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PDL 4343

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4343



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

OCCHIUTO, BOSI, CALGARO, DELFINO, GARAVINI, LIBÈ, POLI, RUGGERI, VOLONTÈ

Introduzione dell'articolo 17-bis della legge 25 maggio 1970, n. 352, concernente l'esercizio del voto per corrispondenza in occasione dei referendum previsti dalla Costituzione

Presentata il 5 maggio 2011


      

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Onorevoli Colleghi! – La normativa vigente consente a determinate categorie di elettori di esercitare il diritto di voto non presso l'ufficio elettorale di sezione nelle cui liste sono iscritti bensì presso un altro ufficio sezionale nell'ambito dello stesso comune di iscrizione elettorale o di un altro comune, previa comunque l'esibizione della tessera elettorale. Tralasciando coloro che per motivi di salute o perché reclusi sono impossibilitati a recarsi presso il seggio «naturale», tra gli elettori ammessi a questo tipo di procedura speciale troviamo: i componenti dei seggi, i rappresentanti delle liste e dei gruppi di candidati presso i seggi, i candidati alle elezioni politiche, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio presso i seggi, i militari e gli appartenenti a corpi militari, alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e i naviganti (marittimi e aviatori).
      Questa deroga al dispositivo generale è ovviamente applicabile in ogni tipo di consultazione elettorale o referendaria.
      Per esercitare il proprio diritto di voto cittadini non ricadenti nella casistica citata e che per motivi diversi si trovano lontano dalla loro residenza e quindi dal loro seggio elettorale sostengono oneri e disagi sorretti dalla forte motivazione di partecipare alla scelta dei propri amministratori,
 

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dei propri rappresentanti al Parlamento italiano ed europeo o di partecipare a consultazioni referendarie importanti.
      Sarebbe tuttavia opportuno, proprio per evitare a questi cittadini italiani spese di viaggio e di trasferimento onerose, consentire loro l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza almeno nelle consultazioni referendarie, quando cioè il voto è meno legato al territorio e al candidato. Si tratta, crediamo, di una scelta di buon senso e di civiltà e che risulterebbe anche funzionale al raggiungimento del quorum, spesso sfiorato nelle ultime consultazioni referendarie.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 17 della legge 25 maggio 1970, n. 352, è inserito il seguente:
      «Art. 17-bis. – 1. Gli elettori iscritti nelle liste elettorali che risultano studenti iscritti presso un'università o che lavorano presso una sede situata in una regione italiana non confinante con quella in cui esercitano il diritto di voto possono chiedere di esprimere il loro voto per corrispondenza.
      2. La richiesta di cui al comma 1 è presentata al comune nelle cui liste è iscritto l'elettore entro il sessantesimo giorno che precede quello del voto, secondo modalità fissate da un regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, allegando il certificato di iscrizione all'università o un attestato del datore di lavoro.
      3. Entro il trentesimo giorno che precede quello del voto, il comune di cui al comma 2 invia all'elettore che ne ha fatto richiesta un plico contenente:

          a) il certificato elettorale munito di un tagliando staccabile;

          b) la scheda o le schede contenenti i quesiti del referendum con la relativa busta;

          c) la busta recante l'indirizzo del comune e della sezione elettorale nelle cui liste l'elettore è iscritto;

          d) il foglio di istruzioni sulle modalità di espressione del voto.

      4. L'elettore esprime il proprio voto e introduce le schede nell'apposita busta che sigilla e introduce nella busta indirizzata al comune, insieme al tagliando staccato dal certificato elettorale. Spedisce la busta mediante lettera raccomandata con avviso

 

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di ricevimento ovvero con un altro mezzo equivalente.
      5. Le buste pervenute entro il sabato che precede il giorno del voto sono verificate nella loro integrità e consegnate, insieme al materiale della sezione, ciascuna al presidente della sezione elettorale nelle cui liste l'elettore è iscritto. Le buste pervenute dopo le ore 14.00 del sabato che precede il giorno del voto ovvero pervenute non integre vengono aperte alla presenza del segretario comunale per verificare la presenza dei tagliandi; sulla base dei tagliandi è redatto un elenco. Le buste contenenti le schede non vengono aperte e sono inserite in un apposito plico che viene sigillato. I plichi sono conservati per un anno e successivamente distrutti a cura del segretario comunale senza aprire le buste con le schede.
      6. Prima dell'avvio delle operazioni di voto, il presidente della sezione elettorale verifica l'integrità delle buste contenenti le schede indirizzate al comune e da questo consegnatigli; le apre e verifica la presenza del tagliando del certificato elettorale; riporta nel verbale della sezione i nominativi degli elettori che, in base ai tagliandi, risultano avere votato per corrispondenza e annota sulle liste che hanno partecipato al voto. Verifica la chiusura della busta contenente la scheda votata e la fa aprire da un secondo scrutatore che, senza guardarla e senza farne vedere l'interno, l'inserisce nell'urna. Riporta sul verbale l'eventuale presenza di buste prive del tagliando e le conserva senza aprirle. Inserisce la busta indirizzata al comune, il tagliando staccato dal certificato elettorale e la busta che conteneva la scheda, nonché le buste non integre e quelle prive di tagliando in un plico che allega al verbale della sezione».

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