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XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4019-1286-3655-A



 

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CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI VII (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE) E XI (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

presentata alla Presidenza il 10 giugno 2011

(Relatori: DI CENTA per la VII Commissione;
PELINO per la XI Commissione)

sulla

PROPOSTA DI LEGGE

n. 4019, d'iniziativa dei deputati

DI CENTA, APREA, MOFFA, CASINI, BARBIERI, CAZZOLA, GHIZZONI, GNECCHI, GOISIS, FEDRIGA, TABACCI, MARINELLO, GRANATA, ZAZZERA, CESA, LOLLI, MELANDRI, BARBARO, FRASSINETTI, BRUGGER, LIVIA TURCO, MOLES, CONCIA, ANTONINO FOTI, ABELLI, ABRIGNANI, ADORNATO, AGOSTINI, ALLASIA, AMICI, ANGELI, ANGELUCCI, ANTONIONE, ARGENTIN, ARMOSINO, ASCIERTO, BACHELET, BARBA, BARBATO, BECCALOSSI, BELCASTRO, BERARDI, BERGAMINI, BERNARDO, BERRUTI, BIANCOFIORE, BIANCONI, BINETTI, BOCCIARDO, BONINO, BONIVER, BOSI, BUTTIGLIONE, CALABRIA, CAPITANIO SANTOLINI, CARLUCCI, ENZO CARRA, CASSINELLI, CASTELLANI, CATANOSO GENOESE, CATONE, CAVALLARO, CERONI, CICCANTI, CIRIELLI, CODURELLI, COMPAGNON, CONTENTO, CORSINI, COSCIA, COSTA, CRISTALDI, DAL LAGO, DE CAMILLIS, DE GIROLAMO, DE NICHILO RIZZOLI, DE POLI, DELFINO, DELL'ELCE, DI BIAGIO, DI CATERINA, DI VIRGILIO, DIONISI, D'IPPOLITO VITALE, GUIDO DUSSIN, RENATO FARINA, FOLLEGOT, VINCENZO ANTONIO FONTANA, ANNA TERESA FORMISANO, FRONER, FUCCI, FUGATTI, GARAGNANI, GARAVINI, GERMANÀ, GIAMMANCO, GOLFO, GOTTARDO, GOZI, GRIMOLDI, IANNACCONE, IAPICCA, LA LOGGIA, LABOCCETTA, LAFFRANCO, LANDOLFI, LAZZARI, LEHNER, LENZI, LIBÈ, LISI, LORENZIN, LUNARDI, LUSETTI, MALGIERI, MANCUSO, MANTINI, MARAN, MARCAZZAN, MARSILIO, MATTESINI, MAZZOCCHI, MAZZUCA, MENIA, MEREU, MIGLIORI, MILANATO, MISTRELLO DESTRO, MONAI, MONDELLO, MORONI, MURER, MURGIA, MURO, MUSSOLINI, ANGELA NAPOLI, OSVALDO NAPOLI, NARO, NICCO, NICOLUCCI, NIZZI, OCCHIUTO, PAGANO, PALMIERI, PALUMBO, PANIZ, PELINO, MARIO PEPE (IR), PETRENGA, PICCHI, PIFFARI, PISO, POLI, POLIDORI, POLLASTRINI, POLLEDRI, PORCU, PORFIDIA, PUGLIESE, QUARTIANI, RAISI, RAO, RAZZI, REPETTI, RIA, ROSATO, LUCIANO ROSSI, MARIAROSARIA ROSSI, RUGGERI, SALTAMARTINI, SANTAGATA, SARDELLI, SCANDEREBECH, SCANDROGLIO, SCAPAGNINI, SCELLI, SCHIRRU, SCILIPOTI, SILIQUINI, SIMONETTI, SIRAGUSA, SISTO, STEFANI, STRACQUADANIO, STRADELLA, STRIZZOLO, TASSONE, FEDERICO TESTA, TESTONI, TOCCAFONDI, VALDUCCI, VANALLI, VELLA, VELTRONI, VENTUCCI, VERSACE, VIGNALI, ZACCARIA, ZAMPARUTTI, ZINZI
 

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Norme in materia di previdenza e di tutela della maternità per gli atleti non professionisti

