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PDL 4348

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4348



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MURA, DI PIETRO, BORGHESI, CAMBURSANO, DI GIUSEPPE, DI STANISLAO, EVANGELISTI, FAVIA, ANIELLO FORMISANO, MONAI, PORCINO, ROTA, ZAZZERA

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, e al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di adozione dei minori e di congedo di maternità nel caso di adozione internazionale, nonché istituzione del Registro nazionale delle coppie richiedenti adozione

Presentata il 10 maggio 2011


      

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge ha come finalità quella di modificare alcune delle norme che regolano le procedure relative all'adozione nazionale e internazionale. L'impianto della legge n. 184 del 1983 è ancora valido, in particolare per quanto riguarda la tutela dei diritti del minore ad avere una famiglia, ma appare opportuno prevedere alcune modifiche volte essenzialmente a rendere più agevole il percorso che devono intraprendere le coppie che richiedono di diventare genitori adottivi.
      Ribadito il concetto che l'istituto dell'adozione deve avere come obiettivo prioritario, se non esclusivo, la tutela del diritto del minore ad avere una famiglia che sia in grado di prendersi cura delle sue necessità, non solo materiali, appare necessario intervenire per rimuovere alcune criticità che, come dimostra la prassi quotidiana, in casi molto frequenti possono trasformare le procedure attualmente previste in un percorso molto accidentato per le persone che si candidano a divenire genitori adottivi.
 

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      Tali criticità sono di tre tipi. Il primo tipo riguarda i tempi delle procedure per ottenere l'idoneità, che sono eccessivamente lunghi, a maggior ragione se si considerano i tempi di attesa del periodo intercorrente tra il riconoscimento dell'idoneità di una coppia e l'affidamento preadottivo oppure l'abbinamento per l'adozione internazionale.
      Il secondo tipo consiste in una scarsa omogeneità nelle procedure seguite e nella documentazione richiesta da parte dei singoli tribunali per i minorenni.
      Il terzo tipo consiste in una disparità oggettiva riguardante il diritto al congedo di maternità tra le persone che intraprendono l'adozione nazionale e quelle che intraprendo l'adozione internazionale.
      Partendo proprio da quest'ultimo aspetto, si nota che esiste una disparità materiale nell'accesso all'adozione nazionale rispetto a quella internazionale rappresentata dai costi notevolmente più elevati che quest'ultima comporta.
      Mentre l'adozione nazionale, grazie anche alla normativa vigente, è praticamente a costo zero per chi si propone come genitore adottivo, l'adozione internazionale prevede tutta una serie di costi a carico dei genitori adottivi, imposti dalla produzione della documentazione da inviare nel Paese nel quale l'adozione dovrà essere effettuata, dal lavoro svolto dall'ente a cui la coppia ha dato mandato per l'adozione e, in particolare, dal soggiorno che la coppia deve effettuare nel Paese di origine del minore da adottare. Purtroppo si tratta di costi sui quali lo Stato non può intervenire, ma che contribuiscono a limitare in maniera considerevole la sfera d'accesso delle coppie all'adozione internazionale.
      Proprio per limitare le disparità esistenti nell'accesso all'adozione internazionale è opportuno evitare che a queste si aggiunga quella relativa al godimento del diritto al congedo di maternità.
      Infatti mentre la legislazione vigente consente alla donna che procede all'adozione nazionale di godere del congedo dal primo giorno dell'affidamento preadottivo, permettendole di passare cinque mesi interi con il figlio, per la donna che procede all'adozione internazionale il congedo di maternità scatta al momento della partenza per il Paese straniero se l'interessata non decide di usufruire per quel periodo delle ferie o del congedo straordinario non retribuito previsto dall'articolo 26, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
      La normativa vigente pone la futura madre di fronte a una scelta, ovvero usufruire di parte del suo congedo di maternità durante il soggiorno all'estero o rinunciare a parte delle ferie e dello stipendio, una scelta difficile e che la presente proposta di legge vuole rimuovere perché non ha ragione di esistere.
      L'adozione internazionale, a seconda delle legislazioni dei Paesi stranieri, impone soggiorni all'estero anche molto lunghi. Si pensi, ad esempio, che per adottare in Brasile è richiesto un soggiorno obbligatorio di due mesi, mentre la Federazione Russa impone tre soggiorni della durata di quindici giorni ciascuno. Inoltre, se il momento dell'incontro tra genitori e minore nel Paese di origine di quest'ultimo costituisce una fase importante del processo adottivo e se la conoscenza tra genitori adottivi e minori si svolge in ambienti familiari a quest'ultimo proprio al fine di ridurre al minimo lo shock che l'incontro con persone di aspetto e di lingua totalmente diversi dai suoi può comportare, è un dato acclarato che i primi mesi nel nuovo Paese e nella nuova casa sono altrettanto fondamentali per il minore: un periodo nel quale, pertanto, è estremamente necessaria la presenza dei genitori ed in particolare della madre.
      A tale fine all'articolo 1 la presente proposta di legge novella i commi 3 e 4 del citato articolo 26 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, introducendo un congedo straordinario retribuito valido per tutto il periodo della durata di soggiorno all'estero e prevedendo la decorrenza del congedo di maternità dal primo giorno del rientro in Italia.
      Poiché il soggiorno nel Paese di origine del minore è obbligatorio ai fini dell'adozione
 

