Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 4479

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4479



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

GOISIS, RIVOLTA, GRIMOLDI, CAVALLOTTO, GARAGNANI

Modifiche all'articolo 5-bis del decreto-legge 1o settembre 2008, n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n.169, concernente le graduatorie ad esaurimento per l'assunzione dei docenti, nonché disposizioni in materia di giurisdizione sulle relative controversie

Presentata il 30 giugno 2011


      

torna su
Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge intende recepire l'emendamento Goisis n. 9.83, approvato in Commissione, a larga maggioranza il 14 giugno 2011, in occasione della discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 70 del 2011 (atto Camera n. 4357).
      La decisione del Governo di porre la fiducia sul suddetto atto Camera n. 4357 ha modificato il testo approvato nelle Commissioni di competenza, espungendo la proposta emendativa dal maxiemendamento. Un ampio e acceso dibattito in Aula ha poi portato all'approvazione di alcuni ordini del giorno che impegnano il Governo a risolvere la questione dei mancati inserimenti dei docenti laureati – abilitati o specializzati – abilitati con i corsi universitari a numero chiuso organizzati su richiesta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dalle facoltà di scienze della formazione primaria, dai conservatori di musica e dalle accademie, nelle graduatorie ad esaurimento, valide per il triennio 2011-2013.
      Tale norma persegue l'obiettivo di superare un'evidente disparità di trattamento analogamente a quanto il Parlamento, nella corrente legislatura, aveva provveduto a fare nei confronti degli abilitati iscritti al IX ciclo delle sospese scuole
 

Pag. 2

di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS). La proposta di legge si compone di due articoli.
      L'articolo 1, comma 1, apporta le seguenti modificazioni all'articolo 5-bis del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169:

          a) al comma 1 si stabilisce che, nei termini e con le modalità fissati nel provvedimento di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da disporre «per il biennio 2009/2011 e per il triennio 2011-2014», ai sensi dell'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, i docenti che hanno frequentato i corsi del IX ciclo presso le    SSIS, compresi i successivi semestri aggiuntivi o i corsi speciali abilitanti di cui ai decreti ministeriali n. 21 del 2005 e n. 85 del 2005, nonché i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), attivati «negli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009», e che hanno conseguito il titolo abilitante possono iscriversi, a domanda, nelle predette graduatorie, in coda a coloro che vi risultano già inseriti;

          b) al comma 2 dell'articolo in commento si prevede che, analogamente al comma 1, siano iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie i docenti che hanno frequentato «il primo e il secondo corso biennale» di secondo livello finalizzato alla formazione di docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado della classe di concorso 77/A e che hanno conseguito la relativa abilitazione, «ovvero i docenti già in possesso di abilitazione conseguita dopo il 30 giugno 2009 al termine del corso di laurea in scienze della formazione primaria, nonché i docenti in possesso di un'abilitazione conseguita in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea che non hanno presentato domanda di inserimento, di aggiornamento o di permanenza per i bienni precedenti»;

          c) al comma 3 si stabilisce che possono inoltre chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie coloro che si sono iscritti «negli anni accademici 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 o 2010/2011 al corso di laurea in scienze della formazione primaria, ai corsi quadriennali di didattica della musica e al secondo e al terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A e ai corsi quadriennali e biennali indicati». Ovviamente l'iscrizione avviene con l'inserimento in coda a coloro che vi risultino già iscritti e la riserva è sciolta all'atto del conseguimento dell'abilitazione relativa al corso di laurea e ai corsi quadriennali e biennali indicati nel comma in commento.

      Il comma 2 dell'articolo 1 della presente proposta di legge prevede che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilisca con apposito decreto le modalità per consentire l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento entro l'anno scolastico 2010/2011 dei docenti in possesso dei requisiti di cui al citato articolo 5-bis del decreto-legge n. 137 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 169 del 2008, come modificato dal comma 1 del medesimo articolo 1.
      L'articolo 2 della proposta di legge concerne la questione della giurisdizione sulle controversie inerenti le graduatorie ad esaurimento. In particolare, dopo le incertezze seguite alle contrastanti sentenze della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato, la norma, nel presupposto per cui le suddette graduatorie sono identificabili come fasi di una procedura selettiva, in attuazione del principio costituzionale dell'accesso al pubblico impiego tramite concorso, di cui all'articolo 51 della Costituzione, attribuisce le controversie alla giurisdizione del giudice amministrativo. Nell'attesa della nuova procedura per il reclutamento dei docenti, l'approvazione della presente proposta di legge consentirebbe ai docenti interessati di presentare, in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2011/2012, 2012/2013 e 2013/

