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PDL 4655

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4655



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GIORGIO CONTE

Disposizioni per la semplificazione dei procedimenti in materia di costruzione, acquisto, ampliamento e modifica degli impianti sportivi

Presentata il 28 settembre 2011


      

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Onorevoli Colleghi! — Il regio decreto-legge n. 302 del 1939, convertito dalla legge n. 739 del 1939, disciplina la necessità di pareti per la costruzione, l'acquisto, l'ampliamento e le modifiche dei campi sportivi e dei loro impianti e accessori. Il regio decreto-legge modificava la previgente legge n. 1580 del 1928 e, nei decenni successivi, è stato a sua volta modificato dalla legge n. 526 del 1968 e dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Successivamente la materia è stata ulteriormente disciplinata dal decreto-legge n. 2 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 65 del 1987.
      Nell'analisi dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento riguardo i «campi sportivi», appare evidente come il legislatore avesse individuato la necessità di fornire un quadro tecnico-normativo omogeneo per tutto il territorio nazionale, demandando a organi tecnici centrali e periferici, la Commissione impianti sportivi (CIS) del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), i compiti di vigilanza per le attrezzature sportive scolastiche generali.
      L'introduzione di una normativa tecnica omogenea e l'obbligatorietà di un parere preventivo evidenziano una notevole attenzione – siamo negli anni trenta del novecento – verso le tematiche sportive, essenziali alla formazione delle nuove generazioni, e dell'impiantistica correlata, verso la quale, per la prima volta, si introducevano caratteristiche dimensionali, qualitative e funzionali. Si identificava quindi un carattere di interesse chiaramente nazionale in cui il CONI era chiamato a svolgere azione di coordinamento.
      Tale meritorio intento del legislatore si è mantenuto inalterato nel corso degli anni e, con la disciplina introdotta dal citato decreto-legge n. 2 del 1987, si è
 

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fissata la necessità di un parere preventivo, emesso dagli organi centrali, regionali o provinciali del CONI a seconda dell'importo dei lavori di costruzione, modificazione, trasformazione o acquisizione di impianti sportivi scolastici (ai sensi del citato regio decreto-legge n. 302 del 1939) o generali (ai sensi della citata legge n. 526 del 1968). Il parere della CIS è l'espressione quindi di un potere di consulenza essenzialmente tecnica che investe il progetto nella sua interezza e ne condiziona l'approvazione da parte della competente autorità ai fini della dichiarazione di pubblica utilità (ai sensi del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001), indifferibilità ed urgenza dei lavori, nonché procedimenti espropriativi.
      All'interno di un doveroso, progressivo e mai sufficiente processo di semplificazione normativa, con il decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, la legge n. 526 del 1968 è stata abrogata (articolo 24). Tale legge rappresentava il nodo centrale di quell'evoluzione normativa che, a partire dal 1928, ci aveva consegnato il sistema di preventivo parere da parte del CONI.
      L'abrogazione introdotta nel 2008 riporta il quadro di riferimento al citato regio decreto-legge n. 302 del 1939 che, all'articolo 2, richiede il preventivo parere favorevole al progetto per le «palestre ginnastiche e piscine» dei soli edifici scolastici.
      Tralasciando il fatto, irrilevante per il legislatore, che a tutt'oggi vengono richiesti e rilasciati dal CONI pareri per impianti di carattere non scolastico, nonostante l'espressa abrogazione della legge n. 526 del 1968, appare necessario riconoscere che lo spirito di tale abrogazione può e deve essere esteso anche alla legislazione previgente al testo del 1968 e quindi anche all'ambito degli impianti sportivi di carattere scolastico.
      Infatti, parallelamente all'evoluzione del quadro normativo di riferimento per i pareri preventivi, si è strutturata, specie negli ultimi anni, una legislazione specifica in materia di sicurezza, caratteristiche igienico-sanitarie, tecniche e tecnologie costruttive, materiali, criteri dimensionali e progettuali che ha interessato, al pari della totalità degli impianti e delle attrezzature collettivi, anche la progettazione e la realizzazione di strutture sportive. Tra tutte deve essere ricordato il decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996, recante «Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 1996, come modificato dal decreto del Ministro dell'interno 6 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2005. In particolare sono oggi poste in capo al progettista le dichiarazioni di conformità alle norme vigenti e, in modo particolare per quanto riguarda le attrezzature pubbliche, il responsabile del procedimento deve attuare anche la validazione e la verifica, a tutti i livelli previsti dalla normativa, dei progetti, ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 e del relativo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010. Resta poi, a ulteriore tutela del profilo strettamente sportivo, la necessaria omologazione, a fini sportivi e per le competizioni, degli impianti da parte degli organi tecnici e valutativi della competente federazione nazionale.
      Appare quindi non coerente, a fronte di una legislazione piuttosto omogenea e volta a riconoscere in capo al progettista una serie precisa di responsabilità anche in merito alla conformità con le norme settoriali, richiedere un parere preventivo a organi collegiali del CONI; parere che assume la forma di un appesantimento procedurale a cui il legislatore, con l'abrogazione attuata nel 2008, ha già voluto dare una prima ma non completa risposta.
      Con la chiara volontà di semplificare i procedimenti amministrativi e al fine di eliminare pareri obbligatori ma che nulla aggiungono alla qualità e verifica del progetto stesso, la presente proposta di legge vuole abrogare il citato decreto-legge
 

