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PDL 4557

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4557



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BORGHESI, DI PIETRO, DONADI, CAMBURSANO, EVANGELISTI, BARBATO, FAVIA, MURA, ROTA, MONAI, ANIELLO FORMISANO, PIFFARI, PALADINI, ZAZZERA, MESSINA, PORCINO

Disposizioni in materia di stabilizzazione finanziaria e riduzione del debito, nonché misure per la liberalizzazione, la tutela della concorrenza e lo sviluppo economico

Presentata il 28 luglio 2011
 

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PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I
DISPOSIZIONI PER IL CONTROLLO E LA RIDUZIONE DELLA SPESA PUBBLICA, NONCHÉ IN MATERIA DI ENTRATE

Capo I
RIDUZIONE DEI COSTI DELLA POLITICA E DEGLI APPARATI

Art. 1.
(Abolizione del vitalizio per i parlamentari nazionali e dei consiglieri regionali).

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2012 è soppressa l'erogazione dell'assegno vitalizio ai parlamentari nazionali anche cessati dal mandato.
      2. I contributi dei parlamentari relativi alla corresponsione dell'assegno vitalizio sono versati, dalla data di cui al comma 1, alla gestione separata presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
      3. I contributi versati dai parlamentari in carica e da quelli cessati dal mandato fino al 31 dicembre 2011 sono trasferiti alla gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
      4. Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica adottano le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi 1, 2, e 3.
      5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, adotta le disposizioni necessarie di propria competenza per l'attuazione dei commi 2 e 3.
      6. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a

 

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statuto speciale e ordinario e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono ridotti di una somma corrispondente ai mancati risparmi nel caso in cui, a decorrere dal primo rinnovo del consiglio regionale o provinciale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le medesime regioni e province autonome non provvedano ad adeguare, ove necessario, la disciplina degli assegni vitalizi dei consiglieri regionali e provinciali a quanto previsto dal presente articolo.
      7. Ai membri del Parlamento cessati dal mandato non spetta alcun rimborso per spese di viaggio o di trasporto. Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con le modalità previste dai rispettivi regolamenti, adottano le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma.

Art. 2.
(Trattamento economico dei parlamentari).

      1. L'indennità parlamentare è comprensiva di tutte le voci del trattamento economico dei parlamentari, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Oltre all'indennità prevista dall'articolo 69 della Costituzione, il cui importo è determinato ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 spettano ai membri del Parlamento una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma, secondo le disposizioni dell'articolo 2 della citata legge n. 1261 del 1965, nonché il rimborso delle spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori e di quelle di cui al comma 3. Nessun altro trattamento è dovuto ai membri del Parlamento, salvo quanto eventualmente stabilito con deliberazioni dell'Ufficio di presidenza della Camera di appartenenza in materia di assistenza sanitaria, di assegno di fine mandato, di assegno vitalizio e di indennità d'ufficio.
      2. L'Assemblea di ciascuna Camera delibera sull'adeguamento del trattamento economico di cui al comma 1.

 

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      3. Sono rimborsate al parlamentare le spese sostenute per viaggi e per soggiorni riconducibili esclusivamente all'esercizio del mandato e quelle relative ai viaggi di andata e di ritorno dal luogo di residenza alla sede dell'Assemblea parlamentare di appartenenza.
      4. L'erogazione della diaria, il rimborso delle spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori nonché delle spese di viaggio e di soggiorno sono effettuati esclusivamente su richiesta dell'interessato fino ad un limite massimo complessivo di 2.000 euro mensili e devono essere corredati della relativa documentazione attestante l'entità e la finalità delle spese medesime. Tale limite massimo è aggiornato ogni due anni in relazione al tasso d'inflazione programmato.
      5. Il limite massimo di cui al comma 4 è ridotto per ogni giorno di assenza del parlamentare. Gli Uffici di Presidenza delle Camere determinano le modalità della riduzione.
      6. Ai membri del Parlamento è corrisposto un rimborso, per le spese relative allo svolgimento del proprio mandato nel territorio, di 2.000 euro mensili. Tale rimborso è aggiornato ogni due anni in relazione al tasso d'inflazione programmato.
      7. Le spese di cui al comma 3 non possono in alcun modo essere rimborsate ai parlamentari cessati dal mandato.
      8. Al termine della legislatura il deputato riceve un assegno di fine mandato, calcolato secondo le norme della disciplina del trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile.

Art. 3.
(Indennità e rimborsi dei Ministri).

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2012 il trattamento economico complessivo dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non sono membri del Parlamento nazionale o europeo, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8

 

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aprile 1952, n. 212, è ridotto del 30 per cento.
      2. Ai Ministri, ai Vice Ministri e ai Sottosegretari di Stato membri del Parlamento nazionale o europeo non è riconosciuto nessun trattamento economico né alcun rimborso per le spese di trasporto e di viaggio in aggiunta a quanto loro spettante in quanto componenti della rispettiva assemblea parlamentare.

Art. 4.
(Riduzione del numero dei Ministri).

      1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 376, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il numero dei Dipartimenti retti da Ministri senza portafoglio non può essere superiore a cinque. Qualora particolari esigenze organizzative o connesse allo svolgimento di nuove e più complesse materie lo impongano, con il disegno di legge di stabilità il Governo può proporre al Parlamento l'incremento del numero dei Ministri e dei Dipartimenti retti da Ministri senza portafoglio in misura non superiore ad un Ministro e a due Dipartimenti per la durata della legislatura in corso.

Art. 5.
(Disposizioni in materia di rimborsi elettorali).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli articoli 1, 2 e 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157, sono abrogati.

Art. 6.
(Giornata elettorale).

      1. A decorrere dall'anno 2012 le consultazioni elettorali per le elezioni dei sindaci, dei presidenti delle province e

 

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delle regioni, dei consigli comunali, provinciali e regionali, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché quelle referendarie si svolgono, compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, in un'unica giornata.
      2. Qualora nel medesimo anno si svolgano le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, le consultazioni di cui al comma 1 si effettuano nella data stabilita per le elezioni del Parlamento europeo.

Art. 7.
(Modifica all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di limite alle detrazioni per erogazioni liberali in favore dei partiti e movimenti politici).

      1. Al comma 1-bis dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di detrazioni per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici, le parole: «per importi compresi tra 100.000 e 200 milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «per un importo non superiore a 2.066 euro».

Art. 8.
(Eliminazione dei contributi all'editoria).

      1. Gli articoli 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono abrogati.
      2. Il comma 6 dell'articolo 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, è abrogato.
      3. La legge 7 agosto 1990, n. 250, è abrogata.

 

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Art. 9.
(Economie negli organi costituzionali, di governo e negli apparati politici).

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2012, sono autonomamente deliberate, entro il 31 dicembre 2011, riduzioni di spesa, anche con riferimento alle spese di natura amministrativa e per il personale, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale. Le regioni deliberano riduzioni di spesa con riferimento ai trattamenti economici degli organi indicati nell'articolo 121 della Costituzione.
      2. A decorrere dal 1o gennaio 2012 i compensi spettanti ai componenti gli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria e militare, e ai componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) sono ridotti del 20 per cento rispetto all'importo complessivo erogato nel corso dell'anno 2011. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. Per i gettoni di presenza si applica quanto previsto dal comma 3.
      3. Ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta.

Art. 10.
(Riorganizzazione ed accorpamento delle province in attesa dell'abolizione delle province).

      1. Ai fini della razionalizzazione e dell'armonizzazione degli assetti territoriali, in conformità all'articolo 133, primo

 

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comma, della Costituzione, ed in attesa dell'abolizione delle province, è ridotto il numero delle province e delle circoscrizioni provinciali, attraverso il loro accorpamento nell'ambito di ciascuna regione.
      2. Nessuna provincia può avere una popolazione inferiore ad un milione di abitanti.
      3. Le disposizioni di cui al 2 comma si applicano a decorrere dal primo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
      4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, entro il termine fissato dal comma 3, provvedono il Ministro dell'interno, il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, il Ministro per le riforme per il federalismo, il Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le regioni e sentite le province interessate.

Art. 11.
(Modifiche alle disposizioni concernenti le Autorità indipendenti).

      1. Il comma 30 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, è sostituito dal seguente:
      «30. Ciascuna autorità può assumere, in numero non superiore a venti unità, dipendenti con contratto a tempo determinato di durata non superiore a due anni nonché esperti e collaboratori esterni, in numero non superiore a cinque, per specifici obiettivi e contenuti professionali, con contratti a tempo determinato di durata non superiore a due anni che possono essere rinnovati per non più di una volta».

      2. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 9, le parole: «, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato,» sono soppresse;

 

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          b) il comma 18 è sostituito dal seguente:
      «18. L'Autorità, in aggiunta al personale di ruolo, può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero non superiore a venti unità, con le modalità previste dall'articolo 2, comma 30, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni»;

          c) al comma 19 le parole: «in numero non superiore, complessivamente, a trenta unità e per non oltre il 20 per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «in numero non superiore, complessivamente, a dieci unità e per non oltre il 10 per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo»;

          d) al comma 21, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni del comma 19 del presente articolo si applicano anche alle altre Autorità istituite dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, senza oneri a carico dello Stato».

Art. 12.
(Dotazione massima di autovetture di servizio per la pubblica amministrazione).

      1. La dotazione massima di autovetture di servizio per la pubblica amministrazione statale e locale, con l'esclusione delle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici, nonché per i servizi definiti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilita nelle seguenti misure:

          a) dieci autovetture per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per ciascun Ministero e per i comuni con popolazione superiore a un milione di abitanti;

 

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          b) cinque autovetture per ciascun Ministro senza portafoglio, per i comuni e per le province con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

          c) due autovetture per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti e per le province autonome di Trento e di Bolzano;

          d) un'autovettura per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e per le province con popolazione inferiore a 500.000 abitanti.

      2. Le autovetture in esubero rispetto alla dotazione massima di cui al comma 1 sono poste in vendita tramite gara, da effettuare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. Alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è fatto divieto di noleggio di autovetture con autista.
      4. Per le trasferte dei dipendenti e dei funzionari delle pubbliche amministrazioni, il rimborso per lo svolgimento dei compiti d'ufficio e per l'erogazione dei servizi che comportano l'utilizzo di autovetture è pari ad un quinto del costo di un litro di benzina per ogni chilometro.
      5. La lettera e) dell'articolo 26 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, è abrogata.
      6. Le regioni possono disporre la limitazione della dotazione di autovetture, con le esclusioni di cui al comma 1, a non più di dieci autovetture per le regioni con popolazione superiore a un milione di abitanti e a cinque autovetture per le altre regioni e per le province autonome di Trento e di Bolzano.
      7. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale e ordinario e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono ridotti di una somma corrispondente ai mancati risparmi nel caso in cui, a decorrere dal 1o gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le medesime regioni e

 

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province autonome non provvedano ad adeguare, ove necessario, la disciplina della limitazione delle autovetture a quanto previsto dal comma 6.
      8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la cilindrata media delle autovetture di servizio assegnate in uso esclusivo e non esclusivo nell'ambito delle magistrature e di ciascuna amministrazione civile dello Stato non può superare i 1.400 centimetri cubici, escludendo dal computo le autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici e della protezione civile.
      9. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, predispone un piano per il reimpiego degli autisti dipendenti delle pubbliche amministrazioni in esubero in seguito all'attuazione delle disposizioni del presente articolo. Il piano di reimpiego può prevedere corsi di formazione per la mobilità degli autisti in esubero anche verso altre pubbliche amministrazioni o il loro distacco presso aziende di trasporto pubblico locale.
      10. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Art. 13.
(Voli blu).

      1. L'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è sostituito dal seguente:
      «Art. 3. — (Voli blu).1. I voli di Stato sono limitati al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Presidente della Corte costituzionale.

 

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      2. Eccezioni rispetto al comma 1 devono essere specificamente autorizzate, in particolare per gli impegni internazionali e solo in caso di assoluta indisponibilità di voli di linea, con provvedimento scritto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri espressamente delegato, che ne assume la responsabilità contabile.
      3. Le eccezioni sono rese pubbliche sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri, con aggiornamento mensile e con l'indicazione analitica dei soggetti che hanno partecipato al volo e dei motivi che hanno giustificato l'eccezione e la partecipazione, salvi i casi di segreto per ragioni di Stato.
      4. Non possono partecipare a voli di Stato soggetti esterni alla pubblica amministrazione, che collaborano con essa a qualunque titolo.
      5. Il Presidente del Consiglio dei ministri comunica entro il 31 marzo di ogni anno alla Corte dei conti l'elenco dei voli di Stato, allegando idonea documentazione. La Corte dei conti può in ogni momento richiedere atti ed informazioni al riguardo. In caso di voli coperti da segreto di Stato, il relativo elenco è trasmesso ogni sei mesi al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica che esercita il relativo controllo.
      6. Il presente articolo si applica a tutti i voli effettuati con aeromobili di ogni tipo in dotazione ovvero in uso, a qualsiasi titolo, ad ogni amministrazione pubblica, compresi le Forze di polizia ed i servizi di informazione per la sicurezza. Fanno eccezione i soli voli compiuti per servizi istituzionali di pubblica sicurezza e polizia».

Art. 14.
(Soppressione delle comunità montane).

