|
CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 3465-4290-A |
Il Comitato permanente per i pareri della Commissione Affari costituzionali;
esaminato il testo unificato dei progetti di legge n. 3465 Cosenza e n. 4290 Governo, approvato dal Senato, recante «Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani», come modificato a seguito dell'approvazione di emendamenti da parte della Commissione di merito;
premesso che:
il testo in esame è riconducibile alla materia tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali attribuita, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
rilevano anche le materie governo del territorio e valorizzazione dei beni culturali e ambientali assegnate dall'articolo 117, terzo comma, alla competenza concorrente tra Stato e regioni;
rilevato che:
con riferimento all'articolo 3, comma 2, lettera c), l'ambito di incidenza delle disposizioni che riguardano il piano nazionale ivi previsto è rappresentato dall'assetto urbanistico e dalla collocazione del verde pubblico, riconducibile alla materia «governo del territorio», assegnata dal terzo comma dell'articolo 117 alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni;
la Corte costituzionale ha più volte affermato che, se è pur vero che la parola «urbanistica» non compare nel nuovo testo dell'articolo 117 della Costituzione, nondimeno ciò non autorizza a ritenere che la relativa materia non sia più ricompresa nell'elenco del terzo comma, facendo tale materia parte, appunto, del governo del territorio (sentenza n. 303 del 2003; nello stesso senso si vedano, tra le molte, anche le sentenze n. 383 e n. 336 del 2005 e la sentenza n. 401 del 2007);
appare quindi necessario prevedere il coinvolgimento delle regioni nella elaborazione del piano nazionale,
esprime
con la seguente condizione:
all'articolo 3, comma 2, lettera c), si preveda il coinvolgimento delle regioni nella elaborazione del piano nazionale ivi previsto.
La Commissione Giustizia,
esaminato il testo unificato in oggetto;
rilevato che:
l'articolo 7, comma 4, prevede che per l'abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 100.000. Sono fatti salvi gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dell'apparato radicale effettuati per casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato;
le condotte previste dalla predetta disposizione appaiono già penalmente sanzionate ai sensi degli articoli 423-bis e 635 del codice penale;
appare quindi superflua la previsione di un'autonoma sanzione amministrativa per le medesime condotte già penalmente sanzionate,
esprime
con la seguente condizione:
sia soppresso il comma 4 dell'articolo 7.
La V Commissione,
esaminato il progetto di legge n. 3465 e abbinate recante norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani;
preso atto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica riferita al testo del progetto di legge come modificato dal Senato della Repubblica nel corso dell'esame in prima lettura e trasmessa alla Camera in data 21 luglio 2011, secondo la quale:
le iniziative e le attività previste dall'articolo 1 potranno essere attuate, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
la clausola di invarianza finanziaria prevista dall'articolo 2 è idonea a garantire che alle attività previste potrà provvedersi nell'ambito delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
le attività previste dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 verranno attuate dai comuni utilizzando le strutture e le informazioni già in possesso dalle medesime e saranno acquisite attraverso il servizio manutenzione giardini, e, pertanto, rientrando nell'attività ordinaria del suddetto servizio, non sono suscettibili di determinare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica;
rilevato che la suddetta relazione tecnica, è verificata positivamente a condizione che sia precisato che ai componenti del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico di cui all'articolo 3 non siano corrisposti gettoni, compensi o altri emolumenti, e che sia riformulata la clausola di copertura finanziaria in modo da quantificare gli oneri relativi a ciascun anno del triennio 2012-2014,
esprime
con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 3, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai componenti del Comitato di cui al comma 1 non sono corrisposti gettoni, compensi o altri emolumenti comunque denominati;
all'articolo 7, sostituire il comma 5 con il seguente:
Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e di 1 milione di euro per l'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
La VII Commissione,
esaminato per le parti di competenza il testo unificato delle proposte di legge n. 3465 e n. 4290, risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, recante norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani;
tenuto conto che l'articolo 3 istituisce il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico, al quale è affidato, fra gli altri, il compito di monitorare l'attuazione delle azioni poste in essere dalle istituzioni scolastiche nella «Giornata nazionale degli alberi», che deve essere realizzato nel rispetto dell'autonomia scolastica,
esprime
con la seguente condizione:
all'articolo 3 si preveda che il monitoraggio sull'attuazione delle azioni poste in essere dalle istituzioni scolastiche nella «Giornata nazionale degli alberi», svolto dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico sia realizzato nel rispetto dell'autonomia scolastica.
