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PDL 3500

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3500



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LO MONTE

Disposizioni per il completamento della ricostruzione nei comuni della Valle del Belice colpiti dagli eventi sismici del gennaio 1968

Presentata il 25 maggio 2010


      

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge, sulla scorta degli indirizzi espressi dalla speciale commissione per i problemi della Valle del Belice, costituita con decreto del presidente della Regione siciliana, prevede disposizioni volte al completamento della ricostruzione nei comuni colpiti dal sisma del 1968.
      In particolare, l'articolo 1 reca norme per l'accelerazione delle procedure di esame delle istanze di contributo e di approvazione dei progetti da parte delle competenti commissioni comunali; fissa i termini perentori per l'inizio e la conclusione dei lavori di ricostruzione o riparazione; sottopone, una volta acquisito il parere della commissione comunale, a denuncia di inizio attività l'avvio dei lavori; attribuisce al responsabile dell'ufficio tecnico comunale la competenza a indicizzare il contributo per il caso in cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti modifichi il costo di intervento; stabilisce l'esenzione degli atti e delle formalità necessarie alla ricostruzione dal pagamento di tasse, diritti e imposte, ivi compresi gli accatastamenti e i frazionamenti dei lotti assegnati ai privati per la ricostruzione fuori sito, la cui competenza è stata trasferita ai comuni dall'articolo 23-bis del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, che ha introdotto il comma 11-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n 398.
      Per quanto attiene alla copertura finanziaria stimata in 300 milioni di euro, si propone di utilizzare le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate. È possibile procedere alla copertura finanziaria del provvedimento anche attraverso limiti di impegno quindicennali così come accaduto in passato, ad esempio con la legge n. 350 del 2003.
 

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      L'articolo 2 riguarda il completamento delle opere di urbanizzazione e delle altre opere pubbliche. In questo articolo è prevista l'individuazione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una procedura che coinvolge anche i comuni della Valle del Belice e la regione Sicilia, delle opere necessarie al completamento della ricostruzione, tenendo conto del fatto che a legislazione vigente i programmi delle opere pubbliche approvati ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge n. 79 del 1968 sono stati redatti dalla commissione statale ai sensi dell'articolo 12 del citato decreto-legge. Negli anni scorsi è stata avviata un'istruttoria congiunta tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e i comuni interessati, al termine della quale sono state individuate le opere assolutamente necessarie il cui fabbisogno ammonta a 150 milioni di euro.
      La realizzazione delle opere può essere affidata ai comuni in concessione; la fase di affidamento e di esecuzione dei lavori dovrà avvenire nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006.
      Giova ricordare che, in tale caso, non trattandosi di materia delegata, non è richiesto il parere da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
      Si segnala, infine, che la presente proposta di legge riproduce il contenuto del testo approvato all'unanimità dal Coordinamento dei sindaci in data 1o aprile 2010.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le commissioni di cui all'articolo 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178, e successive modificazioni, esprimono, con la presenza del numero legale computato sul numero dei componenti aventi diritto di voto deliberativo, parere vincolante sulla determinazione del contributo di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 464, e successive modificazioni, relativo alle istanze presentate nei termini di cui all'articolo 1, comma 1010, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e provvedono all'approvazione dei relativi progetti nel rispetto delle nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 14 gennaio 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio del 2008.
      2. Ai membri delle commissioni di cui al comma 1 del presente articolo è corrisposto, per ogni pratica esaminata, un compenso così come previsto dall'articolo 13-bis del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.
      3. L'adeguamento del contributo di cui al comma 1 del presente articolo nei casi di modifica del costo di intervento di cui all'articolo 4 della legge 29 aprile 1976, n. 178, e successive modificazioni, è disposto con determinazione del responsabile dell'ufficio tecnico comunale.
      4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4-bis del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, dalle legge 4 agosto 1978, n. 464, e successive modificazioni, in ordine alla quantificazione e all'assegnazione del contributo

 

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di cui al comma 1 del presente articolo, gli interventi di ricostruzione e di riparazione di cui alla presente legge sono subordinati alla denuncia di inizio attività, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni; alla denuncia deve essere allegato il documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
      5. Gli interventi di cui alla presente legge devono essere iniziati entro sei mesi dalla data di assegnazione del contributo. Il sindaco provvede alla revoca e alla restituzione del contributo in caso di mancata ultimazione dei lavori entro tre anni dalla data della sua assegnazione.
      6. Tutti gli atti, i contratti e le formalità necessari alla ricostruzione degli immobili e al trasferimento in proprietà delle aree edificatorie assegnate ai comuni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1968, n. 241, e successive modificazioni, e ai privati ai sensi dell'articolo 43, comma 2, della legge 1o agosto 2002, n. 166, ivi compresi il frazionamento, l'accatastamento e la voltura catastale, sono esenti da imposte, tasse e diritti.
      7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 300 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.

Art. 2.

      1. Per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e il completamento delle opere pubbliche individuate con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nell'ambito dei programmi approvati dalla commissione di cui all'articolo 12 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1968, n. 241, e successive modificazioni, è stanziata la somma di 150

 

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milioni di euro nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente sul fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
      2. Ai fini dell'individuazione delle opere di cui al comma 1, il provveditorato interregionale per le opere pubbliche competente per territorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i sindaci e acquisito il parere degli assessori regionali competenti, trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'elenco degli interventi necessari al completamento dei servizi pubblici, delle reti e delle opere pubbliche. Laddove il parere degli assessori regionali competenti non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta, si prescinde dal parere.
      3. La progettazione, la direzione dei lavori e l'esecuzione delle opere di cui al presente articolo sono eseguite in concessione dai comuni interessati; l'atto di concessione è approvato con decreto del provveditore per le opere pubbliche, che impegna la spesa e dispone l'accreditamento delle risorse al comune. All'approvazione dei progetti e all'affidamento dei lavori provvedono i comuni nel rispetto delle disposizioni del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il collaudatore è nominato dal provveditorato interregionale per le opere pubbliche competente per territorio.

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