Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 4663

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4663



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BIASOTTI, META, DESIDERATI, MEREU, MONAI, BUONANNO, DI VIZIA, CROSIO

Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali

Presentata il 30 settembre 2011


      

torna su
Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge è volta a realizzare un intervento di razionalizzazione e decongestionamento della circolazione stradale nelle aree aeroportuali, mediante una procedura che, in relazione alle condizioni di traffico riscontrate, permette di introdurre limitazioni nei tempi di afflusso e permanenza dei veicoli all'interno di tali aree.
      In particolare, il comma 1 dell'articolo 1 della proposta di legge dispone che la direzione aeroportuale dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) competente per territorio, sentita la società di gestione aeroportuale, può adottare, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, un'ordinanza per l'istituzione di corsie o di aree nelle quali è limitato l'accesso o la permanenza, con controllo elettronico del tempo di accesso e permanenza.
      Va ricordato, in proposito, che il citato codice della strada, all'articolo 6, comma 7, stabilisce, che nell'ambito degli aeroporti aperti al traffico aereo civile, la competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico è riservata al direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio, che vi provvede con ordinanze, in conformità alle norme del medesimo codice. Nell'ambito degli aeroporti ove le aerostazioni siano affidate in gestione a enti o società, il potere di ordinanza viene esercitato dal direttore della circoscrizione
 

Pag. 2

aeroportuale competente per territorio, sentiti gli enti e le società interessati.
      Il comma 2 dell'articolo 1 della proposta di legge prevede che l'accesso e il tempo di permanenza nelle corsie o aree determinate con le ordinanze di cui al comma 1 potranno essere controllati anche mediante apparecchiature o dispositivi elettronici omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico.
      Per la violazione di tali norme limitative della circolazione è comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 318.
      L'accertamento delle violazioni correlate all'accesso o al protrarsi della permanenza oltre il tempo consentito nelle corsie o aree determinate con le ordinanze di cui al comma 1 può essere effettuato anche mediante i dispositivi o apparecchiature di rilevamento automatico di cui al comma 2, purché direttamente gestiti dagli organi di polizia stradale che svolgono servizio in ambito aeroportuale. In quest'ultimo caso, la contestazione immediata non è necessaria, e per il procedimento sanzionatorio si applicano le norme del titolo VI del codice della strada.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al fine di gestire i flussi veicolari in entrata e in uscita negli aeroporti aperti al traffico civile, la direzione aeroportuale dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) competente per territorio, sentita la società o ente di gestione aeroportuale, a salvaguardia della sicurezza della circolazione, dell'ordine pubblico e della sicurezza dell'utenza, può, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, istituire corsie o aree nelle quali è limitato l'accesso o la permanenza, tenendo conto delle specifiche caratteristiche infrastrutturali e del traffico dell'aeroporto.
      2. Le limitazioni all'accesso e al tempo di permanenza nelle corsie o nelle aree determinate con le ordinanze di cui al comma 1 sono indicate mediante apposita segnaletica stradale. Il controllo dell'accesso e del tempo di permanenza nelle suddette aree può essere eseguito anche mediante apparecchiature o dispositivi elettronici omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico, ai sensi delle norme vigenti.
      3. Chiunque viola il divieto o la limitazione disposti con le ordinanze di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 318.
      4. L'accertamento delle violazioni dei limiti di accesso o di permanenza nelle corsie o aree di cui al comma 1 può essere effettuato anche mediante le apparecchiature o i dispositivi di cui al comma 2, direttamente gestiti dagli organi di polizia stradale che svolgono servizio in ambito aeroportuale, in conformità alle norme

 

Pag. 4

vigenti. In tale caso la contestazione immediata non è necessaria e per il procedimento sanzionatorio si applicano le norme del titolo VI del citato codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su