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PDL 4572

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4572



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

RECCHIA, FIANO, RUGGHIA, VILLECCO CALIPARI, ROSATO, GAROFANI, GIACOMELLI, MOGHERINI REBESANI, LAGANÀ FORTUGNO, LA FORGIA, RIGONI, GIANNI FARINA, MINNITI, ARTURO MARIO LUIGI PARISI

Istituzione di una Commissione parlamentare per la definizione degli obiettivi e degli strumenti in materia di sicurezza e di difesa nazionale

Presentata il 2 agosto 2011


      

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Onorevoli Colleghi! — Il modello di difesa esistente oggi in Italia può essere considerato un modello relativamente giovane, riconducibile in particolare a due incisivi interventi normativi: la legge n. 331 del 2000 e le sue successive modifiche – che aveva abolito la leva obbligatoria introducendo la cosiddetta «professionalizzazione» delle Forze armate – e il decreto legislativo n. 215 del 2001 che aveva fissato in «190.000» uomini il numero di militari ritenuti necessari ad alimentare le nostre Forze armate, ora abrogati dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.
      Occorre dunque chiedersi se, a distanza di soli dieci anni, un simile modello necessita nuovamente di un aggiornamento di natura legislativa, sia in relazione ai compiti che le Forze armate sono chiamate a compiere, sia in relazione alle risorse economiche oggi disponibili.
      La difficile congiuntura economica internazionale e lo stato critico dei nostri conti pubblici impongono oggi serie politiche di rigore e di razionalizzazione della spesa. Questo vale per ogni settore dello Stato e quindi anche per la quota di risorse destinata alla funzione difesa. Tali risorse sono andate riducendosi in misura consistente nel corso degli ultimi anni, a partire in particolare dal decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, che ha
 

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imposto tagli lineari al settore, mettendo a dura prova la tenuta dell'attuale modello organizzativo delle Forze armate.
      L'avvenuta contrazione delle risorse ci obbliga dunque a compiere scelte chiare, individuando priorità strategiche che possano consentire al nostro Paese di mantenere un adeguato livello di ambizione e un'efficace capacità operativa, all'interno di un quadro di sicurezza garantito.
      Obiettivo di questa proposta di legge è quello di istituire una Commissione parlamentare bicamerale incaricata della definizione degli obiettivi e degli strumenti in materia di sicurezza e di difesa nazionale, al fine di avviare in Parlamento una seria discussione sui compiti che sono chiamate ad assolvere le nostre Forze armate e su quale modello di difesa sia più adeguato a perseguire gli obiettivi che Governo e Parlamento devono definire. In particolare si intende affermare il principio secondo il quale lo strumento militare non possa essere rivisto implicitamente, a causa della mera sottrazione di risorse, ma possa e debba essere rivisto solo attraverso una puntuale corrispondenza tra obiettivi e risorse.
      Il nostro Paese, al pari degli altri Paesi occidentali a noi comparabili, deve poter disporre di una consapevolezza sul ruolo e sulle funzioni della difesa. Una consapevolezza di cui oggi siamo privi. Da questo punto di vista il Parlamento ha l'obbligo di discutere delle Forze armate, che vuol dire confrontarsi sul livello di ambizione del Paese e sugli scenari internazionali, nonché confermare la nostra scelta di condividere le responsabilità per la pacificazione di un mondo nuovo senza confini. Ma soprattutto vuol dire procedere all'individuazione di quelle che sono le minacce dalle quali il Paese deve difendersi. Solo definendo le minacce, con lo sguardo lungo sul futuro, possiamo ottenere le risposte di cui abbiamo bisogno, sugli uomini, sui mezzi e sulle risorse da mettere a disposizione.
      Tutto questo possiamo farlo attraverso la definizione degli obiettivi e degli strumenti in materia di sicurezza e di difesa nazionale che coinvolga deputati e senatori in un progetto di lungo respiro, che assicuri il più ampio coinvolgimento di tutti gli attori interessati, che sappia offrirci una direzione di marcia e uno sfondo all'interno del quale costruire uno strumento militare all'altezza dei tempi e adeguato agli obiettivi.
      L'articolo 1 della proposta di legge stabilisce che al fine di definire gli obiettivi, i mezzi e le forme necessarie a garantire la difesa e la sicurezza dell'Italia da minacce esterne, nonché la sua partecipazione alle azioni delle organizzazioni internazionali di cui essa fa parte, è istituita una Commissione parlamentare bicamerale per la definizione degli obiettivi e degli strumenti in materia di sicurezza e di difesa nazionale, che saranno poi presentati al Parlamento per il loro esame e per la loro approvazione. I membri della Commissione, sulla base di tali obiettivi e strumenti presenteranno altresì uno o più progetti di legge per la ridefinizione degli assetti operativi, logistici e materiali delle nostre Forze armate.
      L'articolo 2 determina la composizione e il funzionamento della Commissione, prevedendo, tra l'altro, che essa sia formata da quindici senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari, in modo da rispecchiarne la proporzione. La Commissione elegge al suo interno, a maggioranza di due terzi dei componenti, il presidente. Al fine di assicurare il più ampio dibattito su questi temi, la Commissione bicamerale può chiedere informazioni, dati e documenti relativi alla propria attività a pubbliche amministrazioni e a organismi che si occupano di questioni attinenti alle materie di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 3. Può svolgere altresì incontri pubblici, audizioni informali e indagini specifiche e, nell'esercizio delle sue funzioni, acquisisce dati, favorisce lo scambio di informazioni e promuove le opportune sinergie con gli organismi e con gli istituti specializzati in politica estera, in sicurezza nazionale e in difesa nonché con le associazioni, con le
 

