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PDL 1281

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1281



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MARIO PEPE (PdL), CARLUCCI, FARINA COSCIONI, MANNUCCI, MUSSOLINI, SCELLI, MAURIZIO TURCO

Introduzione dell'articolo 1-bis della legge 3 agosto 1998, n. 313, per la tutela della qualità dell'olio vergine ed extravergine di oliva

Presentata il 10 giugno 2008


      

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Onorevoli Colleghi! — La quantità e soprattutto la qualità dell'olio di oliva italiano ne fanno, a livello mondiale, un prodotto agroalimentare di eccellenza. La centralità e l'importanza della filiera dell'olio di oliva sono indubitabili, e grande è il suo valore dal punto di vista economico anche nell'ambito della valorizzazione dei prodotti agroalimentari «made in Italy». Tuttavia, in un contesto generale positivo emergono nel nostro Paese alcuni problemi che vanno affrontati e risolti.
      Da alcuni anni, infatti, sono aumentati i casi di frodi e di adulterazioni dell'olio d'oliva sia sul mercato nazionale che estero, che hanno fortemente penalizzato questo settore produttivo. Nonostante le norme vigenti abbiano regolamentato adeguatamente l'etichettatura dell'olio di oliva vergine ed extravergine, permangono tuttavia una serie di difficoltà per quanto riguarda le verifiche della rintracciabilità delle possibili adulterazioni.
      La presente proposta di legge pertanto interviene a tutela dell'olio di oliva, e in particolare di quello extravergine, al fine di stabilire un indice di misurazione certo che indichi la qualità del prodotto per mezzo dell'accertamento del contenuto di polifenoli, che, nell'olio extravergine, rappresenta un indicatore infallibile.
 

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      Si propone infatti di aggiungere tale indicazione in etichetta, oltre quanto già previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 10 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2007, recante norme in materia di indicazioni obbligatorie nell'etichetta dell'olio vergine ed extravergine di oliva.
      Il predetto indice rappresenta una garanzia volta a tutelare la qualità e la rintracciabilità dell'olio d'oliva, ed è indicativamente segnalato in almeno 100 milligrammi di polifenoli per litro.
      Conseguentemente, per il consumatore, tale indicazione costituirebbe una valida garanzia della qualità e del valore del prodotto che si accinge ad acquistare.
      E oltre a garantirlo sul valore intrinseco dell'acquisto, l'indice polifenolico certificherebbe anche una maggiore durata potenziale del prodotto, dato che si difenderebbe meglio dall'ossidazione, consentendone una migliore conservazione.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Princìpi e finalità).

      1. La presente legge è volta a tutelare e garantire la qualità dell'olio vergine ed extravergine di oliva, riconosciuto quale prodotto originario della tradizione agroalimentare mediterranea.

Art. 2.
(Introduzione dell'articolo 1-bis della legge 3 agosto 1998, n. 313, in materia di indice di garanzia per la qualità dell'olio vergine ed extravergine di oliva).

      1. Dopo l'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 313, è inserito il seguente:
      «Art. 1-bis. – (Indice di garanzia per la qualità dell'olio di oliva vergine ed extravergine). – 1. Nell'etichettatura di ogni confezione di olio vergine ed extravergine di oliva deve essere indicato il contenuto di polifenoli per litro.
      2. Le denominazioni “olio vergine o extravergine di oliva” sono attribuibili solo agli oli di oliva che abbiano un contenuto di polifenoli non inferiore a 100 milligrammi per litro».

      2. Le confezioni già in commercio, non conformi a quanto previsto dall'articolo 1-bis della legge 3 agosto 1998, n. 313, introdotto dal comma 1 del presente articolo, devono essere smaltite entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; dopo tale data devono essere ritirate dal commercio.


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