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PDL 4501

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4501



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

TORRISI, CASSINELLI, DISTASO, FUCCI, PIANETTA

Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione

Presentata il 12 luglio 2011


      

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Onorevoli Colleghi! — La lotta alla corruzione è tema di estremo rilievo sia a livello nazionale che internazionale. Intensa è ovunque l'azione avviata contro la corruzione e in tale prospettiva i Paesi industrializzati aderenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) hanno modificato, in maniera coordinata, la propria legislazione rendendo così perseguibile penalmente la corruzione di pubblici ufficiali stranieri in tutti i Paesi firmatari della convenzione della stessa OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali.
      Dal 4 luglio 2001 sono pienamente efficaci in Italia le norme penali introdotte in esecuzione della convenzione dell'OCSE del 17 dicembre 1997; più precisamente dal 25 ottobre 2000 è in vigore il nuovo articolo 322-bis del codice penale che prevede l'applicabilità delle disposizioni degli articoli 321 (pene per il corruttore) e 322, secondo comma, del medesimo codice penale (istigazione alla corruzione) a coloro che esercitano le funzioni di pubblici ufficiali e di incaricati di pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri od organizzazioni pubbliche internazionali.
      Con la Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, del 9 dicembre 2003 (ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116) si inasprisce ulteriormente il contrasto alla corruzione internazionale, con particolare riguardo dei Paesi poveri e in via di sviluppo.
      In particolare, nella legge di attuazione interna si estendono gli ambiti penali dell'articolo 322-bis del codice penale (peculato,
 

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concussione, corruzione e istigazione alla corruzione dei membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri).
      Sono introdotti nel codice di procedura penale gli articoli 740-bis e 740-ter per normare la devoluzione a uno Stato estero delle cose confiscate al fine di agevolare il contrasto al depauperamento delle risorse spesso trafugate all'estero dai corruttori. Da ultimo, è prevista la designazione dell'Autorità nazionale anticorruzione e dell'autorità centrale di riferimento.
      Ancora nell'azione di contrasto condotta a livello internazionale contro tale fenomeno criminale, nell'ambito del Consiglio d'Europa, è istituito il Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) – di cui l'Italia fa parte dal 2007 – organismo che, tra le altre raccomandazioni formulate, ha invitato il nostro Paese ad adottare efficaci politiche di prevenzione della corruzione e, tra queste, quella di un Piano nazionale anticorruzione e a riferirne al Consiglio d'Europa entro il 31 gennaio 2011.
      Tutto ciò per evitare che la corruzione rischi di divenire ambientale, endemica, un evento quasi consuetudinario, con il pericolo, estremamente grave, di determinare, nel tempo, una sorta di perversa abitudine alla corruttela e a tutte le cupe realtà che le sono connesse.
      La riflessione sulle ripercussioni negative della corruzione per lo Stato e la coscienza dell'elevato disvalore sociale del fatto impongono la predisposizione di un'efficace strategia di contrasto del fenomeno rispetto alle nuove manifestazioni e all'evoluzione dei comportamenti corruttivi, influenzati anche dalla crescita e dallo sviluppo economici.
      L'analisi e l'individuazione delle cause e delle diverse forme di manifestazione di questa dilagante forma di criminalità, la considerazione delle conseguenze della «corruzione» (intesa in senso ampio), in termini di costi, di sottrazione di risorse, di rinuncia a opportunità e, più in generale, di effetti distorsivi per la stessa vita democratica del Paese, richiedono una reazione forte ed efficace delle istituzioni. Evidentemente, sebbene siano stati compiuti passi significativi attraverso gli interventi legislativi degli ultimi anni – soprattutto quelli adottati in attuazione delle norme internazionali richiamate – la pericolosità sociale di questa forma di criminalità – spesso sommersa e di difficile individuazione – la diffusività del fenomeno – che ha, addirittura, determinato gli organismi internazionali a equiparare tale tipologia di reati (quelli cioè riconducibili al fenomeno corruttivo) a quelli più gravi propri del crimine organizzato – richiedono una più incisiva azione a livello normativo (oltre che ovviamente su tutti gli altri fronti).
      Già diversi progetti di legge sono stati presentati nelle precedenti legislature nel perseguimento di tale finalità e anche allo scopo di dare attuazione alla convenzione penale sulla corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999.
      Tuttavia, pur nel valorizzare le innovazioni più significative contenute nei precedenti progetti di legge, occorre tenere conto delle riforme legislative, nel frattempo intervenute, con le quali si è data attuazione alle citate convenzioni dell'OCSE e dell'ONU, ciò al fine di predisporre un intervento normativo il più possibile completo e armonico con il sistema vigente.
      Pertanto, recependo appieno le indicazioni degli organismi internazionali dei quali anche l'Italia è Stato membro, si impone una rielaborazione della disciplina dei reati contro la pubblica amministrazione nella prospettiva della realizzazione di un contrasto sempre più efficace al fenomeno dilagante della corruzione.
      L'articolo 1 della presente proposta di legge propone, innanzitutto, di realizzare l'unificazione dei reati di corruzione e di concussione (limitatamente all'ipotesi della concussione per induzione) con la conseguente creazione di un'unica figura di reato, denominata «corruzione», che prevede la punibilità del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che riceve indebitamente, per sé o per altri, denaro o altra utilità, o ne accetta la
 

