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PDL 4623

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4623



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro per le politiche europee
(BERNINI BOVICELLI)

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2011

Presentato il 19 settembre 2011


      

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Onorevoli Deputati! — Con il presente disegno di legge il Governo adempie all'obbligo di proporre al Parlamento l'approvazione del provvedimento legislativo che la legge 4 febbraio 2005, n. 11 (cosiddetta «legge Buttiglione»), recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari», ha individuato come lo strumento cardine, ancorché non esclusivo, per l'adeguamento dell'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea.
      La struttura del disegno di legge in esame segue lo schema indicato all'articolo 9 della citata legge n. 11 del 2005.
      Si evidenzia che il disegno di legge comunitaria relativo all'anno 2010, presentato alle Camere in data 5 agosto 2010, è stato approvato al Senato della Repubblica in prima lettura in data 2 febbraio 2011 e in seconda lettura alla Camera dei deputati, con modifiche, in data 26 luglio 2011. È stato quindi trasmesso al Senato della Repubblica in data 28 luglio 2011 (atto Senato n. 2322-B).
      Il presente disegno di legge contiene le disposizioni che conferiscono al Governo delega legislativa per l'attuazione di direttive (elencate negli allegati A e B) che richiedono l'introduzione di normative organiche e complesse.
      È altresì conferita delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali e amministrative di competenza statale per l'adempimento di obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.
      L'articolo 1 regola il procedimento per l'emanazione dei decreti legislativi; la responsabilità dello stesso è attribuita al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per le politiche europee al quale, nel rispetto delle competenze dei Ministri di settore, spetta di operare per assicurare la conformità del disegno di legge all'obbligo comunitario da assolvere.
 

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      Viene stabilito un termine di scadenza della delega anticipato di due mesi rispetto a quello di recepimento indicato in ciascuna direttiva. Infatti, la previsione delle ultime leggi comunitarie di far coincidere il termine di recepimento della direttiva con quello di esercizio della delega legislativa, seppure ha consentito di ridurre sensibilmente l'avvio di procedure d'infrazione per mancato recepimento, non ne ha evitato del tutto l'insorgenza, atteso che la proroga consentita dall'articolo 1, comma 3, ha determinato nei fatti un differimento del termine di esercizio della delega fino a tre mesi. Poiché è ormai invalsa la prassi della Commissione europea di avviare procedure d'infrazione per mancato recepimento a distanza di 30-45 giorni dalla scadenza del termine di recepimento delle direttive, considerato altresì che con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, avvenuta il 1o dicembre 2009, lo Stato inadempiente corre il rischio di incorrere in sanzioni pecuniarie già nel contesto del procedimento giurisdizionale di accertamento dell'inadempienza, è necessario operare uno sforzo ulteriore per ridurre i tempi di recepimento, anche per evitare il danno all'immagine che il nostro Paese subisce nel momento in cui vengono avviate nuove procedure d'infrazione per mancato recepimento, a volte proprio quando l’iter di approvazione dei provvedimenti di attuazione è in corso.
      Per le direttive il cui termine di delega risulterebbe già scaduto o verrebbe a scadere entro i tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge comunitaria, il Governo è tenuto ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Per le direttive il cui termine di recepimento non è previsto in sede comunitaria, la scadenza del termine di delega è di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima. Oggetto della delega legislativa sono le direttive comprese nell'allegato A e nell'allegato B; quest'ultimo si differenzia dal primo in quanto individua le direttive per il cui recepimento occorre osservare una procedura aggravata dalla sottoposizione del relativo schema di provvedimento attuativo al parere dei competenti organi parlamentari, derogando, per tale aspetto, alla disciplina generale della delega legislativa contenuta nella legge 23 agosto 1988, n. 400 (articolo 14, comma 4), che contempla l'intervento consultivo delle Commissioni parlamentari solo per le deleghe ultrabiennali. Si sottolinea, altresì, che il passaggio alle Commissioni parlamentari è previsto anche per i decreti legislativi di cui all'allegato A che prevedano l'eventuale ricorso allo strumento delle sanzioni penali ai fini della repressione della violazione degli obblighi comunitari.
      Il comma 4 prevede che i decreti legislativi che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti per gli aspetti finanziari.
      Il comma 5 delega il Governo ad emanare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore degli stessi.
      Il comma 6 prevede la cosiddetta «clausola di cedevolezza», già inserita nei vari decreti legislativi di recepimento in materie di competenza regionale in conformità alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e prevista anche nelle ultime leggi comunitarie.
      Tale disposizione prevede che i decreti legislativi a tal fine eventualmente adottati nelle materie riservate alla competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, qualora queste ultime non abbiano provveduto con proprie norme attuative secondo quanto previsto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, entrino in vigore alla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdano efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa attuativa regionale o provinciale.
      Il potere sostitutivo dello Stato trova chiaro fondamento nella circostanza che l'Unione europea costituisce un'unione di
 

