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PDL 4449-A

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4449-A



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

e dal ministro dell'interno
(MARONI)

di concerto con il ministro della giustizia
(ALFANO)

con il ministro degli affari esteri
(FRATTINI)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

e con il ministro del lavoro e delle politiche sociali
(SACCONI)

Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, recante disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari

Presentato il 23 giugno 2011

(Relatore: BERTOLINI)


NOTA: La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), il 7 luglio 2011, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
 

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 4449 e rilevato che:

                esso reca un contenuto omogeneo, essendo finalizzato ad adeguare, nel suo complesso – e non senza qualche differenza – la normativa interna al diritto europeo in materia di libera circolazione dei cittadini comunitari e di rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari; il decreto-legge, in particolare, al capo I contiene disposizioni in materia di libera circolazione e permanenza dei cittadini comunitari e dei loro familiari volte a dare piena attuazione alla direttiva 2004/38/CE e, a tal fine, all'articolo 1 modifica in più punti il decreto legislativo n. 30 del 2007, in materia di permanenza sul suolo italiano dei cittadini comunitari e dei loro familiari, mentre all'articolo 2 novella l'articolo 183-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989, nel senso di estendere le modalità di esecuzione della misura di sicurezza dell'allontanamento del cittadino comunitario anche all'allontanamento dei suoi familiari; al capo II reca disposizioni volte al recepimento della direttiva 2008/115/CE, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e, a tal fine, all'articolo 3 novella il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, modificando, tra l'altro, gli articoli 5 (permesso di soggiorno), 13 (espulsione amministrativa) e 14 (esecuzione dell'espulsione), mentre all'articolo 4 integra l'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, al fine di prevedere la competenza del giudice penale sia per i reati connessi all'inottemperanza ai provvedimenti che dispongono il termine per la partenza volontaria che per quelli relativi all'inottemperanza all'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale; infine, all'articolo 5 reca la clausola di copertura finanziaria;

                il provvedimento, all'articolo 1, comma 1, lettera f), che integra la disposizione recata dall'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 30 del 2007 – la quale dispone che la qualità di titolare di diritto di soggiorno possa essere attestata con qualsiasi mezzo di prova previsto dalla normativa vigente – precisando che il possesso di un qualsiasi documento di soggiorno «non costituisce condizione per l'esercizio di un diritto», reca una disposizione di cui andrebbe chiarita la portata normativa, in quanto la suddetta disposizione potrebbe essere interpretata sia nel senso che il possesso di un documento di soggiorno non costituisca condizione necessaria per l'esercizio di un diritto, sia nel senso che il possesso del documento di soggiorno non sia condizione sufficiente per l'esercizio di un diritto da parte dello straniero;

 

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                il decreto-legge, all'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 10) – laddove integra il comma 7 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998, prevedendo che nel caso di indebito allontanamento dello straniero irregolare dal Centro di identificazione ed espulsione, sia ripristinato il trattenimento mediante l'adozione di un nuovo provvedimento – reca una disposizione di cui andrebbe chiarita la portata normativa, tenuto conto che la direttiva dispone che il periodo complessivo di trattenimento presso i centri non possa essere superiore a 18 mesi;

                esso, al comma 1, lettera a), dell'articolo 3 – laddove novella l'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 286 del 1998, disponendo che «Il permesso di soggiorno per motivi umanitari è rilasciato dal questore secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione» – introduce una disposizione che appare priva di una portata innovativa dell'ordinamento, in quanto si limita a richiamare quanto già previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999;

                esso, all'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 2), capoverso comma 1-bis, penultimo periodo, laddove, nell'introdurre un comma aggiuntivo all'articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998, fa riferimento al «rilascio del nulla osta di cui al comma 3», opera un rinvio inesatto, in quanto si tratta del comma 3 dell'articolo 13 e non dell'articolo 14 in questione;

                infine, il disegno di legge di conversione è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), ma non è provvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR); peraltro, al provvedimento è allegata la richiesta di esenzione dall'obbligo di redigerla – sulla base di quanto statuito dall'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 170 del 2008 – formulata dal Ministero dell'interno, della quale si dà conto nella relazione illustrativa;

                alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            all'articolo 1, comma 1, valuti la Commissione l'opportunità di chiarire la portata normativa della lettera f) che, laddove dispone che il possesso di un qualsiasi documento di soggiorno da parte dello straniero «non costituisce condizione per l'esercizio di un diritto», potrebbe essere interpretata sia nel senso che il possesso di un documento di soggiorno non costituisca condizione necessaria per l'esercizio di un diritto, sia nel senso che il possesso del documento di soggiorno non sia condizione sufficiente per l'esercizio di un diritto;

            all'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 10), che integra il comma 7 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998, prevedendo che nel caso di indebito allontanamento dello straniero irregolare dal Centro di identificazione ed espulsione, sia ripristinato

 

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il trattenimento mediante l'adozione di un nuovo provvedimento, valuti la Commissione l'opportunità di chiarire che il periodo di trattenimento disposto dal nuovo provvedimento sia computato nel termine massimo per il trattenimento indicato dalla direttiva e non dia luogo ad un nuovo decorso dei termini.


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

        La III Commissione,

          esaminato per le parti di propria competenza il testo del disegno di legge n. 4449, recante conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, recante disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari;

            sottolineato che il provvedimento, pur riguardando materia di stretta competenza del Ministero dell'interno, richiama le relazioni tra l'Italia e altri Paesi dell'Unione europea, nonché i Paesi terzi da cui provengono gli immigrati irregolari;

            sottolineata l'urgenza delle norme riferite alla condizione dei cittadini comunitari e dei loro familiari presenti sul territorio di altri Stati membri, con particolare riferimento alle nuove norme in tema di obblighi di informazione sui precedenti penali del cittadino comunitario;

          valutate positivamente le nuove disposizioni volte a promuovere il ricorso agli istituti della partenza e del rimpatrio volontari, nonché ad assicurare adeguate forme di tutela ai soggetti vulnerabili;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE
 

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PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

      La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

            esaminato il disegno di legge n. 4449 Governo, recante conversione in legge del decreto-legge n. 89 del 2011, «Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari»;

            apprezzato il recepimento del dispositivo della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 28 aprile 2011 (causa C. 61/11);

            valutato che il decreto-legge in oggetto è finalizzato a recepire nell'ordinamento interno il diritto europeo in materia di libera circolazione dei cittadini comunitari e di rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari;

            considerato che il decreto-legge è volto a dare piena attuazione alla direttiva 2004/38/CE e che contiene al capo I disposizioni in materia di libera circolazione e permanenza dei cittadini comunitari e dei loro familiari e, a tal fine, modifica in più punti il decreto legislativo n.30 del 2007;

            considerato, inoltre, che al capo II il decreto-legge reca disposizioni volte al recepimento della direttiva 2008/115/CE, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e, a tal fine, novella il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998;

            preso atto che la Commissione europea ha presentato una comunicazione concernente gli orientamenti per un migliore recepimento e una migliore applicazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri (COM(2009)313def.);

 

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            ritenuto che, nell'ambito del margine di discrezionalità degli Stati membri nel recepimento delle direttive dell'Unione europea, la previsione di cui all'articolo 1, lettera a), del decreto-legge, ai fini dell'ingresso e del soggiorno del partner di un cittadino dell'Unione, che la stabilità della relazione sia ufficialmente attestata, può ritenersi coerente con il dettato dell'articolo 3 della direttiva 2004/38/CE, il quale prescrive che tale relazione risulti «debitamente» attestata, fermo restando che, come stabilito dalla comunicazione della Commissione europea «Orientamenti per un migliore recepimento della direttiva 2004/38/CE» (COM(2009)313), le prove documentali che dimostrino la loro qualità di partner di cittadini UE e la stabilità della relazione possono essere fornite con ogni mezzo idoneo;

            ritenuto, altresì, che la fattispecie prevista dal legislatore italiano di «minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza» per procedere ad un provvedimento di allontanamento di un cittadino dell'Unione, di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo n. 30 del 2007, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera g), numero 3), può ritenersi coincidente con la fattispecie del legislatore dell'Unione europea di «minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società» cui fa riferimento l'articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE;