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promessa, in relazione al compimento o all'omissione di un atto del suo ufficio o, comunque, in relazione alla sua qualità, alle sue funzioni o alla sua attività.
      Ai fini dell'integrazione della nuova fattispecie di reato non rileva che la dazione o la promessa derivino da «induzione» del pubblico ufficiale ovvero dalla concertazione di entrambe le parti.
      Ciò in ragione della necessità di superare lo schema anacronistico e meno consono al disvalore sociale che nell'attuale contesto storico assume la condotta dell'originario soggetto passivo del delitto di concussione per induzione.
      Invero, è sempre più difficile individuare il limen tra concussione per induzione e la corruzione, circostanza che ha dato luogo, sovente, a sforzi ermeneutici sfociati in pronunzie giurisprudenziali contraddittorie.
      Occorre, quindi, tenere conto del mutamento realizzatosi, con il passare degli anni, nel rapporto tra il cittadino e il pubblico amministratore laddove il metus, il timore reverenziale suscitato dal pubblico ufficiale, viene meno di fronte all'interesse preminente di realizzare ingenti e facili guadagni.
      Ovviamente resta ferma l'ipotesi della violenza o minaccia del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che nella nuova formulazione è ricompresa nella figura di reato dell'estorsione aggravata come si espliciterà di seguito.
      Se è, dunque, agevole ravvisare il metus publicae potestatis, elemento della fattispecie di concussione, quando la volontà del privato sia coartata dall'esplicita minaccia di un danno, diviene sempre più difficile rinvenire l'ineffabile elemento della coartazione psicologica quando non sia avanzata un'esplicita ed aperta pretesa che consenta di stabilire se il pubblico ufficiale di fatto abbia agito in modo da ingenerare nella vittima la fondata convinzione di dover sottostare alle sue decisioni per evitare il pericolo di subire un pregiudizio.
      Al contrario, accade spesso – con riferimento agli episodi di concussione per induzione che hanno ad oggetto la dazione di somme di denaro – che il preteso concusso rivesta un ruolo, per la sua particolare condizione economica, che gli conferisce, addirittura, una posizione di preminenza rispetto a quella del pubblico ufficiale e, certamente, non può sostenersi che in capo al «concusso» possa determinarsi quello stato di timore tale da escludere la libera autodeterminazione della volontà.
      Invero, guardando al rapporto tra le volontà dei soggetti – quello tra «concussore per induzione» e soggetto passivo della concussione per induzione – esso è divenuto, ormai, nella realtà concreta un rapporto paritario che implica la libera convergenza delle medesime volontà verso la realizzazione di un comune obiettivo illecito.
      In questo modo assume rilevanza penale una condotta altrimenti non punibile, quella, cioè, di colui che si lascia «indurre» a dare o a promettere, al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio, denaro od altra utilità, traendone indebiti vantaggi a scapito dell'interesse pubblico generale.
      Peraltro, il giudice nel determinare la pena potrà – tenendo conto di tutte le modalità di realizzazione della condotta e delle circostanze di essa – operare una scelta che gli consentirà di spaziare tra il minimo e il massimo edittali.
      Nella proposizione di una fattispecie unica del delitto di corruzione sono ricomprese tutte le condotte originariamente distinte negli articoli 318, 319 e 319-ter del vigente codice penale, con il superamento delle distinzioni tra corruzione propria, impropria, antecedente e susseguente, ritenute tutte condotte egualmente gravi e parimenti offensive dell'identico bene protetto dalla norma incriminatrice; mentre sono previsti degli aggravamenti di pena ascendenti se il fatto sia commesso in relazione all'omissione o al ritardo di un atto dovuto; se l'omissione o il ritardo dell'atto dovuto, ovvero il compimento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio, sono diretti a favorire o a danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.
 

