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PDL 4357

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4357



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

e dal ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

Conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia

Presentato il 13 maggio 2011


      

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Onorevoli Deputati! — Con il presente decreto-legge si realizza una serie di misure finalizzate allo sviluppo e al rilancio dell'economia, in primo luogo attraverso l'istituzione di crediti di imposta a favore delle imprese che investono in progetti di ricerca o che assumono a tempo indeterminato nelle regioni del Mezzogiorno, in secondo luogo attraverso il rilancio dell'offerta turistica a livello nazionale e internazionale, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione dei distretti turistico-alberghieri.
      Nel campo dell'edilizia viene apportata poi una serie di semplificazioni volte alla riduzione dei tempi di costruzione delle opere pubbliche, pur garantendo un efficace sistema di controllo e, parallelamente, una serie di liberalizzazioni per quanto concerne le costruzioni private.
      Ulteriori semplificazioni di adempimenti, di natura fiscale e no, vengono previste a favore sia delle imprese sia dei cittadini contribuenti. Si interviene quindi sul codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, per dare corretta attuazione alla disciplina dell'Unione europea, e sul codice civile, per favorire la continuità nell'esercizio delle imprese; altre disposizioni intervengono a favore della rinegoziazione e della portabilità dei mutui.
      Viene infine istituito il Fondo per il merito scolastico e universitario.
      Tenuto conto della particolare complessità e ampiezza dell'intervento normativo e
 

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dei suoi possibili effetti, nonché della particolare urgenza di emanazione del provvedimento, non si è provveduto alla predisposizione dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), sulla base di quanto previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170. Nella relazione illustrativa che segue sono comunque indicati sinteticamente gli effetti dell'intervento normativo sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni.
      Si passa all'illustrazione dei singoli articoli.

ARTICOLO 1

      L'articolo 1 istituisce, in via sperimentale, per gli anni 2011 e 2012, un credito di imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca in università ovvero enti pubblici di ricerca.
      Ai sensi del comma 3 sono ricompresi nel beneficio le università e gli istituti universitari legalmente riconosciuti (statali e non statali) e gli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 6 del Contratto collettivo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2006-2009, e l'ASI-Agenzia spaziale italiana, nonché gli organismi di ricerca come definiti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, n. 2006/C 323/01, lettera d) del paragrafo 2.2.
      Il credito di imposta spetta anche qualora le università e gli enti pubblici di ricerca sviluppino i progetti in associazione, consorzio o joint venture con altre qualificate strutture di ricerca pubbliche o private di equivalente livello scientifico.
      Ulteriori strutture che possono beneficiare del credito di imposta per la ricerca possono essere individuate attraverso l'emanazione di apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
      Le tipologie di intervento agevolabili sono individuate negli investimenti realizzati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012.
      Il credito di imposta spetta in tre quote annuali a decorrere da ciascuno dei predetti anni 2011 e 2012 e compete nella misura del 90 per cento della spesa incrementale di investimento rispetto alla media dei medesimi investimenti in ricerca effettuati nel triennio 2008-2010 se lo stesso è commissionato ai soggetti indicati dalla lettera a) del comma 3.
      Il comma 3, lettera b), disciplina il trattamento tributario del credito di imposta e ne sancisce la non concorrenza alla formazione del reddito e alla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), nonché l'irrilevanza ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 916 del 1987 (TUIR). Inoltre, esso deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a scomputo dei tributi ivi indicati.
      Il comma 3 esclude, altresì, l'applicabilità all'agevolazione del limite annuale complessivo di utilizzo dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (pari a 250.000 euro), di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
      Il comma 4 rinvia per la disciplina applicativa a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate e abroga il credito di imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo di cui al comma 25 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, in quanto assorbito dal credito di imposta in esame.
      Il comma 5 reca la quantificazione degli oneri.

ARTICOLO 2

      L'articolo 2 prevede la concessione di un credito d'imposta per ogni nuovo lavoratore

 

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assunto stabilmente nel Mezzogiorno del Paese (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia).
      La finalità dell'intervento è quella di incrementare il livello occupazionale del Mezzogiorno mediante l'erogazione di un incentivo fiscale concesso nella forma del credito d'imposta che, nella sostanza, tende a ridurre il costo del personale stimolando il mercato del lavoro.
      In particolare, sono beneficiari dell'agevolazione fiscale tutti i datori di lavoro, compresi quelli che operano nel settore agricolo, che nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente provvedimento incrementano il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, rispetto alla media degli occupati nei dodici mesi precedenti; l'agevolazione riguarda anche le assunzioni di lavoratori effettuate nel settore agricolo.
      Il credito d'imposta è pari al 50 per cento dei costi salariali sostenuti nei dodici mesi successivi all'assunzione se il lavoratore assunto è «svantaggiato» (come definito dal numero 18 dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008); se il lavoratore è «molto svantaggiato» (cioè privo di lavoro da almeno ventiquattro mesi), l'incentivo è concesso nella misura del 50 per cento dei costi sostenuti nei ventiquattro mesi successivi all'assunzione.
      Per quantificare il credito d'imposta spettante occorre verificare la differenza fra:

          il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese;

          il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.

      Il beneficio spetta a condizione che i lavoratori siano privi di impiego da almeno sei mesi, ovvero privi di un titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado o professionale, ovvero che abbiano superato i cinquanta anni di età, ovvero che vivano soli con una o più persone a carico, ovvero siano occupati in professioni o settori con elevato tasso di disparità uomo-donna ovvero membri di una minoranza nazionale con caratteristiche definite dal suddetto regolamento.
      Il credito d'imposta, che deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo per cui è concesso, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, secondo le ordinarie regole, entro tre anni dalla data di assunzione.
      L'articolo in esame, inoltre, demanda a un successivo decreto interministeriale di natura non regolamentare l'individuazione dei limiti di finanziamento garantiti da ciascuna delle regioni nonché l'attuazione delle relative disposizioni finalizzate a garantire il rispetto delle condizioni che consentono l'utilizzo dei fondi strutturali dell'Unione europea per il cofinanziamento del bonus in parola.
      Il comma 9 reca la quantificazione degli oneri.

ARTICOLO 3

      L'articolo 3 reca disposizioni in materia di reti d'impresa, «zone a burocrazia zero», distretti turistico-alberghieri e nautica da diporto.
      I primi sei commi dell'articolo recano due blocchi di disposizioni coerenti e integrati fra loro.
      Con i commi da 1 a 3 si introduce un diritto di superficie ventennale così regolato:

          a) il diritto di superficie si costituisce sulle aree inedificate formate da arenili, con esclusione in ogni caso delle spiagge e delle scogliere. È precisato che sulle aree già occupate da edificazioni esistenti, aventi qualunque destinazione d'uso in atto alla data di entrata in vigore del presente articolo, ancorché realizzate su spiaggia, arenile ovvero scogliera, salvo che le relative aree non risultino già di proprietà privata, le edificazioni possono essere mantenute esclusivamente in regime di diritto di superficie. Si precisa altresì

 

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che la delimitazione dei soli arenili, per le aree inedificate, nonché la delimitazione delle aree già occupate da edificazioni esistenti, realizzate su terreni non già di proprietà privata, è effettuata, su iniziativa dei comuni, dalle regioni, d'intesa con l'Agenzia del demanio;

          b) inoltre il provvedimento costitutivo del diritto di superficie è rilasciato, nel rispetto dei princìpi europei di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, dalla regione, d'intesa con il comune nonché con le Agenzie del demanio e del territorio, ed è trasmesso in copia all'Agenzia delle entrate per la riscossione del corrispettivo;

          c) il diritto di superficie si costituisce, e successivamente si mantiene:

              1) previo pagamento di un corrispettivo annuo determinato dall'Agenzia del demanio sulla base dei valori di mercato;

              2) previo accatastamento delle edificazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, per le edificazioni già esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, se le stesse risultano dotate di un titolo abilitativo valido a tutti gli effetti;

              3) se acquisito da un'impresa, a condizione che l'impresa aderisca a nuovi, congrui studi di settore appositamente elaborati dall'Agenzia delle entrate e che l'impresa risulti altresì regolarmente adempiente agli obblighi contributivi;

          d) sulle aree inedificate l'attività edilizia è consentita solo in regime di diritto di superficie e comunque nel rispetto della normativa vigente. Sulle aree in diritto di superficie già occupate da edificazioni esistenti le attività di manutenzione, ristrutturazione, trasformazione, ovvero di ricostruzione delle predette edificazioni sono consentite comunque nel rispetto della normativa vigente.

      Viene inoltre stabilito che le edificazioni esistenti ovvero realizzate successivamente alla data di entrata in vigore del presente articolo, che risultano in violazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono senz'altro acquisite di diritto alla proprietà del demanio e abbattute in danno di colui che le ha realizzate. Le violazioni della normativa vigente, incluse quelle di rilevanza penale, commesse su aree costituite da spiagge, arenili e scogliere continuano a essere perseguite ai sensi della legislazione vigente.
      Nulla è innovato in materia di demanio marittimo. Ne consegue che le concessioni demaniali vigenti alla data di entrata in vigore del presente articolo proseguono fino alla loro scadenza e solo quando questa sarà intervenuta si procederà all'attribuzione dei diritti di superficie sui beni edificati per effetto delle concessioni vigenti nel rispetto dei princìpi di trasparenza e di parità di trattamento.
      Le risorse costituite dai corrispettivi dei diritti di superficie riscossi dall'Agenzia delle entrate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a un Fondo costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere annualmente ripartite in quattro quote, in favore, rispettivamente, della regione interessata, dei comuni interessati, dei distretti turistico-alberghieri di cui al comma 4, nonché dell'erario, con particolare riferimento agli eventuali maggiori oneri per spese di competenza del Ministero dell'interno. La misura delle quote è stabilita annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
      È poi ribadito, a salvaguardia di valori costituzionalmente garantiti, quanto alle esigenze del pubblico uso, che l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 deve in ogni caso assicurare, specie nei casi di attribuzione di diritti di superficie a imprese turistico-balneari, il rispetto dell'obbligo di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia, anche a fini di balneazione.
      I commi da 4 a 6 istituiscono nei territori costieri i distretti turistico-alberghieri

 

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con gli obiettivi di riqualificare e rilanciare l'offerta turistica a livello nazionale e internazionale, di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori del distretto, di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione dei servizi, di assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano con particolare riferimento alle opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.
      Questi distretti sono istituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su richiesta delle imprese del settore che operano nei medesimi territori, previa intesa con le regioni interessate.
      Viene precisato che la delimitazione dei distretti è effettuata dall'Agenzia del demanio, previa conferenza di servizi, che è obbligatoriamente indetta se richiesta da imprese del settore turistico che operano nei medesimi territori. Alla conferenza di servizi devono sempre partecipare i comuni interessati.
      È quindi stabilito che nei distretti turistico-alberghieri si applicano le seguenti disposizioni:

          a) alle imprese dei distretti, costituite in rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-bis e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni agevolative in materia amministrativa, finanziaria, per la ricerca e lo sviluppo di cui all'articolo 1, comma 368, lettere b), c) e d), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, previa autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla relativa richiesta. Alle medesime imprese, ancorché non costituite in rete, si applicano altresì, su richiesta, le disposizioni agevolative in materia fiscale di cui all'articolo 1, comma 368, lettera a), della citata legge n. 266 del 2005;

          b) i distretti costituiscono «zone a burocrazia zero» ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e ai medesimi si applicano le disposizioni di cui alle lettere b) e c) del comma 2 del predetto articolo 43; gli eventuali maggiori oneri per spese di competenza del Ministero dell'interno sono a carico del Fondo di cui al comma 2;

          c) nei distretti sono attivati sportelli unici di coordinamento delle attività delle Agenzie fiscali e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Presso tali sportelli le imprese del distretto intrattengono rapporti per la risoluzione di qualunque questione di competenza propria di tali enti, e possono presentare richieste e istanze rivolte ad una qualsiasi altra amministrazione statale, nonché ricevere i provvedimenti conclusivi dei relativi procedimenti. Con decreto interdirigenziale dei predetti enti, nonché con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di natura non regolamentare, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono emanate le disposizioni applicative occorrenti ad assicurare la funzionalità degli sportelli unici, rispettivamente, per le questioni di competenza dei predetti enti, nonché di competenza delle altre amministrazioni statali. Per le attività di ispezione e controllo di competenza delle Agenzie fiscali e dell'INPS gli sportelli unici assicurano controlli unitari, nonché una pianificazione e l'esercizio di tali attività in modo tale da influire il meno possibile sull'ordinaria attività propria delle imprese dei distretti.
      Dall'attuazione delle disposizioni illustrate non devono derivare nuovi o maggiori oneri.
      Il comma 7 estende la disciplina prevista dal codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, anche alle navi usate per attività di noleggio per scopi ricreativi.
      Il comma 8, lettera a), modifica la legge n. 84 del 1994, recante «Riordino della legislazione in materia portuale», prevedendo che in sede di adozione del Piano regolatore portuale, fermo restando il rispetto degli strumenti urbanistici vigenti,

 

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venga valutata prioritariamente l'utilizzazione come approdi turistici di strutture o ambiti che risultino idonei a tale scopo.
      Il comma 8, lettera b), estende alle concessioni marittime per il diporto nautico i princìpi adottati per le concessioni balneari dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 (cosiddetto «Milleproroghe»). In tal modo si andrà a definire norme quadro, con l'indicazione di requisiti minimi comuni o quanto meno di coordinamento fra le regioni, alle quali sono state trasferite le competenze in materia di demanio.
      In tal modo si incentiva la realizzazione di piccoli porti polifunzionali (funzione commerciale, turistica, di servizio passeggeri, peschereccia), destinati a servire la nautica da diporto e il diportista nautico, anche mediante l'apprestamento di servizi complementari.

ARTICOLO 4

      L'attuale fase di crisi economica rende indispensabile l'adozione di misure di semplificazione e di accelerazione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici in modo da consentire, da un lato, una rapida cantierizzazione degli interventi infrastrutturali e, dall'altro, una riduzione dell'enorme mole di contenzioso esistente in materia.
      La costruzione delle opere pubbliche, infatti, rappresenta un importantissimo «motore» per lo sviluppo del Paese, soprattutto se si tratta di opere di interesse strategico (legge obiettivo).
      L'articolo 4 modifica in più parti la vigente normativa in materia di contratti pubblici, relativamente agli istituti e con le finalità individuati al comma 1, lettere da a) a r).
      Il comma 2 apporta numerose novelle al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006:

Lettera a).
      Al fine di consentire una maggiore flessibilità nell'applicazione della disciplina dettata dal codice, si precisa che i contratti cosiddetti «esclusi» sono sottratti dall'ambito oggettivo di applicazione delle disposizioni codicistiche.
      Resta fermo il principio, previsto dall'articolo 27, che ai contratti esclusi comunque si applicano i princìpi europei di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.

Lettere b) e c).
      Le norme apportano alcune modifiche agli articoli 38 e 40 semplificando la disciplina dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle gare di appalto (cosiddetti «requisiti di moralità») e delle cause di esclusione, con l'obiettivo di contenere la discrezionalità delle stazioni appaltanti nonché di ridurre il contenzioso relativo alla fase di affidamento.
      Più nello specifico:

          si estende la causa di esclusione prevista per i soggetti destinatari di una misura di prevenzione o che abbiano riportato condanne penali anche al socio unico ovvero al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (attualmente sono indicati solo l'amministratore con poteri di rappresentanza e il direttore tecnico). Si riduce a un anno il periodo da considerare ai fini della cessazione dalle cariche, attualmente previsto in tre anni; ciò consente, da un lato, di ridurre l'entità di contenzioso derivante dall'esclusione dalle gare per tali motivi, garantendo, dall'altro, il permanere di un congruo periodo idoneo a evitare che la cessazione dalle cariche di soggetti condannati consenta automaticamente la partecipazione alle gare. Si chiarisce, altresì, che non rilevano ai fini dell'esclusione dalle gare le condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione, l'estinzione o

 

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la depenalizzazione del reato, o la revoca della sentenza [lettera b), numeri 1.1 e 1.2];

          relativamente alla causa di esclusione per violazioni in materia di intestazione fiduciaria, è stato indicato l'ambito temporale cui circoscrivere l'efficacia interdittiva dell'infrazione in quanto attualmente costituisce una causa di esclusione sine die in contrasto con il principio europeo di proporzionalità [lettera b), numero 1.3];

          con riferimento all'esclusione per violazioni in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori, per fornire univoci elementi per la valutazione della gravità delle violazioni stesse, si chiarisce che si intendono gravi quelle individuate dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché le cause ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva [lettera b), numero 1.4];

          la causa di esclusione per violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse è stata limitata ai soli casi di gravità [lettera b), numero 1.5];

          riguardo alla causa di esclusione per falsa dichiarazione, le modifiche alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 38 del codice [lettera b), numero 1.6] unitamente all'introduzione del nuovo comma 1-ter del medesimo articolo [lettera b), numero 3], sono volte ad adeguare la disposizione al diritto dell'Unione europea che esige che le false dichiarazioni, per comportare l'esclusione, siano imputabili a colpa grave o a dolo; l'accertamento di detti elementi è rimesso all'autorità di vigilanza che, solo ove rilevi la sussistenza di dolo o di colpa grave, ordina l'iscrizione nel casellario informatico, iscrizione che costituisce causa ostativa alla partecipazione alle gare e all'affidamento del subappalto per un successivo periodo della durata di un anno;

          la modifica riferita alla lettera m-bis) del comma 1 dell'articolo 38 del codice [lettera b), numero 1.8] sostituisce l'interdizione sine die alla partecipazione alle gare, in contrasto con il principio di ispirazione europea della proporzionalità della sanzione, con la disposizione che inserisce come causa ostativa alla partecipazione alle gare e all'affidamento in subappalto l'aver presentato, ai fini della qualificazione di società organismo di attestazione (SOA), falsa documentazione o falsa dichiarazione. Si introduce, inoltre, un nuovo comma 9-quater nell'articolo 40 del codice, prevedendo che, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini della qualificazione, le SOA segnalino il fatto all'autorità la quale, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera m-bis), nella formulazione introdotta con il presente decreto [lettera c), numero 2];

          la modifica riferita alla lettera m-ter) del comma 1 dell'articolo 38 [lettera b), numero 1.9] riduce a un anno il periodo da considerare ai fini della mancata denuncia di estorsioni, attualmente previsto in tre anni;

          la modifica al comma 1-bis [lettera b), numero 2] è volta a chiarire la validità delle cause di esclusione intervenute successivamente all'affidamento al custode o all'amministratore;

          la modifica del comma 2 dell'articolo 38 [lettera b), numero 4] puntualizza aspetti relativi a diverse ipotesi di esclusione dalle gare. In particolare, la causa di esclusione per violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e di tasse è stata limitata ai soli casi di gravità, individuata rispetto a una soglia di importo per omessi pagamenti superiori a 10.000 euro agganciata al limite previsto dall'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. Con riguardo all'esistenza di una situazione di collegamento tra imprese [articolo 38, comma 1, lettera m-quater)] vengono indicati puntualmente, in termini applicativi, gli adempimenti del concorrente riguardo al contenuto

 

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delle dichiarazioni da presentare ai fini della verifica, da parte della stazione appaltante, dell'imputabilità o meno di più offerte ad un unico centro decisionale. Al riguardo si rappresenta che la Corte di giustizia delle Comunità europee (sentenza del 19 maggio 2009 resa nella causa C-538/07) ha ritenuto incompatibile con il diritto dell'Unione europea una normativa nazionale che vieti in assoluto la partecipazione alla medesima gara di appalto di imprese tra loro in situazione di collegamento, poiché ciò implica una presunzione di reciproca influenza nella formulazione delle offerte in gara che ostacola la libera concorrenza nel mercato dell'Unione. Con il decreto-legge n. 135 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166 del 2009, è stato operato l'adeguamento delle norme del codice alla sentenza della Corte di giustizia: in particolare è stata consentita la partecipazione alla medesima gara di appalto di imprese in situazione di controllo laddove ininfluente in ordine alla formulazione delle offerte e non idoneo a determinare turbativa della gara; l'ulteriore intervento normativo introduce una formulazione della disposizione che assicura maggiore salvaguardia all'autonomia dell'offerta sul piano dell'imputabilità o meno di più offerte a un unico centro decisionale e riduce l'aggravio per i concorrenti eliminando l'obbligo di presentazione della documentazione giustificativa in caso di collegamento formale;

          relativamente alla qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici, si precisa che le attestazioni rilasciate dalle SOA devono essere inserite nell'elenco ufficiale tenuto dall'organismo nazionale di accreditamento (Accredia) di cui all'articolo 4 della legge n. 99 del 2009 (in conformità con quanto previsto dal regolamento n. 765 del 2008) [lettera c), numero 1]; in tal modo si consente una maggiore trasparenza nel mercato permettendo ai soggetti che attestano la qualificazione degli esecutori di lavori pubblici di verificare efficacemente l'effettivo possesso del sistema di qualità da parte delle imprese. Analoga disposizione è introdotta all'articolo 187, comma 1, lettera a), in relazione alla qualificazione dei contraenti generali [comma 2, lettera bb)].

Lettere d) e h).
      Al fine di operare una tipizzazione tassativa delle cause di esclusione dalle gare e di ridurre il potere discrezionale della stazione appaltante, si inserisce un nuovo comma nell'articolo 46 che mira a limitare l'esclusione soltanto alle cause previste dal codice dei contratti pubblici e dal relativo regolamento di esecuzione, oltre che nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta o di non integrità del plico che faccia ritenere violato il principio di segretezza delle offerte. I bandi di gara devono contenere l'indicazione tassativa delle predette cause e non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. In tal modo si intende limitare le numerose esclusioni che avvengono sulla base di elementi formali e non sostanziali, con l'obiettivo di assicurare il rispetto del principio della concorrenza e di ridurre il contenzioso in materia di affidamento dei contratti pubblici.
      Si prevede, inoltre, che i bandi di gara vengano predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base di modelli tipo approvati dall'autorità di vigilanza, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentite le categorie professionali interessate [lettera h), modifica all'articolo 64 del codice]; eventuali deroghe rispetto ai contenuti del bando-tipo devono essere debitamente motivate dalle stazioni appaltanti nella delibera a contrarre. Ciò, oltre a semplificare l'attività della stazione appaltante, comporta che la gara sia esperita sulla base di bandi predisposti correttamente e pertanto determina un corretto svolgimento della gara medesima e una riduzione del contenzioso.

Lettere e) e i).
      Si impone alle stazioni appaltanti di inserire nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici tenuta dall'autorità di vigilanza la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di moralità, economico-finanziari

 

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e tecnico-organizzativi per la partecipazione alle gare, in modo da procedere alla verifica del possesso dei suddetti requisiti direttamente presso la citata Banca dati, mediante collegamento telematico alla stessa Banca [comma 2, lettera e)]. Inoltre, quale ulteriore misura di semplificazione e trasparenza, è inserito nell'articolo 74 un nuovo comma, che prevede che le stazioni appaltanti richiedano di norma l'utilizzo di moduli standard, definiti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentita l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per la dichiarazione sostitutiva dei requisiti di partecipazione di ordine generale e, per i contratti relativi a servizi e a forniture o per i contratti relativi a lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, dei requisiti di partecipazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi [comma 2, lettera i)].

Lettere f) e g).
      Per semplificare le procedure, si elimina il limite di importo fino a 1 milione di euro, previsto dagli articoli 56 e 57 del codice, per affidare i lavori mediante procedura negoziata nel caso di precedente procedura aperta o ristretta andata deserta. La modifica è in linea con il diritto dell'Unione europea che consente in tale ipotesi l'affidamento mediante procedura negoziata senza limitazioni di importo.

Lettere l) e m).
      Per semplificare le procedure di affidamento dei contratti di importo di modesta entità, si aumenta da 500.000 euro a 1 milione di euro la soglia entro la quale è consentito affidare i lavori con la procedura negoziata senza bando a cura del responsabile del procedimento (articolo 122 del codice). L'elevazione dell'importo è bilanciata, per garantire la massima concorrenzialità della procedura, con l'aumento del numero minimo dei soggetti che devono essere obbligatoriamente invitati (almeno 10 per i lavori di importo superiore a 500.000 euro, almeno 5 per i lavori di importo inferiore). Viene introdotta, inoltre, sempre nell'ambito della procedura negoziata, la regola della post-informazione sui risultati dell'affidamento entro dieci giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva, prevedendo, al fine di assicurare il rispetto del principio di rotazione, che essa contenga anche l'indicazione dei soggetti invitati alla procedura [comma 2, lettera l)].
      Conseguentemente all'elevazione del limite di importo a 1 milione di euro per la procedura negoziata senza bando, si incrementa da 1 milione di euro a 1,5 milioni di euro la soglia entro la quale è esperibile la procedura ristretta semplificata (articolo 123 del codice) prevista dalla vigente normativa [comma 2, lettera m)].

Lettere n), t) e v).
      Con riferimento alle varianti finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, attualmente consentite nei limiti delle somme stanziate per la realizzazione dell'opera stessa, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto (articolo 132 del codice), si limita la facoltà del soggetto aggiudicatore di approvare varianti entro il limite del 50 per cento dei ribassi d'asta conseguiti [comma 2, lettera n)]. Ciò consente di ridurre il fenomeno dell'aumento incontrollato dei costi delle opere pubbliche.
      Analoghe misure sono introdotte con riguardo alle opere di interesse strategico nazionale, prevedendo che le varianti disposte dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) devono essere contenute nel limite del 50 per cento dei ribassi d'asta conseguiti, devono essere strettamente correlate alla funzionalità dell'opera e non possono comportare incrementi di costo rispetto al progetto preliminare [comma 2, lettere t) e v)].

Lettera o).
      Attualmente, se per cause eccezionali aumenta o diminuisce significativamente

 

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(oltre il 10 per cento) il prezzo dei materiali di costruzione, l'appaltatore ha diritto alla compensazione in aumento o diminuzione per la quota che eccede il 10 per cento del prezzo di riferimento: ciò crea un margine troppo ampio per discostare la previsione di spesa come da esito di gara rispetto all'onere finale.
      Con una modifica all'articolo 133 del codice, la possibilità di ricorrere all'istituto della compensazione viene limitata alla metà della percentuale eccedente il 10 per cento del prezzo di riferimento. Attualmente le compensazioni sono ammesse per l'intera percentuale eccedente il 10 per cento.

Lettera p).
      La disposizione, che modifica l'articolo 140 del codice, rende obbligatorio lo scorrimento della graduatoria nell'ipotesi di fallimento dell'appaltatore e di risoluzione del contratto in corso di esecuzione. Il completamento dell'opera viene quindi affidato al secondo classificato.
      Tale possibilità, attualmente limitata alla risoluzione per grave inadempimento dell'esecutore e subordinata a un'espressa previsione nel bando di gara, viene estesa a tutte le fattispecie di risoluzione previste dal codice.

Lettera q).
      La modifica al comma 9 dell'articolo 153 del codice [numero 1)] reintroduce la possibilità di asseverazione dei piani economico-finanziari in project financing oltre che da parte degli istituti bancari, anche da parte delle società di revisione e degli intermediari finanziari.
      La modifica dei commi 19 e 20 [numero 2)] proposta ha la finalità di incentivare maggiormente l'intervento di capitale privato nella realizzazione di opere pubbliche, attraverso l'introduzione di una procedura caratterizzata da snellezza e celerità. In particolare, si consente il ricorso alla finanza di progetto anche per le opere non presenti nella programmazione triennale delle pubbliche amministrazioni. Il privato può, pertanto, proporre all'amministrazione la realizzazione di un'opera pubblica attivando per tale via la procedura di approvazione del progetto e di affidamento della concessione di costruzione e gestione.
      Viene introdotta inoltre la possibilità che l'opera proposta dal privato venga realizzata mediante la procedura del leasing in costruendo. In tal modo, la stazione appaltante non dovrà pagare l'intero importo dell'opera da realizzare ma sarà tenuta a pagare soltanto un canone di locazione finanziaria alla società di leasing che, invece, previa dimostrazione della sussistenza dei mezzi economici per eseguire l'appalto, finanzierà il progetto pagando al privato il corrispettivo per la realizzazione dell'opera.

Lettera r).
      La modifica all'articolo 165, comma 2, è volta a coordinare la terminologia usata nella disposizione con la vigente formulazione dell'articolo 175, comma 1 [numero 1)].
      Le modifiche all'articolo 165, comma 3, sono volte a limitare il fenomeno dell'aumento dei costi di realizzazione delle infrastrutture di interesse strategico a causa delle opere compensative, mediante una riduzione del limite di spesa per tali opere dal 5 per cento al 2 per cento dell'intero costo dell'opera. Si prevede, inoltre, l'ammissibilità delle sole opere compensative strettamente correlate alla funzionalità dell'opera principale [numero 2)].

Lettere r), numeri 3 e 4, s), t), u) e z).
      Le novelle all'articolo 165 e le modifiche agli articoli 166, 167, 168 e 170 mirano a semplificare l’iter di approvazione dei progetti per la realizzazione delle grandi opere. In particolare:

          vengono ridotti i termini procedimentali della conferenza di servizi relativamente alle comunicazioni delle eventuali proposte motivate di prescrizioni o varianti da parte dei soggetti partecipanti, alle segnalazioni di eventuali omissioni e

 

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alla conclusione del procedimento, che deve avvenire entro sessanta giorni (contro i novanta giorni attualmente previsti);

          viene introdotto, inoltre, un termine di novanta giorni entro il quale l'appaltatore deve pubblicare il bando di gara, pena la revoca del finanziamento a carico dello Stato (articoli 165, comma 5-bis, e 166, comma 5-bis);

          viene aumentato da cinque a sette anni il termine di durata del vicolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. Tale ultima misura è necessaria a causa della complessità del procedimento di approvazione del progetto, al fine di consentire la conclusione dei procedimenti già avviati (articoli 165, comma 7-bis, e 166, comma 4-bis).

Lettera aa).
      Apporta modifiche di mero drafting e coordinamento.

Lettera cc).
      La modifica chiarisce che, ai fini della qualificazione del contraente generale, è necessaria la presenza nell'azienda di almeno un direttore tecnico, oltre ai responsabili di cantiere e di progetto di specifica esperienza (articolo 189 del codice).

Lettere dd) ed ee).
      La disposizione interviene sulle procedure di affidamento nei settori speciali, prevedendo per i contratti di lavori relativi a beni culturali l'elevazione fino a un milione e cinquecento mila euro del limite di importo entro il quale è consentito l'affidamento mediante procedura negoziata senza bando, in linea con quanto previsto per i settori ordinari (articolo 204 del codice). Analogamente a quanto previsto per i settori ordinari, sono stati ampliati gli adempimenti in materia di pubblicità.
      Le modifiche all'articolo 206 del codice, invece, intendono porre rimedio a un difetto di coordinamento introducendo un richiamo gli articoli 95 e 96 che disciplinano la verifica preventiva dell'interesse archeologico. Sulla base del testo vigente, la verifica preventiva è esclusa proprio in relazione alle opere rispetto alle quali sussistono maggiori esigenze di tutela e in riferimento alle quali erano state sperimentate le indagini archeologiche preventive. A ciò si aggiunga che l'archeologia preventiva è ammessa per le infrastrutture a rete strategiche; sarebbe paradossale, pertanto, non consentirla per quelle ordinarie. È inoltre prevista l'applicazione ai settori speciali dell'articolo 46, comma 1-bis, del codice, introdotto dal presente decreto.

Lettera ff).
      Disposizione di mero coordinamento per introdurre il corretto richiamo al paragrafo 6 dell'articolo 30 della direttiva 2004/17/CE.

Lettera gg).
      Le modifiche all'articolo 240 riguardano la disciplina vigente in materia di accordo bonario. In particolare, vengono stabiliti alcuni termini per conferire tempi certi e celerità al procedimento e viene introdotto un limite massimo per i compensi della commissione, fissato nell'importo di 65.000 euro, in linea con la recente disciplina in materia di arbitrato.

Lettera hh).
      Le modifiche all'articolo 240-bis riguardano la disciplina delle riserve e sono finalizzate a ridurre il contenzioso con l'appaltatore in fase di esecuzione del contratto.
      In particolare, si introduce un limite massimo oltre il quale non è possibile per l'appaltatore iscrivere riserve. Tale limite è fissato nel 20 per cento del valore complessivo dell'appalto. Eventuali imprevisti occorsi nell'esecuzione dell'appalto, per la quota superiore alla predetta soglia, rientrano nel rischio di impresa assunto in sede di gara.
      Si introduce, inoltre, il divieto di iscrivere riserve per gli aspetti progettuali

 

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oggetto di verifica da parte della stazione appaltante.

Lettera ii).
      Al fine di deflazionare il contenzioso, la lettera ii) introduce nel codice l'articolo 246-bis, che riguarda la cosiddetta «lite temeraria».
      Nei giudizi concernenti le procedure di appalto, ferma restando la disciplina sulle spese di giudizio di cui all'articolo 26 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo n. 104 del 2010, si impone alla parte soccombente – qualora la decisione sia fondata su ragioni manifeste od orientamenti giurisprudenziali consolidati – il pagamento di una sanzione pecuniaria in misura non inferiore al doppio e non superiore al triplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio.
      L'impiego del gettito derivante dall'applicazione di tali sanzioni è regolato dall'articolo 15 del regolamento di attuazione di cui all'allegato 2 del codice del processo amministrativo (il gettito viene versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per le spese di cui all'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni).