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n. 302 del 1939, evitando pertanto il parere preventivo della CIS del CONI anche per gli impianti di natura scolastica, ovvero per quella porzione di competenza non interessata dall'abrogazione della legge n. 526 del 1968. Nel contempo si vuole ridefinire la competenza della CIS del CONI, a livello centrale e periferico, individuando una fattispecie di parere obbligatorio che appare utile supporto al processo valutativo e decisionale delle pubbliche amministrazioni in caso di acquisizione di impianti sportivi già realizzati.
      La proposta di legge si compone di tre articoli. L'articolo 1 introduce il parere obbligatorio del CONI per le acquisizioni di impianti sportivi al patrimonio comunale, provinciale e regionale, salvaguardando i livelli di competenza in base agli importi, come disciplinati dal citato decreto-legge n. 2 del 1987. L'articolo 2 disciplina la composizione della CIS. L'articolo 3 dispone l'abrogazione del regio decreto-legge n. 302 del 1939 e prevede l'entrata in vigore e alcune disposizioni transitorie per i procedimenti già avviati.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Competenze del Comitato olimpico nazionale italiano in materia di pareri preventivi).

      1. Le competenze del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) in materia di pareri preventivi relativi a impianti sportivi sono limitate al parere preventivo obbligatorio per l'acquisizione, a qualsiasi titolo, al patrimonio comunale, provinciale e regionale di impianti sportivi di qualsiasi natura, già esistenti ma non derivanti da progetti o da piani quali oneri di urbanizzazione secondaria.
      2. I pareri di cui al comma 1 sono di competenza:

          a) del presidente della giunta nazionale del CONI, supportato dal parere tecnico della Commissione impianti sportivi (CIS) del CONI, quando l'importo del trasferimento o la stima del bene trasferito al patrimonio pubblico supera l'importo di 5.000.000 di euro;

          b) del presidente del comitato regionale del CONI competente per territorio, supportato dal parere tecnico della CIS regionale, quando l'importo del trasferimento o la stima del bene trasferito al patrimonio pubblico è compreso tra 1.000.000 di euro e 5.000.000 di euro;

          c) del presidente del comitato provinciale del CONI competente per territorio, supportato dal parere tecnico della CIS provinciale, quando l'importo del trasferimento o la stima del bene trasferito al patrimonio pubblico è inferiore a 1.000.000 di euro.

      3. Il consiglio nazionale del CONI emana, con propria deliberazione, il regolamento per l'emissione dei pareri di cui al presente articolo, ferme restando le disposizioni dell'articolo 3, sesto comma, e dell'articolo

 

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22 del decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 1996.

Art. 2.
(Composizione della CIS).

      1. Il consiglio nazionale del CONI disciplina, con propria deliberazione, la composizione delle CIS, centrale e periferiche, che devono comunque essere composte da un numero minimo di componenti pari a tre.

Art. 3.
(Abrogazioni, entrata in vigore e disposizioni transitorie).

      1. Il regio decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, e il decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, sono abrogati.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
      3. I procedimenti di acquisizione dei pareri avviati entro la data di entrata in vigore della presente legge sono fatti salvi e il parere richiesto è acquisito agli atti dal responsabile del procedimento con carattere consultivo.


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