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PDL 4416

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4416



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ANGELA NAPOLI

Disposizioni in materia di gioco d'azzardo, concernenti il divieto di partecipazione dei minori, il divieto di pubblicità ingannevole, il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività illecite e la trasparenza dei flussi finanziari nel settore delle scommesse

Presentata il 14 giugno 2011


      

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Onorevoli Colleghi! — Il mercato del gioco e, in particolare, quello del gioco d'azzardo, sia legale o autorizzato, sia illegale in mano alla criminalità organizzata, è, in Italia, in fortissima espansione (non meno di 100 miliardi di euro per il 2012), anche con riferimento al gioco d'azzardo on line. Esso, di fronte alla sostanziale indifferenza delle istituzioni, dell'informazione e della pubblica opinione, sta producendo effetti devastanti sui redditi delle famiglie, dei soggetti meno abbienti e sulle categorie più deboli della società, giovani e anziani, specie in una fase di recessione economica, nonché patologie, i cui costi umani e sociali, in futuro, saranno rilevanti. Esistono, in molti casi, una continuità e una contiguità, ormai accertate dalle indagini della magistratura e dalle operazioni di polizia, tra il gioco d'azzardo legale o autorizzato e quello illegale in mano alla criminalità organizzata, che è ramificato su tutto il territorio nazionale, ma assume una valenza allarmante sui territori di tradizionale insediamento delle società criminali e dei circuiti malavitosi. Il sistema normativo, sanzionatorio e di controllo, quindi, non appare sufficiente a disciplinare, a controllare e a sanzionare una situazione che diventa ogni giorno più grave. In attesa che il Parlamento discuta la prima relazione sul tema, approvata all'unanimità dalla Commissione antimafia e inviata, l'anno scorso, ai
 

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Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati (Doc. XXIII, n. 3, relazione approvata il 17 novembre 2010 dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere) e altre relazioni, che sono in corso di redazione da parte del comitato antiriciclaggio della Commissione stessa, pervenendo ad un'auspicabile Commissione di inchiesta parlamentare sul gioco d'azzardo, appare indifferibile provvedere a rafforzare il sistema normativo con misure urgenti sul gioco d'azzardo per la tutela dei minori, sul divieto della pubblicità ingannevole, sul riciclaggio e sulla trasparenza dei flussi finanziari in materia di scommesse, contenute nel provvedimento che si propone.
      Molti giochi sono notoriamente «pericolosi» per i minori (new slot, giochi on line), in quanto caratterizzati da una vera e propria rivoluzione tecnologica. Essi definiscono un nuovo modo di giocare – solitario, decontestualizzato (a ogni ora e in ogni luogo), globalizzato, con regole semplici e universalmente valide ad alta soglia di accesso per le frange più giovani della società. Si tratta, infatti, di tipologie di gioco che si rivolgono a un pubblico generalmente «indifeso», in quanto lontano dall'azzardo e dai suoi «luoghi di culto»: adolescenti, pensionati mai entrati in sale da gioco, interi nuclei familiari, con i loro bambini, popolano le sale da gioco. L'esigenza della tutela del consumatore in subiecta materia e la conseguente necessità di contrasto al fenomeno delle cosiddette «ludodipendenze» e del «gioco d'azzardo patologico» è, peraltro, da sempre avvertita dalla giurisprudenza dell'Unione europea e amministrativa, come testimoniano le restrizioni alle attività di gioco apportate dagli Stati membri, giustificate dal motivo imperativo di interesse generale costituito dalla «tutela del consumatore e la prevenzione della frode e dell'incitazione dei cittadini ad una spesa eccessiva collegata al gioco». In tale ottica, la recente legge «di stabilità» (legge 13 dicembre 2010, n. 220) ha introdotto, per la prima volta in modo espresso nel nostro ordinamento, il divieto generalizzato di gioco per i minori di anni diciotto, prevedendo, in caso di inosservanza del divieto, la sanzione amministrativa da 500 a 1.000 euro e la chiusura dello stesso esercizio fino a quindici giorni nei confronti del titolare dell'esercizio commerciale, locale o, comunque, punto di offerta del gioco. Al fine di rafforzare l'impianto normativo di fondo previsto dalla legge di stabilità, mantenendone la «filosofia», l'articolo 2 della presente proposta di legge prevede un inasprimento delle sanzioni previste per chi consente ai minori di anni diciotto la partecipazione ai giochi pubblici, per aumentare la deterrenza del divieto. In particolare, la sanzione pecuniaria da 500 a 1.000 euro è aumentata da 5.000 a 20.000 euro, precisando che la sanzione amministrativa della chiusura dell'esercizio (da dieci a trenta giorni anziché fino a quindici giorni) si applica indipendentemente dall'irrogazione della sanzione pecuniaria e dall'eventuale definizione in via breve della stessa. Inoltre, la norma prevede un'ulteriore sanzione amministrativa qualora il trasgressore commetta tre violazioni nell'arco di un triennio, stabilendo, in tale ipotesi, la revoca da qualunque autorizzazione o concessione amministrativa, rilasciata in materia di gioco pubblico. Si tratta, come è noto, dell'autorizzazione di polizia prevista, a seconda delle diverse tipologie di gioco, dagli articoli 86 e 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Tulps), di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e della concessione amministrativa rilasciata dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS). Poiché le violazioni della specie sono accertate dal competente ufficio dell'AAMS, la norma prevede che sia l'ufficio accertatore a comunicare alle autorità che hanno rilasciato le autorizzazioni (comune o questura) l'avvenuta violazione, onde consentire ad esse di applicare la predetta sanzione accessoria.
      Per motivi di coordinamento, il comma 2 dell'articolo 2 sopprime le disposizioni recate dall'articolo 1, comma 70, periodi secondo, terzo e quarto, della citata legge n. 220 del 2010, abroga i commi 8 e 8-bis
 

