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PDL 4364

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4364



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

GNECCHI, RAMPI, CODURELLI, SCHIRRU, GATTI

Modifiche alla disciplina in materia di contribuzione, di totalizzazione dei periodi assicurativi e di calcolo delle prestazioni previdenziali per favorire l'occupazione e assicurare il diritto alla pensione

Presentata il 18 maggio 2011


      

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Onorevoli Colleghi! — L'Europa chiede agli Stati membri di riformare i propri regimi pensionistici in modo da garantire pensioni dignitose a tutti i cittadini, soprattutto per combattere la diffusione della povertà tra gli anziani.
      Pensare al futuro pensionistico dei giovani è soprattutto tenere conto delle condizioni di ingresso nel mercato del lavoro. Purtroppo le forme di lavoro più normali non sono il contratto di lavoro a tempo indeterminato e per quarant'anni o il lavoro autonomo per tutta la vita lavorativa, ma ormai la precarietà, i contratti più diversi, il passaggio da un'iscrizione previdenziale all'altra, il cambiamento di lavoro e il passaggio dal lavoro dipendente al lavoro autonomo o libero-professionale impongono il ripensamento del sistema previdenziale. Abbiamo già presentato la proposta di legge atto Camera n. 3871 per una reale totalizzazione dei contributi che permetta una pensione con la quale poter vivere e la presente proposta di legge va a integrarla occupandosi dei lavoratori anziani e dei giovani.
      Riteniamo infatti necessario un intervento legislativo per garantire ai giovani un'occupazione meno precaria e soprattutto una copertura previdenziale certa che consenta di arrivare a una pensione dignitosa.
      Le ultime statistiche diffuse dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) (gennaio 2011) rilevano che ad aumentare è soprattutto la disoccupazione giovanile: il tasso si è attestato al 28,9 per cento con un aumento di 0,9 punti percentuali rispetto
 

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a ottobre 2009 e di 2,4 punti rispetto a novembre 2009. Anche in questo caso si tratta di un livello record dall'inizio delle serie storiche del gennaio 2004, mentre il tasso di disoccupazione generale (8,7 per cento), è il più alto dall'inizio delle serie storiche mensili, quindi da gennaio 2004.
      Le persone in cerca di occupazione sono stimate dall'ISTAT in 2 milioni e 175.000, ma è preoccupante soprattutto il numero dei giovani che abbandonano gli studi e non cercano lavoro. L'Italia è prima in Europa per numero di giovani dai 15 ai 30 anni di età che abbandonano gli studi e che non lavorano. Sono più di due milioni, il 21,2 per cento tra i 15 e i 29 anni di età nel 2009, coloro che non sono più inseriti in un percorso scolastico-formativo, ma neppure impegnati in attività lavorativa. Inoltre, risulta che la quota di giovani tra i 18 e i 24 anni di età con al massimo la licenza secondaria di primo grado, che ha abbandonato gli studi senza conseguire un titolo superiore, è pari al 19,2 per cento e colloca il nostro Paese in una delle posizioni peggiori nella graduatoria dell'Unione europea a 27 membri (media 14,4 per cento nel 2009). Mentre il 19 per cento dei soggetti da 30 a 34 anni di età ha conseguito laurea (o titolo equivalente), una quota cresciuta di 3 punti percentuali tra il 2004 e il 2009. Il livello, tuttavia, è ancora molto contenuto rispetto all'obiettivo del 40 per cento fissato da «Europa 2020». Ma anche chi cerca lavoro non vive un'esperienza migliore. Secondo i ricercatori dell'ISTAT «circa il 45 per cento dei disoccupati è in cerca di lavoro da oltre un anno». L'Italia, infatti, registra una tra le quote di disoccupazione di lunga durata (44,4 per cento) più alte nell'Unione europea a 27 membri.
      Permangono poi notevoli differenze di genere: «Le donne occupate sono il 46,4 per cento – rileva l'ISTAT – gli uomini, il 68,6 per cento. I livelli dell'occupazione nazionale, tra l'altro, restano ben al di sotto le medie europee, soprattutto per quando riguarda la componente femminile. Il tasso di occupazione della popolazione in età 55-64 anni è pari al 35,7 per cento, in aumento rispetto al 2008 e in controtendenza rispetto a quanto avvenuto per l'occupazione nel suo complesso». Il sommerso, infine, continua a essere una piaga dilagante. La quota di unità di lavoro irregolare in Italia, secondo l'ISTAT, è pari all'11,9 per cento.
      «Nel Mezzogiorno può essere considerato irregolare quasi un lavoratore su cinque, nell'agricoltura circa uno su quattro». La quota del sommerso, così, si mantiene rilevante, come spiega l'Istituto. La regione con la percentuale più alta è la Calabria (26,6 per cento), mentre quella con la percentuale più bassa è l'Emilia-Romagna (8,5 per cento).
      Nell'attuale fase congiunturale abbiamo quindi due ordini di problemi da risolvere e ai quali la politica ha l'obbligo di dare risposte concrete.
      Il primo, come evidenziato, è l'accesso dei giovani al mondo del lavoro, che rappresenta un dramma sociale e che ha delle conseguenze molto pesanti sulla futura posizione previdenziale degli stessi.
      Il secondo riguarda le persone di età superiore a 50 anni che sono state espulse dal mondo del lavoro e che hanno estreme difficoltà a rioccuparsi e che, inoltre, non possono accedere alla pensione non avendo maturato i relativi requisiti.
      Per quanto riguarda l'accesso dei giovani, si ritiene utile riportare i dati dell'ultimo rapporto Excelsior 2009 dell'Unioncamere sugli stage: il numero degli stage in Italia è aumentato del 19,3 per cento (da 256.000 nel 2007 a 305.400 nel 2008), mentre è diminuito di ben 3 punti e mezzo percentuali il numero di coloro che hanno trovato un lavoro, anche precario subito dopo lo stage: da meno di 13 su 100 nel 2007 a poco più di 9 su 100 nel 2008.
      La maggior parte dei tirocinanti, uomini e donne, ha fatto:

          1 stage (48,4 per cento);

          2 stage (33 per cento);

          3 stage (13 per cento);

          4 stage (4 per cento).

      Solo al quarto stage, le possibilità di trovare almeno un contratto a progetto

 

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passano dall'8 per cento del primo stage all'11 per cento.
      Al termine dello stage:

          il 43 per cento non ha avuto nessuna proposta;

          al 19 per cento è stata offerta una proroga dello stage;

          al 26 per cento è stato proposto un lavoro sotto forma di:

              contratto a progetto (8 per cento);

              contratto a tempo determinato (8 per cento);

              collaborazione occasionale (7 per cento);

              contratto a tempo indeterminato (3 per cento).

      Rimborso spese:

          il 44 per cento non ha percepito nessun rimborso spese;

          il 56 per cento dei rimborsati prende da 250-500 euro netti al mese;

          il 21 per cento da 500-750 euro netti al mese;

          il 14 per cento meno di 250 euro;

          il 7 per cento oltre 750 euro.

      L'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), dopo l'ultima indagine effettuata sugli stagisti, ha ritenuto di sottolineare ai politici e agli amministratori pubblici l'urgenza, specie in questo momento di crisi economica, di rivedere le norme che regolamentano lo stage, anche a livello regionale, per definire meglio diritti e doveri degli stagisti e prevenire gli abusi. È stata presentata di recente la proposta di legge atto Camera n. 4042 per disciplinare l'attività di tirocinio formativo o stage e della pratica professionale, che riteniamo importante in un quadro generale contro la precarietà e che si sofferma sugli aspetti legati alla contribuzione e alle pensioni.
      Quanto siano ricorrenti gli abusi è stato esplicitamente ammesso anche dai Ministri Sacconi, Gelmini e Meloni, che il 25 gennaio 2011 hanno tenuto una conferenza sull'attuazione del Piano di azione per l'occupabilità dei giovani prevedendo al punto 5) la «definizione di indicazioni per il contrasto all'utilizzo improprio dei tirocini di formazione e orientamento (cosiddetti stage), al fine di valorizzarne la reale funzione di prime esperienze e contatti con il mondo del lavoro».
      In Belgio, Francia, Portogallo e Svizzera lo stage ha una remunerazione minima. Anche in Italia, pertanto, si deve prevedere l'obbligo di un rimborso spese minimo per porre fine a un abuso che rischia di costare caro alla generazione di coloro che hanno meno di 30 anni di età, si devono introdurre delle modifiche alla legislazione vigente che permettano di ridare valore e dignità allo strumento dello stage ma, soprattutto, come ha chiesto il Presidente della Repubblica Napolitano, di «aprire ai ragazzi nuove possibilità di occupazione e vita dignitosa».
      Un altro strumento di accesso al lavoro molto utilizzato negli ultimi due anni è il cosiddetto «buono». Dopo le modifiche legislative intervenute in questa legislatura sul sistema dei buoni, che ne hanno ampiamente allargato l'utilizzo, sono circa 10 milioni i buoni emessi dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ma, come dichiarato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, solo il 50 per cento o poco più di questi buoni è stato in realtà utilizzato e ciò fa chiaramente dedurre che sicuramente molte prestazioni lavorative non vengono tuttora retribuite attraverso i buoni, oppure che le prestazioni rese da parte del lavoratore non vengono adeguatamente retribuite attraverso il buono. Il buono acquistato e non utilizzato offre la garanzia, purtroppo, di poter coprire il lavoro nero qualora ci fosse un'ispezione in azienda perché la presenza di lavoratori senza contratto a tempo indeterminato o determinato può essere giustificata con la tipologia di retribuzione attraverso i buoni. Tutte le imprese, di qualsiasi settore produttivo, possono impiegare lavoratori attraverso questa forma di lavoro occasionale. Il buono, però, non

