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PDL 4414

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4414



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

NOLA, BECCALOSSI, RUVOLO, DELFINO, PIFFARI, MURO, FAENZI, BIAVA, NASTRI, TADDEI, MARMO

Modifica all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n.157, concernente il contenimento della nutria nel territorio nazionale, per la tutela delle opere idrauliche e delle infrastrutture agricole

Presentata il 9 giugno 2011


      

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Onorevoli Colleghi! — La nutria (Myocastor coypus), o castorino, è un roditore originario del Sud America, che si è diffuso in Italia ed in Europa quando sono stati liberati, negli scorsi decenni, gli esemplari allevati per la produzione di pellicce oggi non più richieste dal mercato. Si tratta di una specie alloctona che ben poco si concilia con l'ecosistema delle pianure alluvionali nel quale si è insediata.
      L'Unione internazionale per conservazione della natura (IUCN) ha classificato la nutria tra le specie più dannose al mondo per la capacità di influire e stravolgere il sistema naturale delle cosiddette «zone umide». Nel nostro Paese la nutria, pur causando ingenti danni alle coltivazioni agricole di cui si alimenta, è particolarmente pericolosa soprattutto per i danni alle infrastrutture, con l'indebolimento degli argini e delle opere fluviali, che provoca con la costruzione delle tane sotterranee. E’ proprio questo il fattore che differenzia la dannosità della nutria rispetto alle altre specie di fauna selvatica che provocano danni alla produzione agricola (si veda l'indagine conoscitiva sul fenomeno dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche attualmente in corso di svolgimento presso la XIII Commissione agricoltura della Camera dei deputati). Tale pericolosità per le infrastrutture, peculiare della nutria, giustifica una diversa attenzione a tale specie, anche dal punto di vista normativo.
 

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      Le mutate condizioni climatiche, infatti, con il ripetersi di importanti eventi alluvionali, hanno aumentato in maniera esponenziale l'importanza e la pericolosità dei danni causati da questi roditori la cui attività pregiudica, anche a causa della fortissima diffusione sul territorio, ogni tipo di opera di regimazione idraulica. Vale la pena di ricordare che i più recenti episodi esondativi hanno messo a grave repentaglio anche vite umane e ciò contribuisce ad innalzare il livello di allarme per le possibili conseguenze della permanenza della nutria sul nostro territorio.
      Molte regioni attuano programmi mirati per limitare il proliferare delle popolazioni di nutria, anche all'interno delle aree protette, con una spesa annua di alcune decine di milioni di euro; tali sforzi non sono stati fino ad oggi risolutivi, tanto che la popolazione è in continua espansione. Tali programmi autorizzati dall'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale (ISPRA), ex INFS, mirano al contenimento di una specie che nulla ha a che vedere con la configurazione naturalistica e faunistica della valle del Po, zona di principale presenza. A ciò si aggiunge che, non essendo specie cacciabile, i danni causati dalla specie non sono risarcibili dagli ambiti territoriali di caccia né agli agricoltori né, tantomeno, ai consorzi e agli enti pubblici proprietari delle opere di contenimento fluviale.
      Ricordando che la nutria non è una specie tipica dell'ecosistema italiano o europeo, la pericolosità della specie come causa dall'indebolimento dei manufatti idraulici ed arginali, la dimostrata inefficacia delle campagne di abbattimento e trappolaggio sviluppate da numerose regioni, ed infine la insostenibilità economica del ripristino dei danni causati dal medesimo animale, la presente proposta di legge si propone di inserire la nutria tra le specie cacciabili di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b) della legge 11 febbraio 1992, n.157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio».
      Attraverso l'esercizio venatorio, regolamentato dalla legge n.157 del 1992, ci si ripromette di ottenere risultati più incisivi nell'opera di contenimento, e possibilmente, eradicazione (così come già previsto da alcune leggi regionali e da piani regionali e provinciali approvati dall'ISPRA) della nutria dagli ambienti naturali del nostro Paese, così come avvenuto in Gran Bretagna nel 1989 in conseguenza di una specifica campagna avviata a partire dal 1981.
      Modifiche normative simili alla presente sono contenute in diversi progetti di legge di revisione organica della legge n.157 del 1992, atti legislativi complessi dei quali, però, non si prevede una tempestiva approvazione.
      La norma in questione, invece, si configura come intervento immediato in un settore specifico, con l'aspettativa di poter entrare in vigore in tempo utile per l'apertura della stagione venatoria 2011-2012, così da dare da subito il via alla attività di prelievo fondamentale per l'azione di contenimento ed eradicazione. Tra le varie proposte di intervento prospettate vi è anche quella che prevede l'inserimento della nutria tra le specie che la legge n. 157 del 1992 considera prive di tutela (articolo 2, comma 2) come talpe, ratti, topi propriamente detti e arvicole. Tale modifica legittimerebbe l'abbattimento occasionale ma non permetterebbe un abbattimento sistematico, anche alla luce dello stesso articolo 12 della medesima legge che considera «il vagare con mezzi idonei alla caccia» come «esercizio venatorio» con tutto ciò che ne consegue.
      L'indagine conoscitiva della XIII Commissione identifica anche un'altra caratteristica distintiva della nutria, rispetto alle altre specie che causano danni all'agricoltura oggetto dello studio, ovvero che la nutria non è oggetto di alcun interesse venatorio. Se ciò è innegabile, si evidenzia che il presente intervento normativo in tende unicamente creare uno strumento giuridico che permetta alle regioni e alle province di utilizzare, oltre agli operatori già autorizzati, anche i cacciatori nell'ambito di più complesse procedure di contenimento.
 

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      La norma proposta risulterà di una qualche utilità solo in presenza di piani o programmi di promozione che le amministrazioni locali potranno predisporre anche normando e regolamentando l'attività direttamente nei propri calendari venatori e incentivando il recupero delle spoglie e lo smaltimento delle carcasse.
      In mancanza di tale attività di supporto e promozione la norma sarebbe destinata ad una applicazione di ben scarso effetto.
      Un intervento legislativo in tal senso, infine, viene sollecitato dalle organizzazioni professionali agricole e dalle amministrazioni provinciali e regionali interessate dalla diffusione di questo roditore.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 18, comma 1, lettera b), dalla legge 11 febbraio 1992, n.157, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nutria (Myocastor coypus)».


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