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      Inoltre, rispettando la distinzione già operata nella vigente previsione normativa, la pena è ulteriormente aumentata se dal fatto consegua l'ingiusta condanna di taluno a pena detentiva superiore a due anni.
      Se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.
      Ma ciò che è importante evidenziare è che il nuovo reato di corruzione prevede delle pene di gran lunga superiori rispetto a quelle attuali, sempre nella prospettiva, in attuazione delle direttive degli organismi internazionali, di assicurare una risposta dello Stato sufficientemente repressiva nei confronti di una tipologia di delitti che costituiscono un serio pericolo per l'economia nazionale e internazionale e per il rispetto dei princìpi di democrazia e di libertà.
      La nuova pena prevede invero, nella forma semplice del reato, la condanna da due a otto anni – a fronte di quella attuale che va da sei mesi a tre anni – con un aumento nelle ipotesi aggravate di cui ai commi successivi da un terzo alla metà fino alla pena per l'ipotesi più grave di cui all'ultimo comma della reclusione da sei a venti anni, nel caso in cui dal fatto derivi l'ingiusta condanna di taluno alla pena della reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo (mantenendo in questo caso le previsioni sanzionatorie del codice penale vigente).
      In tal modo, peraltro, si realizza anche un maggiore equilibrio tra le pene previste per la fattispecie semplice di reato di cui al primo comma e quella di cui all'ultimo comma, rispetto all'eccessiva sperequazione sussistente nell'attuale disciplina normativa.
      Nel nuovo assetto normativo è proposta, inoltre, una doverosa differenziazione delle sanzioni tra corrotto e corruttore che rispecchi, nel modo più adeguato, il diverso disvalore sociale della condotta del primo rispetto a quella del secondo, in ragione della diversa posizione giuridica ricoperta laddove, nel primo caso, maggiore è l'aspettativa dei consociati di affidabilità e di liceità della condotta, in virtù del ruolo da questi ricoperto in seno all'ordinamento giuridico (articolo 54 della Costituzione). L'unificazione in un unico nuovo reato di «corruzione» delle attuali figure della concussione per induzione e della corruzione, infine, rende necessaria una specifica e diversa regolamentazione dell'attuale ipotesi della concussione per costrizione: al riguardo, la presente proposta di legge propone di ricondurre tale ipotesi nell'ambito del delitto di estorsione (articolo 629 del codice penale), come ipotesi aggravata dalla qualità dell'agente di pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.
      Nel tentativo di realizzare una proposta normativa il più possibile aderente alle esigenze consequenziali al mutamento della società civile ed ai pericoli derivanti dalla perpetrazione reiterata di condotte illecite che per meri fini utilitaristici minano costantemente l'apparato istituzionale dello Stato, sono state previste pene più gravi per il delitto di corruzione con una forbice piuttosto ampia tra minimo e massimo edittale delle pene rispettivamente stabilite per il corrotto e per il corruttore.
      L'articolo 2 della proposta di legge, che sostituisce l'articolo 318 del codice penale, rubricandolo: «Pene per il corruttore», ha previsto, innanzitutto, la punibilità del corrotto, originariamente soggetto passivo del reato di concussione per induzione, e delle sanzioni differenziate per il corruttore rispetto a quelle del corrotto.
      Rimane, altresì, sostanzialmente identica la previsione delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 319-bis, ora articolo 319 (articolo 3 della proposta di legge), così come la previsione di «riparazione pecuniaria» in favore della pubblica amministrazione cui appartenga il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio colpevole, in misura pari all'importo dato o promesso al corrotto, senza pregiudizio del diritto della pubblica amministrazione al risarcimento del danno, contemplato nell'originario articolo 319-ter, ora articolo 319-bis (articolo 4 della proposta di legge), con la sostituzione della
 