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Stati e che lo Stato nel suo complesso, nella qualità di interlocutore primario dell'Unione europea e dei partner europei, rappresenta il soggetto responsabile dell'adempimento degli obblighi comunitari. Di qui il corollario, a più riprese ribadito dalla Corte costituzionale, alla stregua del quale, ferma restando la competenza in prima istanza delle regioni e delle province autonome nelle materie di rispettiva competenza legislativa, allo Stato spettano tutti gli strumenti necessari per non trovarsi impotente di fronte a violazioni di norme comunitarie determinate da attività positive od omissive dei soggetti dotati di autonomia costituzionale.
      L'ammissibilità di un intervento suppletivo anticipato e cedevole è corroborata, oltre che dal dettato della citata legge n. 11 del 2005, anche da analoghe norme contenute nelle precedenti leggi comunitarie.
      Segnatamente, detta anticipazione del meccanismo sostitutivo fa sì che la supplenza, pur se concepita anticipatamente, sortisca il suo risultato nel momento stesso dell'inadempimento, così evitando ritardi tali da esporre l'Italia a sistematiche procedure di infrazione.
      La disposizione è finalizzata ad evitare l'inadempimento nell'attuazione della normativa comunitaria da parte delle regioni e delle province autonome, prevedendo una procedura sostitutiva e, se necessario, anticipata: i decreti legislativi sostitutivi entrano comunque in vigore solo alla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e si caratterizzano per il fatto di essere cedevoli, nel senso che perdono efficacia con riferimento alle regioni che, anche dopo la scadenza del termine, provvedano al recepimento delle direttive nel rispetto dei vincoli comunitari e dei princìpi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale. L'utilizzo di tale forma di sostituzione preventiva è stato già favorevolmente valutato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in numerose occasioni.
      Sotto il profilo di una più efficace attuazione della normativa comunitaria da parte delle regioni e delle province autonome, va ricordata anche la disposizione prevista nell'articolo 16-bis della legge n. 11 del 2005, introdotto dall'articolo 6 della legge 25 febbraio 2008, n. 34 (legge comunitaria 2007), in base alla quale è stato introdotto il meccanismo dell'azione di rivalsa da parte dello Stato nei confronti dei soggetti che violino la normativa comunitaria. Questi ultimi, infatti, qualora responsabili di infrazioni produttive di danni allo Stato, dovranno sostenere il peso di tali violazioni in termini finanziari.
      Quanto previsto al comma 6 per i decreti legislativi di attuazione delle direttive contenute negli allegati A e B al disegno di legge è altresì previsto, al successivo comma 7, anche per i decreti legislativi recanti la disciplina sanzionatoria per le violazioni di obblighi contenuti in direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, o in regolamenti comunitari, adottati ai sensi dell'articolo 3.
      L'articolo 2 detta princìpi e criteri direttivi di carattere generale per l'esercizio delle deleghe al fine dell'attuazione delle direttive comunitarie, in gran parte già contenuti nelle precedenti leggi comunitarie.
      L'articolo 3 conferisce una delega biennale al fine di consentire la gestione di una politica sanzionatoria dei comportamenti che costituiscono violazione di precetti comunitari non trasfusi in leggi nazionali, perché contenuti o in direttive attuate con fonti non primarie, inidonee quindi a istituire sanzioni penali, o in regolamenti comunitari, direttamente applicabili.
      Com’è noto, infatti, non esiste una normazione comunitaria per le sanzioni in ragione della netta diversità dei sistemi nazionali. I regolamenti e le direttive lasciano quindi agli Stati membri di regolare le conseguenze della loro inosservanza.
      L'articolo 4 rinvia alla disposizione contenuta nell'articolo 9, commi 2 e 2-bis, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, in materia di oneri relativi a prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie.
 

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      L'articolo 5 delega il Governo all'emanazione di testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dalla legge per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le altre norme legislative vigenti nelle stesse materie. In particolare, si fa riferimento ai princìpi e criteri direttivi previsti dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificata, tra le altre, dalla legge 28 novembre 2005, n. 246 (legge di semplificazione per l'anno 2005).
      La previsione di tale delega rappresenta uno strumento utile per operare un'azione periodica di coordinamento e di riordino del sistema normativo, muovendo dalle conseguenze ordinamentali indotte dall'intervento delle norme comunitarie. Come la legge comunitaria 2007, il presente disegno di legge contiene la previsione dello strumento dei codici di settore accanto a quello dei testi unici, al fine di operare un assestamento della materia dando luogo in singoli settori a un complesso di norme stabili e armonizzate.
      È previsto inoltre che i testi unici e i codici di settore vertenti nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, o comunque di interesse regionale, siano sottoposti al parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché a quello della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Infine, il comma 2 introduce una norma, già prevista dalle ultime leggi comunitarie, in base alla quale le disposizioni contenute nei testi unici (e ora anche nei codici di settore) non possono essere abrogate, derogate o sospese o comunque modificate se non in modo esplicito, mediante l'indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.
      Completano il presente disegno di legge gli allegati A e B.
      I suddetti allegati contengono di norma l'elencazione delle direttive da recepire con decreto legislativo e, come per gli anni precedenti, la differenza è data dall’iter di approvazione parzialmente diverso, dal momento che per le sole direttive contenute nell'allegato B è previsto l'esame degli schemi di decreto da parte delle competenti Commissioni parlamentari.
      Sul disegno di legge è stato acquisito il parere, favorevole senza osservazioni, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sessione comunitaria, nella seduta del 27 luglio 2011.
      Ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, il Governo, in occasione della presentazione del disegno di legge comunitaria:

          a) riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato di eventuali procedure di infrazione, dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea relativa alle eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana;

          b) fornisce l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa;

          c) dà partitamente conto delle ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle direttive il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa;

          d) fornisce l'elenco delle direttive attuate con regolamento ai sensi dell'articolo 11, nonché l'indicazione degli estremi degli eventuali regolamenti di attuazione già adottati;

          e) fornisce l'elenco degli atti normativi con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a dare attuazione alle direttive nelle materie di loro competenza, anche con riferimento a leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle regioni e dalle province autonome.

      In relazione a quanto richiesto alla lettera a), risultano in corso alla data del

 

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31 dicembre 2010 ufficialmente aperte nei confronti dell'Italia 131 procedure d'infrazione.
      Di queste, 97 riguardano casi di violazione del diritto dell'Unione europea (VDUE) e 34 attengono a mancata trasposizione di direttive nell'ordinamento italiano (MA).
      Seguono due prospetti riepilogativi delle procedure di infrazione in atto, suddivise per stadio e per amministrazione prevalente.