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dell'articolo 110 del Tulps e sopprime il primo periodo del comma 9-ter del medesimo articolo. Il comma 3, nell'ipotesi di violazione commessa mediante utilizzo degli apparecchi da divertimento di cui all'articolo 110, comma 6, del Tulps («new slot» e «videolotterie-VLT»), aggiunge, a quelle fin qui indicate, un'ulteriore sanzione di carattere amministrativo non pecuniario, consistente nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, dall'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006). Al riguardo si ricorda che il comma 82 dell'articolo 1 della citata legge di stabilità, sostituendo il suddetto comma 533 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2006, aveva previsto che presso l'AAMS fosse istituito, a decorrere dal 1o gennaio 2011, un elenco riportante i soggetti proprietari o possessori degli apparecchi e terminali per l'esercizio dei giochi, i concessionari per la gestione della rete telematica dei predetti apparecchi e terminali, ogni altro soggetto che svolgesse attività relativa al funzionamento e al mantenimento in efficienza degli apparecchi ovvero qualsiasi altra attività funzionale alla raccolta di gioco. La disposizione prevede, inoltre, il divieto per i concessionari di intrattenere rapporti contrattuali funzionali all'esercizio delle predette attività di gioco con soggetti diversi da quelli iscritti nell'elenco, sotto comminatoria della sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10.000 euro per ciascun contraente e della revoca della concessione nel caso di «terza reiterazione, anche non consecutiva, della medesima violazione nell'arco di un biennio», oltre alla risoluzione di diritto del rapporto inter partes. Il comma 3 stabilisce, conseguentemente, che, in caso di violazione delle norme sui minori, i concessionari per la gestione della rete telematica non possono intrattenere, neanche indirettamente, rapporti contrattuali funzionali all'esercizio delle attività di gioco con il trasgressore e che, nel caso di rapporti contrattuali in corso, l'esecuzione della relativa prestazione è sospesa per il corrispondente periodo di sospensione dall'elenco. In sostanza, l'irrogazione di questa sanzione amministrativa comporterà, nell'ipotesi, ad esempio, di un pubblico esercizio con apparecchi da divertimento, che, per il periodo di sospensione, l'esercente trasgressore non potrà utilizzare gli apparecchi nel locale in cui è stata perpetrata la violazione. Il particolare rigore previsto nell'ipotesi di gioco minorile con gli apparecchi da divertimento, di cui all'articolo 110, comma 6, del Tulps, è giustificato dalla particolare pericolosità insita in questo tipo di gioco, soprattutto per i soggetti, come appunto i minori di età, socialmente più «indifesi».
      Appare, altresì, opportuno vietare ogni forma di pubblicità ingannevole che favorisca, tra i soggetti deboli, in particolare minori e anziani, l'accesso al gioco d'azzardo. Al riguardo, ogni violazione è punita con un'adeguata, significativa, ancorché proporzionata sanzione amministrativa pecuniaria.
      Dall'anno 2010 è in vigore, anche per gli operatori che esercitano in sede fissa l'attività di offerta di giochi e scommesse e concorsi pronostici, la normativa antiriciclaggio, introdotta dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in attuazione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, già in precedenza in vigore per gli operatori che esercitano tale attività on line. Gli obblighi in vigore, che riguardano le agenzie di scommesse, i corner, le ricevitorie, le sale bingo e le sale in genere ove viene esercitata l'attività in sede fissa, devono essere rispettati:

          dai concessionari dell'AAMS;

          dai gestori che operano per conto di un concessionario, il quale fornirà ai propri gestori ulteriori istruzioni operative.

      Il citato decreto legislativo n. 231 del 2007, in particolare, individua due tipologie di operatori:

          1) gli operatori di gioco «on line» [articolo 14, comma 1, lettera e)], ovvero coloro che svolgono l'attività di offerta, attraverso la rete internet e altre reti

 

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telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro;

          2) gli operatori di gioco «fisso» [articolo 14, comma 1, lettera e-bis)], ovvero coloro che svolgono l'attività di offerta di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro.

      Per la raccolta «fissa», l'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo n. 231 del 2007 prevede l'obbligo di procedere all'identificazione di ogni cliente per movimentazioni superiori a 1.000 euro.
      Per identificazione si intende la registrazione cartacea o informatica delle seguenti informazioni relative al cliente: nome e cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza o domicilio, codice fiscale, estremi del documento di identificazione; relative all'operazione: data e valore dell'operazione, mezzo di pagamento utilizzato.
      Lo stesso articolo 24, comma 4, secondo periodo, prevede che gli operatori che svolgono l'attività di gestione di case da gioco on line, ovvero che effettuano l'offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro, in presenza di autorizzazione dell'AAMS, procedono all'identificazione e alla verifica dell'identità di ogni cliente, per importo superiore a 1.000 euro e consentono operazioni di ricarica dei conti di gioco, di acquisto e di cambio dei mezzi di gioco, esclusivamente attraverso mezzi di pagamento, ivi compresa la moneta elettronica, per i quali è possibile assolvere gli obblighi di identificazione. A tali soggetti è fatto obbligo di registrare e di acquisire le informazioni relative:

          ai dati identificativi dichiarati dal cliente all'atto dell'apertura dei conti di gioco o della richiesta delle credenziali di accesso ai giochi on line;

          alla data delle operazioni di apertura e di ricarica dei conti di gioco e di riscossione sui medesimi conti;

          al valore delle operazioni indicate e ai mezzi di pagamento utilizzati;

          all'indirizzo IP, alla data, all'ora e alla durata delle connessioni telematiche nel corso delle quali il cliente, accedendo ai sistemi del gestore della casa da gioco on line, pone in essere le suddette operazioni.

      Per rendere più efficace l'impianto normativo in materia di antiriciclaggio nel settore dei giochi, l'articolo 3 prevede un aumento delle sanzioni applicabili nel caso di violazioni commesse da operatori di gioco, soggetti alle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 231 del 2007, quando le stesse vengono eluse frazionando fraudolentemente le operazioni per non superare il limite di 1.000 euro. In secondo luogo, viene introdotta un'ulteriore aggravante quando le violazioni medesime sono commesse da operatori che agiscono in assenza o inefficacia delle autorizzazioni e delle concessioni amministrative. Infatti, non v’è dubbio che questi operatori, che agiscono al di fuori di ogni tipo di controllo preventivo di natura amministrativa e che sono sconosciuti sia all'AAMS sia alle Forze di polizia, potrebbero più facilmente degli altri veicolare il denaro contante in ambiti estranei ai circuiti finanziari regolari. Se si considera, poi, che molti di questi operatori irregolari sono collegati con soggetti esteri, emerge con maggiore vigore la necessità di inserire norme sanzionatorie dotate di un sufficiente grado di deterrenza. A tali fini, l'articolo 3 modifica gli articoli 55 e 57 del decreto legislativo n. 231 del 2007, concernenti, rispettivamente, le sanzioni penali e amministrative in materia di riciclaggio, prevedendo un inasprimento delle relative pene, quando le violazioni previste dalle citate disposizioni sono poste in essere da tali operatori irregolari, in quanto operanti in assenza o inefficacia di autorizzazione di polizia o di concessione amministrativa rilasciata dall'AAMS. Consegue a tale nuovo impianto normativo che gli obblighi in materia di antiriciclaggio (identificazione del cliente e registrazione