      1. Gli articoli 27, 28 e 29 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati.

 

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      2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni già compresi nell'ambito delle comunità montante soppresse ai sensi di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, senza alcun onere finanziario per lo Stato o per le regioni, possono costituire unioni di comuni ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio associato di funzioni proprie o conferite ai medesimi comuni.
      3. Le funzioni svolte dalle comunità montane soppresse ai sensi di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo sono conferite ai comuni o alle unioni di comuni costituite ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel cui territorio era collocata totalmente o in misura prevalente la comunità montana soppressa.
      4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite, per la parte relativa ai dipendenti, le associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono determinati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri, le forme e le modalità per l'attribuzione ai comuni, già compresi nell'ambito territoriale delle comunità montane soppresse ai sensi di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, del patrimonio, delle risorse e del personale delle medesime comunità montane.

Art. 15.
(Soppressione dei consorzi di bonifica).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa con lo Stato, procedono alla soppressione dei consorzi di bonifica previsti dal capo I del titolo V delle norme di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, facendo

 

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comunque salvi le funzioni e i compiti svolti, alla stessa data, dai medesimi consorzi e le relative risorse, inclusa qualsiasi forma di contribuzione di carattere statale e regionale. Le regioni adottano disposizioni al fine di garantire che la difesa del suolo sia attuata in maniera coordinata tra gli enti che hanno competenza in materia, nel rispetto dei princìpi dettati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, evitando ogni duplicazione di opere e di interventi, nonché disponendo il subentro in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai consorzi suddetti. Per l'adempimento dei fini istituzionali dei medesimi consorzi agli enti subentranti è attribuita la potestà, già riconosciuta agli stessi consorzi ai sensi dell'articolo 59 delle citate norme di cui al regio decreto n. 215 del 1933, di imporre contributi alle proprietà consorziate nei limiti dei costi sostenuti per le relative attività.
      2. Il personale che all'atto della soppressione dei consorzi di bonifica disposta ai sensi del comma 1 risulta alle dipendenze dei medesimi è trasferito alle dipendenze delle regioni e dei comuni, secondo modalità determinate dalle regioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
      3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A tale fine la soppressione di consorzi di bonifica per i quali si evidenziano squilibri di bilancio ed esposizioni debitorie è subordinata alla previa definizione di un piano finanziario che individua le necessarie misure compensative.

Art. 16.
(Soppressione dei consorzi tra i comuni compresi nei bacini imbriferi montani).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i consorzi tra i comuni compresi nei bacini imbriferi montani, costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, di seguito denominati «consorzi BIM», sono soppressi.

 

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      2. Le funzioni e i compiti svolti dai consorzi BIM soppressi ai sensi del comma 1 sono attribuiti alle regioni. Le regioni emanano disposizioni al fine di garantire che la tutela dei diritti delle popolazioni di montagna in relazione all'utilizzo delle acque del rispettivo territorio sia attuata in maniera coordinata tra gli enti che hanno competenza in materia, evitando ogni duplicazione di opere e di interventi.
      3. Il sovracanone annuo previsto dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959, è versato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice e degli impianti di produzione per pompaggio alla regione competente.
      4. Il personale che all'atto della soppressione dei consorzi BIM disposta ai sensi del comma 1 risulta alle dipendenze dei medesimi consorzi BIM è trasferito alle dipendenze delle regioni e dei comuni, secondo modalità determinate dalle stesse regioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 17.
(Soppressione delle autorità d'ambito territoriale ottimale).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa con lo Stato, procedono alla soppressione delle autorità d'ambito territoriale ottimale (ATO), costituite ai sensi dell'articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
      2. Le funzioni e i compiti svolti dalle ATO soppresse ai sensi di quanto disposto dal comma 1 sono attribuiti alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.
      3. Il personale che all'atto della soppressione delle ATO disposta ai sensi del comma 1 risulta alle dipendenze delle medesime autorità è trasferito alle dipendenze delle regioni, secondo modalità determinate dalle stesse regioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

 

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Art. 18.
(Modifiche all'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di circoscrizioni di decentramento comunale).

      1. All'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «250.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «500.000 abitanti»;

          b) il comma 3 è abrogato;

          c) al comma 5, le parole: «Nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti,» sono sostituite dalle seguenti: «I comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti possono articolare il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento. Nei medesimi comuni»;

          d) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «5-bis. Nei comuni con meno di un milione di abitanti ogni circoscrizione non può avere meno di 80.000 abitanti; nei comuni con popolazione superiore a un milione di abitanti ogni circoscrizione deve avere almeno 150.000 abitanti. Per la carica di presidente della circoscrizione può essere prevista un'indennità massima pari a un quinto di quella spettante al sindaco. Per la carica di consigliere circoscrizionale non è corrisposta alcuna indennità».

Art. 19.
(Modifica dell'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di composizione dei consigli).

      1. L'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:
      «Art. 37. – (Composizione dei consigli).1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e:

          a) da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

 

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          b) da 35 membri nei comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti;

          c) da 30 membri nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti o che pur avendo popolazione inferiore sono capoluoghi di provincia;

          d) da 15 membri nei comuni con popolazione compresa tra 30.001 e 100.000 abitanti;

          e) da 10 membri nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti;

          f) da 8 membri nei comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 10.000 abitanti;

          g) da 6 membri nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.

      2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e:

          a) da 30 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti;

          b) da 24 membri nelle province con popolazione residente compresa tra 1.000.000 e 1.400.000 abitanti.

      3. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali rappresentano l'intera provincia.
      4. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale».

Art. 20.
(Modifiche all'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di contenimento degli organi di governo degli enti locali e di riduzione del numero degli assessori comunali e provinciali).

      1. All'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1, è sostituito dal seguente:
      «1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 36, comma 1, la giunta comunale e la giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presi-

 

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dente della provincia, che le presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a quanto stabilito, per ciascuna fascia di popolazione, dal comma 5»;

          b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
      «5. Fino all'adozione delle norme statutarie di cui al comma 1, le giunte comunali e provinciali sono composte da un numero di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:

          a) non superiore a 3 nei comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 30.000 abitanti; non superiore a 5 nei comuni con popolazione compresa tra 30.001 e 100.000 abitanti; non superiore a 8 nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei comuni capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.001 abitanti; non superiore a 9 nei comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti e non superiore a 10 nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

          b) non superiore a 6 per le province a cui sono assegnati 24 consiglieri; non superiore a 8 per le province a cui sono assegnati 30 consiglieri».

      2. All'articolo 36, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei comuni con popolazione non superiore a 1.000 abitanti sono organi di governo il consiglio e il sindaco, il quale può delegare l'esercizio di proprie funzioni a non più di due consiglieri».

Art. 21.
(Modifiche alla legge 23 luglio 2009, n. 99, in materia di delega al Governo per la promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero, nonché per l'istituzione degli sportelli unici «Promo-Italia»).

      1. All'articolo 12 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 2 è abrogato;

 

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          b) al comma 3, le parole: «decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «decreti legislativi di cui al comma 1» e le parole: «dai medesimi commi» sono sostituite dalle seguenti: «dal medesimo comma».

      2. Dopo l'articolo 12 della legge 23 luglio 2009, n. 99, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:
      «Art. 12-bis. — (Delega al governo in materia di promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero, nonché di istituzione degli sportelli unici «Promo-Italia»).1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi ai fini della riunificazione in un unico organismo pubblico delle funzioni e delle competenze attribuite agli enti operanti nel settore della promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia di cui alla lettera a), secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del Dipartimento per la promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero, che subentra nelle funzioni esercitate dall'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché dei seguenti enti, che sono soppressi a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente comma:

              1) Agenzia nazionale del turismo (ENIT);

 

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              2) Società italiana per le imprese all'estero (SIMEST Spa);

              3) Agenzia per lo sviluppo e la cooperazione economica internazionale (INFORMEST);

              4) FINEST Spa;

              5) camere di commercio italiane all'estero;

              6) istituti italiani di cultura all'estero;

          b) rispetto dei compiti attribuiti al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero degli affari esteri e al Ministero dell'economia e delle finanze dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143;

          c) adeguamento delle disposizioni legislative vigenti che regolano i singoli enti di cui alla lettera a) nell'ambito del quadro delineato dal decreto legislativo istitutivo del Dipartimento per la promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero adottato ai sensi del presente articolo;

          d) riunificazione organizzativa e funzionale nell'ambito del Dipartimento di cui alla lettera a) degli enti operanti nel settore della promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero, in base ai seguenti obiettivi:

              1) coerenza della politica economica e commerciale estera e della promozione del sistema economico italiano in ambito internazionale con le funzioni svolte dall'amministrazione centrale degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari in materia di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale;

              2) realizzazione di strategie di promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero;

              3) realizzazione di attività di sostegno alla commercializzazione internazionale

 

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dei prodotti italiani e promozione di iniziative imprenditoriali dirette in altri Paesi;

              4) realizzazione di attività di promozione e di diffusione della cultura italiana all'estero, nonché sostegno dello sviluppo culturale degli italiani residenti all'estero;

              5) istituzione, presso le rappresentanze diplomatiche e le sedi consolari, di sportelli unici all'estero denominati «Promo-Italia», quali strutture in grado di consentire una più efficace azione dei soggetti pubblici e privati operanti nel settore del turismo, del commercio e della diffusione della cultura dell'Italia all'estero; previsione, altresì, che gli sportelli unici all'estero denominati «Promo-Italia» subentrano, sotto il profilo funzionale, agli sportelli di cui all'articolo 1 della legge 31 marzo 2005, n. 56, alla rete delle unità operative all'estero dell'ENIT, dell'ICE, della INFORMEST, della FINEST Spa, delle camere di commercio italiane all'estero e degli istituti italiani di cultura all'estero, soppressi ai sensi della lettera a);

              6) organizzazione e gestione di un sistema informativo finalizzato alla raccolta e all'elaborazione di banche dati informative nonché alla diffusione mediante supporti elettronici e per via telematica, anche ai fini della creazione di un sistema statistico nazionale e di ricerca sulle tendenze di sviluppo del turismo e del commercio internazionali;

              7) assorbimento del personale degli enti di cui alla lettera a) nell'ambito della struttura del Dipartimento per la promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero, in relazione alle rinnovate esigenze imposte dal quadro economico-finanziario pubblico, nonché nell'ambito degli sportelli unici all'estero denominati «Promo-Italia» di cui al numero 5).

      2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere emanate

 

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disposizioni correttive e integrative dei decreti stessi, nel rispetto delle modalità e dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dal medesimo comma 1».

      3. I commi da 17 a 27 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono abrogati.

Art. 22.
(Soppressione di ulteriori enti).

      1. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi i seguenti enti:

          1) Cassa mutua provinciale per gli esercenti attività commerciali della provincia di Reggio Calabria;

          2) Cassa mutua provinciale per gli esercenti attività commerciali della provincia di Roma;

          3) Cassa mutua provinciale per gli esercenti attività commerciali della provincia di Trento;

          4) Cassa mutua provinciale per gli esercenti attività commerciali della provincia di Varese;

          5) Cassa mutua provinciale per gli esercenti attività commerciali della provincia di Vercelli;

          6) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Catanzaro;

          7) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Imperia;

          8) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Messina;

          9) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Nuoro;

          10) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Pistoia;

          11) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Siracusa;

          12) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Agrigento;

 

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          13) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Campobasso;

          14) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Cremona;

          15) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Foggia;

          16) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Frosinone;

          17) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Gorizia;

          18) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti dell'Aquila;

          19) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Massa Carrara;

          20) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Modena;

          21) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Nuoro;

          22) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Pesaro;

          23) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Pescara;

          24) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Reggio Emilia;

          25) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Teramo;

          26) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Terni;

          27) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Venezia;

          28) Cassa Soccorso Azienda Trasporti Municipalizzati (Milano);

          29) Cassa Soccorso azienda municipale autobus (Reggio Calabria);

          30) Cassa soccorso fra i dipendenti dell'azienda trasporti autofiloviari consorzio salernitano (Salerno);

          31) Comitato di coordinamento e compensazione casse mutue aziendali per

 

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l'assistenza di malattia ai dipendenti delle zone municipalizzate del gas;

          32) Comitato di coordinamento e compensazione tra le casse mutue di malattia per le aziende private del gas;

          33) Consorzio Idraulico di III C.T.G. «Basso Toce» di Gravellona Toce (Novara);

          34) Consorzio Idraulico di III C.T.G «Fiume Bacchiglione» di Vicenza;

          35) Consorzio Idraulico di III C.T.G «Fiume Mella» di Brescia;

          36) Consorzio Idraulico di III C.T.G «Fiume Tesna superiore e affluenti» di Vicenza;

          37) Consorzio Idraulico di III C.T.G. «Fiume Toce» di Domodossola (Novara);

          38) Consorzio Idraulico di III C.T.G. «Fiume Topino e utenze irrigue derivate di Foligno» (Perugia);

          39) Consorzio Idraulico di III C.T.G. «Interprovinciale Difesa Sponda Sinistra fiume Secchia» di Campogalliano (Modena);

          40) Consorzio Idraulico di III C.T.G. «Tergola-Muson Vecchio» di Camposampietro (Padova);

          41) ENPAIA-gestione assistenza sanitaria;

Art. 23.
(Contratti di conferimento di collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa e affidamento di studi ed incarichi di consulenza delle pubbliche amministrazioni).