            rilevato che l'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 10), integra il comma 7 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998 prevedendo che, nel caso di indebito allontanamento dello straniero irregolare dal Centro di identificazione ed espulsione sia adottato un nuovo provvedimento di trattenimento, mentre il testo previgente si limitava a prevedere che il questore ripristinasse senza indugio il trattenimento;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE
      con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare la portata interpretativa dell'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 10), perché, nel caso in cui il nuovo provvedimento avesse effetto di far decorrere nuovamente i tempi massimi di durata del trattenimento, sarebbe utile valutare la coerenza della disposizione con quanto previsto dall'articolo 15 della direttiva che limita il trattenimento ad un massimo di 18 mesi.

 

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TESTO
del disegno di legge

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TESTO
della Commissione

Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, recante disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, recante disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari.

Art. 1.

Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, recante disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari.

      1. Il decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, recante disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.       2. Identico.

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Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

        All'articolo 1, comma 1:

            alla lettera c), numero 1), capoverso comma 3-bis, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, con particolare riguardo alle spese afferenti l'alloggio sia esso in locazione, in comodato, di proprietà o detenuto in base a un altro diritto soggettivo»;

            alla lettera f), le parole: «condizione per l'esercizio di un diritto» sono sostituite dalle seguenti: «condizione necessaria per l'esercizio di un diritto».

        All'articolo 3, comma 1, è aggiunta, infine, la seguente lettera:

            «g-bis) all'articolo 32, comma 1-bis:

                1) le parole: «sempreché non sia intervenuta una decisione del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33,» sono soppresse;

                2) dopo le parole: «ovvero sottoposti a tutela,» sono inserite le seguenti: «previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33, ovvero ai minori stranieri non accompagnati».

 

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DECRETO-LEGGE 23 GIUGNO 2011, N. 89
 

Pag. 10-11


Decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2011. (*)
 

Testo del decreto-legge

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Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione

Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari.
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
        Visti gli articoli 77, 87 e 117 della Costituzione;
        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare ulteriori disposizioni per completare l'attuazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, e di procedere al recepimento della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, al fine di scongiurare l'avvio di procedure d'infrazione nei confronti dello Stato italiano;
        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 giugno 2011;
        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali;

emana

il seguente decreto-legge:

Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE E PERMANENZA DEl CITTADINI COMUNITARI E DEI LORO FAMILIARI

Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE E PERMANENZA DEl CITTADINI COMUNITARI E DEI LORO FAMILIARI

Articolo 1.
(Modifiche al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, in materia di permanenza dei cittadini comunitari e dei loro familiari).

Articolo 1.
(Modifiche al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, in materia di permanenza dei cittadini comunitari e dei loro familiari).
        1. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:         1. Identico:
            a) all'articolo 3, comma 2, lettera b), le parole: «debitamente attestata dallo Stato del cittadino dell'Unione» sono sostituite dalle seguenti: «ufficialmente attestata»;             a) identica;


        (*) Si veda anche l'Avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 1o luglio 2011.
 

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            b) all'articolo 6, comma 2, le parole: «, che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 5, comma 2» sono soppresse;             b) identica;
            c) all'articolo 9:             c) identico:
                1) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

        «3-bis. Ai fini della verifica della sussistenza del requisito della disponibilità delle risorse economiche sufficienti al soggiorno, di cui al comma 3, lettere b) e c), deve, in ogni caso, essere valutata la situazione complessiva personale dell'interessato.»;

                1) identico:

        «3-bis. Ai fini della verifica della sussistenza del requisito della disponibilità delle risorse economiche sufficienti al soggiorno, di cui al comma 3, lettere b) e c), deve, in ogni caso, essere valutata la situazione complessiva personale dell'interessato, con particolare riguardo alle spese afferenti l'alloggio sia esso in locazione, in comodato, di proprietà o detenuto in base a un altro diritto soggettivo.»;

