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CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 4519 |
1) ridurre il numero dei comuni favorendone l'accorpamento;
2) introdurre la facoltà per le regioni di sopprimere le comunità montane, indicando i criteri e i princìpi generali che in questo caso le regioni sono tenute a osservare;
3) modificare il testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di funzioni delle province nonché di elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale, trasformando le province in enti rappresentativi di secondo grado, espressioni cioè della rappresentatività diretta e di primo grado dei comuni.
In questi giorni, alla Camera dei deputati, si è assistito ad un serrato dibattito in assemblea relativo all'opportunità della soppressione delle province al fine di una riduzione dei costi della politica. L'intento unitario delle diverse proposte di legge presentate era il seguente: contenere la spesa pubblica tramite l'abolizione delle province.
Vi è da chiedersi, a questo punto, se quello delle province è un problema esclusivamente di bilancio dello Stato. In altri termini, è veramente opportuno asportare con un bisturi la parola «province» dalla Costituzione al solo fine di garantire una presunta riduzione dei costi della politica?
1) in materia di comunità montane sussiste una competenza residuale della regione e che la legge statale può limitarsi a dettare norme di principio;
2) gli articoli 114 e 118 della Costituzione non contemplano le comunità montane tra gli enti necessari e tutelati a livello costituzionale al cui finanziamento, pertanto, deve provvedere la regione insieme ai comuni di cui costituiscono la proiezione;
3) la Corte costituzionale ritiene possibile per lo Stato incidere sull'autonomia regionale (riguardo alla disciplina delle comunità montane) attraverso i princìpi fondamentali posti in materia di coordinamento della finanza pubblica. In altri termini, le esigenze di contenimento della spesa pubblica assumono carattere prevalente rispetto alla potestà legislativa regionale. Tuttavia la disciplina statale non può spingersi fino all'indicazione di aspetti dettagliati nonché dettare automatismi che privino le regioni dei margini di autonomia nel disciplinare le comunità montane.
In questo senso si è formulato l'articolo 2 della proposta di legge.
Per quanto riguarda il tema della fusione di comuni, si ricorda che ai sensi degli articoli 117 e 133 della Costituzione è attribuita alla regione la competenza a modificare le circoscrizioni territoriali comunali mediante leggi regionali che definiscono le modalità della loro fusione.
Pertanto, nella presente proposta di legge sono dettati solo dei princìpi generali per favorire un riaccorpamento degli enti locali, rinunciando a interventi drastici e diretti nel più scrupoloso rispetto delle competenze regionali. L'obiettivo, inoltre, non è quello di fondere i comuni per spendere meno ma di fondere i comuni per ragioni di buona amministrazione, affinché siano realmente capaci di governare il territorio promuovendone lo sviluppo economico e sociale.
Le ridotte dimensioni demografiche e territoriali dei comuni, con la conseguente inadeguatezza degli apparati burocratici e dei mezzi finanziari, infatti, rappresentano un reale impedimento a una gestione efficiente dei servizi essenziali e non di rado costituiscono un insormontabile ostacolo all'assunzione di ulteriori funzioni rendendo, pertanto, lettera morta la riforma costituzionale del titolo V della parte seconda che, lo si ricorda, assegna tutte le funzioni amministrative ai comuni, salvo che ragioni di sussidiarietà e di adeguatezza non giustifichino la loro attribuzione agli enti «superiori» (province, città metropolitane, regioni e Stato).
Studi economico-statistici hanno accertato che la dimensione ottimale di un ente locale è fissata tra i 20.000 e i 40.000 abitanti. In Italia, invece, i comuni aventi tale consistenza demografica sono poco più di 250 su un totale di oltre 8.000 e vaste aree sono caratterizzate dalla presenza di comuni con poche centinaia di residenti («comuni-polvere»).
1. Il comma 3 dell'articolo 15 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:
«3. Al fine di favorire la fusione di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti anche con comuni di popolazione superiore, oltre agli eventuali contributi della regione, lo Stato eroga, per i cinque anni successivi alla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati a una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono».
2. Dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. La popolazione dei comuni è calcolata ogni cinque anni secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica. In sede di prima attuazione, ai fini di cui al presente articolo è considerata la popolazione calcolata alla fine del penultimo anno antecedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica.
«4-ter. La legge regionale da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di assicurare il pieno esercizio delle funzioni comunali, la razionale utilizzazione dei servizi, la responsabile partecipazione dei cittadini, nonché un equilibrato rapporto tra dimensioni territoriali e demografiche, prevede per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, calcolata secondo le modalità indicate nel comma 4-bis, l'obbligo di fondersi con i comuni limitrofi ricadenti nella stessa regione. Per comuni limitrofi si intendono i comuni le
3. Con decreto del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro per le riforme per il federalismo, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione normativa, da emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono determinati i criteri, le forme e le modalità per l'attribuzione ai nuovi comuni nati dalla fusione di due o più comuni, secondo le modalità indicate dall'articolo 15 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal presente articolo, il patrimonio, le risorse e il personale degli stessi comuni.