      1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è inserito il seguente:
      «1-ter. I provvedimenti di cui alle lettere f-bis) e f-ter) del comma 1 possono diventare esecutivi solo dopo il parere positivo del Ministro competente per le amministrazioni centrali, del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione

 

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territoriale e delle regioni per gli enti locali. Il conferimento di collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa e l'affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell'ente deve essere adeguatamente motivato ed è possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari. Il conferimento di collaborazioni e l'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale».

      2. La spesa annua per incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, è rideterminata in modo da produrre una riduzione di tale spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.500 milioni di euro per l'anno 2013 e di 3 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2014, rispetto al valore di tale spesa per l'anno 2011.

Art. 24.
(Sostituzione dei consigli di amministrazione delle società a capitale interamente o prevalentemente pubblico e degli enti pubblici con un amministratore unico).

      1. Il comma 5 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente:
      «5. Tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con

 

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personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli organi di amministrazione e quelli di controllo siano costituiti in forma monocratica. In ogni caso, le amministrazioni vigilanti provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli».

      2. I componenti dei collegi sindacali degli enti pubblici, anche economici, e degli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, nonché degli enti concessionari di pubblici servizi non possono essere in numero superiore a tre e non possono far parte contemporaneamente di più di un collegio sindacale.
      3. I membri dei consigli di amministrazione delle società a capitale interamente o prevalentemente pubblico non possono essere in numero superiore a tre. Le disposizioni del presente comma si applicano anche quando la somma delle partecipazioni di Stato, regioni, enti locali e altri enti pubblici è superiore al 50 per cento del capitale della società.

Art. 25.
(Riduzione degli stipendi dei dirigenti di imprese a partecipazione pubblica o sovvenzionate).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento

 

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economico onnicomprensivo dei presidenti e dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche di società a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché delle società da esse controllate, di banche e di istituti di credito disciplinati dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e di società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi, o che comunque ricevono contributi a carico della finanza pubblica, non può superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento.

Art. 26.
(Riduzione dei costi degli apparati amministrativi).

      1. Nelle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonché nelle società possedute in misura totalitaria, alla data di entrata in vigore della presente legge, dalle predette amministrazioni pubbliche, il compenso dei componenti del consiglio di amministrazione del collegio sindacale è ridotto del 10 per cento. La disposizione del primo periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 24 e che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, gli organi di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori dei conti, siano costituiti

 

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da un numero non superiore a tre componenti. In ogni caso, le amministrazioni vigilanti provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli.
      3. A decorrere dall'anno 2012 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato di cui al comma 1, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2010 per le medesime finalità. Al fine di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di accrescere l'efficienza dei servizi delle pubbliche amministrazioni, a decorrere dal 1o gennaio 2012 l'organizzazione di convegni, di giornate e di feste celebrative, nonché di cerimonie di inaugurazione e di altri eventi similari, da parte delle amministrazioni e delle agenzie dello Stato, nonché da parte degli enti e delle strutture da esse vigilati, è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministro competente; l'autorizzazione è rilasciata nei soli casi in cui non è possibile limitarsi alla pubblicazione, nel sito internet istituzionale, di messaggi e discorsi ovvero non è possibile, per le medesime finalità, l'utilizzo di video o audio-conferenze, anche attraverso il sito internet istituzionale; in ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare un aumento delle spese destinate in bilancio alle predette finalità, si devono svolgere fuori dell'orario di ufficio. Il personale che partecipa a tali eventi non ha diritto a percepire compensi per lavoro straordinario
 

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ovvero indennità a qualsiasi titolo, né a fruire di riposi compensativi. Per le magistrature e per le autorità indipendenti, fermo restando il rispetto dei limiti di cui al presente comma, l'autorizzazione è rilasciata, per le magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno e, per le autorità indipendenti, dall'organo di vertice. Per le Forze armate e le Forze di polizia, l'autorizzazione è rilasciata dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca, nonché alle mostre realizzate, nell'ambito dell'attività istituzionale, dagli enti vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali e agli incontri istituzionali connessi all'attività di organismi internazionali o dell'Unione europea.

Art. 27.
(Chiusura delle sedi di rappresentanza delle regioni all'estero e istituzione del «Palazzo Italia» a Bruxelles).

      1. Al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere la soppressione delle loro sedi di rappresentanza all'estero.
      2. Ai fini di cui al comma 1 ed entro il medesimo termine ivi previsto il Ministro per le politiche europee coordina in accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un progetto per la realizzazione di una sede unica, denominata «Palazzo Italia», situata a Bruxelles, nella quale ubicare le rappresentanze delle regioni italiane presso l'Unione europea al fine di ridurre i loro costi di gestione e di ottimizzare le risorse.
      3. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a

 

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statuto speciale e ordinario e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono ulteriormente ridotti, rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, di una somma corrispondente ai mancati risparmi nei casi in cui, entro il termine previsto dal comma 1, le regioni e le province autonome non provvedano alla chiusura delle loro sedi di rappresentanza all'estero.

Capo II
RIDUZIONE DELLE SPESE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Art. 28.
(Riduzione dei consumi intermedi delle pubbliche amministrazioni).

      1. A decorrere dall'anno 2012 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, è rideterminata, attraverso una riduzione lineare degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nell'anno 2009, incrementata del tasso di inflazione. Tale rideterminazione è effettuata in modo da comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nel Documento di economia e finanza per gli anni 2012-2014, fino a 3 miliardi di euro, a decorrere dall'anno 2012, per le spese delle pubbliche amministrazioni centrali e dei Ministeri, e per un importo complessivo pari a 5 miliardi di euro annui per l'insieme delle pubbliche amministrazioni.
      2. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni del comma 1, le regioni, entro il 31 dicembre 2012, adottano disposizioni, normative o amministrative, volte ad assicurare il perseguimento delle finalità di cui al medesimo comma 1. La disposizione del

 

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presente comma costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal Patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del comma 1 sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.
      3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, sono determinate le modalità di attuazione dei commi 1 e 2.

Art. 29.
(Soppressione delle norme che stabiliscono l'autonomia contabile e di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri).

      1. L'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'autonomia contabile e di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, è abrogato.

Art. 30.
(Riduzione dei trasferimenti alle imprese).

      1. A decorrere dall'anno 2012 gli stanziamenti destinati ai trasferimenti alle imprese, di parte capitale e parte corrente, sono ridotti, ad eccezione dei trasferimenti al settore del trasporto pubblico locale e alla società Ferrovie dello Stato Spa, al fine di determinare un risparmio annuo di spesa valutato in 2 miliardi di euro per l'anno 2012, in 3,5 miliardi di euro per l'anno 2013 e in 6 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2014.
      2. Al fine di garantire la continuità delle erogazioni già deliberate, con decreti interministeriali di natura non regolamentare, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attraverso le quali assicurare la compiuta attuazione del presente articolo.

 

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      3. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obblighi dell'Unione europea per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al comma 1 costituiscono norme di principio e di coordinamento. Conseguentemente gli enti interessati provvedono ad adeguare i propri interventi alle disposizioni di cui al comma 1.

Art. 31.
(Soppressione dei finanziamenti finalizzati alla realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina).

      1. Il comma 4-quater dell'articolo 4 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, è abrogato.
      2. I commi 203, 204 e 205 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono abrogati. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia le disposizioni del primo comma dell'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 191 del 2009.
      3. Alla tabella E allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, la voce relativa alla legge n. 191 del 2009, articolo 2, comma 204, è soppressa.

Art. 32.
(Soppressione della società «Difesa servizi Spa»).

      1. L'articolo 535 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e lo statuto della società «Difesa servizi Spa», di cui al decreto del Ministro della difesa 10 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 2011 sono abrogati.

 

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Art. 33.
(Riduzione delle spese militari).

      1. Nelle more della costituzione di un esercito europeo, il Ministro della difesa, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano di riordino delle Forze armate volto alla riduzione degli effettivi e delle spese correnti, per ottenere un risparmio annuo non inferiore a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.
      2. Qualora entro la data indicata al comma 1 non sia emanato il decreto del Ministro della difesa di cui al medesimo comma, il Ministro dell'economia e delle finanze riduce di pari importo le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti sono iscritti nel bilancio del Ministero della difesa come spese rimodulabili.

Art. 34.
(Riduzione delle spese per il rifinanziamento delle missioni internazionali).

      1. Per gli anni 2012 e 2013 il finanziamento previsto per gli interventi a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia non può superare lo stanziamento per tale voce previsto per l'anno 2011 diminuito del 20 per cento.
      2. A decorrere dall'anno 2014, la riduzione di cui al comma 1 è aumentata di un ulteriore 10 per cento.
      3. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli interventi di cooperazione allo sviluppo.

Art. 35.
(Riduzione delle spese per i sistemi d'arma).

      1. Nell'ambito degli interventi correttivi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi

 

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di finanza pubblica, al fine di salvaguardare la funzionalità e l'efficienza operativa delle Forze armate, il Ministro della difesa e il Ministro dello sviluppo economico, ciascuno per la parte di propria competenza, individuano, anche in relazione agli impegni assunti in ambito internazionale, le misure di ottimizzazione della spesa per il recupero di risorse attraverso una rimodulazione delle spese per i sistemi d'arma, condotta sulla base di un riesame delle più immediate esigenze operative e delle prioritarie esigenze di sicurezza dei contingenti impegnati fuori area.
      2. Le spese di cui al comma 1 nel triennio 2012-2014 non possono comunque superare l'ammontare per l'anno 2010 di tali spese ridotto del 30 per cento.

Art. 36.
(Intensificazione dei controlli in materia di invalidità).

      1. Alle prestazioni di invalidità civile, cecità civile, sordità civile o disabilità nonché alle prestazioni di invalidità a carattere previdenziale erogate dall'INPS si applicano le disposizioni dell'articolo 9 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e dell'articolo 55, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni.
      2. Fermo restando quanto previsto dal codice penale, agli esercenti una professione sanitaria che intenzionalmente attestano falsamente uno stato di malattia o di disabilità cui consegue il pagamento di trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile o disabilità successivamente revocati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698, per accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nei casi di cui al presente comma il medico, ferme restando la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni,

 

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è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile e disabilità nei periodi per i quali è accertato il godimento da parte del relativo beneficiario, nonché il danno all'immagine subìti dall'amministrazione. Gli organi competenti alla revoca sono tenuti ad inviare copia del provvedimento alla Corte dei conti per eventuali azioni di responsabilità. Sono altresì estese le sanzioni disciplinari di cui al comma 3 del citato articolo 55-quinquies del decreto legislativo n. 165 del 2001.
      3. Al fine di proseguire anche per gli anni 2012-2014 nel potenziamento dei programmi di verifica del possesso dei requisiti per i percettori di prestazioni di invalidità civile nel contesto della complessiva revisione delle procedure in materia stabilita dall'articolo 20 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, al comma 2 dello stesso articolo 20 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per il triennio 2012-2014 l'INPS effettua, con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente, in via aggiuntiva all'ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, un programma di 100.000 verifiche per l'anno 2012 e di 200.000 verifiche annue per ciascuno degli anni 2013 e 2014 nei confronti dei titolari di benefìci economici di invalidità civile».

Art. 37.
(Recupero dell'efficienza dirigenziale pubblica).

      1. Ciascuna amministrazione pubblica, al fine di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al prodotto interno lordo, è tenuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni

 

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pubbliche, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni.
      2. In mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di efficienza definiti dalla Commissione di cui al comma 1 del presente articolo possono essere applicate le misure in materia di responsabilità dirigenziale previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato. Il dirigente che contravvenga ai suddetti indirizzi, requisiti e criteri per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.
      3. È fatto divieto di corrispondere il trattamento economico accessorio al dirigente che, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.
      4. È fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati dalla Commissione di cui al comma 1 per grave inefficienza, improduttività o sovradimensionamento dell'organico.
      5. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 100 milioni di euro per l'anno 2012 e a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori risparmi, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.
 

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Art. 38.
(Utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni del software a codice sorgente aperto).

      1. Lo Stato favorisce il pluralismo informatico, garantendo l'accesso e la libertà di scelta nella realizzazione di piattaforme informatiche ed eliminando altresì ogni barriera dovuta a diversità di standard.
      2. Sono favoriti la diffusione e lo sviluppo di software liberi, in considerazione delle loro positive ricadute sull'economia pubblica, sulla concorrenza e sulla trasparenza del mercato, nonché sullo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica. La pubblica amministrazione, nel rispetto del principio costituzionale di buon andamento e del principio di economicità dell'attività amministrativa, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, predilige l'uso di software libero.
      3. Alla cessione di software libero non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come da ultimo sostituito dall'articolo 13 della legge 18 agosto 2000, n. 248.
      4. La pubblica amministrazione è tenuta ad utilizzare, nella propria attività, programmi per elaboratore elettronico dei quali detiene il codice sorgente.
      5. La pubblica amministrazione, nella scelta dei programmi per elaboratore elettronico necessari alla propria attività, privilegia programmi appartenenti alla categoria del software libero o, in alternativa, del software a codice sorgente aperto. Qualora sia privilegiato il software a codice sorgente aperto, il fornitore deve necessariamente e senza costi aggiuntivi per l'amministrazione consentire la modificabilità del codice sorgente. La disponibilità del codice sorgente è posta in relazione anche all'opportunità per la pubblica amministrazione di modificare i programmi per elaboratore elettronico in modo da adattarli alle proprie esigenze.
      6. La pubblica amministrazione che intende avvalersi di un software non libero

 

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deve motivare analiticamente la ragione di tale scelta.
      7. Dell'eventuale maggiore spesa derivante dall'attuazione di una scelta non appropriata del software risponde patrimonialmente il responsabile del procedimento di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
      8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri competenti, adotta i relativi regolamenti di attuazione.
      9. Nel termine di cui al comma 8 il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione adotta un regolamento recante la definizione dei criteri per l'impiego ottimale del software libero nella pubblica amministrazione nonché dei programmi di valutazione tecnica ed economica dei progetti in corso e di quelli da adottare relativi alla progressiva adozione di soluzioni di software libero, da parte delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e degli enti pubblici non economici nazionali.
      10. I regolamenti di cui al presente articolo non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 39.
(Unificazione degli enti previdenziali).