La XIII Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato dei progetti di legge n. 3465 Cosenza e n. 4290 Governo, approvato dal Senato, recante: «Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani»,
esprime
con la seguente osservazione:
si segnala l'opportunità di integrare la normativa sulla tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, di cui all'articolo 7, in modo da estenderla anche agli alberi secolari tipici del nostro Paese, come, ad esempio, gli ulivi e gli alberi di agrumi.
La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge n. 4290, in corso di esame presso la VIII Commissione della Camera, recante nuove disposizioni in materia di aree protette, su cui la Commissione ha reso parere alla 13a Commissione del Senato in data 9 marzo 2011;
considerato che la disciplina oggetto del provvedimento contempla aspetti riconducibili alla competenza legislativa regionale; preso atto che la medesima disciplina appare connessa al profilo della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera s), della Costituzione;
rilevato, altresì, che il provvedimento afferisce anche a profili connessi alla materia istruzione che, per quanto riguarda le norme generali, è affidata alla competenza esclusiva dello Stato, mentre per quanto riguarda le restanti norme è assegnata dall'articolo 117, terzo comma, alla competenza concorrente tra Stato e regioni,
esprime
con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito, all'articolo 1, l'opportunità di prevedere che siano riservate alla competente legislazione regionale le previsioni afferenti alla realizzazione delle iniziative di promozione per la conoscenza dell'ecosistema boschivo e la definizione delle modalità di realizzazione della messa a dimora in aree pubbliche di piantine di specie autoctone;
b) valuti la Commissione di merito, all'articolo 3, se non sia opportuno sopprimere le previsioni sulla tipologia e le caratteristiche dei documenti ivi richiamati, che devono essere definite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, ovvero se non sia opportuno prevedere l'intesa con la Conferenza unificata in sede di adozione del predetto decreto.
1. La Repubblica riconosce il 21 novembre quale «Giornata nazionale degli alberi» al fine di perseguire, attraverso la valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio arboreo e boschivo, l'attuazione del protocollo di Kyoto, ratificato ai sensi della legge 1o giugno 2002, n. 120, le politiche di riduzione delle emissioni, la prevenzione del dissesto idrogeologico, il miglioramento della qualità dell'aria, la valorizzazione delle tradizioni legate all'albero nella cultura italiana e la vivibilità degli insediamenti urbani.
2. Nella Giornata di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può realizzare nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università e negli istituti di istruzione superiore, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, iniziative per promuovere la conoscenza dell'ecosistema boschivo, il rispetto delle specie arboree ai fini dell'equilibrio tra comunità umana e ambiente naturale, l'educazione civica ed ambientale sulla legislazione vigente, nonché per stimolare un comportamento quotidiano sostenibile al fine della conservazione delle biodiversità, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nell'ambito di tali iniziative, ogni anno la Giornata di cui al comma 1 è intitolata ad uno specifico tema di rilevante valore etico, culturale e sociale. In occasione della celebrazione della Giornata le istituzioni scolastiche
1. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto dell'obbligo, per il comune di residenza, di porre a dimora un albero per ogni neonato, alla legge 29 gennaio 1992, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «i comuni» sono inserite le seguenti: «con popolazione superiore a 15.000 abitanti», le parole: «entro dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro tre mesi», dopo le parole: «neonato residente» sono inserite le seguenti: «e di ciascun minore adottato» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il termine si applica tenendo conto del periodo migliore per la piantumazione. La messa a dimora può essere differita in caso di avversità stagionali o per gravi ragioni di ordine tecnico. Alle piantumazioni di cui alla presente legge non si applicano le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, salvo che il sito su cui
b) all'articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Entro il termine di cui al comma 1, l'ufficio anagrafico comunale fornisce informazioni dettagliate circa la tipologia dell'albero e il luogo dove l'albero è stato piantato alla persona che ha richiesto la registrazione anagrafica. Il comune stabilisce una procedura di messa a dimora di alberi quale contributo al miglioramento urbano i cui oneri siano posti a carico di cittadini, imprese od associazioni per finalità celebrative o commemorative»;
c) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
«Art. 3-bis. – 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ciascun comune provvede a censire e classificare gli alberi piantati, nell'ambito del rispettivo territorio, in aree urbane di proprietà pubblica.
