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PDL 4447

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4447



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

DI PIETRO, DONADI, BORGHESI, EVANGELISTI, PIFFARI, CIMADORO

Soppressione dell'Agenzia per la sicurezza nucleare e disposizioni concernenti il trasferimento delle sue competenze

Presentata il 22 giugno 2011


      

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Onorevoli Colleghi! — Il 12 e 13 giugno scorsi si è svolta la consultazione referendaria con la quale gli italiani sono stati chiamati a esprimersi – tra l'altro – sull'abrogazione delle norme, fortemente volute dal Governo in carica, relative alla reintroduzione nel nostro Paese di centrali per la produzione di energia nucleare.
      Il risultato del referendum di giugno è stato nettissimo. Un vero e proprio plebiscito: il 94,75 per cento dei votanti (pari al 57,01 per cento), ossia la maggioranza assoluta degli italiani aventi diritto al voto, ha detto con forza di non volere il ritorno di una nuova stagione nucleare.
      Una totale sconfessione dei cittadini circa le scelte effettuate dal Governo su questa materia.
      Ricordiamo sommariamente che l'esecutivo, già dall'inizio della legislatura, con la «Strategia energetica nazionale» delineata dall'articolo 7 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, aveva previsto la realizzazione sul territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare.
      Quindi con la legge n. 99 del 2009 si disponeva una delega al Governo per la localizzazione di impianti di produzione di energia nucleare. A questa legge sono seguiti due decreti attuativi.
      L'articolo 29 della medesima legge n. 99 del 2009 ha previsto l'istituzione dell'Agenzia per la sicurezza nucleare come autorità nazionale responsabile per la sicurezza nucleare e per la radioprotezione.
      È evidente però che a seguito del recente referendum del 12 e 13 giugno, che
 

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ha «cancellato» il nucleare in Italia, i compiti dell'Agenzia si sono enormemente svuotati, anche se continua ad avere, tra l'altro, un ruolo di vigilanza e di verifica ambientale sulla gestione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari.
      Compiti certamente delicati, ma che non giustificano in alcun modo la necessità di «mantenere in vita» l'Agenzia, con i suoi componenti e il suo apparato burocratico. Tali compiti possono infatti essere tranquillamente riassegnati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico, anche con il coinvolgimento dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile.
      La proposta di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione ha proprio la finalità, alla luce risultato referendario, di sopprimere definitivamente l'Agenzia per la sicurezza nucleare.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia per la sicurezza nucleare di cui all'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, è abrogata.
      2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di attribuzione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico e agli enti e istituti da loro vigilati, delle competenze assegnate all'Agenzia per la sicurezza nucleare. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, le competenze attribuite dalla legislazione vigente all'Agenzia per la sicurezza nucleare sono attribuite al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
      3. Le eventuali risorse non impegnate, e già assegnate all'Agenzia per la sicurezza nucleare, comprese le risorse di cui al comma 18 dell'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono riassegnate al bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per finalità concernenti le attività di controllo, di vigilanza, di gestione e di messa in sicurezza e custodia dei siti di stoccaggio dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari presenti sul territorio nazionale.
      4. Il personale trasferito all'Agenzia per la sicurezza nucleare, di cui al comma 17 dell'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99, è ricollocato nell'organico degli enti e degli istituti di provenienza.
      5. L'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, lo

 

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statuto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 2010, e il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2011, sono abrogati.

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