 

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delle operazioni effettuate) si intendono estesi anche agli operatori irregolari, pur non potendo questi essere assimilati ai soggetti dotati di regolare autorizzazione di polizia e di concessione amministrativa.
      La lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 introduce la sanzione amministrativa della chiusura dell'esercizio da uno a tre mesi, in caso di reiterazione delle violazioni previste dal decreto legislativo n. 231 del 2007.
      Le modifiche legislative proposte non toccano le competenze né la procedura per l'accertamento delle violazioni e per l'irrogazione delle sanzioni, che restano, quindi, immutate.
      L'articolo 4, mutuando le previsioni di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia», disciplina il sistema della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai concorsi pronostici e alle scommesse di qualsiasi genere, introducendo il principio dell'obbligatorietà dell'utilizzo di conti dedicati, bancari o postali, per tutte le attività attinenti ai concorsi e alle scommesse. In particolare, le norme prevedono che tutti i movimenti finanziari relativi a tali attività di gioco siano effettuati attraverso l'addebito o l'accredito su conti correnti dedicati. In tale modo sarà più efficace l'effettuazione dei controlli in materia di riciclaggio, in quanto tutte le movimentazioni derivanti dall'attività di gioco dovranno trovare conferma nelle entrate e nelle uscite del conto o dei conti dedicati, per cui eventuali transazioni finanziarie non evidenziate in detti conti potranno essere ritenute, presuntivamente, effettuate al di fuori del circuito legale, salvo prova contraria da parte dell'operatore.
      La base imponibile dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è determinata dall'importo delle giocate (raccolta). Ciò presuppone la tenuta di scritture contabili che consentano di mettere a raffronto gli elementi per il calcolo del debito d'imposta e di effettuare i relativi controlli fiscali. A tal fine, con l'articolo 5 si prevede l'obbligo di tenuta di un'apposita scrittura contabile, ove annotare giornalmente gli importi della raccolta, quelli delle vincite e la relativa differenza. L'importanza di tale registro, pur di matrice fiscale, travalica tale ambito essendo evidente la sua utilità anche per il controllo delle movimentazioni finanziarie dell'operatore ai fini del riciclaggio, venendo così a coniugarsi con la previsione della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai concorsi pronostici e alle scommesse. Infatti, l'importo delle somme incassate, al netto delle vincite pagate, deve trovare corrispondenza con le annotazioni nel conto corrente dedicato. Pertanto, la regolare tenuta del registro assume importanza fondamentale, essendo ad esso attribuito il carattere di vera e propria scrittura contabile a tutti gli effetti fiscali ed extrafiscali e non solo, quindi, per la determinazione delle somme dovute a titolo di imposta unica. Per motivi di semplificazione contabile, è previsto che le registrazioni nel totalizzatore nazionale sono equiparate a tutti gli effetti a quelle previste nel registro.
      Le pubbliche amministrazioni, prima di stipulare, approvare o autorizzare contratti e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o di consentire concessioni o erogazioni superiori a determinati importi, devono acquisire il certificato antimafia, relativo alla sussistenza o meno delle situazioni ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e le informazioni relative «a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate», previste dal regolamento di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 («Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»). Quando, a seguito delle verifiche disposte dalle competenti autorità, è accertata la presenza delle predette cause ostative ovvero emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o nelle imprese interessate, le amministrazioni cui sono fornite le relative informazioni non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti
 

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o subcontratti, né autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni.
      L'articolo 2, comma 3, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 1998 stabilisce che quando si tratta di associazioni, imprese, società e consorzi, la documentazione prevista dal regolamento medesimo deve riferirsi, oltre che all'interessato:

          a) alle società;

          b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detiene una partecipazione superiore al 10 per cento, e ai soci o ai consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operano in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;

          per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;

          per le società in nome collettivo, a tutti i soci;

          per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;

          per le società di cui all'articolo 2506 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.

