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PDL 4330

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4330



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GIOACCHINO ALFANO

Istituzione di un fondo per garantire la continuità dell'erogazione dei servizi pubblici essenziali ai soggetti morosi in condizioni di indigenza

Presentata il 3 maggio 2011


      

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Onorevoli Colleghi! — Nel nostro Paese diventa sempre più urgente affrontare il problema della povertà. Il concetto di povertà si è evoluto nel tempo e il dibattito sviluppatosi nell'ultimo ventennio in ambito economico ha senza dubbio portato a considerare la povertà come un fenomeno multidimensionale e a definire una nuova metodologia di calcolo della povertà assoluta.
      La nuova metodologia è particolarmente utile per la progettazione di politiche di contrasto al fenomeno. Attualmente la povertà non è definita come una carenza di risorse tale da mettere in pericolo serio la vita stessa (sopravvivenza dell'individuo), ma viene riportata a un concetto di «minimo accettabile», ovvero alla capacità di acquisire i beni e i servizi che permettono di evitare gravi forme di esclusione sociale nel contesto di riferimento in cui si vive. Partendo da un concetto di omogeneità di bisogni primari nel Paese è tuttavia evidente che i costi per soddisfarli sono variabili nelle diverse zone territoriali. Sono state individuate tre aree di fabbisogni: alimentazione adeguata; disponibilità di un'abitazione, riscaldata e dotata dei principali servizi; minimo necessario per vestirsi, comunicare, informarsi, istruirsi e mantenersi in buona salute. In base a questi fabbisogni e alla loro valutazione monetaria è stata definita la soglia minima di povertà tenendo anche conto delle tipologie delle famiglie, delle ripartizioni geografiche e delle dimensioni del comune di residenza. Dunque questa nuova metodologia per valutare la povertà rappresenta un'evoluzione rispetto a quella adottata
 

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fino al 2002 che metteva a confronto le serie storiche degli indicatori di povertà assoluta.
      Il quinto Rapporto dell’European Fuel Poverty and Energy Efficiency (EPEE) ha evidenziato il fattore della fuel poverty (incapacità di acquistare servizi essenziali quali energia e il gas per l'uso domestico) che rappresenta il risultato dell'interazione di tre fattori: energia, edilizia e redditi. Ovviamente, il reddito basso rappresenta il fattore più determinante della fuel poverty. Si è costretti a consumare meno del necessario e non si hanno mezzi sufficienti per soddisfare bisogni essenziali come il riscaldamento domestico. Inoltre le famiglie a basso reddito solitamente vivono in alloggi privi di impianti centralizzati, con caratteristiche scarse di isolamento (finestre, coperture eccetera) e umidi. In Italia non esiste una definizione ufficialmente riconosciuta della fuel poverty nonostante il tema della vulnerabilità delle famiglie rispetto ai costi dell'energia stia assurgendo rilevanza nazionale già grazie all'impegno che il regolatore nazionale, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, sta profondendo nel lavoro di definizione delle «tariffe sociali». Una proposta interessante è quella di adottare un indicatore che misuri il grado di accessibilità dei servizi di pubblica utilità (acqua ed energia). In base a uno studio relativo agli effetti distributivi sulle famiglie è fornita una definizione di «accessibilità dei servizi» e si cerca di capire se esista un problema di accessibilità e come questo problema vari nelle differenti aree del Paese (considerando le differenze climatiche, sociali ed economiche esistenti tra le regioni del nord, del centro e del sud Italia, ma anche valutando le diverse pratiche di progettazione e di costruzione degli edifici). La sostenibilità dei prezzi delle utility, specialmente per le famiglie povere, può collegarsi alle scelte che farà il regolatore, proprio perché la struttura di quei prezzi ha un effetto distributivo.
      L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas ha predisposto una riforma del sistema tariffario per il mercato del gas ad uso domestico e anche un sistema di tariffe sociali per il settore elettrico. La necessità di affrontare il problema della fuel poverty (intesa come ricerca di un nuovo modello per la misurazione delle condizioni delle famiglie in termini di incrocio tra condizioni socio-economiche, aspetti di efficienza energetica degli edifici e altri aspetti rilevanti di carattere sanitario e sociale) sta acquisendo una progressiva e crescente importanza.
      Il sistema tariffario attualmente in vigore in Italia per i clienti del mercato vincolato fa riferimento alle classi di consumo senza considerare in alcun modo la situazione reddituale delle famiglie. Questo principio vale anche per quanto riguarda la tutela dei clienti in condizioni economiche di disagio. In effetti, per l'energia elettrica, l'agevolazione del prezzo dell'energia (denominata «fascia sociale») non è riservata a chi realmente è economicamente disagiato, ma è diffuso a tutti i clienti con bassi consumi. Pertanto famiglie numerose, e con redditi bassi, superando la soglia di consumo determinata per lo sconto, finiscono per perdere l'agevolazione, mentre famiglie composte da una o due persone, anche benestanti ma con bassi consumi, ne fruiscono appieno. La soluzione adottata dall'Autorità per il servizio di vendita del gas invece affida ai comuni la gestione del sistema di tutela delle fasce più deboli della popolazione ed è caratterizzata da una significativa flessibilità che ben si adatta alla specificità del mercato del gas, contraddistinto dalla presenza di un numero molto elevato di imprese locali di dimensioni eterogenee e nel quale è assente, a differenza dell'energia elettrica, il vincolo di una tariffa unica nazionale.
      Nel settore elettrico, l'Autorità ha previsto una tariffa agevolata riservata ai clienti economicamente disagiati; questi ultimi sono identificati in base a una soglia, definita dal Governo, dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e in relazione ad altre eventuali categorie di clienti ritenuti vulnerabili. Per quanto concerne l'accertamento dei requisiti necessari per l'accesso al regime sociale agevolato, si fa ricorso all'autocertificazione
 

