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PDL 3920

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3920



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ANTONINO RUSSO

Disposizioni per la stabilizzazione del personale scolastico e per l'integrazione delle graduatorie ad esaurimento, in attuazione di obblighi derivanti dalla partecipazione all'Unione europea

Presentata il 1o dicembre 2010


      

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Onorevoli Colleghi! — La situazione della precarietà nella scuola italiana è drammatica e mette a rischio la continuità didattica e l'attività ordinaria di insegnamento e di formazione garantita dallo Stato ai cittadini, grazie al persistente utilizzo di personale specializzato a tempo determinato.
      L'accordo quadro comunitario in materia di diritto al lavoro, introdotto dalla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, vieta a ogni Stato membro di predisporre iniziative legislative finalizzate a realizzare disparità di trattamento tra personale a tempo determinato. Le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 4 luglio 2006 procedimento C-212/04, del 7 settembre 2006 procedimento C-53/04 e del 13 settembre 2007 procedimento C-307/05 confermano tale indirizzo che, in verità, è stato recepito nel nostro ordinamento dal decreto-legislativo 6 settembre 2001, n. 368, ma, purtroppo, mai attuato nel comparto della scuola, a differenza di quanto previsto dalla legge 26 dicembre 2006, n. 296, e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, per altri comparti della pubblica amministrazione.
      Decine di migliaia di precari tra docenti e personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), all'inizio di ogni anno scolastico, garantiscono, come supplenti, l'avvio dell'anno scolastico nelle scuole. Migliaia di docenti hanno conseguito l'abilitazione in Italia con corsi organizzati dalle università a numero chiuso, ma continuano a rimanere fuori dalle graduatorie ad esaurimento, mentre i loro colleghi abilitati all'estero vi sono inseriti a pieno titolo.
 

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      La proposta di legge stabilisce alcuni criteri per la stabilizzazione del personale docente e del personale ATA nonché per l'inserimento di personale docente nelle graduatorie ad esaurimento nel rispetto della normativa dell'Unione europea.
      Per quanto riguarda il personale docente e ATA della scuola che ha superato un concorso per titoli ed esami, si tratta del personale inserito nelle graduatorie provinciali ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, o nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 554 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Disposizioni per la stabilizzazione del personale scolastico e per l'integrazione delle graduatorie ad esaurimento, in attuazione di obblighi derivanti dalla partecipazione all'Unione europea).

      1. Entro l'anno scolastico 2012/1013, al fine di dare attuazione a quanto disposto dalla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recepita con decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, di risolvere il problema del precariato nel settore dell'istruzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici e di prevedere azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente, è stabilizzato il personale scolastico in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegue tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 31 agosto 2010 o che è stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne fa richiesta, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate secondo le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 2.
      2. In conformità a quanto previsto dalla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, recepita con decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, nonché dall'articolo 5-bis del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, nei termini e con le modalità fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro il 30 aprile 2011, possono essere inseriti con riserva nelle

 

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graduatorie ad esaurimento disposte per il biennio 2011/2013, ai sensi dell'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, i docenti, che ne fanno richiesta, che hanno frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello a indirizzo didattico, il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado della classe di concorso 77/A attivati negli anni accademici 2008/2009 e 2009/2010, e coloro che si sono iscritti negli anni accademici 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica, e i docenti che sono in possesso di un'abilitazione conseguita in Italia. La riserva è sciolta all'atto del conseguimento dell'abilitazione entro il 30 giugno del relativo anno accademico corrispondente, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e i docenti sono collocati nelle graduatorie nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti.

Art. 2.
(Copertura finanziaria).

      1. Le risorse previste dal comma 14 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono destinate al finanziamento delle assunzioni del personale di cui all'articolo 1 della presente legge, autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.


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