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PDL 4567

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4567



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

e dal ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale
(FITTO)

Delega al Governo per l'istituzione e la disciplina della Conferenza permanente dei livelli di governo

Presentato il 29 luglio 2011


      

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Onorevoli Deputati! — La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituita, nel 1983, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stata disciplinata, successivamente, con l'articolo 12 della legge n. 400 del 1988, mentre la Conferenza Stato-città ed autonomie locali è stata istituita, sempre con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel 1996.
      In attuazione della delega prevista dall'articolo 9 della legge n. 59 del 1997, il Governo, con il decreto legislativo n. 281 del 1997, ha riordinato e ampliato le attribuzioni della citata Conferenza permanente e della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, istituendo anche la Conferenza unificata per l'esame delle questioni di interesse comune dello Stato, delle regioni e degli enti locali.
      In questo quadro normativo di riferimento, il cosiddetto «sistema delle Conferenze» costituisce la principale sede di raccordo istituzionale in cui trova attuazione il principio di leale collaborazione tra Stato, regioni ed enti locali, che affonda le sue radici nel modello cooperativo del regionalismo italiano.
      Dopo l'entrata in vigore del nuovo titolo V della parte seconda della Costituzione, la Corte costituzionale ha riconosciuto al sistema delle Conferenze un ruolo sempre più qualificato ai fini dell'elaborazione di regole destinate a integrare il parametro della leale collaborazione interistituzionale
 

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mediante il confronto tra i diversi livelli di governo costituzionalmente previsti.
      Tuttavia tale confronto, regolato attualmente dal citato decreto legislativo n. 281 del 1997, secondo l'assetto delineato dal previgente titolo V della parte seconda della Costituzione, necessita di un adeguamento alle riforme costituzionali intervenute successivamente.
      Il presente disegno di legge di delega per la disciplina del sistema delle Conferenze tiene conto del complesso interagire dei soggetti costitutivi della Repubblica e intende far fronte alle esigenze di negoziazione e di mediazione politiche fra Governo e autonomie territoriali così come scaturiscono dal nuovo titolo V della parte seconda della Costituzione e dalla successiva giurisprudenza applicativa della Corte costituzionale.
      Il disegno di legge di delega si propone, inoltre, di razionalizzare l'organizzazione e il funzionamento delle Conferenze, prevedendo una sola sede di raccordo istituzionale, denominata «Conferenza permanente dei livelli di governo», che sostituisce le tre attuali Conferenze, nella prospettiva della semplificazione del sistema di confronto e di concertazione tra i livelli istituzionali previsti dall'articolo 114 della Costituzione.
      La nuova Conferenza, come le attuali, è incardinata presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
      È peraltro evidente che la razionalizzazione dell'attuale sistema delle Conferenze non può essere considerata in alcun modo in termini alternativi rispetto all'esigenza, che rimane di primaria importanza per l'assetto compiuto del nostro ordinamento, di una organica riforma costituzionale del bicameralismo, che consenta di dare specifico rilievo parlamentare al ruolo delle autonomie territoriali, in coerenza con l'impianto del nuovo titolo V della parte seconda della Costituzione.
      Il presente disegno di legge di delega consta di un articolo unico.
      Il comma 1 prevede la delega al Governo, da esercitare entro un anno dalla data di entrata in vigore, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per la semplificazione normativa e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per l'adozione di uno o più decreti legislativi concernenti l'istituzione e la disciplina della Conferenza permanente dei livelli di governo, quale sede di confronto, concertazione e attuazione del principio di leale collaborazione tra i soggetti costitutivi della Repubblica ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione, nonché di coesione e integrazione delle politiche pubbliche, ferme restando le rispettive competenze.
      Il comma 2 disciplina il procedimento per l'adozione dei decreti legislativi delegati.
      Il comma 3 indica i princìpi e criteri direttivi della delega.
      In particolare, si prevede che i decreti legislativi:

          istituiscano la Conferenza permanente dei livelli di governo, quale sede plenaria, composta da due sezioni, una per le questioni di esclusivo interesse regionale, l'altra per quelle di esclusivo interesse delle autonomie locali, denominate rispettivamente «Sezione Stato e regioni» e «Sezione Stato e autonomie locali», anche tenuto conto della natura degli atti da sottoporre all'esame della Conferenza;

          disciplinino le funzioni e i compiti sia della sede plenaria che delle sezioni, in attuazione delle funzioni indicate al comma 1 e mantenendo comunque quelli di cui alla normativa vigente, ivi compreso il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

          disciplinino la composizione della Conferenza permanente dei livelli di governo e delle sezioni, prevedendo la partecipazione alle sedute, in qualità di componenti, dei Ministri interessati, dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, del presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e del presidente

