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PDL 627-A

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 627-2422-2769-3018-3020-3183-3205-3368-3715-3719-3760-A



 

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PROPOSTE DI LEGGE

n. 627, d'iniziativa dei deputati

BINETTI, BOBBA, CALGARO, COLANINNO, FARINONE, GRASSI, MOSELLA, SARUBBI, LUSETTI, RUBINATO

Modifica dell'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, in materia di utilizzo di mezzi, anche aventi connotazione religiosa, atti a rendere irriconoscibile la persona

Presentata il 30 aprile 2008

n. 2422, d'iniziativa dei deputati

SBAI, ABRIGNANI, ALFANO, ANGELI, APREA, ARACU, ARMOSINO, ASCIERTO, BACCINI, BARANI, BARBA, BARBARESCHI, BARBATO, BARBIERI, BECCALOSSI, BERARDI, BERRUTI, BERTOLINI, BITONCI, BOCCIARDO, BONCIANI, BUONANNO, CALABRIA, CALLEGARI, CARLUCCI, CASSINELLI, CASTELLANI, CASTIELLO, CECCACCI RUBINO, CERONI, CICCANTI, CICCIOLI, COMPAGNON, CONSOLO, CONTENTO, COSENZA, CRISTALDI, DE ANGELIS, DE CAMILLIS, DE CORATO, DE GIROLAMO, DE LUCA, DELL'ELCE, DESIDERATI, DI BIAGIO, DI CAGNO ABBRESCIA, DI CATERINA, DI CENTA, DI GIUSEPPE, DI VIRGILIO, DIMA, D'IPPOLITO VITALE, DISTASO, FAENZI, FAVIA, VINCENZO ANTONIO FONTANA, FORCOLIN, ANNA TERESA FORMISANO, ANTONINO FOTI, TOMMASO FOTI, FUCCI, GARAGNANI, GERMANÀ, GHIGLIA, GIAMMANCO, GIBIINO, GIDONI, GIRLANDA, GOTTARDO, HOLZMANN, LA LOGGIA, LABOCCETTA, LAFFRANCO, LAMORTE, LANDOLFI, LANZARIN, LEHNER, LIBÈ, LISI, LUNARDI, MACCANTI, MANNUCCI, GIULIO MARINI, MARSILIO, ANTONIO MARTINO, MAZZOCCHI, MAZZONI, MIGLIORI, MILANATO, MINARDO, MINASSO, MISTRELLO DESTRO, MONTAGNOLI, MUNERATO, MURGIA, ANGELA NAPOLI, OSVALDO NAPOLI, NASTRI, PAGANO, PALMIERI, PALUMBO, PANIZ, PAPA, ARTURO MARIO LUIGI PARISI, PASTORE, PECORELLA,


NOTA: La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), il 19 ottobre 2011, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato delle proposte di legge nn. 627, 2422, 2769, 3018, 3020, 3183, 3205, 3368, 3715, 3719 e 3760. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo delle proposte di legge si vedano i relativi stampati.
 

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PEZZOTTA, PIANETTA, PICCHI, PISO, PIZZOLANTE, POLIDORI, POLLEDRI, PROIETTI COSIMI, PUGLIESE, RAISI, RAMPELLI, RAVETTO, RAZZI, REPETTI, RIA, RIVOLTA, RONDINI, LUCIANO ROSSI, ROSSO, ROTA, RUBINATO, RUVOLO, SALTAMARTINI, SAMMARCO, SCANDROGLIO, SCELLI, SILIQUINI, SPECIALE, STRACQUADANIO, STRADELLA, TADDEI, TASSONE, TESTONI, TOCCAFONDI, TORAZZI, TOTO, VENTUCCI, VERSACE, VESSA, VIGNALI, ZAMPARUTTI

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati burqa e niqab

Presentata il 6 maggio 2009

n. 2769, d'iniziativa dei deputati

COTA, LUCIANO DUSSIN, DAL LAGO, REGUZZONI, ALESSANDRI, ALLASIA, BITONCI, BONINO, BRAGANTINI, BRIGANDÌ, BUONANNO, CALLEGARI, CAPARINI, CHIAPPORI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, D'AMICO, DESIDERATI, DOZZO, GUIDO DUSSIN, FAVA, FEDRIGA, FOGLIATO, FOLLEGOT, FORCOLIN, FUGATTI, GIBELLI, GIDONI, GIANCARLO GIORGETTI, GOISIS, GRIMOLDI, LANZARIN, LUSSANA, MACCANTI, LAURA MOLTENI, NICOLA MOLTENI, MONTAGNOLI, MUNERATO, NEGRO, PAOLINI, PASTORE, PINI, PIROVANO, POLLEDRI, RAINIERI, RIVOLTA, RONDINI, SIMONETTI, STEFANI, STUCCHI, TOGNI, TORAZZI, VANALLI, VOLPI