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organizzazioni non governative e con tutti gli altri soggetti rappresentanti della società civile e del mondo scientifico-universitario operanti su questi temi.
      L'articolo 3 definisce alcune delle questioni delle quali dovrà dar conto la relazione di cui all'articolo 1, comma 2: un'analisi dei mutamenti di scenario occorsi negli ultimi dieci anni e della loro eventuale incidenza sul tema della sicurezza nazionale e internazionale, in una visione globale che metta in relazione gli aspetti prettamente militari con quelli politici, economici e sociali; un parere sull'evoluzione del quadro geo-strategico delle missioni nelle quali sono impegnate le nostre Forze armate e delle principali questioni geo-politiche internazionali al fine di ottenere una previsione di lungo periodo che tenga in relazione i mutamenti di scenario con le ambizioni in politica estera ed europea dall'Italia, un esame dell'idoneità e dell'efficacia, quantitativa e qualitativa, dell'attuale modello di difesa e della nostra capacità militare per il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza nazionale e internazionale, nonché dei livelli di ambizione del nostro Paese; una valutazione dell'adeguatezza delle risorse economiche attualmente a disposizione del settore difesa al fine di raggiungere gli obiettivi di garantire la sicurezza nazionale e internazionale, nonché della loro idoneità a soddisfare il livello prescelto di ambizione del nostro Paese; un'analisi delle problematiche connesse alla realizzazione di una difesa comune europea, che tenga conto anche degli aspetti correlati allo sviluppo dell'industria europea della difesa, nonché di forme di collaborazione o di integrabilità dello strumento militare con altri Paesi alleati e della coerenza del livello degli investimenti industriali con gli obiettivi definiti.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione una Commissione parlamentare per la definizione degli obiettivi e degli strumenti in materia di sicurezza e di difesa nazionale).

      1. È istituita, per la XVI legislatura, una Commissione parlamentare per la definizione degli obiettivi e degli strumenti in materia di sicurezza e di difesa nazionale, di seguito denominata «Commissione».
      2. La Commissione ha il compito di predisporre una relazione alle Camere concernente gli obiettivi, gli strumenti, i mezzi e le forme necessari per la difesa e la sicurezza nazionale contro le minacce esterne, nonché per la partecipazione dell'Italia alle azioni delle organizzazioni internazionali di cui essa è parte, volte ad assicurare la pace e la giustizia tra le nazioni, indicando le priorità strategiche, il personale, i mezzi, gli assetti operativi e logistici e le dotazioni materiali delle Forze armate a questo fine necessari.
      3. La Commissione, entro sei mesi dalla propria costituzione, presenta la relazione di cui al comma 2, che è esaminata dalle Camere secondo i rispettivi Regolamenti.

Art. 2.
(Composizione e funzionamento della Commissione).

      1. La Commissione è composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari, in modo da rispecchiarne la proporzione.
      2. La Commissione elegge al suo interno, a maggioranza di due terzi dei componenti, il presidente. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta nelle votazioni

 

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dei primi due turni, è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti. Dopo l'elezione del presidente, la Commissione procede all'elezione a maggioranza dei componenti di due vicepresidenti e di due segretari che compongono l'Ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro quindici giorni dalla costituzione dell'Ufficio di presidenza.
      3. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei propri lavori.
      4. Gli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento della Commissione sono posti per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
      5. La Commissione può chiedere informazioni, dati e documenti relativi alla propria attività a pubbliche amministrazioni e organismi che si occupano di questioni attinenti alle materie di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 3. Può svolgere altresì incontri pubblici, audizioni informali e indagini specifiche e, nell'esercizio delle sue funzioni, acquisisce dati, favorisce lo scambio di informazioni e promuove le opportune sinergie con gli organismi e gli istituti specializzati in politica estera, in sicurezza nazionale e in difesa, nonché con le associazioni, con le organizzazioni non governative e gli altri soggetti rappresentanti della società civile e del mondo scientifico-universitario operanti su questi temi, assicurando il più ampio dibattito.

Art. 3.
(Relazione).

      1. La relazione di cui all'articolo 1, comma 2, dà conto, in particolare:

          a) dei mutamenti di scenario occorsi negli ultimi dieci anni e della loro eventuale incidenza sul tema della sicurezza nazionale e internazionale, in una visione

 

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globale che metta in relazione gli aspetti prettamente militari con quelli politici, economici e sociali;

          b) dell'evoluzione del quadro geo-strategico delle missioni nelle quali sono impegnate le Forze armate italiane e delle principali questioni geo-politiche internazionali al fine di ottenere una previsione di lungo periodo che metta in relazione i mutamenti di scenario con le ambizioni in politica estera ed europea dell'Italia;

          c) dell'idoneità e dell'efficacia, quantitativa e qualitativa, dell'attuale modello di difesa e della capacità militare italiana per il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza nazionale e internazionale e dei livelli di ambizione del Paese;

          d) dell'adeguatezza delle risorse economiche attualmente a disposizione del settore difesa al fine di raggiungere gli obiettivi di garantire la sicurezza nazionale e internazionale, nonché della loro idoneità a soddisfare il livello prescelto di ambizione del Paese;

          e) delle problematiche connesse alla realizzazione di una difesa comune europea, che tenga conto anche degli aspetti correlati allo sviluppo dell'industria europea della difesa, nonché di forme di collaborazione o di integrabilità dello strumento militare con altri Paesi alleati;

          f) della coerenza del livello degli investimenti industriali con gli obiettivi definiti.

Art. 4.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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