 

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dell'Unione delle province d'Italia (UPI), nonché di rappresentanti delle autonomie locali costituzionalmente previste designati dalle associazioni maggiormente rappresentative, in modo da assicurare un'adeguata rappresentatività delle comunità territoriali, tenendo conto delle caratteristiche socio-economiche e geomorfologiche;

          stabiliscano che il presidente della Conferenza permanente dei livelli di governo e delle sezioni sia il Presidente del Consiglio dei ministri;

          confermino le sessioni comunitarie delle attuali Conferenze, ridenominandole sessioni europee, in linea con il Trattato di Lisbona, e collocandole nell'ambito delle predette sezioni.

      Con riguardo al funzionamento della Conferenza, le lettere da f) a h) del comma 3 dispongono che i decreti legislativi delegati disciplinino le modalità di votazione nelle sedute, stabiliscano termini perentori per l'acquisizione dell'assenso delle autonomie regionali e locali sui provvedimenti del Governo, e disciplinino i casi di mancata partecipazione alle sedute ovvero di astensione dalla votazione nelle sedute della Conferenza permanente dei livelli di governo e delle sezioni, secondo criteri di semplificazione e di celerità, stabilendo la validità della votazione sulla base dei presenti. Il criterio di cui alla lettera i) risponde all'esigenza di stabilire il numero e le cadenze mensili delle sedute ordinarie, prevedendo e disciplinando, in particolare, la richiesta di sedute straordinarie da parte di regioni e autonomie locali.
      La norma di delega dispone, inoltre, che sia individuata la tipologia degli atti adottati dalla Conferenza permanente dei livelli di governo e dalle sezioni, definendone la relativa disciplina. In particolare, si stabilisce che il legislatore delegato possa ridisciplinare le intese di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche prevedendo espressamente l'adozione di atti normativi o amministrativi di recepimento delle medesime intese e degli accordi, entro termini perentori.
      Al fine di migliorare i lavori della Conferenza e delle sezioni, si prevede:

          l'istituzione di commissioni permanenti, suddivise per settori, con il compito di esprimere la propria posizione ai fini della deliberazione della sede plenaria e delle sezioni;

          l'introduzione di una disciplina della fase istruttoria delle sedute della Conferenza e delle Sezioni svolta mediante le riunioni tecniche preparatorie, prevedendone forme di pubblicità e stabilendo la necessità della conclusione dell'istruttoria tecnica ai fini dell'iscrizione degli argomenti all'ordine del giorno della Conferenza, delle sezioni e delle predette commissioni;

          la costituzione di gruppi di lavoro nell'ambito della Conferenza e delle sezioni, con compiti di approfondimento istruttorio tecnico e politico.

      Sono previsti la trasmissione di una relazione annuale al Parlamento sulle attività svolte della Conferenza permanente dei livelli di governo e delle sezioni, nonché sistemi di pubblicità dei lavori delle stesse.
      Uno specifico criterio direttivo di delega si riferisce alla necessità di semplificare le procedure di raccordo tra lo Stato e le autonomie regionali e locali, anche attraverso la soppressione di comitati, commissioni e organi omologhi già istituiti all'interno delle amministrazioni, ad esclusione degli organismi istituiti ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42.
      Un altro criterio direttivo riguarda l'istituzione di una struttura di segreteria con la contestuale soppressione degli attuali uffici di segreteria delle citate Conferenza permanente e Conferenza Stato-città e autonomie locali, disciplinandone l'organizzazione e i compiti di supporto alla Conferenza permanente dei livelli di governo, alle sue sezioni e alle commissioni permanenti, nonché al Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale per gli atti di concertazione con le singole regioni.