Lettera ll).
      Al fine di semplificare la partecipazione alle gare, si proroga fino al 2013 la possibilità per le imprese di dimostrare la propria capacità tecnico-organizzativa tenendo conto dei migliori cinque anni nel decennio antecedente il conseguimento della qualificazione.
      Al fine di ridurre i tempi delle procedure di affidamento, viene consentita, inoltre, per un periodo transitorio (fino al 31 dicembre 2013), l'esclusione automatica delle offerte anomale senza contraddittorio con il concorrente. Ciò si rende necessario poiché la valutazione dell'anomalia si è rilevata di difficile applicazione concreta, con allungamento dei tempi procedurali, considerato che le amministrazioni, soprattutto se di piccole dimensioni, possono non essere sufficientemente strutturate per l'espletamento di tale valutazione.
      Viene fissato, infine, al 31 dicembre 2011 il termine entro il quale deve essere conclusa la verifica straordinaria dei certificati di esecuzione dei lavori e delle fatture utilizzate ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione SOA per il periodo dal 1o marzo 2000 alla data di entrata in vigore del codice (1o luglio 2006), in quanto la verifica ha presentato notevoli difficoltà operative che non hanno consentito ad oggi di portare a conclusione le operazioni di verifica.
      I commi da 3 a 12 contengono le disposizioni transitorie relative all'applicazione delle nuove misure introdotte.
      Il comma 13 istituisce presso ogni prefettura – ufficio territoriale del Governo un elenco delle imprese che non hanno legami con la criminalità organizzata, al fine di consentire un più efficace controllo sul sistema dei subappalti, estendendo così alle imprese subappaltatrici i controlli antimafia espletati in via principale nei confronti dell'impresa aggiudicataria.
      L'elenco viene periodicamente aggiornato dal prefetto con modalità che saranno definite con apposito regolamento.
      L'iscrizione nell'elenco costituisce requisito di ordine generale per l'affidamento dei subappalti.
      Il comma 14 introduce in via sperimentale per il triennio 2011-2013 il limite del 2 per cento per la realizzazione delle opere compensative anche per gli appalti nei settori ordinari.
      Il comma 15 apporta alcune modifiche al regolamento di esecuzione del codice, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010. In particolare è previsto un periodo transitorio di ulteriori centottanta giorni per l'operatività del nuovo sistema di qualificazione SOA previsto dal regolamento (testo già inviato al Ministero dell'economia e delle finanze).
      Il comma 16 modifica il codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, aumentando la soglia di età di esecuzione oltre la quale i

 

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beni immobili appartenenti alle amministrazioni pubbliche o alle persone giuridiche private senza scopo di lucro – sotto questo profilo alle prime assimilate – si presumono forniti di interesse culturale e perciò ricadono, in via interinale e salvo verifica dell'effettiva sussistenza dell'interesse, nel vincolo storico-artistico.
      Uno degli obiettivi principali della modifica normativa è quello di facilitare il percorso del federalismo demaniale, poiché si sottrae al meccanismo dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 85 del 2010 (necessità di un apposito accordo di valorizzazione con il Ministero per i beni e le attività culturali) una nutrita quantità di immobili statali o di enti pubblici non economici realizzati, subito dopo l'ultima guerra, quasi sempre del tutto privi di effettivo interesse culturale. Il termine finora previsto dall'articolo 10, comma 5 (e dall'articolo 12, comma 1, ai fini della verifica dell'interesse), di cinquanta anni, ha fatto sì che ricadesse nel vincolo l'edilizia residenziale pubblica edificata nel secondo dopoguerra, imponendo la verifica dell'interesse culturale nei confronti di molti edifici, spesso seriali, che non presentano alcun pregio. Con il nuovo termine, di settanta anni, l'ambito del vincolo viene ab origine a essere limitato all'edilizia anteguerra.
      Il comma 16, lettera e), semplifica il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica trasformando il parere obbligatorio del soprintendente in parere non vincolante nei casi in cui i comuni abbiano recepito nei loro strumenti urbanistici le prescrizioni del piano paesaggistico regionale e il Ministero per i beni e le attività culturali abbia valutato positivamente tale adeguamento. Si introduce, inoltre, il meccanismo del silenzio-assenso qualora tale parere non sia reso entro novanta giorni dalla ricezione degli atti di positiva verifica e di prescrizione d'uso emessi dalla regione e dal Ministero per i beni e le attività culturali.
      I commi 17 e 18 apportano alcune modifiche al decreto legislativo n. 85 del 2010, al fine di dirimere le incertezze e di garantire la massima applicazione del federalismo demaniale.
      In particolare, si elimina l'attuale previsione che esclude dal trasferimento i beni oggetto di accordi o di intese tra lo Stato e gli enti territoriali per la razionalizzazione o la valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari, già sottoscritti prima dell'entrata in vigore del citato decreto legislativo. Detti beni possono quindi essere attribuiti su richiesta dell'ente che ha sottoscritto l'accordo o l'intesa ovvero ad altri enti territoriali.
      Il comma 19 consente, già dal bilancio relativo all'esercizio 2010, di considerare i contributi in conto capitale autorizzati in favore della società Ente nazionale per le strade (ANAS Spa) quali contributi in conto impianti.
      Ciò si rende necessario poiché nel corso degli anni 2003-2005 sono stati assegnati alla società ANAS Spa contributi per la realizzazione di investimenti – per un complessivo importo di 3,6 miliardi di euro – sotto forma di apporto al capitale sociale e non sotto forma di contributi in conto impianti, come poi disposto, a decorrere dall'esercizio 2007, dalla legge n. 296 del 2006 (articolo 1, comma 1026).
      Tale impostazione implica, a parità di effetti finanziari per il bilancio dello Stato, un effetto negativo sul bilancio della società, con riflessi crescenti nel tempo man mano che le opere vengono realizzate. Infatti, mentre i contributi in conto impianti vanno a compensare nel conto economico le quote di ammortamento delle opere entrate in esercizio, nel caso in cui i contributi vengano erogati in forma di apporto al capitale sociale, le medesime quote di ammortamento, non trovando compensazione, generano corrispondenti perdite di esercizio per la società.
      Dei citati 3,6 miliardi di euro l'assemblea degli azionisti del 2 agosto 2005 ha deciso di trasformare in capitale sociale circa 2,1 miliardi di euro (in quanto già trasferiti a tale data) e di classificare tra le altre riserve del patrimonio, come versamenti in conto aumento di capitale, la somma residua. Tale importo, pari a 1.543.063.483 euro, risulta regolarmente
 

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esposto nel bilancio di esercizio della società ANAS Spa.

ARTICOLO 5

      L'articolo 5 introduce liberalizzazioni e semplificazioni in materia di edilizia privata.
      In particolare, il comma 2, lettera a), numero 2), mira a soddisfare l'esigenza di progettare unitariamente le opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia comunitaria e di fare in modo che le stesse siano eseguite contestualmente e in maniera coordinata con gli interventi principali. L'esecuzione di tali opere, infatti, essendo un onere connaturato alla trasformazione urbanistica del territorio, pone problemi di interferenze con la realizzazione degli edifici previsti all'interno dell'ambito territoriale oggetto di trasformazione.
      Il comma 2, lettera a), numeri 3) e 4), sostituisce gli articoli 20 e 21 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, introducendo il silenzio-assenso nel procedimento per il rilascio del permesso di costruire, in luogo del silenzio-rifiuto attualmente previsto, ad eccezione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici e culturali.
      La domanda deve essere corredata di una dichiarazione asseverata dal progettista abilitato che attesti la conformità agli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi e alla disciplina di settore vigente.
      Per consentire l'operatività del silenzio-assenso, fermo restando il termine attualmente previsto per l'istruttoria, viene aumentato da quindici a trenta giorni (quaranta giorni in caso di comunicazione del preavviso di rigetto) il termine per l'adozione del provvedimento finale.
      Si dispone, inoltre, che sono fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi regionali che prevedano misure di ulteriore semplificazione e ulteriori riduzioni di termini procedimentali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in relazione agli adempimenti di competenza delle amministrazioni statali coinvolte.
      Inoltre, in analogia a quanto previsto dall'articolo 19 della legge n. 241 del 1990 in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), si introducono specifiche sanzioni nel caso di falsità nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la domanda di rilascio del permesso di costruire.
      Alle regioni è demandata la determinazione di forme e modalità per l'eventuale esercizio del potere sostitutivo nei confronti dell'ufficio dell'amministrazione comunale competente per il rilascio del permesso di costruire.
      Il comma 2, lettera a), numero 5), modifica l'articolo 34 del predetto testo unico prevedendo che nella definizione di parziale difformità del titolo abilitativo siano comprese le violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali.
      Il comma 2, lettere b) e c), specifica meglio l'ambito di applicazione della SCIA introducendo un comma aggiuntivo all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, al fine di chiarire i dubbi interpretativi emersi in sede di prima applicazione dell'istituto. La disposizione precisa che la SCIA si estende anche alla materia edilizia, con esclusione dei casi di super DIA, compresi gli interventi edilizi in zona sottoposta a vincolo, fermo restando, in tal caso, il rilascio dell'atto di assenso dall'amministrazione preposta alla tutela del vincolo stesso, in linea con quanto già osservato nella nota esplicativa del Ministro per la semplificazione normativa.
      Viene ridotto, inoltre, da sessanta a trenta giorni il termine per l'esercizio del potere inibitorio da parte del comune.
      Viene modificato, infine, l'articolo 14-quater della legge n. 241 del 1990, al fine di chiarire meglio il termine entro cui deve concludersi la procedura di superamento del dissenso qualificato espresso in sede di conferenza di servizi.
      Rimangono inalterate le competenze regionali in materia di DIA alternativa al permesso di costruire.

 

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      Il comma 3 permette la trascrizione nei registri immobiliari dei contratti di trasferimento dei diritti edificatori (cosiddetta «cessione di cubatura») al fine di conferire certezza a un diffuso modello contrattuale e di evitare contenziosi.
      Il comma 4 prevede che la registrazione dei contratti aventi ad oggetto beni immobili assorbe l'obbligo di comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza, eliminando quindi un adempimento a carico del privato.
      Il comma 5 semplifica la documentazione necessaria per l'esercizio dell'attività edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire, prevedendo che nei comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici, per gli edifici adibiti a civile abitazione, la relazione acustica può essere sostituita da un'autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento.
      I commi 6 e 7 semplificano l'accesso di cittadini e di imprese agli elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione o di approvazione degli strumenti urbanistici introducendo l'obbligo di pubblicazione di tali documenti nei siti internet dei comuni.
      Il comma 8 semplifica le procedure di attuazione dei piani urbanistici anche al fine di evitare duplicazioni, prevedendo che non è necessaria un'ulteriore sottoposizione a valutazione ambientale strategica (VAS) qualora non vi siano varianti rispetto al piano urbanistico che vi sia già stato sottoposto.
      I commi da 9 a 15 hanno lo scopo di attivare una politica di riqualificazione urbana al fine di agevolare gli interventi di sostituzione edilizia di immobili dismessi e di razionalizzare il patrimonio edilizio esistente, demandando alle regioni il compito di incentivare le demolizioni e le successive ricostruzioni con proprie leggi.
      Il comma 10 precisa che gli interventi di riqualificazione non possono riferirsi a edifici abusivi o a siti nei centri storici o in aree a inedificabilità assoluta, ad eccezione degli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo in sanatoria.
      Il comma 13 introduce alcune semplificazioni fino all'entrata in vigore delle leggi regionali, e cioè:

          il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali anche con riferimento alle previsioni relative alle destinazioni d'uso, purché siano compatibili o complementari;

          la sottrazione alle competenze del consiglio comunale dell'approvazione dei piani attuativi compatibili con gli strumenti urbanistici generali (volti, appunto, ad attuare gli indirizzi stabiliti da un piano urbanistico generale, deliberato da un organo collegiale quale il consiglio comunale), che competono più appropriatamente alla giunta comunale, che svolge funzioni di tipo esecutivo-attuativo.

      Il comma 14 contiene una clausola di cedevolezza prevedendo che, scaduto il termine per l'adozione delle leggi regionali, sono immediatamente applicabili alle regioni a statuto ordinario le norme statali legittimanti gli interventi edilizi di riqualificazione.
      In tal caso la volumetria aggiuntiva è realizzata in misura non superiore al 20 per cento del volume dell'edificio se destinato ad uso residenziale o al 10 per cento della superficie coperta per gli edifici adibiti a uso diverso. Resta fermo il rispetto di tutte le normative di settore aventi incidenza sull'esercizio dell'attività edilizia.
      Analogamente a quanto previsto al comma 10, gli interventi non possono riferirsi a edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree a inedificabilità assoluta, ad eccezione degli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo in sanatoria.
      Il comma 15 proroga dal 1o maggio al 1o luglio 2011 l'entrata in vigore della disposizione di cui all'articolo 2, comma 12, del decreto legislativo n. 23 del 2011, in materia di federalismo fiscale municipale, che prevede l'aumento degli importi minimo e massimo delle sanzioni amministrative per mancato accatastamento, nonché la devoluzione del 75 per cento del

 

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predetto importo al comune ove è ubicato l'immobile interessato.

ARTICOLO 6

      L'articolo 6 detta numerose disposizioni volte a ridurre gli oneri derivanti dalla normativa vigente e gravanti sulle piccole e medie imprese.
      In particolare il comma 2, lettera a), modifica la vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali anche al fine di eliminare gli appesantimenti connessi a una non corretta trasposizione della normativa dell'Unione europea, per il fatto che la disciplina italiana in materia, a differenza di quella di altri Stati membri, è affetta da grave goldplating proprio in relazione agli aspetti che sono oggetto della presente disposizione.
      La lettera a), numero 1), modifica l'ambito di applicazione del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, sottraendovi il trattamento di dati personali relativi a persone giuridiche effettuato esclusivamente tra persone giuridiche, enti e associazioni, pubblici e privati, per sole finalità di natura amministrativo-contabile di cui all'articolo 34, comma 1-ter, introdotto dal presente decreto.
      L'effetto di tale modifica è di ridurre gli oneri derivanti dal trattamento di dati nell'ambito di rapporti di natura meramente amministrativa o economica tra imprese e tra queste ed enti pubblici, senza alterare in alcun modo i livelli di tutela garantiti dal codice alle persone fisiche.
      I rapporti tra imprese pertanto vengono esclusi dall'applicazione della disciplina con riferimento ai trattamenti che non presentano rischi specifici, effettuati appunto per fini amministrativo-contabili, e peraltro limitatamente a singoli adempimenti (in particolare, gli obblighi di informativa e consenso). Rimangono ferme, infatti, le disposizioni dettate per specifici settori dalla seconda parte del codice (ad esempio, ambito sanitario, scopi storici, statistici o scientifici, marketing diretto) che non riguardano trattamenti effettuati per finalità amministrativo-contabili, così come rimangono applicabili alle imprese tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa sia nei rapporti interni (obblighi relativi alla sicurezza, nomine di incaricati del trattamento, norme sulla videosorveglianza) sia – come già precisato sopra – in quelli con le persone fisiche.
      La lettera a), numero 2), modifica l'articolo 13 del codice, eliminando l'obbligo di informativa preliminare al trattamento dei dati nel caso in cui il candidato abbia spontaneamente inviato il proprio curriculum vitae a un determinato soggetto pubblico o privato, al fine dell'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro.
      Attualmente, infatti, il soggetto che riceve il curriculum, prima ancora di poter consultare e valutare le informazioni in esso contenute, è tenuto a inviare una preventiva informativa al soggetto cui si riferiscono i dati, nonché a richiedergli un ulteriore consenso espresso al trattamento; si tratta evidentemente di adempimenti privi di utilità sul piano pratico e ingiustificati ai fini della tutela dei dati, in quanto imposti dalla legge nonostante che il candidato acconsenta spontaneamente al trattamento dei propri dati personali per finalità occupazionali.
      Peraltro, l'onere a carico del titolare del trattamento diviene ancora più gravoso nel caso in cui il curriculum «non sollecitato» contenga dati sensibili, idonei a rivelare determinate condizioni o status del candidato (ad esempio, origine etnica, convinzioni religiose, stato di salute eccetera), in quanto in tale caso è necessario il consenso in forma scritta.
      Conseguentemente vengono modificati gli articoli 24 e 26 del codice in materia di consenso preventivo e di consenso scritto per il trattamento dei dati sensibili, prevedendo specifiche ipotesi di esonero dal consenso in caso di invio spontaneo dei curricula.
      La lettera a), numero 3), modifica l'articolo 24 del codice, prevedendo l'esonero dal consenso per i trattamenti effettuati sulla base di rapporti di controllo e di

 

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collegamento tra società e nell'ambito delle altre forme di organizzazione congiunta dell'attività d'impresa (consorzi, associazioni temporanee di imprese, joint venture, reti d'impresa eccetera). La finalità è di semplificare i trattamenti effettuati per le esigenze operative delle imprese, che hanno rapporti di controllo e di collegamento e che rappresentano una componente diffusa nel tessuto imprenditoriale italiano, nel rispetto di un attento bilanciamento degli interessi del titolare, del terzo destinatario e dell'interessato.
      La lettera a), numero 5), modifica l'articolo 34 del codice stabilendo che, per i soggetti che trattano con strumenti elettronici soltanto dati personali non sensibili e come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari, ovvero al coniuge e ai loro parenti, la tenuta del documento programmatico sulla sicurezza (DPS) – prescritta dalla lettera g) del comma 1 dello stesso articolo 34 – è sostituita dall'obbligo di autocertificazione resa dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle misure minime di sicurezza previste dal predetto codice e dal disciplinare tecnico, contenuto nell'allegato B) annesso al codice medesimo.
      Viene poi inserito nell'articolo 34 un nuovo comma 1-ter che contiene precisazioni in ordine alla nozione di «trattamenti effettuati per finalità amministrative e contabili», allo scopo di semplificare le modalità di adempimento degli obblighi di riservatezza da parte degli operatori.
      Si tratta, in particolare, dei trattamenti connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati, quali le attività organizzative interne, quelle funzionali all'adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilità e all'applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro.
      Infine, la lettera a), numero 6), modifica l'articolo 130 del codice al fine di ampliare l'ambito di applicazione della disciplina delle comunicazioni a fini commerciali, consentendo quindi il trattamento dei dati contenuti negli elenchi telefonici pubblici, a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, non solo mediante l'impiego del telefono, ma anche mediante l'utilizzazione della posta cartacea, sempreché non sia stato esercitato il diritto di opposizione con le modalità di cui allo stesso comma 3-bis.
      La lettera b) introduce l'obbligo di pubblicare nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni un elenco degli atti e dei documenti da produrre a corredo di ciascun procedimento amministrativo a istanza della parte; tale adempimento deve essere svolto nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste in base alla legislazione vigente.
      In caso di mancato adempimento dell'obbligo di pubblicazione, l'amministrazione non può opporre diniego adducendo l'omessa allegazione di un atto o di un documento ed è tenuta a invitare gli istanti a regolarizzare la documentazione entro un termine congruo. Il diniego non preceduto dall'invito a regolarizzare la documentazione è nullo.
      La lettera b), numero 6), riguarda le modalità di pubblicazione dei questionari predisposti dalla Società per gli studi di settore (SOSE Spa) per la raccolta dei dati contabili e strutturali di comuni e di province ai fini della determinazione del fabbisogno standard.
      Questi devono essere resi disponibili nel sito internet della medesima società e della data in cui sono disponibili deve essere data notizia con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
      Dalla data di pubblicazione di quest'ultimo provvedimento decorre il termine (previsto a pena del blocco di tutti i trasferimenti a comuni e a province) di
 

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sessanta giorni per la restituzione dei questionari compilati alla SOSE Spa stessa.
      La lettera c) abroga una disposizione introdotta dall'ultimo decreto-legge «Milleproroghe» (articolo 2, comma 16-septies, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10) con lo scopo di eliminare i nuovi costosi adempimenti connessi all'utilizzo dei piccoli serbatoi di gas di petrolio liquefatto (GPL).
      Le disposizioni di cui alla lettera d) mirano a incrementare l'utilizzo delle modalità telematiche nell'erogazione dei servizi ai cittadini da parte delle aziende sanitarie locali (ASL).
      Viene consentito, infatti, il pagamento per via elettronica delle prestazioni erogate, nonché la consegna, tramite web, posta elettronica certificata o altre modalità digitali, dei referti medici, fatto salvo il diritto dell'interessato di ottenere, anche a domicilio, copia cartacea del referto redatto in forma elettronica.
      La lettera e) semplifica la disciplina vigente in materia di trasporti eccezionali su gomma, prevedendo che qualora siano relativi ai beni della medesima tipologia e ripetuti nel tempo, la relativa autorizzazione viene rilasciata periodicamente («una tantum») e in forma semplificata.
      Le disposizioni di cui alla lettera f) introducono una serie di interventi volti a potenziare le attività di misurazione e di riduzione degli oneri amministrativi, in coerenza con gli obiettivi assunti in sede di Unione europea In particolare, la lettera f), numero 1.2), estende a regioni, province e comuni l'attività di misurazione degli oneri gravanti sulle imprese nelle materie di propria competenza, istituendo presso la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, e successive modificazioni, ai fini del coordinamento della misurazione e delle successive attività di riduzione e di uniformazione degli oneri, un Comitato paritetico formato da dodici membri, di cui sei sono designati rispettivamente dai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, gli altri sei sono designati dalla Conferenza unificata, rispettivamente tre tra i rappresentanti delle regioni, uno tra i rappresentanti delle province e due tra quelli dei comuni.
      Il comma 3 estende anche la misurazione degli oneri amministrativi ai settori regolati dalle autorità amministrative indipendenti, le quali operano nell'ambito dei propri ordinamenti e con le risorse disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO 7

      Nell'articolo 7, al comma 1 sono esposti sinteticamente gli argomenti che sono oggetto delle norme di semplificazione e di eliminazione degli adempimenti tributari contenute nel comma 2.
      Il comma 2 introduce una serie di disposizioni di dettaglio volte a specificare le modalità di intervento delle misure enunciate nel comma 1.

Comma 2, lettere da a) a d).
      Le disposizioni recate dalle lettere da a) a d) mirano a tutelare il regolare esercizio dell'attività di impresa delle microimprese e delle piccole e medie imprese, imponendo alle pubbliche amministrazioni di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'attività di controllo nei riguardi di esse e assicurando una maggiore semplificazione dei relativi procedimenti. A tal fine, si prevede che gli accessi dovuti a controlli di natura amministrativa disposti nei confronti delle predette imprese devono essere oggetto di programmazione da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari soggetti interessati.
      In particolare, la lettera a) prevede, in primo luogo, che a livello statale siano disciplinati con decreto interministeriale le modalità e i termini idonei a garantire una concreta programmazione dei controlli in materia fiscale e contributiva, nonché il più efficace coordinamento dei conseguenti accessi presso i locali delle imprese da parte delle Agenzie fiscali, del Corpo

 

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della guardia di finanza, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'INPS e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per l'attività ispettiva. In considerazione di tale programmazione, si prevede che venga dato massimo impulso allo scambio telematico di dati e di informazioni fra le citate amministrazioni. Si prevede, altresì, per tali amministrazioni l'obbligo di informare preventivamente le altre dell'inizio di ispezioni e di verifiche, fornendo al termine delle stesse gli eventuali elementi acquisiti utili ai fini delle attività di controllo di rispettiva competenza. Infine, si dispone che gli appartenenti al Corpo della guardia di finanza eseguano gli accessi in borghese.
      A livello substatale, si prevede che gli accessi presso i locali delle imprese disposti dalle amministrazioni locali, ivi comprese le Forze di polizia locali e le aziende e agenzie regionali e locali, devono essere oggetto di programmazione periodica; il coordinamento degli accessi è affidato, ove istituito, allo sportello unico per le attività produttive, ovvero alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio.
      Per tutti gli accessi disposti dalle pubbliche amministrazioni, si dispone il rispetto dei princìpi della contestualità e della non ripetizione per periodi di tempo inferiori al semestre.
      Si prevede, infine, che gli atti e i provvedimenti, anche sanzionatori, adottati in violazione delle disposizioni recate dai numeri da 1) a 3) della lettera a) del comma 2 costituiscono illecito disciplinare.
      Ai sensi del numero 5) della lettera a), sono esclusi dall'osservanza delle regole dettate dai precedenti numeri da 1) a 4) i controlli e gli accessi in materia di repressione dei reati e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, quelli funzionali alla tutela dell'igiene pubblica, della pubblica incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché i controlli decisi con provvedimento adeguatamente motivato per ragioni di necessità ed urgenza.
      La lettera b) precisa che le disposizioni di cui alla lettera a) costituiscono attuazione dei princìpi recati dalla Costituzione ai fini della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, nonché dei princìpi recati dalla normativa dell'Unione europea in materia di microimprese, piccole e medie imprese. Pertanto, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione alle predette disposizioni.
      La lettera c) modifica la legge n. 212 del 2000, recante lo statuto dei diritti del contribuente, prevedendo che il periodo di permanenza presso la sede del contribuente, così come l'eventuale proroga, non può essere superiore a quindici giorni in tutti i casi in cui la verifica sia svolta presso la sede di imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi, computandosi, ai fini del computo dei giorni lavorativi, i giorni di effettiva presenza degli operatori presso la sede del contribuente.
      La lettera d) estende le disposizioni di cui all'articolo 12 dello statuto dei diritti del contribuente (in materia di diritti e di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali) anche alle attività ispettive o di controllo effettuate dagli enti di previdenza e assistenza obbligatoria.

Comma 2, lettere e) e f).
      La lettera e) introduce una semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e dei sostituti d'imposta eliminando l'obbligo per i dipendenti e pensionati di comunicare annualmente i dati per beneficiare delle detrazioni d'imposta per familiari a carico. Con la modifica apportata si prevede che la comunicazione abbia effetto anche per i periodi d'imposta successivi, salvo l'obbligo di comunicare tempestivamente eventuali variazioni. Inoltre viene eliminata la previsione dell'obbligo di richiedere la detrazione per redditi da lavoro dipendente o da pensione, che è riconosciuta direttamente dal sostituto d'imposta sulla base dei dati in suo possesso.

 

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      Contestualmente all'eliminazione dell'obbligo di comunicazione annuale delle variazioni connesse alla spettanza delle detrazioni per familiari a carico, la lettera f) prevede espressamente l'applicabilità della sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 471 del 1997, da 258 a 2.065 euro. Ai fini del controllo della spettanza delle detrazioni, gli uffici dell'Agenzia delle entrate procederanno sulla base dei poteri previsti dall'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Comma 2, lettere g) e h).
      La lettera g) prevede che i decreti ministeriali, i provvedimenti e gli atti equivalenti adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze, dalle agenzie fiscali e dagli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi non possano richiedere informazioni già disponibili nei propri sistemi informativi, evitando pertanto qualsiasi duplicazione informativa, con indubbi vantaggi per gli utenti.
      La lettera h) prevede inoltre per le agenzie fiscali, gli enti di previdenza e assistenza obbligatoria e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente) la possibilità di stipulare apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con gli enti pubblici economici e con le autorità amministrative indipendenti per acquisire dati e informazioni utili al fine di ridurre gli adempimenti dei cittadini e delle imprese e di garantire una più efficace azione di contrasto delle evasioni e delle frodi, nonché per accertare il diritto e la misura delle prestazioni previdenziali, assistenziali e di sostegno del reddito. Al fine di rafforzare tale prescrizione normativa è altresì espressamente prevista la responsabilità disciplinare e contabile del funzionario in caso di mancata fornitura dei dati.

Comma 2, lettera i).
      La lettera i) introduce una semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in quanto consente di modificare mediante una dichiarazione integrativa la precedente scelta circa l'utilizzo dell'eccedenza d'imposta. In particolare, consente di utilizzare in compensazione l'eccedenza che, nella precedente dichiarazione, era stata richiesta come rimborso e di modificare tale scelta per utilizzare in compensazione la medesima eccedenza. La dichiarazione integrativa può essere presentata entro centoventi giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione che si intende modificare e, comunque, se il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte.

Comma 2, lettera l).
      La lettera l) introduce una disposizione di carattere generale con la quale si prevede che tutti i termini per gli adempimenti e per i versamenti scadenti di sabato o di giorno festivo sono prorogati al successivo giorno lavorativo, se gli adempimenti devono essere effettuati nei confronti di articolazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, comprese le agenzie fiscali. La disposizione elimina le residue incertezze e difformità normative in vigore, tenuto conto delle stratificazioni dell'ordinamento vigente.

Comma 2, lettera m).
      Con la lettera m), al fine di ridurre i costi amministrativi con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, sono elevati i limiti di ricavi per l'adozione della contabilità ordinaria. Tale previsione consente altresì di tenere conto delle contingenti difficoltà economiche delle imprese e di sostenere le stesse nell'evoluzione tecnologica connessa all'adozione della fatturazione elettronica.

Comma 2, lettera n).
      La disposizione è finalizzata a semplificare le procedure di riscossione delle somme dovute in base agli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle entrate contenenti l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi

 

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negli stessi indicati e a razionalizzare gli oneri a carico dei contribuenti destinatari dei predetti atti.
      A tale fine, la novella al comma 1 dell'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 prevede che le disposizioni ivi contenute si applicano con riguardo agli atti emessi a partire dal 1o luglio 2011 e relativi ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi.
      Si specifica, novellando la lettera a) del citato comma 1, che l'avviso di accertamento con formula esecutiva si riferisce agli atti emessi ai fini delle imposte sui redditi, compresa l'IRAP, oltre che dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). Al fine di agevolare i contribuenti, si delimita il novero degli atti successivi all'avviso di accertamento con formula esecutiva che contengono l'intimazione di pagare entro sessanta giorni dalla notifica.
      Si prevede, inoltre, espressamente che la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute sulla base degli avvisi di accertamento esecutivi e degli altri atti nei termini previsti.
      Si stabilisce, infine, che in caso di richiesta, da parte del contribuente, della sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, l'esecuzione forzata è sospesa fino alla data di emanazione del provvedimento che decide sull'istanza di sospensione e, in ogni caso, per un periodo non superiore a centoventi giorni dalla data di notifica dell'istanza stessa.
      Tale disposizione non si applica con riguardo alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.
      La norma affianca, pertanto, alla sospensione amministrativa della riscossione già prevista dall'articolo 29, comma 1, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, un'ipotesi di sospensione ope legis dell'esecuzione forzata al verificarsi di tutti i presupposti di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
      Infine, allo scopo di semplificare le procedure di riscossione coattiva con connessi minori oneri amministrativi, si chiarisce che ai fini dell'espropriazione forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui alla citata lettera a) del comma 1 dell'articolo 20, come trasmesso all'agente della riscossione con le modalità determinate con il provvedimento di cui alla lettera b), tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza.

Comma 2, lettera o).
      L'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha introdotto l'obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'IVA, di importo non inferiore a 3.000 euro.
      Tale disposizione, mirata a rafforzare gli strumenti a disposizione dell'amministrazione finanziaria per il contrasto dei comportamenti fraudolenti, soprattutto in materia di IVA, ma anche per ostacolare diffuse forme di evasione ai fini delle imposte sul reddito, risponde, al tempo stesso, alla finalità di circoscrivere gli adempimenti a una ristretta platea di titolari di partita IVA, escludendo milioni di soggetti di minori dimensioni per i quali gli oneri connessi all'adempimento dell'obbligo in questione sono stati ritenuti dal legislatore non proporzionati alla pur importante finalità della disposizione.
      Nell'ottica della necessaria proporzionalità degli adempimenti amministrativi richiesti ai contribuenti ai fini dell'attività di contrasto dell'evasione e delle frodi in relazione ai rischi inerenti alle attività controllate e di evitare oneri per i contribuenti qualora sussistano modalità alternative di acquisizione delle informazioni necessarie a garantire un'efficace contrasto dell'evasione nel settore dell'IVA ma

 

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anche delle imposte dirette, la disposizione prevede, nell'ottica della semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, l'esclusione dell'obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'IVA di cui all'articolo 21 del citato decreto-legge n. 78 del 2010, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini della medesima imposta, in tutti i casi in cui il pagamento dei corrispettivi avviene mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari obbligati alla comunicazione dei rapporti e delle operazioni con la clientela all'anagrafe tributaria.

Comma 2, lettera p).
      La lettera p), in un'ottica di semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti, è volta a esonerare dall'obbligo di tenuta della scheda carburante i soggetti che acquistano il carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
      Tali strumenti di pagamento – sebbene non consentano, come la scheda carburante, l'univoca attribuzione del rifornimento all'autoveicolo utilizzato nell'esercizio dell'attività d'impresa, dell'arte e della professione – sono, comunque, idonei a consentire l'identificazione del soggetto che effettua il rifornimento, nonché la corretta determinazione dell'ammontare dello stesso, ai fini di un eventuale controllo fiscale.

Comma 2, lettere q) e r).
      La lettera q) modifica il regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia, di cui al decreto del Ministro delle finanze n. 41 del 1998, semplificando le procedure a favore dei soggetti che, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), intendono avvalersi della detrazione d'imposta ai fini IRPEF del 36 per cento delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi di ristrutturazione edilizia.
      La presente disposizione introduce un'importante semplificazione ai fini della fruizione del beneficio fiscale in argomento, in quanto la normativa preesistente imponeva ai contribuenti di trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, all'ufficio dell'Agenzia delle entrate, mediante raccomandata, comunicazione della data di inizio dei lavori redatta su un apposito modello, unitamente ad altri documenti quali: copia della concessione, autorizzazione ovvero comunicazione di inizio dei lavori, se previste dalla legislazione vigente in materia edilizia; dati catastali identificativi dell'immobile o, in mancanza, copia della domanda di accatastamento; copia delle ricevute di pagamento dell'imposta comunale sugli immobili relativa agli anni a decorrere dal 1997, se dovuta; nel caso di interventi effettuati su parti comuni dell'edificio residenziale di cui all'articolo 1117 del codice civile, copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese.
      Ai fini della fruizione del beneficio, con il presente decreto si prevede che sarà sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile, nonché, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione. Il contribuente sarà tenuto a conservare e a esibire a richiesta degli uffici i documenti che saranno indicati in apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
      La lettera r), inoltre, sempre a fini di semplificazione, provvede ad abrogare la disposizione che impone di evidenziare in fattura il costo della manodopera ai fini della spettanza della detrazione dell'IRPEF per le ristrutturazioni edilizie.

Comma 2, lettera s).
      La lettera s) prevede che per singole spese di importo non superiore a 1.000

 

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euro – relative a corrispettivi periodici per servizi resi, in due esercizi economici, in base a contratti di fornitura di servizi ovvero di somministrazione di beni (gas, luce eccetera) – la deduzione fiscale del costo avviene nel periodo d'imposta in cui è ricevuto il documento probatorio (fattura). La disposizione, applicabile ai soli soggetti in contabilità semplificata, deroga al generale principio di competenza economica in favore del principio della registrazione ai fini dell'IVA.

Comma 2, lettera t).
      La lettera t), al fine di semplificare le procedure di riscossione dei contributi previdenziali risultanti da liquidazione, controllo e accertamento delle dichiarazioni dei redditi, abroga l'articolo 32-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale prevede che:

          l'iscrizione a ruolo delle somme determinate ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, che risultano dovute a titolo di contributi e di premi, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato o per omesso versamento, è effettuata direttamente dall'Agenzia delle entrate, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di contenzioso e fermo restando lo status di enti creditori per gli enti previdenziali interessati che mantengono la titolarità dei poteri di sospensione e di sgravio della riscossione;

          la società di riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, provvede a riversare le somme riscosse a ciascuna delle articolazioni interne degli enti previdenziali creditori ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni;

          le suddette disposizioni si applicano con riferimento ai contributi e ai premi dovuti in base alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 e successivi.

      La presente disposizione precisa, quindi, la competenza dell'INPS all'iscrizione a ruolo dei contributi e dei premi previdenziali e assistenziali di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in base alle disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relative al recupero, tramite avviso di addebito con valore di titolo esecutivo emesso dagli uffici dell'INPS, delle somme a qualunque titolo dovute all'istituto, che si applicano anche ai contributi e ai premi previdenziali e assistenziali risultanti da liquidazione, controllo e accertamento effettuati dall'Agenzia delle entrate in base alle dichiarazioni dei redditi.
      Sono in tal modo assicurate l'unitarietà nella gestione della riscossione coattiva dei premi e contributi previdenziali e la semplificazione delle procedure operative.
      Viene, poi, introdotta una norma transitoria necessaria per specificare che la competenza dell'Agenzia delle entrate permane relativamente all'iscrizione a ruolo dei contributi e dei premi previdenziali e assistenziali di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, che risultano dovuti per gli anni d'imposta 2007 e 2008 in base agli esiti dei controlli automatici e formali di cui agli articoli 2 e 3 del medesimo decreto legislativo n. 462 del 1997 e per gli anni d'imposta 2006 e successivi in base agli accertamenti notificati entro il 31 dicembre 2009.

Comma 2, lettere u) e v).
      La lettera u) introduce modifiche alla disciplina vigente volte a semplificare gli adempimenti dei contribuenti nell'accedere alla rateazione delle somme dovute a seguito del controllo delle dichiarazioni fiscali.
      In particolare si elimina l'obbligo della preventiva istanza se l'importo dovuto a seguito del controllo delle dichiarazione è superiore a duemila euro e a cinquecento

 

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euro se l'importo dovuto deriva dalla liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata.
      La lettera v) prevede inoltre la prestazione della garanzia solo per gli importi dovuti con esclusione della prima rata, al fine di eliminare l'obbligo della prestazione della garanzia per somme già versate all'erario.

Comma 2, lettera z).
      La lettera z) adegua ai valori di mercato correnti l'ammontare del costo dei beni per i quali – in luogo del verbale redatto da pubblici funzionari, da ufficiali del Corpo della guardia di finanza o da notai che hanno presenziato alla loro distruzione o trasformazione – è ammessa la presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, al fine di vincere la presunzione di cessione di beni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441.