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2012 è istituito l'Istituto di previdenza generale (IPG). L'IPG esercita le funzioni svolte dai seguenti enti di previdenza, che sono soppressi a decorrere dalla medesima data:

          a) Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);

          b) Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);

          c) Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS).

 

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      2. L'IPG succede in tutti i rapporti attivi e passivi dell'INPS, dell'INPDAP e dell'ENPALS in essere alla data del 1o gennaio 2011. Dalla medesima data sono soppressi i comitati centrali regionali e provinciali dell'INPS e i comitati di vigilanza delle gestioni dell'INPDAP. I ricorsi amministrativi pendenti presso tali organi sono conseguentemente devoluti ai dirigenti dell'IPG.
      3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è nominato il Commissario straordinario dell'IPG.
      4. Entro il 28 febbraio 2012 il Commissario straordinario dell'IPG predispone lo statuto dell'IPG, da emanare entro i successivi sessanta giorni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
      5. Lo statuto di cui al comma 4 definisce le attribuzioni degli organi dell'IPG, che sono individuati come segue:

          a) il Presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;

          b) il consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da cinque membri; il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni;

          c) il consiglio di indirizzo e vigilanza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa

 

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con il Ministro dell'economia e delle finanze, composto da venti membri, designati dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi; il consiglio di indirizzo e di vigilanza dura in carica quattro anni;

          d) il collegio dei sindaci, composto da tre membri, due nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze; uno dei componenti nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di presidente; per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente.

      6. Alla costituzione degli organi di cui al comma 5 si provvede a decorrere dal 1o gennaio 2013. Lo statuto reca disposizioni sulla formazione dei bilanci dell'IPG volte ad assicurare piena e separata evidenza contabile alla gestione delle prestazioni previdenziali, assistenziali, creditizie e sociali. Con il criterio prioritario dell'unicità dei sistemi strumentali per il miglioramento dei servizi, della riduzione degli oneri e della semplificazione delle strutture e delle procedure, nonché con riguardo alla dismissione del patrimonio dell'INPS, dell'INPDAP e dell'ENPALS, il Commissario straordinario predispone, entro il 30 giugno 2012, un piano strategico-operativo per l'organizzazione dell'IPG e per la piena attuazione delle disposizioni del presente articolo, da avviare entro il 30 settembre 2012. Il piano è approvato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

Art. 40.
(Unioni di comuni).

      1. Allo scopo di assicurare un efficace esercizio delle funzioni e dei servizi comunali in ambiti territoriali adeguati, è fatto obbligo ai comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti di costituire un'unione ai sensi dell'articolo 32 del testo

 

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unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal presente articolo, fino al raggiungimento del suddetto limite demografico. Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, all'unione di comuni è affidato l'esercizio associato dei seguenti servizi e funzioni:

          a) l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale;

          b) funzioni in materia di edilizia, compresi la vigilanza e il controllo territoriale;

          c) la pianificazione urbanistica e la regolamentazione edilizia di ambito comunale, anche con riferimento agli interventi di recupero del territorio e di riqualificazione degli assetti insediativi, nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale;

          d) l'attuazione in ambito comunale delle attività di protezione civile inerenti alla previsione, alla prevenzione, alla pianificazione di emergenza e al coordinamento dei primi soccorsi;

          e) la costruzione, la classificazione, la gestione e la manutenzione delle strade comunali e la regolazione della circolazione stradale urbana e rurale e dell'uso delle aree di competenza dell'ente;

          f) la pianificazione dei trasporti e dei bacini di traffico e la programmazione dei servizi di trasporto pubblico comunale, nonché le funzioni di autorizzazione e di controllo in materia di trasporto privato in ambito comunale, in coerenza con la programmazione provinciale;

          g) la progettazione e la gestione del sistema locale dei servizi sociali e l'erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

          h) l'edilizia scolastica, l'organizzazione e la gestione dei servizi scolastici, compresi gli asili nido, fino all'istruzione secondaria di primo grado;

          i) l'attuazione delle misure relative alla sicurezza urbana e delle misure disposte dall'autorità sanitaria locale;

 

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          l) l'accertamento, per quanto di competenza, degli illeciti amministrativi e l'irrogazione delle relative sanzioni;

          m) l'organizzazione delle strutture e dei servizi di polizia municipale e l'espletamento dei relativi compiti di polizia amministrativa e stradale, inerenti ai settori di competenza comunale, nonché di quelli relativi ai tributi di competenza comunale;

          n) la tenuta dei registri dello stato civile e di popolazione e i compiti in materia di servizi anagrafici nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;

          o) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge.

      2. In ciascuno dei comuni costituenti l'unione di cui al comma 1 è assicurato il funzionamento di uno sportello per il pubblico abilitato al rilascio, anche automatico, delle certificazioni.
      3. I comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte tramite l'unione. Ogni comune può far parte di una sola unione di comuni. Le unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni.
      4. La regione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, individua con propria legge, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per definire le unioni da costituire, stabilendo, al contempo, le modalità di aggregazione e distacco dei comuni, nonché lo Statuto adottato dalle costituende unioni. L'adesione all'unione ha una validità pari ad almeno cinque anni.
      5. Se non si provvede entro il termine previsto dal comma 4, il Ministro dell'interno nomina un commissario ad hoc che

 

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provvede a quanto disposto dal medesimo comma 4, entro centottanta giorni dalla sua nomina.
      6. I commi 2 e 3 dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono sostituiti dai seguenti:
      «2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione possono essere modificati con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie. Lo statuto individua le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse e stabilisce la sede dell'unione da situare presso uno dei comuni della medesima unione.
      3. Lo statuto prevede che il consiglio dell'unione sia composto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da un numero di consiglieri, eletti dai singoli consigli dei comuni dell'unione tra i propri componenti, pari a quello disposto per i comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'unione, garantendo la rappresentanza delle minoranze. Il consiglio elegge il presidente tra i sindaci dei comuni dell'unione. Il consiglio elegge altresì gli assessori scelti tra i consiglieri in numero pari a quello disposto per i comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'unione. Le giunte dei singoli comuni che aderiscono all'unione sono soppresse».

      7. I comuni provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo entro un anno dall'adozione del piano regionale. Decorso inutilmente tale termine, il prefetto nomina un commissario ad hoc che provvede a quanto disposto entro centottanta giorni dalla sua nomina.

Capo III
MISURE FISCALI

Art. 41.
(Ripristino di norme per il contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscali).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

          a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito,

 

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con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

          b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

          c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

      2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:

          a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni;

          b) il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;

          c) il comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

          d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

          e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 42.
(Determinazione sintetica preventiva del reddito delle persone fisiche e delle società, nonché rettifica delle dichiarazioni pregresse ad effetto immediato).

      1. L'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,

 

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n. 600, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «Art. 38. – (Determinazione sintetica preventiva del reddito delle persone fisiche e rettifica delle dichiarazioni pregresse).1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 2011, sono individuate le modalità per l'introduzione di una determinazione sintetica preventiva del reddito complessivo netto delle persone fisiche in relazione al contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva sulla base dei dati in possesso delle pubbliche amministrazioni, utilizzando anche al riguardo l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.
      2. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce l'inserimento, nel modello della dichiarazione dei redditi, di un modulo nel quale il contribuente deve indicare gli elementi necessari alla compilazione dell'ISEE.
      3. L'Agenzia delle entrate pubblica, con tre mesi di anticipo rispetto alla scadenza delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, i moduli per l'autodeterminazione da parte di ogni singolo contribuente dell'ammontare dell'imposta attesa. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate si provvede all'introduzione graduale delle dichiarazioni dei redditi precompilate per i contribuenti, che possono trasmetterle on line con la firma digitale utilizzando forme di pagamento telematico.
      4. L'ufficio delle imposte, indipendentemente dalle disposizioni recate dall'articolo 39, può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.
 

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      5. La determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale.
      6. L'ufficio delle imposte procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche in base alla determinazione sintetica di cui al presente articolo a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato. La rettifica è notificata al contribuente e contiene in dettaglio tutti gli elementi presi a base del calcolo.
      7. Entro trenta giorni dalla notifica il contribuente può inviare all'ufficio delle imposte la documentazione comprovante l'inesistenza degli elementi presi a base per la determinazione sintetica.
      8. L'ufficio delle imposte, se ritiene comprovate e documentate le segnalazioni del contribuente, procede a una nuova rettifica a modifica della precedente comunicandola al medesimo contribuente.
      9. Immediatamente dopo la nuova rettifica o trascorso inutilmente il termine di trenta giorni di cui al comma 7, l'ufficio delle imposte provvede all'iscrizione a ruolo dell'imposta determinata in maniera sintetica con le procedure di cui al presente articolo.
      10. Per il contribuente che aderisce alla rettifica dell'ufficio delle imposte entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'iscrizione a ruolo le sanzioni relative alle rettifiche sono ridotte a un ottavo di quanto disposto dalla normativa vigente. L'eventuale ricorso non sospende il pagamento delle imposte iscritte a ruolo.
      11. Al di fuori dei casi previsti dal presente articolo, l'ufficio delle imposte può sempre procedere alla determinazione sintetica del reddito anche sulla base di elementi diversi da quelli ivi previsti. In tal caso il contribuente che non intende aderire all'ammontare dell'imposta che deriva
 

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dalla determinazione sintetica, fatta salva la sua facoltà di fare ricorso all'autorità giudiziaria, deve produrre entro trenta giorni dalla data di scadenza fissata per il pagamento dell'imposta elementi, dati, notizie e comunque tutto ciò che può provare o giustificare le ragioni dello scostamento del valore dell'imposta pagata da quello dell'imposta calcolata induttivamente.
      12. In caso di contestazione da parte del contribuente, esso deve essere convocato dagli uffici tributari competenti entro centottanta giorni dalla data del ricorso al fine di verificare la possibilità di addivenire a una conciliazione sull'ammontare dell'imposta dovuta. Trascorso tale termine senza che il contribuente sia stato convocato, la dichiarazione del contribuente è considerata valida.
      13. In sede di prima applicazione della determinazione sintetica di cui ai commi da 1 a 10 l'ufficio delle imposte procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche nei quattro anni precedenti il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione sulla base delle procedure di cui al presente articolo, tenendo conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale calcolato dall'Istituto nazionale di statistica e degli indicatori presuntivi di reddito per il singolo contribuente riferiti ai diversi periodi d'imposta. Si applicano le procedure stabilite dal presente articolo».

      2. L'imponibile dell'imposta sul reddito delle società (IRES) in caso di possesso da parte di una società di uno o più autoveicoli di lusso, di aerei per il trasporto di persone, di natanti di lusso o di immobili ad uso residenziale, qualora non costituenti oggetto principale dell'attività della società, non può essere inferiore al reddito determinato dal possesso di tali beni secondo i criteri previsti dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo, e mediante le modalità accertative definite con decreto del Ministro dell'economia

 

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e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale.

Art. 43.
(Disposizioni per l'emersione di materia imponibile e contributiva con riferimento agli immigrati privi di permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo).

      1. I datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro extracomunitari in possesso di titolo di soggiorno CE previsto dall'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, che dal 1o aprile 2011 occupavano irregolarmente alle proprie dipendenze lavoratori italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o lavoratori extracomunitari, comunque presenti nel territorio nazionale, possono dichiarare, dal 1o settembre al 3 novembre 2011, la sussistenza del rapporto di lavoro, continuativo rispetto al termine del 1o aprile 2011, nelle forme e con le modalità indicate dalle disposizioni dell'articolo 1-ter del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, cui sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole da: «, adibendoli» fino alla fine del comma sono soppresse;

          b) al comma 4:

              1) la lettera d) è abrogata;

              2) alla lettera f), le parole da: «e che, in caso» fino alla fine della lettera, sono soppresse;

          c) il comma 6 è abrogato;

          d) al comma 7, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.

      2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari

 

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a 130 milioni di euro per l'anno 2011 e a 321 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti statali all'INPS a titolo di anticipazioni di bilancio per la copertura del fabbisogno finanziario complessivo dell'ente, per effetto delle maggiori entrate contributive derivanti dalle disposizioni di cui al medesimo comma 1.

Art. 44.
(Incremento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sui redditi da capitale e redditi diversi e riduzione della ritenuta sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai titolari di conti correnti e di depositi).

