Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 4429

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4429



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato JANNONE

Disposizioni per il sostegno dell'occupazione temporanea giovanile nel periodo estivo

Presentata il 16 giugno 2011


      

torna su
Onorevoli Colleghi! — I dati resi noti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) attestano che il tasso di disoccupazione del primo trimestre di quest'anno è pari al 7,1 per cento su base nazionale. Il numero di occupati a dicembre 2010, sempre su dati destagionalizzati, risultava invariato sia rispetto a livello di novembre 2010 sia su base annua. Il tasso di occupazione, pari al 57 per cento, risulta stabile rispetto a novembre 2010 e in riduzione di 0,1 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il numero delle persone in cerca di occupazione risulta in diminuzione dello 0,5 per cento rispetto a novembre 2010 e in aumento del 2,5 per cento rispetto a dicembre 2009. Il numero di inattivi di età compresa tra i quindici e i sessantaquattro anni a dicembre 2010 aumenta dello 0,1 per cento rispetto sia a novembre sia a dicembre 2009. Il tasso di inattività, pari al 37,6 per cento, è invariato rispetto al mese precedente e in diminuzione rispetto a dicembre 2009 (-0,1 punti percentuali). Dati che i tecnici dell'ISTAT considerano più confortanti; infatti, come gli stessi tecnici rilevano: «A chiusura del 2010 le condizioni del mercato del lavoro appaiono un po’ più serene, da autunno l'occupazione ha smesso di scendere e la disoccupazione nell'ultimo bimestre, novembre e dicembre, ha preso a calare. L'unico elemento che stona è la disoccupazione giovanile, che ancora una volta torna a scalare posizione, segnando un nuovo record».
      La contrazione delle persone in cerca di occupazione si è concentrata nelle classi di età più giovani, che ad oggi hanno un maggiore accesso agli studi superiori.
      La percentuale di giovani disoccupati è diffusa in modo omogeneo tra coloro che
 

Pag. 2

sono in possesso di diversi titoli di studio. Occorre tenere presente che, per anni, l'unico posto di lavoro ritenuto dignitoso e al quale i giovani diplomati e laureati miravano era l'impiego statale, che offriva la garanzia di uno stipendio fisso e regolare. Da molti anni, ormai, le pubbliche amministrazioni non indicono più concorsi o, se ciò accade, li indicono limitatamente a pochi posti, dal momento che il personale è in esubero. In conseguenza di ciò, si è determinato uno spostamento dell'attenzione verso il settore privato. Le piccole e medie imprese, tuttavia, a tutela della loro posizione sul mercato, tengono conto, nella selezione del personale, della professionalità acquisita, fatto che esclude a priori i giovani, emarginandoli così dal mercato del lavoro.
      La presente proposta di legge interviene sulla materia e prende spunto da quanto accade già in molti Paesi del nord Europa e dell'America, dove i giovani svolgono lavori stagionali, sia per mantenersi agli studi che per acquisire professionalità, nonché per avere un'occasione di guadagno.
      Con le nuove disposizioni per il sostegno del lavoro stagionale per i ragazzi dai quattordici ai diciassette anni di età si vuole iniziare a far prendere coscienza del mercato del lavoro alle giovani generazioni, che potranno trarre vantaggi, sia economici che scolastici, da questo periodo di formazione.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La presente legge reca disposizioni per la formazione e per l'inserimento nel mondo del lavoro dei giovani che frequentano la scuola secondaria superiore e che hanno un'età compresa tra i quattordici e i diciassette anni.
      2. Le attività di formazione e di inserimento di cui al comma 1 non hanno inizio prima del 15 giugno e cessano entro il 15 settembre di ciascun anno solare e possono essere svolte presso aziende, presso organizzazioni o presso cooperative di volontariato impegnate nell'ambito sociale.
      3. Lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 avviene nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e di tutela del lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché nel rispetto della normativa dell'Unione europea.

Art. 2.

      1. Le imprese di cui all'articolo 1, comma 2, assegnano un tutore ai giovani di cui al comma 1 del medesimo articolo.
      2. Il tutore svolge i seguenti compiti:

          a) verifica che siano rispettate le disposizioni in materia di sicurezza e di tutela del lavoro;

          b) accoglie il giovane nell'azienda, ne cura l'inserimento, lo affianca e provvede alla sua tutela nel corso delle attività di cui all'articolo 1, comma 1;

          c) verifica costantemente il rispetto delle condizioni del contratto stipulato tra l'azienda e il giovane, relativamente allo svolgimento delle mansioni lavorative;

 

Pag. 4

          d) costituisce punto di riferimento per la famiglia del giovane, con la quale mantiene contatti frequenti.

