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PDL 4547

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4547



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BERRETTA, MARCO CARRA, D'INCECCO, GATTI, GRASSI, IANNUZZI, MISIANI, MURER, NACCARATO, SAMPERI

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali

Presentata il 26 luglio 2011


      

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge intende intervenire nel delicato e complesso settore delle professionalità impegnate nelle attività di intervento, tutela, vigilanza, ispezione, protezione e conservazione dei beni culturali, nonché in quelle relative alla loro fruizione, così come disciplinate dai titoli I e II della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di seguito «codice».
      La proposta di legge prevede un primo intervento, in coerenza con le disposizioni dell'Unione europea in materia di liberalizzazioni delle professioni e di circolazione dei cittadini, per l'identificazione di un sistema di garanzie della qualificazione professionale degli operatori dei beni culturali. Tali garanzie si rendono particolarmente necessarie in una fase storica che vede sia una profonda trasformazione delle politiche pubbliche per i beni culturali, sia un'evoluzione del quadro dell'Unione europea dei requisiti per l'esercizio delle attività professionali, che è improntato sul principio della libertà dei cittadini dell'Unione di vivere e di lavorare in ciascuno degli Stati membri. Tale principio non potrebbe essere sostanziato se non vi fossero meccanismi di riconoscimento delle qualifiche professionali omogenei in tutto il territorio europeo. La normativa dell'Unione europea e la legislazione
 

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italiana di recepimento prevedono, a questo proposito, che le azioni degli Stati membri siano basate sulla creazione di una «piattaforma comune» per colmare le differenze sostanziali in materia di requisiti per l'esercizio delle professioni, incluse quelle non regolamentate (nelle quali ricadono le fattispecie su cui interviene la proposta di legge). La nuova architettura istituzionale del nostro Paese dopo la riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, i vincoli di vigilanza posti alle politiche pubbliche e l'accresciuto ruolo degli operatori privati rendono necessaria una ridefinizione delle competenze che è già nella realtà delle cose. L'azione pubblica per le attività nel settore dei beni culturali si realizzerà in misura crescente attraverso un processo sinergico di coinvolgimento degli enti territoriali di governo e dei privati, anche nelle funzioni di fruizione e valorizzazione. Lo Stato manterrà una fondamentale funzione di indirizzo, coordinamento, garanzia e controllo in un rapporto di primus inter pares con le autonomie locali e collaborerà con i privati coinvolti nelle varie tipologie di intervento. Lo Stato si farà garante dei livelli minimi delle prestazioni pubbliche. La proposta di legge non intende creare nuovi albi professionali né essere una misura neo-corporativa. Essa intende, al contrario, intervenire a favore dello sviluppo del mercato e dell'ingresso delle competenze del mondo delle professioni e del coinvolgimento, nella certificazione delle competenze, delle associazioni rappresentative delle professioni non regolamentate, in un'ottica di tutela dei consumatori (che in questo caso equivalgono all'intera collettività nazionale) e in accordo con il processo di riordino della formazione universitaria in atto.
      L'articolo 1, comma 1, prevede l'introduzione dell'articolo 9-bis nel codice, ai sensi del quale gli interventi di tutela, vigilanza e ispezione, protezione e conservazione dei beni culturali, nonché quelli relativi alla fruizione dei beni stessi, da qualunque soggetto realizzati, sono affidati alla responsabilità o anche alla diretta attuazione, secondo le rispettive competenze, di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi o storici dell'arte, in possesso di adeguate formazione e professionalità, nonché di operatori delle altre professioni già regolamentate.
      Il comma 3 affronta invece la questione del processo di qualificazione dei restauratori che da oltre un decennio vivono una condizione di estrema difficoltà a causa dell'affastellarsi di norme che hanno dato vita a un sistema di qualificazione che sembra voler proteggere lo status di pochi garantiti piuttosto che regolarizzare la posizione di migliaia di lavoratori. Infatti, malgrado l'emanazione di norme di primo e secondo grado, manca ancora un sistema normativo efficace ai fini del riconoscimento dei percorsi formativi e delle competenze professionali acquisite da migliaia di restauratori in anni di pratica lavorativa e di collaborazione con gli organismi statali della tutela.
      La normativa vigente prevede che i professionisti dimostrino la loro competenza attraverso la certificazione dell'attività svolta e dei periodi di formazione sostenuti alla data dell'entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 24 ottobre 2001, n. 420, che, in verità, riguardava l'individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici.
      Lo stato attuale delle cose può essere così sintetizzato: dal 2001 dobbiamo arrivare fino al 2004 affinché, con l'approvazione del codice, si torni sull'argomento. Il codice prevedeva, all'articolo 29, che i profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori del restauro, nonché i relativi criteri e livelli di insegnamento, fossero demandati a successivi decreti ministeriali che, tuttavia, giungeranno solo cinque anni più tardi. All'articolo 182 del medesimo codice si stabiliva poi, in via transitoria, la disciplina per l'acquisizione della qualifica di restauratore e collaboratore restauratore: ma la transitorietà di quella disciplina non ha ancora trovato
 