Classificazione per stadio

 

VDUE

MA
lettere di messa in mora ex articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)

n. 59

32

27
messe in mora complementari

n. 8

8

-
pareri motivati

n. 34

27

7
parere motivato complementare

n. 1

1

-
ricorsi

n. 5

5

-
sentenze

n. 13

13

-
Lettere di messa in mora ex articolo 260 del TFUE

n. 4

4

-
Lettera di messa in mora complementare

n. 1

1

-
Pareri motivati

n. 4

4

-
Ricorso

n. 1

1

-
Totale

n. 131

97

34

Classificazione per amministrazione

 

VDUE

MA
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

n. 31

28

3
Ministero dell'economia e delle finanze

n. 26

23

3
Ministero della salute

n. 15

1

14
Ministero dello sviluppo economico (delega comunicazioni)

n. 14

11

3
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

n. 17

7

10
Ministero del lavoro e delle politiche sociali

n. 12

12

-
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

n. 5

5

-
Ministero dell'interno

n. 4

3

1
Ministero della giustizia

n. 3

3

-
Ministero degli affari esteri

n. 1

1

-
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

n. 3

3

-

      In considerazione del ritardo nella presentazione del disegno di legge comunitaria 2011 rispetto al termine indicato dalla legge, si ritiene utile fornire un aggiornamento dei dati riferiti alle procedure di infrazione ufficialmente aperte nei confronti

 

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dell'Italia, che alla data del 15 luglio 2011 risultano essere 130, di cui 92 casi di VDUE e 38 di MA.

Suddivisione delle procedure per stadio

Messa in mora - articolo 258 TFUE

63
Messa in mora complementare - articolo 258 TFUE

5
Parere motivato - articolo 258 TFUE

30
Parere motivato complementare - articolo 258 TFUE

2
Decisione ricorso - articolo 258 TFUE

3
Ricorso - articolo 258 TFUE

4
Sentenza - articolo 258 TFUE

15
Messa in mora - articolo 260 TFUE

2
Messa in mora complementare - articolo 260 TFUE

2
Parere motivato - articolo 260 TFUE

1
Decisione ricorso - articolo 260 TFUE

2
Ricorso - articolo 260 TFUE

1
Totale

130

Suddivisione delle procedure per settore

Affari economici e finanziari

6
Affari esteri

2
Affari interni

3
Ambiente

32
Appalti

5
Comunicazioni

1
Concorrenza e aiuti di Stato

2
Energia

4
Fiscalità e dogane

18
Giustizia

2
Lavoro e affari sociali

10
Libera circolazione delle merci

8
Libera prestazione dei servizi e stabilimento

5
Pesca

2
Salute

17
Trasporti

11
Tutela dei consumatori

2
Totale

130

      Per quanto riguarda la lettera b), si fornisce, di seguito, l'elenco delle direttive – pubblicate nell'anno 2010 – da attuare in via amministrativa e non ancora attuate alla data del 31 dicembre 2010:

          2010/26/UE della Commissione, del 31 marzo 2010, che modifica la direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali;

          2010/27/UE della Commissione, del 23 aprile 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva triflumizolo;

          2010/28/UE della Commissione, del 23 aprile 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva metalaxil;

          2010/29/UE della Commissione, del 27 aprile 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva flonicamid (IKI-220);

          2010/38/UE della Commissione, del 18 giugno 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva fluoruro di solforile;

          2010/39/UE della Commissione, del 22 giugno 2010, che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni specifiche relative alle sostanze attive clofentezina, diflubenzurone, lenacil, ossadiazone, picloram e piriprossifen;

          2010/42/UE della Commissione, del 28 giugno 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva FEN 560 (semi di fieno greco in polvere);

          2010/43/UE della Commissione, del 1o luglio 2010, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi, i

 

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conflitti di interesse, le regole di condotta, la gestione del rischio e il contenuto dell'accordo tra il depositario e la società di gestione;

          2010/44/UE della Commissione, del 1o luglio 2010, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda talune disposizioni inerenti alle fusioni di fondi, alle strutture master-feeder e alla procedura di notifica;

          2010/47/UE della Commissione, del 5 luglio 2010, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità;

          2010/48/UE della Commissione, del 5 luglio 2010, che adegua al progresso tecnico la direttiva 2009/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

          2010/50/UE della Commissione, del 10 agosto 2010, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il dazomet come principio attivo nell'allegato I della direttiva;

          2010/51/UE della Commissione, dell'11 agosto 2010, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il N,N-dietil-m-toluammide come principio attivo nell'allegato I di tale direttiva;

          2010/52/UE della Commissione, dell'11 agosto 2010, che modifica, ai fini dell'adattamento delle rispettive disposizioni tecniche, la direttiva 76/763/CEE del Consiglio relativa ai sedili per accompagnatori dei trattori agricoli o forestali a ruote e la direttiva 2009/144/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote;

          2010/54/UE della Commissione, del 20 agosto 2010, che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per rinnovare l'iscrizione dell'azimsulfuron come sostanza attiva;

          2010/55/UE della Commissione, del 20 agosto 2010, che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per rinnovare l'iscrizione della sostanza attiva azossistrobina;

          2010/56/UE della Commissione, del 20 agosto 2010, che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per rinnovare l'iscrizione della sostanza attiva proesadione;

          2010/57/UE della Commissione, del 26 agosto 2010, che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per rinnovare l'iscrizione della sostanza attiva imazalil;

          2010/58/UE della Commissione, del 23 agosto 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'estensione dell'utilizzo della sostanza attiva iprodione;

          2010/59/UE della Commissione, del 26 agosto 2010, che modifica la direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti;

          2010/62/UE della Commissione, dell'8 settembre 2010, che modifica, allo scopo di adeguare le rispettive disposizioni tecniche, le direttive del Consiglio 80/720/CEE e 86/297/CEE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/37/CE, 2009/60/CE e 2009/144/CE relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali;