                2) al comma 5:                 2) identico;
            a) alla lettera a), le parole: «, nonché il visto d'ingresso quando richiesto» sono soppresse;  
            b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:  
                «b) un documento rilasciato dall'autorità competente del Paese di origine o provenienza che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico ovvero di membro del nucleo familiare ovvero familiare affetto da gravi problemi di salute, che richiedono l'assistenza personale del cittadino dell'Unione, titolare di un autonomo diritto di soggiorno;»;  
            d) all'articolo 10, comma 3:             d) identica;
                1) alla lettera a), le parole: «, nonché del visto d'ingresso, qualora richiesto» sono soppresse;  
                2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:  
            «b) di un documento rilasciato dall'autorità competente del Paese di origine o provenienza che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico ovvero di membro del nucleo familiare ovvero del familiare affetto da gravi problemi di salute, che richiedono l'assistenza personale del cittadino dell'Unione, titolare di un autonomo diritto di soggiorno;»;  
            e) all'articolo 13, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:             e) identica;
        «La verifica della sussistenza di tali condizioni non può essere effettuata se non in presenza di ragionevoli dubbi in ordine alla persistenza delle condizioni medesime.»;
            f) all'articolo 19, comma 4, dopo le parole: «previsto dalla normativa vigente» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, fermo restando che il possesso del relativo documento non costituisce condizione per l'esercizio di un diritto»;             f) all'articolo 19, comma 4, dopo le parole: «previsto dalla normativa vigente» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, fermo restando che il possesso del relativo documento non costituisce condizione necessaria per l'esercizio di un diritto»;

Pag. 14-15
            g) all'articolo 20:             g) identica;
                1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
        «2. I motivi di sicurezza dello Stato sussistono quando la persona da allontanare appartiene ad una delle categorie di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni, ovvero vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa, in qualsiasi modo, agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali. Ai fini dell'adozione del provvedimento di cui al comma 1, si tiene conto anche di eventuali condanne pronunciate da un giudice italiano per uno o più delitti riconducibili a quelli indicati nel libro secondo, titolo primo del codice penale.»;  
                2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
        «3. I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica. Ai fini dell'adozione del provvedimento, si tiene conto, quando ricorrono i comportamenti di cui al primo periodo del presente comma, anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o più delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o l'incolumità della persona, ovvero di eventuali condanne per uno o più delitti corrispondenti alle fattispecie indicate nell'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, o di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i medesimi delitti o dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché di misure di prevenzione o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorità straniere.»;  
                3) al comma 4, primo periodo, le parole: «una minaccia concreta e attuale» sono sostituite dalle seguenti: «una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave»;  
                4) al comma 9, primo periodo, le parole: «di ordine pubblico o» sono soppresse;  
                5) il comma 11 è sostituito dal seguente:
        «11. Il provvedimento di allontanamento per i motivi di cui al comma 1 è immediatamente eseguito dal questore qualora si ravvisi, caso per caso, l'urgenza dell'allontanamento perché l'ulteriore permanenza sul territorio è incompatibile con la civile e sicura convivenza. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;  

Pag. 16-17
            h) all'articolo 21:
                1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'eventuale ricorso da parte di un cittadino dell'Unione o dei suoi familiari al sistema di assistenza sociale non costituisce automaticamente causa di allontanamento, ma deve essere valutato caso per caso.»;             h) identica;
                2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

        «4. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, che non hanno ottemperato al provvedimento di allontanamento di cui al comma 2 e sono stati individuati sul territorio dello Stato oltre il termine fissato, senza aver provveduto alla presentazione dell'attestazione di cui al comma 3, il prefetto può adottare un provvedimento di allontanamento coattivo per motivi di ordine pubblico, ai sensi dell'articolo 20, immediatamente eseguito dal questore.»;

 
            i) dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:             i) identica.
        «Art. 23-bis. – (Consultazione tra gli Stati membri). – 1. Quando uno Stato membro chiede informazioni ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, attraverso i propri canali di scambio informativo, provvede a fornire gli elementi entro il termine di due mesi dalla data di ricezione della richiesta. La consultazione può avvenire solo per casi specifici e per esigenze concrete.».  