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piena attuazione lasciando migliaia di professionisti nell'incertezza e in gravi difficoltà lavorative.
      Come abbiamo accennato, i decreti attuativi dell'articolo 29 del codice furono emanati solo nel maggio 2009 mentre nel marzo dello stesso anno era stato adottato il regolamento per lo svolgimento delle prove di idoneità. Il bando, emesso a settembre 2009, prevedeva (in coerenza con quanto stabilito all'articolo 182 del codice) che, in via transitoria, conseguissero il titolo di restauratore di beni culturali: coloro che avessero frequentato una scuola statale di restauro; coloro che potessero dimostrare di aver svolto almeno otto anni di attività di restauro con intervento diretto sul bene; coloro in grado di dimostrare di aver conseguito un diploma almeno biennale presso una scuola di restauro statale o regionale e di aver svolto «per un periodo di tempo almeno doppio rispetto a quello scolare mancante per raggiungere un quadriennio e comunque non inferiore a due anni, attività di restauro dei beni suddetti».
      Il medesimo regolamento stabilisce anche che possano acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali anche coloro che pur non assolvendo pienamente ai criteri stabiliti superino una prova di idoneità con valore di esame di Stato abilitante. Sono sottoposti all'obbligo della prova di idoneità anche coloro che abbiano conseguito un diploma di laurea specialistica in conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico (purché risultino iscritti ai corsi prima della data del 31 gennaio 2006). Nulla è, invece, previsto per coloro che hanno conseguito il diploma presso l'Accademia delle belle arti.
      Paradossale è poi che secondo la normativa vigente anche i restauratori inquadrati nei ruoli della pubblica amministrazione deputata alla tutela dei beni culturali a seguito del superamento di appositi concorsi per gli specifici profili professionali, siano sottoposti al medesimo processo di qualificazione: il Ministero per i beni e le attività culturali chiede dunque ai restauratori che ha assunto dopo un pubblico concorso, ai quali ha assegnato e continua ad assegnare compiti e mansioni di enorme rilievo, di dimostrare ancora una volta il possesso di un'adeguata competenza professionale in materia di conservazione dei beni culturali.
      Regole e criteri analoghi sono anche previsti per il riconoscimento della qualifica di collaboratore restauratore.
      Ancorché sia evidente la necessità di regolarizzare la posizione di migliaia di operatori del restauro attraverso il riconoscimento della loro qualifica professionale, è palese che la normativa vigente in materia è carente dal punto di vista della chiarezza, della coerenza, dell'equità oltre che dell'effettiva realizzabilità degli stessi obiettivi perseguiti dalle norme.
      A dimostrazione di ciò va sottolineato che il Ministero per i beni e le attività culturali ha dato avvio alla procedura di selezione pubblica per il conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore e di collaboratore restauratore di beni culturali nel settembre 2009 e, da quel momento, si è trovato costretto a reiterare il bando per ben cinque volte fino a giungere alla decisione di ritirarlo, data l'impossibilità manifesta, anche a causa dell'enorme numero di domande pervenute, di perfezionare la procedura secondo la lettera delle norme. Al ritiro del bando, secondo quanto dichiarato nel sito del Ministero per i beni e le attività culturali, sarebbe dovuta seguire la revisione dell'articolo 182 del codice.
      Dunque, scopo della modifica dell'articolo 182 del codice prevista dalla proposta di legge è innanzitutto di conservare e valorizzare, anziché disperdere, l'esperienza professionale acquisita dagli operatori del restauro nel corso degli anni, dando a ciascuno la possibilità di dimostrare il possesso dei requisiti minimi previsti dalla legge per il riconoscimento delle qualifiche professionali. Ciò avviene attraverso l'assegnazione di un determinato punteggio in relazione a ciascun titolo di studio e a ciascun anno di esperienza lavorativa svolta. La qualifica di restauratore di beni culturali è acquisita con il raggiungimento di almeno 300 punti,
 

