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CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 4429 |
1. La presente legge reca disposizioni per la formazione e per l'inserimento nel mondo del lavoro dei giovani che frequentano la scuola secondaria superiore e che hanno un'età compresa tra i quattordici e i diciassette anni.
2. Le attività di formazione e di inserimento di cui al comma 1 non hanno inizio prima del 15 giugno e cessano entro il 15 settembre di ciascun anno solare e possono essere svolte presso aziende, presso organizzazioni o presso cooperative di volontariato impegnate nell'ambito sociale.
3. Lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 avviene nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e di tutela del lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché nel rispetto della normativa dell'Unione europea.
1. Le imprese di cui all'articolo 1, comma 2, assegnano un tutore ai giovani di cui al comma 1 del medesimo articolo.
2. Il tutore svolge i seguenti compiti:
a) verifica che siano rispettate le disposizioni in materia di sicurezza e di tutela del lavoro;
b) accoglie il giovane nell'azienda, ne cura l'inserimento, lo affianca e provvede alla sua tutela nel corso delle attività di cui all'articolo 1, comma 1;
c) verifica costantemente il rispetto delle condizioni del contratto stipulato tra l'azienda e il giovane, relativamente allo svolgimento delle mansioni lavorative;
d) costituisce punto di riferimento per la famiglia del giovane, con la quale mantiene contatti frequenti.
3. Ogni tutore può seguire fino a sei giovani, anche se collocati in aziende diverse, purché ricomprese nel territorio dello stesso comune.
1. I giovani interessati alle attività di cui all'articolo 1, comma 1, presentano domanda di iscrizione alla direzione provinciale del lavoro.
2. La domanda di cui al comma 1, controfirmata da un genitore, reca l'elenco dei settori lavorativi di interesse.
3. All'atto della presentazione della domanda di iscrizione di cui al comma 1, il giovane interessato effettua un colloquio con un esperto appartenente alla direzione provinciale del lavoro ai fini dell'individuazione concordata del settore lavorativo più appropriato.
4. Nel colloquio di cui al comma 3 si tiene conto delle attitudini, delle motivazioni e degli interessi personali del candidato.
5. Al termine del colloquio di cui al comma 3, la direzione provinciale del lavoro rilascia all'interessato un tesserino recante la foto, le generalità, il gruppo sanguigno e l'indicazione dei settori di impiego.
6. La direzione provinciale del lavoro forma un elenco dei giovani che hanno presentato la domanda di cui al comma 1 e ai quali è stato rilasciato il tesserino di cui al comma 5.
1. Le imprese di cui all'articolo 1, comma 2, richiedono alla direzione provinciale del lavoro competente l'elenco di cui all'articolo 3, comma 6, ai fini dell'individuazione di un giovane da impiegare nel settore di competenza delle imprese medesime.
a) le mansioni alle quali il giovane collaboratore è adibito;
b) l'orario di lavoro;
c) i giorni di riposo;
d) il nominativo del tutore di cui all'articolo 2, comma 1;
e) gli obiettivi formativi che si intendono conseguire.
4. Il tutore di cui all'articolo 2, comma 1, provvede all'apertura, per conto del datore di lavoro, della posizione assicurativa del giovane collaboratore presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Si applicano le disposizioni dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e dell'articolo 66 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
1. Ai giovani con contratto di lavoro a progetto è corrisposta una diaria complessiva pari a 50 euro per ciascun giorno di lavoro.
2. La diaria di cui al comma 1 è ridotta a 40 euro per i giovani con contratto di lavoro a tempo parziale.
3. Le imprese di cui all'articolo 1, comma 2, possono dedurre a fini fiscali gli importi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo a titolo di rimborso spese.
1. Le attività di cui all'articolo 1, comma 1, hanno il seguente valore di credito formativo:
a) fino a due crediti per un mese di attività svolta;
b) fino a cinque crediti per due mesi di attività svolta;
c) fino a otto crediti per tre mesi di attività svolta.
2. Ai giovani che ottengono il credito di cui al comma 1, lettera c), sono riconosciuti buoni per un importo pari a 100 euro, utilizzabili ai fini dell'acquisto di libri di testo o di altro materiale didattico.
3. Il valore dei crediti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), è attribuito dal direttore o dal titolare dell'azienda presso la quale il giovane ha svolto la propria attività lavorativa, sentito il tutore. Nell'attribuzione del valore del credito si tiene conto dell'impegno del giovane, nonché della professionalità, del senso di responsabilità e della capacità di relazionarsi ai colleghi.
1. La direzione provinciale del lavoro può inviare degli ispettori presso le aziende di cui all'articolo 1, comma 2, ai fini del rilevamento di eventuali irregolarità, e in particolare:
a) del mancato rispetto dei termini temporali di cui all'articolo 1, comma 2;
b) del mancato rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e di tutela del lavoro;
c) dell'impiego del giovane in mansioni diverse da quelle indicate nei contratti di cui all'articolo 4, comma 2;
d) dell'uso di sostanze alcoliche e di stupefacenti, ai sensi delle disposizioni vigenti.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 5.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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