          2010/67/UE della Commissione, del 20 ottobre 2010, che modifica la direttiva 2008/84/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici negli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti;

          2010/68/UE della Commissione, del 22 ottobre 2010, recante modifica della direttiva 96/98/CE del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo;

 

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          2010/69/UE della Commissione, del 22 ottobre 2010, che modifica gli allegati della direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti;

          2010/70/UE della Commissione, del 28 ottobre 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda la data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva carbendazim nell'allegato I;

          2010/71/UE della Commissione, del 4 novembre 2010, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il metofluthrin come principio attivo nel relativo allegato I;

          2010/72/UE della Commissione, del 4 novembre 2010, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere lo spinosad come principio attivo nell'allegato I della direttiva;

          2010/74/UE della Commissione, del 9 novembre 2010, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per estendere l'iscrizione del principio attivo biossido di carbonio nell'allegato I al tipo di prodotto 18;

          2010/77/UE della Commissione, del 10 novembre 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda le scadenze dell'iscrizione di determinate sostanze attive nell'allegato I;

          2010/79/UE della Commissione, del 19 novembre 2010, sull'adeguamento al progresso tecnico dell'allegato III della direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili;

          2010/80/UE della Commissione, del 22 novembre 2010, che modifica la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa;

          2010/81/UE della Commissione, del 25 novembre 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'estensione dell'utilizzo della sostanza attiva 2-Fenilfenol;

          2010/82/UE della Commissione, del 29 novembre 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'estensione dell'impiego della sostanza attiva tetraconazolo;

          2010/83/UE della Commissione, del 30 novembre 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva napropamide;

          2010/85/UE della Commissione, del 2 dicembre 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includere il fosfuro di zinco come sostanza attiva e che modifica la decisione 2008/941/CE;

          2010/86/UE della Commissione, del 2 dicembre 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva haloxyfop-P;

          2010/87/UE della Commissione, del 3 dicembre 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includere il fenbuconazolo come sostanza attiva e che modifica la decisione 2008/934/CE;

          2010/89/UE della Commissione, del 6 dicembre 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva quinmerac e che modifica la decisione 2008/934/CE;

          2010/90/UE della Commissione, del 7 dicembre 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva piridaben e che modifica la decisione 2008/934/CE;

          2010/91/UE della Commissione, del 10 dicembre 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva metosulam e che modifica la decisione 2008/934/CE;

          2010/92/UE della Commissione, del 21 dicembre 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva bromuconazolo;

 

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      Di seguito si fornisce l'elenco delle direttive – pubblicate nell'anno 2010 – che risultano essere già attuate in via amministrativa alla data del 31 dicembre 2010:

          2010/1/UE della Commissione, dell'8 gennaio 2010, che modifica gli allegati II, III e IV della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;

          2010/2/UE della Commissione, del 27 gennaio 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'estensione dell'utilizzo della sostanza attiva clormequat;

          2010/3/UE della Commissione, del 1o febbraio 2010, che modifica gli allegati III e VI della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguarli al progresso tecnico;

          2010/4/UE della Commissione, dell'8 febbraio 2010, che modifica l'allegato III della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguarlo al progresso tecnico;

          2010/6/UE della Commissione, del 9 febbraio 2010, che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda mercurio, gossipolo libero, nitriti e Mowrah, Bassia, Madhuca;

          2010/7/UE della Commissione, del 9 febbraio 2010, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il fosfuro di magnesio che rilascia fosfina come principio attivo nell'allegato I della direttiva;

          2010/8/UE della Commissione, del 9 febbraio 2010, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il warfarin sodico come principio attivo nell'allegato I della direttiva;

          2010/9/UE della Commissione, del 9 febbraio 2010, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di estendere l'inclusione nell'allegato I della direttiva del principio attivo fosfuro d'alluminio che rilascia fosfina al tipo di prodotto 18 definito nell'allegato V;

          2010/10/UE della Commissione, del 9 febbraio 2010, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il brodifacum come principio attivo nell'allegato I della direttiva;

          2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi);

          2010/14/UE della Commissione, del 3 marzo 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva heptamaloxyloglucan;

          2010/15/UE della Commissione, dell'8 marzo 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva fluopicolide;

          2010/17/UE della Commissione, del 9 marzo 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva malathion;

          2010/19/UE della Commissione, del 9 marzo 2010, che modifica, ai fini dell'adattamento al progresso tecnico nel settore dei dispositivi antispruzzi di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, la direttiva 91/226/CEE del Consiglio e la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

          2010/20/UE della Commissione, del 9 marzo 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio al fine di eliminare la sostanza attiva tolilfluanide e revoca le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza;

 

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          2010/21/UE della Commissione, del 12 marzo 2010, che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni specifiche relative a clothianidin, tiametoxam, fipronil e imidacloprid;

          2010/22/UE della Commissione, del 15 marzo 2010, che modifica, per adeguarle al progresso tecnico, le direttive del Consiglio 80/720/CEE, 86/298/CEE, 86/415/CEE e 87/402/CEE nonché le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/25/CE e 2003/37/CE relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali;

          2010/25/UE della Commissione, del 18 marzo 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive penoxsulam, proquinazid e spirodiclofen;

          2010/34/UE della Commissione, del 31 maggio 2010, che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'estensione dell'utilizzo della sostanza attiva penconazolo;

          2010/37/UE della Commissione, del 17 giugno 2010, che modifica la direttiva 2008/60/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti;

          2010/46/UE della Commissione, del 2 luglio 2010, che modifica le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE che stabiliscono modalità di applicazione dell'articolo 7 delle direttive del Consiglio 2002/53/CE e 2002/55/CE per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole e di ortaggi;

          2010/61/UE della Commissione, del 2 settembre 2010, che adegua per la prima volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose.