Modifica dell'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, in materia di tutela dell'ordine pubblico e di identificabilità delle persone

Presentata il 2 ottobre 2009

n. 3018, d'iniziativa dei deputati

MANTINI, CAPITANIO SANTOLINI, TASSONE

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati burqa e niqab

Presentata il 3 dicembre 2009
 

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n. 3020, d'iniziativa dei deputati

AMICI, ZACCARIA, LIVIA TURCO, POLLASTRINI, CIRIELLO, CORSINI, FERRANTI, FERRARI, FONTANELLI, GIOVANELLI, MAZZARELLA, NACCARATO, ROSSOMANDO, TOUADI

Modifica dell'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, in materia di tutela dell'ordine pubblico e di uso di indumenti indossati per ragioni di natura religiosa, etnica o culturale

Presentata il 4 dicembre 2009

n. 3183, d'iniziativa del deputato LANZILLOTTA

Modifica dell'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto dell'uso di indumenti o altri oggetti che impediscano l'identificazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico

Presentata l'8 febbraio 2010

n. 3205, d'iniziativa dei deputati

VASSALLO, BORDO, BOSSA, CAPANO, GIACHETTI, GIULIETTI, MINNITI, MOGHERINI REBESANI, LEOLUCA ORLANDO, ARTURO MARIO LUIGI PARISI, SARUBBI, SCHIRRU, TOCCI

Modifica dell'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, in materia di tutela dell'ordine pubblico e di uso di indumenti indossati per ragioni di natura religiosa o etnico-culturale

Presentata l'11 febbraio 2010

n. 3368, d'iniziativa dei deputati

VACCARO, FUCCI, GARAVINI, GRAZIANO, MARCHI, PIZZETTI

Modifica dell'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto dell'uso di indumenti o altri oggetti che impediscano l'identificazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico

Presentata il 7 aprile 2010
 

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n. 3715, d'iniziativa dei deputati

REGUZZONI, LUSSANA, MONTAGNOLI, LUCIANO DUSSIN, FOGLIATO, ALESSANDRI, ALLASIA, BITONCI, BONINO, BRAGANTINI, BUONANNO, CALLEGARI, CAPARINI, CAVALLOTTO, CHIAPPORI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAL LAGO, D'AMICO, DESIDERATI, DI VIZIA, DOZZO, GUIDO DUSSIN, FAVA, FEDRIGA, FOLLEGOT, FORCOLIN, FUGATTI, GIDONI, GIANCARLO GIORGETTI, GOISIS, GRIMOLDI, LANZARIN, MAGGIONI, MOLGORA, LAURA MOLTENI, NICOLA MOLTENI, MUNERATO, NEGRO, PAOLINI, PASTORE, PINI, PIROVANO, POLLEDRI, RAINIERI, RIVOLTA, RONDINI, SIMONETTI, STEFANI, STUCCHI, TOGNI, TORAZZI, VANALLI, VOLPI, ZAFFINI

Disposizioni concernenti il divieto dell'uso di indumenti che impediscano l'identificazione nei luoghi pubblici

Presentata il 17 settembre 2010

n. 3719, d'iniziativa dei deputati

GARAGNANI, CARLUCCI

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare indumenti che rendono difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico

Presentata il 21 settembre 2010

n. 3760, d'iniziativa dei deputati

BERTOLINI, CARLUCCI, GREGORIO FONTANA

Modifica dell'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare indumenti che rendono difficoltoso il riconoscimento della persona, e introduzione dell'articolo 612-ter del codice penale, in materia di costrizione all'occultamento del volto

Presentata l'11 ottobre 2010

(Relatore: SBAI)
 

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PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

