica, mentre il successivo comma 7 precisa che ai componenti del Comitato non sono riconosciuti compensi o gettoni di presenza, rimanendo le spese per il suo funzionamento a carico del contributo di cui all'articolo 5, comma 1.
      Ai sensi dell'articolo 4, la Repubblica riconosce poi il Festival Verdi quale patrimonio di interesse nazionale, sempre per le finalità della legge. Si specifica che si tratta del Festival organizzato dalla Fondazione Teatro Regio di Parma che, per l'ideazione, si avvale della collaborazione del Comitato di cui all'articolo 3. Al fine di garantire la realizzazione del Festival, è concesso un contributo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 alla Fondazione Teatro Regio di Parma, che annualmente redige e pubblica il bilancio culturale e finanziario del Festival.
      Il successivo articolo 5 attribuisce invece al Comitato di cui all'articolo 3, per le celebrazioni del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, un contributo straordinario di 3,75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013. Tale contributo straordinario è destinato alla predisposizione e all'attuazione di un programma di interventi finanziari e di iniziative culturali, informative, scientifiche ed educative, già previste dall'articolo 2, anche attraverso l'acquisizione e il restauro dei luoghi verdiani nelle province di Milano, Parma, Piacenza e Reggio Emilia. Il contributo straordinario è versato annualmente al Comitato dal Ministero dell'economia e delle finanze.
      L'articolo 6 reca quindi la norma di copertura degli oneri finanziari, prevedendo, nel dettaglio, che all'onere derivante dall'attuazione degli articoli 4, comma 3, e 5, comma 1, pari a 5,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come rifinanziata dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011,
 

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n. 75. Il Ministro dell'economia e delle finanze viene quindi autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
      L'articolo 7, infine, sull'entrata in vigore della legge, ne stabilisce la decorrenza dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
      Alla luce della rilevanza del provvedimento e delle implicazioni culturali, storiche e artistiche che esso riveste, se ne auspica la condivisione da parte di tutti i gruppi parlamentari e la sollecita approvazione da parte della Camera.

Emerenzio BARBIERI, Relatore

 

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PARERI DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        La I Commissione,

            esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 1373 Motta e abbinate, recanti «Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi, per la valorizzazione dell'Opera verdiana e sulla dichiarazione d'interesse nazionale della Villa Verdi in Sant'Agata di Villanova sull'Arda e della casa natale del musicista in Roncole Verdi», come risultante dall'esame degli emendamenti da parte della Commissione di merito;

            rilevato che la disciplina recata dal provvedimento può essere ricondotta alla materia dei beni culturali;

        ricordato che:

            la Costituzione, all'articolo 117, secondo comma, lettera s), annovera la tutela dei beni culturali tra le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato e, all'articolo 117, terzo comma, include la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e la promozione e organizzazione di attività culturali tra le materie di legislazione concorrente;

            l'articolo 118, terzo comma, della Costituzione ha devoluto alla legge statale il compito di disciplinare «forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali» tra Stato e regioni;
la Corte costituzionale, nella sentenza n. 9 del 2004, individua una definizione delle funzioni di tutela e di valorizzazione: la tutela «è diretta principalmente ad impedire che il bene possa degradarsi nella sua struttura fisica e quindi nel suo contenuto culturale»; la valorizzazione «è diretta, soprattutto, alla fruizione del bene culturale, sicché anche il miglioramento dello stato di conservazione attiene a quest'ultima nei luoghi in cui avviene la fruizione ed ai modi di questa»;

            successivamente all'adozione del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 232 del 2005, ha richiamato, ai fini del riparto di competenze, le disposizioni in esso contenute: tale testo legislativo, secondo la medesima Corte, ribadisce l'esigenza dell'esercizio unitario delle funzioni di tutela dei beni culturali (articolo 4, comma 1) e, nel contempo, stabilisce, però, che siano non soltanto lo Stato, ma anche le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni ad assicurare e sostenere la conservazione del patrimonio culturale e a favorirne la pubblica fruizione e la valorizzazione (articolo 1, comma 3): nelle materie in questione, quindi, la Corte ribadisce la coesistenza di competenze normative, confermata, peraltro, dall'articolo 118, terzo comma, della Costituzione;

