Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 4533

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4533



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CAVALLOTTO, NICOLA MOLTENI, ALLASIA, GRIMOLDI, BITONCI, CHIAPPORI, COMAROLI, FORCOLIN, GIDONI, GOISIS, LUSSANA, MUNERATO, RIVOLTA, RONDINI, TORAZZI

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di omicidio e di lesioni personali commessi a causa della guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope

Presentata il 20 luglio 2011


      

torna su
Onorevoli Colleghi! — In base alla normativa vigente la persona che, trovandosi alla guida di un autoveicolo in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, provoca un incidente stradale cui consegue la morte o il ferimento di terze persone risponde a titolo di colpa della propria condotta criminosa.
      In buona sostanza all'agente viene contestata o l'ipotesi di cui all'articolo 589, secondo comma (in caso di morte), o l'ipotesi di cui all'articolo 590 del codice penale (in caso di lesioni, solo nell'eventualità che la parte offesa sporga querela entro novanta giorni dall'evento). A tali imputazioni potrà essere affiancata o la contestazione prevista dall'articolo 186 o quella prevista dall'articolo 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, di seguito «codice della strada», in base alla tipologia della «sostanza» indebitamente assunta (alcool o droghe).
 

Pag. 2


      È di tutta evidenza, dunque, che in questa fase la condotta dell'agente è punita sotto il profilo esclusivamente e puramente colposo, cioè si ritiene che l'incidente stradale sia stato determinato da una responsabilità che si fonda sulla condotta colposa del soggetto, come se le conseguenze letali o lesive verificatesi non fossero state volute dal conducente, né preventivamente, né in corso di verificazione dei fatti.
      La struttura normativa vigente, infatti, non tiene in alcun conto la circostanza che nell’iter progressivo di commissione del fatto interviene spesso in maniera decisiva una condotta anche solo di dolo eventuale assolutamente rilevante, che consiste nella consapevole assunzione da parte dell'autore del fatto illecito, in spregio a precetti di contenuto penalmente indiscutibile, di sostanze (stupefacenti o alcoliche) che sono fortemente idonee ad alterare la propria capacità di conduzione del veicolo.
      Va ricordato che il reato di omicidio colposo con violazione delle norme sulla circolazione stradale è stato oggetto di uno dei primi interventi di questo Governo, con il decreto-legge cosiddetto «sicurezza» 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, che ha elevato il «tetto» della pena detentiva sia nel minimo che nel massimo. Inoltre ha portato la pena detentiva da dodici anni fino a quindici anni nel caso di morte di più persone. Tali modifiche hanno consentito di aumentare i termini prescrizionali così da non temere i rischi di inefficacia dei processi penali. L'intervento normativo in senso repressivo fu motivato dall'esigenza che potesse fungere da deterrente per coloro che, mettendosi al volante in stato di alterazione psico-fisica dovuta ad assunzione di stupefacenti o a ingestione di alcool, si ponessero quale causa, tutt'altro che potenziale, di incidenti stradali con vittime.
      Tuttavia le sanzioni, seppur aumentate, sancite dagli articoli 589 e 590 del codice penale (che regolano appunto l'omicidio colposo e le lesioni colpose), non hanno intaccato la configurabilità del reato a titolo di colpa, mentre oggi è necessaria e opportuna una configurazione autonoma del reato dove la condotta (assumere alcool o droghe), associata alla conduzione di un veicolo a motore, assume la veste di reato «voluto», ponendosi come elemento presupposto e rilevante rispetto a precise conseguenze giuridiche.
      In buona sostanza si vuole punire la condotta, consistente nel porsi alla guida di un veicolo nelle condizioni soggettive citate dato che ovvia e comune scienza ci avvisa che è fortemente probabile la possibilità di provocare incidenti stradali sotto l'influenza degli stati alterativi descritti. In questa circostanza, insomma, la condizione di reale prefigurazione del possibile evento mortale o lesivo in termini di elevata probabilità si differenzia da quella che viene definita come colpa cosciente, che presuppone la convinzione del non verificarsi dell'evento, che peraltro rimane astrattamente possibile. Anche da parte della giurisprudenza, negli ultimi anni, si è registrato un ingresso del dolo eventuale attraverso alcune sentenze di merito particolarmente innovative, che hanno iniziato a ritenere compatibili l'omicidio volontario e l'incidente stradale sotto l'influenza di sostanze alcoliche o stupefacenti.
      L'articolo 1 della proposta di legge introduce la nuova fattispecie di omicidio stradale (articolo 586-bis del codice penale) punendo, con una pena ricompresa tra un minimo di nove e un massimo di diciotto anni di reclusione, la condotta di colui che si pone alla guida di un veicolo in stato di alterazione per assunzione di alcool o di sostanze stupefacenti, secondo quanto sancito dagli articoli 186 e 187 del codice della strada. Mentre si applicherà la pena stabilita per la violazione più grave, ma con il limite massimo dei ventuno anni, nel caso in cui all'incidente consegua la morte di più persone, ovvero la morte e le lesioni di una o più persone. Nel terzo comma si prevede espressamente che, qualora dalla nuova fattispecie derivino lesioni personali causate da colui che si pone alla guida di un veicolo in stato di alterazione per ingestione di alcool o di
 