      L'articolo 6 fissa il principio (comma 3) che, fermo restando quanto prevede la normativa «antimafia», non possono partecipare a gare per il rilascio o il rinnovo di concessioni in materia di gioco i soggetti residenti o localizzati in Stati e territori con regime fiscale privilegiato, che non consentono un effettivo scambio di informazioni. Il medesimo divieto si applica ai soggetti partecipati, anche indirettamente, in misura superiore al 2 per cento del capitale o patrimonio, da persone fisiche o giuridiche residenti nei suddetti Stati o territori. Per l'individuazione di questi Paesi la norma rinvia alle disposizioni dettate per le imposte sui redditi.
      A tali fini, è previsto (comma 1) l'obbligo, da parte delle società ed enti collettivi che partecipano a gare per l'ottenimento di concessioni in materia di giochi, di dichiarare il nominativo e gli estremi identificativi dei soggetti che detengono una partecipazione superiore al 2 per cento del capitale o patrimonio. Poiché è previsto che la dichiarazione comprenda tutte le persone giuridiche o fisiche della catena societaria che detengano, «anche indirettamente», una partecipazione superiore a tale soglia, i soggetti interessati dovranno dichiarare l'effettivo dominus della società. Ponendo tali obblighi sopra una soglia minima di partecipazione, la disposizione è compatibile con la normativa dell'Unione europea, in quanto consente di partecipare alle gare anche alle società (estere o nazionali) quotate che non conoscono il nominativo dei soci quando la partecipazione è al di sotto di tale soglia.
      La proposta di legge, inoltre, prevede che per le società di capitali o le società estere assimilabili alle società di capitali, la documentazione circa la sussistenza di una delle cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'articolo 10 della citata legge n. 575 del 1965, e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 1998 deve riferirsi, oltre che all'interessato e alla società, anche ai soci che detengano, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento. In tal modo, il contrasto agli eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa può assumere maggiore efficacia, impedendo il nascondimento dei reali detentori delle partecipazioni attuato mediante schermi societari o intestazioni fiduciarie, magari situate in Paesi che non consentono lo scambio di informazioni.

 

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      In ogni caso, non possono partecipare a gare né ottenere il rilascio o rinnovo di concessioni in materia di giochi pubblici i soggetti in cui il titolare o il rappresentante legale o negoziale risulti indagato, imputato o sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno dei delitti previsti dagli articoli 416, 416-bis, 648, 648-bis e 648-ter del codice penale ovvero, se commesso all'estero, per un delitto di criminalità organizzata o di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite. Il medesimo divieto si applica anche al soggetto partecipato, anche indirettamente, in misura superiore al 2 per cento del capitale o del patrimonio da persone fisiche che risultino condannate, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputate o indagate, per uno dei predetti delitti.
      Per l'esercizio dei giochi pubblici è necessaria l'autorizzazione di polizia prevista dall'articolo 86 o, in caso di scommesse, dall'articolo 88 del Tulps. L'articolo 11 del Tulps sancisce che, fatte salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia «debbono» essere negate a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione e a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza. Le autorizzazioni di polizia, inoltre, «possono» essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.
      L'articolo 8 del Tulps, inoltre, prevede che le autorizzazioni di polizia sono personali e che nei casi in cui è consentita la rappresentanza nell'esercizio di una autorizzazione di polizia, il rappresentante deve possedere i requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e per ottenere l'approvazione dell'autorità di pubblica sicurezza che ha concesso l'autorizzazione.
      Con l'articolo 7 viene previsto, a livello generale, per il solo settore dei giochi, che, fermo restando quanto prevede il Tulps, le autorizzazioni di polizia possono essere rilasciate soltanto quando non sussistono le condizioni ostative previste dalla legislazione «antimafia», ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 575 del 1965 e dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 1998.
      Il gioco on line può essere esercitato in base alle prescrizioni fissate dalla legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008), dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 («decreto-legge Abruzzo»), e dai provvedimenti attuativi emanati dall'AAMS esclusivamente da soggetti allo scopo autorizzati dalla stessa amministrazione. Il settore sta attraversando un momento di fortissimo sviluppo e, dopo l'approvazione dei citati provvedimenti attuativi, si prevede un notevole incremento di nuove richieste di concessione, nonché di attivazione di nuovi giochi. In prospettiva, questo settore è quello che mostra un più ampio margine di crescita che consentirà, tra l'altro, di sottrarre risorse al mercato illegale e di recuperare, così, gettito a favore dello Stato, a scapito degli operatori illegali.
      Il contrasto al gioco illegale, inoltre, consente una maggiore tutela per i consumatori italiani e la possibilità di introdurre, grazie alla tecnologia, serie misure contro il gioco patologico (ad esempio, blocchi automatici quando le giocate superano una determinata numerosità o certi importi). In tale ambito, l'AAMS ha, fra l'altro, il compito di contrastare la diffusione del gioco illegale e irregolare, inibendo l'accesso ai siti illegali.
      Per impedire che i giocatori, molto spesso inconsapevolmente, accedano ai siti irregolari, con l'articolo 8 si prevede il divieto assoluto, per gli operatori bancari e finanziari, di procedere al trasferimento di somme verso soggetti che offrono in Italia, attraverso reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, scommesse o
 

