Frontespizio Relazione Relazione Tecnica Analisi tecnico-normativa Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) Progetto di Legge Allegato

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PDL 4624

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4624



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri
(FRATTINI)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

con il ministro dello sviluppo economico
(ROMANI)

con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(PRESTIGIACOMO)

e con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
(GELMINI)

Ratifica ed esecuzione dello Statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA), fatto a Bonn il 26 gennaio 2009

Presentato il 19 settembre 2011


      

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Onorevoli Deputati! — L'istituzione dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA) è stata disposta, in occasione della Conferenza istitutiva di Bonn del 26 gennaio 2009, con l'adozione dello Statuto (firmato nell'occasione da 75 Paesi, tra cui l'Italia) inteso a regolarne l'organizzazione e le attività. L'iniziativa era stata preparata attraverso una forte azione politica su scala internazionale della Germania che ha sia consultato i principali interlocutori europei e occidentali (in ambito G8) sia organizzato una serie di incontri preparatori (Preparatory Conference, Berlino, aprile 2008; Final Preparatory Conference, Madrid, ottobre 2008), nel corso dei quali si è negoziato il contenuto dello Statuto.
 

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      La finalità della nuova organizzazione è quella di diffondere e di favorire la diffusione delle energie rinnovabili a livello internazionale, soprattutto nei Paesi in via di sviluppo. Oltre ad alleviare i problemi e le esigenze di sicurezza energetica, le energie rinnovabili possono contribuire a ridurre le emissioni di anidride carbonica (CO2) e a favorire un processo di sviluppo sostenibile dell'economia.
      A motivarne l'istituzione ha concorso la percezione della necessità di costruire una piattaforma globale di dialogo meno focalizzato intorno alle risorse energetiche tradizionali e che contribuisse a mettere in atto politiche per ridurre anche parzialmente la dipendenza dai combustibili fossili da parte tanto dei Paesi industrializzati quanto dei Paesi meno avanzati. L'urgenza di tale istanza risulta comprovata dal fatto che, nel corso di meno di due anni, dal ristretto novero degli originari promotori si è ormai arrivati a centocinquanta Paesi sottoscrittori; lo Statuto entra in vigore un mese dopo la ratifica del venticinquesimo Stato membro, avvenuta lo scorso 8 giugno.
      In un contesto nel quale la governance globale dell'energia sta evolvendo, vale la pena sottolineare che la principale differenza che caratterizza l'IRENA rispetto alle altre organizzazioni internazionali di settore, in primis l'Agenzia internazionale dell'energia (AIE) nata nel 1973 in ambito OCSE in risposta alla crisi petrolifera con specifico focus sugli idrocarburi, consiste nella sua vocazione universale e quindi nella potenziale adesione (ad oggi Brasile, Russia e Cina non hanno firmato) di tutti i Paesi della comunità internazionale, su base paritaria.
      Trattando di tutte le forme di energia da fonti rinnovabili (biomasse, geotermia, idrica, marina, solare, eolica), l'IRENA intende diffondere la conoscenza in ambito tecnologico, normativo e regolamentare tra i Paesi membri, al fine di assicurare a essi i relativi vantaggi di tale condivisione.
      L'Agenzia non persegue dirette finalità di sviluppo industriale.
      Va comunque sottolineato che, in quanto catalizzatore nel campo delle energie rinnovabili, i relativi programmi di iniziative promozionali e di scambi informativi tra i Paesi membri non potranno che avere positive ricadute anche dal punto di vista industriale e imprenditoriale. Ciò in particolar modo se si arriverà alla costituzione di un organo sussidiario – secondo una proposta già avanzata dall'Italia in fase preparatoria – che assicuri un collegamento permanente con il mondo delle imprese, delle associazioni e dei servizi di settore, nella forma di un Industry Advisory Body che assista gli organi statutari con funzioni consultive e di indirizzo.
      A norma dello Statuto, l'IRENA dovrà occuparsi di:

          analizzare le politiche energetiche nazionali e configurare, senza obbligo per i Paesi membri, possibili e condivisibili quadri normativi e regolatori, inclusi incentivi finanziari e sul piano delle tecnologie disponibili;