Pag. 18-19

Articolo 2.
(Modifiche all'articolo 183-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale).

Articolo 2.
(Modifiche all'articolo 183-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale).

        1. L'articolo 183-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:

        «Articolo 183-ter (Esecuzione della misura di sicurezza dell'allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea e di un suo familiare). – 1. L'allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o di un suo familiare, di cui agli articoli 2, comma 1, lettera b), e 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, è disposto in conformità ai criteri ed alle modalità fissati dall'articolo 20 del medesimo decreto legislativo.».

        Identico.


Pag. 20-21

Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIMPATRIO DEGLI STRANIERI IRREGOLARI

Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIMPATRIO DEGLI STRANIERI IRREGOLARI

Articolo 3.
(Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in attuazione della direttiva 2008/115/CE).

Articolo 3.
(Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in attuazione della direttiva 2008/115/CE).

        1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

        1. Identico:

            a) all'articolo 5, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

        «Il permesso di soggiorno per motivi umanitari è rilasciato dal questore secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione.»;

            a) identica;
            b) all'articolo 10-bis, al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero allo straniero identificato durante i controlli della polizia di frontiera, in uscita dal territorio nazionale»;             b) identica;
            c) all'articolo 13:

                1) al comma 2:

            a) all'alinea, dopo le parole: «disposta dal prefetto» sono inserite le seguenti: «, caso per caso,»;

            c) identica;
            b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

                «b) si è trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all'articolo 27, comma 1-bis, o senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato o rifiutato ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo ovvero se lo straniero si è trattenuto sul territorio dello Stato in violazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68;»;

 
                2) dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:

        «2-ter. L'espulsione non è disposta, né eseguita coattivamente qualora il provvedimento sia stato già adottato, nei confronti dello straniero identificato in uscita dal territorio nazionale durante i controlli di polizia alle frontiere esterne.»;

 

Pag. 22-23
                3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

        «4. L'espulsione è eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica:

 
            a) nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, lettera c), ovvero all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;  
            b) quando sussiste il rischio di fuga, di cui al comma 4-bis;  
            c) quando la domanda di permesso di soggiorno è stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta;  
            d) qualora, senza un giustificato motivo, lo straniero non abbia osservato il termine concesso per la partenza volontaria, di cui al comma 5;  
            e) quando lo straniero abbia violato anche una delle misure di cui al comma 5.2 e di cui all'articolo 14, comma 1-bis;  
            f) nelle ipotesi di cui agli articoli 15 e 16 e nelle altre ipotesi in cui sia stata disposta l'espulsione dello straniero come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale;  
            g) nell'ipotesi di cui al comma 5.1.»;  
                4) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

        «4-bis. Si configura il rischio di fuga di cui al comma 4, lettera b), qualora ricorra almeno una delle seguenti circostanze da cui il prefetto accerti, caso per caso, il pericolo che lo straniero possa sottrarsi alla volontaria esecuzione del provvedimento di espulsione:

 
            a) mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente, in corso di validità;  
            b) mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilità di un alloggio ove possa essere agevolmente rintracciato;  
            c) avere in precedenza dichiarato o attestato falsamente le proprie generalità;  
            d) non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti emessi dalla competente autorità, in applicazione dei commi 5 e 13, nonché dell'articolo 14;  
            e) avere violato anche una delle misure di cui al comma 5.2.»;  