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concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni definite dall'AAMS.
      Tale divieto si ritiene efficace anche per contrastare il riciclaggio di denaro di provenienza illecita che, attraverso il gioco (anche simulato) via internet, con operatori illegali, può trovare un'ulteriore via di espansione.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge reca disposizioni in materia di gioco d'azzardo al fine di tutelare i minori, vietare la pubblicità ingannevole, contrastare il riciclaggio dei proventi di attività illecite e favorire la trasparenza dei flussi finanziari nel settore delle scommesse, ferme restando l'obbligatorietà, ai sensi della legislazione vigente, di licenze, autorizzazioni e concessioni nazionali per l'esercizio dei concorsi pronostici e delle scommesse, nonché l'immediata chiusura dell'esercizio nel caso in cui il relativo titolare o esercente risulti sprovvisto di tali titoli abilitativi.

Art. 2.
(Divieto di gioco per i minori).

      1. È vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto. Il titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco che consente la partecipazione ai giochi pubblici a minori di anni diciotto è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 20.000 euro. Indipendentemente dalla sanzione amministrativa pecuniaria e anche nel caso di pagamento in misura ridotta della stessa, la violazione prevista dal presente comma è punita con la chiusura dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco da dieci fino a trenta giorni. Le sanzioni amministrative previste nel secondo e terzo periodo sono applicate dall'ufficio territoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, di seguito denominata «Amministrazione autonoma dei monopoli di

 

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Stato», competente in relazione al luogo e in ragione dell'accertamento eseguito. Per le cause di opposizione ai provvedimenti emessi dall'ufficio territoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso i provvedimenti stessi. Per i soggetti che nel corso di un triennio commettono tre violazioni, anche non continuative, del presente comma è disposta la revoca di qualunque autorizzazione o concessione amministrativa; a tale scopo, l'ufficio territoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ha accertato la violazione effettua un'apposita comunicazione alle competenti autorità che hanno rilasciato le autorizzazioni o le concessioni ai fini dell'applicazione della sanzione accessoria.
      2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge:

          a) i periodi secondo, terzo e quarto del comma 70 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono soppressi;

          b) all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, i commi 8 e 8-bis sono abrogati e il primo periodo del comma 9-ter è soppresso.

      3. Nell'ipotesi in cui la violazione del divieto previsto dal comma 1 del presente articolo riguardi l'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, il trasgressore è altresì sospeso, per un periodo da uno a tre mesi, dall'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni. Ai sensi del comma 533-ter dell'articolo 1 della citata legge n. 266 del 2005, i concessionari per la gestione della rete telematica non possono intrattenere, neanche indirettamente, rapporti contrattuali funzionali all'esercizio delle attività di gioco con il trasgressore. Nel caso di rapporti contrattuali in corso, l'esecuzione della

 

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relativa prestazione è sospesa per il corrispondente periodo di sospensione dall'elenco. Nell'ipotesi in cui titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco sia una società, associazione o, comunque, un ente collettivo, le disposizioni previste dai commi 1 e 3 si applicano alla società, all'associazione o all'ente collettivo e il rappresentante legale della società, dell'associazione o dell'ente collettivo è obbligato in solido al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie.
      4. È altresì vietata ogni forma di pubblicità ingannevole, diretta o indiretta, realizzata in qualsiasi forma, volta a favorire l'accesso al gioco d'azzardo. I trasgressori sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 30.000 euro per ogni violazione del divieto.

