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PDL 4439

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4439



 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei deputati

BERSANI, FRANCESCHINI, BRESSA, VENTURA, MARAN, VILLECCO CALIPARI, LENZI, BOCCIA, AMICI, GIACHETTI, QUARTIANI, ROSATO, GIOVANELLI, FONTANELLI, ZACCARIA, BORDO, D'ANTONA, FERRARI, LO MORO, MINNITI, NACCARATO, POLLASTRINI

Modifica all'articolo 133 della Costituzione, in materia di mutamento delle circoscrizioni provinciali e di soppressione delle province, nonché norme per la costituzione delle città metropolitane e il riassetto delle province

Presentata il 21 giugno 2011


      

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Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge costituzionale recante modifica dell'articolo 133 della Costituzione in materia di mutamento delle circoscrizioni provinciali e di soppressione delle province, nonché norme per la costituzione delle città metropolitane e il riassetto delle province, deve essere inserita coerentemente nel dibattito in corso sull'attuazione del titolo V della parte seconda della Costituzione. Nella XVI legislatura sono stati approvati la legge delega sul federalismo fiscale (legge n. 42 del 2009) e diversi decreti legislativi attuativi per riconoscere per legge l'autonomia di entrata e di spesa che è prevista dall'articolo 119 della Costituzione per i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni.
      Il Partito democratico (PD), attraverso il lavoro svolto dai gruppi parlamentari di entrambe le Camere, in particolare all'interno della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, ha dato il suo contributo per l'approvazione di questi provvedimenti in un'ottica coerente con il quadro di una Costituzione che punta al federalismo e non alla secessione.
 

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Per questo ha sempre ribadito che il federalismo fiscale dovesse essere preceduto o, per lo meno, accompagnato, dal federalismo istituzionale, ovvero da una profonda ridefinizione dei compiti di ogni livello di governo. La discussione sulla cosiddetta «Carta delle autonomie» (atto Senato n. 2259), invece, è andata a rilento: è stata approvata dalla Camera dei deputati ma è restata ferma presso la competente Commissione del Senato della Repubblica per molto tempo ed è ancora in fase istruttoria in Commissione. È invece evidente che occorre procedere rapidamente all'approvazione di questo importante provvedimento in modo da chiarire «chi fa che cosa» attraverso la puntuale individuazione delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane e attraverso la riapertura di un complessivo processo di riordino dell'amministrazione statale e regionale.
      Nella cosiddetta «Carta delle autonomie» era stata inserita anche una norma sulla razionalizzazione delle province, che però è stata valutata criticamente dalla Camera dei deputati in quanto non coerente con l'articolo 133 della Costituzione. La presente proposta di legge costituzionale cerca di dare una risposta positiva all'esigenza di un intervento coerente di revisione degli enti di area vasta nell'ambito di una modifica complessiva dell'articolo 133 della Costituzione che tocchi il tema della razionalizzazione delle province, dell'istituzione delle città metropolitane e del più complessivo riordino di tutta l'amministrazione pubblica, non solo nelle regioni a statuto ordinario, ma anche nelle regioni a statuto speciale. Tale proposta è coerente con il programma politico del PD, che ha da sempre ribadito la necessità del superamento delle province con l'istituzione delle città metropolitane, la contrarietà all'istituzione di nuove province e la riduzione delle province esistenti.
      Il PD, infatti, non è stato mai per l'abolizione dell'istituzione provincia, poiché, ad esempio, le questioni relative ai trasporti, all'assetto idrogeologico, agli aspetti ambientali e alle strade costituiscono una dimensione non più gestibile dal singolo comune e che non dovrebbe essere gestita dalle regioni: in quest'ottica, cancellare con un colpo di bacchetta magica le province ci consegnerebbe una dimensione di confusione totale che sarebbe esattamente l'opposto di quello che i cittadini chiedono, ossia responsabilità, correttezza e trasparenza nell'amministrazione dei propri interessi. Il PD è, quindi, per la ridefinizione delle province anche all'interno della Costituzione.
      La presente proposta di legge costituzionale dispone prima di tutto (articolo 1) che il mutamento delle circoscrizioni provinciali o la soppressione delle province siano stabiliti con legge regionale sentiti i comuni interessati, in modo da valorizzare appieno il principio di adeguatezza e di prossimità contenuto nell'articolo 118 della Costituzione stessa e al fine di garantire una maggiore distribuzione di potere politico all'interno del territorio. Con lo stesso articolo, quindi, si stabilisce che non sarà più possibile istituire nuove province.
      L'articolo 2 prescrive che le città metropolitane, individuate con legge dello Stato, siano costituite, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale, tramite legge regionale, sentiti i comuni interessati. Di conseguenza, all'istituzione delle città metropolitane devono corrispondere la soppressione delle province nel medesimo territorio su cui insistono e il trasferimento delle rispettive funzioni e del personale, per evitare sprechi, sovrapposizioni e inefficienze. È questa la chiave di volta del sistema: razionalizzare ed evitare sprechi di denaro pubblico piuttosto che effettuare tagli indiscriminati che potrebbero comportare anche maggiori inefficienze. Il medesimo articolo prevede, quindi, un intervento sostitutivo dello Stato, per evitare che l'inerzia regionale possa rendere impossibile il riassetto necessario entro i tempi richiesti. Qualora, dunque, la regione interessata non provveda in tempo, il Governo, dopo aver concordato un eventuale ulteriore lasso di tempo per ottemperare, provvede esso
 