Pag. 3

sostanze stupefacenti, la reclusione è da uno a sei anni e si procederà d'ufficio.
      La nuova tipologia giuridica del delitto determina alcune conseguenze sostanziali e processuali di non poco rilievo. Innanzitutto, come rilevato, la procedibilità d'ufficio del reato, che nel terzo comma è espressamente sancita anche nel caso di lesioni per sottolineare il disvalore insito nella condotta in esame. Inoltre troverà applicazione la fattispecie aggravata delle lesioni personali, disciplinata dall'articolo 583 del medesimo codice penale, con sanzioni molto più elevate le lesioni personali gravi sono punite con la reclusione da tre a sette anni, mentre le lesioni gravissime sono punite con reclusione da sei a dodici anni rispetto a quelle previste attualmente dall'articolo 590 dello stesso codice nel quale le lesioni colpose gravi sono punite con la reclusione da sei mesi a due anni e quelle gravissime con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Infine, l'aumento delle pene comporterà un allungamento dei termini di prescrizione, facendo venire meno il rischio di inefficacia dei processi penali, già peraltro attenuato con il decreto-legge sicurezza, oltre all'applicabilità della misura del fermo quando sussista pericolo di fuga, ai sensi dell'articolo 384 del codice di procedura penale.
      Con le modifiche agli articoli 589 e 590 del codice penale, le fattispecie di omicidio colposo e di lesioni personali colpose per violazione del codice della strada residuano nelle ipotesi meno gravi e, precisamente, qualora il soggetto risulti avere un basso tasso alcolemico (cioè superiore a zero e inferiore a 0,5 grammi per litro). Rimane immutata la previsione che il delitto di lesioni colpose sia perseguibile a querela della persona offesa, salvo la procedibilità d'ufficio per le ipotesi di lesioni colpose gravi e gravissime.
      L'articolo 4 prevede l'inserimento del reato di omicidio stradale nell'ambito dell'articolo 380 del codice di procedura penale in materia di arresto obbligatorio in ipotesi di flagranza, evitando così che l'arresto sia puramente facoltativo.
      Gli ultimi tre articoli provvedono ad apportare alcune modifiche al codice della strada, sulla base della nuova tipologia di reati introdotta, inserendo specifiche sanzioni per chi provoca incidenti stradali sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti. In particolare si prevedono delle sanzioni amministrative accessorie specifiche per la tipologia di reati introdotta: in caso di omicidio stradale si procede al cosiddetto «ergastolo della patente», ovvero a un provvedimento definitivo di revoca che non consente più di mettersi alla guida di alcun veicolo, e in caso di lesioni personali la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata.
      Qualora un minorenne provochi delle lesioni personali non potrà conseguire la patente di guida fino al compimento dei venticinque anni e nel caso, invece, sia l'agente dell'omicidio stradale, gli sarà vietata per sempre la guida di qualunque veicolo.
 

Pag. 4


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 586 del codice penale è inserito il seguente:

          «Art. 586-bis. – (Omicidio stradale). – Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi, rispettivamente, degli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, cagiona la morte di una persona, è punito con la reclusione da nove a diciotto anni.
      Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni ventuno.
      Se dal fatto di cui al primo comma derivano a terzi lesioni personali, la pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio».

Art. 2.

      1. L'articolo 589, terzo comma, numero 1), del codice penale è sostituito dai seguenti:

          «1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera a), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

          1-bis) soggetti di cui all'articolo 186-bis, comma 1, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che si siano messi alla guida dopo aver assunto bevande alcoliche, qualora

 

Pag. 5

sia accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0 e inferiore a 0,5 grammi per litro».

Art. 3.

      1. All'articolo 590 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al terzo comma, secondo periodo, le parole: «dell'articolo 186, comma 2, lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 186, comma 2, lettera a), e 186-bis, comma 1»;

          b) il quinto comma è sostituito dal seguente:
      «Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo comma».

Art. 4.

      1. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «m-bis) delitto di omicidio stradale previsto dall'articolo 586-bis del codice penale».

Art. 5.

      1. All'articolo 219, comma 3-ter, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito di sentenza di condanna definitiva per il reato di omicidio stradale, di cui all'articolo 586-bis del codice penale, non è possibile conseguire una nuova patente di guida o un nuovo certificato di idoneità alla guida di ciclomotori. Il soggetto condannato che ha commesso il reato di omicidio stradale senza essere provvisto di titolo abilitante alla guida di veicoli non può conseguire la patente di guida o il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori».

 

Pag. 6

Art. 6.

      1. All'articolo 222 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Nel caso di omicidio stradale di cui all'articolo 586-bis del codice penale si applica la sanzione accessoria della revoca della patente di guida o del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori»;

          b) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
      «2-ter Quando dal fatto derivino lesioni personali, ai sensi dell'articolo 586-bis, terzo comma, del codice penale, la durata della sospensione della patente di guida stabilita da quindici giorni a tre mesi dal comma 2, primo periodo, è raddoppiata. In caso di sentenza di condanna per i reati di lesioni personali di cui al citato articolo 586-bis del codice penale, la durata della sospensione della patente di guida, stabilita fino a due anni dal citato comma 2, secondo periodo, è raddoppiata. Nel caso in cui i reati di cui al presente comma siano commessi da conducente di età inferiore a diciotto anni, egli non può conseguire la patente di guida prima del compimento del venticinquesimo anno di età».

Art. 7.

      1. All'articolo 223 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino a un massimo di due anni qualora si proceda per ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida. La sospensione

 

Pag. 7

della patente di guida è a tempo indeterminato qualora si proceda per il delitto di cui all'articolo 586-bis del codice penale. Il provvedimento, per i fini di cui all'articolo 226, comma 11, è comunicato all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida»;

          b) al comma 2, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «Il prefetto, ricevuti gli atti, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino a un massimo di tre anni qualora si proceda per ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida. La sospensione provvisoria della patente è a tempo indeterminato qualora si proceda per il delitto di cui all'articolo 586-bis del codice penale».

Art. 8.

      1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su