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PDL 4358-abb-A

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4358-849-997-3296-4023-A



 

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RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

presentata alla Presidenza il 15 settembre 2011

(Relatore: LAFFRANCO)

sul

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

n. 4358

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

dal ministro della gioventù
(MELONI)

e dal ministro per la semplificazione normativa
(CALDEROLI)

Partecipazione dei giovani alla vita economica, sociale, culturale e politica della Nazione ed equiparazione tra elettorato attivo e passivo

Presentato il 13 maggio 2011

NOTA: Per i testi delle proposte di legge costituzionale nn. 849, 997, 3296 e 4023 si vedano i rispettivi stampati.

 

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e sulle

PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALE

n. 849, d'iniziativa del deputato PISICCHIO

Modifica dell'articolo 58 della Costituzione in materia di elezione dei senatori della Repubblica

Presentata il 7 maggio 2008

n. 997, d'iniziativa dei deputati

LENZI, BERRETTA, BOFFA, BORDO, BRAGA, BRANDOLINI, CECCUZZI, CORSINI, DE BIASI, GIANNI FARINA, FEDI, FERRARI, GRASSI, LARATTA, LOVELLI, MARIANI, MIGLIOLI, MISIANI, MOGHERINI REBESANI, QUARTIANI, ROSATO, SAMPERI, SBROLLINI, SCHIRRU, SERVODIO, FEDERICO TESTA, LIVIA TURCO, VELO, VIOLA, ZAMPA

Modifiche agli articoli 56 e 58 della Costituzione. Riduzione dei limiti di età per l'elettorato attivo e passivo nelle elezioni politiche

Presentata il 13 maggio 2008

n. 3296, d'iniziativa del deputato VACCARO

Modifiche agli articoli 56 e 58 della Costituzione in materia di elettorato attivo e passivo per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

Presentata il 10 marzo 2010
 

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n. 4023, d'iniziativa dei deputati

GOZI, FORMICHELLA, CENTEMERO, GRAZIANO

Modifica degli articoli 56 e 58 della Costituzione, in materia di elettorato attivo e passivo per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

Presentata il 21 gennaio 2011
 

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Onorevoli Colleghi! – Il testo che la I Commissione sottopone all'approvazione dell'Assemblea interviene, in primo luogo, sugli articoli 56 e 58 della Costituzione con la finalità di sancire una piena equiparazione, in ciascuna delle due Camere, tra elettorato attivo e passivo e di favorire l'ingresso delle nuove generazioni nella politica attiva del Paese.
      La modifica del terzo comma dell'articolo 56 della Costituzione è, infatti, volta ad estendere l'elettorato passivo per la Camera dei deputati a tutti gli elettori, ovvero ai cittadini che abbiano raggiunto la maggiore età. Una modifica corrispondente è quindi prevista all'articolo 58, in forza della quale per essere eletti senatori occorrerà aver raggiunto il venticinquesimo anno di età e non più il quarantesimo come attualmente previsto.
      Al contempo, il testo all'esame dell'Assemblea introduce un nuovo articolo 31-bis della Costituzione finalizzato a stabilire il principio della partecipazione attiva dei giovani alla vita economica, sociale e culturale della Nazione. L'articolo 31-bis affida alla legge il compito di fissare i criteri per l'attuazione di tale principio.

Contesto normativo e contenuto.