 

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        osservato che:

            l'articolo 1, comma 3, dichiara la casa natale e la casa di residenza di Verdi «beni culturali di interesse nazionale», laddove il citato codice dei beni culturali e del paesaggio prevede che la «dichiarazione di interesse culturale» di un bene sia adottata con provvedimento del Ministero dei beni e delle attività culturali, all'esito di un procedimento che vede il coinvolgimento della soprintendenza;

            all'articolo 2, tra gli interventi meritevoli di finanziamento da parte dello Stato, andrebbe chiarita la differenza tra la «prosecuzione delle ricerche sulla storia dell'artista, anche mediante il riordino delle fonti storiche e la pubblicazione dei loro risultati e di materiali inediti» [secondo periodo della lettera b)] e «la promozione della ricerca scientifica in materia di studi verdiani, anche attraverso la pubblicazione di materiali inediti» [primo periodo della lettera c)];

            al medesimo articolo andrebbe valutato se esista una differenza sostanziale tra i «luoghi verdiani» di cui alla lettera d) e i «luoghi in cui Verdi ha vissuto e operato» di cui alla lettera f);

            all'articolo 3, appare opportuno prevedere un atto di nomina dei componenti del comitato ivi previsto, alcuni dei quali (i rappresentanti degli enti) non sono identificati (tale atto è previsto per i soli quattro esperti della vita e dell'opera di Giuseppe Verdi), e consentire che i presidenti delle regioni e delle province nonché i sindaci ivi indicati possano delegare, per la partecipazione alle attività del comitato, propri rappresentanti;

            al medesimo articolo, appare altresì necessario prevedere un regolamento per la disciplina del funzionamento del comitato;

            al medesimo articolo, comma 1, appare infine opportuno prevedere che tra i componenti del Comitato promotore delle celebrazioni verdiane figuri anche il sindaco di Bologna;

            considerato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            all'articolo 2, tra gli interventi meritevoli di finanziamento da parte dello Stato, andrebbe chiarita la differenza tra la «prosecuzione delle ricerche sulla storia dell'artista, anche mediante il riordino delle fonti storiche e la pubblicazione dei loro risultati e di materiali inediti» [secondo periodo della lettera b)] e «la promozione della ricerca scientifica in materia di studi verdiani, anche attraverso la pubblicazione di materiali inediti» [primo periodo della lettera c)];

            al medesimo articolo andrebbe valutato se esista una differenza sostanziale tra i «luoghi verdiani» di cui alla lettera d) e i «luoghi in cui Verdi ha vissuto e operato» di cui alla lettera f);

 

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            all'articolo 3, appare opportuno prevedere un atto di nomina dei componenti del comitato ivi previsto, alcuni dei quali (i rappresentanti degli enti) non sono identificati, e consentire che i presidenti delle regioni e delle province nonché i sindaci ivi indicati possano delegare, per la partecipazione alle attività del comitato, propri rappresentanti;
al medesimo articolo, appare opportuno prevedere un regolamento per il funzionamento del comitato;

            al comma 1 del medesimo articolo, infine, appare opportuno includere tra i componenti del Comitato promotore delle celebrazioni verdiane anche il sindaco di Bologna.


PARERI DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

            esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge n. 1373 e abbinate, recante disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival di Verdi, per la valorizzazione dell'Opera verdiana e sulla dichiarazione d'interesse nazionale della Villa Verdi in Sant'Agata di Villanova sull'Arda e della casa natale del musicista in Roncole Verdi;

            preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale la disposizione di cui all'articolo 6, comma 2, che prevede il versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme non impegnate al 31 dicembre 2011, non appare correttamente formulata;

            rilevato che l'accantonamento del fondo speciale del quale è previsto l'utilizzo con finalità di copertura finanziaria non reca le necessarie disponibilità;

            considerato che appare opportuno prevedere, esplicitamente, all'articolo 3, che le spese per il funzionamento del Comitato di cui al presente articolo sono a carico del contributo di cui all'articolo 5, comma 1;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

            all'articolo 2, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 5, comma 1»;

 