1. Qualora per ragioni di coordinamento finanziario volte a salvaguardare l'equilibrio unitario della finanza pubblica e a contenere la spesa pubblica complessiva sia ridotto il concorso dello Stato al finanziamento delle comunità montane non incluse tra gli enti costituzionalmente garantiti ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione, spetta alla regione, qualora
a) le funzioni svolte dalle comunità montane soppresse sono ripartite tra i comuni nel cui territorio era collocata totalmente o in misura prevalente la comunità montana soppressa;
b) per lo svolgimento delle funzioni in precedenza esercitate dalle comunità montane soppresse, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni già compresi nell'ambito delle comunità montane soppresse, senza alcun onere finanziario per lo Stato o per le regioni, possono costituire unioni di comuni ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
c) con decreto del Ministro per la semplificazione normativa, sentiti il Ministro per le riforme per il federalismo, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, emanato previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono determinati, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri, le forme e le modalità per l'attribuzione ai comuni, già compresi nell'ambito territoriale delle comunità montane soppresse, del patrimonio, delle risorse e del personale delle medesime comunità montane.
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:
«Art. 19. – (Funzioni). – 1. Spettano alla provincia, quale ente di area vasta
a) sviluppo economico, sociale e delle attività produttive. In particolare spettano alla provincia:
1) la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico e sociale nonché l'attuazione degli interventi per lo sviluppo delle imprese;
2) la valorizzazione del patrimonio culturale e la promozione delle attività culturali e sportive;
3) l'adozione di programmi di intervento nei settori economico, sociale e culturale che richiedono una progettazione e un'attuazione unitarie a livello provinciale, anche attraverso il coordinamento delle proposte dei comuni;
4) l'organizzazione e il funzionamento dei servizi per il lavoro e dei servizi scolastici relativi all'istruzione secondaria di secondo grado;
5) la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico;
b) territorio, ambiente e infrastrutture. In particolare spettano alla provincia:
1) la pianificazione territoriale di coordinamento, la programmazione e la gestione integrata degli interventi per la difesa del suolo, delle coste, delle opere idrauliche e del demanio idrico;
2) l'attuazione delle attività di previsione, di prevenzione e di pianificazione di emergenza in materia di protezione civile e di prevenzione di incidenti rilevanti connessi ad attività industriali, nonché l'attuazione dei piani di risanamento delle aree a elevato rischio ambientale;
3) la programmazione e l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, il controllo degli interventi
4) la viabilità provinciale; la pianificazione di bacino del traffico e la programmazione, la progettazione, la gestione e la vigilanza dei servizi di trasporto pubblico locale extraurbano; la regolazione della circolazione stradale inerente la viabilità provinciale;
c) polizia amministrativa locale. Fermi restando le funzioni e i compiti dello Stato in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, in particolare spettano alla provincia:
1) l'organizzazione delle strutture e dei servizi di polizia provinciale con compiti di polizia amministrativa, stradale e ambientale inerenti ai settori di competenza provinciale;
2) l'attuazione del regime autorizzatorio della caccia e della pesca secondo gli obiettivi generali stabiliti dalla legge regionale.
2. La provincia assicura, altresì, funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, delle quali è necessario garantire, in ossequio al principio di sussidiarietà, l'unitarietà di esercizio in ambito sovracomunale, ferme restando le competenze di gestione e di amministrazione dei comuni di cui agli articoli 13 e 14, da esercitare in coerenza con gli indirizzi emanati a livello provinciale»;
b) il comma 1 dell'articolo 46 è sostituto dal seguente:
«1. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del consiglio comunale. Il presidente della provincia è eletto secondo le modalità stabilite dall'articolo 74 ed è membro del consiglio provinciale»;
c) il comma 1 dell'articolo 55 è sostituito dal seguente:
d) l'articolo 74 è sostituito dal seguente:
«Art. 74. – (Elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale). – 1. Il presidente della provincia è eletto tra i sindaci dei comuni ricadenti nel territorio della provincia. A tal fine è costituito, presso il capoluogo della provincia, un apposito seggio elettorale.
2. Il consiglio provinciale è composto dai sindaci dei comuni appartenenti alla provincia nel limite del numero dei seggi assegnati ai sensi dell'articolo 37, comma 2.
3. Qualora il numero dei comuni appartenenti alla provincia sia superiore al numero dei seggi di cui al comma 2 i componenti del consiglio provinciale sono eletti dall'assemblea dei sindaci dei medesimi comuni tra i propri componenti, contestualmente all'elezione del presidente della provincia. L'elezione ha luogo con voto ponderato in base alla popolazione del comune rappresentato da ciascun sindaco»;
e) l'articolo 75 è abrogato;
1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità della presente legge ai sensi di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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