      Il disegno di legge costituzionale C. 4358 del Governo – adottato come testo base dalla I Commissione nel corso dell'esame in sede referente – e le proposte di legge costituzionale C. 849 Pisicchio, C. 997 Lenzi, C. 3296 Vaccaro e C. 4023 Gozi propongono modifiche agli articoli 56 e 58 della Costituzione in materia di diritto al voto, al fine di abbassare i limiti di età sia per l'eleggibilità sia per il diritto di voto, nell'ottica di valorizzare la partecipazione delle giovani generazioni alla vita politica.
      In particolare, per quanto riguarda le modifiche proposte al terzo comma dell'articolo 56 della Costituzione, in tema di elettorato passivo della Camera dei deputati, giova ricordare che il testo vigente di tale comma prevede che sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
      Il testo che si sottopone all'esame dell'Assemblea modifica tale disposizione nel senso di prevedere che tutti gli elettori siano eleggibili a deputati, stabilendo, quindi, l'equiparazione tra elettorato attivo e passivo. Com’è noto, l'articolo 48 della Costituzione sancisce che sono elettori tutti i cittadini che hanno raggiunto la maggiore età, attualmente fissata dall'articolo 2 del codice civile, come modificato dalla legge 8 marzo 1975, n. 39, a diciotto anni. Nel caso che tale limite fosse modificato per legge, va ricordato che sarebbe automaticamente modificato anche il limite per l'elettorato passivo della Camera dei deputati, come proposto dal disegno di legge del Governo.
      Le modifiche proposte all'articolo 58 della Costituzione riguardano invece il tema dell'elettorato attivo e passivo con riferimento al Senato della Repubblica.
      Com’è noto, il vigente articolo 58 della Costituzione prevede che i senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età e che sono eleggibili a senatori gli elettori che abbiano compiuto quaranta anni di età.
      Riguardo all'elettorato attivo, il testo adottato dalla Commissione non modifica l'attuale limite di venticinque anni. Le altre proposte di legge costituzionale abbinate, invece eliminano tale limite, prevedendo semplicemente il suffragio universale e diretto.

 

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      Riguardo, poi, all'elettorato passivo il testo in esame, nell'ottica di equiparazione dell'elettorato attivo e passivo, prevede che siano eleggibili tutti gli elettori del Senato della Repubblica (vale a dire coloro che hanno compiuto il venticinquesimo anno di età).
      Al contempo, il disegno di legge del Governo C. 4358 – e, quindi, il testo adottato dalla I Commissione nel corso dell'esame in sede referente – va oltre le modifiche in materia di elettorato e propone l'inserimento in Costituzione di un articolo 31-bis.
      Com’è noto, l'articolo 31, secondo comma, della Costituzione inserisce la gioventù, insieme alla maternità e all'infanzia, tra le categorie destinatarie di una particolare protezione e stabilisce che la Repubblica debba favorire gli istituti necessari all'attuazione di questa tutela. L'articolo 31-bis, di cui il disegno di legge del Governo propone l'introduzione, può quindi essere letto come un completamento della previsione del secondo comma dell'articolo 31 della Costituzione.
      Il riferimento alla gioventù del secondo comma dell'articolo 31, infatti, sembra essere circoscritto nell'ambito della protezione della famiglia, con particolare riferimento al periodo dell'adolescenza. L'affermazione di una più ampia tutela del giovane all'interno dell'articolo 31-bis è quindi del tutto coerente ed in piena continuità con i principi già contemplati dal dettato costituzionale. L'obiettivo è ridare centralità ai giovani nelle politiche che ciascun governo porta avanti, attraverso la promozione di azioni positive.
      Meritocrazia e certezza di riferimenti e tutele normative sono le leve su cui vuole fondarsi l'azione riformista del Governo e del presente provvedimento, che tocca un tema centrale in un Paese ormai di stampo gerontocratico: quello delle nuove generazioni.
      Si pensi ad esempio alle profonde trasformazioni che hanno caratterizzato negli ultimi decenni il mondo del lavoro. È necessario riflettere su come aggiornare ed ampliare i diritti e la capacità di partecipazione e dunque i livelli di inclusione sociale, in particolare nei confronti delle nuove generazioni, tenendo presente che la spinta verso l'ampliamento della gamma dei diritti riconosciuti in Costituzione è complessivamente generalizzata, ed il bisogno di rinnovamento è sostanzialmente trasversale nella nostra società.
      Il testo proposto all'Assemblea si muove dunque nella consapevolezza che la nostra Costituzione è non solo sintesi del passato, ma soprattutto visione e progetto del futuro. La modernizzazione istituzionale del nostro Stato risponde anche alla necessità di reggere la competizione nei mercati globalizzati, e di tutelare i diritti, specie quelli delle nuove generazioni e dei soggetti più deboli.
      Vale poi la pena ricordare che per buttarci alle spalle lo spauracchio della crisi economica non c’è exit strategy né politica di sviluppo che tenga se non quella incentrata sui giovani, sulle nuove leve che rappresentano il presente e costruiscono il futuro di un Paese ricco di capitale umano e talenti che non possono rischiare di rimanere inespressi.

