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PDL 4649

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4649



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
SIRAGUSA, SCHIRRU, GHIZZONI, DAMIANO, BACHELET, BELLANOVA, COSCIA, DE BIASI, GATTI, MATTESINI, MOTTA, MURER, NICOLAIS, PES, RAMPI, ROSSA, SBROLLINI

Disposizioni concernenti il riconoscimento dei benefìci spettanti alle persone disabili o affette da malattia oncologica agli effetti della collocazione nelle graduatorie per l'assunzione del personale scolastico

Presentata il 27 settembre 2011


      

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Onorevoli Colleghi! — La legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili», ha come finalità la promozione dell'inserimento e dell'integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Il reclutamento nel settore scolastico prevede un iter con caratteristiche specifiche rispetto a quello delle altre pubbliche amministrazioni e del lavoro privato: il comma 605 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, infatti, che ha trasformato le graduatorie provinciali in graduatorie ad esaurimento, determina le attuali procedure di reclutamento, e l'articolo 9 del decreto-legge n. 70 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2011, ha stabilito che le graduatorie siano aggiornate ogni tre anni. Nulla nella normativa vigente è specificamente previsto per coloro che ai sensi della legge n. 68 del 1999 hanno diritto alla riserva, e pertanto essi sono costretti a dichiarare l'avvenuta acquisizione del diritto alla riserva solo in concomitanza con l'aggiornamento delle graduatorie. Ma tale riconoscimento, allo stato, prevede un iter molto lungo e complesso: ne deriva che un docente, all'atto della revisione delle graduatorie, oggi triennale, possa trovarsi ancora in fase di riconoscimento di tale
 

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diritto e che debba poi attendere il successivo decreto di aggiornamento per poter dichiarare lo status nel frattempo acquisito e certificato. Di fatto, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) concede solo trenta giorni ogni triennio per poter dichiarare e vedersi riconosciute alcune situazioni invalidanti o di svantaggio sociale che – invece e purtroppo – non hanno scadenza, mentre in altri ambiti lavorativi è sempre possibile godere di eventuali diritti acquisiti. Lo stesso vale per i soggetti di cui al decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, recante «Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione», che all'articolo 6, comma 3-bis, recita: «L'accertamento dell'invalidità civile ovvero dell’handicap, riguardante soggetti con patologie oncologiche, è effettuato dalle commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, ovvero all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, entro quindici giorni dalla domanda dell'interessato. Gli esiti dell'accertamento hanno efficacia immediata per il godimento dei benefìci da essi derivanti, fatta salva la facoltà della commissione medica periferica di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, di sospenderne gli effetti fino all'esito di ulteriori accertamenti». Il MIUR non prevede l'inserimento di una sopravvenuta riserva per invalidità, neanche per «soggetti con patologie oncologiche», benché ciò sia previsto dalla normativa. Una grave omissione che elude la disposizione di legge citata, la quale parla di «efficacia immediata» dei benefìci derivanti dall'accertamento di una patologia oncologica. Ad oggi, infatti, ci troviamo nell'assurda situazione per cui coloro che ottengono il riconoscimento dell'invalidità o di malattia oncologica dopo l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento non possono godere per anni dei diritti che pure la legge attribuisce loro. E con la recente previsione della durata triennale delle graduatorie la situazione si è fatta ancora più grave. Con la presente proposta di legge si intende intervenire per riconfermare i princìpi sanciti dalla legge n. 68 del 1999, messi in discussione da iniziative amministrative che rischiano di comprometterne l'attuazione, e per dare seguito a un impegno assunto dal Governo in tal senso con l'accoglimento dell'ordine del giorno n. 9/4357-A/68, nella seduta dell'Assemblea del 21 giugno 2011.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. I soggetti disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e i soggetti affetti da patologie oncologiche di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, quando ottengano la dichiarazione dello stato di invalidità, hanno diritto al riconoscimento della riserva e all'inserimento del corrispondente titolo nelle graduatorie provinciali di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché nelle graduatorie dei concorsi a cattedre. Agli adempimenti previsti dal precedente periodo e al conseguente aggiornamento della graduatoria, anche in deroga alle disposizioni del comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, e successive modificazioni, l'amministrazione scolastica provvede entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, corredata dei necessari documenti.
      2. L'eventuale assegnazione di un incarico di insegnamento a tempo determinato o di una supplenza breve non pregiudica il riconoscimento del diritto previsto dal comma 1.


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