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per la coppia, lo stesso congedo retribuito è introdotto anche per il lavoratore, non essendo accettabile il persistere di cause ostative di natura economica per l'accesso a un diritto fondamentale come è quello alla genitorialità.
      L'articolo 2 della presente proposta di legge prevede, in primo luogo, un elenco di documenti che il tribunale per i minorenni può richiedere a corredo della domanda di adozione. Tale disposizione vuole uniformare su tutto il territorio nazionale la documentazione richiesta a corredo della domanda di adozione e impedire che siano richiesti documenti, quali il consenso dei genitori delle persone richiedenti l'adozione, che non hanno ragione di esistere e che in alcuni casi possono creare problemi alle coppie che richiedono di adottare un minore.
      L'articolo 2 interviene, inoltre, sui tempi delle procedure previste per accertare l'idoneità delle coppie che hanno effettuato richiesta di adozione.
      In primo luogo si modifica il periodo di validità della domanda portandolo dagli attuali tre anni a sei anni. Tale modifica appare opportuna alla luce dei dati forniti dalla prassi, che vede attestarsi i tempi medi dell'adozione nazionale in cinque anni. Ciò comporta che la maggior parte delle coppie che hanno già ottenuto l'idoneità vedono scadere la propria domanda e sono costrette a sottoporsi nuovamente a tutte le indagini previste dalla legge al fine di ottenere una nuova idoneità.
      L'articolo 2 fissa poi in tre mesi il tempo entro il quale i servizi sociali devono svolgere le indagini al fine di inviare la relazione al tribunale per i minorenni, sia per le domande relative all'adozione nazionale che per quelle riguardanti l'adozione internazionale. Per quanto riguarda la procedura relativa all'adozione internazionale si prevede esplicitamente l'obbligo da parte dei servizi sociali di far conoscere ai diretti interessati la relazione integrale elaborata prima che questa sia inviata al tribunale per i minorenni. Tale disposizione si rende necessaria perché la relazione redatta dai servizi sociali rimane un atto d'importanza fondamentale anche dopo il riconoscimento dell'idoneità da parte del tribunale per i minorenni. La relazione dei servizi sociali, debitamente tradotta, costituisce infatti il principale strumento conoscitivo sulla base del quale lo Stato estero valuta l'idoneità dei richiedenti ad adottare un minore proprio cittadino.
      La lettura integrale della relazione da parte dei servizi sociali ai diretti interessati è necessaria per evitare che nel documento possano essere inserite per errore notizie non veritiere relative alla condizione sociale, a quella di salute e alla storia personale dei membri della coppia. Errori materiali che, se non individuati in tempo utile, possono complicare non poco il procedimento di adozione internazionale.
      L'articolo 3 prevede l'istituzione del Registro nazionale delle coppie richiedenti adozione, ovvero la costituzione di una banca dati informatica nella quale inserire tutte le domande di adozione presentate sul territorio nazionale e alla quale i tribunali per i minorenni attingono ai fini dell'adozione. Attualmente il tribunale per i minorenni, nel ricercare le coppie con le caratteristiche necessarie per adottare un minore, si muove esclusivamente nell'ambito di propria competenza giurisdizionale. Dunque, la coppia che ha presentato domanda a un determinato tribunale risulta sconosciuta a tutti gli altri tribunali italiani. La legge vigente consente a una coppia di effettuare più domande in diversi tribunali, ma la costituzione di una banca dati unica nazionale aumenterebbe le possibilità di individuare coppie con le caratteristiche adatte a procedere all'adozione e, al tempo stesso, ridurrebbe i tempi di attesa.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela a sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 26, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
      «3. In caso di adozione internazionale è riconosciuto alla lavoratrice un congedo straordinario retribuito per tutto il periodo di permanenza all'estero richiesto per l'incontro con il minore e per gli adempimenti relativi alla procedura adottiva.
      4. Il congedo di maternità di cui al comma 1 è fruito dalla lavoratrice dal primo giorno successivo a quello del rientro in Italia con il minore dal paese in cui è stata espletata la procedura adottiva»;

          b) l'articolo 31 è sostituito dal seguente:
      «Art. 31. – (Adozioni e affidamenti). – 1. Il congedo di cui all'articolo 26, commi 1, 2 e 4, che non sia stato chiesto dalla lavoratrice spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore.
      2. Il congedo straordinario di cui all'articolo 26, comma 3, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all'estero del lavoratore».