2. Due mesi prima della scadenza naturale del mandato, il sindaco rende noto il bilancio arboreo del comune, indicando il rapporto fra il numero degli alberi piantati in aree urbane di proprietà pubblica rispettivamente al principio e al termine del mandato stesso, dando conto dello stato di consistenza e manutenzione delle aree verdi urbane di propria competenza. Nei casi di cui agli articoli 52 e 53 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e in ogni ulteriore ipotesi di cessazione anticipata del mandato del sindaco, l'autorità subentrata provvede alla pubblicazione delle informazioni di cui al presente comma».
2. Le attività previste dalle disposizioni di cui al presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse allo scopo già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. Presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un Comitato per lo sviluppo del verde pubblico. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definite la composizione e le modalità di funzionamento del Comitato.
2. Il Comitato provvede a:
a) effettuare azioni di monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni della legge 29 gennaio 1992, n. 113, e di tutte le vigenti disposizioni di legge con finalità di incremento del verde pubblico e privato;
b) promuovere l'attività degli enti locali interessati al fine di individuare i percorsi progettuali e le opere necessarie a garantire l'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera a);
c) proporre un piano nazionale che, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fissi criteri e linee guida per la realizzazione di aree verdi permanenti intorno alle maggiori conurbazioni e di filari alberati lungo le strade, per consentire un adeguamento dell'edilizia e delle infrastrutture pubbliche e scolastiche che garantisca la riqualificazione degli edifici, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 4 e 5 della presente legge, anche attraverso il rinverdimento delle pareti e dei lastrici solari, la creazione di giardini e orti e il miglioramento degli spazi;
d) predisporre la relazione da trasmettere alle Camere entro il 30 maggio di ogni anno recante i risultati del monitoraggio e la prospettazione degli interventi necessari a garantire la piena attuazione della normativa di settore;
e) monitorare l'attuazione delle azioni poste in essere dalle istituzioni
f) promuovere gli interventi volti a favorire i giardini storici.
3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane e strumentali vigenti e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato di cui al comma 1 non sono corrisposti gettoni, compensi o altri emolumenti comunque denominati.
1. All'articolo 43, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Si considerano iniziative di cui al comma 1, nel rispetto dei requisiti di cui al primo periodo del presente comma, anche quelle finalizzate a favorire l'assorbimento delle emissioni di CO2 dall'atmosfera tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo delle aree urbane. Nei casi di cui al secondo periodo, il comune può inserire il nome, la ditta, il logo o il marchio dello sponsor all'interno dei documenti recanti comunicazioni istituzionali. La tipologia e le caratteristiche di tali documenti sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».
1. Ai fini di cui alla presente legge, le regioni, le province e i comuni, ciascuno
a) alle nuove edificazioni, tramite la riduzione dell'impatto edilizio e il rinverdimento dell'area oggetto di nuova edificazione o di una significativa ristrutturazione edilizia;
b) agli edifici esistenti, tramite l'incremento, la conservazione e la tutela del patrimonio arboreo esistente nelle aree scoperte di pertinenza di tali edifici;
c) alle coperture a verde, di cui all'articolo 2, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, quali strutture dell'involucro edilizio atte a produrre risparmio energetico, al fine di favorire, per quanto possibile, la trasformazione dei lastrici solari in giardini pensili;
d) al rinverdimento delle pareti degli edifici, sia tramite il rinverdimento verticale che tramite tecniche di verde pensile verticale;
e) alla previsione e alla realizzazione di grandi aree verdi pubbliche nell'ambito della pianificazione urbanistica, con particolare riferimento alle zone a maggior densità edilizia.
1. Le amministrazioni comunali, con appositi regolamenti, adottano le necessarie disposizioni, riguardanti gli edifici di nuova costruzione, allo scopo di favorire l'utilizzo di tecniche che prevedano il
1. Agli effetti della presente legge e di ogni altra normativa in vigore nel territorio della Repubblica, per «albero monumentale» si intendono:
a) l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l'albero secolare tipico, che possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;
b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;
c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
|