Istruttoria legislativa svolta.

      La I Commissione ha avviato l'esame in sede referente degli abbinati progetti di legge costituzionale (C. 849 cost. Pisicchio, C. 997 cost. Lenzi, C. 3296 cost. Vaccaro, C. 4023 cost. Gozi e C. 4358 cost. Governo) il 23 giugno 2011 svolgendo un attento ed approfondito dibattito.
      Successivamente è stato adottato come testo base il disegno di legge C. 4358 cost. Governo. Nella seduta della Commissione del 14 settembre 2011 sono stati esaminati gli emendamenti presentati e respinti tutti gli emendamenti posti in votazione. Peraltro il relatore e il Ministro della gioventù hanno manifestato, tenendo conto di quanto emerso nella discussione, la volontà di dedicare ulteriori riflessioni ed approfondimenti per una più congrua formulazione del nuovo articolo 31-bis della Costituzione, di cui si propone l'introduzione all'articolo 1 del testo in esame.
      Nella seduta del 15 settembre 2011 è stato quindi dato mandato al relatore a

 

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riferire in Assemblea in senso favorevole sul testo adottato dalla Commissione nel corso dell'esame in sede referente.
      Per quanto riguarda gli articoli 2 e 3 del disegno di legge, che intervengono sugli articoli 56 e 58 della Costituzione, si ricorda come il testo, che si sottopone all'attenzione dell'Assemblea, costituisca applicazione di un principio di allineamento tra l'età dell'elettorato passivo e l'età dell'elettorato attivo. Principio che si basa sulla convinzione che, se l'ordinamento ritiene che i cittadini al raggiungimento di una determinata età acquisiscono la maturità e la consapevolezza necessarie per l'esercizio della delicatissima funzione elettorale, è opportuno che lo stesso ordinamento ritenga quegli stessi cittadini idonei a rivestire le cariche pubbliche alla cui elezione possono partecipare.
      D'altronde, nel corso della discussione in Commissione è stato da più parti ritenuto rispondente ad un principio di ragionevolezza ed equità la prevista equiparazione dell'età per essere eleggibili a quella per essere elettori. È stato, tra l'altro, sottolineato come la differenza di età per eleggere ed essere eletti sia attualmente, dopo la riforma che ha introdotto il sistema elettorale maggioritario per entrambe le Camere, l'unica differenza rilevante tra la Camera e il Senato, che per il resto sono organi identici per funzioni e per formazione.
      Si ricorda, per completezza, che altre proposte di legge costituzionale abbinate e, in particolare, la proposta C. 997 Lenzi e la proposta C. 4023 Gozi propongono invece di fissare a diciotto anni di età il requisito di età per l'elezione a deputati, mentre la proposta di legge costituzionale C. 3296 Vaccaro stabilisce tale requisito a venti anni di età. La proposta di legge costituzionale C. 3296 Vaccaro stabilisce anche che non possono essere eleggibili a deputati gli elettori che hanno superato il settantesimo anno di età. Le proposte di legge costituzionale C. 849 Pisicchio e C. 4023 Gozi pongono il limite minimo di eleggibilità a senatore a venticinque anni, mentre la proposta di legge costituzionale C. 997 Lenzi stabilisce tale limite a diciotto anni.
      Infine, la proposta di legge costituzionale C. 3296 Vaccaro fissa il limite minimo di eleggibilità a senatore a trenta anni, mentre, in sintonia con quanto stabilito dalla stessa proposta di legge costituzionale per la Camera dei deputati, statuisce che non possano essere eleggibili a senatori gli elettori che hanno superato il settantesimo anno di età.
      Il testo che si sottopone all'esame dell'Assemblea tiene conto anche delle esperienze di altri Stati europei (vedi allegato). Sono infatti ben undici i Paesi europei nei quali vi è piena equiparazione tra l'età elettorale attiva e l'età elettorale passiva. Attualmente, l'Italia è con Cipro il Paese europeo nel quale è più alta l'età per l'accesso alla Camera bassa ed è con la Repubblica ceca il Paese europeo nel quale è più alta l'età per l'accesso alla Camera alta.
      Al contempo, tale modifica si inserisce nell'alveo di una strategia dell'Unione europea per sostenere i giovani del continente nella maturazione di una coscienza civile sana e più responsabile. L'Unione europea, in particolare, ha segnalato a più riprese l'importanza di mettere i giovani al centro delle politiche nazionali, non come problema da risolvere, ma come fulcro di strategie credibili per affrontare l'attuale crisi, focalizzando l'attenzione sulla loro tutela sociale e sul riconoscimento delle loro competenze e capacità per diventare cittadini attivi e per facilitare il loro ingresso nella vita lavorativa, economica, politica e culturale. In questa prospettiva, la strategia Europa 2020, elaborata dalla Commissione europea con l'obiettivo di rendere entro quella data il nostro continente l'area più dinamica e competitiva al mondo, pone i giovani in una posizione di assoluta centralità.

