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PDL 4614

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4614



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CAVALLARO, CAPANO, CIRIELLO, CONCIA, IANNUZZI, MELIS, ROSSOMANDO, SAMPERI, TIDEI

Attribuzione agli avvocati del potere di autenticazione delle scritture private

Presentata l'8 settembre 2011


      

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Onorevoli Colleghi! — Il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, modificando l'articolo 474 del codice di procedura civile, ha introdotto un'importante novità in materia di titolo esecutivo, stabilendo che l'efficacia esecutiva è estesa anche alla scrittura privata autenticata [articolo 474, secondo comma, numero 3)], che di fatto viene così assimilata all'atto pubblico pur documentando un atto di autonomia privata inter vivos.
      In mancanza di una norma estensiva ad altre autorità dell'attribuzione della potestà di autenticazione essa è di competenza del solo notaio (articolo 72 della legge 16 febbraio 1913, n. 89) e degli altri pubblici ufficiali autorizzati dalla legge ad autenticare scritture private contenenti atti di autonomia privata.
      Tradotto in termini processuali, ciò significa che la scrittura privata autenticata da un pubblico ufficiale non autorizzato dalla legge ad autenticare atti di autonomia privata non ha valore di titolo esecutivo.
      Tuttavia, mentre c’è unanime accordo sul fatto che la redazione delle scritture private debba essere affidata a un pubblico ufficiale allo scopo espressamente abilitato, da tempo si discute della possibilità di allargare l'ambito dei pubblici ufficiali autorizzati ad autenticare le medesime ai fini dell'esecuzione forzata e degli altri effetti giuridici erga omnes, massimamente la trascrizione. L'autenticazione
 

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delle sottoscrizioni concerne infatti la mera attestazione che una determinata firma è stata apposta in un certo momento e in un certo luogo da una determinata persona, la cui identità è stata accertata dal soggetto davanti al quale tale sottoscrizione è stata apposta.
      La presente proposta di legge, mutuando quanto accade ad esempio in Francia grazie alla legge 2011-331 del 28 marzo 2011, mira a estendere tale prerogativa al ceto forense, che potrebbe essere utilmente chiamato a verificare la validità e l'efficacia degli atti contrattuali o degli atti di natura privatistica consequenziali all'attività giurisdizionale, come le quietanze, autenticando le firme dei sottoscrittori. L'avvocato di ciascuna parte, o quello a cui ambedue vogliano concordemente rivolgersi, avrebbe così il compito di verificare la complessiva tenuta dell'accordo dal punto di vista della sua validità, con particolare riguardo alla determinatezza del suo oggetto, della sua interpretazione, rimuovendo possibili locuzioni oscure o fuorvianti, e della sua efficacia. L'avvocato che sottoscriverà, per presa visione, il contratto o la dichiarazione unilaterale dovrà quindi rispondere, sul piano disciplinare e della responsabilità professionale, di eventuali vizi, che egli avrebbe dovuto conoscere, i quali possano invalidare o rendere inefficace il contratto stesso. Inoltre, l'avvocato potrà sincerarsi dell'identità dei contraenti e dei poteri di disposizione loro attribuiti autenticando le loro sottoscrizioni.
      Qualora il contratto produca effetti suscettibili di incidere sui registri immobiliari il notaio rogante ove fosse necessaria la stipula di atto pubblico, dovrà tener conto, sul piano dei compensi, del lavoro già svolto dall'avvocato. Il compenso professionale non dovrà quindi lievitare in ragione dell'intervento dei due professionisti e nessun costo aggiuntivo dovrà gravare sull'utente. Sarà cura dei rispettivi ordini professionali individuare delle prassi modello (best practice) utili a ottimizzare la collaborazione tra professionisti limitando i costi.
      Una simile estensione dell'area di intervento degli avvocati sarebbe suscettibile di generare un duplice effetto virtuoso sia per i cittadini, attraverso un notevole miglioramento in termini di garanzia e di celerità del servizio giustizia, sia per gli avvocati in termini di redditi professionali.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Autenticazione delle firme da parte dell'avvocato).

      1. L'avvocato può autenticare le firme apposte dalle parti nelle scritture private, nelle quietanze e nelle dichiarazioni unilaterali, anche di carattere scientifico.
      2. L'avvocato appone la propria firma a margine di ciascuna pagina dell'atto oggetto di autenticazione e in calce alla stessa, con indicazione della data e del luogo ove la stessa è stata sottoscritta.
      3. L'autenticazione delle firme è effettuata alla presenza di tutte le parti contraenti.
      4. Restano ferme le disposizioni vigenti che attribuiscono il potere di autenticazione ad altri pubblici ufficiali.
      5. L'autenticazione delle sottoscrizioni consente di procedere alla trascrizione di uno dei contratti o di uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, salvo che la legge non disponga la necessità di provvedere mediante atto pubblico; in tal caso all'autenticazione delle firme deve partecipare un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
      6. La ripartizione dei compensi professionali tra i professionisti che hanno prestato la loro opera ai fini di cui al presente articolo è determinata con il decreto di cui all'articolo 4, comma 1.

Art. 2.
(Responsabilità dell'avvocato nell'autenticazione di scritture private).

      1. L'avvocato incaricato da una o da tutte le parti contraenti di autenticare le firme da loro apposte alla scrittura privata è obbligato a verificare la validità della stessa e la rispondenza dei contenuti alle norme di legge, salvo che per atti o fatti che egli non è in grado di conoscere.

 

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      2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare da parte dell'avvocato singolo, o in solido con gli altri avvocati incaricati, fatto salvo il risarcimento del danno.

Art. 3.
(Titolo esecutivo).

      1. La scrittura privata autenticata dall'avvocato costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica, per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione dei diritti nei limiti di cui all'articolo 4, comma 2.

Art. 4.
(Registro delle scritture private autenticate dall'avvocato).

      1. Le scritture private autenticate dall'avvocato sono conservate in un apposito registro cronologico, istituito e tenuto dall'avvocato stesso, con le modalità previste da un decreto emanato dal Ministro della giustizia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio nazionale forense.
      2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio nazionale forense emana direttive di carattere deontologico anche in ordine ai compensi dell'avvocato per l'attività di cui alla medesima legge, i quali tengono conto degli interessi delle parti assistite e del principio del contenimento delle spese per le prestazioni di attività professionali forensi.

Art. 5.
(Clausola di invarianza finanziaria).

      1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


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