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PDL 4490

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4490



 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei deputati

ANTONIO PEPE, DISTASO, PAGANO, PUGLIESE

Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, per la riduzione del numero dei parlamentari

Presentata il 6 luglio 2011


      

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Onorevoli Colleghi! — La riduzione del numero dei componenti delle Camere costituisce un tema di grande interesse per la democrazia di questo Paese, che ha sempre risvegliato notevole attenzione, per i risvolti che essa potrebbe avere sulla vita delle istituzioni rappresentative.
      La questione è oggetto da tempo di dibattito, sia in sede parlamentare, dove sono stati presentati numerosi progetti di legge costituzionale in materia, sia in dottrina, nonché presso l'opinione pubblica.
      Basti ricordare in proposito, tra i molti, il progetto di legge costituzionale approvato nella XIII legislatura dalla Commissione parlamentare per le riforme costituzionali (atto Camera n. 3931 e atto Senato n. 2583), il quale prevedeva la riduzione del numero dei deputati a quattrocento e quello dei senatori elettivi a duecento, nonché il disegno di legge costituzionale di riforma della parte seconda della Costituzione, presentato dal Governo al Senato della Repubblica (atto Senato n. 2544), nel corso della XIV legislatura, che incideva a sua volta sul numero dei parlamentari.
      La presente proposta di legge costituzionale interviene sul numero dei componenti delle due Camere, che vengono ridotti del 20 per cento in base alla considerazione che tale numero consentirebbe comunque un'adeguata rappresentanza politica del corpo elettorale e favorirebbe al contempo una maggiore efficienza nel funzionamento degli organismi parlamentari.
 

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      In tale contesto occorre sottolineare come la riduzione del numero dei parlamentari non debba essere intesa in una mera ottica di riduzione dei costi della politica, che pure è questione meritevole di interventi incisivi, né, tantomeno, in una prospettiva di generica e qualunquistica avversione verso il fondamentale istituto della vita democratica, il Parlamento, ma vada inquadrata in una prospettiva più ampia e ambiziosa di riforma costituzionale, al fine di perseguire un maggiore snellimento delle procedure parlamentari e di dare maggiore incisività all'azione delle Camere.
      In particolare, la proposta di legge costituzionale diminuisce di circa il 20 per cento il numero dei componenti elettivi del Parlamento, riducendo a cinquecento i deputati e a duecentocinquanta i senatori. Conseguentemente, è anche ridotto il numero degli eletti nella circoscrizione Estero, che passa a nove per quanto riguarda la Camera dei deputati e a quattro per quanto riguarda il Senato della Repubblica.
      Inoltre, con specifico riferimento al sistema elettorale del Senato della Repubblica viene abbassato da sette a cinque il numero minimo di senatori attribuito a ciascuna regione (escluse il Molise e la Valle d'Aosta, per le quali sono mantenute le previsioni vigenti).
      Nel sottolineare l'estrema linearità della presente proposta di legge costituzionale esprimiamo l'auspicio che questa legislatura, la quale ha già visto compiersi un decisivo passo in avanti verso la piena attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, attraverso la realizzazione della riforma in senso federalista del sistema tributario e la devoluzione di ampi segmenti del patrimonio e del demanio statali alle regioni e agli altri enti locali, possa portare finalmente frutti concreti anche sul piano delle riforme istituzionali, in uno spirito di collaborazione tra tutte le forze politiche attente alle reali esigenze dei cittadini e del Paese. Quella della ridefinizione del numero dei parlamentari costituirebbe un passaggio, certo parziale, ma comunque molto significativo, in tale direzione, dando agli elettori un segnale forte circa la capacità di riforma della classe politica.
 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.
(Modifiche dell'articolo 56 della Costituzione, in materia di numero dei deputati).

      1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

      «Il numero dei deputati è di cinquecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero»;

          b) al quarto comma, le parole: «per seicentodiciotto» sono sostituite dalle seguenti: «per quattrocentonovantuno».

Art. 2.
(Modifiche dell'articolo 57 della Costituzione, in materia di numero di senatori).

      1. All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

      «Il numero dei senatori elettivi è di duecentocinquanta, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero»;

          b) al terzo comma, la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «cinque»;

Art. 3.
(Disposizione transitoria).

      1. Le disposizioni degli articoli 56 e 57 della Costituzione si applicano a decorrere dalla prima legislatura successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.


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