Pag. 24-25
                5) il comma 5 è sostituito dal seguente:  
        «5. Lo straniero, destinatario di un provvedimento d'espulsione, qualora non ricorrano le condizioni per l'accompagnamento immediato alla frontiera di cui al comma 4, può chiedere al prefetto, ai fini dell'esecuzione dell'espulsione, la concessione di un periodo per la partenza volontaria, anche attraverso programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter. Il prefetto, valutato il singolo caso, con lo stesso provvedimento di espulsione, intima lo straniero a lasciare volontariamente il territorio nazionale, entro un termine compreso tra 7 e 30 giorni. Tale termine può essere prorogato, ove necessario, per un periodo congruo, commisurato alle circostanze specifiche del caso individuale, quali la durata del soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di minori che frequentano la scuola ovvero di altri legami familiari e sociali, nonché l'ammissione a programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter. La questura, acquisita la prova dell'avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa l'autorità giudiziaria competente per l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-bis, ai fini di cui al comma 5 del medesimo articolo. Le disposizioni del presente comma non si applicano, comunque, allo straniero destinatario di un provvedimento di respingimento, di cui all'articolo 10.»;  
                6) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:  
        «5.1. Ai fini dell'applicazione del comma 5, la questura provvede a dare adeguata informazione allo straniero della facoltà di richiedere un termine per la partenza volontaria, mediante schede informative plurilingue. In caso di mancata richiesta del termine, l'espulsione è eseguita ai sensi del comma 4.  

Pag. 26-27
        5.2. Laddove sia concesso un termine per la partenza volontaria, il questore chiede allo straniero di dimostrare la disponibilità di risorse economiche sufficienti derivanti da fonti lecite, per un importo proporzionato al termine concesso, compreso tra una e tre mensilità dell'assegno sociale annuo. Il questore dispone, altresì, una o più delle seguenti misure: a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza; b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente. Le misure di cui al secondo periodo sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento è comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette misure è punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero, non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui al comma 3 da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato. Il questore esegue l'espulsione, disposta ai sensi del comma 4, anche mediante le modalità previste all'articolo 14.»;  
                7) al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «Nei casi previsti ai commi 4 e 5» sono sostituite con le seguenti: «Nei casi previsti al comma 4»;  
                8) al comma 13 le parole: «Lo straniero espulso» sono sostituite dalle seguenti: «Lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione»;  

Pag. 28-29
                9) il comma 14 è sostituito dal seguente:  
        «14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, la cui durata è determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. Nei casi di espulsione disposta ai sensi dei commi 1 e 2, lettera c), ovvero ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, può essere previsto un termine superiore a cinque anni, la cui durata è determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. Per i provvedimenti di espulsione di cui al comma 5, il divieto previsto al comma 13 decorre dalla scadenza del termine assegnato e può essere revocato, su istanza dell'interessato, a condizione che fornisca la prova di avere lasciato il territorio nazionale entro il termine di cui al comma 5.»;  
            d) all'articolo 14:             d) identica;
                1) il comma 1 è sostituito dal seguente:  
        «1. Quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di identificazione ed espulsione più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Tra le situazioni che legittimano il trattenimento rientrano, oltre a quelle indicate all'articolo 13, comma 4-bis, anche quelle riconducibili alla necessità di prestare soccorso allo straniero o di effettuare accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità ovvero di acquisire i documenti per il viaggio o la disponibilità di un mezzo di trasporto idoneo.»;

Pag. 30-31
                2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:  
        «1-bis. Nei casi in cui lo straniero è in possesso di passaporto o altro documento equipollente in corso di validità e l'espulsione non è stata disposta ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), o ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il questore, in luogo del trattenimento di cui al comma 1, può disporre una o più delle seguenti misure: a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza; b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente. Le misure di cui al primo periodo sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento è comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette misure è punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui al comma 3 da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato. Qualora non sia possibile l'accompagnamento immediato alla frontiera, con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, il questore provvede ai sensi dei commi 1 o 5-bis.»;  

Pag. 32-33
                3) il comma 5 è sostituito dal seguente:  
        «5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Trascorso tale termine, qualora permangano le condizioni indicate al comma 1, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta giorni. Qualora persistono le condizioni di cui al quarto periodo, il questore può chiedere al giudice un'ulteriore proroga di sessanta giorni. Il periodo massimo complessivo di trattenimento non può essere superiore a centottanta giorni. Qualora non sia stato possibile procedere all'allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori dodici mesi. Il questore, in ogni caso, può eseguire l'espulsione e il respingimento anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace.»;  
                4) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:  
        «5-bis. Allo scopo di porre fine al soggiorno illegale dello straniero e di adottare le misure necessarie per eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione o di respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di sette giorni, qualora non sia stato possibile trattenerlo in un Centro di identificazione ed espulsione, ovvero la permanenza presso tale struttura non ne abbia consentito l'allontanamento dal territorio nazionale. L'ordine è dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione, in caso di violazione, delle conseguenze sanzionatorie. L'ordine del questore può essere accompagnato dalla consegna all'interessato, anche su sua richiesta, della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonché per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, nello Stato di provenienza, compreso il titolo di viaggio.»;