Presentata il 20 gennaio 2011

e sulle

PROPOSTE DI LEGGE

n. 1286, d'iniziativa dei deputati

DI CENTA, ARMOSINO, BARBA, BARBARO, BARBIERI, BERARDI, BERNARDO, BIANCOFIORE, BITONCI, BOFFA, BURTONE, CALABRIA, CARLUCCI, CASTIELLO, COLUCCI, DE ANGELIS, DE CAMILLIS, DE CORATO, DI BIAGIO, DI VIRGILIO, DIONISI, DIVELLA, FALLICA, GIANNI FARINA, FARINONE, FAVIA, FIANO, ANTONINO FOTI, FRANZOSO, FRASSINETTI, GIAMMANCO, GOTTARDO, GRANATA, HOLZMANN, LA LOGGIA, LABOCCETTA, LAMORTE, LUPI, GIULIO MARINI, MIGLIORI, MILANATO, MISTRELLO DESTRO, MONAI, NASTRI, OLIVERIO, PAGANO, PAGLIA, PALUMBO, PETRENGA, PISO, QUARTIANI, RAMPELLI, SALTAMARTINI, SARDELLI, SARUBBI, SCALERA, STRADELLA, TORRISI, VALENTINI, VELLA, VENTUCCI, VESSA, ZACCHERA

Disposizioni per il sostegno dello sport femminile e per la tutela della maternità delle atlete che praticano attività sportiva agonistica dilettantistica

Presentata l'11 giugno 2008

n. 3655, d'iniziativa dei deputati

CECCACCI RUBINO, CAZZOLA, BERGAMINI, MANNUCCI, MARIAROSARIA ROSSI, SALTAMARTINI

Introduzione, in via sperimentale, di un'indennità di maternità per gli atleti che praticano attività sportiva dilettantistica

Presentata il 22 luglio 2010


NOTA: Per il testo delle proposte di legge nn. 1286 e 3655 si vedano i relativi stampati.
 

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Onorevoli Colleghi! — Le Commissioni riunite VII e XI propongono all'Assemblea l'approvazione della presente proposta di legge, che reca norme in materia di previdenza e di tutela della maternità per gli atleti e le atlete non professionisti, da tempo attese da tutta la categoria.
      La proposta di legge, nel dettaglio, intende estendere alle atlete e agli atleti che praticano attività sportiva agonistica a livello dilettantistico la normativa in materia di tutela della maternità prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, in quanto, attualmente, la legge n. 91 del 1981 riconosce la tutela sanitaria, previdenziale e antinfortunistica solo agli atleti qualificati come professionisti.
      La legge n. 91 del 1981, in particolare, prevede che sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi e i preparatori atletici che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e che conseguono la qualificazione dalle Federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle Federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica. Con deliberazione del Consiglio nazionale del CONI n. 469 del 2 marzo 1988 sono stati adottati i criteri per la distinzione dell'attività sportiva dilettantistica da quella professionistica, stabilendosi che è attività sportiva professionistica quella definita o inquadrata come tale nelle norme statutarie delle Federazioni sportive nazionali, approvate dal CONI, in armonia con l'ordinamento delle rispettive Federazioni sportive internazionali. La citata delibera sancisce quindi che, su tale base, l'attività professionistica è svolta solo dagli atleti e non dalle atlete nella Federazione ciclistica italiana, nella Federazione italiana golf, nella Federazione italiana gioco calcio, nella Federazione motociclistica italiana e nella Federazione pugilistica italiana nonché nella Federazione italiana pallacanestro, aggiunta quest'ultima con deliberazione del Consiglio nazionale del CONI n. 707 del 27 luglio 1994. Nelle rimanenti Federazioni riconosciute dal CONI – che, allo stato, sono 45 – non si svolge, quindi, attività professionistica.
      La qualificazione agonistica di chi svolge attività sportiva è demandata – ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, del decreto ministeriale 18 febbraio 1982 – alle Federazioni sportive nazionali o agli enti sportivi riconosciuti. La tutela della posizione sportiva delle atlete madri in attività per tutto il periodo della maternità fino al loro rientro all'attività agonistica deve essere garantita dagli statuti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, ai sensi del punto 29 dell'allegato 2 della deliberazione CONI n. 1352 del 28 febbraio 2007.
      Passando al provvedimento, quindi, si ricorda che le Commissioni hanno iniziato l'esame in sede referente della sola proposta di legge n. 1286 il 18 marzo 2009 e, dopo l'abbinamento delle proposte di legge n. 3655 e n. 4019, a seguito dei lavori del Comitato ristretto appositamente nominato, hanno adottato come testo base la proposta di legge n. 4019, in un nuovo testo, in quanto più aderente alle questioni prospettate. L'esame in sede referente si è poi concluso il 25 maggio 2011 sull'ulteriore nuovo testo del progetto di legge n. 4019, modificato a seguito dell'approvazione di alcuni emendamenti. La discussione è stata sempre molto approfondita e ha permesso di affrontare in modo puntuale i singoli aspetti.
      Con riguardo ai pareri resi dalle competenti Commissioni sul nuovo testo della proposta di legge n. 4019, adottato come testo base dalle Commissioni riunite VII e
 