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            all'articolo 3, comma 4, sostituire la parola: «2014» con la seguente: «2013»;

        conseguentemente al medesimo articolo, al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le spese per il funzionamento del Comitato di cui al presente articolo sono a carico del contributo di cui all'articolo 5, comma 1»;

            all'articolo 4, comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «il contributo» fino alla fine del periodo con le seguenti: «un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013»;

        conseguentemente:

            all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: «un contributo annuo di 2 milioni di euro» con le seguenti: «un contributo di 2,5 milioni di euro» e dopo la parola: «educative» aggiungere le seguenti: «, ai sensi dell'articolo 2,»;

            all'articolo 6, sostituire i commi 1, 2 e 3 con il seguente:

        «1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 4, comma 3, e 5, comma 1, pari a 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75».

(Parere espresso il 15 giugno 2011)

        La V Commissione,

            riesaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge n. 1373 e abbinate, recante disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival di Verdi, per la valorizzazione dell'Opera verdiana e sulla dichiarazione d'interesse nazionale della Villa Verdi in Sant'Agata di Villanova sull'Arda e della casa natale del musicista in Roncole Verdi;

            considerato che la Commissione di merito, in relazione al parere espresso in data 15 giugno 2011, ha fatto presente che gli stanziamenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 34 del 2011, relativi ad interventi per enti ed istituzioni culturali, dovranno essere destinati a determinati organismi al fine di assicurarne la funzionalità;

        preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

            la disposizione di cui all'articolo 6, comma 2, che prevede il versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme non

 

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impegnate al 31 dicembre 2011, non appare correttamente formulata;

            le risorse relative al Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge n. 163 del 1985, come rifinanziato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 34 del 2007, possono essere utilizzate a decorrere dall'anno 2012;

            considerato che appare opportuno prevedere, esplicitamente, all'articolo 3, che le spese per il funzionamento del Comitato di cui al presente articolo sono a carico del contributo di cui all'articolo 5, comma 1,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

            all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «gli interventi» aggiungere le seguenti: «, da realizzare a decorrere dal 1o gennaio 2012»;

        conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «commi 1 e 2» aggiungere le seguenti: «, a decorrere dal 1o gennaio 2012»;

            all'articolo 2, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 5, comma 1»;

            all'articolo 3, comma 4, sostituire la parola: «2014» con la seguente: «2013»;

        conseguentemente al medesimo articolo, al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le spese per il funzionamento del Comitato di cui al presente articolo sono a carico del contributo di cui all'articolo 5, comma 1»;

            all'articolo 4, comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «il contributo» fino alla fine del periodo con le seguenti: «un contributo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013»;

        conseguentemente:

            all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: «un contributo annuo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013» con le seguenti: «un contributo di 3,75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013» e dopo la parola: «educative» aggiungere le seguenti: «, ai sensi dell'articolo 2,»;

 

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            all'articolo 6, sostituire i commi 1, 2 e 3 con il seguente:

        «1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 4, comma 3, e 5, comma 1, pari a 5,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come rifinanziata dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75».

        Conseguentemente, si intende revocato il parere espresso nella seduta del 15 giugno 2011.

(Parere espresso il 22 giugno 2011)


PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato, per i profili di propria competenza, il nuovo testo unificato C. 1373, in corso di esame presso la VII Commissione della Camera, recante «Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi, per la valorizzazione dell'Opera verdiana e sulla dichiarazione d'interesse nazionale della Villa Verdi in Sant'Agata di Villanova sull'Arda e della casa natale del musicista in Roncole Verdi»;

            considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione ascrive la «tutela dei beni culturali» tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, mentre il terzo comma della medesima disposizione della Costituzione, riconosce la «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali» tra le materie di legislazione concorrente; evidenziato inoltre che l'articolo 118, terzo comma, della Costituzione devolve alla legge statale il compito di disciplinare «forme di intesa

 

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e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali» tra Stato e regioni;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere una compartecipazione finanziaria degli enti locali interessati ai fini dell'attuazione del provvedimento.