 

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vale come paga oraria minima. Il valore del buono non si riferisce a un parametro orario. La determinazione della retribuzione è lasciata all'accordo fra le parti. Le prestazioni di lavoro accessorio devono essere retribuite attraverso i buoni, ma il valore di questi non corrisponde, necessariamente, a un'ora di lavoro. A specificarlo è stato l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) con la nota n. 6464 del 9 settembre 2010. Il pagamento della prestazione avviene quindi su contrattazione individuale ed è a tutti noto quanto possa essere debole la forza contrattuale del singolo prestatore nei confronti del committente. Il buono ha un valore nominale di 10 euro e la parte di contributo previdenziale a favore del prestatore è del 13 per cento. Questi contributi affluiscono nel fondo della gestione separata dell'INPS.
      Come specificato, molto spesso ai giovani sono offerti dei contratti a progetto, contratti precari per definizione, con retribuzioni di solito inferiori, a parità di mansioni equivalenti, a quelle di un lavoratore a tempo indeterminato. Va anche considerato che per i lavoratori dipendenti il contributo previdenziale che è versato nel Fondo adeguamento pensioni è del 33 per cento, mentre per i lavoratori a progetto è del 26,5 per cento dell'imponibile previdenziale. La situazione è ancora più pesante per chi ha la partita IVA, perché il contributo previdenziale è a totale carico del titolare della partita IVA, mentre per gli altri una quota è a loro carico e una quota è a carico del datore di lavoro o del committente. Si sa quanto sia importante il montante contributivo, perché è il proprio patrimonio su cui sarà calcolata la pensione.
      La riforma delle pensioni del 1995 (legge n. 335) ha introdotto il calcolo contributivo per determinare la pensione prevedendo un tasso di sostituzione fra il 50 per cento e il 60 per cento dell'ultima retribuzione e inoltre ha previsto la soppressione dell'integrazione al trattamento minimo delle pensioni, con l'entrata a regime del sistema contributivo. Resta da capire allora, così come palesemente dichiarato dal Presidente dell'INPS, come potranno vivere i giovani di oggi che andranno in pensione dopo il 2035, con un reddito da pensione così basso e senza più integrazione al minimo.
      Va ricordato, in questa sede, che anche la previdenza complementare sta coprendo, e peraltro non completamente, solo e non tutta la platea di lavoratori a tempo indeterminato, mentre è completamente assente in quei settori che operano quasi esclusivamente con contratti di lavoro atipici.
      È pertanto necessario prevedere norme in materia di pensioni che consentano a chiunque di costruirsi una posizione previdenziale idonea al conseguimento di una pensione dignitosa, evitando il ricorso all'assistenza economica della collettività.
      Con la presente proposta di legge si vuole quindi intervenire su alcune tipologie di accesso al mercato del lavoro, nonché prevedere delle facilitazioni per coloro che sono stati espulsi dal mondo del lavoro e che per problemi di età (soggetti con età superiore a 50 anni) hanno oggettive difficoltà a ricollocarsi, con l'obiettivo di garantire una continuità di versamento anche sotto forma di contribuzione figurativa.
      Con l'articolo 1 si ribadisce che qualsiasi tipo di attività o prestazione resa da uno studente o da un lavoratore in un'azienda pubblica o privata, sotto qualsiasi forma, deve prevedere una contribuzione previdenziale a favore del prestatore. Nel caso degli stage o tirocini di formazione e orientamento, il prestatore ha diritto al rimborso delle spese di vitto e di trasporto, nonché a un quantum mensile in denaro e il contributo previdenziale non può essere inferiore a 100 euro mensili. Tale importo assume anche un carattere educativo contro il lavoro nero e la tentazione di eludere o di evadere la contribuzione previdenziale: è assolutamente necessario creare una cultura previdenziale che faccia pensare alla futura pensione fin da giovani per ogni tipo o forma di prestazione o attività ovvero di esperienza lavorativa.
 