Art. 2.

      1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

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          a) al capo I del titolo II è aggiunto, in fine, il seguente articolo:
      «Art. 7-bis. – (Documentazione). – 1. Il tribunale per i minorenni può richiedere che le domande di adozione nazionale e internazionale di cui agli articoli 22 e 29-bis siano accompagnate dalla seguente documentazione:

          a) certificato di nascita di entrambi i richiedenti;

          b) certificato di residenza di entrambi i richiedenti;

          c) stato di famiglia;

          d) attestazione del titolo di studio di entrambi i richiedenti;

          e) ultima dichiarazione dei redditi;

          f) certificato del casellario giudiziale rilasciato, da non oltre sei mesi, dalla procura della Repubblica del luogo di residenza dei richiedenti;

          g) certificato di matrimonio;

          h) fotografia di entrambi i richiedenti;

          i) certificato di sana e robusta costituzione psico-fisica di entrambi i richiedenti rilasciato dall'ufficio del medico legale dell'azienda sanitaria locale o dal medico di medicina generale;

          l) analisi mediche volte ad accertare l'assenza di HIV-AIDS, epatiti e sifilide;

          m) certificato dei carichi penali pendenti rilasciato, da non oltre novanta giorni, dalla procura della Repubblica del luogo di residenza dei richiedenti.

      2. I documenti di cui alle lettere da a) a e) del comma 1 possono essere autocertificati allegando copia dei documenti di identità dei richiedenti»;

          b) all'articolo 22:

              1) al comma 1, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni»;

 

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              2) i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
      «3. Il tribunale per i minorenni, accertati previamente i requisiti di cui all'articolo 6, dispone che i servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati provvedano all'esecuzione delle adeguate indagini di cui al comma 4, anche avvalendosi delle competenti professionalità delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, dando precedenza nella istruttoria alle domande dirette all'adozione di minori di età superiore a cinque anni o con handicap accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
      4. Le indagini, che sono avviate immediatamente a seguito della disposizione del tribunale per i minorenni di cui al comma 3, devono concludersi entro novanta giorni e riguardano in particolare la capacità di educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare dei richiedenti e i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare il minore. In caso di mancato rispetto del termine stabilito dal presente comma, i servizi socio-assistenziali sono obbligati a trasmettere, entro i dieci giorni successivi, al tribunale per i minorenni e ai diretti interessati una comunicazione nella quale sono riportati i motivi del mancato rispetto del termine.
      5. Il tribunale per i minorenni, in base alle indagini effettuate, sceglie tra le coppie che hanno presentato domanda quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore, dando precedenza, a parità di tutte le altre condizioni, alle coppie senza figli»;

          c) all'articolo 29-bis, il comma 5 è sostituito dai seguenti:
      «5. I servizi socio-assistenziali trasmettono al tribunale per i minorenni, in esito all'attività svolta, una relazione completa di tutti gli elementi indicati al comma 4, entro i tre mesi successivi alla trasmissione della dichiarazione di disponibilità. In caso di mancato rispetto del termine stabilito dal presente comma, i servizi

 

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sono obbligati a trasmettere, entro i dieci giorni successivi, al tribunale per i minorenni e ai diretti interessati una comunicazione nella quale sono riportati i motivi del mancato rispetto del termine.
      5-bis. I servizi socio-assistenziali hanno l'obbligo di far conoscere agli aspiranti genitori adottivi il contenuto integrale della relazione di cui al comma 5, prima di trasmetterla al tribunale per i minorenni. Il mancato rispetto di tale obbligo configura il reato di omissione di atti di ufficio».

Art. 3.

      1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, con proprio decreto istituisce un archivio informatico unico nazionale delle coppie che hanno ottenuto l'idoneità all'adozione nazionale, denominato «Registro nazionale delle coppie richiedenti adozione».
      2. Il Ministro della giustizia, entro i quatto mesi successivi alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, sentite le competenti Commissioni parlamentari, provvede ad adottare un regolamento volto a garantire:

          a) il funzionamento e l'aggiornamento costante del Registro nazionale delle coppie richiedenti adozione;

          b) la tutela dei dati contenuti nel Registro nazionale delle coppie richiedenti adozione;

          c) l'accesso informatico al Registro nazionale delle coppie richiedenti adozione da parte di tutti i tribunali per i minorenni.

      3. Il tribunale per i minorenni si avvale delle informazioni presenti nel Registro nazionale delle coppie richiedenti adozione ai fini dell'individuazione delle coppie di cui all'articolo 22, comma 5, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni.


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