      1. In attesa di un riordino della tassazione sui redditi finanziari, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui redditi da capitale e redditi diversi del 12,5 per cento è innalzata al 20 per cento sui redditi maturati a partire dal 1o gennaio 2012 ad eccezione dei titoli di Stato cui continua ad applicarsi l'aliquota dal 12,5 per cento.
      2. Le minusvalenze realizzate nel regime della dichiarazione o del risparmio amministrato fino al 31 dicembre 2010 sono convertite in crediti d'imposta all'aliquota del 12,5 per cento. Tali crediti sono compensabili con l'imposta sostitutiva dovuta sui redditi diversi e sono riportabili in avanti per il periodo previsto per le minusvalenze che li hanno generati. I contribuenti hanno la facoltà di affrancare le plusvalenze e le minusvalenze latenti nel regime della dichiarazione e del risparmio amministrato, per il complesso delle attività incluse nel singolo rapporto di custodia o di amministrazione, versando un'imposta sostitutiva del 12,5 per cento sui redditi complessivamente maturati fino al 31 dicembre 2011.
      3. I proventi degli organismi di investimento collettivo sono riclassificati nella categoria dei redditi diversi. La tassazione sostitutiva sul risultato di gestione dei fondi comuni di diritto italiano è eliminata. I proventi dei fondi sono assoggettati in capo ai percipienti all'imposta sostitutiva

 

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del 20 per cento prevista per i redditi diversi. I risultati negativi dei fondi di diritto italiano non ancora compensati al 31 dicembre 2011 sono convertiti in crediti d'imposta pari al 12,5 per cento del loro ammontare. I crediti sono ceduti dai fondi alla società di gestione o al soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni dei fondi. Tali crediti non sono rimborsabili né produttivi di interessi e possono essere compensati dalla società di gestione o dal soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni dei fondi con altre imposte o ceduti ad altri contribuenti soggetti ad IRES che possono utilizzarli a loro volta in compensazione. La somma dei crediti ceduti o compensati non può superare in ogni anno il 12,5 per cento del risultato di gestione dei fondi.
      4. La ritenuta del 27 per cento prevista sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai titolari di conti correnti e di depositi, anche se rappresentati da certificati, è ridotta al 20 per cento.

Art. 45.
(Inserimento delle stock option ed emolumenti variabili nella base imponibile dell'IRPEF).

      1. I compensi derivanti da forme di remunerazione operate sotto forma di bonus e stock option attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nonché ai titolari di contratti di lavoro a progetto costituiscono parte integrante della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) prevista dall'articolo 3 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce le modalità di attuazione del comma 1.

Art. 46.
(Incremento dell'addizionale IRES per le società operanti nel settore petrolifero).

      1. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-

 

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legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di un punto percentuale.
      2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al comma 1 del presente articolo si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
      3. All'aumento dell'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.

Art. 47.
(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi per banche ed assicurazioni).

      1. Al comma 5-bis, primo periodo, dell'articolo 96 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
      2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 6:

              1) al comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;

              2) al comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;

          b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

      3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

 

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Art. 48.
(Deducibilità delle svalutazioni dei crediti per gli enti creditizi e finanziari).

      1. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «0,30 per cento» ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento».
      2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al comma 1 del presente articolo si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

Art. 49.
(Aumento dei canoni di concessione).

      1. Le misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime sono aggiornate, per l'anno 2012, applicando l'aumento del 10 per cento alle misure unitarie dei canoni determinati per l'anno 2011. Le misure unitarie aggiornate costituiscono la base di calcolo per la determinazione del canone da applicare alle concessioni demaniali marittime rilasciate o rinnovate a decorrere dal 1o gennaio 2012. La medesima percentuale si applica alle concessioni in vigore ancorché rilasciate precedentemente al 1o gennaio 2012.
      2. La misura minima del canone di 338,39 euro di cui al decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 3 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 dell'11 febbraio 2011, è elevata a 1.000 euro. Si applica la misura minima di 1.000 euro alle concessioni per le quali la misura annua, determinata ai sensi del comma 1, risulta inferiore alla misura stabilita dal periodo precedente.
      3. A decorrere dal 1o gennaio 2012, il comma 9 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:
      «9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i

 

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soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1o gennaio 2012, al pagamento di un canone annuo di concessione:

          a) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;

          b) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:

              1) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;

              2) 50.000 euro se emittente televisiva locale;

              3) 15.000 euro se emittente radiofonica locale».

      4. Le misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni stradali statali sono aggiornate, per l'anno 2012, applicando l'aumento del 10 per cento alle misure unitarie dei canoni determinati per l'anno 2011. Le misure unitarie aggiornate costituiscono la base di calcolo per la determinazione del canone da applicare alle concessioni stradali statali rilasciate o rinnovate a decorrere dal 1o gennaio 2012. La medesima percentuale si applica alle concessioni in vigore ancorché rilasciate precedentemente al 1o gennaio 2012.
      5. Entro il 31 dicembre 2011, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i canoni di concessione per lo sfruttamento delle acque minerali naturali e di sorgente secondo i criteri del Documento di indirizzo delle Regioni italiane in materia approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 16 novembre 2006.
      6. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale e ordinario e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono ridotti di una somma corrispondente ai mancati incrementi del gettito nel caso in

 

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cui le medesime regioni e province autonome non provvedano ad adeguare i canoni di concessione per le acque minerali entro il termine di cui al comma 5.
      7. A decorrere dall'anno 2012 i contributi previsti dall'articolo 5 dell'allegato n. 10 annesso al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, sono aumentati del 10 per cento

Art. 50.
(Rideterminazione dell'aliquota per il calcolo dell'imposta erariale unica sui giochi e le scommesse).

      1. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:
      «1. A decorrere dal 1o giugno 2011, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento».

Art. 51.
(Riduzione dei regimi di esenzione, di esclusione e di favore fiscale).

      1. In attesa dell'entrata in vigore della riforma fiscale, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto, entro il 31 dicembre 2011, a ridurre i regimi di esenzione, di esclusione e di favore fiscale al fine di conseguire per gli anni 2012 e 2013 un risparmio annuo pari ad almeno 5 miliardi di euro e ad almeno 9 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2014.
      2. Dal provvedimento di cui al comma 1 sono escluse le agevolazioni a favore delle persone fisiche che riguardano la

 

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prima abitazione, i carichi di famiglia, il lavoro e le pensioni.
      3. Qualora entro la data indicata al comma 1 non sia emanato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al medesimo comma, i regimi di esenzione, di esclusione e di favore fiscale, ad eccezione di quelli di cui al comma 2, sono ridotti del 7 per cento in maniera lineare per gli anni 2012 e 2013 e del 9 per cento in maniera lineare a decorrere dall'anno 2014.

Art. 52.
(Tassazione separata sull'attività di trading con aliquota del 35 per cento della gestione delle attività finanziarie detenute per negoziazione da soggetti esercenti attività bancaria).

      1. Dopo l'articolo 94 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
      «Art. 94-bis. — (Tassazione separata del risultato complessivo netto della gestione delle attività finanziarie detenute per la negoziazione). — 1. Per i soggetti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, il risultato complessivo netto derivante dalla gestione delle attività finanziarie detenute per la negoziazione, diverse dai titoli di debito, dalle quote di organismi di investimento collettivo del risparmio e dai finanziamenti, è soggetto a tassazione separata con aliquota del 35 per cento.
      2. Il risultato complessivo netto di cui al comma 1 è determinato, in ciascun periodo d'imposta, sottraendo dai componenti positivi derivanti dalla valutazione o dal realizzo delle attività finanziarie di cui al medesimo comma 1 i componenti negativi derivanti dalla valutazione o dal realizzo delle medesime attività.
      3. La perdita di un periodo d'imposta, determinata come disposto al comma 2, può essere computata in diminuzione del risultato complessivo netto dei periodi d'imposta successivi, comunque non oltre il quinto, per l'intero importo che trova

 

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capienza nel medesimo risultato di ciascuno di essi».

      2. Al comma 7 dell'articolo 172 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Ai fini della quantificazione delle perdite riportabili, cui si applicano le disposizioni del presente comma, si assume la differenza negativa derivante dalla somma algebrica del risultato determinato ai sensi dell'articolo 94-bis e di quello determinato ai sensi degli articoli 81 e seguenti».
      3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge; nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo d'imposta si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai citati commi 1 e 2.

Art. 53.
(Applicazione di un'imposta di bollo sulle transazioni finanziarie).

      1. Le transazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari, concluse nel territorio dello Stato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il tramite delle banche e delle imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento di cui all'articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono soggette all'imposta di bollo.
      2. L'imposta di bollo è determinata applicando l'aliquota dell'1,5 per mille sul valore delle transazioni di cui al comma 1 al momento della conclusione delle stesse.
      3. Sono considerati strumenti finanziari, ai fini dell'applicazione del comma 1 del presente articolo, gli strumenti individuati

 

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dall'articolo 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, nonché ogni altro titolo o contratto di natura finanziaria.
      4. Sono obbligati al versamento dell'imposta di bollo i soggetti individuati al comma 1 per i contratti conclusi mediante il loro intervento. È fatto divieto ai medesimi soggetti di traslare l'onere dell'imposta.
      5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione dell'imposta di bollo. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti gli adempimenti e le modalità per il versamento dell'imposta di bollo delle transazioni aventi ad oggetto alcuni strumenti finanziari.

TITOLO II
MISURE PER LO SVILUPPO: RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE SULLE IMPRESE E LE FAMIGLIE

Art. 54.
(Eliminazione dall'imponibile dell'IRAP del costo del lavoro per le imprese private).

      1. A decorrere dall'anno fiscale 2012 la quota di IRAP calcolata assumendo come imponibile l'ammontare delle somme versate a titolo di contributi obbligatori previdenziali dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, costituisce credito d'imposta.
      2. A decorrere dall'anno fiscale 2014 la quota di IRAP calcolata assumendo come imponibile l'ammontare delle somme corrispondenti al costo del lavoro complessivo sostenuto dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, costituisce credito d'imposta.
      3. I crediti d'imposta di cui ai commi 1 e 2 possono essere utilizzati dai soggetti passivi dell'IRAP in relazione al pagamento

 

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delle imposte erariali a loro carico e delle imposte da loro trattenute come sostituti d'imposta.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, dispone le misure attuative del presente articolo.

Art. 55.
(Aumento delle detrazioni per carichi familiari ed incremento degli assegni familiari).

      1. Le detrazioni per carichi di famiglia disciplinate dall'articolo 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come da ultimo modificato dal presente articolo, e per i contribuenti incapienti, nonché gli assegni per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni, sono proporzionalmente incrementati come stabilito dal decreto di cui al comma 3 del presente articolo, nel limite di spesa complessivo, fino alla concorrenza di 4.000 milioni di euro per l'anno 2012, di 7.000 milioni di euro per l'anno 2013, di 7.800 milioni di euro per l'anno 2014 e di 11.300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
      2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserita la seguente lettera:

          «b-bis) le detrazioni di cui alle lettere a) e b) spettano anche per il convivente nelle coppie formate da persone dello stesso sesso legate da vincoli affettivi. La detrazione spetta a condizione che la convivenza duri da almeno due anni, risultante da certificato di residenza anagrafica».

      3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli incrementi proporzionali delle detrazioni per carichi di famiglia e degli assegni per il nucleo familiare previsti dal comma 1.

 

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TITOLO III
LIBERALIZZAZIONI E TUTELA DELLA CONCORRENZA

Art. 56.
(Tutela della concorrenza nel settore del credito).

      1. All'articolo 120-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Recesso e portabilità dei conti correnti»;

          b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
      «1-bis. Non possono essere imposte al cliente spese o commissioni per il trasferimento del contratto presso altra banca o intermediario, ivi compresi il deposito dei titoli e le domiciliazioni bancarie. Con procedure di collaborazione tra intermediari improntate a criteri di massima riduzione dei tempi e degli adempimenti sono stabilite le modalità con cui il cliente può perfezionare le opzioni di trasferimento rivolgendosi direttamente alla nuova banca o al nuovo intermediario».

      2. All'articolo 21 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «4-bis. È considerata inoltre scorretta la pratica commerciale che impone al cliente l'obbligo di aprire un conto corrente o di sottoscrivere una polizza assicurativa da parte di una banca, istituto o intermediario, per la stipula del contratto di accensione di un mutuo, qualora tale polizza sia erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario».

      3. L'articolo 2-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, è abrogato.
      4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, sono nulle le clausole di massimo

 

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scoperto e le clausole comunque denominate che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dalla effettiva durata del prelevamento della somma.
      5. La Banca d'Italia assicura, con propri provvedimenti, la vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni del presente articolo e stabilisce i criteri e le modalità ispirati a princìpi di trasparenza e di corretta informazione con cui gli istituti di credito fissano le condizioni economiche per i servizi offerti ai clienti, ivi compresi le aperture di credito e gli affidamenti relativi ai conti correnti.
      6. Il comma 61 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è sostituito dal seguente:
      «61. In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, l'articolo 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno della chiusura del suddetto conto corrente».

Art. 57.
(Tutela della concorrenza nel settore delle assicurazioni).

      1. Dopo il comma 2-ter dell'articolo 131 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:
      «2-quater. In deroga all'articolo 1899 del codice civile, per il contratto di assicurazione obbligatoria di responsabilità civile dei veicoli, sono nulle le clausole di tacito rinnovo. L'impresa di assicurazione è comunque obbligata ad informare il contraente della scadenza del contratto almeno trenta giorni prima della medesima scadenza».

