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PDL 2519-A

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2519-3184-3247-3516-3915-4007-4054-A



 

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PROPOSTE DI LEGGE

n. 2519, d'iniziativa dei deputati

MUSSOLINI, CARLUCCI

Modifiche al codice civile in materia di riconoscimento e di successione ereditaria dei figli naturali

Presentata il 17 giugno 2009

n. 3184, d'iniziativa dei deputati

BINDI, FERRANTI, AMICI, MIOTTO

Modifiche al codice civile in materia di filiazione

Presentata l'8 febbraio 2010

n. 3247, d'iniziativa dei deputati

PALOMBA, BORGHESI

Modifiche al codice civile in materia di parentela e di filiazione

Presentata il 24 febbraio 2010


NOTA: La II Commissione permanente (Giustizia), il 23 giugno 2011, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato dei progetti di legge nn. 2519-3184-3247-3516-3915-4007-4054. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo dei progetti di legge si vedano i relativi stampati.
 

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n. 3516, d'iniziativa dei deputati

CAPANO, FERRANTI

Introduzione del capo I-bis del titolo II del libro quarto del codice di procedura civile, in materia di procedimenti di affidamento dei figli di genitori non coniugati

Presentata il 27 maggio 2010

DISEGNO DI LEGGE

n. 3915

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

di concerto con il ministro dell'interno
(MARONI)

con il ministro della giustizia
(ALFANO)

con il ministro per le pari opportunità
(CARFAGNA)

e con il ministro della gioventù
(MELONI)

Delega al Governo per la revisione della normativa in materia di filiazione

Presentato il 29 novembre 2010
 

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e

PROPOSTE DI LEGGE

n. 4007, d'iniziativa dei deputati

BINETTI, RAO, RIA

Modifiche al codice civile e delega al Governo in materia di filiazione

Presentata il 17 gennaio 2011

e

n. 4054, d'iniziativa dei deputati

BRUGGER, ZELLER

Disposizioni in materia di filiazione

Presentata il 3 febbraio 2011

(Relatore: MUSSOLINI)
 

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il testo unificato dei progetti di legge C. 2519 Mussolini, C. 3184 Bindi, C. 3247 Palomba, C. 3915 Governo, C. 4007 Binetti, C. 4054 Brugger e petizioni nn. 534 e 1102, recante disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali, e ricordato che in data 21 novembre 2007, il Comitato si era espresso sul disegno di legge C. 2514 recante Delega al Governo per la revisione della normativa in materia di filiazione, i cui contenuti coincidono, in parte, con quelli recati dal provvedimento di cui all'oggetto e, in particolare, con quelli di cui all'articolo 2,

        rilevato altresì che:

            esso reca un contenuto omogeneo in quanto, all'articolo 1, novella alcune disposizioni contenute nel libro primo del codice civile in materia di filiazione, all'articolo 2, contiene una delega al Governo per la revisione della disciplina della filiazione e, all'articolo 3, autorizza il Governo a modificare le norme regolamentari in materia di stato civile;

            il provvedimento, al comma 1 dell'articolo 2, fissa in dodici mesi il termine per l'esercizio della delega, e, al successivo comma 3, dispone che esso sia prorogato di sei mesi «qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari (...) scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente»; tale ultima circostanza, che, come già osservato dal Comitato in una precedente occasione, non appare giustificata in considerazione degli adempimenti da espletare dopo l'espressione del parere parlamentare, è suscettibile di ingenerare incertezza circa il termine ultimo per l'esercizio della delega, alla quale potrebbe ovviarsi con la previsione, al richiamato comma 1, di un termine più ampio per l'esercizio della delega stessa, contestualmente definendo anche un termine per la trasmissione degli schemi dei decreti legislativi alle Camere da parte del Governo, congruamente distanziato rispetto a quello per l'esercizio della delega;

            il testo unificato, all'articolo 3, comma 1 – laddove autorizza il Governo ad apportare, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, le necessarie e conseguenti modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, in materia di ordinamento dello stato civile – demanda ad un regolamento di attuazione il compito di coordinare le disposizioni recate dal citato decreto n. 396 (che ha natura di regolamento di delegificazione ed è stato dunque adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988) con quelle recate dal provvedimento in esame; tale circostanza non appare coerente con le esigenze di un appropriato utilizzo delle fonti normative, anche in considerazione delle differenze riscontrabili nella

 