 

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      Con i decreti legislativi, saranno, infine, espressamente abrogate le norme vigenti incompatibili con la nuova disciplina.
      Il comma 4 prevede la possibilità di adottare, entro due anni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, decreti legislativi integrativi e correttivi nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi già previsti dal comma 3.
      Il comma 5 dispone che dai decreti legislativi delegati non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
      Il presente disegno di legge di delega è stato sottoposto al parere della Conferenza unificata che, nella seduta del 25 maggio 2011, si è espressa favorevolmente, previo accoglimento di talune proposte emendative che sono state recepite.
      Sotto il profilo tecnico-finanziario, il disegno di legge prevede princìpi e criteri direttivi, finalizzati al successivo esercizio della delega conferita, a contenuto essenzialmente ordinamentale e procedimentale e tra i quali non vi è alcuna possibilità di inserire norme onerose per la finanza pubblica. In ogni caso, il comma 5 dell'articolo 1, come già rilevato, prevede espressamente che, dall'esercizio della delega e dagli eventuali interventi correttivi, non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

        Il presente intervento di riforma della disciplina del sistema delle Conferenze tiene conto del complesso interagire dei soggetti costitutivi della Repubblica e intende fare fronte alle esigenze di negoziazione e di mediazione politica fra Governo e autonomie territoriali così come scaturiscono dal nuovo titolo V della parte seconda della Costituzione e dalla successiva giurisprudenza applicativa della Corte costituzionale.

        A partire da queste considerazioni, il disegno di legge di delega si propone di razionalizzare l'organizzazione e il funzionamento delle Conferenze, prevedendo una sola sede di raccordo istituzionale che sostituisca le tre attuali Conferenze, nella prospettiva della semplificazione del sistema di confronto e di concertazione tra i livelli istituzionali previsti dall'articolo 114 della Costituzione.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

        La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituita, nel 1983, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è stata disciplinata, successivamente, con l'articolo 12 della legge n. 400 del 1988, mentre la Conferenza Stato-città ed autonomie locali è stata istituita, sempre con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nel 1996.

        In attuazione della delega prevista dall'articolo 9 della legge n. 59 del 1997, il decreto legislativo n. 281 del 1997 ha riordinato e ampliato le attribuzioni delle citate Conferenza permanente e Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, istituendo anche la Conferenza unificata per l'esame delle questioni di interesse comune dello Stato, delle regioni e degli enti locali.

        In questo quadro normativo di riferimento, il cosiddetto «sistema delle Conferenze» costituisce la principale sede di raccordo istituzionale in cui trova attuazione il principio di leale collaborazione tra Stato, regioni ed enti locali, che affonda le sue radici nel modello cooperativo del regionalismo italiano.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

        Gli effetti dell'intervento normativo potranno essere valutati solo dopo l'esercizio della delega ivi prevista.

 

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4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.

        Il provvedimento in esame è stato predisposto nel rispetto delle norme costituzionali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

        La materia riguarda l'organizzazione amministrativa dello Stato ed è pertanto di esclusiva competenza statale, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, lettera g), della Costituzione.

6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

        Le norme contenute nel disegno di legge non contrastano con i princìpi richiamati dall'articolo 118 della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

        Non risultano rilegificazioni e non si è ritenuto di utilizzare la delegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

        Non risultano presentati progetti di legge vertenti su materia analoga.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

        Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sull'oggetto del presente disegno di legge.

        Si richiama la giurisprudenza della Corte costituzionale relativa all'attuazione della leale collaborazione ai fini della risoluzione di interferenze e di sovrapposizioni concernenti il riparto di competenze legislative a seguito della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione.

 

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PARTE II.

CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

        L'intervento normativo risulta pienamente compatibile con l'ordinamento dell'Unione europea.

2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

        Non risultano avviate dalla Commissione europea procedure di infrazione in ordine alle materie oggetto delle disposizioni contenute nel disegno di legge.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

        Il provvedimento non presenta profili rilevanti sul piano della compatibilità con gli obblighi internazionali.

4) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o su analogo oggetto.

        Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea in ordine alle materie che sono oggetto delle disposizioni contenute nel disegno di legge.

5) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o su analogo oggetto.

        Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo in ordine alle materie che sono oggetto delle disposizioni contenute nel disegno di legge.

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

        Non si hanno indicazioni al riguardo.

 

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PARTE III.

ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non sono state introdotte nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

        È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli del provvedimento.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

        Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

        I decreti legislativi dovranno provvedere all'individuazione e all'abrogazione delle norme vigenti incompatibili con la nuova disciplina.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

        Non sussistono disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

        Non sussistono altre deleghe aperte in ordine alle materie oggetto delle disposizioni contenute nel disegno di legge.

 

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7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

        È prevista l'adozione di decreti legislativi delegati nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

        Non sono stati utilizzati riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento.

 

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ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

SEZIONE 1
IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI.

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

        La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituita, nel 1983, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è stata disciplinata, successivamente, con l'articolo 12 della legge n. 400 del 1988, mentre la Conferenza Stato-città ed autonomie locali è stata istituita, sempre con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nel 1996.

        In attuazione della delega prevista dall'articolo 9 della legge n. 59 del 1997, il decreto legislativo n. 281 del 1997 ha riordinato e ampliato le attribuzioni della citata Conferenza permanente e della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, istituendo anche la Conferenza unificata per l'esame delle questioni di interesse comune dello Stato, delle regioni e degli enti locali.

        In questo quadro normativo di riferimento, il cosiddetto «sistema delle Conferenze» costituisce la principale sede di raccordo istituzionale in cui trova attuazione il principio di leale collaborazione tra Stato, regioni ed enti locali, che affonda le sue radici nel modello cooperativo del regionalismo italiano.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata della citazione delle relative fonti di informazione.

        Il sistema delle Conferenze, fin dagli anni ottanta, ha costituito la principale risposta istituzionale alle necessità di raccordo tra lo Stato e le autonomie locali, mostrando, tuttavia, segnali di inadeguatezza a seguito della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e alle crescenti esigenze di negoziazione e di mediazione politica fra Governo e autonomie locali.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

        Dopo l'entrata in vigore del nuovo titolo V della parte seconda della Costituzione, il sistema delle Conferenze ha assunto un ruolo di maggiore rilevanza nella dinamica dei rapporti tra Stato, regioni ed enti locali in quanto sede di confronto tra i diversi livelli di governo costituzionalmente previsti.

 

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        Tuttavia tale confronto, regolato attualmente dal decreto legislativo n. 281 del 1997 secondo l'assetto delineato dal previgente titolo V della parte seconda della Costituzione, necessita di un adeguamento alle riforme costituzionali intervenute successivamente, che consenta una migliore attuazione del principio di leale collaborazione e la razionalizzazione dei rapporti istituzionali.

D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

        Il presente intervento di riforma si propone di adeguare la disciplina del confronto e della concertazione tra Stato e autonomie locali al mutato quadro costituzionale e di razionalizzare l'organizzazione e il funzionamento delle Conferenze, prevedendo una sola sede di raccordo istituzionale che sostituisca le tre attuali Conferenze con conseguente riduzione di costi.

        Inoltre, l'introduzione di termini perentori, attualmente non previsti, consentirà lo snellimento e una maggiore celerità delle procedure.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo.

        Soggetto pubblico destinatario del disegno di legge è il Governo, delegato ad adottare uno o più decreti legislativi.

SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE.

        Sull'intervento regolatorio è stato espresso il parere favorevole della Conferenza unificata, condizionato all'accoglimento di alcuni emendamenti che sono stati recepiti nel testo.

        L'intervento regolatorio è il frutto di incontri tecnici con rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

        I rappresentanti delle regioni, dell'ANCI e dell'UPI saranno consultati nella successiva fase di elaborazione dei decreti legislativi.

SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO (“OPZIONE ZERO”).

        La scelta di non intervenire in materia non è percorribile per la necessità di eliminare le criticità fin qui illustrate.

 

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SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE.

        Non sono emerse nel merito opzioni alternative effettivamente praticabili che avrebbero garantito il raggiungimento degli obiettivi prefissati di snellimento delle procedure e di razionalizzazione dell'organizzazione del sistema delle Conferenze, consentendo una migliore attuazione del principio di leale collaborazione nei rapporti tra Stato e autonomie locali.

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA.

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

        Da relazioni statistiche si è evidenziato che i princìpi e criteri direttivi per l'adozione dei decreti legislativi previsti dal disegno di legge consentiranno il raggiungimento degli obiettivi prefissati di semplificazione, razionalizzazione e snellimento delle procedure.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

        Come già evidenziato, il presente intervento legislativo, che propone una sola sede di raccordo istituzionale in cui trovino espressione e rappresentanza tutti i soggetti previsti dall'articolo 114 della Costituzione, presenta il vantaggio di razionalizzare l'assetto organizzativo e funzionale delle Conferenze, nella prospettiva della semplificazione dei rapporti istituzionali.