          promuovere il dialogo con e tra le organizzazioni governative e non governative attive nel settore;

          fornire assistenza normativa e regolatoria ai Paesi membri che lo richiedano;

          facilitare i trasferimenti di tecnologia e lo sviluppo di capacità produttiva di energia da fonti rinnovabili;

          organizzare percorsi di formazione e di specializzazione;

          offrire consulenza finanziaria ai Paesi membri che lo richiedano;

          incoraggiare la ricerca scientifica e tecnologica;

          partecipare ai fora internazionali rilevanti per il settore delle energie rinnovabili.

      In sostanza, nell'adempimento delle proprie responsabilità, l'Agenzia si indirizza essenzialmente a due circoscrizioni diverse, ma complementari, di Paesi: da un

 

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lato, quelli industrializzati, che già dispongono in varia misura delle risorse industriali, economiche e di mercato necessarie per lo sviluppo delle energie rinnovabili; dall'altro, quelli meno avanzati, caratterizzati da forte arretratezza in tali tre ambiti. Per i primi il ruolo della collaborazione con e nell'ambito dell'IRENA, oltre al generale beneficio derivante dal costante dialogo mantenuto a livello praticamente universale, promette di essere quello della più facile diffusione di standard regolamentari e tecnici comuni, con evidenti vantaggi in termini di economia di scala. Per i secondi, ci si attende che l'IRENA, con la sua specifica competenza e crescente autorevolezza nel settore, possa facilitare l'indirizzo di programmi di cooperazione e possa facilitare investimenti privati che incontrano tuttora rilevanti ostacoli, soprattutto sul fronte della copertura dei rischi.
      Per adempiere alla missione assegnatale l'Agenzia dispone di tre organi statutari: l'Assemblea; il Consiglio; il Segretariato (oltre a eventuali organi sussidiari costituiti con delibera dell'Assemblea).
      L'Assemblea, nella quale sono rappresentati tutti i Paesi membri, adotta il bilancio e il programma di lavoro dell'IRENA; approva eventuali emendamenti allo Statuto; delibera su ogni questione statutaria e progetti aggiuntivi dei Paesi membri che non comportino oneri di bilancio; decide questioni procedurali (a cominciare dall'adozione delle regole di procedura proprie e del Consiglio, dall'elezione dei membri e dalla già ricordata possibile istituzione di organi sussidiari); sceglie la sede dell'Agenzia e nomina il Direttore generale.
      Il Consiglio, composto di un numero variabile di membri, da undici a ventuno eletti a scadenza biennale, si riunisce periodicamente nel corso di ogni esercizio annuale. Esso prepara il lavoro dell'Assemblea, curando l'ordine del giorno, nonché i progetti di bilancio e di programma di lavoro; indirizza e controlla l'attività del Segretariato, in particolare esaminandone il rapporto consuntivo annuale delle attività svolte da sottoporre poi all'Assemblea e, con l'accordo di quest'ultima, conclude accordi con singoli Paesi, organizzazioni e agenzie internazionali.
      Il Direttore generale, a capo di un organico a pieno regime di circa 120 persone (tra funzionari e personale esecutivo) della cui assunzione è responsabile, assiste gli altri organi statutari nello svolgimento delle loro attività; predispone i progetti di bilancio, di programma di lavoro e di rapporto consuntivo di fine esercizio; gestisce le comunicazioni tra l'Agenzia e i Paesi membri e, soprattutto, ne gestisce in generale l'attività attuando il programma di lavoro adottato e le decisioni dei superiori organi statutari.
      Nell'accordarsi sulla costituzione dell'Agenzia, i Paesi promotori hanno avuto cura di inserire nel progetto di Statuto poi adottato alcune clausole dirette a renderne l'attività quanto più efficiente e più coerente possibile con il contesto multilaterale in vigore. Innanzitutto è stato stipulato che le sue attività vengano svolte nel rispetto degli obiettivi e dei princìpi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), particolarmente per quanto concerne la promozione della pace e della cooperazione internazionale, nonché l'altra priorità del sostegno allo sviluppo sostenibile.
      Di carattere più concreto è l'altra norma generale preposta alle operazioni dell'IRENA, quella di evitare duplicazioni con l'attività di altre organizzazioni e agenzie internazionali: una cautela diretta a far sì che, nel costituire il proprio repertorio di informazioni e nell'impostare le proprie iniziative, l'Agenzia non entri in competizione con altri organismi già attivi e sperimentati nel settore delle energie rinnovabili, ma semmai tragga gli ovvi vantaggi derivanti da un approccio sistematicamente cooperativo.
      In luogo dell'Assemblea e del Consiglio opera attualmente una Commissione preparatoria, aperta a tutti i Paesi membri, che ne esercita ad interim i poteri sinché la stessa Commissione procederà alla convocazione della prima sessione formale dell'Assemblea stessa e terminerà così l'esercizio provvisorio in corso.
 