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procedura di adozione dei due tipi di regolamenti che si diversifica, a seguito delle modifiche introdotte al comma 2 dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988 dalla legge n. 69 del 2009, anche per la necessità che, sugli schemi di regolamenti di delegificazione, sia acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

            il disegno di legge di iniziativa governativa è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), nonché della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

        alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento osserva quanto segue:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            all'articolo 2, commi 1 e 3 – dal cui combinato disposto si ricava che il termine per l'esercizio della delega è fissato in dodici mesi con contestuale prorogabilità per ulteriori sei mesi nel caso in cui il termine per l'acquisizione del parere parlamentare su uno schema di decreto legislativo attuativo della delega stessa scada negli ultimi trenta giorni precedenti alla scadenza della delega o successivamente – anche al fine di individuare con certezza il termine ultimo per l'esercizio della delega, valuti la Commissione l'opportunità di modificare il succitato comma 1, introducendo un termine adeguato per l'esercizio della delega, definendo anche un termine per la trasmissione degli schemi dei decreti legislativi alle Camere da parte del Governo, congruamente distanziato rispetto a quello per l'esercizio della delega, e contestualmente espungendo, al comma 3, l'ultimo periodo, che disciplina il così detto «scorrimento automatico»;

            all'articolo 3, comma 1, ove si autorizza il Governo ad apportare le necessarie e conseguenti modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, in materia di ordinamento dello stato civile con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, e successive modificazioni, valuti la Commissione l'idoneità del regolamento di attuazione ivi previsto – tenuto conto anche delle funzioni di mero coordinamento con la nuova disciplina ad esso attribuite – ad incidere sul citato decreto n. 396, che ha natura di regolamento di delegificazione ed è stato dunque adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988.


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il testo unificato dei progetti di legge C. 2519 Mussolini ed abbinati, recante «Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali»,

 

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            rilevato che il provvedimento interviene in materia di ordinamento civile, di competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione);

            considerato che:

                la Costituzione opera una piena equiparazione tra figli legittimi e figli naturali con riferimento al profilo dell'assistenza da parte dei genitori, ma non nella posizione familiare. Infatti l'articolo 30 sancisce il diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, «anche se nati fuori del matrimonio», ma nel contempo dispone che attraverso la legge sia assicurata «ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima»;

                sebbene con la riforma del diritto di famiglia del 1975 il legislatore abbia dato attuazione al dettato costituzionale avvicinando quanto più possibile la posizione giuridica dei figli naturali a quella dei figli legittimi, differenze permangono tuttora, in particolare sotto il profilo della costituzione dei rapporti di parentela;

                in merito, la Corte costituzionale – che sotto ogni altro profilo ha dato integrale applicazione al principio di uguaglianza, sostenendo che le residue disparità di trattamento dei figli nati fuori del matrimonio possono trovare una giustificazione «unicamente nel tradizionale disfavore verso la prole naturale, che pervadeva ancora il nuovo codice civile» (sent. n. 250 del 2000) – ha negato che la cosiddetta «parentela naturale» abbia rilevanza costituzionale, affermando che l'equiparazione fra filiazione legittima e filiazione naturale richiesta dall'articolo 30 citato riguarda solo il rapporto che si instaura tra il genitore e il figlio (cfr. sent. n. 363 del 1988, 184 del 1990, 377 del 1994, 532 del 2000);

                la stessa Corte, con la sentenza n. 377 del 1994, ha rivolto al legislatore un preciso invito a rivedere la disciplina della successione del figlio naturale. In particolare, la Consulta ha affermato che a distanza di molti anni dalla riforma del diritto di famiglia «e in presenza di un notevole incremento dei rapporti familiari di fatto, appare sempre meno plausibile che i fratelli e sorelle naturali del de cuius restino esclusi dalla successione ab intestato a vantaggio anche di lontani parenti legittimi fino al sesto grado»;

                la Corte ha però dovuto riconoscere che «l'inserimento dei suddetti fratelli e sorelle naturali negli ordini successori dei parenti non può avvenire mediante una pronuncia additiva [...], bensì postula un bilanciamento di interessi che implica una valutazione complessa, eccedente i poteri della Corte» e, quindi, ha invitato il legislatore a provvedere,

            rilevato che:

                l'articolo 3 prevede un regolamento governativo, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, per apportare alla disciplina dettata in materia di ordinamento dello stato civile dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica

 

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3 novembre 2000, n. 396, le modifiche necessarie e conseguenti alla nuova disciplina;

                il predetto regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, è stato adottato, in quanto regolamento di delegificazione, con la procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, che prevede su tali atti il previo parere delle Commissioni parlamentari competenti;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

            a) si valuti, all'articolo 1, se la prevista sostituzione delle parole «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrano nel codice civile, con la parola «figli» non dia in qualche caso luogo a formulazioni prive di chiarezza;

            b) all'articolo 3, si valuti l'opportunità di prevedere che sullo schema del regolamento ivi previsto il Governo debba acquisire il parere delle Commissioni parlamentari competenti.