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formalmente equivalenti ai 300 crediti formativi di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 26 maggio 2009, n. 87. A questo scopo, per quanto riguarda l'individuazione dei punteggi contenuti nel nuovo allegato A-bis annesso al codice dalla proposta di legge, si è tenuto conto dei parametri sostanziali previsti dalla disciplina vigente per cui sarà possibile, ad esempio, conseguire 300 punti dimostrando di aver svolto otto anni di attività di restauro di beni culturali in qualità di titolare di impresa individuale o di socio di società, società cooperative o consorzi o, ancora, di associato in partecipazione o di direttore tecnico, con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta dei beni culturali nell'ambito della procedura di selezione pubblica. Allo stesso modo con un diploma almeno biennale e quattro anni di svolgimento di attività di restauro (compiuti alle medesime condizioni già descritte) vengono riconosciuti complessivamente i 300 punti necessari al conseguimento della qualifica di restauratore. Criteri analoghi sono previsti per il riconoscimento della qualifica di collaboratore restauratore.
      La disciplina transitoria proposta ha inoltre, rispetto a quella vigente, il vantaggio di consentire a coloro che al momento dell'emanazione dei bandi non possiedano ancora tutti i requisiti richiesti, di perfezionare la loro situazione negli anni successivi attraverso l'accumulo dei punteggi ancora mancanti.
      La modifica proposta, dunque, consente di semplificare e razionalizzare la disciplina permettendo una più veloce attuazione del regime transitorio e di ridurre al minimo le possibilità di contenzioso. Senza trascurare il fatto che, non essendo più previsto l'espletamento della prova di idoneità con valore di esame di Stato abilitante, si realizzeranno notevoli risparmi per il bilancio del Ministero per i beni e le attività culturali.
      È inoltre introdotto nel medesimo codice un nuovo articolo, il 182-bis, che prevede in primo luogo, in attesa del riordino dei corsi di laurea e dell'individuazione dei livelli minimi di qualificazione, che siano istituiti dei registri, con funzione ricognitiva, dei professionisti archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, diagnosti dei bei culturali e storici dell'arte idonei allo svolgimento delle attività di tutela e fruizione dei beni culturali indicate all'articolo 1. In secondo luogo, è previsto che il Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e in collaborazione con le rispettive associazioni professionali, individuate ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 28 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2008, stabilisca con proprio decreto le modalità e i requisiti di iscrizione dei professionisti nei registri, nonché le modalità per la loro tenuta in collaborazione con le predette associazioni professionali. Tra i requisiti necessari per l'iscrizione nei registri è prevista la certificazione professionale effettuata dalle rispettive associazioni professionali individuate come rappresentative ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. La norma non comporta nuove spese per lo Stato.
      Va sottolineato, infine, come la proposta di legge sia stata anche il frutto di un lungo, appassionato e faticoso lavoro delle associazioni di settore (in particolare dell'associazione La ragione del restauro e dell'avvocato Pietro Celli), delle rappresentanze sindacali, di funzionari della pubblica amministrazione dei beni culturali che hanno fornito un fondamentale apporto tecnico, giuridico e intellettuale alla stesura di un testo normativo di risoluzione di questo annoso problema.
      Per queste ragioni si invitano gli onorevoli colleghi a consentirne una rapida approvazione.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Nella parte prima del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente:
      «Art. 9-bis. – (Professioni dei beni culturali). – 1. Gli interventi di tutela, vigilanza, ispezione, protezione e conservazione dei beni culturali nonché quelli relativi alla fruizione dei beni stessi, di cui ai titoli I e II della parte seconda, da qualunque soggetto realizzati, sono affidati alla responsabilità o alla diretta attuazione, secondo le rispettive competenze, di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, storici dell'arte, diagnosti dei beni culturali in possesso di adeguate formazione e professionalità, nonché alla responsabilità o alla diretta attuazione degli operatori delle altre professioni già regolamentate».

