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PDL 3515

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3515



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

TOCCAFONDI, CARLUCCI

Disposizioni per il finanziamento di progetti relativi alla conservazione e allo sviluppo delle istituzioni culturali esistenti nelle città capoluogo di regione

Presentata il 27 maggio 2010


      

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Onorevoli Colleghi! — La storia del nostro Paese è caratterizzata dallo sviluppo e dall'autonomia delle città. Nell'antichità, prima dell'epoca romana e ancora durante l'età repubblicana, molte città d'Italia erano autentiche città-Stato, che conservarono prerogative di autonomia anche in tempi successivi. La nascita dei comuni, la loro organizzazione politica, la formazione degli Stati fino all'unità nazionale e l'istituzione degli oltre ottomila comuni nei quali è suddiviso il territorio della Repubblica costituiscono segni evidenti e concreti della storia d'Italia.
      Molti tra questi comuni custodiscono, nel proprio territorio, beni artistici e culturali, musei, monumenti, cattedrali o chiese, teatri, biblioteche, la cui conservazione e valorizzazione richiede cure adeguate e costanti. Per lo più si tratta di beni di proprietà pubblica che, se adeguatamente mantenuti e valorizzati, possono rappresentare un punto di forza per l'immagine del nostro Paese all'estero. Sono luoghi che, oltre ad avere segnato la storia della nostra tradizione e della nostra cultura, sono spesso meta di visita per milioni di turisti italiani e stranieri.
      Oltre ai musei statali, il nostro Paese può contare su numerosi musei di proprietà dei comuni. Circa il 30 per cento dei comuni italiani ha almeno un museo nel proprio territorio: sono infatti circa 4.300 i musei non statali esistenti in Italia. Lo ha rilevato l'Istituto nazionale di statistica che nel 2007 ha avviato un'indagine a quindici anni di distanza dalla precedente, per censire le strutture museali. I musei statali sparsi sul territorio sono invece 450 e i loro visitatori sono stati 34 milioni. Così, per un totale di circa 4.700 musei italiani, i visitatori sono stati 93 milioni nel 2008.
 

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      Questo dato deve far riflettere, ove si consideri che in Germania, Paese di antica storia ma che non possiede certo l'incomparabile vastità e varietà che connota il patrimonio artistico italiano, i visitatori dei musei, nel 2008, sono stati 100 milioni. Ciò dimostra che un adeguato investimento in favore dei musei può accrescere il numero dei visitatori, anche in considerazione del fatto che l'incidenza del turismo culturale sul numero totale dei movimenti turistici in Europa è stimata nella misura del 50 per cento dei flussi complessivi, mentre in Italia tale quota si limita soltanto al 32 per cento del totale delle presenze turistiche. Vi è dunque un ampio potenziale di crescita per questa forma di fruizione particolarmente qualificata dei beni artistici e storici nazionali.
      Quando è previsto il pagamento di un biglietto d'ingresso, come per i grandi musei statali, il ricavato è utilizzato per lo più per la copertura delle spese relative al personale di custodia. Attualmente il ricavato dei biglietti e degli affitti di spazi a terzi sono considerati come una tassa e sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. Il personale dei musei, quasi 23.000 persone, è pagato dal Ministero dell'economia e delle finanze, mentre la gestione dei musei è finanziata con fondi governativi distribuiti dal Ministero per i beni e le attività culturali. Lo Stato deve altresì far fronte alla manutenzione ordinaria e straordinaria, attraverso risorse aggiuntive che non sempre risultano sufficienti rispetto alle richieste e alle necessità.
      La presente proposta di legge tende a valorizzare queste opere sollecitando la responsabilità e l'interesse di tutti gli enti locali, in base al principio di sussidiarietà nella sua accezione verticale. Anche ove siano di proprietà dello Stato, questi beni rappresentano infatti la storia di una comunità locale e costituiscono per essa anche una fonte di risorse, talvolta rilevante, soprattutto grazie al complesso delle attività economiche legate al turismo.
      In particolare, poiché nelle città capoluogo di regione sono concentrate ingenti quantità di beni artistici e culturali che necessitano di cure per la loro conservazione e valorizzazione, le disposizioni qui proposte mirano a garantirne la tutela attraverso la destinazione di specifiche risorse, la cui utilizzazione prevede il concorso degli enti locali territorialmente competenti o di altri soggetti, anche privati, interessati alle medesime finalità.
      La presente proposta di legge prevede quindi l'istituzione di un fondo per il finanziamento di progetti relativi allo sviluppo e alla valorizzazione dei musei, delle biblioteche e degli archivi statali, nonché dei teatri gestiti da soggetti pubblici o a prevalente partecipazione pubblica ovvero dalle fondazioni derivanti dalla trasformazione degli enti operanti nel settore musicale, esistenti nelle città capoluogo di regione. Tale fondo è destinato a sostenere iniziative di interesse culturale e artistico suscettibili di promuovere il turismo e le attività economiche locali. Condizione per l'ammissione al finanziamento è la partecipazione, in misura pari al concorso finanziario dello Stato, da parte delle regioni e degli enti locali interessati ovvero di soggetti privati, anche congiuntamente, in una prospettiva sussidiaria. Al finanziamento del fondo si provvede mediante destinazione di una parte della quota dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è istituito un fondo per il finanziamento di progetti relativi alla conservazione e allo sviluppo dei musei, delle biblioteche e degli archivi di proprietà dello Stato, nonché dei teatri gestiti da soggetti pubblici o a prevalente partecipazione pubblica ovvero dalle fondazioni di cui ai decreti legislativi 29 giugno 1996, n. 367, e 23 aprile 1998, n. 134, esistenti nelle città capoluogo di regione, di seguito denominato «fondo».
      2. Sono ammessi al finanziamento da parte del fondo, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, i progetti, anche pluriennali, presentati dai musei, dalle biblioteche e dagli archivi di cui al comma 1, per i seguenti fini:

          a) restauro delle sedi e del patrimonio culturale;

          b) ampliamento delle possibilità di fruizione delle raccolte artistiche, librarie o archivistiche;

          c) acquisizione di raccolte artistiche ovvero di fondi bibliografici o archivistici di particolare valore storico o culturale.

      3. Sono altresì ammessi al finanziamento da parte del fondo, nell'ambito di una quota non superiore a un quarto delle risorse annualmente disponibili, i progetti, anche pluriennali, presentati dai teatri di cui al comma 1, per i seguenti fini:

          a) restauro delle sedi;

          b) restauro ed esposizione delle raccolte di materiali teatrali di rilevante interesse storico di proprietà del teatro o acquisizione di analoghe raccolte di proprietà privata;

 

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          c) organizzazione di festival o di cicli di rappresentazioni, ovvero di singoli spettacoli collegati a specifici eventi locali, purché contraddistinti da particolare valore artistico e culturale.

      4. L'ammissione al finanziamento di cui ai commi 2 e 3 è subordinata alla partecipazione finanziaria, per un importo pari almeno al contributo erogato dal fondo per ciascun anno, da parte del comune capoluogo di regione, della provincia o della regione di appartenenza ovvero di finanziatori privati, anche congiuntamente. A tale fine, il progetto presentato deve essere corredato di un programma finanziario e deve recare allegati i documenti attestanti l'impegno dei suddetti soggetti all'erogazione degli importi corrispondenti.
      5. La graduatoria per l'accesso ai finanziamenti è formata, sulla base delle domande presentate, secondo criteri che tengono conto dei seguenti elementi:

          a) valore culturale e artistico dei beni cui si riferisce il progetto o delle iniziative proposte;

          b) efficacia dell'iniziativa per la promozione del turismo e delle attività economiche locali;

          c) ampiezza dell'ambito territoriale interessato all'iniziativa ed eventuale collegamento con altre iniziative organizzate nella medesima regione o in regioni vicine.

      6. La graduatoria di cui al comma 5 è formulata tenendo conto altresì, anche in un periodo pluriennale, dell'equilibrata distribuzione territoriale degli interventi nell'ambito nazionale. Il rifinanziamento dei progetti pluriennali, di durata comunque non superiore a tre anni, è subordinato alla verifica dello stato di attuazione e dei risultati conseguiti.
      7. Con regolamento adottato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i termini, le modalità e i criteri per la presentazione e la valutazione dei

 

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progetti, l'erogazione dei finanziamenti e la verifica sull'attuazione delle iniziative, nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione del presente articolo.

Art. 2.

      1. Al fondo è destinata una parte della quota dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale, ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222. Tale importo è stabilito annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, adottato entro il 30 giugno di ciascun anno.


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