Art. 3.
(Norme in materia di riciclaggio).

      1. Ai soli fini di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali e il riciclaggio di denaro di provenienza illecita e di assicurare il pieno rispetto dei princìpi dell'Unione europea, al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 55:

              1) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La sanzione è triplicata se gli obblighi di identificazione e di registrazione non sono assolti o sono assolti in maniera irregolare per effetto dell'indebito frazionamento di un'operazione in modo da far apparire gli importi delle giocate o delle vincite inferiori ai limiti previsti dall'articolo 24»;

              2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «9-bis. Le sanzioni previste dai commi da 1 a 6 sono aumentate del 50 per cento quando le violazioni ivi indicate sono commesse da soggetti che svolgono, direttamente

 

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o indirettamente, attività di gioco in caso di assenza o di inefficacia delle autorizzazioni di polizia o delle concessioni rilasciate dal Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato»;

          b) all'articolo 57 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «5-bis. Le sanzioni previste dai commi da 1 a 5 sono aumentate del 50 per cento quando le violazioni ivi indicate sono commesse da soggetti che svolgono, direttamente o indirettamente, attività di gioco in caso di assenza o di inefficacia delle autorizzazioni di polizia o delle concessioni rilasciate dal Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato»;

          c) dopo l'articolo 58 è inserito il seguente:
      «Art. 58-bis. – (Reiterazione di violazioni) — 1. In caso di reiterazione delle violazioni degli obblighi previsti dal presente decreto in materia di giochi pubblici si applica la sanzione amministrativa della chiusura dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco da uno a tre mesi, anche nell'ipotesi di pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria».

Art. 4.
(Tracciabilità dei flussi finanziari in materia di scommesse).

      1. Ai soli fini di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali e il riciclaggio di denaro di provenienza illecita, chiunque, ancorché in caso di assenza o di inefficacia delle autorizzazioni di polizia o delle concessioni rilasciate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere deve

 

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utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati in via esclusiva ai predetti concorsi pronostici o scommesse.
      2. I movimenti finanziari relativi ai concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere devono essere registrati sui conti correnti dedicati.
      3. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo tra il 5 e il 20 per cento delle somme non transitate sui conti bancari dedicati. Nell'ipotesi in cui titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco sia una società, un'associazione o, comunque, un ente collettivo, la sanzione amministrativa di cui al presente comma si applica alla società, all'associazione o all'ente collettivo e il rappresentante legale della società, dell'associazione o dell'ente collettivo è obbligato in solido al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 5.
(Registro delle scommesse).

      1. Chiunque, anche in caso di assenza o di inefficacia delle autorizzazioni di polizia o delle concessioni rilasciate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere deve annotare in un apposito registro, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, l'ammontare globale delle somme giocate, delle vincite pagate e della differenza tra le somme giocate e le vincite pagate. L'annotazione deve essere eseguita, anche con modalità elettroniche, con riferimento al giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro il giorno non festivo successivo. Le registrazioni nel totalizzatore nazionale sono equiparate a tutti gli effetti a quelle previste nel registro di cui al presente comma.

 

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      2. Chi non tiene o non conserva secondo le prescrizioni il registro previsto dal comma 1 è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro. La stessa sanzione si applica a chi, nel corso degli accessi, ispezioni o verifiche eseguiti ai fini dell'accertamento in materia di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, rifiuta di esibire o dichiara di non possedere o comunque sottrae all'ispezione e alla verifica il registro previsto dal comma 1 ovvero altri registri, documenti e scritture, ancorché non obbligatori, dei quali risulta con certezza l'esistenza. La sanzione è irrogata in misura doppia se sono accertate evasioni dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse complessivamente superiori, nell'anno solare, a 50.000 euro.
      3. Chi omette di effettuare, in tutto o in parte, le registrazioni previste dal comma 1 è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra il 5 e il 10 per cento degli importi non registrati. Nel caso di mancata tenuta del registro le sanzioni di cui al comma 2 e al presente comma si applicano congiuntamente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, e dall'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, e l'ammontare imponibile complessivo e l'aliquota applicabile dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse sono determinati induttivamente sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza dell'ufficio territoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente.