Comma 2, lettera aa).
      La lettera aa) aggiorna il testo dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695 – concernente semplificazioni in materia di adempimenti IVA – al fine di adeguare gli importi originariamente previsti e i riferimenti ivi contenuti, laddove richiamano disposizioni ormai abrogate, e inserisce un nuovo comma volto ad estendere alle autofatture di importo inferiore a 300 euro – emesse dai cessionari o dai committenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 – la semplificazione contabile prevista per le fatture di modico valore dai commi 1 e 6 del medesimo articolo 6.
      In particolare, per effetto della modifica, per le autofatture emesse nel corso del mese, di importo inferiore a 300 euro, è consentita l'annotazione – entro i termini di cui agli articoli 23, primo comma, e 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 – di un documento riepilogativo (in luogo dei singoli documenti), nel quale devono essere indicati i numeri delle fatture cui si riferisce, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata.

Comma 2, lettera bb).
      La modifica normativa introdotta dalla lettera bb), numero 1), è volta a determinare una maggiore certezza delle scadenze di versamento e risponde alla necessità di semplificare gli adempimenti degli enti pubblici.
      Dal 1o gennaio 2008, al fine di razionalizzare il sistema di versamento delle imposte e dei contributi degli enti pubblici, è stato introdotto il modello F24 EP, utilizzato dagli enti pubblici e dai soggetti individuati dalle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 (enti soggetti al sistema della Tesoreria unica dello Stato).
      Il nuovo sistema di versamento ha profondamente innovato le modalità di effettuazione dei pagamenti diretti presso la Banca d'Italia, lasciando invariata la normativa di riferimento in materia di scadenza dei versamenti stessi.
      Allo stato attuale la disciplina dei termini per i versamenti fiscali effettuati dagli enti pubblici è contenuta in diverse norme, che fissano scadenze diverse a seconda della tipologia di imposta da versare.
      In analogia a quanto previsto riguardo alla generalità dei contribuenti relativamente alle somme da versare con il modello F24, con la lettera bb) si dispone, a partire dal 1o luglio 2011, l'accorpamento delle diverse scadenze, anche per i soggetti che utilizzano il modello F24 EP, al giorno 16 del mese di scadenza.
      L'accorpamento dei termini comporta una maggiore efficienza del sistema di riscossione dei tributi e dei contributi. Tale previsione, infine, non determina alcun effetto né di cassa né di competenza

 

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sul bilancio dello Stato in quanto riguarda operazioni di girofondi all'interno della tesoreria statale.
      Il numero 2), inoltre, tenuto conto delle inevitabili difficoltà connesse all'introduzione delle procedure telematiche di versamento, e al fine di evitare che ritardi di pochi giorni comportino onerose sanzioni a carico degli enti pubblici, con possibili ricadute sui cittadini in termini di qualità dei servizi offerti, modifica quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 32-ter del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, estendendo la non applicabilità delle sanzioni anche ai versamenti relativi ai periodi d'imposta 2009 e 2010.

Comma 2, lettera cc).
      La lettera cc) intende chiarire che le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, in materia di aliquote di accisa e di IVA sul gas naturale per combustione per usi civili vanno applicate al singolo contratto di somministrazione, indipendentemente dal numero di unità immobiliari riconducibili allo stesso. Com’è noto, il decreto legislativo n. 26 del 2007 ha recepito nell'ordinamento la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ha ristrutturato il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità. In particolare, l'articolo 2, comma 5, del citato decreto ha sostituito, a decorrere dal 1o gennaio 2008, il numero 127-bis) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'aliquota IVA, nella misura del 10 per cento, applicabile alle somministrazioni di gas.
      Le disposizioni ai fini dell'IVA sono state, di fatto, armonizzate con quelle previste in materia di accise, contenute nell'articolo 26 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1995, n. 504, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 26 del 2007, dove il consumo di gas viene distinto tra usi civili e usi industriali, e, con riferimento ai primi, la misura delle diverse aliquote di accisa è determinata in base a scaglioni di consumo annui. Invero, nell'ottica di una più semplice e uniforme applicazione delle disposizioni concernenti il settore delle accise e quello dell'IVA, è stata assunta, ai fini dell'IVA, la stessa qualificazione di usi civili utilizzata ai fini dell'applicazione dell'accisa sul gas naturale ai sensi del medesimo articolo 26.
      In base alla disposizione normativa, di natura interpretativa, che si intende introdurre, l'aliquota agevolata IVA del 10 per cento di cui al numero 127-bis) della parte III della tabella A (oltre che, conseguentemente, le disposizioni in materia di accise) va applicata al singolo contratto di somministrazione di gas naturale per combustione per usi civili. La disposizione fa riferimento all'utente del rapporto contrattuale di somministrazione: pertanto, ai fini dell'applicazione della predetta aliquota IVA rileverà il consumo imputabile al soggetto titolare dell'utenza.
      L'introduzione della disposizione si rende necessaria al fine di superare le numerose incertezze interpretative e problematiche applicative sorte con riferimento al trattamento tributario previsto per le somministrazioni di gas naturale destinato alla combustione per usi civili, con particolare riferimento al caso della somministrazione di gas metano per usi civili nei confronti di condomìni e di cooperative di abitanti di edifici abitativi che utilizzano impianti di tipo centralizzato e collettivo.
      Tanto premesso, considerato che sulla base della norma che si intende introdurre si fa riferimento all'utente del rapporto contrattuale di somministrazione, nel caso in cui titolare del rapporto contrattuale di fornitura o di somministrazione sia lo stabile condominiale, per il quale l'utenza è attivata unitariamente, l'aliquota IVA agevolata del 10 per cento (oltre che, conseguentemente, le disposizioni in materia di aliquote di accisa) è applicabile per la somministrazione imputabile al condominio medesimo limitatamente a 480 metri cubi annui.

 

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Comma 2, lettere dd), ee), ff) e gg).
      Le disposizioni recate dalle lettere da dd) a gg) si riferiscono alla disciplina originariamente contenuta negli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), che hanno previsto la facoltà di rideterminare il valore di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati e di terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti da persone fisiche alla data del 1o gennaio 2002. A tal fine, i contribuenti erano tenuti a predisporre un'apposita perizia giurata di stima e a versare un'imposta sostitutiva del 2 o del 4 per cento, entro il 30 settembre 2002. Disposizioni successive hanno modificato la data cui fare riferimento per il possesso dei beni e hanno prorogato i termini per l'effettuazione dei relativi adempimenti.
      Con la lettera dd) sono modificati la data di possesso dei terreni e delle partecipazioni alla quale il contribuente deve fare riferimento, nonché i termini entro i quali effettuare i relativi adempimenti (redazione della perizia e versamento della prima o unica rata). In particolare, il presupposto per potersi avvalere della norma di rideterminazione è il possesso dei beni al 1o luglio 2011 e il termine entro il quale predisporre la perizia e versare l'imposta sostitutiva (ovvero la prima rata dell'imposta dovuta) è fissato al 30 giugno 2012.
      La lettera ee), inoltre, intende risolvere il problema che si è verificato in capo a quei soggetti che, a seguito delle varie disposizioni che hanno previsto la possibilità di rideterminare il valore di terreni e di partecipazioni, hanno effettuato più volte la rideterminazione del valore del medesimo bene e, in mancanza di una disposizione che preveda lo scomputo dell'imposta sostitutiva già versata, sono stati costretti a esperire la procedura del rimborso nel rispetto del termine di quarantotto mesi previsto dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In particolare, è prevista per i soggetti che si avvalgono della rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati o di terreni edificabili e con destinazione agricola la possibilità di detrarre dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione quanto già versato, a titolo di imposta sostitutiva, per la precedente rideterminazione dei medesimi beni.
      La lettera ff) disciplina l'ipotesi in cui il contribuente in sede di versamento non effettui il predetto scomputo (cosiddetta «compensazione verticale»). In tal caso è prevista la possibilità di chiedere il rimborso dell'imposta sostitutiva pagata in precedenza, ai sensi del predetto articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e si stabilisce che il termine di decadenza per la richiesta di rimborso, previsto dal citato articolo 38, decorre dalla data in cui si verifica la duplicazione del versamento, cioè dal pagamento dell'imposta relativa all'ultima rideterminazione effettuata. Tale disciplina si applica anche ai versamenti effettuati alla data di entrata in vigore della norma in esame. Ne deriva, pertanto, che per detti versamenti la richiesta di rimborso dovrà essere presentata entro quarantotto mesi dall'ultima rideterminazione effettuata, tenendo conto ovviamente dei mesi già trascorsi alla data di entrata in vigore della norma.
      Infine, la lettera gg), allo scopo di non svantaggiare i soggetti per i quali i predetti termini siano ormai decaduti, prevede per tali contribuenti una sorta di riammissione nei termini, per cui gli stessi possono chiedere, comunque, il rimborso entro un anno dalla data di entrata in vigore delle disposizioni medesime.

ARTICOLO 8

      L'articolo 8 detta disposizioni destinate a favorire la crescita e la stabilità delle piccole e medie imprese per fronteggiare l'attuale fase di crisi economica.
      Il comma 1 apporta alcune modifiche al decreto legislativo n. 276 del 2003 al fine di favorire il reinserimento delle donne prive di un regolare impiego nel mondo del lavoro.

 

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      Il comma 2 amplia la disciplina vigente, introducendo nel novero delle attività economiche che possono beneficiare del regime di attrazione europea anche l'attività di direzione e di coordinamento di gruppi di imprese. Si elimina anche il vincolo temporale di tre anni. Il regime di attrazione, pertanto, perdura fino al mutare dei presupposti di fatto e di diritto in virtù dei quali lo stesso è stato concesso.
      Il comma 3 prevede l'obbligo per i commissari straordinari di chiudere le procedure di amministrazione straordinaria aperte da molti anni pubblicando un invito a presentare offerte di concordato. Dette offerte devono essere finalizzate all'assunzione delle attività e delle passività della procedura nonché del contenzioso pendente. Gli offerenti possono presentare offerte anche per una o per alcune delle società del gruppo soggette alla procedura. La mancata individuazione di offerte idonee, per le imprese nelle quali non si pongano problemi occupazionali, determina la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria.
      Il comma 3, lettera c), modifica il decreto legislativo n. 270 del 1999 al fine di superare le criticità connesse alla fattispecie, non infrequente, della cessione di un ramo d'azienda in perdita da parte di un'impresa che tenta di salvarsi sacrificando solo la parte più compromessa. Si tratta, in particolare, di quella specifica ipotesi nella quale, entro l'anno successivo a tale operazione di cessione, sia la società cedente che quella cessionaria sono divenute insolventi e quindi ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria.
      In tale ipotesi, la sottoposizione di entrambe alla procedura concorsuale porta con sé anche la cristallizzazione degli effetti della cessione, la cui rimozione resterebbe affidata esclusivamente a un'eventuale pronuncia giudiziale di nullità, in contrasto con gli interessi pubblicistici alla conservazione dell'impresa propri dell'amministrazione straordinaria.
      Tale circostanza, da un lato, impedisce ai creditori post cessione (in primis i lavoratori) del ramo d'azienda ceduto di far valere le proprie ragioni di credito anche nei confronti della società cedente e, dall'altro, compromette un'eventuale ricollocazione dei rispettivi complessi aziendali attraverso lo sfruttamento di possibili sinergie tra i medesimi, in vista della migliore ricollocazione sul mercato anche in termini di salvaguardia dell'occupazione.
      La ratio dell'intervento è pertanto quella di assicurare, pur nel rispetto delle regole concorsuali e del principio di autonomia patrimoniale delle società, una maggiore tutela sia agli interessi dei creditori che alla conservazione delle attività facenti capo a entrambe le procedure. Si introduce, pertanto, il principio della responsabilità solidale dell'impresa cedente rispetto ai debiti maturati dalla cessionaria, a far data dalla cessione e fino alla dichiarazione di insolvenza, in un periodo di tempo comunque predeterminato (massimo un anno).
      Inoltre, si attribuisce al Ministro dello sviluppo economico, nell'ambito del più generale potere di vigilanza che già gli compete, un potere di indirizzo teso ad assicurare il necessario coordinamento tra le procedure per la salvaguardia dell'unità operativa dei rispettivi complessi aziendali.
      Il comma 4 istituisce i titoli di risparmio per l'economia meridionale al fine di favorire l'afflusso di capitali verso investimenti a medio-lungo termine delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno.
      I suddetti titoli sono strumenti finanziari con scadenza non inferiore a diciotto mesi, emessi da banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie, che possono essere sottoscritti, sotto forma di titoli nominativi o al portatore, da persone fisiche non esercenti attività di impresa [comma 4, lettere a) e b)].
      Le lettera c) estende ai titoli di risparmio la disciplina di cui al decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, e prevede, relativamente all'imposta sostitutiva sugli interessi di cui all'articolo 2 del citato decreto legislativo, l'applicazione di un'aliquota
 

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di favore nella misura del 5 per cento, anche nei casi in cui i sottoscrittori si trovino in una situazione di regime di risparmio gestito individuale (consistente nella tassazione del risultato della gestione maturato nel periodo d'imposta), disciplinato dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 461 del 1997.
      La lettera d) identifica in 3 miliardi di euro cumulativi la soglia massima annua di emissione dei titoli di risparmio per l'economia meridionale; tale soglia può essere modificata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno.
      La lettera e) fissa il limite massimo di emissione per singola banca nel 20 per cento dell'importo nominale complessivo annuo di cui alla precedente lettera. Inoltre, al fine di evitare il rischio di eccessiva concentrazione dello strumento sulla singola banca, la lettera e) fissa nel 30 per cento del patrimonio di vigilanza consolidato del gruppo bancario o individuale della banca non facente parte di un gruppo bancario il limite massimo di emissione.
      La lettera f) affida a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il compito di stabilire le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, con riguardo, tra l'altro, alle modalità attuative e di monitoraggio dei titoli di risparmio per l'economia meridionale.
      La lettera g) abroga le disposizioni contenute nei commi da 178 a 181 dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria 2010).
      Il comma 5, lettera a), detta disposizioni finalizzate ad assicurare la continuità e l'autonomia del Fondo di garanzia, in linea sia con quanto già stabilito dall'articolo 11, commi 1 e 4, del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, che ha previsto il rifinanziamento del Fondo di garanzia e la garanzia di ultima istanza sugli interventi del Fondo stesso a favore delle piccole e medie imprese e delle imprese artigiane, sia con quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 5 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009, che reca ulteriori risorse destinate al Fondo.
      In particolare, la novella è volta a eliminare la disposizione contenuta nel comma 847 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 che, nel prevedere l'istituzione del Fondo per la finanza d'impresa, stabilisce la soppressione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, pur mantenendone l'operatività fino all'emanazione delle norme attuative del citato Fondo per la finanza d'impresa.
      Pertanto, in coerenza con gli importanti interventi di rafforzamento del Fondo di garanzia già introdotti di recente per fronteggiare la grave crisi economica, si rende necessario eliminare la disposizione che ne prevede la soppressione, al fine di escludere ogni eventuale problematica a livello interpretativo-attuativo.
      Tale modifica consentirebbe, per altro verso, di avviare l'operatività del Fondo per la finanza d'impresa, che finora, anche per i predetti motivi, non ha trovato attuazione.
      La lettera b) prevede la possibilità di procedere ad opportune razionalizzazioni della disciplina regolamentare del Fondo, improntate ai seguenti obiettivi prioritari di:

          salvaguardare gli effetti sulla finanza pubblica che possono derivare sia da una riduzione delle risorse del Fondo connessa alle garanzie concesse, sia dall'eventuale intervento della garanzia dello Stato di ultima istanza;

          individuare ed eventualmente stanziare le risorse che si rendessero necessarie per assicurare l'intervento del Fondo a seguito del significativo incremento dell'operatività connesso alla grave crisi economica in corso e al recente, importante ampliamento della platea dei beneficiari del Fondo (imprese artigiane, autotrasportatori, imprese subfornitrici di società in amministrazione straordinaria);

          accrescere l'efficienza dello strumento in termini di sostegno al finanziamento delle piccole e medie imprese, anche

 

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mediante forme di intervento innovative e il contenimento dei relativi oneri a carico delle imprese.

      Al fine del raggiungimento di tali obiettivi si prevede la possibilità di emanazione di decreti di iniziativa dell'amministrazione cui compete istituzionalmente la materia della garanzia dello Stato, la politica relativa ai mercati finanziari e alle attività creditizie, il monitoraggio della finanza pubblica, con il necessario concerto dell'amministrazione titolare della politica di sostegno alle imprese.
      In tale contesto di aggiornamento del Fondo, è inoltre prevista la possibilità di introdurre – a titolo oneroso – forme di intervento innovative per il sostegno al capitale di rischio.
      Invero, tra le operazioni ammissibili alla garanzia del Fondo, l'articolo 15, comma 2, della legge n. 266 del 1997 già prevede le «partecipazioni temporanee e di minoranza al capitale delle piccole e medie imprese».
      In Italia, il sistema industriale è largamente caratterizzato dalla presenza di piccole e medie imprese diffuse sul territorio, che in buona parte presentano strutturalmente un problema di sottocapitalizzazione.
      Al fine di stimolare l'immissione di nuove risorse nel patrimonio delle società da destinare allo svolgimento dell'attività dell'impresa, occorre prevedere un adeguato meccanismo di incentivi per chi apporta nuovo capitale, anche attraverso l'ampliamento dei soggetti apportatori. In particolare, la norma proposta prevede un'estensione della garanzia a operatori che si sono sviluppati prevalentemente in una fase successiva all'emanazione della normativa vigente ma che stanno assumendo un ruolo rilevante nel compiere operazioni di ricapitalizzazione, quali i fondi di private equity.
      La disposizione non comporta nuove o maggiori spese.
      Le disposizioni di cui al comma 5, lettera c) consentono un'utilizzazione più semplice e flessibile delle risorse già impegnate, ma non impiegate, del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) modificando, in parte, il meccanismo che regola l'allocazione e l'utilizzo delle risorse, pur salvaguardando l'invarianza finanziaria sul bilancio dello Stato. L'obiettivo è quello di potenziare l'efficacia del FRI, rendendolo uno strumento innovativo di credito agevolato alle imprese, tale da rispondere alle varie esigenze del ciclo economico e in linea con i più moderni strumenti di supporto oggi attivi in Europa.
      Per completezza si precisa che il FRI, istituito dalla legge n. 311 del 2004 presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, è finalizzato alla concessione alle imprese di finanziamenti agevolati che assumono la forma dell'anticipazione, rimborsabile con un piano di rientro pluriennale. Il FRI, assistito da una garanzia sussidiaria di ultima istanza del Ministero dell'economia e delle finanze e da una dotazione pluriennale di 150 milioni di euro sul bilancio statale per coprire il differenziale dell'interesse agevolato, ha una dotazione attuale di 6 miliardi di euro alimentata con le risorse del risparmio postale. Successive variazioni della dotazione possono essere disposte dalla Cassa depositi e prestiti Spa, in relazione alle dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse.
      Il funzionamento del FRI è stato finora strettamente legato a quello delle singole leggi agevolative erogatrici di sovvenzioni a fondo perduto gestite dai Ministeri titolari di vari regimi di aiuto (Ministeri dello sviluppo economico, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti), sostituendo una parte della sovvenzione con un prestito a tasso agevolato. La riduzione nel tempo dei contributi a fondo perduto ha contribuito a uno scarso utilizzo del FRI. Le risorse disponibili risultano pertanto ad oggi largamente inutilizzate.
      In particolare, le modifiche normative prevedono che fino al 50 per cento delle risorse rimaste inutilizzate a valere sulle allocazioni inizialmente disposte dal CIPE,

 

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incluse le risorse derivanti da rientri di capitale dei finanziamenti già erogati, da revoche o da rimodulazione o rideterminazione delle agevolazioni concedibili, sia destinato al finanziamento agevolato delle imprese attraverso l'intermediazione di enti creditizi, con priorità per quelle di dimensioni piccole e medie e anche mediante meccanismi di condivisione del rischio creditizio.
      Tale previsione non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto interamente realizzabile nell'ambito delle dotazioni finanziarie di cui il FRI già dispone.
      Il comma 5, lettera d), modifica la legge n. 108 del 1996, rideterminando in aumento la soglia oltre la quale il tasso di interesse deve considerarsi usurario, così da restituire margini di azione alle banche e agli altri intermediari finanziari.
      Il comma 5, lettera e), modifica l'articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, estendendo alle società controllate da società quotate la norma che esclude le società quotate affidatarie dirette di servizi pubblici locali dai divieti di partecipazione alle gare pubbliche.
      Il comma 5, lettera f), modifica il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, prevedendo che nell'ambito dei servizi di pagamento, diversamente da quanto previsto nella disciplina sulla trasparenza, le parti possono derogare, in tutto o in parte, alla disciplina sulle variazioni unilaterali del contratto, qualora il cliente non sia un consumatore né una micro impresa.
      Il comma 5, lettera g), allinea la disciplina in tema di modifica unilaterale delle condizioni (articolo 118 TUB) con quella dettata per i sistemi di pagamento (contenuta nell'articolo 126-sexies TUB), prevedendo che le parti possano accordarsi nel senso che le previsioni contenute nell'articolo 118 non si applichino, interamente o parzialmente, se il cliente non è un consumatore o una micro impresa. L'eventuale deroga alle disposizioni dell'articolo 118 può, ovviamente, includere anche la necessaria sussistenza di un giustificato motivo per l'esercizio dello ius variandi, come previsto al comma 1 dell'articolo 118. Si rende da ultimo necessario introdurre una norma di diritto transitorio, che regoli le modalità con cui gli intermediari dovranno effettuare gli interventi sui contratti in essere all'indomani dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni.
      Il comma 6 introduce la possibilità, fino al 31 dicembre 2012, di rinegoziare i mutui a tasso variabile di importo non superiore a 150.000 euro, stipulati per l'acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, a condizione che il soggetto richiedente presenti una attestazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30.000 euro e non abbia avuto ritardi nei precedenti pagamenti. In sede di rinegoziazione, può essere previsto anche l'allungamento del piano di rimborso del mutuo per un periodo massimo di cinque anni, purché la durata residua del mutuo all'atto della rinegoziazione non diventi superiore a venticinque anni. In caso di rinegoziazione è prevista la surroga di diritto delle banche nelle garanzie ipotecarie, senza il compimento di alcuna formalità o annotazione.
      Il comma 7 introduce disposizioni finalizzate ad allineare l'esercizio del credito allo standard europeo.
      La lettera a) modifica l'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, per adeguare l'esecuzione dei servizi di pagamento ai tempi di gestione delle operazioni, prevedendo un tempo di esecuzione maggiore di una giornata lavorativa per le operazioni disposte su supporto cartaceo, in ragione della maggiore onerosità in termini di tempo della gestione del supporto cartaceo. Ad oggi tale possibilità è prevista fino al 1o gennaio 2012.
      Le lettere da b) a f) modificando, tra l'altro, la cosiddetta «legge sull'assegno», introducono previsioni dirette ad attribuire valore giuridico alla presentazione al pagamento in forma elettronica degli assegni bancari e circolari (la legge sull'assegno
 

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prevede oggi esclusivamente la forma cartacea).
      Le disposizioni riguardano anche la validità degli atti di constatazione del mancato pagamento (protesto e constatazione equivalente) effettuati sugli assegni presentati elettronicamente, introducendo anche per tali atti la possibilità che siano eseguiti in forma elettronica.
      Il comma 8 detta disposizioni di semplificazione delle operazioni di portabilità dei mutui.
      In particolare:

          si esplicita in maniera chiara il momento dal quale avviare il computo dei trenta giorni entro cui è necessario perfezionare l'operazione di portabilità;

          si precisa che il termine «valore» del mutuo, preso a riferimento per la determinazione del predetto risarcimento, va inteso nel senso di importo della quota capitale del finanziamento ancora da rimborsare. La modifica è finalizzata a disciplinare, mediante l'emanazione di un apposito provvedimento, le modalità di presentazione al conservatore, per via telematica, dell'atto di surrogazione per consentire, mediante la semplificazione delle relative procedure, un più agevole ricorso alle operazioni di portabilità dei mutui.

      Il comma 9 introduce varie semplificazioni negli adempimenti tributari per lo Stato e gli enti pubblici.
      La disposizione in commento, attraverso modifiche all'articolo 32 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, riformula la disciplina fiscale dei fondi immobiliari sulla base dei seguenti princìpi:

          comma 3 del novellato articolo 32: il regime fiscale dei fondi disciplinati dagli articoli 6, 8 e 9 del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, resta invariato per i fondi partecipati esclusivamente da investitori istituzionali come individuati dalla norma. Tale regime si applica indipendentemente dall'entità della quota di partecipazione dei predetti soggetti;

          comma 3-bis del novellato articolo 32: si modifica il regime fiscale attualmente previsto per i proventi nei seguenti termini:

              1) è conservato il regime di cui all'articolo 7 del citato decreto-legge n. 351 del 2001 per i proventi attribuiti agli investitori istituzionali;

              2) per i partecipanti diversi da quelli istituzionali, come definiti nel comma 3 del novellato articolo 32, che possiedono una quota di partecipazione superiore al 5 per cento è introdotto il regime di tassazione per trasparenza. Tale regime si applica sui proventi indicati nei rendiconti annuali o di chiusura del fondo;

              3) resta fermo il regime ordinario del citato articolo 7 del decreto-legge n. 351 del 2001 per i partecipanti diversi da quelli istituzionali che possiedono una quota di partecipazione pari o inferiore al 5 per cento.

      In estrema sintesi, il regime fiscale vigente sarà riservato ai soli partecipanti che non possiedono più del 5 per cento delle quote del fondo e agli investitori istituzionali di cui al comma 3 dello stesso articolo 32.
      Inoltre (comma 4-bis del novellato articolo 32), i soci che detengono una partecipazione superiore al 5 per cento alla data del 31 dicembre 2010 e che a decorrere dal periodo d'imposta 2011 sono assoggettati al regime della trasparenza sono altresì tenuti al versamento di un'imposta sostitutiva del 5 per cento calcolata sul valore medio delle quote detenute nel 2010.
      È previsto, infine (comma 5 del novellato articolo 32), che l'assemblea dei partecipanti, nell'ipotesi in cui partecipino soggetti diversi dagli investitori istituzionali che detengono una quota superiore al 5 per cento, possa deliberare, entro il 31 dicembre 2011, la liquidazione del fondo. In tal caso, la società di gestione del risparmio preleva a titolo di imposta sostitutiva

 

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delle imposte sui redditi un ammontare pari al 7 per cento del valore netto del fondo risultante dal prospetto redatto al 31 dicembre 2010. È altresì dovuta un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP del 7 per cento sui risultati maturati dal 1o gennaio 2011 e fino alla conclusione della liquidazione, che deve comunque essere conclusa nel termine massimo di cinque anni.
      In tal caso non trova applicazione l'imposta sostitutiva dovuta dai partecipanti né l'imposizione per trasparenza.
      Il comma 10 modifica l'articolo 239 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005, circoscrivendo la tutela dei disegni e dei modelli industriali con le forme previste per il diritto d'autore alle sole opere di disegno industriale divenute di pubblico dominio prima del 19 aprile 2001, a seguito della cessazione degli effetti della registrazione, escludendo, di converso, tale tutela per le opere di pubblico dominio in quanto mai registrate.
      Quanto al regime transitorio di cui al secondo periodo dell'attuale testo dell'articolo 239 del codice della proprietà industriale, lo stesso andrà ovviamente riferito ai soli disegni e modelli registrati in Italia o con effetti in Italia che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, erano divenuti di pubblico dominio.
      I commi 11 e 12 consentono la cessione dei crediti per contributi europei erogati nell'ambito della politica agricola comune (contributi PAC), al fine di garantire maggiore liquidità agli agricoltori e di dare sostegno alle attività del settore. Le modalità saranno definite con apposito decreto ministeriale.

ARTICOLO 9

      I commi 1 e 2 introducono nuove forme di contratti di programma per la ricerca con soggetti pubblici o privati, anche in forma associata, denominati ”contratti di ricerca strategica”, al fine di realizzare iniziative oggetto di programmazione negoziata volte a valorizzare prevalentemente le aree sottoutilizzate e del Mezzogiorno.
      I commi da 3 a 16 prevedono e disciplinano l'istituzione di una Fondazione per il merito con l'obiettivo di coordinare gli apporti pubblici e privati previsti dall'articolo 4 della legge n. 240 del 2010. La Fondazione per il merito dovrà elaborare mediante una prova nazionale, una graduatoria di studenti meritevoli, che potranno accedere sia a prestiti (buoni di studio) a tassi vantaggiosi erogati dalla Fondazione, sia a finanziamenti accordati dal sistema bancario e garantiti dalla medesima Fondazione. In tale sistema, previa creazione di una linea di finanziamento con soggetti terzi, la Fondazione impiegherà le risorse proprie principalmente per concedere garanzie ed effettuare accantonamenti (secondo coefficienti da stabilire) relativi ai prestiti erogati.
      Il comma 3 prevede l'istituzione della Fondazione allo scopo prioritario di realizzare gli obiettivi del Fondo per il merito per il perseguimento di soli fini di interesse pubblico.
      Il comma 4 prevede che membri fondatori siano i dicasteri (Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze) a cui l'articolo 4 della legge n. 240 del 2010 affida il compito di dare attuazione al Fondo per il merito.
      Il comma 5, analogamente a quanto previsto per altre fondazioni partecipate da amministrazioni statali, prevede l'approvazione dello statuto della Fondazione con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Si rinvia allo statuto per la definizione di modalità che possano favorire la partecipazione e il connesso apporto finanziario di privati e altri soggetti pubblici. In un'ottica di semplificazione e di riduzione degli adempimenti normativi si prevede che siano le clausole statutarie a disciplinare la partecipazione ad un comitato consultivo dei rappresentanti dei Ministeri, dei donatori e degli studenti designati dal Consiglio nazionale degli studenti universitari, in luogo del decreto ministeriale.

 

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      Il comma 6 attribuisce all'organo deliberante della Fondazione la potestà di disciplinare: i criteri e le modalità di restituzione della quota dei buoni di studio a carico degli studenti; le caratteristiche, l'ammontare dei premi e dei buoni; le modalità i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo e la ripartizione delle risorse del Fondo stesso tra le destinazioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; le iniziative di divulgazione e di informazione; le modalità di monitoraggio della concessione dei premi, dei buoni e dei finanziamenti, del rimborso degli stessi nonché dell'esposizione del fondo. Le citate attività sono legate alla vita di un Fondo che, soprattutto attraverso il meccanismo dei buoni di studio, assume i caratteri della rotatività e dell'indeterminatezza della durata, sicché si rende necessaria la predisposizione di meccanismi di regolazione fine dello stesso che possano essere agevolmente modulati dalla Fondazione preposta alla gestione del Fondo.
      La Fondazione, inoltre, dovrà coordinare, attraverso un proprio regolamento, la somministrazione delle prove nazionali, finalizzate alla redazione di una graduatoria nazionale necessaria per l'individuazione degli studenti ammissibili ai benefici erogati dal Fondo per il merito.
      Il comma 7, al fine di assicurare il necessario coordinamento della Fondazione con i Ministeri fondatori, prevede per gli organi della stessa l'obbligo di adeguarsi con propri atti alle direttive impartite attraverso i decreti previsti dall'articolo 4 della legge n. 240 del 2010.
      Il comma 8 demanda alla Fondazione il coordinamento operativo della somministrazione delle prove nazionali standard di cui all'articolo 4 della legge n. 240 del 2010, la cui realizzazione è affidata al Sistema nazionale di valutazione.
      Il comma 9 prevede l'apporto dei privati e di altri enti pubblici al patrimonio della Fondazione e la facoltà, per la stessa di essere comodataria di beni demaniali e patrimoniali dello Stato. La Fondazione, inoltre, può accedere alle risorse del PON «Ricerca e Competitività FESR 2007/2013» e di altri programmi cofinanziati dai Fondi strutturali europei.
      Il comma 10 consente alla Fondazione l'erogazione di finanziamenti e la concessione di garanzie, in deroga al titolo V del TUB che richiede la forma della società di capitali per l'iscrizione all'albo degli intermediari finanziari.
      I commi 11 e 12 prevedono che i fondatori di fondazioni di interesse nazionale possono disporre la devoluzione delle proprie risorse alla Fondazione per il merito e che tutti gli atti connessi alla costituzione della Fondazione sono esclusi da ogni tributo e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.
      I commi 13, 14, 15 e 16 dettano alcune disposizioni volte a rendere più agevole l'adempimento dell'obbligo di pagamento delle rate di restituzione della quota dei buoni di studio a carico dello studente, novellando il testo dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. In particolare il comma 13 prevede la facoltà di ricorrere alla procedura di riscossione coattiva mediante ruolo e, quindi, di disporre di un efficace strumento di soddisfazione delle ragioni di credito della Fondazione.
      Il comma 14 dispone l'utilizzo della cessione del quinto dello stipendio per la restituzione delle rate, escludendo, al fine di ridurre i costi gestionali a carico del Fondo, l'obbligo di assicurazione previsto ai sensi dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 1950 ed estende la durata delle cessioni del quinto a vantaggio della Fondazione oltre il decennio al fine di assicurare la massima sostenibilità degli obblighi di restituzione anche per beneficiari con redditi di non elevato ammontare.
      Il comma 15 reca la copertura finanziaria.
      Il comma 16 abroga i commi 5 e 9 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e le lettere c), d), i), l) e m) del comma 3 del medesimo articolo.
      I commi da 17 a 21 dettano disposizioni in materia di personale scolastico.
      Il comma 17 prevede l'adozione di un piano triennale di assunzioni del personale
 

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della scuola docente, educativo e amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), sulla base dei posti vacanti e disponibili, nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, al fine di garantire continuità nell'erogazione del servizio scolastico e educativo e di conferire il maggiore possibile grado di certezza nella pianificazione degli organici.
      L'approvazione del piano di assunzioni determinerebbe, in concreto, la copertura totale (o quasi) dei posti vacanti e disponibili nell'anno scolastico 2011/2012.
      Il comma 18 esclude dall'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 368 del 2001, recante «Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES» i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente e ATA.
      Il comma 19 sposta al 31 agosto di ciascun anno il termine per l'adozione dei provvedimenti in materia di assunzioni a tempo indeterminato, utilizzazione, assegnazione provvisoria nonché di ogni altro atto di durata annuale riguardante il personale di ruolo.
      Il comma 20 prevede che l'aggiornamento delle graduatorie scolastiche ad esaurimento avvenga con cadenza triennale e che contestualmente possa essere disposto il trasferimento in un'unica provincia.
      Il comma 21 riguarda i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012, prevedendo che la possibilità di chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in una provincia diversa da quella di cui sono titolari inizia dopo cinque anni di effettivo servizio.

