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CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 3643 |
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni in materia di tassazione dei proventi delle rendite finanziarie di carattere speculativo.
2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto e in coerenza con la normativa dell'Unione europea e in conformità ai princìpi e criteri direttivi previsti dalla presente legge, si provvede altresì al necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti entro il termine di trenta giorni dalla data della trasmissione. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con la procedura di cui alla presente legge.
1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) l'aliquota di tassazione del 12,50 per cento sulle rendite finanziarie degli operatori non specializzati si applica esclusivamente alle operazioni finanziarie con realizzo a medio e a lungo termine, definendo a medio termine le operazioni
b) le operazioni finanziarie di compravendita degli operatori non specializzati che realizzano plusvalenze entro il periodo di un anno solare di cui alla lettera a) sono assoggettate a una tassazione del 25 per cento. Le minusvalenze eventualmente realizzate continuano a dare diritto a un credito d'imposta pari al 12,50 per cento della perdita realizzata;
c) gli operatori non specializzati possono optare per un regime basato sull'aliquota media del 20 per cento indipendentemente dalla data di realizzazione delle plusvalenze. In tale caso le minusvalenze eventualmente realizzate danno anch'esse diritto a un credito d'imposta pari al 20 per cento della perdita realizzata.
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