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PDL 3710

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3710



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SCILIPOTI

Istituzione della figura professionale di operatore in discipline bionaturali

Presentata il 15 settembre 2010


      

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Onorevoli Colleghi! — In un contesto sociale nel quale anche il mondo scientifico ed universitario si esprimono sul concetto del benessere in termini di monitorabilità secondo parametri oggettivi, diviene fondamentale fare ordine in un settore variegato ed eterogeneo a cui i cittadini, sempre di più, dedicano il loro tempo e le loro attenzioni.
      Fare chiarezza in questa complessa matassa di scuole, operatori e federazioni diviene fondamentale per quel settore del nostro impianto sociale che ricerca nelle discipline bionaturali (naturopatia, craniosacrale, prano-pratica, osteopatia, chiropratica, riflessologia, shiatzu, esercizi di lunga vita, taiji-qui gong, tuina, suoni musica e benessere, yoga) l'essenza della persona, che sia sana o malata, giovane o vecchia, equilibrata o squilibrata, con l'obiettivo di aumentarne, mantenerne e valorizzarne le risorse vitali.
      La ricerca del benessere, dell'equilibrio, dell'energia, l'omeostasi devono essere affidate ad operatori dei quali non possono essere messe in dubbio le qualità professionali nonché la conoscenza della professione svolta.
      Milioni di cittadini italiani ricorrono a pratiche, talvolta millenarie, talvolta di recente strutturazione; occorre, quindi, formare operatori con diplomi riconosciuti e valutati da associazioni professionali del settore, inseriti in strutture pubbliche e private riconosciute dalle regioni.
      Pertanto, la vigilanza sul delicato settore delle discipline bionaturali deve essere affidata ad una commissione nazionale, istituita presso il Ministero della salute, devono essere definiti precisi percorsi formativi,
 

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devono essere delineati i compiti dei singoli ambiti operativi, deve essere definita una normativa fiscale e previdenziale che garantisca agli operatori un'immagine di chi opera con professionalità; infine dovrà essere prevista anche l'introduzione di un registro nazionale degli operatori.
      Se otterremo tutto questo, le pratiche bionaturali che si avvalgono dell'approccio globale alla persona diverranno uno strumento altamente qualificato per valorizzare le risorse vitali e l'essenziale prevenzione e mantenimento della qualità di vita.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. Allo scopo di migliorare la qualità di vita e di contribuire a conservare e migliorare lo stato di salute e di benessere dei cittadini, la presente legge reca norme per l'istituzione e il riconoscimento della figura professionale di operatore in discipline bionaturali al fine di tutelare l'utenza garantendo una qualificata offerta delle prestazioni e dei servizi.

Art. 2.
(Definizione delle discipline bionaturali e profilo professionale).

      1. Per discipline bionaturali si intendono quelle pratiche e quelle tecniche manuali, energetiche, naturali e culturali che hanno la finalità di favorire, conservare e stimolare una piena espressione delle risorse vitali per il raggiungimento del benessere globale della persona. Tali pratiche non hanno carattere di prestazione sanitaria e si basano su metodi ed elementi naturali, la cui efficacia è stata verificata nell'esperienza storico-culturale da cui le discipline traggono origine.
      2. Per operatore in discipline bionaturali si intende la persona abilitata ad esercitare sia in forma autonoma sia in forma subordinata l'attività professionale inerente alla disciplina, o alle discipline, per le quali ha acquisito specifiche competenze.

Art. 3.
(Registro nazionale delle discipline bionaturali).

      1. È istituito, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il registro

 

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nazionale delle discipline bionaturali, suddiviso nelle seguenti tre sezioni:

          a) elenco delle discipline bionaturali riconosciute dalla commissione di cui all'articolo 4;

          b) elenco delle scuole o degli istituti di formazione pubblici o privati maggiormente rappresentativi a livello nazionale e regionale per operatori in discipline bionaturali accreditati secondo i criteri stabiliti dalla commissione di cui all'articolo 4;

          c) elenco degli operatori professionali delle discipline bionaturali suddiviso in sottoelenchi secondo le specifiche specializzazioni, secondo i criteri stabiliti dalla commissione di cui all'articolo 4.

Art. 4.
(Commissione per la formazione e la regolamentazione della professione di operatore in discipline bionaturali).

      1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca la commissione per la formazione e la regolamentazione della professione di operatore in discipline bionaturali, di seguito nominata «commissione».
      2. La commissione:

          a) delinea i profili professionali delle discipline bionaturali;

          b) definisce i contenuti dei percorsi formativi delle diverse discipline bionaturali;

          c) istituisce una sottocommissione per ogni specifica disciplina, ne definisce le funzioni, approva un regolamento e controlla l'operato;

          d) fissa i criteri di valutazione e definisce i percorsi formativi nonché i programmi di aggiornamento;

          e) stabilisce regole deontologiche comuni alle varie discipline bionaturali;

 

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          f) fissa i criteri per l'accreditamento degli enti formativi e valuta le domande di ammissione degli stessi agli elenchi di cui all'articolo 3;

          g) fissa i criteri e le modalità per il riconoscimento dei titoli acquisiti prima della data di entrata in vigore della presente legge e nei tre anni successivi, nonché dei titoli acquisiti all'estero in Paesi della Unione europea o in Paesi terzi, stabilendo eventuali percorsi formativi integrativi al fine del conseguimento del titolo di operatore in discipline bionaturali;

          h) stabilisce i criteri di organizzazione degli elenchi di cui all'articolo 3 e le modalità di iscrizione;

          i) istituisce un organo di controllo sulle attività professionali e formative con poteri disciplinari.

Art. 5.
(Composizione della commissione).

      1. Con regolamento emanato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è stabilita la composizione della commissione di cui all'articolo 4.
      2. Della commissione fanno parte rappresentanti degli istituti di formazione, rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale ed esperti del settore.

Art. 6.
(Formazione ed esercizio dell'attività).

      1. La formazione dell'operatore in discipline bionaturali è attribuita agli istituti ed alle associazioni pubbliche e private in possesso dei requisiti ed accreditate secondo i criteri stabiliti dalla commissione di cui all'articolo 4.
      2. L'esercizio della professione di operatore in discipline bionaturali è subordinato all'iscrizione nel registro nazionale di cui all'articolo 3.

 

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      3. Ai fini dell'iscrizione è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

          a) aver compiuto la maggiore età;

          b) avere conseguito il diploma di scuola media superiore di secondo grado o altro diploma conseguito equipollente riconosciuto;

          c) avere conseguito il diploma di qualifica professionale presso un istituto accreditato ai sensi della presente legge.

Art. 7.
(Norme transitorie).

      1. Su domanda presentata dall'interessato all'apposita sottocommissione nominata per la specifica disciplina bionaturale, sono valutati ed eventualmente riconosciuti i titoli conseguiti prima della data di entrata in vigore della presente legge o nei successivi tre anni, secondo i criteri e le modalità stabilite dalla commissione di cui all'articolo 4.


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