      In considerazione del ritardo nella presentazione del disegno di legge comunitaria 2011, rispetto al termine indicato dalla legge, si ritiene utile segnalare che, alla data del 15 luglio 2011, risultano attuate in via amministrativa le già citate seguenti direttive pubblicate nell'anno 2010:

          2010/26/UE; 2010/27/UE; 2010/28/UE; 2010/29/UE; 2010/38/UE; 2010/39/UE; 2010/42/UE; 2010/52/UE; 2010/54/UE; 2010/55/UE; 2010/56/UE; 2010/57/UE; 2010/58/UE; 2010/67/UE; 2010/69/UE; 2010/70/UE; 2010/77/UE; 2010/81/UE; 2010/82/UE; 2010/83/UE; 2010/85/UE; 2010/86/UE; 2010/87/UE; 2010/89/UE; 2010/90/UE; 2010/91/UE; 2010/92/UE.

      Per quanto concerne la lettera c), risultano omesse, in quanto non comportano obblighi di recepimento, le seguenti direttive pubblicate nell'anno 2010:

          2010/33/UE della Commissione, del 21 maggio 2010, che rettifica la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana (scadenza del termine di recepimento: 1o gennaio 2011);

          2010/66/CE del Consiglio, del 14 ottobre 2010, recante modifica della direttiva 2008/9/CE che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro (scadenza del termine di recepimento: 1o ottobre 2010).

      Con riferimento a quanto richiesto dalla lettera d), non risultano nel 2010 direttive attuate con regolamento ai sensi dell'articolo 11.
      Relativamente alla lettera e), si riportano di seguito, sulla base delle comunicazioni pervenute, gli atti normativi e regolamentari (leggi, decreti del presidente, determinazioni e deliberazioni di giunta) con le quali le regioni e le province autonome hanno provveduto a dare attuazione a direttive comunitarie nel corso dell'anno 2010.

 

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Regione Lombardia
Direttive
    
Norme di recepimento
Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche Legge regionale 1o febbraio 2010, n.3, recante «Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)»
Legge regionale 5 febbraio 2010, n. 7, recante «Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2010» (articolo 32)
Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno Legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6, recante testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere
Legge regionale 5 febbraio 2010, n. 7 (articolo 11)
Regione Abruzzo
Direttive
    
Norme di recepimento
Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno Legge regionale 18 febbraio 2010, n. 5;
Legge regionale 20 luglio 2010, n. 29 (articolo 3);
Legge regionale 22 dicembre 2010, n. 59, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE, della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2006/7/CE. (Legge comunitaria regionale 2010)»
Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche Legge regionale 22 dicembre 2010, n. 59
Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE Legge regionale 22 dicembre 2010, n. 59
Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali Legge regionale 18 febbraio 2010, n. 5 (articolo 6)
Direttiva 2001/77/CE sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità Legge regionale 5 maggio 2010, n. 11
Direttiva 98/34/CE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche Legge regionale 14 luglio 2010, n. 25
 

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e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione  
Direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane Legge regionale 29 luglio 2010, n. 31
Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE Legge regionale 10 dicembre 2010, n. 54
Regione Friuli Venezia Giulia
Direttive
    
Norme di recepimento
Regolamento (CE) n. 1204/2009 che modifica il regolamento (CE) n. 968/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità Decreto del presidente della regione 16 aprile 2010, n. 073/Pres.
Regolamento (CE) n. 1535/2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli Decreto del presidente della regione 1o giugno 2010, n. 0126/Pres.
Regolamento (CE) n. 491/2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) Decreto del direttore centrale risorse agricole, naturali e forestali 5 agosto 2010, n. 1676
Deliberazione della giunta regionale 25 agosto 2010 n. 1680
Deliberazione della giunta regionale 2 settembre 2010, n. 01725
Regolamento (CE) n. 73/2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 Deliberazione della giunta regionale 18 marzo 2010, n. 495
Deliberazione della giunta regionale 12 novembre 2010, n. 2273
Regione Veneto
Direttive
    
Norme di recepimento
Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno Legge regionale 16 febbraio 2010, n. 13, recante «Adeguamento della disciplina regionale delle concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreativa alla normativa comunitaria. Modifiche alla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni»
 

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  Legge regionale 4 marzo 2010, n. 15, recante «Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 “Disciplina dell'artigianato” e alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”»
Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali
Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania
Legge regionale 8 novembre 2010, n. 24, recante «Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 “Nuovo ordinamento della professione di maestro di sci” e successive modificazioni»
Regione Lazio
Regolamenti
    
Norme di recepimento
Regolamento (CE) n. 361/2008 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli («regolamento unico OCM»)
Regolamento (CE) n. 479/2008 relativo all'organizzazione del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999
Legge 11 agosto 2008, n. 14, recante «Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio»
Regione Emilia-Romagna
Direttive e regolamenti
    
Norme di recepimento
Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno Legge regionale 12 febbraio 2010, n. 4, recante «Norme per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e altre norme per l'adeguamento all'ordinamento comunitario - Legge comunitaria regionale per il 2010»
Deliberazione della giunta regionale 8 febbraio 2010, n. 431, recante «Linee guida relative all'approvazione dei contenuti e delle modalità di implementazione, aggiornamento e monitoraggio della banca dati dello sportello unico telematico»
Deliberazione della giunta regionale 5 luglio 2010, n. 958, recante «Istituzione del “Tavolo di coordinamento regionale della rete dei SUAP”. Approvazione del regolamento»
 