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      Con l'articolo 2 il valore nominale del buono è rapportato, come minimo a un'ora di prestazione e il corrispettivo orario può variare a seconda della tipologia della prestazione. Il relativo contributo previdenziale è elevato al 25 per cento del valore nominale.
      Con l'articolo 3 si stabilisce che ogni accredito a qualsiasi titolo di contribuzione figurativa e ogni contributo previdenziale versato a favore del lavoratore, lungo tutto l'arco dell'attività lavorativa, fino all'ultimo giorno di effettivo lavoro, concorrono per il raggiungimento dei requisiti per la pensione di anzianità e vecchiaia, nonché alla determinazione e al calcolo della pensione spettante allo stesso.
      Con l'articolo 4 si stabilisce, al fine di consentire al lavoratore di poter cumulare tutti i periodi di contributi previdenziali, di qualsiasi durata, compresi quelli volontari e figurativi spettanti a qualsiasi titolo, versati in qualsiasi fondo previdenziale, di poter fruire della totalizzazione senza alcun onere.
      Con l'articolo 5, comma 1, si riconosce la contribuzione figurativa per tutti i periodi di disoccupazione involontaria non coperti dalla normativa vigente da contribuzione, a condizione che il soggetto frequenti i corsi di riqualificazione, stage e ogni altra iniziativa utile concordata con i servizi per l'impiego per facilitare la rioccupazione. Con il comma 2 si prevede la deroga per l'accesso alla pensione con i requisiti previsti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, per coloro che sono in disoccupazione involontaria e che sono stati autorizzati alla contribuzione volontaria dei contributi per la maturazione dei requisiti.
      Con l'articolo 6 si stabilisce che l'attuale aliquota contributiva prevista per il lavoro a progetto è elevata al 30 per cento della retribuzione lorda pattuita a partire dal 1o gennaio 2012.
      Con l'articolo 7 si stabilisce l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dei lavoratori con partita IVA; la relativa aliquota contributiva è elevata al 30 per cento a partire dal 1o gennaio 2012. In caso di mono-committenza la ripartizione dell'onere contributivo è identica a quella prevista per il lavoro a progetto.
      Fatta salva l'aliquota contributiva prevista a carico del prestatore, in caso di pluri-committenza si stabilisce l'obbligo per ogni singolo committente del versamento di un onere contributivo a favore del lavoratore con partita IVA, nella percentuale del 5 per cento del corrispettivo dovuto per le prestazioni. Si riconosce, inoltre, la facoltà ai lavoratori con partita IVA, che operano in regime di mono o di pluri-committenza, di poter coprire con contributi volontari periodi non coperti da contribuzione previdenziale. È altresì concessa la facoltà di riscattare i periodi di lavoro precedenti l'iscrizione alla citata Gestione separata non coperti dalla relativa contribuzione.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196).

      1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, è sostituita dalla seguente:

          «e) obbligo, a carico dei soggetti promotori, di assicurare i tirocinanti mediante specifica convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilità civile e di garantire la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività; nel caso in cui i soggetti promotori siano le agenzie regionali per l'impiego e gli uffici periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il datore di lavoro ospitante stipula la predetta convenzione con l'INAIL direttamente e a proprio carico e provvede, per ogni tirocinante ospitato in azienda, a versare un contributo previdenziale mensile minimo di 100 euro, presso la Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. I soggetti promotori possono elevare, in fase di stipula della convenzione, il contributo previdenziale mensile a favore del tirocinante. È obbligo dei datori di lavoro ospitanti riconoscere le spese di vitto e di trasporto sostenute dal tirocinante, nonché, oltre al contributo previdenziale di cui alla presente lettera, un emolumento mensile da definire in accordo con i soggetti promotori;».

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276).

      1. All'articolo 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive

 

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modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
      «2-bis. Il valore nominale del buono è stabilito in euro 10 e non può coprire una prestazione superiore a un'ora di lavoro accessorio del lavoratore»;

          b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
      «4. Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, registrandone i dati anagrafici e il codice fiscale, effettua il versamento per suo conto dei contributi, per fini previdenziali, all'INPS, alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 25 per cento del valore del buono e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 3 per cento del valore nominale del buono e trattiene l'importo, autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese in misura pari al 2 per cento del valore nominale».

Art. 3.
(Modifica all'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335).

