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PDL 3643

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3643



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SCILIPOTI

Delega al Governo per l'adozione di disposizioni in materia di tassazione dei proventi delle operazioni finanziarie di carattere speculativo

Presentata il 20 luglio 2010


      

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge ha l'obiettivo di aumentare dal 12,50 per cento al 25 per cento la tassazione per i soggetti privati che realizzino profitti con operazioni finanziarie di carattere speculativo. Si definiscono di carattere speculativo le operazioni finanziarie aperte e chiuse entro un periodo di dodici mesi. Al fine di penalizzare le medesime operazioni, eventuali perdite da tali operazioni continuerebbero a dare diritto a un credito d'imposta del 12,50 per cento.
      Al fine di consentire anche agli speculatori di continuare a operare in regime di piena trasparenza ed equivalenza tra profitti e perdite, nel rispetto dei princìpi costituzionali di autonomia privata, si prevede altresì che gli speculatori abituali possano richiedere di essere assoggettati a un regime unitario di tassazione del 20 per cento.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Delega al Governo).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni in materia di tassazione dei proventi delle rendite finanziarie di carattere speculativo.
      2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto e in coerenza con la normativa dell'Unione europea e in conformità ai princìpi e criteri direttivi previsti dalla presente legge, si provvede altresì al necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti.
      3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti entro il termine di trenta giorni dalla data della trasmissione. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con la procedura di cui alla presente legge.

Art. 2.
(Princìpi e criteri direttivi).

      1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) l'aliquota di tassazione del 12,50 per cento sulle rendite finanziarie degli operatori non specializzati si applica esclusivamente alle operazioni finanziarie con realizzo a medio e a lungo termine, definendo a medio termine le operazioni

 

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finanziarie con durata superiore all'anno solare;

          b) le operazioni finanziarie di compravendita degli operatori non specializzati che realizzano plusvalenze entro il periodo di un anno solare di cui alla lettera a) sono assoggettate a una tassazione del 25 per cento. Le minusvalenze eventualmente realizzate continuano a dare diritto a un credito d'imposta pari al 12,50 per cento della perdita realizzata;

          c) gli operatori non specializzati possono optare per un regime basato sull'aliquota media del 20 per cento indipendentemente dalla data di realizzazione delle plusvalenze. In tale caso le minusvalenze eventualmente realizzate danno anch'esse diritto a un credito d'imposta pari al 20 per cento della perdita realizzata.


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