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

            esaminato il testo unificato della proposta di legge C. 2519 e abbinate, recante disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali;

            preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

            esprime

NULLA OSTA


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

NULLA OSTA
 

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TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali

Art. 1.
(Disposizioni in materia di filiazione).

        1. L'articolo 74 del codice civile è sostituito dal seguente:
      «Art. 74 – (Parentela). – La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età, di cui agli articoli 291 e seguenti».

      2. All'articolo 250 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il primo comma è sostituito dal seguente:
      «Il figlio nato fuori del matrimonio può essere riconosciuto, nei modi previsti dall'articolo 254, dalla madre e dal padre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente»;

          b) al secondo comma, le parole: «sedici anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattordici anni»;

          c) al terzo comma, le parole: «sedici anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattordici anni»;

          d) al quinto comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «salvo che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e avuto riguardo all'interesse del figlio».

 

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      3. Il primo comma dell'articolo 258 del codice civile è sostituito dal seguente:
      «Il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore da cui fu fatto e riguardo ai parenti di esso».

      4. La rubrica del titolo IX del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente: «Della potestà dei genitori e dei diritti e doveri del figlio».
      5. L'articolo 315 del codice civile è sostituito dal seguente:
      «Art. 315. – (Stato giuridico della filiazione). – Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico».

      6. Dopo l'articolo 315 del codice civile, come sostituito dal comma 5 del presente articolo, è inserito il seguente:
      «Art. 315-bis. – (Diritti e doveri del figlio). – Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.
      Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti.
      Il figlio minore, che ha compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.
      Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa».

      7. È abrogata la sezione II del capo II del titolo VII del libro primo del codice civile.
      8. Nel codice civile le parole: «figli legittimi» e «figli naturali» sono sostituite, ovunque ricorranno, dalla seguente: «figli».

Art. 2.
(Delega al Governo per la revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in

 

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vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di modifica delle disposizioni vigenti in materia di filiazione e di dichiarazione dello stato di adottabilità per eliminare ogni discriminazione tra i figli, anche adottivi, nel rispetto dell'articolo 30 della Costituzione, osservando, oltre ai princìpi di cui agli articoli 315 e 315-bis del codice civile, come rispettivamente sostituito e introdotto dall'articolo 1 della presente legge, i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) sostituzione, in tutta la legislazione vigente, dei riferimenti ai «figli legittimi» e ai «figli naturali» con riferimenti ai «figli», salvo l'utilizzo delle denominazioni di «figli nati nel matrimonio» o di «figli nati fuori del matrimonio» quando si tratta di disposizioni a essi specificamente relative;

          b) modificazione del titolo VII del libro primo del codice civile, in particolare:

              1) sostituendo la rubrica del titolo VII con la seguente: «Dello stato di figlio»;

              2) sostituendo la rubrica del capo I con la seguente: «Della presunzione di paternità»;

              3) trasponendo nel nuovo capo I i contenuti della sezione I del capo I;

              4) trasponendo i contenuti della sezione II del capo I in un nuovo capo II, avente la seguente rubrica: «Delle prove della filiazione»;

              5) trasponendo i contenuti della sezione III del capo I in un nuovo capo III, avente la seguente rubrica: «Dell'azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo dello stato di figlio»;

              6) trasponendo i contenuti del paragrafo 1 della sezione I del capo II in un nuovo capo IV, avente la seguente rubrica: «Del riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio»;

              7) trasponendo i contenuti del paragrafo 2 della sezione I del capo II in un nuovo capo V, avente la seguente rubrica: «Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità»;

 