ARTICOLO 10

      I commi da 1 a 5 semplificano il procedimento di rilascio dei documenti di identificazione dei cittadini mediante l'introduzione della carta d'identità elettronica (CIE), con durata triennale per i minori e decennale per i maggiorenni.
      Le modalità tecniche di attuazione della CIE saranno definite con apposito provvedimento da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
      Progressivamente la CIE sarà unificata con la tessera sanitaria, in modo da consentire il rilascio gratuito di un documento unificato.
      Viene soppresso, inoltre, il limite minimo di età per il rilascio della carta d'identità, attualmente fissato in anni quindici.
      Il comma 6 completa una disposizione contenuta nel decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, che prevede l'obbligo per l'ufficio di anagrafe di ciascun comune di comunicare all'Indice nazionale delle anagrafi il trasferimento di residenza e gli altri eventi anagrafici e di stato civile dei cittadini, introducendo, in caso di ritardo, la responsabilità disciplinare ed eventualmente anche erariale del responsabile del procedimento.
      Il comma 7, al fine di dirimere un rilevante contenzioso in atto, chiarisce che al pagamento della doppia annualità di pensione di reversibilità ai superstiti delle vittime del terrorismo deve provvedere l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP).
      I commi 8, 9 e 10 dettano disposizioni finalizzate a rafforzare la piena operatività del sistema nazionale di soccorso assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco al fine di fronteggiare la grave carenza di personale responsabile e coordinatore delle squadre operative di soccorso.
      A tal fine si prevedono modalità semplificate per acquisire complessivamente 2.007 capi squadra e 1.493 capi reparto, figure di fondamentale importanza soprattutto nell'attuale momento di emergenza umanitaria conseguente all'eccezionale afflusso di stranieri provenienti dalle aree di conflitto e di crisi del Nord Africa, che sta evidenziando ancora una volta il generoso

 

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e insostituibile impegno del Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale del Sistema nazionale di protezione civile. D'altra parte, i tragici eventi degli ultimi anni, ormai impressi nella memoria collettiva del Paese, hanno dimostrato l'efficienza operativa della macchina del soccorso e le elevatissime doti umane e professionali dei vigili del fuoco, nonostante le gravi carenze di personale, soprattutto con riferimento alle squadre operative.
      Per quanto riguarda le modalità di realizzazione degli obiettivi sopra illustrati, il comma 8 consente – attraverso l'esperimento di una o più procedure straordinarie – l'accesso nella qualifica di capo squadra per i posti disponibili nel periodo dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009 (697), nonché nella qualifica di capo reparto per i posti disponibili al 1o gennaio 2008 (866).
      Il comma 9 prevede l'applicazione delle stesse modalità concorsuali semplificate di cui al comma 1, per consentire la copertura dei posti che si renderanno disponibili al 31 dicembre 2010 nella qualifica di capo squadra (1.310) e al 1o gennaio 2010 nella qualifica di capo reparto (627). Le procedure dovranno assicurare, prioritariamente, la copertura dei posti nella qualifica di capo squadra, che registra le maggiori criticità.
      Il comma 10 dimezza la durata dei corsi di formazione – che saranno avviati nel triennio 2011-2013 – per l'accesso alle qualifiche operative (allievi vigili del fuoco, allievi vice ispettori antincendi e vicedirettori), garantendo – con moduli intensivi e, comunque, altamente qualificati – una più rapida immissione nei ruoli per mantenere inalterata l'efficacia del complessivo dispositivo del sistema di soccorso pubblico su tutto il territorio nazionale.
      A tal proposito, si precisa che, ai sensi della legge 30 settembre 2004, n. 252 (recante delega al Governo per la disciplina in materia di rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), il rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali e che il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, individua – all'articolo 1 – i ruoli del personale non direttivo con funzioni tecnico-operative:

          a) ruolo dei vigili del fuoco;

          b) ruolo dei capi squadra e dei capi reparto;

          c) ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi.

      Inoltre, l'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005 prevede che l'accesso alla qualifica di capo squadra avviene:

          a) nel limite del 60 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, di durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale che, alla predetta data, rivesta la qualifica di vigile del fuoco coordinatore;

          b) per il restante 40 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli, esame scritto a contenuto tecnico-pratico e successivo corso di formazione professionale, di durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale del ruolo dei vigili del fuoco che, alla predetta data, abbia compiuto sei anni di effettivo servizio nel ruolo medesimo e che, nei sei anni medesimi, abbia frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale.

      Analogamente, l'articolo 16 dello stesso decreto legislativo n. 217 del 2005 prevede che l'accesso alla qualifica di capo reparto avviene:

          a) nel limite del 60 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, di durata non inferiore a tre mesi, al quale sono ammessi i capi squadra esperti che, alla

 

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predetta data, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica;

          b) per il restante 40 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli, esame scritto a contenuto tecnico-pratico e successivo corso di formazione professionale, di durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale appartenente al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto che, alla predetta data, abbia compiuto quattro anni di effettivo servizio nel ruolo medesimo e che, nel quadriennio medesimo, abbia frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale.

      Si prevede quindi che l'accesso alle qualifiche di capo squadra e di capo reparto avvenga – in via transitoria – attraverso l'espletamento della procedura selettiva rapida (allo stato prevista solo per la copertura del 60 per cento dei posti vacanti) disciplinata dall'articolo 12, comma 1, lettera a), e dall'articolo 16, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 217 del 2005. Inoltre, l'utilizzazione della sola modalità del concorso per titoli e il superamento di uno specifico corso di formazione professionale mira a consentire maggiore celerità nell'accesso alle predette qualifiche, che rivestono un ruolo assolutamente strategico e centrale nell'ambito del sistema del soccorso pubblico, non surrogabile per lo specifico livello delle responsabilità e per il grado di autonomia decisionale correlati agli interventi urgenti.
      I commi da 11 a 28 dettano disposizioni in materia di gestione delle risorse idriche e di organizzazione del servizio idrico.
      In particolare, il comma 11 prevede l'istituzione dell'Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche, soggetto giuridicamente distinto e funzionalmente indipendente rispetto al Governo (comma 12), al fine di garantire l'osservanza dei princìpi contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di gestione delle risorse idriche e di organizzazione del servizio idrico, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse degli utenti, alla regolare determinazione e adeguamento delle tariffe, nonché alla promozione dell'efficienza, dell'economicità e della trasparenza nella gestione dei servizi idrici.
      All'Agenzia sono trasferite le funzioni attribuite dall'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dalle altre disposizioni vigenti alla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche (comma 15), che pertanto viene soppressa (comma 26). Il comma 26 prevede un regime transitorio al fine di consentire alla Commissione di operare fino alla costituzione dell'Agenzia.
      L'Agenzia opera sulla base di princìpi di autonomia organizzativa, tecnico-operativa, gestionale, di trasparenza e di economicità (comma 13).
      Il comma 14 definisce le funzioni dell'Agenzia, con particolare riferimento alla definizione dei livelli minimi di qualità del servizio idrico e alla determinazione del metodo tariffario.
      Il comma 16 prevede che l'Agenzia sia costituita come organo collegiale composto da tre membri scelti tra persone dotate di indiscusse moralità e indipendenza, alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore, di cui uno con funzioni di presidente, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
      Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari.
      I compensi spettanti ai componenti dell'Agenzia sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e sono ridotti di almeno la metà qualora i componenti, dipendenti da pubbliche amministrazioni, optino per il mantenimento del proprio trattamento economico (comma 18).
      È previsto, inoltre, un collegio dei revisori dei conti, cui si applica l'articolo 8,

 

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comma 4, lettera h), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che è nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze ed è composto da tre membri effettivi, due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti, uno con funzioni di presidente, nonché da un membro supplente.
      Al comma 17 è disciplinata la figura del direttore generale.
      Ai commi 16 e 19 sono disciplinate le incompatibilità riguardo all'incarico di componente l'Agenzia e di direttore generale. È inoltre stabilito, al comma 20, che per almeno dodici mesi dalla cessazione dall'incarico, i membri dell'Agenzia e il direttore generale non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore, pena l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a un'annualità dell'importo del corrispettivo percepito, salvo che il fatto costituisca reato.
      Sono state, infine, introdotte al comma 21 disposizioni concernenti l'ipotesi di scioglimento dell'Agenzia.
      Al comma 22 è disciplinato il procedimento di adozione dello statuto dell'Agenzia, con cui sono definiti le finalità e i compiti istituzionali, i criteri di organizzazione e di funzionamento, le competenze degli organi e le modalità di esercizio delle funzioni, nonché il regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interno dell'Agenzia e che ne determina il contingente di personale assegnato, nel limite di quaranta unità, in posizione di comando.
      Al comma 24 si prevede che agli oneri derivanti dal funzionamento dell'Agenzia si provvede mediante un contributo posto a carico dei soggetti sottoposti alla sua vigilanza, per un totale dei contributi versati non superiore allo 0,2 per cento del valore complessivo del mercato di competenza, da versare entro il 31 luglio di ogni anno, che affluisce direttamente al bilancio dell'Agenzia, nonché mediante apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la cui dotazione non può superare 1 milione di euro a decorrere dal 2011 e potrà essere ridotta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base del gettito derivante dai contributi e dei costi dell'Agenzia.
      Al comma 27 si prevede che l'Agenzia possa avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
      Al comma 28 si introduce una norma di interpretazione autentica, al fine di chiarire che dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, cessa il regime transitorio per la determinazione delle tariffe del servizio idrico.

ARTICOLO 11

      L'articolo 11, composto da due commi, reca disposizioni relative alla copertura finanziaria.

 

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RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

 

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Parte I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

        Il decreto-legge interviene al fine di introdurre misure finalizzate allo sviluppo e al rilancio dell'economia, anche mediante strumenti di semplificazione normativa.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

        Il quadro normativo nazionale di riferimento si compone dei seguenti provvedimenti legislativi:

            decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi;

            decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

            decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto;

            legge 28 gennaio 1994, n. 84;

            decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

            decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante il regolamento di esecuzione e attuazione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

            decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio;

            decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85;

            decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;

            legge 7 agosto 1990, n. 241;

            decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

            decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462;

            decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

            decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

 

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            decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

            decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

            decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;

            decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297;

            legge 30 dicembre 2010, n. 240;

            legge 3 maggio 1999, n. 124;

            decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

            decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

        Il decreto-legge interviene sui seguenti atti normativi:

            decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

            decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto;

            legge 28 gennaio 1994, n. 84;

            decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

            decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante il regolamento di esecuzione e attuazione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

            decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio;

            decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85;

            decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;

            legge 26 ottobre 1995, n. 447;

            legge 18 giugno 2009, n. 69;

            legge 17 agosto 1942, n. 1150;

            decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

            decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il codice della strada;

            legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

 

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            decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

            decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, recante il regolamento per la semplificazione delle scritture contabili;

            decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

            decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27;

            codice civile;

            decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

            legge 27 dicembre 2006, n. 296;

            legge 30 dicembre 2004, n. 311;

            decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

            decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

            decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;

            regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736;

            decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

            decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprietà industriale, come modificato dal comma 1 dell'articolo 123 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131;

            legge 3 maggio 1999, n. 124;

            decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;

            regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

            decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.

        Non si rilevano profili di incompatibilità con i princìpi costituzionali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

        Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

 

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6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

        Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

        Non sono previste rilegificazioni di norme delegificate. Il decreto-legge ha ad oggetto materie non suscettibili di delegificazione.

        Il decreto-legge prevede numerosi strumenti di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

        Nell'atto Senato n. 2243 sono presenti disposizioni recate dal decreto-legge in materia di semplificazione delle disposizioni della nautica da diporto, di protezione dei dati personali, di contratti pubblici, di procedure di rilascio delle autorizzazioni relative ai trasporti eccezionali, di riduzione degli oneri amministrativi.

        Nell'atto Senato 2156 è presente la disposizione in materia di elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso (cosiddetta white list).

        Nell'atto Senato 2494 è presente la disposizione in materia di Indice nazionale delle anagrafi.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

        Non si rilevano linee prevalenti della giurisprudenza né la pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto delle norme introdotte dal decreto-legge.

Parte II. Contesto normativo europeo e internazionale

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

        Non si rilevano profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

 

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11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

        Non risultano avviate procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto delle norme introdotte dal decreto-legge.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

        Il provvedimento in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

        Non risultano linee prevalenti della giurisprudenza né giudizi pendenti innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto delle norme introdotte dal decreto-legge.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

        Non risultano linee prevalenti della giurisprudenza né giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto delle norme introdotte dal decreto-legge.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

        Non risultano eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo o analogo oggetto delle norme introdotte dal decreto-legge da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Parte III. Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

        Il provvedimento in esame non introduce nell'ordinamento nuove definizioni normative.

 

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2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

        I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento in esame sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

        Sono presenti numerose norme che ricorrono alla tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

        Sono abrogate le seguenti disposizioni:

            l'articolo 122, comma 7-bis, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

            l'articolo 2, comma 16-septies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10;

            l'articolo 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

            l'articolo 32-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

            l'articolo 3-bis, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462;

            l'articolo 768-septies del codice civile;

            l'articolo 2, commi da 178 a 181, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

            l'articolo 32, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

            l'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nelle parti incompatibili con le disposizioni di cui al decreto-legge.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

        Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate.

 

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        Sono previste norme di interpretazione autentica in merito alle seguenti disposizioni:

            articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

            articolo 4, comma 14-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124;

            articolo 23-bis, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 15 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.

        Sono previste norme derogatorie alle seguenti disposizioni:

            articolo 133, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

            articoli 9, commi 2, 3 e 4, e 13, commi 4 e 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;

            articolo 1, comma 1, del regolamento per la semplificazione delle annotazioni da apporre sulla documentazione relativa agli acquisti di carburanti per autotrazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444;

            articolo 109, comma 2, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

            articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

        Non sono presenti deleghe aperte sul medesimo o analogo oggetto delle norme introdotte dal decreto-legge.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

        Sono presenti numerose norme che rinviano ad atti successivi attuativi, con previsione di termini congrui per la loro adozione.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

        Non sono state utilizzate statistiche a livello nazionale.

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Allegato
(Previsto dall'articolo 17, comma 30, della legge 15 maggio 1997, n. 127)


TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Legge 13 dicembre 2010, n. 220.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011).

Art. 1.
(Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle).

(omissis)

        25. Al fine di finanziare la concessione di un credito d'imposta a favore delle imprese che affidano attività di ricerca e sviluppo a università o enti pubblici di ricerca, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2011. Il credito d'imposta spetta per gli investimenti realizzati a decorrere dal 1o gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, nella misura percentuale, stabilita con il decreto di cui all'ultimo periodo del presente comma, rapportata ai costi sostenuti per attività di ricerca e sviluppo riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. Esso non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dello sviluppo economico, sono individuate le disposizioni di attuazione del presente comma e, in particolare, le tipologie di interventi suscettibili di agevolazione, i soggetti beneficiari meritevoli di agevolazione, la percentuale di cui al secondo periodo nonché le modalità di fruizione del credito d'imposta nel rispetto del limite di spesa complessivo.

(omissis)
 

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Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.
Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172.

Art. 1.
(Finalità e ambito di applicazione).

        1. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano alla navigazione da diporto.

        2. Ai fini del presente codice si intende per navigazione da diporto quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro.

(omissis)

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

Art. 27.
(Princìpi relativi ai contratti esclusi).

        1. L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'applicazione del presente codice, avviene nel rispetto dei princìpi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. L'affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto.

(omissis)

Art. 38.
(Requisiti di ordine generale).

      1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:

(omissis)

            b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci

 

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accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;

            c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;

            d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

            e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

(omissis)

            g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

            h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

(omissis)

            l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;

(omissis)
 

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            m-bis) nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico;

            m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

(omissis)

        1-bis. I casi di esclusione previsti dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario.

        2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera m-quater), i concorrenti allegano, alternativamente: a) la dichiarazione di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con nessun partecipante alla medesima procedura; b) la dichiarazione di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione; tale dichiarazione è corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa. La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

(omissis)
 

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Art. 40.
(Qualificazione per eseguire lavori pubblici).

(omissis)

        3. Il sistema di qualificazione è attuato da organismi di diritto privato di attestazione, appositamente autorizzati dall'Autorità. L'attività di attestazione è esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garantendo l'assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori. Le SOA nell'esercizio dell'attività di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici svolgono funzioni di natura pubblicistica, anche agli effetti dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. In caso di false attestazioni dalle stesse rilasciate si applicano gli articoli 476 e 479 del codice penale. Prima del rilascio delle attestazioni, le SOA verificano tutti i requisiti dell'impresa richiedente. Agli organismi di attestazione è demandato il compito di attestare l'esistenza nei soggetti qualificati di:

            a) certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;

(omissis)

Art. 46.
(Documenti e informazioni complementari).

        1. Nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45, le stazioni appaltanti invitano, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Art. 56.
(Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara).

        1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante procedura negoziata, previa pubblicazione di un bando di gara, nelle seguenti ipotesi:

            a) quando, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta o di un dialogo competitivo, tutte le offerte presentate sono irregolari ovvero inammissibili, in ordine a quanto disposto dal presente codice in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo

 

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sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Le stazioni appaltanti possono omettere la pubblicazione del bando di gara se invitano alla procedura negoziata tutti i concorrenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli da 34 a 45 che, nella procedura precedente, hanno presentato offerte rispondenti ai requisiti formali della procedura medesima. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano ai lavori di importo inferiore a un milione di euro;

(omissis)

Art. 57.
(Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara).

(omissis)

        2. Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la procedura è consentita:

            a) qualora, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Alla Commissione, su sua richiesta, va trasmessa una relazione sulle ragioni della mancata aggiudicazione a seguito di procedura aperta o ristretta e sulla opportunità della procedura negoziata. Le disposizioni contenute nella presente lettera si applicano ai lavori di importo inferiore a un milione di euro;

(omissis)

Art. 122.
(Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia).

(omissis)

        7. La procedura negoziata è ammessa, oltre che nei casi di cui agli articoli 56 e 57, anche per lavori di importo complessivo non superiore a centomila euro.

        7-bis. I lavori di importo complessivo pari o superiore a 100.000 euro e inferiore a 500.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero.

(omissis)
 

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Art. 123.
(Procedura ristretta semplificata per gli appalti di lavori).

        1. Per gli appalti aventi ad oggetto la sola esecuzione di lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti hanno facoltà, senza procedere a pubblicazione di bando, di invitare a presentare offerta almeno venti concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione ai lavori oggetto dell'appalto, individuati tra gli operatori economici iscritti nell'elenco disciplinato dai commi che seguono.

(omissis)

Art. 132.
(Varianti in corso d'opera).

(omissis)

        3. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

(omissis)

Art. 133.
(Termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi).

(omissis)

        4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali,

 

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subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture nell'anno di presentazione dell'offerta con il decreto di cui al comma 6, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 7.

        5. La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto di cui al comma 6 nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.

(omissis)

Art. 140.
(Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore).

        1. Le stazioni appaltanti prevedono nel bando di gara che, in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, potranno interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente escluso l'originario aggiudicatario.

(omissis)

Art. 153.
(Finanza di progetto).

(omissis)

        9. Le offerte devono contenere un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da una banca nonché la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione; il regolamento detta indicazioni per chiarire e agevolare le attività di asseverazione ai fini della valutazione degli elementi economici e finanziari. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte,

 

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comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dallo studio di fattibilità posto a base di gara.

(omissis)

        19. I soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8, nonché i soggetti di cui al comma 20 possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici, a mezzo di studi di fattibilità, proposte relative alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità non presenti nella programmazione triennale di cui all'articolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. Le amministrazioni sono tenute a valutare le proposte entro sei mesi dal loro ricevimento e possono adottare, nell'ambito dei propri programmi, gli studi di fattibilità ritenuti di pubblico interesse; l'adozione non determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione dei lavori, né alla gestione dei relativi servizi. Qualora le amministrazioni adottino gli studi di fattibilità, si applicano le disposizioni del presente articolo.

        20. Possono presentare le proposte di cui al comma 19 anche i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonché i soggetti di cui agli articoli 34 e 90, comma 2, lettera b), eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono presentare studi di fattibilità, ovvero aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale.

(omissis)

Art. 165.
(Progetto preliminare. Procedura di valutazione di impatto ambientale e localizzazione).

(omissis)

        2. Ove il soggetto aggiudicatore intenda sollecitare, per la redazione del progetto preliminare, la proposta di un promotore, ne dà immediata comunicazione al Ministero, ai fini della pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 175, comma 1.

 

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        3. Il progetto preliminare delle infrastrutture, oltre a quanto previsto nell'allegato tecnico di cui all'allegato XXI deve evidenziare, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; deve inoltre indicare ed evidenziare anche le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali e i limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare, ivi compreso il limite di spesa per le eventuali opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale comunque non superiori al cinque per cento dell'intero costo dell'opera e deve includere le infrastrutture e opere connesse, necessarie alla realizzazione; dalla percentuale predetta sono esclusi gli oneri di mitigazione di impatto ambientale individuati nell'ambito della procedura di VIA. Ove, ai sensi delle disposizioni nazionali o regionali vigenti, l'opera sia soggetta a valutazione di impatto ambientale, il progetto preliminare è corredato anche da studio di impatto ambientale e reso pubblico secondo le procedure previste dalla legge nazionale o regionale applicabile. Ai fini dell'approvazione del progetto preliminare non è richiesta la comunicazione agli interessati alle attività espropriative, di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 ovvero altra comunicazione diversa da quella effettuata per l'eventuale procedura di VIA, ai sensi del presente articolo; ove non sia prevista la procedura di VIA, il progetto preliminare è comunque depositato presso il competente ufficio della regione interessata, ai fini della consultazione da parte del pubblico, e del deposito si dà avviso sul sito internet della regione e del soggetto aggiudicatore.

(omissis)

Art. 166.
(Progetto definitivo. Pubblica utilità dell'opera).

(omissis)

        3. Il progetto definitivo è rimesso da parte del soggetto aggiudicatore, del concessionario o contraente generale a ciascuna delle amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel CIPE e a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonché ai gestori di opere interferenti. Nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento del progetto le pubbliche amministrazioni competenti e i gestori di opere interferenti possono presentare motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni per il progetto definitivo o di varianti migliorative che non modificano la localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere, nel rispetto dei limiti di spesa e delle caratteristiche prestazionali e delle specifiche funzionali individuati in sede

 

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di progetto preliminare. Le proposte e richieste sono acquisite dal Ministero a mezzo di apposita Conferenza di servizi, convocata non prima di trenta giorni dal ricevimento del progetto da parte dei soggetti interessati e conclusa non oltre il termine di novanta giorni di cui al presente comma

(omissis)

Art. 167.
(Norme generali sulla procedura di approvazione dei progetti).

(omissis)

        10. Sul progetto di monitoraggio ambientale, costituente parte eventuale del progetto definitivo ai sensi dell'allegato tecnico, le regioni possono esprimersi sentiti i comuni e le province interessati, nel termine di novanta giorni di cui all'articolo 166.

Art. 168.
(Conferenza di servizi e approvazione del progetto definitivo).

(omissis)

        2. L'avviso di convocazione è inviato, anche per telefax o posta elettronica, almeno quindici giorni prima della data della riunione, ai soggetti pubblici e privati competenti alla partecipazione al procedimento secondo le competenze previste dalle leggi ordinarie vigenti. A tale fine, il soggetto aggiudicatore rimette alla struttura tecnica la lista dei soggetti competenti e la data di ricezione, da parte degli stessi, del progetto definitivo, nonché una relazione illustrativa delle autorizzazioni necessarie, recante l'indicazione delle normative di riferimento e il rapporto tra le autorizzazioni individuate e le parti del progetto dalle stesse interessate; la stessa relazione indica i soggetti da invitare alla conferenza di servizi in quanto gestori delle interferenze rilevate o previste. Ove necessario, nell'ambito della conferenza possono tenersi più riunioni preparatorie e istruttorie, anche con soggetti diversi in relazione all'avanzamento e all'ambito delle singole attività istruttorie e possono essere costituiti gruppi ristretti di lavoro. In ogni caso, ogni singolo soggetto partecipante alla conferenza deve comunicare le proprie eventuali proposte motivate di prescrizioni o varianti, compatibili con la localizzazione qualora già approvata in sede di progetto preliminare, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di ricezione del progetto definitivo. Le proposte possono essere avanzate nelle riunioni di conferenza, con dichiarazione a verbale, ovvero con atto scritto depositato entro il predetto termine presso la segreteria della conferenza. Le proposte tardivamente pervenute non sono prese in esame ai fini della approvazione del progetto da parte del CIPE.

 

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        3. La convocazione della conferenza è resa nota ai terzi con avviso pubblicato, a seguito della convocazione della conferenza, sul sito internet del Ministero e delle regioni interessate secondo le procedure e le modalità di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001. Eventuali soggetti competenti al rilascio di permessi e autorizzazioni comunque denominati, cui non sia pervenuto il progetto definitivo dell'opera, segnalano tale omissione entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento dell'invito alla conferenza, o in caso di esclusione da invito o avviso di avvio del procedimento, nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della convocazione della conferenza sui sopraccitati siti internet. Qualora il responsabile del procedimento, verificata la fondatezza dell'istanza, accolga la richiesta di partecipazione, il soggetto aggiudicatore trasmette il progetto definitivo all'interessato e comunica alla struttura tecnica di missione la data dell'avvenuta consegna. I soggetti privati che non siano gestori di reti e opere interferenti o soggetti aggiudicatori delle infrastrutture non intervengono alla conferenza. I concessionari e i contraenti generali possono partecipare alla conferenza con funzione di supporto alle attività istruttorie.

        4. Il procedimento si chiude alla scadenza del novantesimo giorno dalla data di ricezione del progetto definitivo da parte di tutti i soggetti invitati alla conferenza competenti al rilascio di permessi e autorizzazioni comunque denominati. Sono comunque prese in esame le proposte pervenute prima della scadenza predetta. Il documento conclusivo della conferenza, sottoscritto dal presidente e dall'incaricato delle funzioni di segretario della stessa, elenca tutte le proposte pervenute e i soggetti invitati che non hanno presentato tempestiva proposta. Per l'eventuale procedura di VIA restano fermi i diversi termini di cui alla sezione II.

(omissis)

        6. Ove risulti, dopo la chiusura della conferenza, la mancata partecipazione al procedimento di un soggetto competente e non invitato, allo stesso è immediatamente rimesso il progetto definitivo con facoltà di comunicare al Ministero la propria eventuale proposta entro il successivo termine perentorio di novanta giorni; la proposta è comunicata al CIPE per la eventuale integrazione del provvedimento di approvazione. In casi di particolare gravità, il Ministro delle infrastrutture ovvero il Presidente della regione interessata ai lavori possono chiedere al CIPE la sospensione totale o parziale dei lavori, nelle more della integrazione del provvedimento di approvazione.

Art. 169.
(Varianti).

(omissis)

        3. Le varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal CIPE, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate esclusivamente dal soggetto

 

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aggiudicatore ove non assumano rilievo sotto l'aspetto localizzativo, né comportino altre sostanziali modificazioni rispetto al progetto approvato e non richiedano la attribuzione di nuovi finanziamenti a carico dei fondi; in caso contrario sono approvate dal CIPE. Le varianti rilevanti sotto l'aspetto localizzativo sono approvate con il consenso dei presidenti delle regioni e province autonome interessate, espresso con la procedura di cui al comma 5 dell'articolo 165. Per le opere il cui finanziamento è stato assegnato su presentazione del piano economico finanziario la richiesta di nuovi finanziamenti comporta la revisione dello stesso. Non assumono rilievo localizzativo le varianti di tracciato delle opere lineari contenute nell'ambito del corridoio individuato in sede di approvazione del progetto ai fini urbanistici; in mancanza di diversa individuazione costituiscono corridoio di riferimento a fini urbanistici le zone di rispetto previste dall'articolo 12, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni.

(omissis)

Art. 170.
(Interferenze).

(omissis)

        3. Il progetto definitivo è corredato dalla indicazione delle interferenze, rilevate dal soggetto aggiudicatore e, in mancanza, indicate dagli enti gestori nel termine di novanta giorni di cui all'articolo 166, comma 3, nonché dal programma degli spostamenti e attraversamenti e di quant'altro necessario alla risoluzione delle interferenze.

(omissis)

Art. 176.
(Affidamento a contraente generale).

(omissis)

        20. Al fine di garantire l'attuazione di idonee misure volte al perseguimento delle finalità di prevenzione e repressione della criminalità e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui agli articoli 176, comma 3, lettera e), e 180, comma 5, il soggetto aggiudicatore indica nel bando di gara un'aliquota forfetaria, non sottoposta al ribasso d'asta, ragguagliata all'importo complessivo dell'intervento, secondo

 

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valutazioni preliminari che il contraente generale è tenuto a recepire nell'offerta formulata in sede di gara. Nel progetto che si pone a base di gara, elaborato dal soggetto aggiudicatore, la somma corrispondente a detta aliquota è inclusa nelle somme a disposizione del quadro economico, ed è unita una relazione di massima che correda il progetto, indicante l'articolazione delle suddette misure, nonché la stima dei costi. Tale stima è riportata nelle successive fasi della progettazione. Le variazioni tecniche per l'attuazione delle misure in questione, eventualmente proposte dal contraente generale, in qualunque fase dell'opera, non possono essere motivo di maggiori oneri a carico del soggetto aggiudicatore. Ove il progetto preliminare sia prodotto per iniziativa del promotore, quest'ultimo predispone analoga articolazione delle misure in questione, con relativa indicazione dei costi, non sottoposti a ribasso d'asta e inseriti nelle somme a disposizione dell'amministrazione. Le disposizioni del presente comma si applicano, in quanto compatibili, anche nei casi di affidamento mediante concessione.

Art. 187.
(Requisiti per le iscrizioni).

        1. Costituiscono requisiti per la qualificazione dei contraenti generali:

            a) il possesso di un sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9001;

(omissis)

Art. 189.
(Requisiti di ordine speciale).

(omissis)

        4. L'adeguato organico tecnico e dirigenziale è dimostrato:

(omissis)

            b) dalla presenza in organico di direttori tecnici con qualifica di dipendenti o dirigenti, di responsabili di cantiere o di progetto, ai sensi delle norme UNI-ISO 10006, dotati di adeguata professionalità tecnica e di esperienza acquisita in qualità di responsabile di cantiere o di progetto di un lavoro non inferiore a trenta milioni di euro per la Classifica I, cinquanta milioni di euro per la Classifica II e sessanta milioni di euro per la Classifica III, in numero non inferiore a tre unità per la Classifica I, sei unità per la Classifica II e nove unità per la Classifica III; gli stessi soggetti non possono rivestire analogo incarico per altra impresa e producono a tale fine una dichiarazione di unicità di incarico. L'impresa assicura il mantenimento del numero

 

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minimo di unità necessarie per la qualificazione nella propria classifica, provvedendo alla sostituzione del dirigente, direttore tecnico o responsabile di progetto o cantiere uscente con soggetto di analoga idoneità; in mancanza si dispone la decadenza della qualificazione o la riduzione della Classifica.

(omissis)

Art. 204.
(Sistemi di scelta degli offerenti e criteri di aggiudicazione).

        1. L'affidamento con procedura negoziata dei lavori di cui all'articolo 198, oltre che nei casi previsti dagli articoli 56 e 57, e dall'articolo 122, comma 7, è ammesso per lavori di importo complessivo non superiore a cinquecentomila euro, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, e trasparenza, previa gara informale cui sono invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati. La lettera di invito è trasmessa all'Osservatorio che ne dà pubblicità sul proprio sito informatico di cui all'articolo 66, comma 7; dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, l'elenco degli operatori invitati è trasmesso all'Osservatorio.

(omissis)

Art. 206.
(Norme applicabili).

        1. Ai contratti pubblici di cui al presente capo si applicano, oltre alle norme della presente parte, le norme di cui alle parti I, IV e V. Della parte II, titolo I, riguardante i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari, si applicano esclusivamente i seguenti articoli: 29, intendendosi sostituite alle soglie di cui all'articolo 28 le soglie di cui all'articolo 215; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 51; 52; 53, commi 1, 2, 3, 4, fatte salve le norme della presente parte in tema di qualificazione; 55, comma 1, limitatamente agli enti aggiudicatori che sono amministrazioni aggiudicatrici; 55, commi 3, 4, 5, 6, con la precisazione che la menzione della determina a contrarre è facoltativa; 58, con il rispetto dei termini previsti per la procedura negoziata nella presente parte III; 60; 66, con esclusione delle norme che riguardano la procedura urgente; in relazione all'articolo 66, comma 4, in casi eccezionali e in risposta a una domanda dell'ente aggiudicatore, i bandi di gara di cui all'articolo, 224, comma 1, lettera c), sono pubblicati entro cinque giorni, purché il bando sia stato inviato mediante fax; 68; 69; 71; 73; 74; 76: gli enti aggiudicatori possono precisare se autorizzano o meno le varianti anche nel capitolato d'oneri, indicando, in caso affermativo, nel capitolato i requisiti minimi che le varianti devono rispettare nonché le modalità per la loro presentazione; 77; 79; 81, commi 1 e 3; 82; 83, con la precisazione

 

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che i criteri di cui all'articolo 83, comma 1, la ponderazione relativa di cui all'articolo 83, comma 2, o l'ordine di importanza di cui all'articolo 83, comma 3, o i sub-criteri, i sub-pesi, i sub-punteggi di cui all'articolo 83, comma 4, sono precisati all'occorrenza nell'avviso con cui si indice la gara, nell'invito a confermare l'interesse di cui all'articolo 226, comma 5, nell'invito a presentare offerte o a negoziare, o nel capitolato d'oneri; 84; 85, con la precisazione che gli enti aggiudicatori possono indicare di volere ricorrere all'asta elettronica, oltre che nel bando, con un altro degli avvisi con cui si indice la gara ai sensi dell'articolo 224; 86, con la precisazione che gli enti aggiudicatori hanno facoltà di utilizzare i criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse, indicandolo nell'avviso con cui si indice la gara o nell'invito a presentare offerte; 87; 88; 118; 131. Nessun'altra norma della parte II, titolo I, si applica alla progettazione e alla realizzazione delle opere appartenenti ai settori speciali.

(omissis)

Art. 219.
(Procedura per stabilire se una determinata attività è direttamente esposta alla concorrenza).

(omissis)

        6. Gli appalti destinati a permettere la prestazione dell'attività di cui trattasi non sono più soggetti al presente codice se la Commissione:

            ha adottato una decisione che stabilisca l'applicabilità del comma 1 in conformità del comma 6 ed entro il termine previsto, oppure

            non ha adottato una decisione sull'applicabilità entro tale termine.

        7. Tuttavia se il libero accesso ad un mercato è presunto in base al comma 3, e qualora un'amministrazione nazionale indipendente competente nell'attività di cui trattasi abbia stabilito l'applicabilità del comma 1, gli appalti destinati a permettere la prestazione dell'attività di cui trattasi non sono più soggetti al presente codice se la Commissione non ha stabilito l'inapplicabilità del comma 1 con una decisione adottata in conformità del comma 6 e entro il termine previsto da detto comma.

(omissis)

        10. Se, scaduto il termine di cui al comma 6 della direttiva 31 marzo 2004, n. 17, la Commissione non ha adottato la decisione sull'applicabilità del comma 1 ad una determinata attività, il comma 1 è ritenuto applicabile.

(omissis)
 

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Art. 240.
(Accordo bonario).

(omissis)

        5. Per gli appalti e le concessioni di importo pari o superiore a dieci milioni di euro, il responsabile del procedimento promuove la costituzione di apposita commissione, affinché formuli, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, entro novanta giorni dalla costituzione della commissione, proposta motivata di accordo bonario.

        6. Nei contratti di cui al comma 5, il responsabile del procedimento promuove la costituzione della commissione, indipendentemente dall'importo economico delle riserve ancora da definirsi, al ricevimento da parte dello stesso del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. In tale ipotesi la proposta motivata della commissione è formulata entro novanta giorni da detto ricevimento.

(omissis)

        10. Gli oneri connessi ai compensi da riconoscere ai commissari sono posti a carico dei fondi stanziati per i singoli interventi. I compensi spettanti a ciascun membro della commissione sono determinati dalle amministrazioni e dagli enti aggiudicatori nella misura massima di un terzo dei corrispettivi minimi previsti dalla tariffa allegata al decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398, oltre al rimborso delle spese documentate.

(omissis)

        14. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore a dieci milioni di euro, la costituzione della commissione da parte del responsabile del procedimento è facoltativa e il responsabile del procedimento può essere componente della commissione medesima. La costituzione della commissione è altresì promossa dal responsabile del procedimento, indipendentemente dall'importo economico delle riserve ancora da definirsi, al ricevimento da parte dello stesso del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Alla commissione e al relativo procedimento si applicano i commi che precedono.

(omissis)

Art. 240-bis.
(Definizione delle riserve).

        1. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

 

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Art. 253.
(Norme transitorie).