      2. Al comma 6 dell'articolo 29 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo la parola : «decorate» sono inserite le seguenti: «e di pregio»;

          b) dopo la parola: «restauratori» sono inserite le seguenti: «o tecnici restauratori».

      3. L'articolo 182 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:
      «Art. 182. – (Disposizioni transitorie) – 1. In via transitoria, agli effetti indicati all'articolo 29, comma 9-bis, consegue la qualifica di restauratore di beni culturali, per il settore o per i settori specifici richiesti tra quelli indicati nell'allegato A-bis annesso al presente codice, chi ha acquisito un'adeguata competenza professionale

 

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nell'ambito del restauro dei beni culturali mobili e delle superfici decorate e di pregio dei beni architettonici.
      2. La qualifica di restauratore di beni culturali è attribuita, in esito ad apposita procedura di selezione pubblica indetta entro il 31 dicembre 2011, con provvedimenti del Ministero e secondo le modalità di cui all'allegato A-bis annesso al presente codice, che danno luogo all'inserimento in un apposito elenco suddiviso per settori di competenza e reso accessibile a tutti gli interessati. Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero medesimo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sentita una rappresentanza degli iscritti. Gli elenchi sono tempestivamente aggiornati, anche mediante inserimento dei nominativi di coloro i quali conseguono la qualifica ai sensi dell'articolo 29, commi 7, 8 e 9.
      3. La procedura di selezione pubblica consiste nella valutazione dei titoli e delle attività e nell'attribuzione dei punteggi, indicati nell'allegato A-bis annesso al presente codice. La qualifica di restauratore di beni culturali è acquisita con un punteggio equivalente al numero di crediti formativi indicati nell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 26 maggio 2009, n. 87.
      4. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi indicati nella tabella 3 dell'allegato A-bis annesso al presente codice:

          a) è considerata attività di restauro di beni culturali mobili e superfici decorate e di pregio di beni architettonici l'attività caratterizzante il profilo di competenza del restauratore di beni culturali, secondo quanto previsto nell'allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 26 maggio 2009, n. 86;

          b) è riconosciuta soltanto l'attività di restauro effettivamente svolta dall'interessato, direttamente e in proprio ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e

 

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continuativa o a progetto, ovvero nell'ambito di rapporti di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali, con regolare esecuzione certificata nell'ambito della procedura di selezione pubblica;

          c) l'attività svolta è valutata durante la procedura secondo le modalità di cui all'allegato A-bis annesso al presente codice e deve risultare da atti di data certa emanati, ricevuti o comunque custoditi dall'autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, ovvero da contratti di lavoro attestanti lo svolgimento dell'attività di restauro su un bene vincolato o comunque da atti giuridicamente validi prodotti dall'interessato;

          d) l'attività di collaborazione alle attività di restauro è dimostrata mediante dichiarazione del datore di lavoro, ovvero mediante autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

          e) la durata dell'attività di restauro è documentata dai termini di consegna e di completamento dei lavori, con possibilità di cumulare la durata di più lavori eseguiti nello stesso periodo.

      5. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 29, comma 10, acquisisce la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali, in esito ad apposita procedura di selezione pubblica indetta dal Ministero entro il 31 dicembre 2011, colui il quale, alla data di pubblicazione del bando:

          a) ha conseguito un diploma di laurea in conservazione dei beni culturali ovvero in storia e conservazione dei beni culturali;

          b) ha conseguito un diploma di laurea triennale in scienze dei beni culturali (L1) ovvero in tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali (L43);

 

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          c) ha conseguito un diploma in restauro presso accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale;

          d) ha conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale ovvero un attestato di qualifica professionale presso una scuola di restauro regionale ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con insegnamento non inferiore a due anni;

          e) risulta inquadrato nei ruoli delle amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di assistente tecnico restauratore;

          f) ha svolto attività di restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, ovvero ha svolto in proprio tale attività, per almeno quattro anni. L'attività svolta è dimostrata mediante dichiarazione del datore di lavoro, ovvero mediante autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dal visto di buon esito degli interventi rilasciato dai competenti organi ministeriali nell'ambito della procedura di selezione pubblica.