Pareri delle Commissioni in sede consultiva

      Sul testo elaborato dalla I Commissione nel corso dell'esame in sede referente è stato acquisito il parere della XII Commissione

 

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Affari sociali che, nella seduta del 15 settembre 2011, si è espressa favorevolmente.
      L'auspicio è dunque quello di poter giungere ad un testo quanto più possibile condiviso su un tema che sta a cuore a tutti noi, finalizzato a dare risposta ad una delle richieste più chiare che è emersa in questi anni nel nostro Paese, in particolare dalle nuove generazioni: quella cioè di ampliare la sfera dei diritti garantiti dalla nostra Costituzione, meglio ancora di ampliarne la portata, il raggio di azione e di intervento.

Pietro LAFFRANCO, relatore.

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Allegato

I limiti di età per l'esercizio dell'elettorato attivo in sedici Paesi europei

Paese
Organo parlamentare
Età minima per votare
Fonti normative
Austria
Nationalrat (Camera bassa)
16 anni
Cost. art. 26
Belgio
Chambre des Représentants
18 anni
Cost. art. 61
Danimarca
Folketing (assemblea unica)
18 anni
Cost. art. 29 Parliamentary Election Act 1987, art. 1
Finlandia
Eduskunta (assemblea unica)
18 anni
Cost. art. 14 Election Act 1998, art. 2
Francia
Assemblée nationale
18 anni
Cost., art. 3 Code electoral, art. L2
Germania
Bundestag
18 anni
Cost. art. 38 Bundeswahlgesetz (Legge elettorale federale), art. 12
Grecia
Chamber of Deputies (assemblea unica)
18 anni
Cost. art. 51 Legge n. 1224/1981
Irlanda
Dáil Eireann (Camera bassa)
18 anni
Cost. art. 16
Lussemburgo
Chambre des Députés (assemblea unica)
18 anni
Cost. art. 52
Norvegia
Storting (assemblea unica)
18 anni
Cost. art. 50 Representation of the People Act 2002, cap. 2, art. 1
Paesi Bassi
Tweede Kamer (Camera bassa)
18 anni
Cost. art. 54
Portogallo
Assembleia da República
(assemblea unica)
18 anni
Cost. art. 49 Lei Eleitoral da Assembleia da República, art. 1
Regno Unito
House of Commons
18 anni
Representation of the People Act 1983, art. 1
Spagna
Congreso de los Diputados
18 anni
Cost. artt. 12 e 68; Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General, art. 2
Senado
18 anni
Svezia
Riksdag (assemblea unica)
18 anni
The Instrument of Government (una delle quattro leggi che formano la Costituzione), cap. 3, art. 2
Svizzera
Consiglio nazionale (camera bassa)
18 anni
Cost. art. 136