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XI, si ricorda che la XII Commissione e la Commissione parlamentare per le questioni regionali hanno espresso parere favorevole, la I Commissione ha espresso parere favorevole con osservazione, mentre la V Commissione ha espresso parere favorevole con talune condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Le relatrici hanno quindi predisposto appositi emendamenti, finalizzati a recepire le condizioni poste nel parere della V Commissione in riferimento alla copertura finanziaria del provvedimento e l'osservazione recata dal parere della I Commissione, che sono stati approvati dalle Commissioni.
      Con riguardo al contenuto dei singoli articoli della proposta di legge in esame, l'articolo 1, al comma 1, prevede che gli atleti e le atlete non professionisti ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 91 del 1981, non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza, che abbiano praticato per almeno un anno discipline di interesse nazionale, come individuate ai sensi del successivo articolo 4, comma 1, possono riscattare a fini previdenziali i periodi di svolgimento dell'attività sportiva, successivi al 1o gennaio 1996, durante i quali abbiano conseguito esclusivamente redditi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Si tratta, nella specie, delle indennità di trasferta, dei rimborsi forfetari di spesa, dei premi e compensi erogati ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e di quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Si prevede, al riguardo, che la facoltà di riscatto possa essere esercitata solo qualora i predetti periodi non siano coperti da altra contribuzione previdenziale e per essi non sia stata già presentata a diverso titolo una domanda di riscatto. I predetti periodi sono riscattabili, in tutto o in parte, fino ad un massimo di cinque anni, secondo le modalità e i termini previsti dall'articolo 2, commi 5, 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184. Nel caso di esercizio di tale facoltà, la misura del trattamento pensionistico complessivo a carico degli enti previdenziali pubblici è determinata esclusivamente secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180.
      Il comma 2 dell'articolo 1, aggiunto in sede referente onde recepire una condizione posta dalla V Commissione in riferimento alla copertura finanziaria del provvedimento, prevede che, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009, l'INPS deve provvedere al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, comunicandone i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora nel corso dell'attuazione di tali disposizioni si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti tra le entrate derivanti dal versamento dei contributi di riscatto e le spese connesse all'erogazione dei trattamenti pensionistici, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede ad incrementare l'ammontare dei contributi di riscatto nella misura necessaria a fare fronte allo scostamento. Con apposita relazione il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è tenuto quindi a riferire senza ritardo alle Camere in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure sopra enunciate.
      L'articolo 2 stabilisce, al comma 1, che gli atleti e le atlete non professionisti ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 91 del 1981, non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza, che praticano da almeno un anno discipline di interesse nazionale, individuate ai sensi del successivo articolo
 