      2. La Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP) Spa è autorizzata a

 

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promuovere la costituzione di gruppi di acquisto, cui possono liberamente aderire i cittadini, su base provinciale, per la stipula di contratti individuali di assicurazione per la responsabilità civile dei veicoli ad uso privato. Le spese di funzionamento dei gruppi sono a carico degli aderenti.
      3. Ai sensi dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP) Spa è autorizzata a scegliere, su incarico di CONSAP Spa, l'offerta contrattuale più conveniente per la sottoscrizione della polizza di responsabilità civile dei veicoli da parte degli aderenti ai gruppi di cui al comma 2 del presente articolo. Nel rispetto delle disposizioni del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, CONSIP Spa seleziona le offerte maggiormente competitive, presentate da imprese di assicurazione ed intermediari, e sottoscrive convenzioni secondo le modalità previste dal decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 24 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2000, prevedendo procedure semplificate di adesione alle medesime da parte dei gruppi di cui al citato comma 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e le procedure attuative delle disposizioni di cui al presente comma.
      4. Al fine di tutelare pienamente la concorrenza nell'ambito dell'attività assicurativa tra le imprese aventi la sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative della normativa vigente in materia di attività in regime di stabilimento e di prestazione di servizi di cui al capo III del titolo II del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni,
 

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secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) le attività sono soggette alla sola comunicazione da parte dell'autorità di vigilanza dello Stato in cui l'impresa ha sede legale all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) delle informazioni e degli adempimenti previsti dalle disposizioni dell'ordinamento dell'Unione europea;

          b) l'impresa può insediare la sede secondaria in Italia o nominare una persona indipendente incaricata di agire per conto dell'impresa stessa, anche in regime di prestazione di servizi senza dovere ricevere la comunicazione dell'ISVAP;

          c) l'impresa non è tenuta a nominare un rappresentante in Italia incaricato della gestione dei sinistri e della liquidazione dei relativi risarcimenti.

      5. Il Governo trasmette il testo del decreto legislativo di cui al comma 4 alle Commissioni parlamentari competenti che devono esprimere il proprio parere entro trenta giorni.

Art. 58.
(Misure per la tutela della concorrenza e per il contenimento dei prezzi nel settore della distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione e dei prodotti petroliferi).

      1. I gestori dei singoli punti di vendita di carburanti al dettaglio possono liberamente rifornirsi da qualunque produttore o rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria.
      2. A decorrere dal 1o gennaio 2012, le eventuali clausole contrattuali che prevedono forme di esclusiva nell'approvvigionamento di cui al comma 1 sono nulle, per violazione di norma imperativa di legge, per la parte eccedente il 50 per cento della fornitura complessivamente pattuita e comunque per la parte eccedente il 50 per cento di quanto erogato nel precedente anno dal singolo punto di vendita.

 

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      3. Al fine di incrementare la concorrenza, l'efficienza del mercato, la qualità dei servizi e il corretto e uniforme funzionamento del settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, nonché di garantire la libertà di scelta del consumatore fra le varie modalità di erogazione dei carburanti, all'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 17 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non possono altresì essere imposti vincoli o obblighi all'utilizzo di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato durante le ore in cui è contestualmente assicurata la facoltà di rifornimento assistito da personale, all'apertura di nuovi impianti, ovvero alla trasformazione di impianti esistenti, con distribuzione dei carburanti in modalità esclusivamente automatizzata, alla libera determinazione degli orari e dei turni di apertura degli impianti di distribuzione dei carburanti»;

          b) dopo il comma 22 è inserito il seguente:
      «22-bis. Ai fini del rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di accesso all'attività di distribuzione di carburanti in rete, le regioni, nell'esercizio della loro potestà legislativa, danno attuazione alle disposizioni di cui ai commi da 17 a 22, compatibilmente con i princìpi di non discriminazione, di tutela della concorrenza e di piena liberalizzazione dell'accesso al mercato da parte dei nuovi entranti».

      4. Al fine di garantire un assetto maggiormente concorrenziale del mercato nazionale dei carburanti e di assicurare il contenimento dei prezzi di vendita al dettaglio, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2015, Acquirente unico Spa assicura in via straordinaria l'attività di compravendita di carburanti secondo i seguenti criteri:

          a) acquisto all'ingrosso di carburanti ai prezzi più convenienti sul mercato nazionale

 

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e internazionale, finalizzato all'approvvigionamento degli esercenti gli impianti di distribuzione carburanti;

          b) affitto di depositi di stoccaggio dei carburanti di cui alla lettera a);

          c) attivazione di un servizio di vendita all'ingrosso a prezzi concorrenziali agli esercenti gli impianti di distribuzione al dettaglio.

      5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attraverso cui Acquirente unico Spa svolge le attività di cui al comma 4.
      6. Al fine di incrementare la concorrenza, l'efficienza del mercato e la qualità dei servizi del settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, negli stessi sono ammessi:

          a) l'esercizio dell'attività di somministrazione di bevande e degli alimenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25 agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 64, commi 5 e 6, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui all'articolo 71 del citato decreto legislativo n. 59 del 2010;

          b) l'esercizio di attività di punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dell'impianto.

      7. Le attività di cui al comma 6 possono essere gestite anche da soggetti diversi dai titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti rilasciata dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio.

Art. 59.
(Tutela della concorrenza nel settore della distribuzione dei farmaci).

      1. La dispensazione al pubblico dei medicinali comunque classificati è riservata

 

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in via esclusiva al farmacista, ai sensi dell'articolo 122 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.
      2. La dispensazione dei medicinali prescritti dal medico su ricettario del Servizio sanitario nazionale (SSN) è effettuabile esclusivamente nell'ambito delle farmacie convenzionate con il SSN, di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Sono ritenute farmacie convenzionate le sole farmacie autorizzate dall'autorità sanitaria competente per territorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, dell'articolo 104 del testo unico di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonché degli articoli 4 e 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362.
      3. Negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono essere venduti, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, anche i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni.
      4. Negli esercizi commerciali di cui al comma 3 la vendita dei medicinali prevista ai sensi del medesimo comma 3 deve avvenire, nell'ambito di un apposito reparto delimitato, rispetto al resto dell'area commerciale, da strutture in grado di garantire l'inaccessibilità ai farmaci da parte del pubblico e del personale non addetto, negli orari di apertura e di chiusura al pubblico.
      5. Agli esercizi commerciali di cui al comma 3 del presente articolo si applicano le disposizioni previste dall'articolo 45 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, e dall'articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.
 

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      6. Gli orari e i turni di apertura e di chiusura delle farmacie convenzionate con il SSN, stabiliti dalle autorità competenti, costituiscono il livello minimo di servizio che deve essere assicurato da ciascuna farmacia. È facoltà di chi ha la titolarità o la gestione della farmacia di prestare servizio in orari e in periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, purché ne dia preventiva comunicazione all'autorità sanitaria competente e informi la clientela mediante cartelli affissi all'esterno dell'esercizio.

Art. 60.
(Tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale).

      1. All'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
      «1-bis. Le attività commerciali di cui al comma 1 hanno la facoltà di fornire liberamente ai consumatori in un solo esercizio, oltre alla vendita di beni, la fornitura di servizi integrati con la propria attività economica principale, di particolare interesse per la collettività, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati»;

          b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «4-bis. Le regioni disciplinano la facoltà degli esercenti le attività commerciali di cui al comma 1 di determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura e di derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva nei comuni a vocazione commerciale, turistica, agricola, culturale o storico-monumentale».

Art. 61.
(Riordino delle professioni liberali).

      1. Le disposizioni del presente articolo sono finalizzate al riordino della disciplina

 

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delle professioni intellettuali allo scopo di modernizzare e di qualificare l'esercizio delle professioni, di garantire la qualità del servizio professionale, di tutelare il consumatore per una scelta informata del professionista, di assicurare pari opportunità per i giovani nei primi anni di attività e di favorire l'accesso delle giovani generazioni. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli esercenti le professioni sanitarie e infermieristiche.
      2. L'esercizio, anche in forma societaria e cooperativa, dell'attività professionale è libero in conformità al diritto dell'Unione europea, senza vincoli di predeterminazione numerica, ad eccezione delle attività caratterizzate dall'esercizio di funzioni pubbliche o dall'esistenza di uno specifico interesse generale, per una migliore tutela della domanda di utenza. Possono essere costituite reti di professionisti anche multidisciplinari, in forma di associazioni temporanee, per eseguire in comune opere o mandati professionali.
      3. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni.
      4. La legge dello Stato stabilisce quando l'esercizio dell'attività professionale, anche per lo svolgimento di singole attività, è subordinato all'iscrizione ad appositi elenchi o albi professionali, individuando, sulla base degli interessi pubblici meritevoli di tutela, le professioni intellettuali da disciplinare attraverso il ricorso a ordini, albi o collegi professionali, in modo tale che ne derivi, preferibilmente su base concertata e volontaria, una riduzione, anche mediante accorpamento, di quelli già previsti dalla legislazione vigente, attribuendo, quando ci si trovi in presenza di una rilevante asimmetria informativa e cognitiva tra utente e professionista, alle singole professioni regolamentate le attività riservate necessarie per la tutela di diritti costituzionalmente garantiti e per il perseguimento di finalità primarie di interesse generale.
      5. Gli ordini professionali sono strutturati e articolati in organi centrali e
 

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periferici, ferma restando l'abilitazione all'esercizio per l'intero territorio nazionale e fatte salve le limitazioni volte a garantire l'adempimento di funzioni pubbliche.
      6. L'esame di Stato è obbligatorio per le professioni il cui esercizio può incidere su diritti costituzionalmente garantiti o riguardanti interessi generali meritevoli di specifica tutela, secondo criteri di adeguatezza e di proporzionalità, e deve assicurare l'uniforme valutazione dei candidati e l'abilitazione su base nazionale. Le commissioni giudicatrici sono composte secondo regole di imparzialità e di adeguata qualificazione professionale e la presenza di membri appartenenti agli ordini professionali o da questi designati effettivi e supplenti non può essere superiore alla metà dei componenti.
      7. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli ordini professionali modificano i propri statuti secondo i seguenti princìpi e criteri:

          a) fissazione dei criteri e delle procedure di adozione di un codice deontologico finalizzato a garantire al cliente il diritto a una qualificata, corretta e seria prestazione professionale nonché a un'adeguata informazione sui contenuti e sulle modalità di esercizio della professione e su situazioni di conflitto, anche potenziale, di interesse, a tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione e gli interessi pubblici comunque coinvolti in tale esercizio e ad assicurare la credibilità della professione nonché a garantire la concorrenza;

          b) disciplina su base democratica dei meccanismi elettorali per la nomina alle relative cariche e dell'elettorato attivo e passivo degli iscritti senza alcuna limitazione di età e in modo da assicurare le pari opportunità tra i sessi, nonché in modo idoneo a garantire la trasparenza delle procedure, la rappresentanza presso gli organi nazionali e territoriali anche delle eventuali sezioni e la tutela delle minoranze, l'individuazione dei casi di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza, la durata temporanea delle cariche e la limitata rinnovabilità, in modo da non

 

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superare il massimo di sei anni, la separazione tra organi di amministrazione e gestione e organi di vigilanza e controllo sui bilanci, nonché poteri disciplinari;

          c) previsione dei compiti essenziali degli ordini professionali, tra i quali devono rientrare l'aggiornamento e la qualificazione tecnico-professionale dei propri iscritti, tendenzialmente a carattere gratuito e, comunque, nel rispetto dei princìpi di pari opportunità e di non discriminazione, nonché la verifica del rispetto degli obblighi di aggiornamento da parte dei professionisti iscritti e degli obblighi di informazione agli utenti; comprendere tra tali compiti la collocazione presso studi professionali di giovani non in grado di individuare il professionista per il praticantato e l'organizzazione di corsi integrativi;

          d) previsione dei casi di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile del singolo professionista ovvero della società professionale, con un massimale adeguato al livello di rischio di causazione di danni nell'esercizio dell'attività professionale ai fini dell'effettivo risarcimento del danno, anche in caso di attività svolta da dipendenti professionisti.