        L'intervento regolatorio non presenta svantaggi.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti e indiretti.

        L'intervento regolatorio non prevede obblighi informativi.

        Viene demandata alla fase successiva dei decreti legislativi attuativi la disciplina degli obblighi informativi.

D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.

        L'amministrazione competente non ha proceduto a effettuare comparazioni in quanto non sono emerse altre opzioni effettivamente praticabili.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

        Le amministrazioni competenti sono in grado di dare immediata attuazione all'intervento regolatorio con le risorse umane e strutturali esistenti, senza oneri per la finanza pubblica.

 

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SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ.

        L'intervento regolatorio non contiene disposizioni che riguardano le imprese e, pertanto, non ha incidenza diretta sul corretto funzionamento del mercato e sulla competitività dei suoi operatori.

SEZIONE 7 - MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO.

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.

        Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio sono il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per le riforme per il federalismo, il Ministro per la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

        Non sono previste azioni specifiche per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento, ad eccezione della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

        La Presidenza del Consiglio dei ministri effettuerà il controllo e il monitoraggio sull'attuazione dell'intervento regolatorio con le strutture e secondo modalità già esistenti.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a valutazione dell'impatto della regolamentazione (VIR).

        A cura della Presidenza del Consiglio dei ministri sarà redatta la VIR nella quale saranno presi in esame, prioritariamente, i seguenti aspetti:

            semplificazione del sistema di concertazione tra i livelli di governo costituzionalmente previsti;

            effettiva razionalizzazione dell'organizzazione e funzionamento delle Conferenze.

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per la semplificazione normativa e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, e per la disciplina della Conferenza permanente dei livelli di governo, quale sede di confronto, concertazione e attuazione del principio di leale collaborazione tra i soggetti costitutivi della Repubblica ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione, nonché di coesione e di integrazione delle politiche pubbliche, ferme restando le rispettive competenze.
      2. Sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, dopo l'approvazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono acquisiti l'intesa della Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il parere del Consiglio di Stato, che è reso entro trenta giorni, e i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, nonché della Commissione parlamentare per le questioni regionali, che sono resi nei trenta giorni successivi alla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorsi tali termini, i decreti legislativi possono essere adottati anche senza i pareri. In mancanza di intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri delibera approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta.

 

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      3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) istituire un unico organo permanente denominato: «Conferenza permanente dei livelli di governo», quale sede plenaria, composto da due sezioni, una per le questioni di esclusivo interesse regionale, l'altra per quelle di esclusivo interesse delle autonomie locali, denominate rispettivamente: «Sezione Stato e regioni» e «Sezione Stato e autonomie locali», anche tenuto conto della natura degli atti da sottoporre all'esame della Conferenza;

          b) disciplinare le funzioni e i compiti della Conferenza permanente dei livelli di governo e delle sezioni di cui alla lettera a), in attuazione di quanto previsto dal comma 1 e mantenendo comunque quelli di cui alla normativa vigente, ivi compreso il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

          c) disciplinare la composizione della Conferenza permanente dei livelli di governo e delle sezioni di cui alla lettera a), prevedendo la partecipazione alle sedute, in qualità di componenti, dei Ministri interessati, dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, del presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e del presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI), nonché di rappresentanti delle autonomie locali costituzionalmente previste designati dalle associazioni maggiormente rappresentative, in modo da assicurare un'adeguata rappresentatività delle comunità territoriali, tenendo conto delle caratteristiche socio-economiche e geomorfologiche;

          d) prevedere che il Presidente del Consiglio dei ministri sia il presidente della Conferenza permanente dei livelli di governo e delle sezioni di cui alla lettera a), disciplinandone i poteri;

          e) disciplinare, in conformità ai princìpi dell'Unione europea e agli adempimenti connessi all'appartenenza alla medesima Unione, una sessione europea delle

 