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4, comma 1, e che conseguono per tale attività esclusivamente redditi di cui al citato articolo 67, comma 1, lettera m), del TUIR, hanno diritto ad una indennità di maternità pari all'80 per cento del minimale di reddito degli iscritti alla gestione esercenti attività commerciali per i periodi di congedo di maternità previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, e ad una indennità pari al 30 per cento del minimale di reddito degli iscritti alla gestione esercenti attività commerciali per i successivi sei mesi di astensione facoltativa, da esercitare entro il primo anno di vita del bambino.
      Il comma 2 dell'articolo 2 obbliga gli atleti e le atlete che praticano le discipline sportive di interesse nazionale individuate ai sensi del successivo articolo 4, comma 1, a versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in apposita evidenza contabile separata, per l'intera durata dell'attività praticata, un contributo obbligatorio annuo pari allo 0,46 per cento del minimale di reddito degli iscritti alla gestione esercenti attività commerciali, da corrispondere secondo le modalità stabilite dal medesimo Istituto.
      Il comma 3 dell'articolo 2, aggiunto in sede referente onde recepire una condizione posta dalla V Commissione in riferimento alla copertura finanziaria del provvedimento, prevede, similmente al comma 2 dell'articolo 1 già esaminato, una clausola di monitoraggio finanziario della spesa.
      L'articolo 3 reca la copertura finanziaria, stabilendo al comma 1 che alle minori entrate derivanti dalla deducibilità ai fini IRPEF dei contributi riscattati ai sensi degli articoli 1 e 2, valutate in 1,19 milioni di euro per l'anno 2012, e in 1,74 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2012 e 2013, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
      Il comma 2 dell'articolo 3, aggiunto in sede referente onde recepire una condizione posta dalla V Commissione in riferimento alla copertura finanziaria del provvedimento, prevede anch'esso una clausola di monitoraggio finanziario della spesa, mentre il comma 3 dell'articolo 3 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
      L'articolo 4, infine, reca le norme di attuazione, recependo anche un'osservazione della I Commissione che invitava a tenere conto delle competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri nella materia dello sport. Nel dettaglio, si prevede, al comma 1, che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché il Comitato olimpico nazionale italiano, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, siano stabiliti i criteri atti a distinguere l'attività sportiva agonistica dilettantistica dall'attività sportiva professionistica svolta a titolo oneroso e in modo continuativo nonché siano individuate le discipline sportive di interesse nazionale di cui agli articoli 1 e 2 e definite le modalità di attuazione della legge.
      Il comma 2 dell'articolo 4 esclude dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 gli atleti e le atlete non professionisti ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 91 del 1981, che alla data di entrata in vigore della legge abbiano cessato di praticare le discipline di interesse nazionale individuate ai sensi del comma 1, mentre il comma 3 dell'articolo 4 precisa che i benefìci di cui all'articolo 2, comma 1, non si applicano nel caso in cui il parto sia avvenuto prima della data di entrata in vigore della legge.

DI CENTA, Relatore
per la VII Commissione,

PELINO, Relatore
per la XI Commissione.

 

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il nuovo testo della proposta di legge n. 4019 Di Centa, recante «Norme in materia di previdenza e di tutela della maternità per gli atleti non professionisti»;

            rilevato che i profili che vengono in evidenza nel testo in esame attengono prevalentemente alla materia «previdenza sociale», rimessa dall'articolo 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

            considerato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            considerato che i beneficiari del provvedimento sono gli atleti non professionisti e che la competenza in materia di sport è attualmente in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, all'articolo 3, comma 1, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere modalità di attuazione del provvedimento che rispettino le competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri.


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

            esaminato il nuovo testo del progetto di legge n. 4019 e abbinate recante norme in materia di previdenza e di tutela della maternità per gli atleti non professionisti;

        preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, il quale ha evidenziato che:

            con riferimento all'articolo 1, al fine di escludere oneri superiori a quelli stimati nella documentazione elaborata dall'INPS, è necessario precisare che non possono essere riscattati periodi

 

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antecedenti al 1o gennaio 1996, data di entrata in vigore del sistema contributivo e che i periodi dei quali si consente il riscatto non devono essere coperti da altra contribuzione previdenziale e non possono essere oggetto di domande di riscatto presentate ad altro titolo;

            le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 determinano il riconoscimento di diritti soggettivi e, pertanto, al fine di far fronte a eventuali scostamenti tra le entrate derivanti dal versamento dei contributi e le spese connesse all'erogazione dei relativi trattamenti, è necessario introdurre specifiche clausole di salvaguardia, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

            con riferimento agli articoli 1 e 2, la previsione del versamento di contributi di riscatto da parte di soggetti ai quali si applica parzialmente il sistema retributivo è suscettibile di determinare minori entrate in ragione della deducibilità ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche di tali contributi, quantificabili in 1,19 milioni di euro per l'anno 2012 e in 1,74 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

            ai fini di una puntuale definizione della platea dei soggetti ai quali si applica il provvedimento in esame, è necessario prevedere che il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, stabilisca anche i criteri per la distinzione dell'attività sportiva agonistica dilettantistica dall'attività sportiva professionistica svolta a titolo oneroso e in modo continuativo;