 

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Testo unificato della Commissione

Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi, per la valorizzazione dell'Opera verdiana e sulla dichiarazione d'interesse nazionale della Villa Verdi in Sant'Agata di Villanova sull'Arda e della casa natale del musicista in Roncole Verdi.

Art. 1.
(Finalità).

      1. La Repubblica, nell'ambito delle finalità di salvaguardia e di promozione del proprio patrimonio culturale, storico, artistico e musicale, celebra la figura di Giuseppe Verdi nella ricorrenza del secondo centenario della sua nascita e ne valorizza l'opera.
      2. L'anno 2013, ricorrenza del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, è dichiarato «anno verdiano».
      3. La Villa Verdi in Sant'Agata di Villanova sull'Arda e la casa natale del musicista in Roncole Verdi, rispettivamente residenza e luogo di nascita del compositore Giuseppe Verdi e luoghi nei quali sono conservate importanti memorie della vita e dell'opera del Maestro, sono dichiarati beni culturali di interesse nazionale.

Art. 2.
(Interventi).

      1. Lo Stato riconosce come meritevoli di finanziamento gli interventi, da realizzare a decorrere dal 1o gennaio 2012, di promozione, ricerca, salvaguardia e diffusione della conoscenza della vita, dell'opera e dei luoghi legati alla figura di Giuseppe Verdi, finalizzati ai seguenti obiettivi:

          a) sostegno, direttamente o in collaborazione con enti pubblici e privati, con

 

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associazioni, fondazioni, teatri, emittenti televisive, ricercatori e singoli individui privati, delle attività formative, anche di carattere didattico, editoriali, espositive, congressuali, seminariali, scientifiche, culturali e di spettacolo volte a promuovere in Italia, in Europa e nel mondo la conoscenza del patrimonio musicale, artistico e documentario relativo alla figura e all'opera di Giuseppe Verdi, anche in relazione ai riconoscimenti conseguiti sul piano nazionale e internazionale, al fine di dare alle celebrazioni verdiane la più vasta diffusione a livello locale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale, con particolare riferimento all'Unione europea, anche mediante l'utilizzazione di tecnologie digitali;

          b) recupero, restauro e riordino del materiale storico, artistico, archivistico, museografico e culturale riguardante la figura di Giuseppe Verdi e recupero, anche edilizio, di sedi idonee per la collocazione di tale materiale e per la sua eventuale esposizione al pubblico; prosecuzione delle ricerche sulla biografia dell'artista, anche mediante il riordino delle fonti storiche, e pubblicazione dei loro risultati e di materiali inediti;

          c) promozione della ricerca scientifica in materia di studi verdiani, anche attraverso la pubblicazione di materiali inediti; istituzione di borse di studio ed emanazione di bandi di concorso per l'elaborazione di saggi storiografici e musicologici sull'opera di Giuseppe Verdi, in favore degli studenti dei conservatori e delle accademie musicali, promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado, a fini didattici, le «mattinate teatrali-musicali verdiane» con la partecipazione di giovani artisti; rivalutazione e valorizzazione del concorso per giovani cantanti lirici «Corale Giuseppe Verdi» di Parma e del concorso internazionale «Voci Verdiane» di Busseto, per inserire i giovani vincitori in apposite produzioni operistiche;

          d) recupero edilizio e restauro conservativo dei luoghi verdiani e sistemazione viaria degli itinerari relativi, ubicati

 

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nelle province di Milano, Parma, Piacenza e Reggio Emilia;

          e) valorizzazione delle attività svolte dai soggetti, pubblici e privati, che a diverso titolo operano nel campo della conservazione, dello studio e della diffusione dei materiali verdiani, anche attraverso il potenziamento delle strutture, allo scopo di favorirne la fruizione da parte del pubblico;

          f) tutela, salvaguardia e valorizzazione, anche con finalità di promozione turistica, dei luoghi in cui Giuseppe Verdi ha vissuto e operato, anche attraverso interventi di manutenzione, restauro o potenziamento delle strutture esistenti, con particolare riferimento alla Villa Verdi in Sant'Agata di Villanova sull'Arda e alla casa natale del musicista in Roncole Verdi, e delle infrastrutture di collegamento e accesso. A tali iniziative è destinata una quota percentuale non inferiore al 20 per cento del contributo straordinario di cui all'articolo 5;

          g) promozione di progetti contraddistinti da ampi e qualificati rapporti di collaborazione tra istituzioni e soggetti, pubblici e privati, a livello locale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale, con particolare riferimento all'Unione europea;

          h) realizzazione di ogni altra iniziativa utile per il conseguimento delle finalità della presente legge.