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      Nel giugno 2009 è stata deliberata la scelta di Abu Dhabi come quartier generale dell'organizzazione, che in effetti ha prontamente iniziato le prime attività organizzative nella capitale degli Emirati Arabi Uniti, dove ad oggi già dispone di una sede permanente.
      Al ruolo di Direttore generale ad interim è stata nominata la francese Hélène Pélosse.
      Nel novembre del 2010, a seguito delle dimissioni di Hélène Pélosse, è stato nominato Direttore generale ad interim il keniota Amin Adnam.
 

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni).

        Il fabbisogno finanziario dell'IRENA per l'anno 2011, come approvato in occasione della prima sessione dell'Assemblea dell'IRENA tenutasi ad Abu Dhabi il 4 e 5 aprile 2011, è fissato in USD 24.908.300, come dettagliato nel Work programme and budget for 2011.

        Parte del budget totale, per un ammontare di USD 11.648.300, è finanziata mediante contributi volontari da parte degli Emirati Arabi Uniti e della Germania.

        Per quanto riguarda le esigenze di ordine finanziario legate a tali contributi volontari, così come per le «altre forme di finanziamento» previste dall'articolo XII dello Statuto dell'IRENA, si evidenzia che essi, proprio in quanto volontari, discendono da un'autonoma scelta politica di singoli Stati di finanziare specifiche attività sulla base delle contingenze.

        Non si configura, pertanto, alcun analogo obbligo a carico degli altri Paesi membri, tra cui l'Italia.

        Ne consegue che dall'articolo XII dello Statuto dell'IRENA non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

        A carico di tutti i 148 Paesi firmatari è invece posta la cifra di USD 13.260.000, suddivisa secondo la scala di valutazione per la ripartizione dei contributi di spesa degli Stati membri al bilancio dell'ONU per il triennio 2010-2012, come stabilita nella risoluzione n. 64/248, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 24 dicembre 2009.

        Tale scala include 192 Stati e si basa sui seguenti elementi:

            stime del prodotto interno lordo (PIL);

            periodi statistici di riferimento medi di tre e di sei anni;

            tassi di conversione basati sui tassi di cambio di mercato, salvo laddove ciò provochi fluttuazioni e distorsioni eccessive al reddito di alcuni Stati membri. In questo caso si utilizzano tassi di cambio aggiustati in funzione dei prezzi o altri tassi di conversione adeguati, tenendo in debito conto la risoluzione n. 46/221 B del 20 dicembre 1991;

            applicazione del metodo di aggiustamento per debito impiegato per stabilire la tavola numerica delle quote-parte per il periodo 2007-2009;

            aggiustamento dell'80 per cento per i Paesi a basso reddito pro capite, considerando come soglia la media del PIL pro capite per l'insieme degli Stati membri per i periodi statistici di riferimento;

            tasso di contribuzione minima: 0,0001 per cento;

 

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            tasso di contribuzione massima per i Paesi meno avanzati: 0,01 per cento;

            tasso di contribuzione massima: 22 per cento.

        Tali criteri sono stati adattati al numero degli Stati membri (148), che rappresentano l'86 per cento dei membri dell'ONU.