      3. Ogni tutore può seguire fino a sei giovani, anche se collocati in aziende diverse, purché ricomprese nel territorio dello stesso comune.

Art. 3.

      1. I giovani interessati alle attività di cui all'articolo 1, comma 1, presentano domanda di iscrizione alla direzione provinciale del lavoro.
      2. La domanda di cui al comma 1, controfirmata da un genitore, reca l'elenco dei settori lavorativi di interesse.
      3. All'atto della presentazione della domanda di iscrizione di cui al comma 1, il giovane interessato effettua un colloquio con un esperto appartenente alla direzione provinciale del lavoro ai fini dell'individuazione concordata del settore lavorativo più appropriato.
      4. Nel colloquio di cui al comma 3 si tiene conto delle attitudini, delle motivazioni e degli interessi personali del candidato.
      5. Al termine del colloquio di cui al comma 3, la direzione provinciale del lavoro rilascia all'interessato un tesserino recante la foto, le generalità, il gruppo sanguigno e l'indicazione dei settori di impiego.
      6. La direzione provinciale del lavoro forma un elenco dei giovani che hanno presentato la domanda di cui al comma 1 e ai quali è stato rilasciato il tesserino di cui al comma 5.

Art. 4.

      1. Le imprese di cui all'articolo 1, comma 2, richiedono alla direzione provinciale del lavoro competente l'elenco di cui all'articolo 3, comma 6, ai fini dell'individuazione di un giovane da impiegare nel settore di competenza delle imprese medesime.

 

Pag. 5


      2. Le imprese di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge stipulano con il giovane prescelto un contratto di lavoro a tempo parziale o un contratto di lavoro a progetto ai sensi, rispettivamente, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e dell'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.
      3. I contratti di cui al comma 2 indicano espressamente:

          a) le mansioni alle quali il giovane collaboratore è adibito;

          b) l'orario di lavoro;

          c) i giorni di riposo;

          d) il nominativo del tutore di cui all'articolo 2, comma 1;

          e) gli obiettivi formativi che si intendono conseguire.

      4. Il tutore di cui all'articolo 2, comma 1, provvede all'apertura, per conto del datore di lavoro, della posizione assicurativa del giovane collaboratore presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Si applicano le disposizioni dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e dell'articolo 66 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Art. 5.

      1. Ai giovani con contratto di lavoro a progetto è corrisposta una diaria complessiva pari a 50 euro per ciascun giorno di lavoro.
      2. La diaria di cui al comma 1 è ridotta a 40 euro per i giovani con contratto di lavoro a tempo parziale.
      3. Le imprese di cui all'articolo 1, comma 2, possono dedurre a fini fiscali gli importi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo a titolo di rimborso spese.

 

Pag. 6

Art. 6.

      1. Le attività di cui all'articolo 1, comma 1, hanno il seguente valore di credito formativo:

          a) fino a due crediti per un mese di attività svolta;

          b) fino a cinque crediti per due mesi di attività svolta;

          c) fino a otto crediti per tre mesi di attività svolta.

      2. Ai giovani che ottengono il credito di cui al comma 1, lettera c), sono riconosciuti buoni per un importo pari a 100 euro, utilizzabili ai fini dell'acquisto di libri di testo o di altro materiale didattico.
      3. Il valore dei crediti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), è attribuito dal direttore o dal titolare dell'azienda presso la quale il giovane ha svolto la propria attività lavorativa, sentito il tutore. Nell'attribuzione del valore del credito si tiene conto dell'impegno del giovane, nonché della professionalità, del senso di responsabilità e della capacità di relazionarsi ai colleghi.

Art. 7.

      1. La direzione provinciale del lavoro può inviare degli ispettori presso le aziende di cui all'articolo 1, comma 2, ai fini del rilevamento di eventuali irregolarità, e in particolare:

          a) del mancato rispetto dei termini temporali di cui all'articolo 1, comma 2;

          b) del mancato rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e di tutela del lavoro;

          c) dell'impiego del giovane in mansioni diverse da quelle indicate nei contratti di cui all'articolo 4, comma 2;

          d) dell'uso di sostanze alcoliche e di stupefacenti, ai sensi delle disposizioni vigenti.

 

Pag. 7


      2. Le irregolarità eventualmente riscontrate comportano, oltre a quanto già previsto dalla legislazione vigente in materia, una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 5.000 euro a un massimo di 10.000 euro a carico dell'azienda all'interno della quale sono state riscontrate.

Art. 8.

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 5.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su