      2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 5, comma 1.

Art. 3.
(Comitato promotore delle celebrazioni verdiane).

      1. Per le finalità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, a decorrere dal 1o gennaio 2012, è istituito il Comitato promotore delle celebrazioni verdiane, di seguito denominato «Comitato», presieduto dal Presidente

 

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del Consiglio dei ministri, o da un suo delegato, e composto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministro per i beni e le attività culturali, o da loro delegati, dai presidenti delle regioni Emilia-Romagna e Lombardia, dai presidenti delle province di Milano, Parma, Piacenza e Reggio Emilia, dai sindaci dei comuni di Busseto, Milano, Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Villanova sull'Arda, da un rappresentante per ciascuno dei seguenti enti: Fondazione Istituto nazionale di studi verdiani, Fondazione Teatro regio di Parma, Fondazione Teatro alla Scala di Milano, Casa Ricordi, Fondazione Arturo Toscanini e famiglia Carrara-Verdi, nonché da quattro insigni esponenti della cultura e dell'arte musicali italiane ed europee, esperti della vita e delle opere di Giuseppe Verdi, nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali.
      2. Il Comitato, anche avvalendosi della collaborazione di soggetti privati, ha il compito di promuovere, valorizzare e diffondere in Italia e all'estero la conoscenza della figura e dell'opera di Giuseppe Verdi attraverso un adeguato programma di celebrazioni e di manifestazioni culturali, nonché di interventi di tutela e valorizzazione dei luoghi verdiani, attraverso l'utilizzazione delle risorse finanziarie previste dalla presente legge.
      3. Al Comitato possono successivamente aderire, previo accordo dei soggetti di cui al comma 1, altri enti pubblici o soggetti privati che vogliano promuovere la figura e l'opera di Giuseppe Verdi.
      4. Al termine delle celebrazioni, il Comitato, che rimane in carica fino alla data del 31 dicembre 2013, predispone una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate e sull'utilizzazione dei contributi assegnati, che presenta al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale la trasmette alle Camere.
      5. Il Comitato costituisce un Comitato scientifico che formula gli indirizzi generali per le iniziative celebrative del secondo
 

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centenario della nascita di Giuseppe Verdi.
      6. Le iniziative celebrative del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi sono poste sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica.
      7. Ai componenti del Comitato non sono riconosciuti compensi o gettoni di presenza. Le spese per il funzionamento del Comitato sono poste a carico del contributo di cui all'articolo 5, comma 1.

Art. 4.
(Festival Verdi).

      1. Per le finalità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della presente legge, la Repubblica riconosce quale patrimonio di interesse nazionale il Festival Verdi, di seguito denominato «Festival».
      2. Il Festival è organizzato dalla Fondazione Teatro Regio di Parma che, per l'ideazione, si avvale della collaborazione del Comitato di cui all'articolo 3.
      3. Al fine di garantire la realizzazione del Festival, è concesso alla Fondazione Teatro Regio di Parma un contributo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013. La Fondazione Teatro Regio di Parma annualmente redige e pubblica il bilancio culturale e finanziario del Festival.

Art. 5.
(Contributo straordinario).

      1. Per le celebrazioni del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi è attribuito al Comitato di cui all'articolo 3 un contributo straordinario di 3,75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, per la predisposizione e per l'attuazione di un programma di interventi finanziari e di iniziative culturali, informative, scientifiche ed educative, ai sensi dell'articolo 2, anche attraverso l'acquisizione e il restauro dei luoghi verdiani nelle province di Milano, Parma, Piacenza e Reggio Emilia.

 

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          2. Il contributo straordinario di cui al comma 1 è versato annualmente al Comitato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 6.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 4, comma 3, e 5, comma 1, pari a 5,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come rifinanziata dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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