        Di conseguenza la percentuale di ripartizione per ciascuno Stato membro è stata aumentata di un fattore pari a 100 su 86 al fine di colmare il deficit.

        A tale modalità di computo fanno eccezione gli Stati Uniti d'America, la cui percentuale contributiva al bilancio dell'IRENA resta uguale a quella per il bilancio dell'ONU (ossia il 22 per cento, tasso di contribuzione massima) e i Paesi meno avanzati, la cui percentuale è stata aggiustata in misura tale da non eccedere lo 0,01 per cento (tasso di contribuzione massima per i Paesi meno avanzati).

        Sulla base di tali elementi, la quota a carico dell'Italia è stata aumentata dal 4,999 per cento (percentuale contributiva per il bilancio dell'ONU) al 6,054 per cento, pari a un contributo annuale di USD 802.782, corrispondenti a circa euro 560.000 (tasso di cambio = 1,433).

        Oneri ulteriori, rispetto al contributo obbligatorio, riguardano le spese di missione relative alla partecipazione di rappresentanti italiani all'Assemblea dell'Agenzia.

        L'invio di funzionari dall'Italia, in analogia a quanto avviene per tutti gli altri Paesi membri dell'IRENA, si rende necessario in quanto a essi fanno capo specifiche competenze del settore multilaterale/energia che eccedono la gestione bilaterale dei rapporti con gli Emirati Arabi Uniti, di competenza della sede diplomatica ad Abu Dhabi.

        Tali missioni hanno cadenza annuale e prevedono l'invio di quattro funzionari esperti (due del Ministero degli affari esteri e due del Ministero dello sviluppo economico) per un periodo di cinque giorni. La relativa spesa viene così dettagliata, ai sensi del decreto del Ministro degli affari esteri 23 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 2011:

            spese di viaggio per quattro biglietti aerei Roma - Abu Dhabi - Roma: tariffa business per il capo delegazione (Ministro plenipotenziario o equiparato) euro 2.000 + tariffa economica per tre funzionari euro 4.065 (euro 1.355 x tre persone): costo totale biglietti aerei: euro 2.000 + 4.065 = euro 6.065;

            spese di pernottamento: euro 140 x quattro persone x cinque notti = euro 2.800;

            spese di vitto: (classe 1: euro 80 x una persona x cinque giorni = euro 400) + (classe 2: euro 65 x tre persone x cinque giorni = euro 975) = euro 1.375;

            Totale oneri missione: euro 6.065 + 2.800 + 1.375 = euro 10.240.

        Pertanto l'onere complessivo a carico del bilancio dello Stato derivante dalla ratifica dello Statuto dell'IRENA è determinato in euro 570.240 annui.

 

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        A tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

 

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Parte I – Aspetti tecnico-normativi di diritto interno.

1)    Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

        La crescita esponenziale del dibattito internazionale in materia di energia (a volte in combinazione con aspetti di natura più strettamente ambientale, come nel caso dei cambiamenti climatici) e della possibilità sul medio-lungo termine per le fonti di energia rinnovabili di contribuire nel mondo ed in Europa a una rimodulazione del global energy mix, accompagnata da sviluppi tecnologici e industriali di grande rilevanza, hanno reso utile pervenire a un organismo globale di informazione, scambio di esperienze, promozione e condivisione specificatamente dedicato. Tale nuovo contesto offrirà opportunità di dialogo con Paesi di nuova apertura al settore e con Paesi poveri e in via di sviluppo che maggiormente risentono della fluttuazione dei prezzi dell'energia.

        Per l'Italia, il cui obiettivo di produzione di energia da fonte rinnovabile deve essere visto nell'ottica degli obiettivi vincolanti sanciti dal «Pacchetto clima energia» della Commissione europea, si registra un interesse strategico di rilievo sia in termini di sicurezza energetica (le rinnovabili sono fonti nazionali), sia in chiave di politica industriale (le collaborazioni all'estero dovrebbero creare opportunità di mercati anche per le imprese italiane). I dati nazionali più aggiornati mostrano come il comparto economico e industriale abbia già assunto notevole importanza con significative ricadute occupazionali. Sempre più aziende manifatturiere e di servizi sono attive anche all'estero, svolgendo un ruolo attivo e visibile nel panorama internazionale di riferimento.