      8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascun ordine provvede a indire le elezioni dei nuovi organi statutari nazionali e locali.
      9. Il tirocinio professionale è limitato al periodo necessario a garantire l'effettiva acquisizione dei fondamenti tecnici, pratici e deontologici della professione e comunque non può essere di durata superiore a un anno. Durante il periodo di tirocinio è riconosciuto, oltre al rimborso delle spese, un compenso commisurato all'apporto professionale prestato ovvero un compenso idoneo convenzionalmente pattuito.
      10. La legge statale stabilisce forme di raccordo tra i titoli di studio universitari e di scuola secondaria di secondo grado e l'abilitazione all'esercizio della professione, garantendo anche i casi di accesso

 

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diretto alle sezioni degli ordini, albi e collegi professionali corrispondenti ai diversi livelli di titoli di studio medesimi attraverso esami e corsi specialistici abilitanti.
      11. La legge statale disciplina forme alternative o integrative di tirocinio a carattere pratico, tenendo conto delle singole tipologie professionali, ovvero mediante corsi di formazione promossi od organizzati dai rispettivi ordini professionali, da università o da pubbliche istituzioni, purché strutturati in modo teorico-pratico, e la possibilità di effettuare parzialmente il tirocinio contemporaneamente all'ultima fase degli studi necessari per il conseguimento di ciascun titolo di studio ovvero all'estero.
      12. La legge statale prevede l'adozione di misure rivolte ad agevolare, anche mediante la concessione di borse di studio, l'ingresso nella professione di giovani meritevoli in situazioni di disagio economico, l'erogazione di contributi per l'iniziale avvio e il rimborso del costo dell'assicurazione obbligatoria.
      13. Dai provvedimenti che riconoscono misure di agevolazione o di incentivo previste dalla normativa dell'Unione europea e nazionale per il settore dei servizi e dirette a favorire lo sviluppo dell'occupazione e gli investimenti, con particolare riferimento ai giovani e ai primi anni di esercizio dell'attività professionale, non possono essere esclusi gli esercenti attività professionali.
      14. La costituzione di associazioni, aventi natura privatistica e senza fini di lucro, su base volontaria tra professionisti che svolgono attività professionale omogenea e non soggetta all'iscrizione obbligatoria in elenchi e in albi professionali è libera. La partecipazione all'associazione non comporta alcun diritto di esclusiva.
      15. Le associazioni professionali di cui al comma 14 possono essere riconosciute attraverso l'iscrizione in un apposito registro istituito dal Ministero competente, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, ai fini di dare evidenza ai requisiti professionali e di favorire la qualificazione
 

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professionale e la tutela dell'utenza.
      16. Ai fini della registrazione di cui al comma 15 e senza determinare sovrapposizioni con le professioni organizzate in ordini, le associazioni, in conformità ai princìpi e ai criteri di cui al comma 7, devono garantire la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce, le adeguate diffusione e rappresentanza territoriali, l'esistenza di una struttura organizzativa e tecnico-scientifica tale da assicurare i livelli di qualificazione professionale e la costante verifica di professionalità per gli iscritti, la trasparenza degli assetti organizzativi, l'osservanza di princìpi deontologici secondo un codice etico adottato dall'associazione, la previsione di idonee forme assicurative per la responsabilità da danni cagionati nell'esercizio della professione e una disciplina degli organi associativi su base democratica.
      17. Le associazioni registrate possono rilasciare attestati di competenza riguardanti la qualificazione professionale, tecnico-scientifica e le relative specializzazioni, assicurando che tali attestati siano preceduti da una verifica di carattere oggettivo, abbiano un limite temporale di durata e siano redatti sulla base di elementi e di dati, concernenti la professionalità e le relative specializzazioni, direttamente acquisiti, riscontrati o comunque in possesso dell'associazione.
      18. Con decreto del Ministro della giustizia, sentiti i Ministri interessati, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.

Art. 62.
(Nuove disposizioni in materia di sviluppo e liberalizzazione del mercato dell'autotrasporto, nonché istituzione della Banca dati nazionale dell'autotrasporto).

      1. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con

 

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modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:
      «1. L'Osservatorio sulle attività di autotrasporto di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sulla base di un'adeguata indagine a campione e tenuto conto delle rilevazioni effettuate mensilmente dal Ministero dello sviluppo economico sul prezzo medio del gasolio per autotrazione, determina mensilmente il costo medio del carburante per chilometro di percorrenza, con riferimento alle diverse tipologie di veicoli.
      2. L'Osservatorio, con riferimento alle tipologie di veicoli, determina mensilmente la quota, espressa in percentuale, delle oscillazioni del costo medio del carburante per chilometro di percorrenza e la relativa incidenza sul mercato.
      3. Nell'ambito del mercato dell'autotrasporto di cose per conto terzi, al fine di garantire un'equa corresponsione del corrispettivo del trasporto, qualora il costo medio del carburante per chilometro di percorrenza subisca un'oscillazione, individuata ai sensi del comma 2, non inferiore al 10 per cento, si applica di diritto al contratto di autotrasporto, la clausola di eccessiva onerosità sopravvenuta di cui all'articolo 1467 del codice civile»;

          b) i commi 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies sono abrogati.

      2. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è abrogata.
      3. L'Albo nazionale degli autotrasportatori, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, gestisce e aggiorna gli albi locali degli autotrasportatori.
      4. A decorrere dall'anno 2012, una quota delle risorse non inferiore a 100 milioni di euro, stabilita annualmente dalle leggi di stabilità e di bilancio per il perseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto, è destinata a sostenere

 

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l'adozione di misure volte a promuovere il perfezionamento di operazioni di aggregazioni o fusioni tra imprese di autotrasporto.
      5. Le misure di cui al comma 4 possono consistere:

          a) nella concessione di sgravi fiscali o contributivi legati all'incremento della base occupazionale dell'impresa;

          b) nel riconoscimento di agevolazioni fiscali nei confronti delle imprese che, a seguito del perfezionamento delle operazioni di aggregazione o di fusione, hanno assorbito nell'ambito della propria compagine societaria soggetti che escono dal mercato o che esercitano l'attività in conto proprio;

          c) nella progressiva riduzione dell'IRAP.

      6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi di stabilità e di bilancio, sono stabiliti le modalità applicative del comma 5, i criteri per l'individuazione dei beneficiari e i criteri di riconoscimento delle misure di cui al presente articolo. In ogni caso le misure di cui al presente articolo devono essere concesse in modo proporzionale all'incremento dimensionale delle imprese realizzato a seguito delle operazioni di aggregazione o di fusione e, in particolare, avendo riguardo al numero dei veicoli posseduti da ciascuna impresa prima della conclusione dell'operazione stessa, purché il numero finale dei veicoli non risulti inferiore alle dieci unità.
      7. A decorrere dall'anno 2012, una quota delle risorse non inferiore a 25 milioni di euro, stabilita annualmente dalle leggi di stabilità e di bilancio per il perseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto, è destinata a sostenere le imprese che intendano dotarsi di dispositivi tecnologici che consentano la tracciabilità dei percorsi e la gestione satellitare delle flotte. A tal fine è attribuito un contributo, nella forma di credito di imposta,

 

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pari al 50 per cento del costo sostenuto per l'installazione dei localizzatori satellitari e al 30 per cento del costo di abbonamento del servizio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi di stabilità e di bilancio sono determinati i criteri applicativi della disciplina di cui al presente comma.
      8. È istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la Banca dati nazionale dell'autotrasporto, di seguito denominata «Banca».
      9. Con regolamento adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'interno, sono disciplinati le modalità di funzionamento della Banca, la modalità di accesso, l'inserimento in essa dei dati relativi alle imprese di autotrasporto, la gestione dei profili nonché ogni comunicazione e informativa facente riferimento alle imprese stesse. Sono altresì stabiliti i casi e le modalità di cancellazione dalla Banca dei dati relativi alle imprese.
      10. La Banca, anche attraverso l'ausilio di organismi accreditati specializzati nella tracciabilità dei percorsi e nella gestione satellitare delle flotte, consente alle Forze dell'ordine e agli operatori del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di aumentare i livelli di controllo ai fini della sicurezza e della trasparenza del mercato, nonché per limitare la diffusione del cabotaggio abusivo sul territorio nazionale.
      11. La Banca fornisce altresì un rating, anche di merito creditizio, alle imprese di autotrasporto che operano sul territorio nazionale nel pieno rispetto della normativa dell'Unione europea e interna.
      12. Dopo il primo comma dell'articolo 1696 del codice civile è inserito il seguente:
      «Nell'ipotesi di cui al primo comma, l'indennizzo è calcolato in base al valore della merce nel luogo e nel tempo in cui il vettore la ha ricevuta e il limite di responsabilità è stabilito in 8,33 diritti speciali di prelievo per ogni chilogrammo lordo di merce trasportata».
 

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Art. 63.
(Liberalizzazione del mercato dei trasporti).

      1. Al fine di realizzare una compiuta liberalizzazione del mercato dei trasporti, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di seguito denominata «Autorità», avvalendosi di un'apposita sezione distaccata, svolge funzioni di regolamentazione nel settore dei trasporti, promuovendo e garantendo lo sviluppo di:

          a) condizioni concorrenziali nei diversi comparti del trasporto;

          b) condizioni eque e non discriminatorie di accesso alle infrastrutture da parte dei soggetti che esercitano servizi nei settori del trasporto autostradale, aeroportuale, portuale, ferroviario, modale o intermodale;

          c) adeguati livelli di efficienza e di qualità dei servizi; livelli tariffari equi, trasparenti e orientati ai costi di una gestione efficiente per i servizi soggetti a regolazione, diretti ad armonizzare gli interessi economico-finanziari degli operatori, tramite il riconoscimento di un'equa remunerazione del capitale investito, con gli obiettivi generali di politica economica, ambientale e sociale nel settore dei trasporti.

      2. La sezione di cui al comma 1 è costituita attingendo a personale comandato, in numero non superiore alle trenta unità, proveniente dalle amministrazioni competenti nei settori del trasporto indicati al comma 1, lettera b) e caratterizzato da profili professionali individuati dall'Autorità stessa in relazione alle specifiche capacità tecniche.
      3. Allo scopo di promuovere la concorrenza e di tutelare gli interessi degli utenti e dei consumatori, l'Autorità, previa consultazione pubblica, adotta un'idonea regolamentazione, volta a:

          a) verificare che le condizioni e le modalità di accesso alle infrastrutture e ai

 

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mercati da parte dei soggetti esercenti i servizi di trasporto autostradale, aeroportuale, portuale, ferroviario, modale o intermodale rispettino i princìpi della concorrenza e della trasparenza;

          b) assicurare che la prestazione del servizio di trasporto autostradale, aeroportuale, portuale, ferroviario, modale o intermodale avvenga in condizioni di eguaglianza, nel rispetto delle esigenze degli utenti, ivi comprese quelle degli anziani e dei disabili;

          c) formulare ai soggetti competenti proposte per le modalità di rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni, nonché per l'attribuzione degli incarichi di servizio pubblico, tali da salvaguardare il ricorso a procedure aperte, basate su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori;

          d) assicurare la trasparenza, la disaggregazione e la separazione contabile e gestionale delle imprese regolate nella misura utile alla promozione della concorrenza e all'esercizio delle funzioni di regolazione, anche in modo da distinguere i costi e i ricavi pertinenti alle attività di servizio pubblico;

          e) garantire un livello adeguato di protezione degli utenti e dei consumatori nei confronti dei fornitori del servizio di trasporto;

          f) assicurare che tariffe, canoni, pedaggi e diritti, comunque denominati, siano equi, trasparenti, non discriminatori e orientati ai costi, secondo criteri che incentivino l'efficienza, la qualità dei servizi e un adeguato sviluppo degli investimenti;

          g) determinare i criteri per la formazione e l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque denominati;

          h) svolgere ispezioni presso i soggetti regolati mediante accesso a impianti e a mezzi di trasporto;

          i) ordinare la cessazione delle condotte in contrasto con gli atti di regolazione

 

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economica e con gli impegni assunti dai soggetti regolati;

          h) irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nei casi di inosservanza dei criteri per la formazione e l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque denominati, di inosservanza dei criteri per la separazione contabile e per la disaggregazione dei costi e dei ricavi pertinenti alle attività di servizio pubblico e di violazione della disciplina relativa all'accesso alle reti e alle infrastrutture o delle condizioni imposte dalla stessa Autorità.

      4. Le sanzioni di cui al comma 3, lettera h), sono determinate in considerazione della gravità e della durata dell'infrazione.
      5. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 3, lettera h), sono destinati a un fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti finalizzato all'adozione di iniziative destinate al miglioramento della qualità e della sicurezza dei servizi di trasporto agli utenti e ai consumatori.

Art. 64.
(Delega al Governo in materia di liberalizzazione dei servizi postali).

      1. Al fine di garantire il pieno completamento del processo di liberalizzazione dei servizi postali nel rispetto della normativa dell'Unione europea, il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58, di attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE, per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali della Comunità. Il decreto legislativo

 

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si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) soppressione dell'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni;

          b) trasferimento delle funzioni esercitate dall'Agenzia di cui alla lettera a) in capo all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché integrazione delle relative competenze in materia di regolamentazione del settore postale;

          c) previsione di un affidamento diretto di breve durata del servizio universale in capo a Poste italiane Spa, e comunque non superiore a due anni, al fine di consentire lo svolgimento di una gara ad evidenza pubblica che consenta la piena realizzazione di un mercato concorrenziale nel settore postale permettendo l'accesso al servizio anche da parte di operatori già presenti sul mercato o potenziali nuovi entranti, senza pregiudicare il ruolo di vigilanza sociale che il servizio postale universale è chiamato ad adempiere nell'ambito del territorio nazionale e in particolare nelle aree più disagiate del Paese;

          d) designazione del fornitore del servizio universale nel rispetto dei princìpi di trasparenza, di non discriminazione e di proporzionalità e non sulla base del criterio dell'eventuale pregresso rapporto con la pubblica amministrazione nel settore specifico.

      2. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia da esprimere entro trenta giorni dalla data della trasmissione. Decorso tale termine, il decreto legislativo può essere comunque adottato.
      3. Dall'attuazione del decreto legislativo di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

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Art. 65.
(Delega al Governo in materia di riforma delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).