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Regolamento (CE) n. 1857/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n.70/2001 Legge regionale 23 luglio 2010, n. 6, recante «Misure di intervento a favore delle piccole e medie imprese del settore agricolo per la prevenzione e l'eradicazione di fitopatie ed infestazioni parassitarie. Abrogazione della legge regionale 27 luglio 1999, n. 15»
Regolamento (CE) n. 1535/2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli Legge regionale 23 luglio 2010, n. 7, recante «Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012. Primo provvedimento generale di variazione»
Deliberazione della giunta regionale 13 settembre 2010, n. 1348
Direttive 80/1107/CEE, 82/605/CEE e 83/477/CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro; 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 98/24/CE, 1999/92/CE, 2000/54/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE, 2004/37/CE, 2004/40/CE, 2009/104/CE e 2009/148/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro; 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili; 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro; 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni); 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici); 2006/25/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche artificiali) Legge regionale 26 novembre 2010, n. 11, recante «Disposizioni per la promozione della legalità e della semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata»
Deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2010, n. 1350, in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive Deliberazione della giunta regionale 18 gennaio 2010, n. 50, recante «Piano di
 

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  azione ambientale per un futuro sostenibile»
Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque Deliberazione della giunta regionale 8 febbraio 2010, n. 350
Direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento Deliberazione della giunta regionale 22 novembre 2010, n. 1769 recante «Integrazioni e modifiche alla Delib. G.R. n. 2236/2009 e approvazione degli allegati relativi all'autorizzazione di carattere generale per impianti termici civili con potenzialità termica nominale complessiva inferiore a 10 MWt, ai sensi dell'articolo 272 comma 2 ed articolo 281 comma 4 del decreto legislativo n. 152/2006 “Norme in materia ambientale”»
Direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati Deliberazione della giunta regionale 12 luglio 2010, n. 987
Direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio Deliberazione della giunta regionale 31 maggio 2010, n. 719
Direttiva 95/46/CE relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati Deliberazione della giunta regionale 8 marzo 2010, n. 501
Determinazione del direttore generale organizzazione n. 5180 del 18 maggio 2010
Determinazione del direttore generale organizzazione n. 144 del 18 giugno 2010
Determinazione del direttore generale organizzazione n. 10774 del 5 ottobre 2010
Determinazione del direttore generale organizzazione n. 11312 del 14 ottobre 2010
Determinazione del direttore generale organizzazione n. 14720 del 17 dicembre 2010
Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE Deliberazione dell'assemblea legislativa 6 dicembre 2010, n. 28
Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia (e connesse direttive 2006/32/CE e 2009/125/CE) Deliberazione della giunta regionale 1o febbraio 2010, n. 139
Deliberazione della giunta regionale 20 settembre 2010, n. 1362
 

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Direttiva 2003/105/CE che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose Deliberazione della giunta regionale 6 dicembre 2010, n. 1883
Regolamento (CE) n. 73/2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 Deliberazione della giunta regionale 24 maggio 2010, n. 613
Regione Umbria
Direttive
    
Norme di recepimento
Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno Legge regionale 16 febbraio 2010, n. 15, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti alla Regione Umbria dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno – Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali»
Regione Marche
Direttive
    
Norme di recepimento
Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno Legge regionale 15 novembre 2010, n. 16, recante «Assestamento del bilancio 2010»
Regione Valle d'Aosta
Direttive e regolamenti
    
Norme di recepimento
Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno Legge regionale 1o giugno 2010, n. 16, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno. Legge comunitaria regionale 2010»
Legge regionale 2 marzo 2010, n. 9, recante «Modificazioni alla legge regionale 21 dicembre 2000, n. 36 (Norme di indirizzo programmatico per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti per autotrazione. Abrogazione della legge regionale 29 novembre 1996, n. 41), in attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno
 

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Regolamento n. 223/2009 relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE/Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE/Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee Legge regionale 2 marzo 2010, n. 10, recante «Istituzione del sistema statistico regionale della Valle d'Aosta (SISTAR-Vda)»
Regione Liguria
Direttive
    
Norme di recepimento
Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno Legge regionale 3 agosto 2010, n. 12, recante «Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico in materia di sport)»

        Relativamente all'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), si evidenzia che, con nota protocollo n. 1595 del 18 luglio 2011, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, è stata chiesta l'esenzione dall'AIR in ordine al presente disegno di legge «per la peculiare complessità ed ampiezza dell'intervento normativo e dei suoi possibili effetti».

        Peraltro, il comma 3 del citato articolo 9 stabilisce espressamente che nella relazione illustrativa di accompagnamento del provvedimento siano indicati sinteticamente «la necessità ed i previsti effetti dell'intervento normativo sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, dando conto della eventuale comparazione di opzioni regolatorie alternative».

        Al riguardo, si fa presente quanto segue.

        La predisposizione del disegno di legge comunitaria annuale risponde principalmente all'esigenza di adempiere all'obbligo, derivante dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, di adeguare l'ordinamento interno alla normativa comunitaria non direttamente applicabile, quale è quella contenuta nelle direttive.

        Non appare, quindi, possibile utilizzare un diverso strumento regolatorio, essendo, di fatto, il disegno di legge comunitaria annuale quello che garantisce il conferimento, in un'unica soluzione, di tante deleghe legislative quante sono le direttive che al momento della sua presentazione risultano da trasporre.

        Per ciascuna direttiva comunitaria, comunque, l'AIR è stata effettuata a livello europeo e gli effetti dell'impatto nei singoli ordinamenti nazionali potranno valutarsi solo successivamente, nel nostro Paese, al momento della predisposizione dei singoli decreti legislativi.

 

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni).

        Il disegno di legge comunitaria non comporta di per sé nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico del bilancio dello Stato. L'esperienza degli anni passati dimostra che è estremamente difficile, se non impossibile, riuscire a determinare – prima dell'effettiva stesura degli schemi di decreto legislativo di recepimento delle direttive comunitarie – se da alcune delle norme necessarie all'adempimento degli obblighi, contenuti nelle singole direttive, possano o meno derivare maggiori spese o minori entrate a carico del bilancio dello Stato. Ciò ha comportato che, nella quasi generalità dei casi, le leggi comunitarie non contenessero disposizioni volte a prevedere e quantificare queste eventuali spese.