        Il Governo italiano è stato tra i primi ad avere sostenuto un'iniziativa multilaterale che ha rapidamente assunto carattere globale e ha sottoscritto fin dall'origine lo Statuto dell'IRENA nel gennaio 2009 alla Conferenza istitutiva di Bonn.

2)    Analisi del quadro normativo nazionale.

        Il quadro normativo di riferimento in materia di promozione di energia da fonti rinnovabili è costituito dal decreto legislativo approvato in data 3 marzo 2011 dal Consiglio dei ministri e in corso di promulgazione da parte del Presidente della Repubblica, in attuazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

 

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3)    Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

        La ratifica dello Statuto dell'IRENA non incide – modificandoli – su leggi e regolamenti interni vigenti ed è destinata a venire integrata da un contesto regolamentare interno in corso di negoziato.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.

        La ratifica dello Statuto dell'IRENA è compatibile con i princìpi dell'ordinamento italiano in tutti i suoi elementi fondanti.

5)    Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.

        Coerentemente con il vigente quadro normativo, non si configura nell'adozione del provvedimento di ratifica alcun problema di interferenza con le competenze delle regioni o delle autonomie territoriali.

6)    Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

        Non emergono profili di incompatibilità.

7)    Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

        Nel caso di specie non esiste possibilità di delegificazione. Per l'entrata in vigore dell'atto in esame è pertanto obbligatoria l'approvazione di una legge che autorizzi la ratifica.

8)    Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

        Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9)    Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

        Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

 

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Parte II – Contesto normativo dell'Unione europea e internazionale.

1)    Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

        Sul piano dell'Unione europea, è stato già adottato un provvedimento che autorizza a firmare lo Statuto (decisione del Consiglio del 19 ottobre 2009) e che ne esplicita le competenze rispetto agli Stati membri dell'Unione (proposta di decisione del Consiglio relativa all'adesione allo Statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili – IRENA da parte della Comunità europea e all'esercizio dei suoi diritti e obblighi COM(2009) 326 del 26 giugno 2009).

2)    Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

        Non risultano procedure di infrazione sul medesimo o analogo oggetto da parte della Commissione europea.

3)    Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

        La ratifica dello Statuto risponde all'obbligo assunto all'atto della firma e non presenta profili di incompatibilità con gli altri obblighi internazionali assunti dall'Italia.

4)    Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

        Allo stato attuale non risultano indirizzi giurisprudenziali né giudizi pendenti presso la Corte di giustizia dell'Unione europea relativamente a un medesimo o analogo oggetto.

5)    Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

        Non risultano indirizzi giurisprudenziali né giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

6)    Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

        Lo Statuto dell'IRENA è stato già ratificato da parte di alcuni Stati membri dell'Unione europea.

 

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Parte III – Elementi di qualità sistematica e redazionali del testo.

1)    Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

        Il documento istitutivo non fa ricorso a nuove definizioni. Linguaggio e nozioni emergenti nello Statuto sono pienamente compatibili con quelli contenuti nella normativa nazionale e dell'Unione europea e con quelli correntemente in uso.

2)    Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

        Nulla da segnalare in quanto trattasi di provvedimento di autorizzazione alla ratifica di una convenzione internazionale. Nessuna implicazione, pertanto, è configurabile per la legislazione interna, né si propone la necessità di avviare processi modificativi o abrogativi di alcun genere.

3)    Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

        Non vi è ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4)    Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

        Non si rilevano effetti abrogativi espressi né impliciti nel provvedimento in oggetto.

5)    Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

        Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

6)    Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

        Trattandosi di un disegno di legge di ratifica di un accordo internazionale, non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

 

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7)    Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

        Il provvedimento di ratifica verrà integrato in un contesto regolamentare interno in corso di negoziato che non va sostanzialmente a incidere direttamente sul quadro normativo nazionale.

8)    Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

        Non è stato necessario effettuare la verifica in questione trattandosi di ratifica di un accordo internazionale.