          La Commissione giustizia,

              esaminato il testo unificato in oggetto,

              rilevato che:

                  l'articolo 1, comma 1, è volto a modificare la formulazione della fattispecie contravvenzionale prevista all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, secondo cui è punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro colui che usi caschi protettivi o qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo;

                  il predetto articolo 5 verrebbe modificato oltre che nella condotta, indicando alcune particolari ipotesi di travisamento penalmente rilevanti, anche nella parte sanzionatoria, eliminando la pena detentiva e riducendo quella pecuniaria;

              ritenuto che:

                  la disposizione che si intende modificare sia finalizzata a punire le condotte di travisamento della persona finalizzate alla commissione di ulteriori reati, per cui la previsione della pena detentiva ha anche una valenza preventiva di ordine pubblico, che non appare opportuno far venir meno;

                  il travisamento del volto in luogo pubblico o aperto al pubblico sia una condotta che violi le regole di convivenza della società civile creando situazioni di grave pericolo per l'ordine pubblico;

                  rilevato che l'articolo 2 è diretto ad introdurre nel codice penale l'articolo 612-ter, diretto a punire la costrizione all'occultamento del volto, la cui condotta è riconducibile in parte ai reati di violenza privata, violenza o minaccia per costringere a commettere un reato ed agli atti persecutori puniti con pene più gravi;

                  ritenuto che, in base ai principi che regolano il concorso apparente di norme in materia penale, il nuovo reato difficilmente troverebbe applicazione, considerata la sua natura meno grave rispetto ai reati in apparenza concorrenti,

              esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

              l'articolo 1 del testo sia sostituito prevedendo che la modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, sia limitata ad introdurre un nuovo comma volto a stabilire che la pena dell'ammenda sia applicata ai soli casi in cui il divieto di celare o travisare

 

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il volto, o comunque di rendere difficoltoso il riconoscimento personale in luogo pubblico o aperto al pubblico, mediante indumenti o accessori compresi quelli di origine etnica e culturale, quali il burqa ed il niqab, sia violato in occasioni diverse da quelle previste dal secondo periodo del comma 1;

      e con la seguente osservazione:

              in relazione all'articolo 2 la Commissione di merito valuti l'opportunità di meglio definire le sanzioni previste dall'articolo 612-ter, tenendo conto delle questioni relative ad un eventuale conflitto apparente di norme così come indicato in premessa.


PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

        La XI Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge n. 627 ed abbinate, come risultante dagli emendamenti approvati;

            rilevato che il provvedimento in esame intende sostanzialmente fare chiarezza, per ragioni di ordine pubblico, sulla disciplina applicabile in tema di riconoscibilità delle persone e di mezzi per l'occultamento del volto;

            preso atto, in particolare, che il testo unificato fissa il divieto di celare o travisare il volto (o comunque rendere difficoltoso il riconoscimento personale) in luogo pubblico o aperto al pubblico, anche mediante caschi protettivi o indumenti o accessori di qualsiasi tipo, compresi quelli di origine etnica e culturale;

            osservato che l'articolo 5 della legge n. 152 del 1975, come sostituito dall'articolo 1 della presente proposta di legge, al comma 2

 

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contempla – anche in presenza di «motivi professionali», oltre che nelle ipotesi previste da disposizioni legislative o da regolamenti – un giustificato motivo per derogare al predetto divieto;

            preso atto, pertanto, che la richiamata disposizione sembra consentire l'uso di eventuali strumenti di lavoro che, per loro natura, possono anche richiedere la copertura del volto da parte del lavoratore o del professionista interessato, senza tuttavia fornire un'ulteriore specificazione delle singole fattispecie che potrebbero, in concreto, giustificare il superamento del divieto previsto;

            ritenuto non opportuno, per quanto di competenza della XI Commissione, soffermarsi sul problema del divieto di utilizzo di indumenti di carattere culturale o religioso, che compete, a pieno titolo, alla Commissione di merito, non investendo questioni di natura lavorativa o professionale,

                esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di delineare in modo più dettagliato l'ambito concreto dei «motivi professionali» che consentono la deroga al divieto di cui in premessa, eventualmente elencando le singole attività lavorative e professionali interessate ovvero rinviando, per la loro puntuale individuazione, ad un apposito atto di natura regolamentare.