        Per quanto riguarda la necessaria copertura finanziaria è stata ribadita la consueta norma contenuta nell'articolo 2, comma 1, lettera d), che appare sufficientemente garantista, sia di una corretta gestione del bilancio dello Stato sia della possibilità di un puntuale adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Il testo prevede, infatti, che, nei casi in cui si tratti di spese strettamente necessarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla direttiva oggetto di recepimento e le stesse non possano essere coperte con i normali fondi già stanziati a favore delle amministrazioni competenti, il legislatore delegato potrà provvedere alla loro copertura a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

 

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Parte I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

        La legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari, che ha abrogato e sostituito la legge 9 marzo 1989, n. 86, stabilisce una specifica procedura di recepimento della normativa comunitaria, che prevede la presentazione al Parlamento entro il 31 gennaio di ogni anno, da parte del Ministro per le politiche europee, di un disegno di legge annuale, con il quale viene assicurato l'adeguamento periodico dell'ordinamento nazionale a quello comunitario.

        In attuazione di quanto previsto dall'articolo 8 della citata legge n. 11 del 2005, è stato predisposto il disegno di legge comunitaria per l'anno 2011.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

        Il disegno di legge comunitaria 2011 contiene anzitutto, al capo I, la delega al Governo per l'attuazione delle direttive comunitarie contenute negli allegati A e B. Il comma 5 dell'articolo 1 prevede che, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo possa emanare disposizioni integrative e correttive.

        Il comma 6 dell'articolo 1, nel rinviare a disposizioni della legge n. 11 del 2005, prevede un intervento suppletivo, anticipato e cedevole da parte dello Stato in caso di inadempienza delle regioni nell'attuazione delle direttive nelle materie di loro competenza. La norma stabilisce, inoltre, la necessaria indicazione espressa della natura sostitutiva e cedevole dei provvedimenti statali suppletivi.

        L'articolo 2 reca i princìpi e criteri direttivi generali della delega legislativa.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

        Il disegno di legge comunitaria 2011 prevede alcuni interventi volti a rendere la normativa nazionale più coerente con quella comunitaria. Tale coerenza è da perseguire con un maggiore impegno da parte dello Stato italiano a seguito e in considerazione dell'entrata in vigore del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea avvenuta il 1o dicembre 2009, che impone agli Stati membri un maggior rispetto della normativa comunitaria.

 

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4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.

        Il provvedimento è stato predisposto nel rispetto delle norme costituzionali, sia in relazione all'adempimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario sia in relazione al riparto di competenza legislativa tra lo Stato e le regioni.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

        Il disegno di legge stabilisce che i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie riservate alla competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, qualora queste ultime non abbiano provveduto con proprie norme attuative secondo quanto previsto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, entrino in vigore alla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdano efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa attuativa regionale o provinciale. Il potere sostitutivo dello Stato trova chiaro fondamento nella circostanza che l'Unione europea costituisce un'unione di Stati e che lo Stato nel suo complesso, nella qualità di interlocutore primario dell'Unione e dei suoi Stati membri, rappresenta il soggetto responsabile dell'adempimento degli obblighi comunitari. Di qui il corollario, a più riprese ribadito dalla Corte costituzionale, alla stregua del quale, ferma restando la competenza in prima istanza delle regioni e delle province autonome, allo Stato competono tutti gli strumenti necessari per non trovarsi impotente di fronte a violazioni di norme comunitarie determinate da attività positive od omissive dei soggetti dotati di autonomia costituzionale. È inoltre prevista l'azione di rivalsa da parte dello Stato nei confronti delle regioni e degli enti locali, nei casi in cui lo Stato venga condannato al risarcimento dei danni per violazione del diritto comunitario per responsabilità imputabili agli enti territoriali, nelle materie di rispettiva competenza.

6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

        Le norme contenute nel disegno di legge non contrastano con i princìpi richiamati dall'articolo 118 della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

        Nel disegno di legge non sono contenute norme di rilegificazione e non si è fatto ricorso alla delegificazione; è stato, invece, inserito, all'articolo 2, tra i princìpi e criteri direttivi di carattere generale per l'esercizio delle deleghe per l'attuazione delle direttive comunitarie, un principio di semplificazione amministrativa, coerentemente con

 

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l'obiettivo della riduzione degli oneri amministrativi posto anche dalla Commissione europea.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

        Il disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010» è stato approvato in prima lettura in data 2 febbraio 2011 e, dopo essere stato approvato con modifiche dalla Camera dei deputati, è attualmente tornato all'esame del Senato della Repubblica.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

        Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sull'oggetto del presente disegno di legge.

Parte II. Contesto normativo dell'Unione europea e internazionale.

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

        Il disegno di legge è finalizzato all'adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea.

2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

        Non risultano avviate dalla Commissione europea procedure di infrazione in ordine alle materie oggetto delle disposizioni contenute nel disegno di legge.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

        Il disegno di legge non contrasta con obblighi internazionali.

4) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o su analogo oggetto.

        Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea in ordine alle materie che sono oggetto delle disposizioni contenute nel disegno di legge.

 

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5) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o su analogo oggetto.

        Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo in ordine alle materie che sono oggetto delle disposizioni contenute nel disegno di legge.

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

        L'indicazione sulle linee prevalenti della regolamentazione da parte di altri Stati membri dell'Unione europea sarà eventualmente contenuta nelle analisi tecnico-normative relative ai singoli decreti legislativi di attuazione delle direttive contenute negli allegati A e B.

Parte III. Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

        Non sono state introdotte nel testo nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

        È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli del provvedimento.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

        Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

        Non si ravvisano effetti abrogativi impliciti nelle disposizioni del presente disegno di legge. A tale riguardo, il comma 2 dell'articolo 5 prevede, anzi, il divieto di abrogazione implicita delle disposizioni contenute nei testi unici e nei codici di settore che il Governo è delegato ad adottare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria, ai sensi del comma 1.