 

Pag. 3

2014: 1) domanda di inserimento a pieno titolo in III fascia per le seguenti categorie (circa 4.000 docenti): i circa 350 docenti già in possesso dell'abilitazione conseguita nel 2008 al termine dei corsi speciali abilitanti di cui ai citati decreti n. 21 del 2005 e n. 85 del 2005; i circa 900 docenti già in possesso dell'abilitazione conseguita nel 2010 presso i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati al termine del secondo corso di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado (classe di concorso 77/A); i circa 200 docenti già in possesso dell'abilitazione conseguita nel 2010 presso le accademie di belle arti statali al termine dei bienni abilitanti di formazione dei docenti    delle accademie delle belle arti – arte e disegno – attivati nell'anno accademico 2008/2009; i circa 1.700 docenti già in possesso dell'abilitazione conseguita dopo il 30 giugno 2009 al termine dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria (immatricolati in anni successivi al primo); i docenti (non sappiamo quanti, forse 300 ed oltre) già in possesso dell'abilitazione conseguita entro il 2010 al termine dei semestri aggiuntivi, di cui alla nota ministeriale n. 3057 del 2008, attivati presso le SSIS dall'anno accademico 2008/2009; 2) domanda di inserimento in III fascia con riserva da sciogliere entro il 30 giugno 2011 per le seguenti categorie (circa 2.650 docenti o meno): circa 650 docenti immatricolati nell'anno accademico 2009/2010 presso i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati al terzo corso biennale abilitante di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado (classe di concorso 77/A); i circa 2.000 docenti immatricolati ai corsi di laurea in scienze della formazione primaria (immatricolati in anni successivi al primo); 3) domanda di inserimento in III fascia con riserva da sciogliere in occasione dei successivi aggiornamenti per le seguenti categorie (circa 13.500 docenti): i docenti immatricolati negli anni accademici 2008/2009 (circa 5.200), 2009/2010 (circa 3.200) e 2010/2011 (circa 5.000) ai corsi di laurea in scienze della formazione primaria. A questi docenti si devono aggiungere i docenti in possesso di un'abilitazione conseguita in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea che non hanno presentato domanda di inserimento, di aggiornamento o di permanenza per i bienni precedenti: in totale si tratta di circa 19.500 docenti.
 

Pag. 4


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1:

              1) le parole: «per il biennio 2009/2010» sono sostituite dalle seguenti: «per il biennio 2009/2011 e per il triennio 2011/2014»;

              2) dopo la parola: «(SISS)» sono inserite le seguenti: «e i successivi semestri aggiuntivi ovvero i corsi speciali abilitanti di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 21 del 9 febbraio 2005 e n. 85 del 18 novembre 2005»;

              3) le parole: «nell'anno accademico 2007/2008» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009»;

          b) al comma 2:

              1) le parole: «il primo corso» sono sostituite dalle seguenti: «il primo e il secondo corso»;

              2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero i docenti già in possesso di abilitazione conseguita dopo il 30 giugno 2009 al termine del corso di laurea in scienze della formazione primaria, nonché i docenti in possesso di un'abilitazione conseguita in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea che non hanno presentato domanda di inserimento, di aggiornamento o di permanenza per i bienni precedenti»;

          c) al comma 3:

              1) le parole: «nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze

 

Pag. 5

della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni accademici 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 al corso di laurea in scienze della formazione primaria, ai corsi quadriennali di didattica della musica e al terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A»;

              2) le parole: «ai corsi quadriennali sopra indicati» sono sostituite dalle seguenti: «ai corsi quadriennali e biennali indicati dal presente comma».

      2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono disposte le modalità per consentire l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento entro l'anno scolastico 2010/2011 dei docenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo.

Art. 2.

      1. Le assunzioni dalle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, afferiscono a procedura concorsuale. La risoluzione delle eventuali controversie è regolata ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su