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

        La XII Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge n. 627 Binetti e abbinate, recante «Disposizioni concernenti il divieto di indossare indumenti o utilizzare altri mezzi che impediscono il riconoscimento personale, l'introduzione del reato di costrizione all'occultamento del volto e modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza», quale risultante dagli emendamenti approvati;

            premesso che:

                il presente testo unificato detta disposizioni relative al divieto di indossare indumenti o utilizzare altri mezzi che impediscono il riconoscimento personale;

                la ratio del provvedimento in esame è quella di intervenire sulle norme dell'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152 – da ultimo modificate, in senso restrittivo, dal decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 – al fine di esplicitare il senso originario di tali disposizioni in ragione delle diverse interpretazioni susseguitesi nel tempo;

 

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                la proposta in esame risponde, altresì, all'accresciuta necessità di garantire, per ragioni di ordine pubblico, la riconoscibilità delle persone, inserendo esplicitamente tra le categorie dei mezzi vietati anche gli abiti indossati a scopo religioso qualora rendano non identificabile la persona che li utilizza;

                la presente proposta va a novellare la legge 22 maggio 1975, n. 152, una legge a tutela dell'ordine pubblico varata negli anni cupi del terrorismo, che, se venisse pedissequamente applicata, sanzionerebbe anche quelle condotte (uso del burqa o del niqab) dettate da un radicamento culturale etnico o sostenute da fondamenti religiosi;

                la giurisprudenza ha più volte ribadito come l'applicazione di tale normativa non può prescindere dalle motivazioni connesse a tale divieto, ossia il reale pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza che potrebbero scaturire da tale condotta;

                la presente proposta di legge mira, quindi, a introdurre nel nostro ordinamento giuridico un divieto esplicito di indossare in luogo pubblico o aperto al pubblico indumenti atti a celare il volto, non soltanto per motivi di ordine pubblico e sicurezza ma anche, come nel caso del burqa e del niqab, in quanto considerati atteggiamenti inconciliabili con i principi fondamentali della nostra Costituzione, primo fra tutti il rispetto della dignità della donna;

                l'articolo 2 del testo in esame introduce nel codice penale l'articolo 612-ter, «Costrizione all'occultamento del volto», il quale punisce con la reclusione da quattro a dodici mesi e con la multa da 10.000 a 30.000 euro chiunque costringa altra persona all'occultamento del volto con violenza, minaccia o abuso di autorità, o in modo da procurare un grave stato di ansia o di paura, o timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto; la pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di minore o di persona con disabilità;

                considerata giusta e formalmente corretta, anche sotto il profilo di coordinamento giuridico, l'aggravante riferita al reato commesso ai danni di persona minore d'età o disabile;

                considerato che il provvedimento, oltre la richiamata disposizione, comporta un coinvolgimento della Commissione in ragione dell'impatto sociale che potrebbe scaturire dall'entrata in vigore della normativa in esame;

                valutato positivamente il corretto bilanciamento della norma, che disciplina la materia tenendo conto, da un lato, della necessità di rispettare il principio di libertà religiosa costituzionalmente riconosciuto e, dall'altro, intervenendo a garanzia dell'ordine pubblico, della sicurezza dei cittadini e del diritto alla pari dignità tra uomo e donna,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE
 

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TESTO UNIFICATO
della Commissione

Disposizioni concernenti il divieto di indossare indumenti o di utilizzare altri mezzi che impediscono il riconoscimento personale, l'introduzione del reato di costrizione all'occultamento del volto e modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza.

Art. 1.

      1. All'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il secondo comma è inserito il seguente:
      «Nei casi di cui al primo comma, limitatamente all'uso di indumenti o accessori di qualsiasi tipo, compresi quelli di origine etnica e culturale, quali il burqa ed il niqab, se il fatto è di lieve entità e non risulta commesso in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, si applica la pena dell'ammenda da 1.000 a 2.000 euro».

          b) al terzo comma le parole: «Per la contravvenzione di cui al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «Per le ipotesi di cui al primo comma».

Art. 2.

      1. Dopo l'articolo 612-bis del codice penale è inserito il seguente:
      «Art. 612-ter(Costrizione all'occultamento del volto). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da quattro a dodici mesi e con la multa da 10.000 a 30.000 euro, chiunque costringa taluno all'occultamento del volto con violenza, minaccia o abuso di autorità o in modo da cagionargli un perdurante e

 

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     grave stato di ansia o di paura o da ingenerare nella persona un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto.
      La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di minore o di persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

Art. 3.

      1. Nella legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo l'articolo 24, è aggiunto il seguente:
      «Art. 24-bis. – 1. Preclude l'acquisto della cittadinanza la condanna in via definitiva per il reato di cui all'articolo 612-ter del codice penale».


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