 

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5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

        Non sussistono disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

        Non sussistono altre deleghe aperte in ordine alle materie oggetto delle disposizioni contenute nel disegno di legge.

        L'articolo 1, comma 5, prevede la delega per l'emanazione di eventuali disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati in attuazione delle direttive contenute negli allegati A e B, da esercitare entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore degli stessi decreti legislativi.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

        Il presente disegno di legge conferisce al Governo la delega legislativa per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B. Con riguardo al termine di esercizio della delega legislativa, il disegno di legge comunitaria 2011 prevede un anticipo rispetto al termine di recepimento previsto in ciascuna direttiva. Infatti, è stabilito, all'articolo 1, comma 1, che il termine per l'esercizio della delega scada due mesi prima della scadenza del termine di recepimento di ciascuna direttiva. Per le direttive il cui termine di recepimento così determinato sia già scaduto o scada nei tre mesi successivi la data di entrata in vigore della legge, il Governo è tenuto ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Per le direttive il cui termine di recepimento non è previsto in sede comunitaria, la scadenza del termine di delega è di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

        Non sono stati utilizzati riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento.

 

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        In ossequio a quanto previsto dall'articolo 8, comma 5, della legge n. 11 del 2005, la relazione illustrativa del disegno di legge fornisce i seguenti dati:

            a) lo stato delle procedure di infrazione ufficialmente aperte dalla Commissione europea, aggiornato alla data del 15 luglio 2011;

            b) l'elenco delle direttive, pubblicate nell'anno 2010, da attuare in via amministrativa, con indicazione sia di quelle già attuate entro il 31 dicembre 2010 sia di quelle attuate alla data del 15 luglio 2011;

            c) l'elenco degli atti normativi e regolamentari con i quali le singole regioni e province autonome hanno provveduto a dare attuazione alle direttive nelle materie di loro competenza.

 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di due mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive contenute negli allegati A e B annessi alla presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive medesime. Per le direttive contenute negli allegati A e B il cui termine così determinato sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive contenute negli allegati A e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.
      3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive contenute nell'allegato B, nonché quelli relativi all'attuazione delle direttive contenute nell'allegato A che prevedono il ricorso a sanzioni penali, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia

 

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espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
      4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.
      5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
      6. I decreti legislativi, relativi alle direttive elencate negli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
 

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      7. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 3 della presente legge, se attengono a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
      8. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti a giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le politiche europee ogni sei mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione delle stesse, da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
      9. Il Governo, ove non intenda conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive contenute negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.

Art. 2.
(Princìpi e criteri direttivi generali della delega legislativa).

      1. In aggiunta ai princìpi e criteri direttivi contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

          a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei

 

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decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;

          b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;

          c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledono o espongono a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a pericolo o danneggiano l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati nei periodi precedenti. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate nella presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese

 

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quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi, della privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonché sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine è prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni;

          d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

 

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          e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

          f) nella predisposizione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

          g) quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque sono coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i princìpi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

          h) quando non sono d'ostacolo i diversi termini di recepimento, sono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi.

Art. 3.
(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni dell'Unione europea).

      1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive dell'Unione

 

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europea attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.
      2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della presente legge.

        3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 9 dell'articolo 1.

Art. 4.
(Oneri relativi a prestazioni e a controlli).

      1. In relazione agli oneri per prestazioni e per controlli, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 2-bis, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

Art. 5.
(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive dell'Unione europea).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le modalità e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge per

 

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il recepimento di direttive dell'Unione europea, al fine di coordinare le medesime con le altre norme legislative vigenti nelle stesse materie. Qualora i testi unici o i codici di settore riguardino i princìpi fondamentali delle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione o di altre materie di interesse delle regioni, i relativi schemi di decreto legislativo sono sottoposti al parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché al parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
      2. I testi unici e i codici di settore di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei. Le disposizioni contenute nei testi unici o nei codici di settore non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate, se non in modo esplicito mediante l'indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

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ALLEGATO A
(Articolo 1, commi 1 e 3)

2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (senza termine di recepimento);
2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (scadenza 9 luglio 2012).

 

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ALLEGATO B
(Articolo 1, commi 1 e 3)

Rettifica della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 74/3 del 19 marzo 2011 (senza termine di recepimento);
2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (senza termine di recepimento);
2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, in materia di diritto delle società, relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio (senza termine di recepimento);
2009/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio (scadenza 1o gennaio 2012);
2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (senza termine di recepimento);
2010/18/UE del Consiglio, dell'8 marzo 2010, che attua l'accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES e abroga la direttiva 96/34/CE (scadenza 8 marzo 2012);
2010/23/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto per quanto concerne l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi (senza termine di recepimento);
2010/32/UE del Consiglio, del 10 maggio 2010, che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario (scadenza 11 maggio 2013);
2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (scadenza 27 febbraio 2012);
2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio (scadenza 5 agosto 2012);

 

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2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione (scadenza 31 dicembre 2012);
2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti (scadenza 27 agosto 2012);
2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (scadenza 10 novembre 2012);
2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (scadenza 27 ottobre 2013);
2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che abroga la direttiva 2002/6/CE (scadenza 19 maggio 2012);
2010/73/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato (scadenza 1o luglio 2012);
2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) – (scadenza 7 gennaio 2013);
2010/84/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, che modifica, per quanto concerne la farmacovigilanza, la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (scadenza 21 luglio 2012);
2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (scadenza 16 marzo 2013);
2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (scadenza 1o gennaio 2013);
2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (scadenza 6 aprile 2013).


Frontespizio Relazione Relazione Tecnica Analisi tecnico-normativa Progetto di Legge Allegato
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