      1. Il comma 6 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «6. I contributi figurativi accreditati a qualsiasi titolo e ogni contributo previdenziale versato dal lavoratore e a favore dello stesso, lungo l'arco dell'attività lavorativa, anche svolta sotto diverse forme, concorrono al raggiungimento dell'anzianità contributiva, nonché alla determinazione e al calcolo della pensione spettante allo stesso. L'importo della pensione annua nell'assicurazione generale obbligatoria e nelle forme sostitutive ed esclusive della stessa, è determinato secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante

 

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individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione, di cui alla tabella A allegata alla presente legge, relativo all'età dell'assicurato al momento del pensionamento. Per tenere conto delle frazioni di anno rispetto all'età dell'assicurato al momento del pensionamento, il coefficiente di trasformazione è adeguato con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella dell'assicurato e il numero dei mesi. Ad ogni assicurato è inviato, con cadenza annuale, un estratto conto che indica le contribuzioni effettuate, la progressione del montante contributivo e le notizie relative alla posizione assicurativa».

Art. 4.
(Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42).

      1. Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, è sostituito dal seguente:
      «1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi, agli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia, anzianità e superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, che non sono già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una delle predette gestioni, è data facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, di qualsiasi durata, al fine del conseguimento di un'unica pensione. Tra le forme assicurative obbligatorie di cui al periodo precedente sono altresì ricomprese la Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e il Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica».

 

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Art. 5.
(Contribuzione figurativa e volontaria).

      1. Per tutti i periodi di disoccupazione involontaria non coperti dalla normativa vigente da contribuzione a qualsiasi titolo, è riconosciuta la contribuzione figurativa, a condizione che il soggetto frequenti corsi di riqualificazione, stage e ogni altra iniziativa utile concordata con i servizi per l'impiego per facilitare la rioccupazione.
      2. Coloro che si trovano in disoccupazione involontaria e sono stati autorizzati alla contribuzione volontaria per maturare i requisiti per la pensione di anzianità o vecchiaia, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, accedono al pensionamento in conformità a quanto disposto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247.

Art. 6.
(Unificazione graduale dell'aliquota contributiva a favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

      1. Con riferimento ai lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultano assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è elevata al 30 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2012.
      2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, l'aliquota ivi prevista, è maggiorata dello 0,80 per cento a titolo di contributo per la maternità, il congedo parentale, l'assegno per il nucleo familiare e l'indennità giornaliera di malattia e di degenza ospedaliera.

 

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      3. La ripartizione dell'onere contributivo di cui al comma 1 è stabilita nelle seguenti misure:

          a) tre quarti a carico del datore di lavoro, del committente o dell'associante;

          b) un quarto a carico del lavoratore iscritto alla gestione separata di cui al comma 1 che non risulta assicurato presso altre forme obbligatorie.

Art. 7.
(Lavoratori con partita IVA).

      1. Per i lavoratori che esercitano per professione abituale, ma non esclusiva, l'attività di lavoro autonomo, ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è obbligatoria l'iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, quando non risultano assicurati presso altre forme obbligatorie e la relativa aliquota contributiva pensionistica per il computo delle prestazioni pensionistiche è elevata al 30 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2012.
      2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, l'aliquota ivi prevista è maggiorata dello 0,80 per cento a titolo di contributo per la maternità, il congedo parentale, l'assegno per il nucleo familiare e l'indennità giornaliera di malattia e di degenza ospedaliera.
      3. La ripartizione dell'onere contributivo di cui al comma 1 è stabilita, nel caso di mono-committenza, nelle seguenti misure:

          a) tre quarti a carico del datore di lavoro, del committente o dell'associante;

          b) un quarto a carico del lavoratore iscritto alla Gestione separata di cui al comma 1 che non risulta assicurato presso altre forme obbligatorie.

      4. La ripartizione dell'onere contributivo di cui al comma 1 è stabilita, nel caso

 

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di pluri-committenza, nelle seguenti misure:

          a) un quinto a carico del committente;

          b) quattro quinti a carico del lavoratore iscritto alla Gestione separata di cui al comma 1 che non risulta assicurato presso altre forme obbligatorie.

      5. Ai lavoratori di cui al comma 1 è consentito ricorrere al versamento dei contributi volontari qualora il reddito annuale sia stato inferiore a quello richiesto per il raggiungimento delle 52 settimane contributive. Tale facoltà può essere esercitata entro i due anni successivi al periodo che si intende coprire con contribuzione volontaria. Agli stessi è altresì concessa la facoltà di riscattare periodi di lavoro precedenti l'iscrizione alla Gestione separata di cui al comma 1 non coperti dalla relativa contribuzione.


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