Pag. 34-35
                5) il comma 5-ter è sostituito dal seguente:  
        «5-ter. La violazione dell'ordine di cui al comma 5-bis è punita, salvo che sussista il giustificato motivo, con la multa da 10.000 a 20.000 euro, in caso di respingimento o espulsione disposta ai sensi dell'articolo 13, comma 4, o se lo straniero, ammesso ai programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter, vi si sia sottratto. Si applica la multa da 6.000 a 15.000 euro se l'espulsione è stata disposta in base all'articolo 13, comma 5. Valutato il singolo caso e tenuto conto dell'articolo 13, commi 4 e 5, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione per violazione all'ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del comma 5-bis. Qualora non sia possibile procedere all'accompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis, nonché, ricorrendone i presupposti, quelle di cui all'articolo 13, comma 3.»;  
                6) il comma 5-quater è sostituito dal seguente:  
        «5-quater. La violazione dell'ordine disposto ai sensi del comma 5-ter, terzo periodo, è punita, salvo giustificato motivo, con la multa da 15.000 a 30.000 euro. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 5-ter, quarto periodo.»;  
                7) dopo il comma 5-quater è inserito il seguente:  
        «5-quater.1. Nella valutazione della condotta tenuta dallo straniero destinatario dell'ordine del questore, di cui ai commi 5-ter e 5-quater, il giudice accerta anche l'eventuale consegna all'interessato della documentazione di cui al comma 5-bis, la cooperazione resa dallo stesso ai fini dell'esecuzione del provvedimento di allontanamento, in particolare attraverso l'esibizione d'idonea documentazione.»;  
                8) il comma 5-quinquies è sostituito dal seguente:  
        «5-quinquies. Al procedimento penale per i reati di cui agli articoli 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.»;  
                9) dopo il comma 5-quinquies sono inseriti i seguenti:  
        «5-sexies. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato ai sensi dei commi 5-ter e 5-quater, non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione all'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato.  

Pag. 36-37
        5-septies. Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale.»;  
                10) al comma 7, le parole: «a ripristinare senza ritardo la misura nel caso questa venga violata» sono sostituite dalle seguenti: «, nel caso la misura sia violata, a ripristinare il trattenimento mediante l'adozione di un nuovo provvedimento di trattenimento»;  
            e) dopo l'articolo 14-bis, è inserito il seguente:             e) identica;
        «14-ter. (Programmi di rimpatrio assistito). – 1. Il Ministero dell'interno, nei limiti delle risorse di cui al comma 7, attua, anche in collaborazione con le organizzazioni internazionali o intergovernative esperte nel settore dei rimpatri, con gli enti locali e con associazioni attive nell'assistenza agli immigrati, programmi di rimpatrio volontario ed assistito verso il Paese di origine o di provenienza di cittadini di Paesi terzi, salvo quanto previsto al comma 3.  
        2. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le linee guida per la realizzazione dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito, fissando criteri di priorità che tengano conto innanzitutto delle condizioni di vulnerabilità dello straniero di cui all'articolo 19, comma 2-bis, nonché i criteri per l'individuazione delle organizzazioni, degli enti e delle associazioni di cui al comma 1.  
        3. Nel caso in cui lo straniero irregolarmente presente nel territorio è ammesso ai programmi di rimpatrio di cui al comma 1, la prefettura del luogo ove egli si trova ne dà comunicazione, senza ritardo, alla competente questura, anche in via telematica. Fatto salvo quanto previsto al comma 6, è sospesa l'esecuzione dei provvedimenti emessi ai sensi degli articoli 10, comma 2, 13, comma 2 e 14, comma 5-bis. È sospesa l'efficacia delle misure eventualmente adottate dal questore ai sensi degli articoli 13, comma 5.2, e 14, comma 1-bis. La questura, dopo avere ricevuto dalla prefettura la comunicazione, anche in via telematica, dell'avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa l'autorità giudiziaria competente per l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-bis, ai fini di cui al comma 5 del medesimo articolo.  
        4. Nei confronti dello straniero che si sottrae al programma di rimpatrio, i provvedimenti di cui al comma 3 sono eseguiti dal questore con l'accompagnamento immediato alla frontiera, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, anche con le modalità previste dall'articolo 14.  
        5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli stranieri che:  
            a) hanno già beneficiato dei programmi di cui al comma 1;  
            b) si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 4, lettere a), d) e f) ovvero nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 4-bis, lettere d) ed e);  