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stesso con decreto-legge, da convertire in legge dalle Camere entro novanta giorni.
      L'articolo 3 stabilisce che con legge dello Stato debbano essere determinate le funzioni fondamentali e proprie delle province il cui territorio risulti compreso all'interno delle regioni a statuto ordinario e speciale (come si fa nella cosiddetta «Carta delle autonomie») e che entro i successivi dodici mesi le regioni a statuto ordinario, con legge da adottare previa consultazione degli enti locali interessati, verificata l'adeguatezza della dimensione territoriale delle province in rapporto alla possibilità di gestione delle funzioni fondamentali di area vasta, debbano provvedere alla revisione territoriale ovvero alla soppressione delle province esistenti. Anche in questo caso, qualora le regioni non intervengano in tempi utili, si attiva il potere sostitutivo del Governo con le modalità di cui all'articolo 2. Il comma 3 del medesimo articolo prevede, infine, che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale, con legge dello Stato, siano rivisti gli ambiti territoriali degli uffici decentrati dello Stato assicurando che nel complesso del territorio regionale essi non superino il numero totale delle province ivi istituite.
      Per quanto riguarda, infine, la razionalizzazione delle province nelle regioni a statuto speciale, è previsto, all'articolo 4, che anche esse debbano adeguarsi ai princìpi contenuti nelle leggi dello Stato di cui agli articoli 2 e 3.
 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.
(Modifica all'articolo 133 della Costituzione).

      1. Il primo comma dell'articolo 133 della Costituzione è sostituito dal seguente:
      «Il mutamento delle circoscrizioni provinciali o la soppressione delle Province sono stabiliti con legge regionale, sentiti i Comuni interessati».

Art. 2.
(Costituzione delle città metropolitane).

      1. La costituzione delle città metropolitane, individuate con legge dello Stato, è disposta con legge regionale, sentiti i comuni interessati, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, e comporta la soppressione delle province nel medesimo territorio su cui insistono le nuove città metropolitane e il trasferimento a queste ultime delle rispettive funzioni e del personale.
      2. Qualora la regione interessata non provveda ai sensi del comma 1 nel termine ivi indicato, il Governo le assegna un ulteriore termine per adempiere. In caso di mancato adempimento, provvede il Governo con decreto adottato ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, da convertire in legge entro novanta giorni dalla sua pubblicazione.

Art. 3.
(Riassetto delle province nelle regioni a statuto ordinario).

      1. Con legge dello Stato sono determinate le funzioni fondamentali e proprie delle province il cui territorio risulta compreso all'interno delle regioni a statuto ordinario.

 

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      2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di cui al comma 1, le regioni a statuto ordinario, con legge da adottare previa consultazione degli enti locali interessati, verificata l'adeguatezza della dimensione territoriale delle province in rapporto alla possibilità di gestione delle funzioni fondamentali di area vasta, provvedono alla revisione della circoscrizione territoriale ovvero alla soppressione delle province esistenti. Decorso il termine stabilito dal primo periodo del presente comma, il Governo provvede con le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 2.
      3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, con legge dello Stato sono rivisti gli ambiti territoriali degli uffici decentrati dello Stato assicurando che nel complesso del territorio regionale essi non superino il numero totale delle province ivi istituite.

Art. 4.
(Riassetto delle province nelle regioni a statuto speciale).

      1. Le regioni a statuto speciale, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore delle leggi dello Stato di cui agli articoli 2 e 3, provvedono ad adeguare i propri ordinamenti ai princìpi in esse contenuti.


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