 

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ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

Sezione 1 – Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione.

A)    Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

        Il disegno di legge ha lo scopo di ratificare nell'ordinamento italiano lo Statuto dell'IRENA. Il quadro normativo di riferimento in materia di promozione di energia da fonti rinnovabili è costituito dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, in attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, aggiornato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008). In riferimento alle finalità dell'IRENA, particolare rilevanza ricoprono gli articoli 9 (promozione della ricerca e della diffusione delle fonti rinnovabili) e 15 (campagna di informazione e comunicazione a favore delle fonti rinnovabili e dell'efficienza negli usi finali dell'energia) del suddetto decreto legislativo. Lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri lo scorso 3 marzo e in via di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, prevede espressamente meccanismi di collaborazione internazionale per la realizzazione di progetti in Stati non dell'Unione europea al fine di adempiere agli obblighi previsti dalla direttiva e la collaborazione nell'ambito dell'IRENA appare un utile strumento per dare attuazione a tali collaborazioni.

B)    Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa.

        La vigente situazione normativa non offre strumenti di collaborazione tra amministrazioni nazionali nel settore delle energie rinnovabili. La ratifica dello Statuto apporterebbe all'Italia un utile strumento di impulso al settore delle energie rinnovabili a livello internazionale.

C)    Rappresentazione del problema da risolvere ed esigenze sociali considerate anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

        L'intervento legislativo è necessario al fine di rispettare l'impegno assunto sul piano internazionale, dando coerente sviluppo all'intento

 

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di consolidare la collaborazione internazionale in materia di sviluppo delle energie rinnovabili e di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra.

        Il mercato delle energie verdi ha fatto registrare negli ultimi anni una crescita considerevole sia dal punto di vista occupazionale che degli investimenti, con conseguenti prospettive di rapida espansione dell'uso delle energie rinnovabili in tutto il mondo, considerando anche le previsioni secondo cui entro il 2050 circa il 50 per cento dell'energia sarà prodotto da fonti non inquinanti. Per contribuire allo sviluppo sostenibile dell'ampio potenziale globale di tale settore occorrerà dare supporto a imprese e a governi che decideranno di investire nelle fonti rinnovabili e nelle tecnologie «low emission».

D)    Obiettivi da realizzare e indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento.

        L'obiettivo dell'Agenzia è quello di diffondere e di favorire la diffusione delle energie rinnovabili in un contesto internazionale in cui, oltre ad alleviare i problemi di sicurezza energetica, esse possano altresì contribuire a ridurre significativamente le emissioni di CO2 e a favorire un processo di sviluppo sostenibile dell'economia.

        Il grado di raggiungimento degli obiettivi potrà essere verificato dai riscontri forniti dall'Agenzia.

E)    Indicazione delle categorie dei soggetti pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

        Destinatari diretti sono il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero degli affari esteri e i soggetti internazionali che hanno ratificato lo Statuto.

        Destinatari indiretti sono le amministrazioni pubbliche locali, nonché gli operatori economici del settore.

Sezione 2 – Procedure di consultazione precedenti l'intervento.

        La negoziazione è avvenuta coinvolgendo i Ministeri dello sviluppo economico e degli affari esteri, tenendo conto delle esigenze obiettive dei settori produttivi legati alle fonti di energia rinnovabile.

Sezione 3 – Valutazione dell'opzione di non intervento (opzione zero).

        Allo stato della normativa vigente, la scelta di non intervenire in materia rappresenterebbe un inadempimento degli obblighi assunti sul piano internazionale.

 

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Sezione 4 – Valutazione di opzioni alternative all'intervento.

        Non esistono opzioni alternative all'autorizzazione parlamentare alla ratifica e nel merito non era possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello concordato con gli altri Stati che hanno contribuito all'istituzione dell'Agenzia.

Sezione 5 – Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta.

        Il ricorso al provvedimento proposto è previsto dall'articolo 80 della Costituzione.

A)    Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

        L'Accordo è conforme agli altri già stipulati e ratificati con altri Paesi nello stesso settore.

B)    Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

        L'intervento regolatorio non presenta svantaggi.