 

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I limiti di età per l'esercizio dell'elettorato passivo in sedici Paesi europei

Paese
Organo parlamentare
Età minima eleggibilità
Fonti normative
Austria
Nationalrat (camera bassa)
18 anni
Cost. art. 26
Belgio
Chambre des Représentants
21 anni
Cost. art. 64
Sénat
21 anni
Cost. art. 69
Danimarca
Folketing (assemblea unica)
18 anni
Cost. artt. 29 e 30 Parliamentary Election Act 1987, artt. 1 e 4
Finlandia
Eduskunta (assemblea unica)
18 anni
Cost. artt. 14 e 27 Election Act 1998, art. 3
Francia
Assemblée nationale
18 anni
Cost., art. 3 Code electoral, art. LO127
Sénat
30 anni
Code electoral, art. LO296
Germania
Bundestag
18 anni
Cost. art. 38 Bundeswahlgesetz (Legge elettorale federale), art. 15
Grecia
Chamber of Deputies (assemblea unica)
25 anni
Cost. art. 55
Irlanda
Dáil Eireann (camera bassa)
21 anni
Cost. art. 16
Seanad Eireann (camera alta)
21 anni
Cost. art. 18
Lussemburgo
Chambre des Députés (assemblea unica)
18 anni
Cost. art. 52
Norvegia
Storting (assemblea unica)
18 anni
Cost. art. 61 Representation of the People Act 2002, cap. 3, art. 1
Paesi Bassi
Tweede Kamer (camera bassa)
18 anni
Cost. art. 56
Eerste Kamer (camera alta)
18 anni
Cost. art. 56
Portogallo
Assembleia da República
(assemblea unica)
18 anni
Cost. art. 150 Lei Eleitoral da Assembleia da República, art. 4
Regno Unito
House of Commons
18 anni
Electoral Administration Act 2006, art. 17
House of Lords
21 anni
Standing Orders Of The House Of Lords Relating To Public Business, art. 2
Spagna
Congreso de los Diputados
18 anni
Cost. artt. 12 e 68 Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General, art. 6
Senado
18 anni
Svezia
Riksdag (assemblea unica)
18 anni
The Instrument of Government (una delle quattro leggi che formano la Costituzione), cap. 3, art. 10
Svizzera
Consiglio nazionale (camera bassa)
18 anni
Cost. artt. 136 e 143

 

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PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

PARERE FAVOREVOLE
 

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TESTO
del disegno di legge costituzionale n. 4358
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TESTO
della Commissione
Art. 1.
Art. 1.
      1. Dopo l'articolo 31 della Costituzione è inserito il seguente:       Identico.
      «Art. 31-bis. – La Repubblica valorizza, secondo i criteri e i modi stabiliti dalla legge, il merito e la partecipazione attiva dei giovani alla vita economica, sociale, culturale e politica della Nazione».
 
Art. 2.
Art. 2.
      1. Il terzo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:       Identico.
      «Tutti gli elettori sono eleggibili a deputati».  
Art. 3.
Art. 3.
      1. Il secondo comma dell'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:       Identico.
      «Tutti gli elettori del Senato della Repubblica sono eleggibili a senatori».  
    


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