(omissis)

        9-bis. In relazione all'articolo 40, comma 3, lettera b), fino al 31 dicembre 2010 per la dimostrazione del requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, del requisito dell'adeguata dotazione di attrezzature tecniche e del requisito dell'adeguato organico medio annuo, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori cinque anni del decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione. Per la dimostrazione del requisito dei lavori realizzati in ciascuna categoria e del requisito dell'esecuzione di un singolo lavoro ovvero di due o tre lavori in ogni singola categoria, fino al 31 dicembre 2010, sono da considerare i lavori realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione. Le presenti disposizioni si applicano anche agli operatori economici di cui all'articolo 47, con le modalità ivi previste.

(omissis)

        15-bis. In relazione alle procedure di affidamento di cui articolo 91, fino al 31 dicembre 2010 per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico- professionale ed economico-finanziaria, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori tre anni del quinquennio precedente o ai migliori cinque anni del decennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara. Le presenti disposizioni si applicano anche agli operatori economici di cui all'articolo 47, con le modalità ivi previste.

(omissis)

        21. In relazione alle attestazioni rilasciate dalle SOA dal 1o marzo 2000 alla data di entrata in vigore del codice, con decreto del Ministro delle infrastrutture sentita l'Autorità, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per la verifica dei certificati dei lavori pubblici e delle fatture utilizzati ai fini del rilascio delle attestazioni SOA. La verifica è conclusa entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto.

(omissis)

Allegato XXI
Allegato tecnico di cui all'articolo 164

(omissis)
 

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Art. 16.
(Computo metrico-estimativo definitivo e quadro economico).

(omissis)

        4. Nel quadro economico confluiscono:

(omissis)

            d) l'accantonamento in misura non superiore al 10 per cento per imprevisti e per eventuali lavori in economia;

(omissis)

Art. 28.
(Verifica attraverso strutture tecniche dell'amministrazione).

(omissis)

        2. Le strutture di cui al comma 1 che possono svolgere l'attività di verifica dei progetti sono:

            a) per lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, l'unità tecnica della stazione appaltante accreditata, ai sensi della norma europea UNI GEI EN ISO/IEC 17020, quale organismo di ispezione di Tipo B;

(omissis)

Art. 29.
(Verifica attraverso strutture tecniche esterne all'amministrazione).

        1. Nei casi di inesistenza delle condizioni di cui all'articolo precedente, comma 1, nonché nei casi di carenza di adeguate professionalità in organico, accertata ai sensi dell'articolo 10, comma 7, del codice, la Stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento o direttamente tramite lo stesso responsabile del procedimento, con le modalità previste dal codice, affida l'appalto di servizi avente ad oggetto la verifica, ai seguenti soggetti:

            a) per verifiche di progetti di lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, ad organismi di controllo, accreditati ai sensi della norma europea UNI GEI EN ISO/IEC 17020 da enti partecipanti all'European Cooperation for Accreditation (EA), come organismi di ispezione di Tipo A;

(omissis)
 

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Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».

Art. 66.
(Partecipazioni azionarie).

        1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e ff), i soggetti indicati agli articoli 34 e 90, comma 1, del codice, nonché le regioni e le province autonome non possono possedere, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale di una SOA.

(omissis)

Art. 357.
(Norme transitorie).

(omissis)

        6. Le disposizioni della parte II, titolo VIII (esecuzione dei lavori), titolo IX (contabilità dei lavori), titolo X (collaudo dei lavori), non si applicano all'esecuzione, contabilità e collaudo dei lavori per i quali, alla data di entrata in vigore del regolamento, siano già stati stipulati i relativi contratti. Ai suddetti contratti continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei titoli IX, XI e XII, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

(omissis)

        12. Le attestazioni rilasciate nella vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, hanno validità fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse; gli importi ivi contenuti, dal centottantunesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si intendono sostituiti dai valori riportati all'articolo 61, commi 4 e 5. Sono escluse le attestazioni relative alle categorie OG 10, OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 20, OS 21, di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e OS 2, individuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, rilasciata ai sensi del decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420, che cessano di avere validità a decorrere dal centottantunesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(omissis)
 

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        14. In relazione ai certificati di esecuzione dei lavori, emessi fino al centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, contenenti una o più delle categorie OG 10, OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 20, OS 21 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e OS 2, individuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e rilasciata ai sensi del decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, come modificato del decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420, eseguiti sulla base di contratti i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati in vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, sulla base di contratti per i quali gli inviti a presentare le offerte siano stati inviati in vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, le stazioni appaltanti, su richiesta dell'impresa interessata o della SOA attestante, provvedono ad emettere nuovamente per intero i certificati di esecuzione dei lavori secondo l'allegato B.1, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, le categorie individuate nell'allegato A del presente regolamento, corrispondenti a quelle previste nel bando o nell'avviso o nella lettera di invito, fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 5. Qualora, nel quadro 1 dell'allegato B.1, sia presente la categoria OG 11 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, dell'allegato B.1, sono indicate, in luogo della categoria OG 11 di cui all'allegato A del presente regolamento, le categorie specialistiche affidate, tra quelle individuate con gli acronimi OS 3, OS 5, OS 28 e OS 30 nell'allegato A del presente regolamento, di cui le lavorazioni della categoria OG 11 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, si compongono. Il riferimento all'allegato B, contenuto negli articoli 83, commi 3 e 4, 85, comma 2, e 86, comma 1, si intende sostituito con il riferimento all'allegato B.1.

        15. A decorrere dal centottantunesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i certificati di esecuzione dei lavori contenenti una o più delle categorie OG 10, OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 20, OS 21 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e OS 2, individuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e rilasciata ai sensi del decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420, eseguiti sulla base di contratti i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati in vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, sulla base di contratti per i quali gli inviti a presentare le offerte siano stati inviati in vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, sono emessi dalle stazioni appaltanti, secondo l'allegato B.1, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, le categorie individuate nell'allegato A del presente regolamento, corrispondenti a quelle previste nel bando o nell'avviso o nella lettera di invito, fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 5. Qualora, nel quadro 1 dell'allegato B.1, sia presente la categoria OG 11 di cui all'allegato A del decreto dei Presidente della

 

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Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, dell'allegato B.1, sono indicate, in luogo della categoria OG 11 di cui all'allegato A del presente regolamento, le categorie specialistiche affidate, tra quelle individuate con gli acronimi OS 3, OS 5, OS 28 e OS 30 nell'allegato A del presente regolamento, di cui le lavorazioni della categoria OG 11 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, si compongono. Il riferimento all'allegato B, contenuto negli articoli 83, commi 3 e 4, 85, comma 2, e 86, comma 1, si intende sostituito con il riferimento all'allegato B.1.

        16. Per centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), ai fini della predisposizione dei bandi o degli avvisi con cui si indice una gara nonché in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi ai fini della predisposizione degli inviti a presentare offerte, applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e le categorie del relativo allegato A. Per centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai fini della partecipazione alle gare riferite alle lavorazioni di cui alle categorie OG 10, OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 20, OS 21, di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e OS 2 individuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e rilasciata ai sensi del decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420, la dimostrazione del requisito relativo al possesso della categoria richiesta avviene mediante presentazione delle attestazioni di qualificazione rilasciate dalle SOA in vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, purché in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente regolamento anche per effetto della disposizione di cui al comma 13.

        17. Le attestazioni di qualificazione rilasciate dalle SOA relative alle categorie OG 10, OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS 7, OS 8, OS 12-A, OS 12-B, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21 e OS 35, di cui all'allegato A del presente regolamento, possono essere utilizzate, ai fini della partecipazione alle gare, a decorrere dal centottantunesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(omissis)

        22. Le disposizioni di cui all'articolo 79, comma 17, si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati a decorrere dal centottantunesimo giorno dalla data di entrata in vigore del regolamento, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, al centottantunesimo giorno dalla data di entrata in vigore del regolamento, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

(omissis)

        24. In relazione agli articoli 88, commi da 2 a 7, e 104, commi 2 e 3, ai fini della predisposizione dei bandi o degli avvisi con cui si

 

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indice una gara nonché in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi ai fini della predisposizione degli inviti a presentare offerte, la qualificazione SOA e la qualificazione a contraente generale mediante avvalimento si applicano a decorrere dal centottantunesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

        25. In relazione all'articolo 89, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'Autorità provvede ad individuare le informazioni che devono essere riportate nelle attestazioni di qualificazione.

(omissis)

Art. 358.
(Disposizioni abrogate).

        1. Ai sensi dell'articolo 256, comma 4, del codice, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati:

(omissis)

Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

Art. 10.
(Beni culturali).

(omissis)

        5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.

Art. 12.
(Verifica dell'interesse culturale).

        1. Le cose immobili e mobili indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2.

(omissis)
 

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Art. 54.
(Beni inalienabili).

(omissis)

        2. Sono altresì inalienabili:

            a) le cose immobili e mobili appartenenti ai soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, fino alla conclusione del procedimento di verifica previsto dall'articolo 12. Se il procedimento si conclude con esito negativo, le cose medesime sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice, ai sensi dell'articolo 12, commi 4, 5 e 6;

(omissis)

Art. 59.
(Denuncia di trasferimento).

        1. Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o la detenzione di beni culturali sono denunciati al Ministero.

(omissis)

Art. 146.
(Autorizzazione).

(omissis)

        5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all'articolo 143, commi 4 e 5. Il parere del Soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 3, lettere b), c) e d), nonché della positiva verifica da parte del Ministero su richiesta della regione interessata dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante.

(omissis)
 

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Decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.
Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Art. 5.
(Tipologie dei beni).

(omissis)

        2. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, sono in ogni caso esclusi dal trasferimento: gli immobili in uso per comprovate ed effettive finalità istituzionali alle amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, agli enti pubblici destinatari di beni immobili dello Stato in uso governativo e alle Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; i porti e gli aeroporti di rilevanza economica nazionale e internazionale, secondo la normativa di settore; i beni appartenenti al patrimonio culturale, salvo quanto previsto dalla normativa vigente e dal comma 7 del presente articolo; i beni oggetto di accordi o intese con gli enti territoriali per la razionalizzazione o la valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto; le reti di interesse statale, ivi comprese quelle stradali ed energetiche; le strade ferrate in uso di proprietà dello Stato; sono altresì esclusi dal trasferimento di cui al presente decreto i parchi nazionali e le riserve naturali statali. I beni immobili in uso per finalità istituzionali sono inseriti negli elenchi dei beni esclusi dal trasferimento in base a criteri di economicità e di concreta cura degli interessi pubblici perseguiti.

(omissis)

Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.

Art. 5. (R)
(Sportello unico per l'edilizia).

(omissis)

        3. Ai fini del rilascio del permesso di costruire o del certificato di agibilità, l'ufficio di cui al comma 1 acquisisce direttamente, ove questi non siano stati già allegati dal richiedente:

            a) il parere dell'A.S.L. nel caso in cui non possa essere sostituito da una autocertificazione ai sensi dell'articolo 20, comma 1;

(omissis)
 

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Art. 20. (R)
(Procedimento per il rilascio del permesso di costruire).

        1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 11, va presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II, nonché da un'autocertificazione circa la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie nel caso in cui il progetto riguardi interventi di edilizia residenziale ovvero la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali.

        2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione.

        3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce, avvalendosi dello sportello unico, i prescritti pareri dagli uffici comunali, nonché i pareri di cui all'articolo 5, comma 3, sempre che gli stessi non siano già stati allegati alla domanda dal richiedente e, valutata la conformità del progetto alla normativa vigente, formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto.

        4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, può, nello stesso termine di cui al comma 3, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, è tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni. La richiesta di cui al presente comma sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di cui al comma 3.

        5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

        6. Nell'ipotesi in cui, ai fini della realizzazione dell'intervento, sia necessario acquisire atti di assenso, comunque denominati, di altre amministrazioni, diverse da quelle di cui all'articolo 5, comma 3, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Qualora si tratti di opere pubbliche incidenti su beni culturali, si applica l'articolo 25 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

 

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        7. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all'interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro quindici giorni dalla proposta di cui al comma 3, ovvero dall'esito della conferenza di servizi di cui al comma 6. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio.

        8. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati per i comuni con più di 100.000 abitanti, nonché per i progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento.

        9. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.

        10. Il procedimento previsto dal presente articolo si applica anche al procedimento per il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, a seguito dell'approvazione della deliberazione consiliare di cui all'articolo 14.

        10-bis. Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui all'articolo 22, comma 7, è di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

Art. 21. (R)
(Intervento sostitutivo regionale).

        1. In caso di mancata adozione, entro i termini previsti dall'articolo 20, del provvedimento conclusivo del procedimento per il rilascio del permesso di costruire, l'interessato può, con atto notificato o trasmesso in piego raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere allo sportello unico che il dirigente o il responsabile dell'ufficio di cui all'articolo 13, si pronunci entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza. Di tale istanza viene data notizia al sindaco a cura del responsabile del procedimento. Resta comunque ferma la facoltà di impugnare in sede giurisdizionale il silenzio-rifiuto formatosi sulla domanda di permesso di costruire.

        2. Decorso inutilmente anche il termine di cui al comma 1, l'interessato può inoltrare richiesta di intervento sostitutivo al competente organo regionale, il quale, nei successivi quindici giorni, nomina un commissario ad acta che provvede nel termine di sessanta giorni. Trascorso inutilmente anche quest'ultimo termine, sulla domanda di intervento sostitutivo si intende formato il silenzio-rifiuto.

Art. 59. (L)
(Laboratori).

(omissis)
 

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        2. Il Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, può autorizzare con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare prove su materiali da costruzione, comprese quelle geotecniche su terreni e rocce.

(omissis)

Art. 82. (L)
(Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico).

(omissis)

        2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nonché ai vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime finalità, qualora le autorizzazioni previste dall'articolo 20, commi 6 e 7, non possano venire concesse, per il mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità competenti alla tutela del vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere realizzata con opere provvisionali, come definite dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, sulle quali sia stata acquisita l'approvazione delle predette autorità.

(omissis)

Legge 7 agosto 1990, n. 241.
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Art. 14-quater.
(Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi).

(omissis)

        3. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, e delle infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonché dei casi di localizzazione delle opere di interesse statale, ove venga espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e dell'articolo 120 della Costituzione, è rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione

 

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del Consiglio dei Ministri, che si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Se l'intesa non è raggiunta nei successivi trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei Ministri può essere comunque adottata. Se il motivato dissenso è espresso da una Regione o da una Provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, il Consiglio dei Ministri delibera in esercizio del proprio potere sostitutivo con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate.

(omissis)

Art. 19.
(Segnalazione certificata di inizio attività – Scia).

        1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al

 

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presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.

(omissis)

Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale.

Art. 2.
(Devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare).

(omissis)

        12. A decorrere dal 1o maggio 2011, gli importi minimo e massimo della sanzione amministrativa prevista per l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione agli uffici dell'Agenzia del territorio degli immobili e delle variazioni di consistenza o di destinazione dei medesimi previsti, rispettivamente, dagli articoli 28 e 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, sono quadruplicati; il 75 per cento dell'importo delle sanzioni irrogate a decorrere dalla predetta data è devoluto al comune ove è ubicato l'immobile interessato.

(omissis)

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Codice in materia di protezione dei dati personali.

Art. 24.
(Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso).

        1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento:

(omissis)

            g) con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei princìpi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, anche in riferimento all'attività di gruppi bancari e di società controllate o collegate, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell'interessato;

(omissis)
 

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Art. 34.
(Trattamenti con strumenti elettronici).

(omissis)

        1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili quelli costituiti dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti e collaboratori anche a progetto, senza indicazione della relativa diagnosi, ovvero dall'adesione ad organizzazioni sindacali o a carattere sindacale, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza è sostituita dall'obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle altre misure di sicurezza prescritte. In relazione a tali trattamenti, nonché a trattamenti comunque effettuati per correnti finalità amministrative e contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante, sentito il Ministro per la semplificazione normativa, individua con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalità semplificate di applicazione del disciplinare tecnico di cui all'Allegato B) in ordine all'adozione delle misure minime di cui al comma 1.

(omissis)

Art. 130.
(Comunicazioni indesiderate).

(omissis)

        3-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 129, il trattamento dei dati di cui all'articolo 129, comma 1, mediante l'impiego del telefono per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), è consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, con modalità semplificate e anche in via telematica, mediante l'iscrizione della numerazione della quale è intestatario in un registro pubblico delle opposizioni.

(omissis)

Decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie.

Art. 2.
(Proroghe onerose di termini).

(omissis)
 

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        16-septies. Resta fissato al 30 giugno 2011 il termine ultimo entro il quale i serbatoi in esercizio da venticinque anni dalla prima installazione, presso i depositi GPL di cui al decreto del Ministro dell'interno 14 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2004, devono essere sottoposti ad un puntuale esame visivo dell'intera superficie metallica, in aderenza alla norma UNI EN 970, e a controlli spessimetrici nel rispetto del disposto della norma UNI EN 10160, o, in alternativa, con le modalità tecniche di cui all'appendice D della norma UNI EN 12818, per la verifica dell'idoneità del manufatto, da eseguire a cura di personale qualificato in possesso dei requisiti previsti dalla norma UNI EN 473. L'omessa esecuzione delle verifiche descritte determina automaticamente l'obbligo per il proprietario del serbatoio di collocarlo fuori esercizio. Per i serbatoi che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto hanno raggiunto i venticinque anni di esercizio, l'esecuzione delle verifiche va effettuata entro il termine del 31 dicembre 2011. I costi per le verifiche di cui al presente comma sono a carico delle imprese fornitrici dei serbatoi.

(omissis)

Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

Art. 25.
(Taglia-oneri amministrativi).

(omissis)

        3. Ciascun Ministro, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro per la semplificazione normativa, adotta il piano di riduzione degli oneri amministrativi, che definisce le misure normative, organizzative e tecnologiche finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 1, assegnando i relativi programmi ed obiettivi ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa. I piani confluiscono nel piano d'azione per la semplificazione e la qualità della regolazione di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, che assicura la coerenza generale del processo nonché il raggiungimento dell'obiettivo finale di cui al comma 1.

(omissis)

        5. Sulla base degli esiti della misurazione di ogni materia, congiuntamente ai piani di cui al comma 3, e comunque entro il 30

 

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settembre 2012, il Governo è delegato ad adottare uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro o i Ministri competenti, contenenti gli interventi normativi volti a ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese nei settori misurati e a semplificare e riordinare la relativa disciplina. Tali interventi confluiscono nel processo di riassetto di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(omissis)

Legge 27 luglio 2000, n. 212.
Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.

Art. 12.
(Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali).

(omissis)

        5. La permanenza degli operatori civili o militari dell'amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio. Gli operatori possono ritornare nella sede del contribuente, decorso tale periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato del dirigente dell'ufficio, per specifiche ragioni.

(omissis)

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

Art. 18.
(Disposizione regolamentare concernente la contabilità semplificata per le imprese minori).

        1. Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche ai soggetti che, a norma del codice civile, non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili di cui allo stesso codice. Tuttavia i soggetti indicati alle lettere c) e d) del primo comma dell'articolo 13, qualora i ricavi di cui all'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

 

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1986, n. 917, e successive modificazioni, conseguiti in un anno intero non abbiano superato l'ammontare di lire seicento milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attività, sono esonerati per l'anno successivo dalla tenuta delle scritture contabili prescritte dai precedenti articoli, salvi gli obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse dal presente decreto. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi alla attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabiliti i criteri per la individuazione delle attività consistenti nella prestazione di servizi.

(omissis)

Art. 23.
(Ritenute sui redditi di lavoro dipendente).

(omissis)

        2. La ritenuta da operare è determinata:

            a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori di cui all'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli indicati alle successive lettere b) e c), corrisposti in ciascun periodo di paga, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del citato testo unico, rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del citato testo unico sono riconosciute se il percipiente dichiara annualmente di avervi diritto, indica le condizioni di spettanza, il codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle detrazioni e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni;

(omissis)

Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

Art. 29.
(Concentrazione della riscossione nell'accertamento).

        1. Le attività di riscossione relative agli atti indicati nella seguente lettera a) notificati a partire dal 1o luglio 2011 e relativi ai periodi

 

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d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi, sono potenziate mediante le seguenti disposizioni:

            a) l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi stabiliti dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'intimazione ad adempiere al pagamento è altresì contenuta nei successivi atti da notificare al contribuente, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto ed ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, anche ai sensi dell'articolo 8, comma 3-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In tali ultimi casi il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata;

(omissis)

            e) l'agente della riscossione, sulla base del titolo esecutivo di cui alla lettera a) e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. Decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla lettera a), l'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'espropriazione forzata, in ogni caso, è avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo;

(omissis)

Decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41.
Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia.

Art. 1.

        1. I soggetti che ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche intendono avvalersi della detrazione d'imposta del 41 per cento delle spese sostenute negli anni 1998 e 1999, e del 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2000, 2001 e 2002 per la esecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono tenuti a:

            a) trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, all'Ufficio delle entrate, individuato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle

 

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entrate, mediante raccomandata, comunicazione della data in cui avranno inizio i lavori redatta su apposito modello approvato con il medesimo provvedimento; copia della concessione, autorizzazione ovvero della comunicazione di inizio dei lavori, se previste dalla vigente legislazione in materia edilizia; i dati catastali identificativi dell'immobile o, in mancanza, copia della domanda di accatastamento; copia delle ricevute di pagamento dell'imposta comunale sugli immobili relativa agli anni a decorrere dal 1997, se dovuta; nel caso in cui gli interventi siano effettuati su parti comuni dell'edificio residenziale di cui all'articolo 1117 del codice civile, copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese; se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo, nonché la dichiarazione del possessore di consenso all'esecuzione dei lavori;

(omissis)

Legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).

Art. 1.
(Disposizioni in materia di entrata, nonché disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri; Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali).

(omissis)

        19. Le agevolazioni fiscali di cui al comma 17 spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.

(omissis)

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

Art. 66.
(Imprese minori).

(omissis)

        3. Si applicano, oltre a quelle richiamate nei precedenti commi, le disposizioni di cui agli articoli 56, comma 5, 65, 91, 95, 100, 108, 90, comma 2, 99, commi 1 e 3, 109, commi 1, 2, 5, 7 e 9, lettera b) e 110, commi 1, 2, 5, 6 e 8. Si applica inoltre, con riferimento ai ricavi

 

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ed alle plusvalenze che concorrono a formare il reddito di impresa pur non risultando dalle registrazioni ed annotazioni nei registri di cui all'articolo 18 del decreto indicato nel comma 1, la disposizione dell'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 109.

(omissis)

Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.

Art. 32-bis.
(Semplificazione delle modalità di riscossione coattiva).

        1. L'iscrizione a ruolo delle somme determinate ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, che risultano dovute a titolo di contributi e premi, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso versamento, è effettuata direttamente dall'Agenzia delle entrate, fatte salve le vigenti disposizioni in materia di contenzioso.

        2. La società di riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, provvede a riversare le somme riscosse agli enti previdenziali creditori ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni.

        3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano con riferimento ai contributi e premi dovuti in base alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 e successivi.

Art. 32-ter.
(Estensione del sistema di versamento «F24 enti pubblici» ad altre tipologie di tributi, nonché ai contributi assistenziali e previdenziali e ai premi assicurativi).

(omissis)

      3. Ai versamenti eseguiti nel corso dell'anno 2008 mediante il modello «F24 enti pubblici», approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 8 novembre 2007 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 246 alla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 27 novembre 2007, dagli enti e organismi pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dalle amministrazioni centrali dello Stato, non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, qualora il versamento

 

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sia stato effettuato tardivamente, ma comunque entro il secondo mese successivo alla scadenza stabilita.

Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462.
Unificazione ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento, a norma dell'articolo 3, comma 134, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 3-bis.
(Rateazione delle somme dovute).

        1. Le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, se superiori a duemila euro, possono essere versate in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Se le somme dovute sono superiori a cinquantamila euro, il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia commisurata al totale delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena, per il periodo di rateazione dell'importo dovuto aumentato di un anno, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, ovvero rilasciata da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi iscritto negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. In alternativa alle predette garanzie, l'ufficio può autorizzare che sia concessa dal contribuente, ovvero da terzo datore, ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili di esclusiva proprietà del concedente, per un importo pari al doppio delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena. A tal fine il valore dell'immobile è determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Il valore dell'immobile può essere, in alternativa, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari o dei periti industriali edili. L'ipoteca non è assoggettata all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Sono a carico del contribuente le spese di perizia, di iscrizione e di cancellazione dell'ipoteca. In tali casi, entro dieci giorni dal versamento della prima rata il contribuente deve far pervenire all'ufficio la documentazione relativa alla prestazione della garanzia.

        2. Qualora le somme dovute non siano superiori a duemila euro, il beneficio della dilazione in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo è concesso dall'ufficio, su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso. La richiesta deve essere presentata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

(omissis)
 

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        6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 si applicano anche alle somme da versare, superiori a cinquecento euro, a seguito di ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. Per gli importi fino a cinquecento euro, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti.

(omissis)

Decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695.
Regolamento recante norme per la semplificazione delle scritture contabili.

Art. 6.
(Adempimenti in materia di IVA).

        1. Per le fatture emesse nel corso del mese, di importo inferiore a lire trecentomila può essere annotato con riferimento a tale mese entro il termine di cui all'articolo 23, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in luogo di ciascuna, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri delle fatture cui si riferisce, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata.

(omissis)

        6. Per le fatture relative ai beni e servizi acquistati, di importo inferiore a lire trecentomila, può essere annotato, entro il termine di cui al comma 5, in luogo delle singole fatture, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri, attribuiti dal destinatario, delle fatture cui si riferisce, l'ammontare imponibile complessivo delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota.

(omissis)

Decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.
Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità.

Art. 2.
(Riapertura di termini in materia di rivalutazione di beni di impresa e di rideterminazione di valori di acquisto).

(omissis)
 

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        2. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1o gennaio 2010. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 31 ottobre 2010; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 31 ottobre 2010.

 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

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Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 2011.

Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni finalizzate alla promozione dello sviluppo economico e della competitività del Paese, anche mediante l'adozione di misure volte alla semplificazione dei procedimenti amministrativi concernenti, in particolare, la disciplina dei contratti pubblici, dell'attività edilizia e di quella fiscale, nonché ad introdurre misure per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, introducendo anche efficaci strumenti per promuovere sinergie tra le istituzioni di ricerca e le imprese, anche al fine di garantire il rispetto degli impegni assunti in sede europea indispensabili, nell'attuale quadro di finanza pubblica, per il conseguimento dei connessi obiettivi di stabilità e crescita;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2011;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

emana
il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Credito di imposta per la ricerca scientifica).

        1. È istituito, sperimentalmente per gli anni 2011 e 2012, un credito di imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca, in Università ovvero enti pubblici di ricerca. Università ovvero enti pubblici di ricerca possono sviluppare i progetti così finanziati anche in associazione, in consorzio, in joint venture ecc. con altre qualificate strutture di ricerca, anche private, di equivalente livello scientifico. Altre strutture finanziabili via credito di imposta possono

 

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essere individuate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

        2. Il credito di imposta compete in tre quote annuali a decorrere da ciascuno degli anni 2011 e 2012 per l'importo percentuale che eccede la media degli investimenti in ricerca effettuati nel triennio 2008-2010. Resta fermo che l'importo degli investimenti in progetti di ricerca di cui al comma 1 è integralmente deducibile dall'imponibile delle imprese.

        3. Operativamente:

            a) per Università ed enti pubblici di ricerca si intendono:

                1) le Università, statali e non statali, e gli Istituti Universitari, statali e non statali, legalmente riconosciuti;

                2) gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 6 del Contratto collettivo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2006-2009, nonché l'ASI-Agenzia Spaziale Italiana;

                3) gli organismi di ricerca così come definiti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, n. 2006/C 323/01, lettera d), del paragrafo 2.2;

            b) il credito di imposta:

                1) spetta per gli investimenti realizzati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012;

                2) compete nella misura del 90 per cento della spesa incrementale di investimento se lo stesso è commissionato ai soggetti di cui alla lettera a);

                3) deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive;

                4) non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

                5) è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, con esclusione delle fattispecie di cui al comma 2, lettere e), f), g), h-ter) e h-quater) del medesimo articolo;

                6) non è soggetto al limite annuale di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

        4. Le disposizioni applicative del presente articolo sono adottate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Le disposizioni del presente articolo assorbono il credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo di cui al comma 25 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, che è conseguentemente soppresso.

 

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        5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 55 milioni di euro per l'anno 2011, di 180,8 milioni di euro per l'anno 2012, di 157,2 milioni di euro per l'anno 2013 e di 91 milioni di euro per l'anno 2014. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione lineare, fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato, delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono esclusi il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, nonché le risorse destinate alla ricerca e al finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché il fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al precedente periodo.

Articolo 2.
(Credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno).

        1. In funzione e nella prospettiva di una sistematica definizione a livello europeo della fiscalità di vantaggio per le regioni del Mezzogiorno, fiscalità che deve essere relativa a lavoro, ricerca e imprese, coerentemente con la decisione assunta nel «Patto Euro plus» del 24-25 marzo 2011 dove si prevedono strumenti specifici ai fini della promozione della produttività nelle regioni in ritardo di sviluppo, viene, per cominciare, introdotto un credito d'imposta per ogni lavoratore assunto nel Mezzogiorno a tempo indeterminato. L'assunzione deve essere operata nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto. In attesa di una estensione coerente con il citato «Patto Euro plus», il funzionamento del credito di imposta si basa sui requisiti oggi previsti dalla Commissione Europea e specificati nei successivi commi.

        2. Nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE, ai sensi dell'articolo 40 del predetto Regolamento, ai datori di lavoro che, nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, aumentano il numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato assumendo lavoratori definiti dalla Commissione Europea «svantaggiati» ai sensi del numero 18 dell'articolo 2 del predetto Regolamento, nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia) è concesso per ogni nuovo

 

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lavoratore assunto un credito d'imposta nella misura del 50% dei costi salariali di cui al numero 15 del citato articolo 2 sostenuti nei dodici mesi successivi all'assunzione. Quando l'aumento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato riguardi lavoratori definiti dalla Commissione Europea «molto svantaggiati» ai sensi del numero 19 dell'articolo 2 del predetto Regolamento, il credito d'imposta è concesso nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei ventiquattro mesi successivi all'assunzione. Ai sensi dei commi 18 e 19, articolo 2 del richiamato Regolamento, per lavoratori svantaggiati si intendono lavoratori privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ovvero privi di un diploma di scuola media superiore o professionale, ovvero che abbiano superato i 50 anni di età, ovvero che vivano soli con una o più persone a carico, ovvero occupati in professioni o settori con elevato tasso di disparità uomo-donna – ivi definito – ovvero membri di una minoranza nazionale con caratteristiche ivi definite; per lavoratori molto svantaggiati, si intendono i lavoratori privi di lavoro da almeno 24 mesi.

        3. Il credito di imposta è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti all'arco temporale di cui al comma 1. Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

        4. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

        5. Per i soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro a decorrere dal mese successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto, ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

        6. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, entro tre anni dalla data di assunzione. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

        7. Il diritto a fruire del credito d'imposta decade:

            a) se, il numero complessivo dei dipendenti, è inferiore o pari a quello rilevato mediamente nei dodici mesi precedenti all'arco temporale di cui al comma 1;

 

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            b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;

            c) nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.

        8. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e con il Ministro della gioventù, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, e tenendo conto dei notevoli ritardi maturati, in assoluto e rispetto al precedente ciclo di programmazione, nell'impegno e nella spesa dei fondi strutturali comunitari, sono stabiliti i limiti di finanziamento garantiti da ciascuna delle Regioni di cui al comma 1 nonché le disposizioni di attuazione dei commi precedenti anche al fine di garantire il rispetto delle condizioni che consentono l'utilizzo dei suddetti fondi strutturali comunitari per il cofinanziamento del presente credito d'imposta.

        9. Le risorse necessarie all'attuazione del presente articolo sono individuate, previo consenso della Commissione Europea, nell'utilizzo congiunto delle risorse nazionali e comunitarie del Fondo Sociale Europeo e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale destinate al finanziamento dei programmi operativi, regionali e nazionali nei limiti stabiliti con il decreto di cui al comma precedente. Le citate risorse nazionali e comunitarie per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate per le suddette finalità di spesa, ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine, le Amministrazioni titolari dei relativi programmi comunicano al Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 gli importi, comunitari e nazionali, riconosciuti a titolo di credito di imposta dalla UE, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione, della dotazione del fondo per le aree sottoutilizzate in modo da garantire la compensazione degli effetti dello scostamento finanziario riscontrato, su tutti i saldi di finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al precedente periodo.»

 

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Articolo 3.
(Reti d'impresa, «Zone a burocrazia zero», Distretti turistico – alberghieri, nautica da diporto).

        1. Per incrementare l'efficienza del sistema turistico italiano, riqualificando e rilanciando l'offerta turistica, fermo restando, in assoluto, il diritto libero e gratuito di accesso e fruizione della battigia, anche ai fini di balneazione, è introdotto un diritto di superficie avente durata di venti anni e disciplinato come segue:

            a) il diritto di superficie si costituisce sulle aree inedificate formate da arenili, con esclusione in ogni caso delle spiagge e delle scogliere. Sulle aree già occupate da edificazioni esistenti, aventi qualunque destinazione d'uso in atto alla data di entrata in vigore del presente articolo, ancorché realizzate su spiaggia, arenile ovvero scogliera, salvo che le relative aree non risultino già di proprietà privata, le edificazioni possono essere mantenute esclusivamente in regime di diritto di superficie. La delimitazione dei soli arenili, per le aree inedificate, nonché la delimitazione delle aree già occupate da edificazioni esistenti, realizzate su terreni non già di proprietà privata, è effettuata, su iniziativa dei Comuni, dalle Regioni, di intesa con l'Agenzia del demanio;

            b) il provvedimento costitutivo del diritto di superficie è rilasciato, nel rispetto dei princìpi comunitari di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, dalla Regione, d'intesa con il Comune nonché con le Agenzie del demanio e del territorio, e dalla Regione trasmesso in copia alla Agenzia delle entrate per la riscossione del corrispettivo;

            c) il diritto di superficie si costituisce, e successivamente si mantiene:

              1) previo pagamento di un corrispettivo annuo determinato dalla Agenzia del demanio sulla base dei valori di mercato;

                2) previo accatastamento delle edificazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, per le edificazioni già esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, se le stesse risultano dotate di un titolo abilitativo valido a tutti gli effetti secondo la normativa vigente;

                3) se acquisito da una impresa, a condizione che l'impresa aderisca a nuovi, congrui studi di settore appositamente elaborati dalla Agenzia delle entrate e che l'impresa risulti altresì regolarmente adempiente agli obblighi contributivi;

            d) sulle aree inedificate l'attività edilizia è consentita solo in regime di diritto di superficie e comunque nel rispetto della normativa vigente. Sulle aree in diritto di superficie già occupate da edificazioni esistenti le attività di manutenzione, ristrutturazione, trasformazione,

 

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ovvero di ricostruzione delle predette edificazioni sono consentite comunque nel rispetto della normativa vigente.

        2. Le edificazioni esistenti ovvero realizzate successivamente alla data di entrata in vigore del presente articolo, che risultano in violazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono senz'altro acquisite di diritto alla proprietà del demanio ed abbattute in danno di colui che le ha realizzate. Le violazioni alla normativa vigente, incluse quelle di rilevanza penale, commesse su aree costituite da spiagge, arenili e scogliere continuano ad essere perseguite ai sensi della legislazione vigente. Nulla è innovato in materia di concessioni sul demanio marittimo. Le risorse costituite dai corrispettivi dei diritti di superficie di cui alle lettere c) e d) del comma 1 riscosse dalla Agenzia delle entrate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad un Fondo costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere annualmente ripartite in quattro quote, in favore, rispettivamente, della Regione interessata, dei Comuni interessati, dei Distretti turistico – alberghieri di cui al comma 4, nonchè dell'erario, con particolare riferimento agli eventuali maggiori oneri per spese di competenza del Ministero dell'interno. La misura delle quote è stabilita annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in modo tale che non derivino effetti negativi per la finanza pubblica. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri di determinazione del corrispettivo annuo di cui alla comma 1, lettera c), n. 1), in modo tale che non derivino effetti negativi per la finanza pubblica.