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da parte del cliente richiedente, senza gravare sulle imprese distributrici. Sono peraltro essere previsti idonei meccanismi di controllo, anche su base campionaria, della veridicità delle autocertificazioni.
      Nel nostro Paese sono circa quattro milioni le famiglie povere che non riescono a garantire il pagamento regolare dell'erogazione dei servizi essenziali quali la luce e il gas. Il Governo ha già dato un grande contributo nella lotta alla povertà e nel venire incontro alle famiglie disagiate con una politica diretta ad assicurare loro l'utilizzo di servizi pubblici essenziali, ad esempio con l'istituzione della social card (carta acquisti). Inoltre il Fondo nazionale per le politiche sociali è la principale fonte di finanziamento nazionale dedicata ai programmi di welfare per le persone e per le famiglie. Le risorse sono principalmente allocate presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per finanziare le attività che mirano a garantire i diritti delle persone. Le risorse sono poi trasferite alle regioni che predispongono fondi per le autorità locali e per i partner privati che forniscono i servizi di assistenza sociale previsti nei piani sociali regionali.
      La presente proposta di legge ha appunto lo scopo di garantire la continuità nell'erogazione dei servizi pubblici essenziali ai nuclei familiari in cui vi siano minori, anziani e soggetti deboli in condizioni economiche e sociali disagiate istituendo uno specifico fondo per la morosità incolpevole nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2011, di 25 milioni di euro per il 2012 e di 25 milioni di euro per il 2013. Il fondo ha lo scopo di erogare risorse ai servizi sociali e socio-assistenziali dei comuni che ricevono segnalazioni da parte degli stessi utenti in condizioni di morosità e che attivano interventi sul territorio nazionale in relazione ai bisogni delle famiglie o di singoli soggetti che per morosità incolpevole non possono garantire la regolarità nei pagamenti delle bollette delle utenze domestiche. A seguito delle segnalazioni dei soggetti morosi, il mancato pagamento incolpevole è verificato dai servizi sociali e socio-assistenziali dei comuni prima che le società erogatrici dei servizi pubblici essenziali interrompano l'erogazione del servizio per morosità se la fornitura di energia elettrica, di gas naturale o di gas di petrolio liquefatto (GPL) è finalizzata al riscaldamento o all'uso cucina o alla produzione di acqua calda per l'abitazione principale. Se da tale verifica risulta che l'utente moroso è in condizioni disagiate e non può fare fronte ai bisogni essenziali, allo stesso deve essere garantita la continuità del servizio di fornitura. Gli oneri relativi al periodo in cui sussiste tale situazione di bisogno sono posti a carico delle società che gestiscono servizi pubblici locali che, entro novanta giorni dall'accertata condizione di indigenza dell'utente, possono rivalersi sulle risorse del fondo per la morosità incolpevole.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo per la morosità incolpevole, di seguito denominato «fondo», al fine di garantire la continuità dell'erogazione dei servizi pubblici essenziali alle famiglie che versano in condizioni di indigenza economica e di disagio sociale in cui sono presenti minori o anziani ultrasessantacinquenni o soggetti che versano in condizioni di disagio sociale.
      2. Il fondo ha una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2011, di 25 milioni di euro per l'anno 2012 e di 25 milioni di euro per l'anno 2013 ed eroga risorse ai servizi sociali e socio-assistenziali dei comuni per attivare interventi sul territorio in relazione ai bisogni delle famiglie o di singoli soggetti che per morosità incolpevole non sono in grado di garantire la regolarità dei pagamenti delle bollette dei servizi pubblici essenziali e che, su iniziativa dei medesimi servizi, attestano il proprio stato di bisogno.
      3. Le società erogatrici dei servizi pubblici essenziali, prima di interrompere l'erogazione per morosità, hanno l'obbligo di verificare, attraverso i servizi sociali di cui al comma 2, se il singolo o il nucleo familiare moroso si trova in effettiva condizione di indigenza.
      4. Gli oneri derivanti dall'erogazione dei servizi pubblici essenziali agli utenti indigenti, per il periodo in cui sussiste la situazione di indigenza, sono posti a carico delle società di cui al comma 3 che, entro novanta giorni dall'accertamento di tale situazione, possono chiedere il rimborso al comune di competenza a seguito di richiesta documentata. I comuni si rivalgono sulle risorse del fondo, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare

 

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entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

      1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2011, a 25 milioni di euro per l'anno 2012 e a 25 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede a valere sulle risorse del fondo speciale di cui al comma 29 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.


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