      1. Al fine di riformare il sistema camerale italiano trasformando le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura da enti autonomi di diritto pubblico in libere associazioni, il Governo è delegato ad adottare, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di riforma della disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con particolare riferimento alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) trasformazione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in libere associazioni di società, imprenditori, lavoratori autonomi e professionisti alle quali l'adesione avviene su base volontaria;

          b) revisione del diritto annuale e obbligo del pagamento dei servizi forniti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, solo per le attività obbligatorie sancite dalla legislazione vigente quali il rilascio di certificati e il registro delle imprese;

          c) possibilità di erogazione di servizi aggiuntivi per gli associati;

          d) semplificazione organizzativa e riduzione dei membri degli organi associativi nonché accorpamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per ottenere un minimo di almeno

 

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60.000 imprese iscritte a ciascuna delle camere;

          e) meccanismi di mobilità del personale in esubero verso le pubbliche amministrazioni in conseguenza della riforma di cui al presente articolo.

Art. 66.
(Disposizioni in merito alla contendibilità del controllo societario).

      1. L'articolo 13 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato.
      2. I commi 3 e 4 dell'articolo 1, e la lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 25 settembre 2009, n. 146, sono abrogati.
      3. I commi 3-quater e 3-sexies dell'articolo 7 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono abrogati.

TITOLO IV
MISURE STRAORDINARIE PER LA RIDUZIONE DEL DEBITO PREGRESSO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Art. 67.
(Misure per il rafforzamento della riscossione dei crediti).

      1. Le disposizioni del presente articolo, oltre a quanto previsto dall'articolo 42, hanno il fine di rafforzare gli strumenti di riscossione dei crediti erariali.
      2. All'articolo 7, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1:

              1) alla lettera a), le parole: «può essere operato al massimo con cadenza

 

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semestrale» sono sostituite dalle seguenti: «può essere operato solo con cadenze sorteggiate»;

              2) la lettera m) è sostituita dalla seguente:

          «m) attenuazione del principio del «solve et repete». In caso di avviso di accertamento si procede all'esecuzione qualora richiesta dall'Agenzia delle entrate e della quale il dirigente dell'Agenzia si assume la responsabilità»;

          b) al comma 2:

              1) alla lettera a), numero 1), le parole: «dei conseguenti accessi presso i locali delle predette imprese da parte delle Agenzie fiscali, della Guardia di finanza, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e dell'INPS e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per l'attività ispettiva, dando, a tal fine, il massimo impulso allo scambio telematico di dati e informazioni fra le citate Amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dei conseguenti accessi presso i locali delle predette imprese da parte delle Agenzie fiscali, della Guardia di finanza, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e dell'INPS e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per l'attività ispettiva. Tali accessi saranno consentiti solo dopo avere svolto controlli tramite lo scambio telematico di dati e informazioni fra le citate Amministrazioni»;

              2) alla lettera a), numero 3), le parole: «e della non ripetizione per periodi di tempo inferiori al semestre» sono sostituite dalle seguenti: «e della non ripetizione per periodi di tempo sorteggiati nell'ambito della programmazione periodica e del coordinamento degli accessi di cui al numero 2)»;

              3) le lettere gg-ter), gg-quater), gg-sexies) e gg-septies) sono abrogate;

              4) la lettera gg-quinquies) è sostituita dalla seguente:

          «gg-quinquies) in tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a euro

 

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duemila ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le azioni cautelari ed esecutive sono precedute dall'invio di un sollecito di pagamento notificato ai sensi delle leggi vigenti, anche a mezzo di posta raccomandata, decorsi almeno sei mesi dalla notifica della cartella o ingiunzione di pagamento».

      3. Al comma 1 dell'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera a), le parole: «devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi stabiliti dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'intimazione ad adempiere al pagamento è altresì contenuta» sono sostituite dalle seguenti: «possono contenere anche l'intimazione ad adempiere, a titolo provvisorio, all'obbligo di pagamento degli importi stabiliti dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. L'intimazione ad adempiere al pagamento può essere altresì contenuta»;

          b) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

          «b-bis) l'intimazione di cui alla lettera a) è decisa dal direttore dell'Agenzia delle entrate competente. Qualora l'eventuale contenzioso tributario si risolva a favore del contribuente ricorrente, l'amministrazione è tenuta al pagamento degli interessi legali e di una sanzione pari al 10 per cento con riferimento agli importi stabiliti dall'articolo 15 del decreto del

 

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Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e pagati indebitamente dal contribuente».

      4. Al fine di garantire la riscossione dei crediti da parte dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali nei confronti delle persone fisiche e giuridiche soggette all'applicazione delle disposizioni relative al fallimento, al concordato preventivo e alle procedure concorsuali, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni correttive e integrative della normativa vigente in materia di diritto fallimentare, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) modifica della disciplina delle conseguenze personali del fallimento al fine di agevolare il pagamento dei debiti tributari e previdenziali sia da parte del soggetto dichiarato fallito ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, sia da parte degli amministratori o soci se trattasi di società;

          b) previsione di specifiche disposizioni volte a garantire l'estensione del principio della responsabilità solidale per il pagamento dei debiti di natura tributaria e previdenziale anche nei confronti degli amministratori o dei soci se trattasi di società, i quali rispondono in solido con il soggetto dichiarato fallito anche con beni e diritti di natura personale, fatti salvi gli assegni di carattere familiare;

          c) previsione del divieto per l'amministratore dell'impresa soggetta a procedura concorsuale in posizione debitoria nei confronti dell'amministrazione finanziaria o di enti previdenziali per somme accertate in via definitiva, di svolgere il medesimo incarico di amministratore presso altre imprese, ovvero di esercitare in qualità di titolare attività di impresa, ovvero di svolgere qualunque tipo di attività professionale.

      5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e

 

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senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è istituita la Banca dati degli amministratori delle imprese soggette a procedure concorsuali, direttamente accessibile on line sul sito della medesima Unione, gestita in collaborazione con i Ministeri della giustizia, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze.

Art. 68.
(Asta per la cartolarizzazione dei ruoli esattoriali non riscossi).

      1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad indire una o più aste per la cessione con il metodo della cartolarizzazione delle cartelle esattoriali accertate e non riscosse a partire dall'anno 2000 e fino al 31 dicembre 2010, ponendo come base minima una somma da anticipare all'erario in quattro rate annuali rispettivamente pari a 5 miliardi di euro per l'anno 2012, a 10 miliardi di euro per l'anno 2013 e a 15 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, e pari al 30 per cento del valore dei ruoli dedotte le somme già riscosse.
      2. Ai soggetti che si aggiudicano le aste di cui al comma 1 sono attribuiti per la riscossione delle cartelle esattoriali cartolarizzate i poteri assegnati dalle disposizioni vigenti alle pubbliche amministrazioni e alla società Equitalia Spa.

Art. 69.
(Limiti alla costituzione e alla partecipazione in società delle amministrazioni pubbliche e obblighi di trasparenza per le società a partecipazione pubblica).

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2012, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non possono detenere, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione,

 

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anche minoritaria, in più di una società. Per i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti resta comunque esclusa la possibilità di costituire società, ai sensi dell'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
      2. Fermo restando il limite di cui al comma 1, è ammessa esclusivamente la partecipazione, ai sensi della normativa vigente, in società che producono, anche in forma di molteplici servizi pubblici, servizi di interesse generale strettamente funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali delle medesime amministrazioni, nell'ambito dei rispettivi ambiti di competenza.
      3. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, avviano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della disciplina vigente, le procedure ad evidenza pubblica per la cessione a terzi delle società e delle partecipazioni vietate ai sensi del citato comma 1, ovvero per la costituzione, anche mediante fusione, delle società di cui al comma 2 del presente articolo.
      4. A decorrere dalla data di cui al comma 1 del presente articolo, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2001, n. 165, e successive modificazioni, pubblicano sui rispettivi siti istituzionali gli atti costitutivi, le delibere societarie e i bilanci delle società partecipate di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 70.
(Dismissioni di partecipazioni dello Stato).

      1. Entro il 31 gennaio 2012 il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Comitato di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni, approva,

 

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su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, uno o più programmi per la dismissione di partecipazioni azionarie dello Stato e di enti pubblici non territoriali, al fine di realizzare un complesso di entrate straordinarie per una somma pari a 800 milioni di euro per l'anno 2012, a 1,5 miliardi di euro per l'anno 2013 e a 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.
      2. I programmi di dismissione di cui al comma 1, dopo l'approvazione, sono immediatamente trasmessi alle Camere. Le modalità di alienazione sono stabilite, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei princìpi di trasparenza e di non discriminazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere entro il 30 giugno di ciascun anno sullo stato di attuazione dei citati programmi.
      3. I programmi di cui al comma 1 possono essere attuati anche con il conferimento delle quote azionarie da dismettere ad una o più società costituite da capitali privati mediante procedimento di cartolarizzazione che assicuri all'atto di tale conferimento almeno l'80 per cento del valore di mercato delle partecipazioni cedute.
      4. Dai programmi di alienazione di cui al comma 1 sono escluse le partecipazioni in società operanti nei settori del servizio idrico.
      5. L'alienazione delle partecipazioni di cui al comma 1 è effettuata con modalità trasparenti e non discriminatorie, finalizzate anche alla diffusione dell'azionariato tra il pubblico dei risparmiatori e degli investitori istituzionali.
      6. Agli oneri conseguenti alle operazioni di cessione dei cespiti da dismettere si provvede a carico dei relativi proventi. Al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni, sono versati i proventi derivanti dalle operazioni di cessione delle partecipazioni dello Stato di cui al presente articolo al netto degli oneri inerenti alle medesime.
 

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Art. 71.
(Dismissioni di partecipazioni degli enti territoriali).

      1. Allo scopo di intervenire tempestivamente per concorrere al raggiungimento dei saldi di finanza pubblica definiti nel Documento di economia e finanza per il triennio 2012-2014, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, anche in applicazione di quanto disposto dall'articolo 70, assicurano introiti pari a 300 milioni di euro complessivi per l'anno 2012, a 1 miliardo di euro per l'anno 2013 e 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2014-2015, derivanti dalla dismissione di partecipazioni nelle società di gestione dei servizi pubblici, con esclusione del servizio idrico integrato, nel rispetto della normativa vigente, finalizzati al ripianamento dei debiti, ove accertati, o alla spesa per investimenti se eccedenti ai fini di tale ripianamento.
      2. Le entità delle dismissioni di cui al comma 1 che ciascuna regione, ciascuna provincia autonoma e ciascun ente locale devono conseguire sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
      3. Qualora non si realizzino i proventi di cui al comma 1, nel rispetto delle competenze istituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali sono ridotti di una somma corrispondente.

Art. 72.
(Dismissioni di immobili).

      1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce con proprio decreto un programma quadriennale di alienazioni delle

 

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proprietà immobiliari pubbliche che assicuri un introito pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2012, a 5 miliardi di euro per l'anno 2013, a 8 miliardi di euro per l'anno 2014 e a 10 miliardi di euro per l'anno 2015. Tali introiti sono conferiti, per quanto concerne le somme derivanti dall'alienazione di immobili di proprietà delle amministrazioni centrali, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni, e sono finalizzati al ripianamento dei debiti delle autonomie locali, ove accertati, o alla spesa per investimenti delle medesime, per quanto concerne le somme derivanti dall'alienazione di immobili di proprietà delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali.
      2. Qualora non si realizzino i proventi di cui al comma 1, nel rispetto delle competenze istituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali sono ridotti di una somma corrispondente.

Art. 73.
(Contributo di solidarietà dei soggetti che hanno usufruito dei vantaggi fiscali disposti in relazione al rimpatrio e alla regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero).

      1. Coloro che hanno usufruito dei vantaggi fiscali disposti in relazione al rimpatrio e alla regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero, ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, sono tenuti al versamento di un contributo di solidarietà pari al 7,5 per cento del valore delle operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate entro il 30 aprile 2010.
      2. Gli intermediari versano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le somme di cui al

 

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comma 1. Il direttore dell'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio provvedimento le disposizioni e gli adempimenti, anche dichiarativi, per l'attuazione del presente articolo.

Art. 74.
(Recupero all'entrata del bilancio dello Stato delle somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si sono avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di recuperare all'entrata del bilancio dello Stato le somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si sono avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, l'Agenzia delle entrate provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad una ricognizione di tali contribuenti. Nei successivi trenta giorni, l'Agenzia delle entrate provvede, altresì, ad avviare nei confronti di ciascuno dei contribuenti di cui al periodo precedente ogni azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate dagli interessi maturati, anche mediante l'invio, da parte del concessionario per la riscossione Equitalia Spa, di un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, entro il termine del 31 settembre 2012, a pena del venir meno dell'efficacia del condono e delle sanatorie di cui alla citata legge n. 289 del 2002.
      2. In caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo, anche con riferimento al mancato versamento di singole rate, la sanatoria non produce effetto e la lite non può considerarsi estinta. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme dovute e non corrisposte le sanzioni e gli interessi previsti dalla legislazione vigente sono raddoppiati.

 

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Art. 75.
(Finalizzazione degli introiti).

      1. I proventi derivanti per le autonomie locali dalle disposizioni di cui agli articoli 60 e 61 che risultano non necessari al ripianamento dei debiti accumulati dal singolo ente territoriale e che sono impegnati per spese in conto capitale dal medesimo, non rilevano ai fini del computo dei saldi di cui al patto di stabilità interno.
      2. Le risorse derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 58, 60, 62, per la parte riguardante le alienazioni di immobili di proprietà delle amministrazioni pubbliche centrali, 63 e 64, sono conferite al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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