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PDL 4495

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4495



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BORGHESI, DONADI, CAMBURSANO, DI GIUSEPPE, DI STANISLAO, FAVIA, ANIELLO FORMISANO, MESSINA, MONAI, MURA, LEOLUCA ORLANDO, PALADINI, PALAGIANO, PALOMBA, PIFFARI, ZAZZERA

Modifica all'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, concernente l'indennizzo in favore delle persone affette da sindrome da talidomide

Presentata l'8 luglio 2011


      

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Onorevoli Colleghi! — A cavallo degli anni cinquanta e sessanta, in Europa, per effetto di uno psicofarmaco sedativo (il talidomide), somministrato a donne nei primi mesi di gravidanza, erano nati migliaia di bambini colpiti da mancato sviluppo degli arti quali amelia (assenza degli arti) o vari gradi di focomelia (riduzione delle ossa lunghe degli arti).
      Quel farmaco era stato introdotto sul mercato tedesco, con il nome di «Contergan», da un'industria farmaceutica, la Chemie Griunenthal di Stolberg, nell'allora Germania occidentale, che ne assicurava e propagandava l'assoluta innocuità anche quando le erano già noti gli effetti tossici.
      La stessa ditta, per incrementare i propri profitti, aveva curato la diffusione del talidomide in diversi altri Paesi, disseminando, così, in ciascuno la sventura dei bambini deformi e la disperazione delle famiglie: 6.000 nella Germania occidentale, 400 in Gran Bretagna, 100 in Svezia e molti altri altrove, per un totale compreso, secondo caute stime, tra 8.000 e 10.000 casi.
      Nel 1962 il Ministero della sanità ha ordinato il divieto (firmato e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 1962) del commercio e il ritiro dal mercato italiano dei prodotti contenenti talidomide in circolazione, con un ritardo di sei mesi rispetto ai provvedimenti adottati dai competenti
 

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Ministeri europei. Eccetto che in Italia e in Spagna, negli altri Paesi europei le famiglie colpite dalla sindrome da talidomide sono state risarcite dalla casa farmaceutica.
      In Italia non risulta essere mai stata promossa un'indagine scientifica sull'incidenza della sindrome da talidomide e sul numero esatto di farmaci in cui la molecola era contenuta nel periodo in cui la sua commercializzazione era consentita. Oggi nel nostro Paese si stima tuttavia che il numero di soggetti viventi affetti dalle gravi malformazioni causate dalla talidomide sia di circa 150 unità, nonostante un censimento ufficiale non sia ancora stato fatto.
      Fino al 2008 l'unico beneficio erogato da parte dello Stato ai soggetti colpiti dagli effetti del talidomide era l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria in forza di quanto disposto dall'articolo 3 del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, rubricato «Assistenza dei soggetti affetti da sindrome da talidomide», che prevede:
      «1. Al fine di assicurare la indispensabile assistenza ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco, nelle forme dell'ameba, emimelia, focomelia e macromelia, tale sindrome è inserita tra le patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le correlate prestazioni sanitarie, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1 lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124.
      2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1, il Ministro della salute provvede, con proprio decreto, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad inserire la sindrome da talidomide tra le malattie croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa, individuate dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329, e successive modificazioni».

      Di fatto non va oltre il riconoscimento delle vittime da sindrome da talidomide e, nel concreto, non ha dato adeguate risposte al problema.
      In seguito, dopo tante battaglie, soprattutto del gruppo dell'Italia dei valori, il comma 363 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), ha stabilito che «ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco, nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della macromelia» è riconosciuto «l'indennizzo di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229», consistente in un assegno vitalizio mensile da corrispondere per la metà al soggetto danneggiato e per l'altra metà ai congiunti che prestano o che abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa.
      In seguito, l'articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, ha precisato che l'indennizzo previsto dalla legge finanziaria 2008 è riconosciuto solo ai soggetti nati dal 1959 al 1965. Il regolamento di esecuzione del citato comma 363 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007 è stato adottato con decreto del Ministro del lavoro, della salute e della politiche sociali 9 ottobre 2009, n. 163.
      Tuttavia esistono soggetti che, seppur colpiti dalla stessa sindrome, non rientrano negli anni previsti dal menzionato articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge n. 207 del 2008 e lo Stato non riconosce ad essi il nesso di casualità tra il farmaco assunto dalla madre e la loro formazione genetica.
      La presente proposta di legge interviene, pertanto, modificando il citato articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge n. 207 del 2008 e riconoscendo per i soggetti nati al di fuori del periodo previsto dalla legge un nesso di causalità tra l'assunzione del farmaco e la sindrome da talidomide.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il comma 1-bis dell'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è sostituito dal seguente:
      «1-bis. L'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si intende riconosciuto ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della macromelia nati negli anni dal 1959 al 1965, nonché ai soggetti che, ancorché nati al di fuori del periodo di cui al presente comma, possono documentare la sussistenza del nesso di casualità tra l'assunzione del farmaco e la sindrome da talidomide».


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