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PDL 4445

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4445



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LABOCCETTA

Modifica dell'articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente l'esenzione dei soggetti ultrasettantacinquenni con basso reddito e dei titolari di assegno sociale dal pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni

Presentata il 22 giugno 2011


      

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Onorevoli Colleghi! — L'articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ha previsto, per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni e con reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 516,46 euro per tredici mensilità senza conviventi, l'abolizione del canone di abbonamento alle radioaudizioni esclusivamente per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza.
      L'assegno sociale, istituito dalla legge n. 335 del 1995, è una prestazione assistenziale erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per il sostegno alle persone anziane in condizioni economiche disagiate, che prescinde da qualsiasi versamento contributivo. Ha un carattere transitorio: viene cioè liquidato solamente finché sussistono i requisiti. Esso non è soggetto a trattenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e non è reversibile ai familiari superstiti.
      Dal 1996 esso ha sostituito la precedente pensione sociale e pone come requisiti imprescindibili per l'ottenimento quello dell'età: l'erogazione dell'assegno è riconosciuta solo dal compimento dei 65 anni di età.
      Hanno diritto all'assegno i cittadini che risiedono in Italia effettivamente ed abitualmente e che sono sprovvisti del tutto di reddito o che dispongono di un reddito di importo inferiore ai limiti stabiliti dalla legge. Per l'anno 2011, tale limite è di 5.424,90 euro annui, elevato a 10.849,80 euro per le persone sposate. Possono averne diritto anche i cittadini dell'Unione
 

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europea e gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno CE, che hanno soggiornato in Italia legalmente e in via continuativa per almeno dieci anni.
      L'importo dell'assegno sociale è determinato in base alla differenza tra il limite di reddito previsto annualmente e il reddito dichiarato. Il suo importo è rivalutato annualmente. Per il 2011, è stato fissato a 417,30 euro al mese, da erogare in tredici mensilità.
      I soggetti economici che, con tutta evidenza, sono già considerati dalla legge bisognevoli non si può pensare che siano gravati ulteriormente anche da una tassa come quella del canone di abbonamento alle radioaudizioni. Risulterebbe quantomeno paradossale, da una parte, accordare loro aiuti fiscali statali perché riconosciuti come indigenti e, dall'altra, non riconoscere loro l'esenzione dal pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni.
      Risulta altresì chiaro che, in un momento storico e sociale di estrema delicatezza come quello che stiamo vivendo, la modifica e l'ampliamento dell'ambito di applicazione del citato articolo 1, comma 132, costituiscono un'ulteriore manifestazione di tutela, di considerazione e di aiuto nei confronti delle persone anziane che versano in condizioni economiche disagiate.
      Infine, non volendo tralasciare gli aspetti sociali della questione, è quantomeno ovvio che, in particolare per tali soggetti, la televisione ricopre un ruolo di emancipazione, di svago e di socializzazione. Consideriamo l'importanza che i programmi televisivi, in particolare quelli delle reti pubbliche, rivestono quotidianamente per tali soggetti attraverso la divulgazione di programmi a carattere educativo e informativo: infatti è immaginabile che per tali soggetti, per i quali sicuramente la lettura di un giornale quotidiano non risulta certo di facile accesso a causa della loro età, nonché del costo del giornale, i programmi televisivi hanno un carattere didattico di grande importanza che permette loro di continuare a partecipare alla vita pubblica del nostro Paese.
      Questo, quindi, si traduce anche nel riconoscimento, proprio alle reti radiotelevisive pubbliche, diversamente da quelle private, del loro carattere divulgativo, valido in particolare per persone che altrimenti avrebbero difficoltà ad acquisire informazioni di quotidiano interesse.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il comma 132 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «132. Per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 516,46 per tredici mensilità, senza conviventi, è abolito il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni esclusivamente per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza. Il pagamento del canone è altresì abolito per i soggetti titolari di assegno sociale per l'apparecchio ubicato nel luogo di residenza. Per l'abuso è irrogata una sanzione amministrativa, in aggiunta al canone dovuto e agli interessi di mora, di importo compreso tra euro 500 ed euro 2.000 per ciascuna annualità evasa».


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