          6. La qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali è attribuita con provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento in un apposito elenco reso accessibile a tutti gli interessati. Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero medesimo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sentita una rappresentanza degli iscritti.
      Art. 182-bis. – (Disposizioni transitorie in materia di professioni dei beni culturali). – 1. In attesa del riordino delle classi di laurea e della definizione dei livelli minimi di qualificazione per l'accesso alle professioni di cui all'articolo 9-bis per le finalità di cui al medesimo articolo, sono istituiti presso il Ministero registri nazionali,

 

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aventi funzione ricognitiva, dei professionisti archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, storici dell'arte, diagnosti dei beni culturali idonei allo svolgimento degli interventi indicati dallo stesso articolo 9-bis.
      2. Il Ministro, sentiti il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e in collaborazione con le rispettive associazioni professionali, di cui al decreto del Ministro della giustizia 28 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2008, stabilisce con proprio decreto le modalità e i requisiti di iscrizione dei professionisti nei registri di cui al comma 1 del presente articolo, nonché le modalità per la loro tenuta in collaborazione con le predette associazioni professionali. Tra i requisiti necessari per l'iscrizione nei registri è prevista la certificazione professionale effettuata dalle rispettive associazioni professionali, individuate come rappresentative ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206».

      4. Al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è aggiunto, in fine, l'allegato A-bis di cui all'annesso 1 allegato alla presente legge.

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Annesso 1
(Articolo 2, comma 2)

«Allegato A-bis
(Articolo 182)

I) Titoli e punteggi
Tabella 1. – Titoli di studio
Titolo di studio
Punteggio
Diploma conseguito presso una scuola di restauro statale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 (Scuole di alta formazione e di studio che operano presso l'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro, l'Opificio delle pietre dure e l'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario)
300
Diploma conseguito presso una scuola di restauro statale di durata almeno biennale
75
per ciascun anno di durata del corso
Attestato di qualifica professionale conseguito presso una scuola di restauro regionale ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, ovvero titoli esteri ritenuti equipollenti nell'ambito della procedura di selezione pubblica
75
per ciascun anno di durata del corso
Diplomi di laurea in conservazione dei beni culturali e in storia e conservazione dei beni culturali
150
Diplomi di laurea triennale in scienze dei beni culturali (L1) e in tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali (L43)
150
Diplomi di laurea magistrale in conservazione dei beni architettonici e ambientali (LM10) e in conservazione e restauro dei beni culturali (LM11)
75
Diploma in restauro conseguito presso accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale
150

Tabella 2. – Personale dipendente delle amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali
Posizione
Punteggio
Inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di restauratore di beni culturali
300
(non cumulabile con i punteggi di cui alla tabella 1)
Inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di assistente tecnico restauratore
225 (non cumulabile con i punteggi di cui alla tabella 1)

 

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Tabella 3. – Esperienza professionale
Attività di restauro
Punteggio
Svolgimento di attività di restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici ai sensi dell'articolo 182, comma 4
37,50 per anno
Collaborazione alle attività di restauro di beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici ai sensi dell'articolo 182, comma 4
18,75 per anno

II) Settori di competenza

            1) Materiali lapidei, musivi e derivati

            2) Superfici decorate dell'architettura

            3) Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile

            4) Manufatti scolpiti in legno, arredi e strutture lignee

            5) Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati o dipinti

            6) Materiali e manufatti tessili, organici e pelle

            7) Materiali e manufatti ceramici e vitrei

            8) Materiali e manufatti in metallo e leghe

            9) Materiale libraio e archivistico e manufatti cartacei e pergamenacei

            10) Materiale fotografico, cinematografico e digitale

            11) Strumenti musicali

            12) Strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici

III) Modalità della procedura di selezione

        Le modalità della procedura di selezione e l'espletamento della valutazione dei crediti sono stabiliti da una commissione permanente, composta da rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle organizzazioni sindacali e associazioni professionali di settore maggiormente rappresentative a livello nazionale.

La commissione determina:

            i tempi di durata della fase transitoria;

            gli atti giuridicamente validi ai fini della dimostrazione dell'attività svolta;

            le modalità e le finalità di iscrizione agli elenchi, omogeneizzando la fase transitoria e quella a regime».


Frontespizio Relazione Progetto di Legge Allegato
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