        3. A salvaguardia di valori costituzionalmente garantiti, quanto alle esigenze del pubblico uso, l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 deve in ogni caso assicurare, specie nei casi di attribuzione di diritti di superficie ad imprese turistico-balneari, il rispetto dell'obbligo di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia, anche a fini di balneazione.

        4. Possono essere istituiti nei territori costieri, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su richiesta delle imprese del settore che operano nei medesimi territori, previa intesa con le Regioni interessate, i Distretti turistico-alberghieri con gli obiettivi di riqualificare e rilanciare l'offerta turistica a livello nazionale e internazionale, di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori del Distretto, di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione dei servizi, di assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano con particolare riferimento alle opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.

        5. Nei territori di cui al comma 4, nei quali si intendono inclusi, relativamente ai beni del demanio marittimo, esclusivamente le spiagge e gli arenili, ove esistenti, la delimitazione dei Distretti è effettuata dall'Agenzia del Demanio, previa conferenza di servizi, che è obbligatoriamente indetta se richiesta da imprese del settore turistico che operano nei medesimi territori. Alla conferenza di servizi devono sempre partecipare i Comuni interessati,

 

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        6. Nei Distretti turistico-alberghieri si applicano le seguenti disposizioni:

            a) alle imprese dei Distretti, costituite in rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-bis e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni agevolative in materia amministrativa, finanziaria, per la ricerca e lo sviluppo di cui all'articolo 1, comma 368, lettere b), c) e d) della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, previa autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla relativa richiesta. Alle medesime imprese, ancorché non costituite in rete, si applicano altresì, su richiesta, le disposizioni agevolative in materia fiscale di cui all'articolo 1, comma 368, lettera a), della citata legge n. 266 del 2005;

            b) i Distretti costituiscono «Zone a burocrazia zero» ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e ai medesimi si applicano le disposizioni di cui alle lettere b) e c) del comma 2 del predetto articolo 43; gli eventuali maggiori oneri per spese di competenza del Ministero dell'interno sono a carico del fondo di cui al comma 2;

            c) nei Distretti sono attivati sportelli unici di coordinamento delle attività delle Agenzie fiscali e dell'INPS. Presso tali sportelli le imprese del distretto intrattengono rapporti per la risoluzione di qualunque questione di competenza propria di tali enti, nonché presentare richieste ed istanze, nonché ricevere i provvedimenti conclusivi dei relativi procedimenti, rivolte ad una qualsiasi altra amministrazione statale. Con decreto interdirigenziale dei predetti enti, nonché con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di natura non regolamentare, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono emanate le disposizioni applicative occorrenti ad assicurare la funzionalità degli sportelli unici, rispettivamente, per le questioni di competenza dei predetti enti, nonché di competenza delle amministrazioni statali, Per le attività di ispezione e controllo di competenza delle Agenzie fiscali e dell'INPS gli sportelli unici assicurano controlli unitari, nonché una pianificazione e l'esercizio di tali attività in modo tale da influire il meno possibile sull'ordinaria attività propria delle imprese dei Distretti. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti non devono derivare nuovi o maggiori oneri. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti ivi previsti con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili in base alla legislazione vigente.

        7. Per semplificare gli adempimenti amministrativi relativi alla navigazione da diporto per scopi commerciali ed alla realizzazione di pontili galleggianti a carattere stagionale, al Codice della nautica da

 

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diporto di cui decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, i commi 1 e 2 dell'articolo 1 sono sostituiti dai seguenti:

        «1. Le disposizioni del presente codice si applicano alla navigazione da diporto, anche se esercitata per fini commerciali mediante le unità da diporto di cui all'articolo 3 del presente codice, ivi comprese le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172.

        2. Ai fini del presente codice si intende per navigazione da diporto quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro, nonché quella esercitata a scopi commerciali, anche mediante le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, ferma restando la disciplina ivi prevista.».

        8. Per incentivare la realizzazione di porti e approdi turistici e razionalizzare il procedimento di rilascio delle relative concessioni demaniali marittime:

            a) all'articolo 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

        «2-bis. Nel caso di strutture o ambiti idonei, allo stato sottoutilizzati o non diversamente utilizzabili per funzioni portuali di preminente interesse pubblico, nella predisposizione del piano regolatore portuale, deve essere valutata, con priorità, la possibile finalizzazione delle predette strutture ed ambiti ad approdi turistici come definiti dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509.»;

            b) ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché alle rispettive norme di attuazione, al procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni demaniali marittime per le strutture portuali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, si applicano i criteri e le modalità di affidamento delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, come definiti sulla base dell'intesa raggiunta ai sensi dell'articolo 1, comma 18, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, in sede di conferenza Stato – Regioni.

Articolo 4.
(Costruzione delle opere pubbliche).

        1. Per ridurre i tempi di costruzione delle opere pubbliche, soprattutto se di interesse strategico, per semplificare le procedure di affidamento dei relativi contratti pubblici, per garantire un più efficace sistema di controllo e infine per ridurre il contenzioso, sono

 

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apportate alla disciplina vigente, in particolare, le modificazioni che seguono:

            a) estensione del campo di applicazione della finanza di progetto, anche con riferimento al cosiddetto «leasing in costruendo»;

            b) limite alla possibilità di iscrivere «riserve»;

            c) introduzione di un tetto di spesa per le «varianti»;

            d) introduzione di un tetto di spesa per le opere cosiddette «compensative»;

            e) contenimento della spesa per compensazione, in caso di variazione del prezzo dei singoli materiali di costruzione;

            f) riduzione della spesa per gli accordi bonari;

            g) istituzione nelle Prefetture di un elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso;

            h) disincentivo per le liti «temerarie»;

            i) individuazione, accertamento e prova dei requisiti di partecipazione alle gare mediante collegamento telematico alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici;

            l) estensione del criterio di autocertificazione per la dimostrazione dei requisiti richiesti per l'esecuzione dei lavori pubblici;

            m) controlli essenzialmente «ex post» sul possesso dei requisiti di partecipazione alle gare da parte delle stazioni appaltanti;

            n) tipizzazione delle cause di esclusione dalle gare, cause che possono essere solo quelle previste dal codice dei contratti pubblici e dal relativo regolamento di esecuzione e attuazione, con irrilevanza delle clausole addizionali eventualmente previste dalle stazioni appaltanti nella documentazione di gara;

            o) obbligo di scorrimento della graduatoria, in caso di risoluzione del contratto;

            p) razionalizzazione e semplificazione del procedimento per la realizzazione di infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale («Legge obiettivo»);

            q) innalzamento dei limiti di importo per l'affidamento degli appalti di lavori mediante procedura negoziata;

            r) innalzamento dei limiti di importo per l'accesso alla procedura semplificata ristretta per gli appalti di lavori. Inoltre, è elevata da cinquanta a settanta anni la soglia per la presunzione di interesse culturale degli immobili pubblici.

 

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        2. Conseguentemente, al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono, tra l'altro, apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 27, comma 1, le parole: «dall'applicazione del presente codice» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice»;

            b) all'articolo 38:

                1) al comma 1:

                    1.1) alla lettera b), le parole: «il socio» sono sostituite dalle seguenti: «i soci» e dopo le parole: «gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico» sono inserite le seguenti: «o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,»;

                    1.2) alla lettera c), le parole: «del socio» sono sostituite dalle seguenti: «dei soci»; dopo le parole: «gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico» sono inserite le seguenti: «o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,»; le parole: «cessati dalla carica nel triennio» sono sostituite dalle seguenti: «cessati dalla carica nell'anno»; le parole «di aver adottato atti o misure di completa dissociazione» sono sostituite dalle seguenti: «che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione»; le parole: «resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima»;

                    1.3) alla lettera d) dopo le parole: «19 marzo 1990, n. 55;» sono aggiunte le seguenti: «l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;»;

                    1.4) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

            «e) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro»;

                    1.5) alla lettera g) dopo la parola: «violazioni» è inserita la seguente: «gravi»;

                    1.6) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

            «h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti.»;

 

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                    1.7) la lettera l) è sostituita dalla seguente:

            «l) che non sono in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.»;

                    1.8) la lettera m-bis) è sostituita dalla seguente:

            «m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA.»;

                    1.9) alla lettera m-ter), sono eliminate le parole: «, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste,» e le parole: «nei tre anni antecedenti» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno antecedente»;

                2) al comma 1-bis, le parole: «I casi di esclusione previsti» sono sostituite dalle seguenti: «Le cause di esclusione previste» e dopo le parole: «affidate ad un custode o amministratore giudiziario» sono inserite le seguenti: «limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento»;

                3) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

        «1-ter. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.»;

                4) il comma 2 è sostituito dal seguente:

        «2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Ai fini del comma 1, lettera e) si intendono gravi le violazioni individuate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto, con riferimento al settore edile, dall'articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Ai fini del comma 1, lettera g), si

 

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intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48 bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Ai fini del comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega, alternativamente: a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.»;

            c) all'articolo 40, sono apportate le seguenti modifiche:

                1) al comma 3, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «i soggetti accreditati sono tenuti a inserire la certificazione di cui alla presente lettera relativa alle imprese esecutrici di lavori pubblici nell'elenco ufficiale istituito presso l'organismo nazionale italiano di accreditamento di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99;»;

                2) dopo il comma 9-ter, è aggiunto il seguente:

        «9-quater. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, ai fini della qualificazione, le SOA ne danno segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera m-bis), per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.»;

            d) all'articolo 46 sono apportate le seguenti modificazioni:

                1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Documenti e informazioni complementari – Tassatività delle cause di esclusione»;

 

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                2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        «1-bis. La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle»;

            e) all'articolo 48, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

        «2-bis. I soggetti competenti provvedono, secondo le modalità indicate dall'Autorità, ad inserire nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari richiesta ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.

        2-ter. Le stazioni appaltanti verificano il possesso dei requisiti di cui al comma 2-bis presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, ove la relativa documentazione sia disponibile.»;

            f) all'articolo 56, comma 1, lettera a), l'ultimo periodo è soppresso;

            g) all'articolo 57, comma 2, lettera a), l'ultimo periodo è soppresso;

            h) all'articolo 64, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

        «4-bis. I bandi sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base di modelli (bandi-tipo) approvati dall'Autorità, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentite le categorie professionali interessate, con l'indicazione delle cause tassative di esclusione di cui all'articolo 46, comma 1-bis. Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo.»;

            i) all'articolo 74, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

        «2-bis. Le stazioni appaltanti richiedono, di norma, l'utilizzo di moduli di dichiarazione sostitutiva dei requisiti di partecipazione di ordine generale e, per i contratti relativi a servizi e forniture o per i contratti relativi a lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, dei requisiti di partecipazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi. I moduli sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base dei modelli standard definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, acquisito l'avviso dell'Autorità.».

 

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            l) all'articolo 122:

                1) il comma 7 è sostituito dal seguente:

        «7. I lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei princìpi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto, per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro, ad almeno dieci soggetti e, per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, ad almeno cinque soggetti se sussistono aspiranti idonei in tali numeri. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, conforme all'allegato IX A, punto 5 (avviso relativo agli appalti aggiudicati), contiene l'indicazione dei soggetti invitati ed è trasmesso per la pubblicazione, secondo le modalità di cui all'articolo 122, commi 3 e 5, entro dieci giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva; non si applica l'articolo 65, comma 1»;

                2) il comma 7-bis è abrogato;

            m) all'articolo 123, comma 1, le parole: «1 milione» sono sostituite dalle seguenti: « un milione e cinquecentomila»;

            n) all'articolo 132, comma 3, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «al netto del 50 per cento dei ribassi d'asta conseguiti»;

            o) all'articolo 133, i commi 4 e 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono sostituiti dai seguenti:

        «4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture nell'anno di presentazione dell'offerta con il decreto di cui al comma 6, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 7.

        5. La compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto di cui al comma 6 nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.»;

            p) all'articolo 140, sono apportate le seguenti modificazioni:

                1) nella rubrica le parole: «per grave inadempimento dell'esecutore» sono soppresse;

                2) al comma 1, primo periodo, le parole: «prevedono nel bando di gara che» sono soppresse e le parole: «per grave inadempimento del medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi degli articoli 135 e 136»;

 

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            q) all'articolo 153, sono apportate le seguenti modifiche:

                1) al comma 9 le parole «asseverato da una banca» sono sostituite dalle seguenti: «asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966»;

                2) i commi 19 e 20, sono sostituiti dai seguenti:

        «19. Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità non presenti nella programmazione triennale di cui all'articolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. La proposta contiene un progetto preliminare, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da una banca e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. La proposta è corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al comma 20, dalla cauzione di cui all'articolo 75, e dall'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara. L'amministrazione aggiudicatrice valuta, entro tre mesi, il pubblico interesse della proposta. A tal fine l'amministrazione aggiudicatrice può invitare il proponente ad apportare al progetto preliminare le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non apporta le modifiche richieste, la proposta non può essere valutata di pubblico interesse. Il progetto preliminare, eventualmente modificato, è inserito nella programmazione triennale di cui all'articolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente ed è posto in approvazione con le modalità indicate all'articolo 97; il proponente è tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intende non approvato. Il progetto preliminare approvato è posto a base di gara per l'affidamento di una concessione, alla quale è invitato il proponente, che assume la denominazione di promotore. Nel bando l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere ai concorrenti, compreso il promotore, la presentazione di eventuali varianti al progetto. Nel bando è specificato che il promotore può esercitare il diritto di prelazione. I concorrenti, compreso il promotore, devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 8, e presentare un'offerta contenente una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da una banca, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché le eventuali varianti al progetto preliminare; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il promotore non risulta aggiudicatario, può

 

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esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 9. Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti cui al comma 9.

        19-bis. La proposta di cui al comma 19, primo periodo, può riguardare, in alternativa alla concessione, la locazione finanziaria di cui all'articolo 160-bis.

        20. Possono presentare le proposte di cui al comma 19, primo periodo, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8, nonché i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonché i soggetti di cui agli articoli 34 e 90, comma 2, lettera b), eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale.»;

            r) all'articolo 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

                1) al comma 2, le parole «dell'avviso» sono sostituite dalle seguenti: «della lista»;

                2) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il progetto preliminare delle infrastrutture, oltre a quanto previsto nell'allegato tecnico di cui all'allegato XXI deve evidenziare, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; deve inoltre indicare ed evidenziare anche le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali e i limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare, ivi compreso il limite di spesa, comunque non superiore al due per cento dell'intero costo dell'opera, per le eventuali opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale strettamente correlate alla funzionalità dell'opera. Nella percentuale indicata devono rientrare anche gli oneri di mitigazione di impatto ambientale individuati nell'ambito della procedura di VIA, fatte salve le eventuali ulteriori misure da adottare nel rispetto di specifici obblighi comunitari.»;

                3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

        «5-bis. Il soggetto aggiudicatore provvede alla pubblicazione del bando di gara non oltre novanta giorni dalla pubblicazione nella

 

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Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della delibera CIPE di approvazione del progetto preliminare, ove questo sia posto a base di gara. In caso di mancato adempimento il CIPE, su proposta del Ministero, può disporre la revoca del finanziamento a carico dello Stato.»;

                4) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

        «7-bis. Per le infrastrutture il vincolo preordinato all'esproprio ha durata di sette anni, decorrenti dalla data in cui diventa efficace la delibera del CIPE che approva il progetto preliminare dell'opera. Entro tale termine, può essere approvato il progetto definitivo che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. In caso di mancata approvazione del progetto definitivo nel predetto termine, il vincolo preordinato all'esproprio decade e trova applicazione la disciplina dettata dall'articolo 9 del testo unico in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Ove sia necessario reiterare il vincolo preordinato all'esproprio, la proposta è formulata al CIPE da parte del Ministero, su istanza del soggetto aggiudicatore. La reiterazione del vincolo è disposta con deliberazione motivata del CIPE secondo quanto previsto dal comma 5, terzo e quarto periodo. La disposizione del presente comma deroga alle disposizioni dell'articolo 9, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.»;

            s) all'articolo 166 sono apportate le seguenti modificazioni:

                1) al comma 3, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti «sessanta giorni»;

                2) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

        «4-bis. Il decreto di esproprio può essere emanato entro il termine di sette anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace la delibera del CIPE che approva il progetto definitivo dell'opera, salvo che nella medesima deliberazione non sia previsto un termine diverso. Il CIPE può disporre la proroga dei termini previsti dal presente comma per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. La proroga può essere disposta prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non supera i due anni. La disposizione del presente comma deroga alle disposizioni dell'articolo 13, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327.»;

                3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

        «5-bis. Il soggetto aggiudicatore provvede alla pubblicazione del bando di gara non oltre novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della delibera CIPE di approvazione del progetto definitivo, ove questo sia posto a base di gara. In caso di mancato adempimento il CIPE, su proposta del Ministero, può disporre la revoca del finanziamento a carico dello Stato.»;

 

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            t) all'articolo 167, sono apportate le seguenti modifiche:

                1) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

        «7-bis. Le varianti di cui ai commi 6 e 7 devono essere strettamente correlate alla funzionalità dell'opera e non possono comportare incrementi del costo rispetto al progetto preliminare.»;

                2) comma 10, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;

            u) all'articolo 168, sono apportate le seguenti modificazioni:

                1) al comma 2, quarto periodo, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;

                2) al comma 3, secondo periodo, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni»;

                3) al comma 4, primo periodo, le parole «novantesimo giorno» sono sostituite dalle seguenti: «sessantesimo giorno»;

                4) al comma 6, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;

            v) all'articolo 169, comma 3, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «ovvero l'utilizzo di una quota non superiore al cinquanta per cento dei ribassi d'asta conseguiti»;

            z) all'articolo 170, comma 3, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;

            aa) all'articolo 176, comma 20, primo periodo, le parole: «comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;

            bb) all'articolo 187, comma 1, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «i soggetti accreditati sono tenuti a inserire la predetta certificazione nell'elenco ufficiale di cui all'articolo 40, comma 3, lettera a);»;

            cc) all'articolo 189, comma 4, lettera b), primo periodo le parole: «di direttori tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «di almeno un direttore tecnico» e, dopo le parole: «di dipendenti o dirigenti,» è inserita la seguente: «nonché»;

            dd) all'articolo 204, comma 1, le parole «cinquecentomila euro» sono sostituite dalle seguenti: «un milione e cinquecentomila euro» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica l'articolo 122, comma 7, ultimo periodo»;

            ee) all'articolo 206, comma 1, dopo le parole: «38;» sono aggiunte le parole «46, comma 1-bis;» e dopo le parole «nell'invito a presentare offerte; 87; 88;» sono aggiunte le seguenti: «95; 96;»;

            ff) all'articolo 219:

                1) ai commi 6 e 7, dopo le parole: «del comma 6» sono inserite le seguenti: «dell'articolo 30 della direttiva 2004/17/CE»;

 

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                2) al comma 10, dopo le parole: «di cui al comma 6» sono inserite le seguenti: «dell'articolo 30»;

            gg) all'articolo 240:

                1) al comma 5, dopo le parole: «responsabile del procedimento» sono inserite le seguenti: «entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3»;

                2) al comma 6, le parole: «al ricevimento» sono sostituite dalle seguenti: «entro trenta giorni dal ricevimento» e le parole: «da detto ricevimento», sono sostituite dalle seguenti: «dalla costituzione della commissione»;

                3) al comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il compenso per la commissione non può comunque superare l'importo di 65 mila euro, da rivalutarsi ogni tre anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.»;

                4) al comma 14, secondo periodo, dopo le parole: «della composizione» la parola «è» è sostituita dalle seguenti: «può essere»;

            hh) all'articolo 240-bis:

                1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al venti per cento dell'importo contrattuale.»;

                2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

        «1-bis. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi dell'articolo 112 e del regolamento, sono stati oggetto di verifica.»;

            ii) dopo l'articolo 246 è inserito il seguente:

        «Art. 246-bis Responsabilità per lite temeraria:

        1. Nei giudizi in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, il giudice, fermo quanto previsto dall'articolo 26 del codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, 104, condanna d'ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria in misura non inferiore al doppio e non superiore al triplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio quando la decisione è fondata su ragioni manifeste od orientamenti giurisprudenziali consolidati. Al gettito delle sanzioni previste dal presente comma si applica l'articolo 15 delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo approvato con il citato decreto legislativo n. 104 del 2010.»;

            ll) all'articolo 253 sono apportate le seguenti modificazioni:

                1) al comma 9-bis, primo e secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013», e, al terzo periodo, dopo la parola: «anche» sono aggiunte le seguenti:

 

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«alle imprese di cui all'articolo 40, comma 8, per la dimostrazione dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo, nonché»;

                2) al comma 15-bis le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013»;

                3) dopo il comma 20 è inserito il seguente:

        «20-bis. Le stazioni appaltanti possono applicare fino al 31 dicembre 2013 le disposizioni di cui all'articolo 122, comma 9, e 124, comma 8, per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 28.»;

            4) al comma 21 il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «La verifica è conclusa entro il 31 dicembre 2011. In sede di attuazione del predetto decreto non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11, e all'articolo 40, comma 4, lettera g).».

            mm) all'allegato XXI, allegato tecnico di cui all'articolo 164,

                1) all'articolo 16, comma 4, lettera d), le parole «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «otto per cento»;

                2) all'articolo 28, comma 2, lett. a), dopo le parole «per i lavori di importo» sono inserite le seguenti: «pari o»;

                3) all'articolo 29, comma 1, lett. a), dopo le parole: «per i lavori di importo» sono inserite le seguenti: «pari o».

            nn) all'allegato XXII, le parole: «responsabile della condotta dei lavori» sono sostituite dalle seguenti: «responsabile di progetto o responsabile di cantiere».

        3. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere b), l) e dd), si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

        4. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera m), si applicano a decorrere dalla pubblicazione dell'avviso per la formazione dell'elenco annuale per l'anno 2012.

        5. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera o), si applicano a partire dal decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di rilevazione delle variazioni percentuali per l'anno 2011, da adottarsi entro il 31 marzo 2012, ed ai lavori eseguiti e contabilizzati a decorrere dal 1o gennaio 2011. Restano ferme la precedente disciplina per il calcolo delle variazioni percentuali riferite agli anni precedenti al 2011 e le rilevazioni effettuate con i precedenti decreti ministeriali ai sensi del predetto articolo 133, comma 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006.

 

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        6. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera q), numero 2), non si applicano alle procedure già avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 153, commi 19 e 20, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nella formulazione previgente.

        7. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera r), numero 2), si applicano ai progetti preliminari non approvati alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

        8. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere r), numero 3) e s), numero 3), si applicano con riferimento alle delibere CIPE pubblicate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

        9. In relazione al comma 2, lettera r), numero 4) i termini di cui al comma 7-bis dell'articolo 165 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, si applicano anche ai progetti preliminari già approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

        10. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere s), numero 1), t), numero 2), u) e z), si applicano ai progetti definitivi non ancora ricevuti dalle Regioni, da tutte le pubbliche amministrazioni competenti e dai gestori di opere interferenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

        11. In relazione al comma 2, lettera s), numero 2) i termini di cui al comma 4-bis dell'articolo 166 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, si applicano anche ai progetti definitivi già approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

        12. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera gg), numeri 1) e 2), si applicano ai procedimenti di accordo bonario avviati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera gg), numero 3) si applicano alle commissioni costituite successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legge. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera hh), si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con i quali si indìce una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

        13. Per l'efficacia dei controlli antimafia nei subappalti e subcontratti successivi ai contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, presso ogni prefettura è istituito l'elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, ai quali possono rivolgersi gli esecutori dei lavori, servizi e forniture. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono definite le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento, senza nuovi o maggiori

 

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oneri per la finanza pubblica, dell'elenco di cui al primo periodo, nonché per l'attività di verifica. Le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33, del codice, acquisiscono d'ufficio, anche in modalità tematica, a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 43, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, la prescritta documentazione circa la sussistenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

        14. Fatta salva la disciplina di cui all'art. 165, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, per il triennio 2011 – 2013 non possono essere approvati progetti preliminari o definitivi che prevedano oneri superiori al due per cento dell'intero costo dell'opera per le eventuali opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale strettamente correlate alla funzionalità dell'opera. Nella predetta percentuale devono rientrare anche gli oneri di mitigazione di impatto ambientale individuati nell'ambito della procedura di VIA, fatte salve le eventuali ulteriori misure da adottare nel rispetto di specifici obblighi comunitari.

        15. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente: «b-bis) dell'articolo 14, intendendosi il richiamo ivi contenuto agli articoli 21 e 22, riferito rispettivamente agli articoli 5 e 6 dell'allegato XXI al codice;»;

            b) all'articolo 66, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 dopo le parole «agli articoli 34» sono inserite le seguenti: «, limitatamente ai soggetti ammessi a partecipare alle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici relativi a lavori,».

            c) all'articolo 357:

                1) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono fatti salvi i contratti, già stipulati o da stipulare, per la cui esecuzione è prevista la qualificazione in una o più categorie di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000.»;

                2) al comma 12, primo e secondo periodo, le parole: «centottantunesimo» sono sostituite dalle seguenti: «trecentosessantaseiesimo»;

                3) al comma 14, la parola: «centottantesimo» è sostituita dalla seguente: «trecentosessantacinquesimo»; dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Ai fini della qualificazione nella categoria OS 35, le stazioni appaltanti, su richiesta dell'impresa interessata o della SOA attestante, provvedono a emettere nuovamente i certificati di esecuzione dei lavori relativi alle categorie OG 3, OG 6, OS 21 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, laddove relativi a lavorazioni anche ricomprese nella categoria OS 35 di cui all'allegato A del presente regolamento, secondo l'allegato B.1, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nell'allegato

 

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A del presente regolamento, fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 5.»;

                4) al comma 15, la parola: «centottantunesimo» è sostituita dalla seguente: «trecentosessantaseiesimo»; dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Ai fini della qualificazione nella categoria OS 35, le stazioni appaltanti provvedono a emettere i certificati di esecuzione dei lavori relativi alle categorie OG 3, OG 6, OS 21 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, ove verifichino la presenza di lavorazioni anche ricomprese nella categoria OS 35 di cui all'allegato A del presente regolamento, secondo l'allegato B.1, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nell'allegato A del presente regolamento, fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 5.»;

                5) al comma 16, primo e secondo periodo, le parole: «centottanta» sono sostituite dalle seguenti: «trecentosessantacinque»;

                6) al comma 17, la parola: «centottantunesimo» è sostituita dalla seguente: «trecentosessantaseiesimo»;

                7) al comma 22, dopo le parole: «articolo 79, comma 17», sono inserite le seguenti: «e all'articolo 107, comma 2»; le parole: «centottantunesimo» sono sostituite dalle seguenti: «trecentosessantaseiesimo» e è aggiunto, in fine il seguente periodo: «In relazione all'articolo 107, comma 2, nel suddetto periodo transitorio continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999.»;

                8) al comma 24 la parola: «centottantunesimo» è sostituita dalla seguente: «trecentosessantaseiesimo»;

                9) al comma 25, la parola: «centottanta» è sostituita dalla seguente: «trecentosessantacinque»;

            d) all'articolo 358, comma 1, dopo le parole: «del presente regolamento» sono inserite le parole «, fermo restando quanto disposto dall'articolo 357».

        16. Per riconoscere massima attuazione al Federalismo Demaniale e semplificare i procedimenti amministrativi relativi ad interventi edilizi nei Comuni che adeguano gli strumenti urbanistici alle prescrizioni dei piani paesaggistici regionali, al Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 10, il comma 5 è sostituito dal seguente:

        «5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma

 

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1 che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, nonché le cose indicate al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni»;

            b) all'articolo 12, il comma 1 è sostituito dal seguente:

        «1. Le cose indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2.»;

            c) all'articolo 54, comma 2, lettera a), il primo periodo è così sostituito:

            «a) le cose appartenenti ai soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, fino alla conclusione del procedimento di verifica previsto dall'articolo 12.»;

            d) all'articolo 59, comma 1, dopo le parole «la proprietà o» sono inserite le seguenti: «, limitatamente ai beni mobili,»;

            e) all'articolo 146, comma 5, il secondo periodo, è sostituito come segue: «Il parere del Soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d), nonché della positiva verifica da parte del Ministero su richiesta della regione interessata dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante e, ove non sia reso entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti, si considera favorevole.»;

        17. All'articolo 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 2, sono soppresse le parole «i beni oggetto di accordi o intese con gli enti territoriali per la razionalizzazione o la valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto;».

            b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

        «5-bis. I beni oggetto di accordi o intese tra lo Stato e gli enti territoriali per la razionalizzazione o la valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari, già sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, possono essere attribuiti, su richiesta, all'ente che ha sottoscritto l'accordo o l'intesa ovvero ad altri enti territoriali, salvo che, ai sensi degli articoli 3 e 5, risultino esclusi dal trasferimento ovvero altrimenti disciplinati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa ricognizione da parte dell'Agenzia

 

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del demanio, sono stabiliti termini e modalità per la cessazione dell'efficacia dei predetti accordi o intese, senza effetti sulla finanza pubblica.

        5-ter. Il decreto ministeriale di cui al comma 5-bis è adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La disposizione di cui al comma 5-bis non trova applicazione qualora gli accordi o le intese abbiano già avuto attuazione anche parziale alla data di entrata in vigore del presente decreto. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 196 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.».

        18. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 17, la richiesta di cui all'articolo 5, comma 5-bis, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, come modificato dal comma 17 lett. b), può essere presentata, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del citato decreto legislativo n. 85 del 2010, entro il termine di trenta giorni dalla data di adozione del decreto ministeriale di cui al comma 17 lettera b) dall'ente che ha sottoscritto l'accordo o l'intesa. La successiva attribuzione dei beni è effettuata con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e con gli altri Ministri competenti per materia, entro 90 giorni dalla data di adozione del citato decreto di cui al comma 17 lettera b).

        19. A decorrere dal bilancio relativo all'esercizio 2010 i contributi in conto capitale autorizzati in favore di ANAS S.p.A. ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138 convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e successive modificazioni e integrazioni, ad eccezione di quelli già trasformati in capitale sociale, possono essere considerati quali contributi in conto impianti, secondo la disciplina di cui all'articolo 1, comma 1026, della legge 22 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 5.
(Costruzioni private).

        1. Per liberalizzare le costruzioni private sono apportate modificazioni alla disciplina vigente nei termini che seguono:

            a) introduzione del «silenzio assenso» per il rilascio del permesso di costruire, ad eccezione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici e culturali;

            b) estensione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) agli interventi edilizi precedentemente compiuti con denuncia di inizio attività (DIA);

            c) tipizzazione di un nuovo schema contrattuale diffuso nella prassi: la «cessione di cubatura»;

 

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            d) la registrazione dei contratti di compravendita immobiliare assorbe l'obbligo di comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza;

            e) per gli edifici adibiti a civile abitazione l’«autocertificazione» asseverata da un tecnico abilitato sostituisce la cosiddetta relazione «acustica»;

            f) obbligo per i Comuni di pubblicare sul proprio sito istituzionale gli allegati tecnici agli strumenti urbanistici;

            g) esclusione della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) per gli strumenti attuativi di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica;

            h) legge nazionale quadro per la riqualificazione incentivata delle aree urbane. Termine fisso per eventuali normative regionali;

        2. Conseguentemente, alla disciplina vigente sono apportate, tra l'altro, le seguenti modificazioni:

            a) al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modifiche:

                1) all'articolo 5, comma 3, lettera a), la parola «autocertificazione» è sostituita dalla seguente: «dichiarazione»;

                2) all'articolo 16, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

        «2-bis. Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati, l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione l'articolo 122, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.»

                3) l'articolo 20 è sostituito dal seguente:

        «Art. 20 – (Procedimento per il rilascio del permesso di costruire). 1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 11, va presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II. La domanda è accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali, alle norme relative all'efficienza energetica.

        2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

 

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L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione.

        3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce, avvalendosi dello sportello unico, secondo quanto previsto all'articolo 5, commi 3 e 4, i prescritti pareri e gli atti di assenso eventualmente necessari, sempre che gli stessi non siano già stati allegati alla domanda dal richiedente e, valutata la conformità del progetto alla normativa vigente, formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto.

        4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, può, nello stesso termine di cui al comma 3, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, è tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni. La richiesta di cui al presente comma sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di cui al comma 3.

        5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

        6. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all'interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro il termine di trenta giorni dalla proposta di cui al comma 3, ovvero dall'esito della conferenza di servizi di cui all'articolo 5, comma 4. Il termine di cui al primo periodo del presente comma è fissato in quaranta giorni con la medesima decorrenza qualora il dirigente o il responsabile del procedimento abbia comunicato all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio.

        7. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati per i comuni con più di 100.000 abitanti, nonché per i progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento.

        8. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 10.

 

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        9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di cui al comma 6 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, decorso il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.

        10. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia prodotto dall'interessato, il competente ufficio comunale acquisisce il relativo assenso nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 5, comma 4. Il termine di cui al comma 6 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, decorso il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.

        11. Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui all'articolo 22, comma 7, è di settantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda.

        12. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in relazione agli adempimenti di competenza delle amministrazioni statali coinvolte, sono fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi regionali che prevedano misure di ulteriore semplificazione e ulteriori riduzioni di termini procedimentali.

        13. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni di cui al comma 1, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al medesimo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni. In tali casi, il responsabile del procedimento informa il competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.»;

                4) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

        «Articolo 21 – (Intervento sostitutivo regionale). 1. Le regioni, con proprie leggi, determinano forme e modalità per l'eventuale esercizio del potere sostitutivo nei confronti dell'ufficio dell'amministrazione comunale competente per il rilascio del permesso di costruire.»

                5) all'articolo 34, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:

        «2-ter. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali.»;

                6) all'articolo 59, comma 2, le parole: «Il Ministro per le infrastrutture e i trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

                7) all'articolo 82, comma 2, le parole «qualora le autorizzazioni previste dall'articolo 20, commi 6 e 7, non possano venire concesse, per il» sono sostituite dalle seguenti: «nel caso di».

 

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            b) Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modifiche:

                1) all'articolo 14 quater, comma 3, secondo periodo, le parole «nei successivi» sono sostituite dalla seguente «entro».

                2) all'articolo 19, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «nonché di quelli», sono aggiunte le seguenti: «previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli», alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: «La segnalazione, corredata dalle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.», e dopo il comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        «6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.».

            c) Le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si interpretano nel senso che le stesse si applicano alle denunce di inizio attività in materia edilizia disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con esclusione dei casi in cui le denunce stesse, in base alla normativa statale o regionale, siano alternative o sostitutive del permesso di costruire. Le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si interpretano altresì nel senso che non sostituiscono la disciplina prevista dalle leggi regionali che, in attuazione dell'articolo 22, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, abbiano ampliato l'ambito applicativo delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto e nel senso che, nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, la Scia non sostituisce gli atti di autorizzazione o nulla osta, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale.

        3. Per garantire certezza nella circolazione dei diritti edificatori, all'articolo 2643, comma 1, del codice civile, dopo il n. 2), è inserito il seguente:

        «2-bis) i contratti che trasferiscono i diritti edificatori comunque denominati nelle normative regionali e nei conseguenti strumenti di pianificazione territoriale, nonché nelle convenzioni urbanistiche ad essi relative;».