        Si consentirà, anzi, un deciso salto di qualità nelle modalità e negli strumenti di dialogo internazionale di settore, anche in conseguenza dell'ulteriore stimolo che ne deriverà per il rafforzamento della collaborazione tra le amministrazioni nazionali interessate, pur nel rispetto del contesto e delle prassi amministrative correnti. Ciò al fine di ottimizzare gli effetti della partecipazione all'esercizio, di darvi un attivo contributo di proposta e di iniziativa, di acquisire l'opportuna misura di influenza all'interno dell'organizzazione e di consolidare quella nel comparto internazionale delle energie rinnovabili in generale.

C)    Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti e indiretti.

        L'Agenzia dovrà inviare una relazione annuale sulle proprie attività ai suoi membri e informarli delle consulenze strategiche fornite.

        Il Ministro degli affari esteri riferisce al Ministro dell'economia e delle finanze in ordine al monitoraggio degli oneri.

        Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce con relazione alle Camere sugli eventuali scostamenti delle spese.

D)    Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.

        Nel corso dell'istruttoria non sono emerse opzioni alternative, effettivamente praticabili, in quanto trattasi di provvedimento di

 

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autorizzazione alla ratifica di una convenzione internazionale e, in quanto tale, non vi erano margini di discrezionalità.

E)    Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

        Non si ravvisano fattori ostativi all'intervento regolatorio in quanto si provvede contestualmente alla copertura delle spese che ne derivano.

        Per quanto riguarda le strutture amministrative che devono operare con riguardo al provvedimento, esse sono in grado di provvedere con le attuali dotazioni e senza ulteriori oneri.

Sezione 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività.

        L'intervento normativo non ha effetti diretti sul libero mercato e non influenza immediatamente le attività d'impresa. Tuttavia, per quanto concerne l'impatto sul mercato interno, la costante circolazione di informazioni, studi e analisi del comparto a livello globale e, ove richiesto, anche a livello nazionale, influiranno positivamente sulla capacità delle nostre imprese industriali e di servizi di migliorare le loro prestazioni e di acquisire maggiore competitività internazionale. In prospettiva, quindi, l'IRENA non potrà che contribuire positivamente al funzionamento concorrenziale e alla libertà del mercato delle energie rinnovabili.

Sezione 7 – Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione.

A)    Responsabili dell'attuazione.

        Il Ministero degli affari esteri, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'economia e delle finanze.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

        Oltre le pubblicazioni di legge, adeguata pubblicità al provvedimento sarà data dalle autorità diplomatiche e dal sito del Ministero dello sviluppo economico.

C)    Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

        L'intervento verrà monitorato dai Ministeri degli affari esteri e dello sviluppo economico, che opereranno con le strutture e secondo le modalità già esistenti.

 

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D)    Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a VIR.

        Lo Statuto potrà essere rivisto in base alle esigenze delle Parti secondo quanto previsto dall'articolo XV (Modifiche e ritiro, revisione) dello Statuto stesso.

        Il Ministero degli affari esteri, con la collaborazione del Ministero dello sviluppo economico, curerà a cadenza biennale la prescritta VIR, nella quale sarà preso prioritariamente in esame il rapporto tra costi e benefìci relativo alle possibilità di utilizzo delle fonti di energia rinnovabile.

 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

        1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA), fatto a Bonn il 26 gennaio 2009.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

        1. Piena ed intera esecuzione è data allo Statuto di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XIX dello Statuto stesso.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 570.240 annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

        2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro degli affari esteri provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel

 

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caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro degli affari esteri, provvede nei termini seguenti:

            a) per gli oneri relativi al contributo a favore dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA), mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente destinate a contributi non obbligatori a enti e organismi internazionali nell'ambito del programma «Cooperazione economica e relazioni internazionali» e, comunque, della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri;

            b) per gli oneri relativi alle spese di missione, mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Cooperazione economica e relazioni internazionali» e, comunque, della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

        4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

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Art. 4.
(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Frontespizio Relazione Relazione Tecnica Analisi tecnico-normativa Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) Progetto di Legge Allegato
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