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sezioni di cui alla lettera a), individuando per la «Sezione Stato e regioni» anche modalità di monitoraggio sull'attività svolta dalle autonomie regionali;

          f) disciplinare le modalità di votazione nelle sedute, a seconda della tipologia degli atti di cui alla lettera l), sulla base del criterio dell'unanimità ovvero della maggioranza dei rappresentanti delle componenti delle sezioni di cui alla lettera a), ferma restando la necessità dell'assenso del Governo e comunque prevedendo l'unanimità per le intese e per gli accordi;

          g) stabilire termini perentori per l'acquisizione dell'assenso delle autonomie regionali e locali sui provvedimenti del Governo;

          h) disciplinare i casi di mancata partecipazione alle sedute ovvero di astensione dalla votazione nelle sedute della Conferenza permanente dei livelli di governo e delle sezioni di cui alla lettera a), secondo criteri di semplificazione e di celerità, stabilendo la validità della votazione sulla base dei presenti;

          i) stabilire il numero e le cadenze mensili delle sedute ordinarie, prevedendo e disciplinando la richiesta di sedute straordinarie da parte dei diversi livelli di governo;

          l) individuare la tipologia degli atti adottati dalla Conferenza permanente dei livelli di governo e dalle sezioni di cui alla lettera a), definendone la disciplina;

          m) prevedere una nuova disciplina delle intese di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

          n) prevedere l'adozione di atti normativi o amministrativi di recepimento delle intese di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e degli accordi, entro termini perentori, disciplinando, previo monitoraggio delle attività svolte, gli effetti conseguenti all'inadempienza da parte dei diversi livelli di governo;

          o) ai fini della preparazione dei lavori della Conferenza permanente dei livelli di governo e delle sezioni di cui alla lettera

 

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a), istituire commissioni permanenti, suddivise per settori, disciplinandone la composizione e i lavori, in linea con quelli della Conferenza e delle sezioni, con il compito di esprimere la propria posizione ai fini della deliberazione della Conferenza e delle sezioni;

          p) disciplinare, ai fini dell'istruttoria, le riunioni tecniche preparatorie alle sedute della Conferenza permanente dei livelli di governo, delle sezioni di cui alla lettera a) e delle commissioni permanenti di cui alla lettera o), prevedendone forme di pubblicità e stabilendo la necessità della conclusione dell'istruttoria tecnica ai fini dell'iscrizione degli argomenti all'ordine del giorno della Conferenza, delle sezioni e delle commissioni di cui alla lettera o);

          q) prevedere la costituzione di gruppi di lavoro nell'ambito della Conferenza permanente dei livelli di governo e delle sezioni di cui alla lettera a), con compiti di approfondimento istruttorio tecnico e politico;

          r) prevedere che, ai fini del successivo iter, le deliberazioni della Conferenza permanente dei livelli di Governo e delle sezioni di cui alla lettera a) siano allegate ai relativi atti;

          s) prevedere che la Conferenza permanente dei livelli di governo e le sezioni di cui alla lettera a) possano avvalersi delle Conferenze permanenti previste dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e stabilire le relative modalità di raccordo;

          t) individuare le modalità di informazione alla Conferenza permanente dei livelli di governo delle intese sancite tra le amministrazioni statali, le singole regioni e le autonomie locali;

          u) istituire una struttura di segreteria, prevedendo la soppressione degli attuali uffici di segreteria, e disciplinare l'organizzazione e i compiti di supporto alla Conferenza permanente dei livelli di governo, alle sezioni di cui alla lettera a) e alle commissioni permanenti di cui alla

 

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lettera o), nonché al Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale per gli atti di concertazione con le singole regioni;

          v) stabilire sistemi di pubblicità dei lavori della Conferenza permanente dei livelli di governo e delle sezioni di cui alla lettera a) a cura della struttura di cui alla lettera u), prevedendo la redazione e la trasmissione al Parlamento di una relazione annuale sulle attività svolte da parte del presidente della Conferenza permanente dei livelli di governo;

          z) semplificare le procedure di raccordo tra lo Stato e le autonomie regionali e locali, anche attraverso la soppressione di comitati, commissioni e organi omologhi già istituiti all'interno delle amministrazioni, ad esclusione degli organismi istituiti ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42;

          aa) prevedere l'espressa abrogazione delle norme vigenti incompatibili con la nuova disciplina.

      4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottati decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dal comma 3 e con la procedura di cui al comma 2.
      5. Dai decreti legislativi di cui ai commi 1 e 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


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