        4. Per semplificare le procedure di trasferimento dei beni immobili, la registrazione dei contratti di compravendita aventi ad

 

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oggetto immobili o comunque diritti immobiliari assorbe l'obbligo previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.

        5. Per semplificare il procedimento per il rilascio del permesso di costruire relativamente agli edifici adibiti a civile abitazione, alla Legge 26 ottobre 1995, n. 447, all'articolo 8, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

        «3-bis. Nei comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici di cui alla lettera b), comma 1, dell'articolo 6, per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini dell'esercizio dell'attività edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire, la relazione acustica è sostituita da una autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento».

        6. Per semplificare l'accesso di cittadini ed imprese agli elaborati tecnici allegati agli atti di approvazione degli strumenti urbanistici, all'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

        «1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, gli elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici, nonché delle loro varianti, sono pubblicati nei siti informatici delle amministrazioni comunali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

        7. La disposizione di cui al comma 6 si applica decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

        8. Per semplificare le procedure di attuazione dei piani urbanistici ed evitare duplicazioni di adempimenti, all'articolo 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        «Lo strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica non è sottoposto a valutazione ambientale strategica né a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici comporti variante allo strumento sovraordinato, la valutazione ambientale strategica e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sui piani sovraordinati. I procedimenti amministrativi di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità sono ricompresi nel procedimento di adozione e di approvazione del piano urbanistico o di loro varianti non rientranti nelle fattispecie di cui al presente comma».

 

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        9. Al fine di incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente nonché di promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare, tenuto conto anche della necessità di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili, le Regioni, approvano entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto specifiche leggi per incentivare tali azioni anche con interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano:

            a) il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale;

            b) la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse;

            c) l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso, purchè si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari;

            d) le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti.

        10. Gli interventi di cui al comma 9 non possono riferirsi ad edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta, con esclusione degli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria.

        11. Decorso il termine di cui al comma 9, e sino all'entrata in vigore della normativa regionale, agli interventi di cui al citato comma si applica l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 anche per il mutamento delle destinazioni d'uso. Resta fermo il rispetto degli standard urbanistici, delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di quelle relative alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

        12. Le disposizioni dei commi 9, 10 e 11 si applicano anche nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni degli statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.

        13. Nelle Regioni a statuto ordinario, oltre a quanto previsto nei commi precedenti, decorso il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, e sino all'entrata in vigore della normativa regionale, si applicano, altresì, le seguenti disposizioni:

            a) è ammesso il rilascio del permesso in deroga agli strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 anche per il mutamento delle destinazioni d'uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari;

 

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            b) i piani attuativi comunque denominati e compatibili con lo strumento urbanistico generale sono approvati dalla Giunta Comunale.

        14. Decorso il termine di 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni contenute nel comma 9, fatto salvo quanto previsto al comma 10, e al secondo periodo del comma 11, sono immediatamente applicabili alle Regioni a statuto ordinario che non hanno provveduto all'approvazione delle specifiche leggi regionali. Fino alla approvazione di tali leggi, la volumetria aggiuntiva da riconoscere quale misura premiale, ai sensi del comma 6 lettera a), è realizzata in misura non superiore complessivamente al venti per cento del volume dell'edificio se destinato ad uso residenziale, o al dieci per cento della superficie coperta per gli edifici adibiti ad uso diverso. Le volumetrie e le superfici di riferimento sono calcolate, rispettivamente, sulle distinte tipologie edificabili e pertinenziali esistenti ed asseverate dal tecnico abilitato in sede di presentazione della documentazione relativa al titolo abilitativo previsto.

        15. All'articolo 2, comma 12, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 le parole «1o maggio 2011» sono sostituite dalle seguenti: «1o luglio 2011».

Articolo 6.
(Ulteriori riduzione e semplificazioni degli adempimenti burocratici).

        1. Per ridurre gli oneri derivanti dalla normativa vigente e gravanti in particolare sulle piccole e medie imprese sono apportate con il seguente provvedimento, operativo in una logica che troverà ulteriori sviluppo, le modificazioni che seguono:

            a) in corretta applicazione della normativa europea le comunicazioni relative alla riservatezza dei dati personali sono limitate alla tutela dei cittadini, conseguentemente non trovano applicazione nei rapporti tra imprese;

            b) le pubbliche amministrazioni devono pubblicare sul proprio sito istituzionale l'elenco degli atti e documenti necessari per ottenere provvedimenti amministrativi; altri atti o documenti possono essere richiesti solo se strettamente necessari e non possono costituire ragione di rigetto dell'istanza del privato;

            c) riduzione degli adempimenti concernenti l'utilizzo di piccoli serbatoi di GPL;

            d) facoltà di effettuare «on line» qualunque transazione finanziaria ASL-imprese e cittadini;

            e) per i trasporti eccezionali l'attuale autorizzazione prevista per ciascun trasporto è sostituita, per i trasporti della medesima tipologia ripetuti nel tempo, da un autorizzazione periodica da rilasciarsi con modalità semplificata;

 

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            f) riduzione degli oneri amministrativi da parte delle amministrazioni territoriali.

        2. Conseguentemente, alla disciplina vigente sono apportate, tra l'altro, le seguenti modificazioni:

            a) al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

                1) all'articolo 5 è aggiunto in fine il seguente comma:

        «3-bis. Il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, imprese, enti o associazioni effettuato nell'ambito di rapporti intercorrenti esclusivamente tra i medesimi soggetti per le finalità amministrativo-contabili, come definite all'articolo 34, comma 1-ter, non è soggetto all'applicazione del presente codice.»;

                2) all'articolo 13, comma 5, è aggiunto in fine il seguente comma:

        «5-bis. L'informativa di cui al comma 1 non è dovuta in caso di ricezione di curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro. Al momento del primo contatto successivo all'invio del curriculum, il titolare è tenuto a fornire all'interessato, anche oralmente, una informativa breve contenente almeno gli elementi di cui al comma 1, lettere a), d) ed f).»;

                3) all'articolo 24, comma 1, lettera g) le parole: «anche in riferimento all'attività di gruppi bancari e di società controllate o collegate» sono soppresse e dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:

            «i-bis) riguarda dati contenuti nei curricula, nei casi di cui all'articolo 13, comma 5-bis;

            i-ter) con esclusione della diffusione e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 130 del presente codice, riguarda la comunicazione di dati tra società, enti o associazioni con società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile ovvero con società sottoposte a comune controllo, nonché tra consorzi, reti di imprese e raggruppamenti e associazioni temporanei di imprese con i soggetti ad essi aderenti, per le finalità amministrativo contabili, come definite all'articolo 34, comma 1-ter, e purché queste finalità siano previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa di cui all'articolo 13.»;

                4) all'articolo 26, comma 3, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

            «b-bis) dei dati contenuti nei curricula, nei casi di cui all'articolo 13, comma 5-bis.»;

 

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                5) all'articolo 34, il comma 1-bis è sostituito dai seguenti:

        «1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari, compresi quelli relativi al coniuge e ai parenti, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza è sostituita dall'obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle misure minime di sicurezza previste dal presente codice e dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B). In relazione a tali trattamenti, nonché a trattamenti comunque effettuati per correnti finalità amministrativo – contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante, sentiti il Ministro per la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, individua con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalità semplificate di applicazione del disciplinare tecnico contenuto nel citato allegato B) in ordine all'adozione delle misure minime di cui al comma 1.

        1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i trattamenti effettuati per finalità amministrativo – contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare, perseguono tali finalità le attività organizzative interne, quelle funzionali all'adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilità e all'applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro»;

                6) all'articolo 130, comma 3-bis, dopo le parole: «mediante l'impiego del telefono» sono inserite le seguenti: «e della posta cartacea» e dopo le parole: «l'iscrizione della numerazione della quale è intestatario» sono inserite le seguenti: «e degli altri dati personali di cui all'articolo 129, comma 1,»;

            b) allo scopo di rendere effettivamente trasparente l'azione amministrativa e di ridurre gli oneri informativi gravanti su cittadini e imprese:

                1) le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto pubblicano sui propri siti istituzionali, per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di parte rientrante nelle proprie competenze, l'elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le attività ivi previste sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste in base alla legislazione vigente;

 

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                2) in caso di mancato adempimento di quanto previsto al numero 1) la pubblica amministrazione procedente non può respingere l'istanza adducendo la mancata produzione di un atto o documento e deve invitare l'istante a regolarizzare la documentazione in un termine congruo. Il provvedimento di diniego non preceduto dall'invito di cui al periodo precedente è nullo. Il mancato adempimento di quanto previsto dal numero 1 è altresì valutato ai fini della attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili;

                3) il mancato adempimento di quanto previsto al numero 1), nei procedimenti di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, legittima comunque l'istante ad iniziare l'attività dalla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività. In tal caso l'amministrazione non può adottare i provvedimenti di cui all'articolo 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 prima della scadenza del termine fissato per la regolarizzazione ai sensi del numero 2;

                4) la disposizione di cui al numero 1 non si applica per gli atti o documenti la cui produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamento o da atti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;

                5) i regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato, al fine di regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e le imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque adempimento che comporta la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione;

                6) nei casi in cui non è prevista la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana degli atti di cui al numero 4) gli stessi sono pubblicati sui siti istituzionali di ciascuna amministrazione, secondo i criteri e le modalità definite con apposito regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I questionari di cui alla lettera c) dell'articolo 5 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, sono resi disponibili sul sito internet della Società per gli studi di settore – SOSE s.p.a.; con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è data notizia della data in cui i questionari sono disponibili. Dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento decorre il termine di sessanta giorni previsto dalla medesima lettera c).

            c) per ridurre gli adempimenti connessi all'utilizzo dei piccoli serbatoi di gas di petrolio liquefatto, l'articolo 2, comma 16-septies, del

 

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decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è abrogato;

            d) Per accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini, riducendone i costi connessi:

                1) le aziende sanitarie del Servizio sanitario nazionale adottano, ai sensi degli articoli 5, 63 e 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, procedure telematiche per consentire il pagamento on line delle prestazioni erogate, nonché la consegna, tramite web, posta elettronica certificata o altre modalità digitali, dei referti medici. Le aziende sanitarie del Servizio sanitario nazionale mettono a disposizione dell'utenza il servizio di pagamento on line ed effettuano la consegna dei referti medici esclusivamente in forma digitale nel termine di novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui al numero 2). Resta in ogni caso salvo il diritto dell'interessato di ottenere, anche a domicilio, copia cartacea del referto redatto in forma elettronica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

                2) con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze e con il Ministro della Semplificazione normativa, previo parere del Garante per protezione dei dati personali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate, in conformità con le regole tecniche previste dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto disposto al numero 1;

            e) per semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni relative ai trasporti eccezionali su gomma, all'articolo 10 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 9, è inserito il seguente:

        «9-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, modifica il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, prevedendo che i trasporti di beni della medesima tipologia ripetuti nel tempo siano soggetti all'autorizzazione periodica prevista dall'articolo 13 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, e successive modificazioni, e che questa sia rilasciata con modalità semplificate, da definire con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione normativa.»;

 

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            f) All'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

                1) al comma 3:

                    1.1) al primo periodo, dopo le parole: «piano di riduzione degli oneri amministrativi» sono inserite le seguenti: «relativo alle materie affidate alla competenza di ciascun Ministro»;

                    1.2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le regioni, le province e i comuni adottano, nell'ambito della propria competenza, sulla base delle attività di misurazione, programmi di interventi a carattere normativo, amministrativo e organizzativo volti alla progressiva riduzione degli oneri amministrativi. Per il coordinamento delle metodologie della misurazione e della riduzione degli oneri, è istituito presso la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato paritetico formato da sei membri designati, rispettivamente, due dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, due dal Ministro per la semplificazione normativa, due dal Ministro per i rapporti con le regioni, e da sei membri designati dalla citata Conferenza unificata, rispettivamente, tre tra i rappresentanti delle regioni, uno tra i rappresentanti delle province e due tra quelli dei comuni. Per la partecipazione al Comitato paritetico non sono previsti compensi o rimborsi di spese. I risultati della misurazione di cui al comma 15 sono comunicati alle Camere e ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa.»;

                2) al comma 5, dopo le parole: «oneri amministrativi gravanti sulle imprese», sono inserite le seguenti: «e sui cittadini».

        3. Nel perseguimento dell'obiettivo di riduzione degli oneri amministrativi definito in sede di Unione europea, con le risorse disponibili a legislazione vigente, le autorità amministrative indipendenti di vigilanza e garanzia effettuano, nell'ambito dei propri ordinamenti, la misurazione degli oneri amministrativi a carico delle imprese con l'obiettivo di ridurre tali oneri entro il 31 dicembre 2012, proponendo le misure legislative e regolamentari ritenute idonee a realizzare tale riduzione.

Articolo 7.
(Semplificazione fiscale).

        1. Per ridurre il peso della burocrazia che grava sulle imprese e più in generale sui contribuenti, alla disciplina vigente sono apportate modificazioni così articolate:

            a) esclusi i casi straordinari di controlli per salute, giustizia ed emergenza, il controllo amministrativo in forma d'accesso da parte di qualsiasi autorità competente deve essere unificato, può essere operato

 

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al massimo con cadenza semestrale, non può durare più di quindici giorni. Gli atti compiuti in violazione di quanto sopra costituiscono, per i dipendenti pubblici, illecito disciplinare. Codificando la prassi, la Guardia di Finanza, negli accessi di propria competenza presso le imprese, opera, per quanto possibile, in borghese;

            b) abolizione, per lavoratori dipendenti e pensionati, dell'obbligo di comunicazione annuale dei dati relativi a detrazioni per familiari a carico. L'obbligo sussiste solo in caso di variazione dei dati;

            c) abolizione di comunicazioni all'Agenzia delle entrate in occasione di ristrutturazioni che godono della detrazione del 36 per cento;

            d) i contribuenti in regime di contabilità semplificata possono dedurre fiscalmente l'intero costo, per singole spese non superiori a 1.000 euro, nel periodo d'imposta in cui ricevono la fattura;

            e) abolizione della comunicazione telematica da parte dei contribuenti per acquisti d'importo superiore a 3.000 euro in caso di pagamento con carte di credito, prepagate o bancomat;

            f) i contribuenti non devono fornire informazioni che siano già in possesso del Fisco e degli enti previdenziali ovvero che da questi possono essere direttamente acquisite da altre Amministrazioni;

            g) la richiesta per rimborso d'imposta fatta dal contribuente in dichiarazione può essere mutata in richiesta di compensazione entro 120 giorni dalla presentazione della dichiarazione stessa;

            h) i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo;

            i) estensione del regime di contabilità semplificata a 400 mila euro di ricavi, per le imprese di servizi, e a 700 mila euro di ricavi per le altre imprese;

            l) abolizione della compilazione della scheda carburante in caso di pagamento con carte di credito, di debito o prepagate;

            m) attenuazione del principio del «solve et repete». In caso di richiesta di sospensione giudiziale degli atti esecutivi, non si procede all'esecuzione fino alla decisione del giudice e comunque fino al centoventesimo giorno;

            n) per favorire la tutela dei propri diritti da parte dei contribuenti, semplificazioni in tema di riscossione di contributi previdenziali risultanti da liquidazione, controllo e accertamento delle dichiarazioni dei redditi;

            o) abolizione, per importi minori, della richiesta per ottenere la rateizzazione dei debiti tributari conseguenti al controllo delle dichiarazioni e alla liquidazione di redditi soggetti a tassazione separata, ed esclusione della fideiussione per la prima rata;

 

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            p) innalzamento a 10 mila euro della soglia di valore dei beni d'impresa per i quali è possibile ricorrere ad attestazione di distruzione mediante di atto notorio;

            q) innalzamento a 300 euro dell'importo per potere riepilogare in un solo documento le fatture ricevute nel mese;

            r) concentrazione in unica scadenza dei termini entro i quali gli enti pubblici effettuano i versamenti fiscali con il modello F24 EP;

            s) è del 10 per cento l'aliquota IVA dovuta per singolo contratto di somministrazione di gas naturale per la combustione a fini civili (fino a 480 metri cubi di gas somministrato);

            t) nuova opportunità di rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva.

        2. In funzione di quanto previsto al comma 1, sono in particolare introdotte le seguenti disposizioni:

            a) al fine di ridurre al massimo la possibile turbativa nell'esercizio delle attività delle imprese di cui all'articolo 2 dell'allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE recante «Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese», nonché di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'attività di controllo nei riguardi di tali imprese, assicurando altresì una maggiore semplificazione dei relativi procedimenti e la riduzione di sprechi nell'attività amministrativa, gli accessi dovuti a controlli di natura amministrativa disposti nei confronti delle predette imprese devono essere oggetto di programmazione da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari soggetti interessati. Conseguentemente:

                1) a livello statale, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono disciplinati modalità e termini idonei a garantire una concreta programmazione dei controlli in materia fiscale e contributiva, nonché il più efficace coordinamento dei conseguenti accessi presso i locali delle predette imprese da parte delle Agenzie fiscali, della Guardia di Finanza, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e dell'INPS e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per l'attività ispettiva, dando, a tal fine, il massimo impulso allo scambio telematico di dati e informazioni fra le citate Amministrazioni. Con il medesimo decreto è altresì assicurato che, a fini di coordinamento, ciascuna delle predette Amministrazioni informa preventivamente le altre dell'inizio di ispezioni e verifiche, fornendo al termine delle stesse eventuali elementi acquisiti utili ai fini delle attività di controllo di rispettiva competenza. Inoltre, secondo una prassi già consolidata, gli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza eseguono gli accessi in borghese;

 

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                2) a livello substatale, gli accessi presso i locali delle imprese disposti dalle amministrazioni locali inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le Forze di Polizia locali comunque denominate e le aziende ed agenzie regionali e locali comunque denominate, devono essere oggetto di programmazione periodica. Il coordinamento degli accessi è affidato, ove istituito, allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ovvero alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio.

                3) gli accessi sono svolti nell'osservanza del principio della contestualità e della non ripetizione per periodi di tempo inferiori al semestre;

                4) gli atti e i provvedimenti, anche sanzionatori, adottati in violazione delle disposizioni di cui ai numeri 1)-3) costituiscono, per i dipendenti pubblici che li hanno adottati, illecito disciplinare;

                5) le disposizioni di cui ai numeri 1)-4) non si applicano ai controlli ed agli accessi in materia di repressione dei reati e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2008, n. 81, nonché a quelli funzionali alla tutela dell'igiene pubblica, della pubblica incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblica. Non si applicano altresì ai controlli decisi con provvedimento adeguatamente motivato per ragioni di necessità ed urgenza;

            b) le disposizioni di cui alla lettera a) costituiscono attuazione dei princìpi di cui all'articolo 117, comma 2, lettera e), m), p), r) della Costituzione nonché dei princìpi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 e della normativa comunitaria in materia di microimprese, piccole e medie imprese. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni di cui ai commi precedenti, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione;

            c) dopo il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, è aggiunto il seguente: «Il periodo di permanenza presso la sede del contribuente di cui al primo periodo, così come l'eventuale proroga ivi prevista, non può essere superiore a quindici giorni in tutti i casi in cui la verifica sia svolta presso la sede di imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi; anche in tali casi, ai fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori civili o militari dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente.»;

 

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            d) le disposizioni di cui all'articolo 12 del legge del 27 luglio 2000 n. 212, concernente disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, si applicano anche nelle ipotesi di attività ispettive o di controllo effettuate dagli enti di previdenza e assistenza obbligatoria;

            e) all'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

                1) al secondo periodo:

                    1.1) le parole «agli articoli 12 e 13» sono sostituite dalle seguenti: all'articolo 12»;

                    1.2) la parola «annualmente» è soppressa;

                2) è aggiunto, infine, il seguente periodo: «La dichiarazione ha effetto anche per i periodi di imposta successivi.»;

            f) l'omissione della comunicazione relativa alle variazioni di cui al comma 1 comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;

            g) i decreti del Ministero dell'economia e delle finanze nonché i provvedimenti, comunque denominati, degli organi di vertice delle relative articolazioni, delle agenzie fiscali, degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria, sono adottati escludendo la duplicazione delle informazioni già disponibili ai rispettivi sistemi informativi, salvo le informazioni strettamente indispensabili per il corretto adempimento e per il pagamento delle somme, dei tributi e contributi dovuti;

            h) le agenzie fiscali e gli enti di previdenza e assistenza obbligatoria e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali possono stipulare, nei limiti delle risorse disponibili in base alla legislazione vigente, apposite convenzioni con le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti pubblici economici e le Autorità amministrative indipendenti per acquisire, in via telematica, i dati e le informazioni personali, anche in forma disaggregata, che le stesse detengono per obblighi istituzionali al fine di ridurre gli adempimenti dei cittadini e delle imprese e rafforzare il contrasto alle evasioni e alle frodi fiscali, contributive nonché per accertare il diritto e la misura delle prestazioni previdenziali, assistenziali e di sostegno al reddito. Con la convenzione sono indicati i motivi che rendono necessari i dati e le informazioni medesime. La mancata fornitura dei dati di cui al presente comma costituisce evento valutabile ai fini della responsabilità disciplinare e, ove ricorra, della responsabilità contabile;

            i) nell'articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente: «8-ter. Le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive possono essere integrate dai contribuenti per modificare la originaria richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta esclusivamente per la scelta della compensazione, sempreché il rimborso stesso

 

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non sia stato già erogato anche in parte, mediante dichiarazione da presentare entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.»;

            l) gli adempimenti ed i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo;

            m) all'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, le parole «lire 600 milioni» e «lire un miliardo» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «400.000 euro» e «700.000 euro»;

            n) al fine di semplificare le procedure di riscossione delle somme dovute in base agli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle entrate, contenenti l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, nonché di razionalizzare gli oneri a carico dei contribuenti destinatari dei predetti atti, all'articolo 29 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

                1) al comma 1, primo periodo, la parola «notificati» è sostituita dalla seguente: «emessi»;

                2) al comma 1, lettera a):

                    2.1) dopo le parole «delle imposte sui redditi», ovunque ricorrano, sono aggiunte le seguenti: «, dell'imposta sulle attività produttive»;

                    2.2) nel secondo periodo, dopo la parola «sanzioni» è eliminata la seguente: «, anche»;

                    2.3) nel terzo periodo, dopo le parole «entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata;» sono aggiunte le seguenti: «la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati»;

                3) al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: «b-bis). In caso di richiesta, da parte del contribuente, della sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, l'esecuzione forzata di cui alla lettera b) è sospesa fino alla data di emanazione del provvedimento che decide sull'istanza di sospensione e, in ogni caso, per un periodo non superiore a centoventi giorni dalla data di notifica dell'istanza stessa. La sospensione di cui al periodo precedente non si

 

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applica con riguardo alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.»;

                4) al comma 1, lettera e), dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «ai fini dell'espropriazione forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui alla lettera a), come trasmesso all'agente della riscossione con le modalità determinate con il provvedimento di cui alla lettera b), tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza.»;

            o) All'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

        «1-bis. Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, l'obbligo di comunicazione delle operazioni di cui al comma 1, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, è escluso qualora il pagamento dei corrispettivi avvenga mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.»;

            p) all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444 – recante il regolamento per la semplificazione delle annotazioni da apporre sulla documentazione relativa agli acquisti di carburanti per autotrazione – dopo il comma 3 è inserito il seguente:
      «4. In deroga a quanto stabilito al comma 1, i soggetti all'imposta sul valore aggiunto che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, non sono soggetti all'obbligo di tenuta della scheda carburante previsto dal presente regolamento».;

            q) la lettera a), del comma 1, dell'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, è sostituita dalla seguente:

            «a) indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione e a conservare ed esibire a richiesta degli uffici i documenti che saranno indicati in apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.»;

            r) l'articolo 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato;

            s) all'articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

 

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1986, n. 917, nel comma 3, in fine è aggiunto il seguente paragrafo: «I costi, concernenti contratti a corrispettivi periodici, relativi a spese di competenza di due periodi d'imposta, in deroga all'articolo 109, comma 2, lettera b), sono deducibili nell'esercizio nel quale è stato ricevuto il documento probatorio. Tale disposizione si applica solo nel caso in cui l'importo del costo indicato dal documento di spesa non sia di importo superiore a euro 1000.»;

            t) al fine di semplificare ed uniformare le procedure di iscrizione a ruolo delle somme a qualunque titolo dovute all'Istituto nazionale della Previdenza sociale, compresi i contributi ed i premi previdenziali ed assistenziali di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, assicurando in tal modo l'unitarietà nella gestione operativa della riscossione coattiva di tutte le somme dovute all'Istituto, sono introdotte le seguenti disposizioni:

                1) l'articolo 32-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato;

                2) le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relative al recupero, tramite avviso di addebito con valore di titolo esecutivo emesso dagli uffici dell'INPS, delle somme a qualunque titolo dovute all'Istituto, si riferiscono anche ai contributi e premi previdenziali ed assistenziali risultanti da liquidazione, controllo e accertamento effettuati dall'Agenzia delle entrate in base alle dichiarazioni dei redditi, fatto salvo quanto disposto dal successivo numero 3);

                3) resta ferma la competenza dell'Agenzia delle entrate relativamente all'iscrizione a ruolo dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso versamento che risultano dovuti:

                    3.1) per gli anni d'imposta 2007 e 2008 in base agli esiti dei controlli automatici e formali di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462;

                    3.2) per gli anni d'imposta 2006 e successivi in base agli accertamenti notificati entro il 31 dicembre 2009;

            u) all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, sono apportate le seguenti modificazioni:

                1) al comma 1:

                    1.1) al primo periodo, le parole «se superiori a duemila euro,» sono soppresse;

                    1.2) al secondo periodo:

                        1.2.1) le parole «Se le somme dovute sono superiori» sono sostituite dalle seguenti: «Se l'importo complessivo delle rate successive alla prima è superiore»;

 

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                        1.2.2) dopo le parole «comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena,» sono inserite le seguenti: «dedotto l'importo della prima rata,»;

                    1.3) al terzo periodo, dopo le parole «comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena» sono inserite le seguenti: «, dedotto l'importo della prima rata»;

                2) il comma 2 è abrogato;

                3) al comma 6:

                    3.1) al primo periodo, le parole «, superiori a cinquecento euro,» sono soppresse;

                    3.2) il secondo periodo è soppresso;

            v) dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Le rate previste dal presente articolo possono essere anche di importo decrescente, fermo restando il numero massimo previsto.»;

            z) all'articolo 2, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, le parole «lire dieci milioni» sono sostituite con le seguenti «euro 10.000»;

            aa) all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, sono apportate le seguenti modifiche:

                1) al comma 1 le parole «lire trecentomila» sono sostituite dalla seguenti: «euro 300,00;

                2) al comma 6 le parole «lire trecentomila» sono sostituite dalla seguenti: «euro 300,00» e le parole «al comma 5» sono sostituitedalle seguenti: «all'articolo 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»;

                3) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente comma «6-bis. Per le fatture emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17 si applicano le disposizioni dei commi 1 e 6.»;

            bb) all'articolo 32-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

                1) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Le somme di cui al comma 1 sono versate entro il giorno 16 del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo. Rimangono invariati i termini di scadenza delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto in base alle dichiarazioni annuali, nonché il termine previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta a titolo di acconto del versamento relativo al mese di dicembre». Le disposizioni introdotte dal presente numero si applicano a partire dal 1o luglio 2011;

                2) al comma 3 le parole: «Ai versamenti eseguiti nel corso dell'anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «Ai versamenti relativi

 

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ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre degli anni 2008, 2009 e 2010, da eseguire»; sono altresì soppresse le parole: «previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni,»;

            cc) le disposizioni in materia di aliquote di accisa e di imposta sul valore aggiunto sul gas naturale per combustione per usi civili, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, trovano applicazione con riferimento ad ogni singolo contratto di somministrazione di gas naturale per combustione per usi civili, indipendentemente dal numero di unità immobiliari riconducibili allo stesso, sia con riguardo alla misura delle aliquote di accisa di cui all'allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sia con riguardo al limite di 480 metri cubi annui di cui al n. 127-bis) della tabella A, parte III, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633;

            dd) al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

                1) al primo periodo, le parole «1o gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «1o luglio 2011»;

                2) al secondo periodo., le parole «31 ottobre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2012»;

                3) al terzo periodo, le parole «31 ottobre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2012»;

            ee) i soggetti che si avvalgono della rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazione non negoziate nei mercati regolamentati, ovvero, dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola, di cui agli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, qualora abbiano già effettuato una precedente rideterminazione del valore dei medesimi beni, possono detrarre dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l'importo relativo all'imposta sostitutiva già versata. Al fine del controllo della legittimità della detrazione, con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione del modello di dichiarazione dei redditi, sono individuati i dati da indicare nella dichiarazione stessa.

            ff) i soggetti che non effettuano la detrazione di cui alla lettera ee) possono chiedere il rimborso della imposta sostitutiva già pagata, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e il termine di decadenza per la richiesta di rimborso decorre dalla data del versamento dell'intera imposta o della prima rata relativa all'ultima rideterminazione effettuata. L'importo del rimborso non può essere comunque superiore all'importo dovuto in base all'ultima rideterminazione del valore effettuata;

            gg) le disposizioni di cui alla lettera ff) si applicano anche ai versamenti effettuati entro la data di entrata in vigore del presente decreto; nei casi in cui a tale data il termine di decadenza per la

 

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richiesta di rimborso risulta essere scaduto, la stessa può essere effettuata entro il termine di dodici mesi a decorre dalla medesima data.

Articolo 8.
(Impresa e Credito).

        1. Per agevolare il reinserimento nel lavoro delle donne prive di un regolare impiego, al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) all'articolo 54, comma 1, lettera e), dopo le parole «qualsiasi età» sono aggiunte le seguenti: «prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi»;

            b) all'articolo 59, comma 3, le parole «n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee il 13 dicembre 2002» sono sostituite dalle seguenti: «n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee il 9 agosto 2008».

        2. Per ampliare il campo di applicazione dei soggetti beneficiari del regime di attrazione europea, al comma 1 dell'articolo 41 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole «che intraprendono in Italia nuove attività economiche» sono inserite le parole «, comprese quelle di direzione e coordinamento,».

        3. Per accelerare la chiusura delle procedure di amministrazione straordinaria che si protraggono da molti anni si dispone quanto segue:

            a) entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i commissari liquidatori nominati a norma dell'articolo 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, per le quali non risultino avviate le operazioni di chiusura, provvedono a pubblicare un invito per la ricerca di terzi assuntori di concordati da proporre ai creditori, a norma dell'articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e secondo gli indirizzi impartiti dal Ministero dello sviluppo economico, dando preferenza alle proposte riguardanti tutte le società del gruppo poste in amministrazione straordinaria;

            b) in caso di mancata individuazione dell'assuntore, entro sei mesi dalla conclusione dei procedimenti di cui al comma che precede, il commissario liquidatore avvia la procedura di cui agli articoli 69 e seguenti del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

 

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            c) al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono apportate le seguenti modifiche:

                1) dopo l'articolo 50 è aggiunto il seguente:

        «Art. 50-bis. (Cessione di azienda o ramo d'azienda nell'anno anteriore la dichiarazione di insolvenza). 1. Nel caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda che costituisca l'attività prevalente dell'impresa cessionaria, in qualsiasi forma attuata, qualora per l'impresa cedente e l'impresa cessionaria sia intervenuta, anche in tempi diversi, la dichiarazione dello stato di insolvenza con conseguente apertura della procedura di amministrazione straordinaria per entrambe, entro un anno dall'avvenuta cessione, l'impresa cedente risponde in solido con l'impresa cessionaria dei debiti da questa maturati fino alla data dell'insolvenza.

                «2) all'articolo 55, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

        «1-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 50 bis, il Ministro dello sviluppo economico adotta le direttive idonee ad assicurare che i programmi delle procedure siano coordinati e finalizzati alla salvaguardia dell'unità operativa dei complessi aziendali dell'impresa cedente e dell'impresa cessionaria.»;

                3) Gli articoli 50-bis e 55 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, come modificato dalle precedenti lettere si applicano anche alle procedure di amministrazione straordinaria in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione.»

                4) l'articolo 47, è sostituito dal seguente:

        «1. L'ammontare del compenso spettante al commissario giudiziale, al commissario straordinario ed ai membri del comitato di sorveglianza ed i relativi criteri di liquidazione sono determinati con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I criteri di determinazione del compenso dei Commissari straordinari devono tener conto dell'impegno connesso alla gestione dell'esercizio dell'impresa e dei risultati conseguiti dalla procedura con riferimento all'attuazione dell'indirizzo programmatico prescelto a norma dell'articolo 27, comma 2, e del raggiungimento degli obiettivi fissati nel programma in ordine ai tempi e al grado di soddisfazione dei creditori e al complessivo costo della procedura. Per la liquidazione del compenso ai commissari straordinari, trova applicazione l'articolo 39, commi 2, 3 e 4 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267»

                5) il primo comma dell'articolo 56, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

            «e) i costi generali e specifici complessivamente stimati per l'attuazione della procedura, con esclusione del compenso dei commissari e del comitato di sorveglianza.».

 

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        4. Al fine di favorire il riequilibrio territoriale dei flussi di credito per gli investimenti a medio-lungo termine delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno e sostenere progetti etici nel Mezzogiorno, sono apportate le modificazioni che seguono:

            a) possono essere emessi specifici Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale (di seguito «Titoli») da parte di banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie autorizzate ad operare in Italia, in osservanza delle previsioni del Testo unico bancario e relative disposizioni di attuazione delle Autorità creditizie.

            b) i Titoli sono strumenti finanziari aventi scadenza non inferiore a diciotto mesi; sono titoli nominativi ovvero al portatore e corrispondono interessi con periodicità almeno annuale; possono essere sottoscritti da persone fisiche non esercenti attività di impresa; sono assoggettati alla disciplina del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, Parte III, Titolo II, Capo II, Sezione I; non sono strumenti finanziari subordinati, irredimibili o rimborsabili previa autorizzazione della Banca d'Italia di cui all'articolo 12, comma 7, del Testo unico bancario, né altri strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza.

            c) le disposizioni del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239 si applicano agli strumenti finanziari di cui ai precedenti commi. Sugli interessi relativi ai suddetti titoli l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 239 del 1996 si applica nella misura del 5 per cento. Per i rapporti di gestione individuale di portafoglio di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, gli interessi e gli altri proventi dei titoli di cui alla lettera a) non concorrono alla determinazione del risultato della gestione secondo le disposizioni di cui alla lettera d).

            d) i Titoli possono essere emessi per un importo nominale complessivo massimo di 3 miliardi di euro annui. Il predetto importo è eventualmente modificato entro il 31 gennaio di ogni anno con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare.

            e) per ciascun gruppo bancario il limite massimo di emissione è pari al 20 per cento dell'importo nominale complessivo annuo di cui al precedente comma. Per singole banche non facenti parte di un gruppo bancario, il limite massimo è del 5 per cento. In ogni caso, l'emissione di Titoli di cui ai precedenti commi non può superare il 30 per cento del patrimonio di vigilanza consolidato del gruppo bancario o individuale della banca non facente parte di un gruppo bancario.

            f) con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono stabilite eventuali ulteriori modalità attuative e di monitoraggio dei Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale.

            g) sono abrogati i commi da 178 a 181 dell'articolo 2, della legge n. 191 del 2009.