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              8) abrogando le disposizioni che fanno riferimento alla legittimazione;

          c) ridefinizione della disciplina del possesso di stato e della prova della filiazione prevedendo che la filiazione fuori del matrimonio può essere giudizialmente accertata con ogni mezzo idoneo;

          d) estensione della presunzione di paternità del marito rispetto ai figli comunque nati o concepiti durante il matrimonio e ridefinizione della disciplina del disconoscimento di paternità, con riferimento in particolare all'articolo 235, primo comma, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, nel rispetto dei princìpi costituzionali con identità di legittimati attivi, di termini e di rito;

          e) modificazione della disciplina del riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio con la previsione che:

              1) la disciplina attinente all'inserimento del figlio riconosciuto nella famiglia dell'uno o dell'altro genitore sia adeguata al principio della unificazione dello stato di figlio demandando esclusivamente al giudice la valutazione di compatibilità di cui all'articolo 30, terzo comma, della Costituzione;

              2) il principio dell'inammissibilità del riconoscimento di cui all'articolo 253 del codice civile sia esteso a tutte le ipotesi in cui il riconoscimento medesimo è in contrasto con lo stato di figlio riconosciuto o giudizialmente dichiarato;

          f) modificazione degli articoli 244, 264 e 273 del codice civile prevedendo l'abbassamento dell'età del minore dal sedicesimo al quattordicesimo anno di età;

          g) modificazione della disciplina dell'impugnazione del riconoscimento con la limitazione dell'imprescrittibilità dell'azione solo per il figlio e con l'introduzione di un termine di decadenza per l'esercizio dell'azione da parte degli altri legittimati;

          h) specificazione che, in mancanza di eredi del presunto genitore, l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di

 

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maternità sia proponibile nei confronti dei loro eredi, secondo quanto previsto dall'articolo 247, ultimo comma, del codice civile;

          i) unificazione delle disposizioni che disciplinano i diritti e i doveri dei genitori nei confronti dei figli nati nel matrimonio e dei figli nati fuori del matrimonio;

          l) disciplina delle modalità di esercizio del diritto all'ascolto del minore che abbia adeguata capacità di discernimento, precisando che, ove l'ascolto sia previsto nell'ambito di procedimenti giurisdizionali, ad esso provvede il presidente del tribunale o il giudice delegato;

          m) adeguamento della disciplina delle successioni e delle donazioni al principio di unicità dello stato di figlio;

          n) adattamento e riordino dei criteri di cui agli articoli 33, 34, 35 e 39 della legge 31 maggio 1995, n. 218, concernenti l'individuazione, nell'ambito del sistema di diritto internazionale privato, della legge applicabile, anche con la determinazione di eventuali norme di applicazione necessaria in attuazione del principio della unificazione dello stato di figlio;

          o) specificazione della nozione di abbandono con riguardo alla mancanza di assistenza da parte dei genitori e della famiglia che abbia determinato una situazione di irreparabile compromissione della crescita del minore, fermo restando che le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia;

          p) previsione della segnalazione ai comuni, da parte dei tribunali per i minorenni, delle situazioni di indigenza di nuclei familiari che, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, richiedano interventi di sostegno per consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia nonché previsione di controlli che il tribunale per i minorenni effettua sulle situazioni segnalate agli enti locali;

 

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          q) previsione della legittimazione degli ascendenti a far valere il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minori.

      2. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 provvedono, altresì, a effettuare, apportando le occorrenti modificazioni ed integrazioni normative, il necessario coordinamento, con le disposizioni da essi recate delle norme per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, e delle altre norme vigenti in materia, in modo da assicurare il rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al citato comma 1.
      3. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro della giustizia, del Ministro per le pari opportunità e del Ministro o Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri delegato per le politiche per la famiglia. Sugli schemi approvati dal Consiglio dei ministri esprimono il loro parere le Commissioni parlamentari competenti entro due mesi dalla loro trasmissione alle Camere. Decorso tale termine, i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari, di cui al presente comma, scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sei mesi.
      4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo adottato ai sensi del comma 1, il Governo può adottare decreti integrativi o correttivi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al citato comma 1 e delle disposizioni del comma 2 e con la procedura prevista dal comma 3.

Art. 3.
(Modifiche alle norme regolamentari in materia di stato civile).

      1. Con regolamento emanato, su proposta delle amministrazioni di cui al

 

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comma 3 dell'articolo 2 della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto o dei decreti legislativi di cui al citato articolo 2 della presente legge sono apportate le necessarie e conseguenti modifiche alla disciplina dettata in materia di ordinamento dello stato di civile dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

Art. 4.
(Clausola di invarianza finanziaria).

      1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


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