            rilevato che i contributi di riscatto garantiscono la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 1 e che, al fine di assicurare la copertura di eventuali maggiori oneri che dovessero emergere negli anni successivi al primo decennio di applicazione del provvedimento, con particolare riferimento al periodo successivo al 2040, potrà essere disposto un incremento dei contributi di riscatto sulla base del meccanismo previsto dalla clausola di salvaguardia riferita al medesimo articolo 1,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

            all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: dell'attività sportiva, aggiungere le seguenti: successivi al 1o gennaio 1996;

            all'articolo 1, comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La facoltà di riscatto può essere esercitata solo qualora i predetti periodi non siano coperti da altra contribuzione previdenziale e per essi non sia stata già presentata a diverso titolo una domanda di riscatto;

            all'articolo 1, aggiungere, in fine, il seguente comma: 2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,

 

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l'INPS provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, comunicandone i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora nel corso dell'attuazione del presente articolo si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti tra le entrate derivanti dal versamento dei contributi di riscatto e le spese connesse all'erogazione dei trattamenti pensionistici, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede ad incrementare l'ammontare dei contributi di riscatto nella misura necessaria a fare fronte allo scostamento. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo del presente comma;

            all'articolo 2, aggiungere, in fine, il seguente comma: 2-bis. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'INPS provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, comunicandone i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora nel corso dell'attuazione del presente articolo si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti tra le entrate derivanti dai versamenti contributivi di cui al comma 2 e le spese per le prestazioni di cui al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede ad incrementare l'aliquota di cui al comma 2 nella misura necessaria a fare fronte allo scostamento. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo del presente comma;

            dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

        «Art. 2-bis. – (Copertura finanziaria). – 1. Alle minori entrate derivanti dalla deducibilità ai fini IRPEF dei contributi riscattati ai sensi degli articoli 1 e 2, valutate in 1,19 milioni di euro per l'anno 2012, e in 1,74 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2012 e 2013, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

        2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio delle minori entrate di cui al comma 1. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro

 

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e delle politiche sociali, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma “Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali” della missione “Politiche previdenziali” dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.

        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;

        all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: competenti, sono, aggiungere le seguenti: stabiliti i criteri atti a distinguere l'attività sportiva agonistica dilettantistica dall'attività sportiva professionistica svolta a titolo oneroso e in modo continuativo nonché.


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato, per i profili di propria competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 4019, in corso di esame presso le Commissioni riunite VII e XI della Camera, recante norme in materia di previdenza e di tutela della maternità per gli atleti non professionisti;

 

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            considerato che il provvedimento riguarda la materia «previdenza sociale», che rientra tra quelle di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione;

            rilevata l'opportunità che sia sentita la Conferenza unificata in sede di adozione del regolamento di cui all'articolo 3 che individua le discipline sportive cui si riferisce il provvedimento,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE
 

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TESTO
della proposta di legge n. 4019

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TESTO
delle Commissioni

Art. 1.
(Norme in materia previdenziale per gli atleti non professionisti).

Art. 1.
(Norme in materia previdenziale per gli atleti non professionisti).

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2011, la facoltà di riscatto di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, è estesa agli atleti e alle atlete non professionisti che praticano da almeno un anno discipline di interesse nazionale, per tutta la durata delle attività praticate, purché in tali periodi conseguano soltanto redditi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, secondo le modalità e i termini previsti ai commi 5-bis e 5-ter del citato articolo 2 del decreto legislativo n. 184 del 1997.

      1. Gli atleti e le atlete non professionisti ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 marzo 1981, n. 91, non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza, che abbiano praticato per almeno un anno discipline di interesse nazionale, individuate con il decreto di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge, possono riscattare a fini previdenziali i periodi di svolgimento dell'attività sportiva, successivi al 1o gennaio 1996, durante i quali abbiano conseguito esclusivamente redditi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. La facoltà di riscatto può essere esercitata solo qualora i predetti periodi non siano coperti da altra contribuzione previdenziale e per essi non sia stata già presentata a diverso titolo una domanda di riscatto. I predetti periodi sono riscattabili, in tutto o in parte, fino ad un massimo di cinque anni, secondo le modalità e i termini previsti dall’articolo 2, commi 5, 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184. Nel caso di esercizio della facoltà di cui al presente comma, la misura del trattamento pensionistico complessivo a carico degli enti previdenziali pubblici è determinata esclusivamente secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180.