Pag. 38-39
            c) siano destinatari di un provvedimento di espulsione come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale.  

        6. Gli stranieri ammessi ai programmi di rimpatrio di cui al comma 1 trattenuti nei Centri di identificazione ed espulsione rimangono nel Centro fino alla partenza, nei limiti della durata massima prevista dall'articolo 14, comma 5.

 
        7. Al finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario assistito di cui al comma 1 si provvede nei limiti:  
            a) delle risorse disponibili del Fondo rimpatri, di cui all'articolo 14-bis, individuate annualmente con decreto del Ministro dell'interno;  
            b) delle risorse disponibili dei fondi europei destinati a tale scopo, secondo le relative modalità di gestione.»;  
            f) all'articolo 16, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:             f) identica;
        «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, in caso di sentenza di condanna, ai reati di cui all'articolo 14, commi 5-ter e 5-quater.»;  
            g) all'articolo 19:             g) identica;
                1) nella rubrica, dopo le parole: «e di respingimento.» sono aggiunte le seguenti: «Disposizioni in materia di categorie vulnerabili.»;  
                2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:  
        «2-bis. Il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione di persone affette da disabilità, degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonché dei minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali sono effettuate con modalità compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate.».  
              g-bis) all'articolo 32, comma 1-bis:
                  1) le parole: «sempreché non sia intervenuta una decisione del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33,» sono soppresse;
                  2) dopo le parole: «ovvero sottoposti a tutela,» sono inserite le seguenti: «previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33, ovvero ai minori stranieri non accompagnati».

        2. Il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2 dell'articolo 14-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dal comma 1, lettera e), è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

        2. Identico.


Pag. 40-41

Articolo 4.
(Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274).

Articolo 4.
(Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274).

        1. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, dopo la lettera s-bis), è aggiunta la seguente:

        Identico.

            «s-ter) articolo 13, comma 5.2, e articolo 14, commi 1-bis, 5-ter e 5-quater, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.».

Pag. 42-43

Articolo 5.
(Copertura finanziaria).

Articolo 5.
(Copertura finanziaria).

        1. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), n. 3), connesse all'adeguamento dei centri di identificazione ed espulsione, anche attraverso la ristrutturazione di immobili demaniali, è autorizzata la spesa di euro 16.824.813 per l'anno 2011, ed euro 40.000.000 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.

        Identico.

        2. All'onere derivante dal comma 1, si provvede, rispettivamente:  
            a) per l'anno 2011, quanto ad euro 16.824.813, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 15 luglio 2009, n. 94;  
            b) per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, con corrispondente utilizzo di quota delle somme disponibili nel conto dei residui, relative alla predetta autorizzazione di spesa, che sono versate su apposita contabilità speciale nell'anno 2011, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato in ragione di euro 40.000.000 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.  

        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Pag. 44-45

Articolo 6.
(Entrata in vigore).
 
        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 23 giugno 2011.

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Maroni, Ministro dell'interno.
Alfano, Ministro della giustizia.
Frattini, Ministro degli affari esteri.
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.
Sacconi, Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Visto, il Guardasigilli: Alfano.


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