Art. 6.
(Requisiti per la partecipazione a gare e per il rilascio di concessioni in materia di giochi).

      1. I soggetti, costituiti in forma di società di capitali o di società estere assimilabili alle società di capitali, che partecipano

 

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a gare o a procedure ad evidenza pubblica nel settore dei giochi pubblici, anche on line, dichiarano il nominativo e gli estremi identificativi dei soggetti che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento. La dichiarazione comprende tutte le persone giuridiche o fisiche della catena societaria che detengono, anche indirettamente, una partecipazione superiore a tale soglia. In caso di dichiarazione mendace è disposta l'esclusione dalla gara in qualsiasi momento della procedura e, qualora la dichiarazione mendace sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, è disposta la revoca della concessione. Per le concessioni in corso la dichiarazione di cui al presente comma è richiesta in sede di rinnovo.
      2. Per le società di capitali di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b) del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1978, n. 252, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, la documentazione prevista dal medesimo regolamento deve riferirsi, oltre ai soggetti indicati nel medesimo articolo 2, comma 3, lettera b), anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, nonché alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società. Il Governo provvede, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare modifiche al citato articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 1998, al fine di adeguarlo a quanto disposto dal presente comma.
      3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, e
 

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dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, non possono partecipare a gare o a procedure ad evidenza pubblica, né ottenere il rilascio o il rinnovo di concessioni in materia di giochi pubblici, i soggetti residenti o localizzati in Stati o territori con regime fiscale privilegiato individuati ai sensi dell'articolo 167 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ovvero residenti o localizzati in Stati e in territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni, individuati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 168-bis del medesimo testo unico. Il medesimo divieto si applica ai soggetti partecipati, anche indirettamente, in misura superiore al 2 per cento del capitale o del patrimonio, da persone fisiche o giuridiche residenti nei suddetti Stati o territori.
      4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, e dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, non può partecipare a gare o a procedure ad evidenza pubblica né ottenere il rilascio o rinnovo di concessioni in materia di giochi pubblici il soggetto il cui titolare o rappresentante legale o negoziale risulta condannato, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputato o indagato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 416, 416-bis, 648, 648-bis e 648-ter del codice penale ovvero, se commesso all'estero, per un delitto di criminalità organizzata o di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite. Il medesimo divieto si applica anche al soggetto partecipato, anche indirettamente, in misura superiore al 2 per cento del capitale o del patrimonio da persone fisiche che risultano condannate, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputate o indagate, per uno dei predetti delitti.
 

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Art. 7.
(Requisiti per la conduzione di esercizi di gioco pubblico).

      1. Fermo restando quanto previsto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non possono essere titolari o condurre esercizi commerciali, locali o, comunque, punti di offerta di gioco pubblico persone fisiche nei cui confronti sussistono le situazioni ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni; è altresì preclusa la titolarità o la conduzione di esercizi commerciali, di locali o, comunque, di punti di offerta di gioco pubblico a società o a imprese nei cui confronti è riscontrata la sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

Art. 8.
(Divieto di trasferimento di somme verso operatori di gioco illegali).

      1. In coerenza con i princìpi stabiliti dall'articolo 24, commi da 11 a 26, della legge 7 luglio 2009, n. 88, e al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare e illegale, l'evasione e l'elusione fiscali e il riciclaggio nel settore del gioco, nonché di assicurare l'ordine pubblico e la tutela del giocatore, le società emittenti carte di credito e gli operatori bancari, finanziari e postali sono tenuti a bloccare i trasferimenti di denaro da chiunque disposti a favore di soggetti che offrono nel territorio dello Stato, attraverso reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza o altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni definite dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

 

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      2. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1 comporta l'irrogazione, alle società emittenti carte di credito e agli operatori bancari, finanziari e postali, di sanzioni amministrative pecuniarie da 300.000 euro a 1.500.000 euro per ciascuna violazione accertata.
      3. Con uno o più provvedimenti interdirigenziali del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.

Frontespizio Relazione Progetto di Legge
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