        2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, comunicandone i risultati al Ministero del lavoro e delle

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  politiche sociali e al Ministero dell'econo-mia e delle finanze. Qualora nel corso dell'attuazione del presente articolo si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti tra le entrate derivanti dal versamento dei contributi di riscatto e le spese connesse all'erogazione dei trattamenti pensionistici, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede ad incrementare l'ammontare dei contributi di riscatto nella misura necessaria a fare fronte allo scostamento. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo del presente comma.

Art. 2.
(Tutela della maternità per gli atleti non professionisti).

Art. 2.
(Tutela della maternità per gli atleti non professionisti).

      1. Alle atlete e agli atleti di cui articolo 1 della presente legge sono riconosciute un'indennità di maternità pari all'80 per cento del minimale di reddito degli iscritti alla gestione esercenti attività commerciali per i periodi di congedo di maternità previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e un'indennità pari al 30 per cento del minimale di reddito degli iscritti alla gestione esercenti attività commerciali per i successivi sei mesi di astensione facoltativa, entro il primo anno di vita del bambino. Per ottenere le indennità, gli aventi diritto sono tenuti a versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un contributo obbligatorio annuo pari allo 0,46 per cento del minimale di reddito degli iscritti alla gestione esercenti attività commerciali, da corrispondere secondo le modalità stabilite dal medesimo Istituto.

      1. Gli atleti e le atlete non professionisti ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 marzo 1981, n. 91, non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza, che praticano da almeno un anno discipline di interesse nazionale, individuate con il decreto di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge, e che conseguono per tale attività esclusivamente redditi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, hanno diritto a una indennità di maternità pari all'80 per cento del minimale di reddito degli iscritti alla gestione esercenti attività commerciali per i periodi di congedo di maternità previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e a una indennità pari al 30 per cento del minimale di reddito degli iscritti alla gestione esercenti attività commerciali per i successivi sei mesi di astensione facoltativa, da esercitare entro il primo anno di vita del bambino.

        2. Gli atleti e le atlete che praticano le discipline sportive di interesse nazionale

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  individuate con il decreto di cui all'articolo 4, comma 1, sono tenuti a versare all’INPS, in apposita evidenza contabile separata, per l'intera durata dell'attività praticata, un contributo obbligatorio annuo pari allo 0,46 per cento del minimale di reddito degli iscritti alla gestione esercenti attività commerciali, da corrispondere secondo le modalità stabilite dal medesimo Istituto.
        3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'INPS provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, comunicandone i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora nel corso dell'attuazione del presente articolo si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti tra le entrate derivanti dai versamenti contributivi di cui al comma 2 e le spese per le prestazioni di cui al comma 1 del presente articolo, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede ad incrementare l'aliquota di cui al comma 2 nella misura necessaria a fare fronte allo scostamento. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo del presente comma.
 

Art. 3.
(Copertura finanziaria).
 

      1. Alle minori entrate derivanti dalla deducibilità ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dei contributi riscattati ai sensi degli articoli 1 e 2, valutate in 1,19 milioni di euro per l'anno 2012 e in 1,74 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2012 e 2013, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi


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  di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
        2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio delle minori entrate di cui al comma 1. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali» della missione «Politiche previdenziali» dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.
        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.
(Norme di attuazione).

Art. 4.
(Norme di attuazione).

      1. Le modalità di attuazione della presente legge sono definite da un regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia


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delle finanze, sentiti l'INPS e il Comitato olimpico nazionale italiano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge. e delle finanze, nonché il Comitato olimpico nazionale italiano, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono stabiliti i criteri atti a distinguere l'attività sportiva agonistica dilettantistica dall'attività sportiva professionistica svolta a titolo oneroso e in modo continuativo, sono individuate le discipline sportive di interesse nazionale di cui agli articoli 1 e 2 e sono definite le modalità di attuazione della presente legge.
        2. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano agli atleti e alle atlete non professionisti ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 marzo 1981, n. 91, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano cessato di praticare le discipline di interesse nazionale individuate con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo.
        3. I benefìci di cui all'articolo 2, comma 1, non si applicano nel caso in cui il parto sia avvenuto prima della data di entrata in vigore della presente legge.

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Frontespizio Relazione Pareri Progetto di Legge
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