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nomenclatura degli articoli di riferimento sempre, ovviamente, in conseguenza della nuova riformulazione.
      L'articolo 6 della proposta di legge riformula l'articolo 322 del codice penale in tema di istigazione alla corruzione prevedendo un inasprimento di pene per coordinare tale figura di reato con il nuovo assetto normativo dato alla materia della corruzione anche in ragione degli aumenti di pena previsti per le altre ipotesi delittuose.
      Rimane sostanzialmente inalterato, inoltre, l'articolo 322-ter (articolo 7 della proposta di legge) concernente la confisca dei beni che costituiscono profitto o il prezzo del reato, che prevede la sola sostituzione dei riferimenti agli articoli la cui numerazione varia in conseguenza della precedente riformulazione.
      Con l'articolo 8 della proposta di legge – che sostituisce il secondo comma dell'articolo 629 del codice penale – l'originario delitto di concussione (come si accennava in precedenza) è inquadrato nella fattispecie estorsiva come forma aggravata dalla qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, con conseguente previsione di pene più gravi da sei a venti anni rispetto a quella vigente da quattro a dodici anni, proprio in ragione dell'elevato e più grave disvalore sociale che vuole conferirsi alla condotta del concussore.
      Nel quadro delle modifiche apportate al codice penale, da ultimo, – anche e soprattutto tenendo in considerazione le indicazioni contenute nella citata convenzione penale di Strasburgo, in corso di ratifica (atto Senato n. 850), che impone la punizione sia di colui che elargisce che di colui che riceve denaro o altre utilità per l'esercizio di vantata influenza su un pubblico funzionario – è stata prevista una nuova ipotesi di reato che sostituisce quella originaria del millantato credito.
      La nuova fattispecie è più ampia rispetto al reato di millantato credito attualmente disciplinato dall'articolo 346 del codice penale (ora sostituito dall'articolo 9 della proposta di legge), in quanto è prevista la punibilità anche del soggetto erogatore, nonché la necessità dell'estensione della punibilità della condotta di credito vantato anche nei confronti di incaricato di pubblico servizio non impiegato.
      Pertanto, è attribuita penale rilevanza a condotte non punibili secondo le previsioni vigenti. La nuova fattispecie è denominata in luogo di «millantato credito», «traffico di influenze illecite», ipotesi a dire il vero proposta nei precedenti progetti di legge di ratifica della citata convenzione di Strasburgo.
      L'articolo 10 della proposta di legge introduce, infine, con il nuovo articolo 360-bis del codice penale, sia per il corrotto sia per il corruttore, una speciale circostanza attenuante, sempre nella finalità di perseguire il fenomeno corruttivo nella maniera più efficace possibile. Invero – ritenendo la previsione di un'eventuale impunità (sia pure proposta in altri progetti di legge) eccessiva e, comunque, iniqua per il fatto che nei confronti di un soggetto pur sempre autore di un grave reato non fosse applicata alcuna sanzione – è parso più opportuno «premiare» una condotta collaborativa che consentisse di individuare non solo l'autore del reato ma anche il patrimonio realizzato illecitamente mediante la perpetrazione di tali condotte illecite, contemplando così una diminuzione di pena, dalla metà ai due terzi, per chi denuncia il fatto prima che il giudice per le indagini preliminari, in seguito al deposito della richiesta di rinvio a giudizio, abbia emesso il decreto di fissazione dell'udienza preliminare.
      L'articolo 11 della proposta di legge introduce nel codice penale l'articolo 629-bis che prevede la nuova fattispecie di concussione per costrizione.
      Gli articoli 12 e 13 della proposta di legge recano invece norme di coordinamento conseguenti all'introduzione dell'articolo 629-bis del codice penale: in particolare è aggiunto il richiamo al citato articolo 629-bis rispettivamente negli articoli 317-bis e 322-bis.
      Da ultimo, in conseguenza del nuovo assetto dei delitti contro la pubblica amministrazione per esigenze di coordinamento e di armonizzazione, negli ulteriori articoli (articoli da 14 a 19) sono state
 

