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PDL 4609

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4609



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DIMA

Disposizioni per la valorizzazione del Santuario di San Francesco di Paola

Presentata il 7 settembre 2011


      

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge è diretta a valorizzare il patrimonio rappresentato dal Santuario di San Francesco di Paola nell'ottica di realizzare iniziative di promozione e di maggiore fruizione del centro più importante della spiritualità francescana in Calabria ed in Italia. Il Santuario di San Francesco di Paola ha una lunga storia che affonda le sue radici nel XV secolo, quando iniziò l'esperienza eremitica di Francesco, nato a Paola il 27 marzo 1416 e morto in Francia nel 1507. I primi compagni e la tanta gente attratta dall'esperienza spirituale e dalla fama di santità di Francesco spinsero quest'ultimo ad avviare la costruzione di una piccola chiesa, con annesso convento, che rappresentano, di conseguenza, i nuclei originari di un fabbricato che oggi è diventato monumentale grazie agli ampliamenti fatti nel corso dei secoli. Dopo la canonizzazione del Santo, avvenuta nel 1519, la primitiva idea della piccola chiesa fu sostituita dalla necessità di costruire un luogo di culto più grande, capace di accogliere i sempre più numerosi pellegrini. La costruzione, che si sviluppa sulle due sponde del fiume Isca, unita da un ponte sul quale si sviluppano le abitazioni dei frati, fu soggetta a varie devastazioni e trasformazioni come quella compiuta dai pirati turchi nel 1555 o ancora dai Borboni che vi realizzarono una caserma. All'originario impianto fu annessa una cappella dedicata al Santo che racchiude anche alcune reliquie, alle quali si aggiunsero pochi frammenti di ossa, scampate al rogo che gli Ugonotti nel 1562 fecero dei resti mortali di Francesco. Nel contesto della guerra di religione, la profanazione della tomba di San Francesco di Paola e l'incendio del suo corpo furono una rivalsa
 

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degli Ugonotti contro l'ordine dei Minimi allora in prima fila nella lotta contro le eresie. La costruzione fu ingrandita e ampliata con una larga navata a doppia volta a crociera in senso trasversale alla primitiva chiesa e con una navata minore a destra. Fu creato così un nuovo ingresso e la nuova chiesa fu intitolata a Santa Maria degli Angeli. Ai lavori di questa nuova chiesa sono ascrivibili la maggior parte dei miracoli compiuti dal Santo che sono visibili ai visitatori nella cosiddetta «zona dei miracoli». Nel 1700 Monsignor Giuseppe Perrimezzi, vescovo nativo di Paola, avviò i lavori di consolidamento del vecchio edificio del Santuario e ne rimosse le sovrastrutture riportando alla luce gli elementi architettonici primitivi, in pietra viva, dovuti personalmente a San Francesco. Il Santuario gode del privilegio dell'indulgenza plenaria quotidiana perpetua, mentre nel 1928 è stato insignito del titolo di Basilica dal Papa Pio XI. Particolarmente importante, per la devozione popolare, è la cappella dedicata al Santo che ne conserva le reliquie di ciò che resta del corpo e dei suoi effetti personali. Davanti alla cappella si trova la grande lampada del voto realizzata in riconoscenza al Santo per la protezione accordata alla Calabria durante la seconda guerra mondiale e che è alimentata perennemente dall'olio offerto a turno dalle provincie calabresi. La presente proposta di legge prevede, pertanto, la realizzazione di iniziative e di azioni dirette a garantire la promozione di questo importante patrimonio, anche di spiritualità, che è rappresentato dal Santuario di San Francesco di Paola. In quest'ottica è necessario ed indispensabile avviare un percorso che possa portare ad una completa fruizione di questo bene anche sotto il profilo turistico, di miglioramento delle vie d'accesso e di fruibilità attraverso un nuovo sistema viario, nuovi parcheggi ed una riqualificazione urbanistica di prossimità.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Disposizioni generali).

      1. La presente legge promuove interventi di valorizzazione del Santuario di San Francesco di Paola attraverso iniziative che ne aumentino le possibilità di fruizione turistica e religiosa.

Art. 2.
(Istituzione di un fondo speciale per la realizzazione degli interventi).

      1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, è istituito per l'anno 2011 un fondo speciale nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

Art. 3.
(Istituzione di un comitato scientifico per la realizzazione degli interventi e per la gestione del fondo speciale).

      1. Il fondo speciale di cui all'articolo 2 è gestito da un comitato scientifico nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali. Del comitato fanno parte un rappresentante del Ministro per i beni e le attività culturali, un rappresentante del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un rappresentante del Ministro per il turismo, un rappresentante del Comune di Paola, un rappresentante dell'Ordine dei Minimi e un rappresentante della regione Calabria.

 

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Art. 4.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2 della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.


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