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previste modifiche di alcune norme del codice penale (oltre quelle in precedenza richiamate) e di leggi speciali contenenti espliciti richiami ai delitti contro la pubblica amministrazione: si tratta di modifiche consistenti nella mera sostituzione degli articoli richiamati in ragione della nuova denominazione.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 317 del codice penale è sostituito dal seguente:
      «Art. 317. – (Corruzione). – Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che riceve indebitamente, per sé o per altri, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, in relazione al compimento o all'omissione di un atto del suo ufficio o comunque in relazione alla sua qualità, alle sue funzioni o alla sua attività, è punito con la reclusione da due a otto anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso in relazione all'omissione o al ritardo di un atto dovuto ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio; l'aumento è da un terzo alla metà se l'omissione o il ritardo dell'atto dovuto, ovvero il compimento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio, sono diretti a favorire o a danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.
      Nel caso di cui al primo comma, la pena è ulteriormente aumentata se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno a pena detentiva superiore a due anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni».

Art. 2.

      1. L'articolo 318 del codice penale è sostituito dal seguente:
      «Art. 318. – (Pene per il corruttore). – Chiunque indebitamente dà o promette a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio, anche se a seguito di sollecitazione o induzione del medesimo, denaro o altra utilità in relazione al compimento o all'omissione di un atto del suo ufficio o comunque in relazione alla sua

 

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qualità, alle sue funzioni o alla sua attività, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso in relazione all'omissione o al ritardo di un atto dovuto ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio; l'aumento è da un terzo alla metà se l'omissione o il ritardo dell'atto dovuto ovvero il compimento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio sono diretti a favorire o a danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.
      Nel caso di cui al primo comma, la pena è ulteriormente aumentata se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno a pena detentiva superiore a due anni.
      Quando la dazione o la promessa è effettuata per un atto d'ufficio o del servizio già compiuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, il corruttore è punito con la pena della reclusione da tre mesi a un anno.
      La pena per il corruttore è diminuita fino alla metà quando lo stesso è indotto alla dazione o alla promessa al solo fine di evitare il pericolo di un danno ingiusto».

Art. 3.

      1. L'articolo 319 del codice penale è sostituito dal seguente:
      «Art. 319. – (Circostanze aggravanti). – La pena è aumentata se il fatto di cui agli articoli 317 e 318 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni ovvero la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio appartiene».

Art. 4.

      1. L'articolo 319-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
      «Art. 319-bis. – (Riparazione pecuniaria). – Con la sentenza di condanna, ovvero con la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati

 

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previsti dagli articoli 317 e 318, nonché per il reato previsto dall'articolo 629, secondo comma, è sempre ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore della amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio appartiene, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno».

Art. 5.

      1. L'articolo 320 del codice penale è sostituito dal seguente:
      «Art. 320. – (Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio). – Le disposizioni di cui agli articoli 317, 318, 319 e 319-bis si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.
      In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo».

Art. 6.

      1. L'articolo 322 del codice penale è sostituito dal seguente:
      «Art. 322. – (Istigazione alla corruzione). – Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, per compiere od omettere un atto del suo ufficio, o comunque in relazione alla sua qualità, alle sue funzioni o alla sua attività, chiede, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne sollecita la promessa, è punito, qualora la richiesta o sollecitazione non sia accolta, con la reclusione da due a sette anni. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio per indurlo a compiere od omettere un atto del suo ufficio o comunque in relazione alla sua qualità, alle sue funzioni o alla sua attività, è punito, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, con la reclusione da uno a quattro anni. Le pene previste sono aumentate

 

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se il fatto è commesso in relazione all'omissione o al ritardo di un atto dovuto ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio; l'aumento è da un terzo alla metà se l'omissione o il ritardo dell'atto dovuto ovvero il compimento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio sono diretti a favorire o a danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo».

Art. 7.

      1. All'articolo 322-ter del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, le parole: «dagli articoli da 314 a 320» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli da 314 a 317 e dall'articolo 629-bis»;

          b) al secondo comma, le parole: «dall'articolo 321» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 318».

Art. 8.

      1. Il secondo comma dell'articolo 629 del codice penale è sostituito dal seguente:
      «La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098 se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio abusando della sua qualità o dei suoi poteri ovvero se concorre taluna delle circostanze indicate nel quarto comma dell'articolo 628».

Art. 9.

      1. L'articolo 346 del codice penale è sostituito dal seguente:
      «Art. 346. – (Traffico di influenze illecite). – Chiunque, vantando credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ovvero adducendo di doverne comprare il favore o

 

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soddisfare le richieste, fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altra utilità quale prezzo per la propria mediazione o quale remunerazione per il pubblico ufficiale o per l'incaricato di pubblico servizio, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 600 a euro 4.000.
      Nei casi di cui al primo comma, chi versa o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098.
      La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
      Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se il soggetto che vanta credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ovvero adduce di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste, riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.
      Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono, altresì, aumentate se i fatti ivi previsti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giurisdizionali.
      Se i fatti previsti dal primo e dal secondo comma sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite fino a due terzi e la condanna importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici».

Art. 10.

      1. Al capo III del titolo II del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 360 è aggiunto il seguente:
      «Art. 360-bis. – (Circostanza attenuante) – La pena prevista per i delitti di cui agli articoli 317, 318 e 346 è diminuita fino a due terzi qualora l'autore del fatto, prima che sia emesso il decreto di fissazione dell'udienza preliminare, fornisca indicazioni utili all'individuazione degli altri responsabili e al sequestro delle somme o delle altre utilità trasferite».

 

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Art. 11.

      1. Dopo l'articolo 629 del codice penale è inserito il seguente:
      «Art. 629-bis. – (Concussione). – Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe con violenza o minaccia taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni».

Art. 12.

      1. All'articolo 317-bis del codice penale, le parole: «per i reati di cui agli articoli 314 e 317» sono sostituite dalle seguenti: «per i reati di cui agli articoli 314 e 629-bis».

Art. 13.

      1. All'articolo 322-bis, primo comma, alinea, del codice penale, le parole: «e 322, terzo e quarto comma,» sono sostituite dalle seguenti: «, 322, terzo e quarto comma, e 629-bis».

Art. 14.

      1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 32-quater, le parole: «317, 318, 319-bis, 320, 321 e 322-bis» sono soppresse e dopo le parole: «501-bis,» sono inserite le seguenti: «629, secondo comma,»;

          b) all'articolo 32-quinquies, le parole: «317, 318, 319, 319-ter e 320» sono sostituite dalle seguenti: «318, 322, 322-bis e 629, secondo comma,»;

          c) gli articoli 319-ter e 321 sono abrogati.

 

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Art. 15.

      1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 58, comma 1, lettera b), le parole: «317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)» sono sostituite dalle seguenti: «317 (corruzione), 322 (istigazione alla corruzione) 322-bis (peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri) e 629 (estorsione)»;

          b) all'articolo 59, comma 1, lettera a), le parole: «317, 318, 319, 319-ter e 320» sono sostituite dalle seguenti: «318, 322, 322-bis e 629».

Art. 16.

      1. All'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, le parole: «317, 318, 319, 319-ter e 320» sono sostituite dalle seguenti: «318, 322, 322-bis e 629, secondo comma,».

Art. 17.

      1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1993, n. 461, le parole: «317, 318, primo comma, 319, 319-ter, 320, 321, 323, secondo comma, e 326, terzo comma, prima parte,» sono sostituite dalle seguenti: «318, 323, secondo comma, 326, terzo comma, prima parte, e, limitatamente ai fatti commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o violazione

 

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dei doveri inerenti alla sua qualità o alle sue funzioni, 629, secondo comma,».

Art. 18.

      1. All'articolo 159, comma 3, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, le parole: «truffa e calunnia» sono sostituite dalle seguenti: «truffa, calunnia ed estorsione».

Art. 19.

      1. L'articolo 25 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è sostituito dal seguente:
      «Art. 25. – (Corruzione e traffico di influenze illecite) – 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 322, 322-bis e 346, primo, secondo e quarto comma, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
      2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, secondo comma, e 346, quinto comma, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
      3. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 357, secondo comma, e 358, secondo comma, del codice penale».


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