 

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        5. Per favorire l'operatività nonché per garantire la disciplina del Fondo di garanzia sono apportate le modifiche che seguono:

            a) all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

                1) le parole «del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266» sono soppresse;

                2) le parole «vengono soppressi» sono sostituite dalle parole «viene soppresso»;

                3) dopo «il Fondo opera con interventi mirati a facilitare operazioni» sono aggiunte le parole «di finanziamento».

            b) ai fini di una migliore finalizzazione verso l'accesso al credito e lo sviluppo delle piccole e medie imprese degli interventi del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché per un utilizzo più efficiente delle risorse finanziarie disponibili, con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere modificati e integrati i criteri e le modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di cui al decreto del 31 maggio 1999, n. 248 e successivi decreti attuativi, anche introducendo delle differenziazioni in termini di percentuali di finanziamento garantito e di onere della garanzia in modo da meglio perseguire le finalizzazioni sopra citate. A tali fini, il Fondo può anche sostenere con garanzia concessa a titolo oneroso il capitale di rischio investito da fondi comuni di investimento mobiliari chiusi. Le predette modifiche riguardanti il funzionamento del Fondo devono complessivamente assicurare il rispetto degli equilibri di finanza pubblica;

            c) all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il comma 361, sono aggiunti i seguenti:

        «361-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 358, 359, 360 e 361, fino al cinquanta per cento delle risorse di cui al comma 354 che risultino inutilizzate al 30 giugno 2011 e, a decorrere dall'anno 2012, al 31 dicembre di ciascun anno, sono destinate al finanziamento agevolato delle imprese attraverso l'intermediazione di enti creditizi con priorità per quelle di dimensioni piccole e medie e anche mediante meccanismi di condivisione del rischio creditizio, nel rispetto dei seguenti criteri:

                1) l'intensità dell'agevolazione per le imprese beneficiarie non può superare la quota di aiuto di Stato definita “de minimis”, di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006;

                2) la durata dei finanziamenti agevolati non può essere superiore a quindici anni, ad eccezione delle iniziative infrastrutturali, per le quali non può essere superiore a trenta anni;

                3) il rimborso delle spese di gestione di cui al comma 360 è posto, per il cinquanta per cento, a carico delle imprese finanziate.»

 

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        «361-ter. Ai fini del precedente comma sono da intendersi come inutilizzate le risorse per le quali non siano ancora state pubblicate le modalità attuative del procedimento automatico, valutativo o negoziale, ovvero, per i procedimenti già in corso, quelle destinate ad iniziative per le quali non risulti avviata la relativa valutazione, nonché quelle derivanti da rimodulazione o rideterminazione delle agevolazioni concedibili. Sono da intendersi, altresì, come inutilizzate le risorse provenienti da rientri di capitale dei finanziamenti già erogati e da revoche formalmente comminate, che abbiano avuto luogo nell'anno precedente, non riallocate dal CIPE, ovvero, se riallocate nell'anno precedente, per le quali siano verificate le condizioni di cui al periodo precedente.»

        «361-quater. Dall'attuazione dei commi 361-bis e 361-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere definiti ulteriori criteri e modalità di attuazione degli stessi.»;

            d) all'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, le parole: «aumentato della metà.» sono sostituite dalle seguenti: «aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.».

            e) all'articolo 23-bis, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole «società quotate in mercati regolamentati e» sono aggiunte le seguenti: «alle società da queste direttamente o indirettamente controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonché»;

            f) dopo il comma 2 dell'articolo 118 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 è aggiunto il seguente comma:

        «2-bis. Se il cliente non è un consumatore, né una micro-impresa come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, le parti possono convenire di non applicare, in tutto o in parte, le disposizioni del presente articolo.».

            g) ai fini dell'applicazione del comma 2-bis dell'articolo 118 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, introdotto dalla presente legge, ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente decreto stipulati con soggetti che non siano consumatori o micro-imprese, i soggetti di cui all'articolo 115 del medesimo decreto, entro il 30 giugno 2011 comunicano, con le modalità indicate al comma 2 dell'articolo 118 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, le modifiche apportate ai contratti medesimi. La modifica si intende approvata qualora il cliente non receda dal contratto entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. Al cliente che ha esercitato il diritto di recesso non possono essere applicati oneri superiori a quelli che egli avrebbe sostenuto in assenza di modifica.

 

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        6. La materia della «rinegoziazione dei contratti di mutuo ipotecario» è regolata come segue:

            a) fino al 31 dicembre 2012 il mutuatario che – prima dell'entrata in vigore della presente legge – ha stipulato, o si è accollato anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario di importo originario non superiore a 150 mila euro, per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, a tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto, ha diritto di ottenere dal finanziatore la rinegoziazione del mutuo alle condizioni di cui al comma 2 del presente articolo, qualora al momento della richiesta presenti un'attestazione, rilasciata da soggetto abilitato, dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30 mila euro e non abbia avuto ritardi nel pagamento delle rate del mutuo;

            b) la rinegoziazione assicura l'applicazione di un tasso annuo nominale fisso non superiore al tasso che si ottiene in base al minore tra l'IRS in euro a 10 anni e l'IRS in euro di durata pari alla durata residua del mutuo ovvero, se non disponibile, la quotazione dell'IRS per la durata precedente, riportato alla data di rinegoziazione alla pagina ISDAFIX 2 del circuito reuters, maggiorato di uno spread pari a quello indicato, ai fini della determinazione del tasso, nel contratto di mutuo;

            c) il mutuatario e il finanziatore possono concordare che la rinegoziazione di cui alle precedenti lettere comporti anche l'allungamento del piano di rimborso del mutuo per un periodo massimo di cinque anni, purché la durata residua del mutuo all'atto della rinegoziazione non diventi superiore a venticinque anni;

            d) le garanzie ipotecarie già prestate a fronte del mutuo oggetto di rinegoziazione ai sensi del presente articolo continuano ad assistere il rimborso, secondo le modalità convenute, del debito che risulti alla originaria data di scadenza di detto mutuo, senza il compimento di alcuna formalità o annotazione. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 39, comma 5, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al finanziamento erogato dalla banca al mutuatario in qualità di debitore ceduto nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione con cessione dei crediti ovvero di emissione di obbligazioni bancarie garantite ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, al fine di consentire il rimborso del mutuo secondo il piano di ammortamento in essere al momento della rinegoziazione. In tal caso la banca è surrogata di diritto nelle garanzie ipotecarie, senza il compimento di alcuna formalità o annotazione, ma la surroga ha effetto solo a seguito dell'integrale soddisfacimento del credito vantato dal cessionario del mutuo oggetto dell'operazione di cartolarizzazione o di emissione di obbligazioni bancarie garantite;

            e) qualora la banca, al fine di realizzare la rinegoziazione di cui alle lettere precedenti, riacquisti il credito in precedenza oggetto di un'operazione di cartolarizzazione con cessione dei crediti ovvero di

 

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emissione di obbligazioni bancarie garantite, la banca cessionaria ne dà notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, anche mediante un unico avviso relativo a tutti i crediti acquistati dallo stesso cedente. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del cedente, conservano la loro validità ed il loro grado a favore della banca cessionaria senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.

        7. Per allineare allo standard europeo l'esercizio del credito sono apportate le seguenti modifiche:

            a) l'articolo 20, comma 1, del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, è sostituito dal seguente:

            «1. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore assicura che dal momento della ricezione dell'ordine l'importo dell'operazione venga accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva. Fino al 1o gennaio 2012 le parti di un contratto per la prestazione di servizi di pagamento possono concordare di applicare un termine di esecuzione diverso da quello previsto dal primo periodo ovvero di fare riferimento al termine indicato dalle regole stabilite per gli strumenti di pagamento dell'area unica dei pagamenti in euro che non può comunque essere superiore a tre giornate operative. Per le operazioni di pagamento disposte su supporto cartaceo, i termini massimi di cui ai periodi precedenti possono essere prorogati di una ulteriore giornata operativa.»;

            b) al Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, sono apportate le seguenti modifiche:

                1) all'articolo 31 è aggiunto il seguente comma 3: «L'assegno bancario può essere presentato al pagamento, anche nel caso previsto dall'articolo 34, in forma sia cartacea sia elettronica.»;

                2) l'articolo 45, comma 1, n. 3), è sostituito dal seguente: « con dichiarazione della Banca d'Italia, quale gestore delle stanze di compensazione o delle attività di compensazione e di regolamento delle operazioni relative agli assegni, attestante che l'assegno bancario, presentato in forma elettronica, non è stato pagato.»;

                3) all'articolo 61, è aggiunto il seguente comma 3: «Il protesto o la constatazione equivalente possono essere effettuati in forma elettronica sull'assegno presentato al pagamento in forma elettronica.»;

                4) all'articolo 86, comma 1, è aggiunta la seguente ultima frase: «All'assegno circolare si applica altresì la disposizione dell'assegno bancario di cui all'articolo 31, comma 3.»;

            c) le copie informatiche di assegni cartacei sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è assicurata dalla banca negoziatrice mediante l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate ai sensi delle successive lettere d) ed e);

 

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            d) con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia, disciplina le modalità attuative delle disposizioni di cui alle precedenti lettere b) e c);

            e) la Banca d'Italia, entro 12 mesi dall'emanazione del regolamento di cui alla lettera d), disciplina con proprio regolamento le regole tecniche per l'applicazione delle disposizioni di cui alle precedenti lettere e del regolamento ministeriale;

            f) le modifiche al Regio Decreto, 21 dicembre, 1933, n. 1736 entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del regolamento della Banca d'Italia di cui alla lettera e);

        8. Per semplificare le operazioni di portabilità dei mutui, al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) il comma 6 dell'articolo 40-bis è sostituito dal seguente:

            «6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai mutui e ai finanziamenti, anche non fondiari, concessi da banche ed intermediari finanziari, ovvero concessi da enti di previdenza obbligatoria ai propri dipendenti o iscritti.»;

            b) al comma 2 dell'articolo 120-ter del decreto legislativo 1o settembre 1993 n. 385 le parole «e quelle contenute nell'articolo 40-bis» sono soppresse.

            c) l'articolo 120-quater è modificato nel modo seguente:

                1) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il Ministero della giustizia, sono stabilite specifiche modalità di presentazione, per via telematica, dell'atto di surrogazione.»;

                2) il comma 7 è sostituito dal seguente:

            «7. Nel caso in cui la surrogazione di cui al comma 1 non si perfezioni entro il termine di trenta giorni lavorativi dalla data della richiesta al finanziatore originario di avvio delle procedure di collaborazione da parte del mutuante surrogato poste in essere a seguito dell'adozione da parte di quest'ultimo della delibera di mutuo, il finanziatore originario è tenuto a risarcire il cliente in misura pari all'uno per cento del debito residuo del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la possibilità per il finanziatore originario di rivalersi sul mutuante surrogato, nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause allo stesso imputabili.»;

                3) al comma 9, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

                a-bis) si applicano ai soli contratti di finanziamento conclusi da intermediari bancari e finanziari con persone fisiche o micro-

 

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imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;

            d) l'articolo 161, comma 7-quater è modificato nel modo seguente:

                1) le parole «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3»;

                2) dopo il periodo: «A tal fine, la quietanza rilasciata dal finanziatore originario e il contratto stipulato con il creditore surrogato sono forniti al notaio per essere prodotti unitamente all'atto di surrogazione.», è aggiunto il seguente: «Con il provvedimento di cui al comma 3 dell'articolo 120-quater sono stabilite le modalità con cui la quietanza, il contratto e l'atto di surrogazione sono presentati al conservatore al fine dell'annotazione.».

        9. All'articolo 32 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 2 è abrogato;

            b) il comma 3 è sostituito dai seguenti: «3. Le disposizioni degli articoli 6, 8 e 9 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, trovano applicazione, in ogni caso, per i fondi partecipati esclusivamente da uno o più dei seguenti partecipanti:

                a) Stato o ente pubblico;

                b) Organismi d'investimento collettivo del risparmio;

                c) Forme di previdenza complementare nonché enti di previdenza obbligatoria;

                d) Imprese di assicurazione, limitatamente agli investimenti destinati alla copertura delle riserve tecniche;

                e) Intermediari bancari e finanziari assoggettati a forme di vigilanza prudenziale;

                f) Soggetti e patrimoni indicati nelle precedenti lettere costituiti all'estero in paesi o territori che consentano uno scambio d'informazioni finalizzato ad individuare i beneficiari effettivi del reddito o del risultato della gestione e sempreché siano indicati nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 168-bis, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

                g) enti privati residenti in Italia che perseguano esclusivamente le finalità indicate nell'articolo 1, comma 1, lett. c-bis) del d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153 nonché società residenti in Italia che perseguano esclusivamente finalità mutualistiche;

 

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                h) veicoli costituiti in forma societaria o contrattuale partecipati in misura superiore al 50 per cento dai soggetti indicati nelle precedenti lettere.

            3-bis. Ferma restando l'applicazione degli articoli 6, 8 e 9 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, ai fondi diversi da quelli di cui al comma 3, i redditi conseguiti dal fondo e rilevati nei rendiconti di gestione sono imputati per trasparenza ai partecipanti, diversi dai soggetti indicati nel comma 3, che possiedono quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento del patrimonio del fondo. La percentuale di partecipazione al fondo è rilevata al termine del periodo d'imposta o, se inferiore, al termine del periodo di gestione del fondo, in proporzione alle quote di partecipazione da essi detenute. Ai fini della verifica della percentuale di partecipazione nel fondo si tiene conto delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona. Il controllo societario è individuato ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile anche per le partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle società. Si tiene altresì conto delle partecipazioni imputate ai familiari indicati nell'articolo 5, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il partecipante è tenuto ad attestare alla società di gestione del risparmio la percentuale di possesso di quote di partecipazioni detenute ai sensi del presente comma. Per i soggetti che possiedono quote di partecipazione in misura non superiore al 5 per cento, individuate con i criteri di cui al presente comma, nonché per i soggetti elencati nel comma 3, resta fermo il regime di imposizione dei proventi di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.»;

            c) il comma 4 è sostituito dai seguenti: «4. I redditi dei fondi imputati ai sensi del comma 3-bis concorrono alla formazione del reddito complessivo del partecipante indipendentemente dalla percezione e proporzionalmente alla sua quota di partecipazione. I medesimi redditi, se conseguiti da soggetti non residenti, sono soggetti in ogni caso ad una ritenuta a titolo d'imposta del 20 per cento, con le modalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, al momento della loro corresponsione. In caso di cessione, le quote di partecipazione indicate nel comma 3-bis sono assimilate alle quote di partecipazione in società ed enti commerciali indicati nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ai fini della determinazione dei redditi diversi di natura finanziaria si applicano le disposizioni dell'articolo 68, comma 3, del citato testo unico. In caso di cessione, il costo è aumentato o diminuito, rispettivamente, dei redditi e delle perdite imputati ai partecipanti ed è altresì diminuito, fino a concorrenza degli risultati di gestione imputati, dei proventi distribuiti ai partecipanti. Relativamente ai redditi imputati ai soggetti

 

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residenti ai sensi del presente comma non si applica la ritenuta di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito con modificazioni nella legge 23 novembre 2001, n. 410.

        4-bis. I partecipanti, diversi da quelli indicati nel comma 3, che alla data del 31 dicembre 2010 detenevano una quota di partecipazione al fondo superiore al 5 per cento, determinata con i criteri di cui al comma 3-bis, sono tenuti a corrispondere un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 5 per cento del valore medio delle quote possedute nel periodo d'imposta risultante dai prospetti periodici redatti nel periodo d'imposta 2010. Il costo di sottoscrizione o di acquisto delle quote è riconosciuto fino a concorrenza dei valori che hanno concorso alla formazione della base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva. Eventuali minusvalenze realizzate non sono fiscalmente rilevanti. L'imposta è versata dal partecipante con le modalità e nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2011. L'imposta può essere versata a cura della società di gestione del risparmio o dell'intermediario depositario delle quote in due rate di pari importo, rispettivamente, entro il 16 dicembre 2011 ed entro il 16 giugno 2012. A tal fine il partecipante è tenuto a fornire la provvista. In mancanza, la società di gestione del risparmio può effettuare la liquidazione parziale della quota per l'ammontare necessario al versamento dell'imposta.»;

            d) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Previa deliberazione dell'assemblea dei partecipanti, per i fondi che alla data del 31 dicembre 2010 presentavano un assetto partecipativo diverso da quello indicato nel comma 3 e nei quali almeno un partecipante deteneva quote per un ammontare superiore alla percentuale indicata nel comma 3-bis, la società di gestione del risparmio può altresì deliberare entro il 31 dicembre 2011 la liquidazione del fondo comune d'investimento. In tal caso la società di gestione del risparmio preleva, a titolo di imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, un ammontare pari al 7 per cento del valore netto del fondo risultante dal prospetto redatto al 31 dicembre 2010. L'imposta è versata dalla società di gestione del risparmio nella misura del 40 per cento entro il 31 marzo 2012 e la restante parte in due rate di pari importo da versarsi, la prima entro il 31 marzo 2013 e la seconda entro il 31 marzo 2014. La liquidazione deve essere conclusa nel termine massimo di cinque anni. Sui risultati conseguiti dal 1o gennaio 2011 e fino alla conclusione della liquidazione la società di gestione del risparmio applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura del 7 per cento. Non si applicano le disposizioni dei commi 3-bis e 4-bis. L'imposta sostitutiva è versata dalla società di gestione del risparmio il 16 febbraio dell'anno successivo rispetto a ciascun anno di durata della liquidazione.»;

            e) il primo periodo del comma 5-bis è sostituito dal seguente: «Nell'ipotesi indicata nel comma 5 non si applica la ritenuta di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive

 

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modificazioni e i proventi non sono imponibili fino a concorrenza dell'ammontare assoggettato all'imposta sostitutiva di cui al comma 5.»;

            f) il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nei commi 3-bis, 4, 4-bis e 5.».

        10. L'articolo 239 del decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30, come modificato dal comma 1 dell'articolo 123 del decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 131, è sostituito dal seguente:

        «La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'articolo 2, n. 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633, comprende anche le opere del disegno industriale che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, erano divenute di pubblico dominio a seguito della cessazione degli effetti della registrazione. Tuttavia i terzi che avevano fabbricato o commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, prodotti realizzati in conformità con le opere del disegno industriale allora divenute di pubblico dominio a seguito della scadenza degli effetti della registrazione non rispondono della violazione del diritto d'autore compiuta proseguendo questa attività anche dopo tale data, limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001 e a quelli da essi fabbricati nei cinque anni successivi a tale data e purché detta attività si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso.».

        11. Al fine di agevolare l'applicazione delle disposizioni contenute nel regolamento (CE) 1290/2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune ed in particolare dei pagamenti diretti agli agricoltori, in conformità all'articolo 46 del Regolamento (CE) 1782/2003 e agli articoli 25 e 27 del Regolamento (CE) n. 795/2004, è consentita la cessione dei relativi crediti agli Istituti finanziari a condizione che l'operazione finanziaria sia contabilizzata come sconto di credito tra soggetti privati, in deroga al comma 2 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 dicembre 1974, n. 727, pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 30 del 31 gennaio 1975.

        12. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di cessione dei crediti derivanti dai finanziamenti della Politica Agricola Comune, assicurando l'assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 9.
(Scuola e merito).

        1. Al fine di qualificare e rendere tempestiva l'individuazione e l'attuazione di iniziative e progetti strategici di rilevante interesse per la promozione ed attuazione di investimenti in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sviluppo sperimentale, anche coordinati o

 

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integrabili con analoghe iniziative di natura prevalentemente industriale, nonché per concorrere sul piano della ricerca alla attrazione di investimenti e alla realizzazione di progetti di sviluppo o di infrastrutture tecnologiche di rilevanti dimensioni a beneficio della comunità scientifica, accademica e per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, soprattutto nelle aree svantaggiate e in quelle del Mezzogiorno, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a stipulare appositi contratti di programma per la ricerca con soggetti pubblici e privati, anche in forma associata, nonché con distretti, denominati «Contratti di programma per la Ricerca Strategica», per la realizzazione di interventi oggetto di programmazione negoziata, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, individuando regole e procedure uniformi ed eventualmente innovative per la più efficace e speditiva attuazione e gestione congiunta degli interventi, nonché per il monitoraggio e la verifica dei risultati. La disposizione contenuta nel presente comma è consentita anche agli accordi di programma già previsti dall'articolo 13 della citata legge 27 luglio 1999, n. 297.

        2. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 possono essere introdotte disposizioni volte a stabilire ulteriori modalità e termini di regolamentazione dello strumento di cui al comma 1, anche in deroga alla vigente normativa in materia di programmazione negoziata.

        3. È istituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, la Fondazione per il Merito (di seguito «Fondazione») per la realizzazione degli obiettivi di interesse pubblico del Fondo per il merito di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 nonché con lo scopo di promuovere la cultura del merito e della qualità degli apprendimenti nel sistema scolastico e nel sistema universitario. Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione instaura rapporti con omologhi enti ed organismi in Italia e all'estero. Può altresì svolgere funzioni connesse con l'attuazione di programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali dell'Unione europea, ai sensi della vigente normativa comunitaria.

        4. Sono membri fondatori della Fondazione il Ministero dell'istruzione, dell'università e delle ricerca ed il Ministero dell'economia e delle finanze, ai quali viene inoltre attribuita la vigilanza sulla Fondazione medesima.

        5. Lo statuto della Fondazione, è approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della gioventù. Lo statuto disciplina, inoltre:

            a) la partecipazione alla Fondazione di altri enti pubblici e privati nonché le modalità con cui tali soggetti possono partecipare finanziariamente allo sviluppo del fondo di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

            b) l'istituzione e il funzionamento di un comitato consultivo, formato da rappresentanti dei Ministeri, dei donatori e degli studenti,

 

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questi ultimi designati dal Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

        Il decreto di cui al presente comma individua inoltre il contributo massimo richiesto agli studenti per la partecipazione alle prove, con l'esenzione per gli studenti privi di mezzi, nonché le modalità di predisposizione e svolgimento delle stesse.

        6. Alla Fondazione è affidata la gestione del Fondo per il merito di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sulla base di un'apposita convenzione stipulata con i ministeri vigilanti con oneri a carico del Fondo. Con atti del proprio organo deliberante, la Fondazione disciplina, tra le altre materie:

            a) i criteri e le modalità di restituzione della quota di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, prevedendo una graduazione della stessa in base al reddito percepito nell'attività lavorativa;

            b) le caratteristiche, l'ammontare dei premi e dei buoni di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e i criteri e le modalità per la loro eventuale differenziazione;

            c) i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo e la ripartizione delle risorse del Fondo stesso tra le destinazioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

            d) la predisposizione di idonee iniziative di divulgazione e informazione, nonché di assistenza a studenti e università in merito alle modalità di accesso agli interventi di cui al presente articolo;

            e) le modalità di monitoraggio, con idonei strumenti informatici, della concessione dei premi, dei buoni e dei finanziamenti, del rimborso degli stessi, nonché dell'esposizione del fondo.

        Gli atti di cui al presente comma sono trasmessi entro cinque giorni al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e si intendono approvati trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione senza che siano stati formulati rilievi.

        7. In attuazione dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la Fondazione recepisce e si conforma con atti del proprio organo deliberante alle direttive emanate mediante decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

        8. Alla Fondazione viene demandato il coordinamento operativo della somministrazione delle prove nazionali standard previste dal comma 1 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la cui realizzazione è affidata alle istituzioni del Sistema nazionale di valutazione di cui all'articolo 2, comma 4-undevicies della legge 26 febbraio 2011 n. 10 di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225.

        9. Fermo quanto indicato al successivo comma 14, il patrimonio della Fondazione può inoltre essere costituito da apporti dei Ministeri fondatori ed incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché

 

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dalle risorse provenienti da ulteriori soggetti pubblici e privati. La Fondazione potrà, altresì, avere accesso alle risorse del Programma Operativo Nazionale «Ricerca e Competitività Fesr 2007/2013» e di altri programmi cofinanziati dai Fondi strutturali europei, nel rispetto della normativa comunitaria vigente e degli obiettivi specifici dei programmi stessi. Alla Fondazione possono essere concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato. Il trasferimento di beni di particolare valore artistico e storico è effettuato di intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali e non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti.

        10. Ai soli fini del perseguimento degli scopi e degli obiettivi di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la Fondazione è autorizzata a concedere finanziamenti e rilasciare garanzie ai soggetti indicati all'articolo 4, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. A dette attività non si applicano le disposizioni di cui al Titolo V del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. I suddetti finanziamenti integrano i requisiti di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a) e comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, in legge, dall'articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326.

        11. Al fine di costituire il patrimonio della Fondazione nonché per la realizzazione dello scopo della fondazione, i soggetti fondatori di fondazioni di interesse nazionale, nonché gli enti ad essi succeduti, possono disporre la devoluzione di risorse alla Fondazione.

        12. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.

        13. Nel caso in cui il beneficiario dei buoni di studio di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 non ottemperi ai versamenti previsti, la Fondazione procede al recupero della somma dovuta, avvalendosi anche della procedura di riscossione coattiva mediante ruolo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

        14. La restituzione della quota di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 avviene anche attraverso le modalità di cui al titolo II ed al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modifiche. La disposizione di cui all'articolo 54, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modifiche non si applica alle operazioni di restituzione della quota di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

        15. Per l'attuazione dei commi dal 3 al 14 del presente articolo è autorizzata la spesa per l'anno 2011 di 9 milioni di euro, a favore del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 31 dicembre 2010, n. 240, e di 1 milione di euro, per la costituzione del fondo di dotazione della Fondazione. A favore della Fondazione, è altresì

 

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autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

        16. All'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 3 sono soppresse le lettere c), d), i), l) ed m)

            b) i commi 5 e 9 sono soppressi.

        17. Per garantire continuità nella erogazione del servizio scolastico e educativo e conferire il maggiore possibile grado di certezza nella pianificazione degli organici della scuola, nel rispetto degli obiettivi programmati di finanza pubblica, in esito ad una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della Scuola, che assicuri il rispetto del criterio di invarianza finanziaria, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, è definito un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato, di personale docente, educativo ed ATA, per gli anni 2011-2013, sulla base dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno, delle relative cessazioni del predetto personale e degli effetti del processo di riforma previsto dall'articolo 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133; il piano può prevedere la retrodatazione giuridica dall'anno scolastico 2010-2011 di quota parte delle assunzioni di personale docente e ATA sulla base dei posti vacanti e disponibili relativi al medesimo anno scolastico 2010-2011, fermo restando il rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica. Il piano è annualmente verificato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero per la pubblica amministrazione ed innovazione ai fini di eventuali rimodulazioni che si dovessero rendere necessarie, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.

        18. All'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. Stante quanto stabilito dalle disposizioni di cui alla legge 3 maggio 1999, n. 124, sono altresì esclusi dall'applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA, considerata la necessità di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato. In ogni caso non si applica l'articolo 5, comma 4-bis, del presente decreto.».

        19. Il termine di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333 è fissato al 31 agosto di ciascun anno.

        20. Il primo periodo dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è così modificato «a decorrere dall'anno scolastico

 

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2011/2012 l'aggiornamento delle graduatorie, divenute ad esaurimento in forza dall'articolo 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è effettuato con cadenza triennale e con possibilità di trasferimento in un'unica provincia».

        21. L'articolo 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, così come modificato dal primo periodo dell'articolo 1, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è sostituito dal seguente «i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato decorrente dall'anno scolastico 2011/2012 possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra provincia dopo cinque anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità.».

Articolo 10.
(Servizi ai cittadini).

        1. Per incentivare l'uso degli strumenti elettronici nell'ottica di aumentare l'efficienza nell'erogazione dei servizi ai cittadini e, in particolare, per semplificare il procedimento di rilascio dei documenti obbligatori di identificazione, all'articolo 7-vicies ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        «2-bis. L'emissione della carta d'identità elettronica, che è documento obbligatorio di identificazione, è riservata al Ministero dell'interno che vi provvede nel rispetto delle norme di sicurezza in materia di carte valori e di documenti di sicurezza della Repubblica e degli standard internazionali di sicurezza e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. È riservata, altresì, al Ministero dell'interno la fase dell'inizializzazione del documento identificativo, attraverso il CNSD».

        2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della salute per gli aspetti relativi alla tessera sanitaria, unificata alla carta d'identità elettronica ai sensi del comma 3 del presente articolo, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le modalità tecniche di attuazione della disposizione di cui al comma 2bis, dell'articolo 7-vicies ter, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, aggiunto dal comma 1 del presente articolo. Nelle more della definizione delle modalità di convergenza della tessera sanitaria nella carta d'identità elettronica, il Ministero dell'economia e delle finanze continua ad assicurare la generazione della tessera sanitaria su supporto di Carta nazionale dei servizi, ai sensi dell'articolo 11, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

        3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della salute e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è disposta anche

 

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progressivamente, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, la unificazione sul medesimo supporto della carta d'identità elettronica con la tessera sanitaria, nonché il rilascio gratuito del documento unificato, mediante utilizzazione, anche ai fini di produzione e rilascio, di tutte le risorse disponibili a legislazione vigente per la tessera sanitaria e per la carta di identità elettronica, ivi incluse le risorse dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Le modalità tecniche di produzione, distribuzione e gestione del documento unificato sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e, limitatamente ai profili sanitari con il Ministro della Salute.

        4. In funzione della realizzazione del progetto di cui al comma 2-bis, dell'articolo 7-vicies ter, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, aggiunto dal comma 1 ed ai commi 2 e 3 del presente articolo, con atto di indirizzo strategico del Ministro dell'economia e delle finanze sono ridefiniti i compiti e le funzioni delle società di cui all'articolo 1 della legge 13 luglio 1966, n. 559, e successive modificazioni, e al comma 15 dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il consiglio di amministrazione delle predette società è conseguentemente rinnovato nel numero di cinque consiglieri entro 45 giorni dalla data di emanazione dei relativi atti di indirizzo strategico, senza applicazione dell'articolo 2383, comma 3, del codice civile. Il relativo statuto, ove necessario, dovrà conformarsi, entro il richiamato termine, alle previsioni di cui al comma 12, dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

        5. All'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il primo comma è sostituito dal seguente:

        «Il sindaco è tenuto à rilasciare alle persone aventi nel comune la residenza o la loro dimora una carta d'identità conforme al modello stabilito dal Ministero dell'interno.»;

            b) al secondo comma:

                1) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Per i minori di età inferiore a tre anni, la validità della carta d'identità è di tre anni; per i minori di età compresa fra tre e diciotto anni, la validità è di cinque anni.»;

                2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono esentate dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali i minori di età inferiore a dodici anni»;

            c) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

        «Per i minori di età inferiore agli anni quattordici, l'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio è subordinato alla condizione che

 

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viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, convalidata dalla questura, o dalle autorità consolari in caso di rilascio all'estero, il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati.».

        6. All'articolo 16-bis, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è aggiunto infine il seguente periodo: «In caso di ritardo nella trasmissione all'Indice nazionale delle anagrafi, il responsabile del procedimento ne risponde a titolo disciplinare e, ove ne derivi pregiudizio, anche a titolo di danno erariale.».

        7. All'articolo 2, comma 3, della legge 23 novembre 1998, n. 407 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Al pagamento del beneficio provvedono gli enti previdenziali competenti per il pagamento della pensione di reversibilità o indiretta.».

        8. Al fine di salvaguardare la piena operatività del sistema nazionale di soccorso tecnico urgente assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla copertura dei posti disponibili per il periodo dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009, nella qualifica di capo squadra del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, si provvede esclusivamente con le procedure di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, attraverso una o più procedure straordinarie. Analogamente, alla copertura dei posti da conferire al 1o gennaio 2008 nella qualifica di capo reparto del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, si provvede esclusivamente con le procedure di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

        9. Le procedure di cui al comma 8 si applicano anche alla copertura dei posti disponibili al 31 dicembre 2010 nella qualifica di capo squadra e al 1o gennaio 2010 nella qualifica di capo reparto, ivi compresi, in ragione dell'unitarietà della dotazione organica complessiva del ruolo, quelli derivanti dall'avvio delle procedure concorsuali a capo reparto. Resta fermo che le procedure straordinarie di cui al presente articolo dovranno comunque assicurare prioritariamente la copertura dei posti relativi alla qualifica di capo squadra.

        10. Nel triennio 2011-2013, la durata del corso di formazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è stabilita in mesi sei, di cui almeno uno di applicazione pratica; la durata del corso di formazione di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è stabilita in mesi sei e la durata del corso di formazione di cui all'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è stabilita in mesi dodici, di cui almeno tre di tirocinio operativo.

        11. Al fine di garantire l'osservanza dei princìpi contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 in tema di gestione delle risorse idriche e di organizzazione del servizio idrico, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse degli utenti, alla regolare determinazione e adeguamento delle tariffe, nonché alla promozione dell'efficienza, dell'economicità e della trasparenza nella gestione dei

 

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servizi idrici, è istituita, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche, di seguito denominata «Agenzia».

        12. L'Agenzia è soggetto giuridicamente distinto e funzionalmente indipendente dal Governo.

        13. L'Agenzia opera sulla base di princìpi di autonomia organizzativa, tecnico-operativa e gestionale, di trasparenza e di economicità.

        14. L'Agenzia svolge, con indipendenza di valutazione e di giudizio, le seguenti funzioni:

            a) definisce i livelli minimi di qualità del servizio, sentite le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, e vigila sulle modalità della sua erogazione, esercitando, allo scopo, poteri di acquisizione di documenti, accesso e ispezione, comminando, in caso di inosservanza, in tutto o in parte, dei propri provvedimenti, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo ad euro 50.000 e non superiori nel massimo a euro 10.000.000 e, in caso di reiterazione delle violazioni, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, proponendo al soggetto affidante la sospensione o la decadenza della concessione; determina altresì obblighi di indennizzo automatico in favore degli utenti in caso di violazione dei medesimi provvedimenti;

            b) predispone una o più convenzioni tipo di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

            c) definisce, tenuto conto della necessità di recuperare i costi ambientali anche secondo il principio «chi inquina paga», le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua;

            d) predispone il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefìci dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai princìpi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché sia pienamente realizzato il principio del recupero dei costi ed il principio «chi inquina paga», e con esclusione di ogni onere derivante dal funzionamento dell'Agenzia; fissa, altresì, le relative modalità di revisione periodica, vigilando sull'applicazione delle tariffe, e, nel caso di inutile decorso dei termini previsti dalla legge per l'adozione degli atti di definizione della tariffa da parte delle autorità al riguardo competenti, come individuate dalla legislazione regionale in conformità a linee guida approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previa intesa con la Conferenza unificata, provvede nell'esercizio del potere sostitutivo, su istanza delle amministrazioni o delle parti interessate, entro sessanta giorni, previa diffida all'autorità competente ad adempiere entro il termine di venti giorni;

            e) approva le tariffe predisposte dalle autorità competenti;

 

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            f) verifica la corretta redazione del piano d'ambito, esprimendo osservazioni, rilievi e impartendo, a pena d'inefficacia, prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici e sulla necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra le Autorità d'ambito territoriale ottimale e i gestori del servizio idrico integrato;

            g) emana direttive per la trasparenza della contabilità delle gestioni e valuta i costi delle singole prestazioni, definendo indici di valutazione anche su base comparativa della efficienza e della economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi;

            h) esprime pareri in materia di servizio idrico integrato su richiesta del Governo, delle regioni, degli enti locali, delle Autorità d'ambito, dei gestori e delle associazioni dei consumatori, e tutela i diritti degli utenti anche valutando reclami, istanze e segnalazioni in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio, nei confronti dei quali può intervenire con i provvedimenti di cui alla lettera a);

            i) può formulare proposte di revisione della disciplina vigente, segnalandone altresì i casi di grave inosservanza e di non corretta applicazione;

            l) predispone annualmente una relazione sull'attività svolta, con particolare riferimento allo stato e alle condizioni di erogazione dei servizi idrici e all'andamento delle entrate in applicazione dei meccanismi di autofinanziamento, che è trasmessa al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

        15. All'Agenzia, a decorrere dalla data di cui al comma 11, sono trasferite le funzioni già attribuite alla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche dall'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dalle altre disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

        16. L'Agenzia è organo collegiale costituito da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro 20 giorni dalla richiesta. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate. I componenti dell'Agenzia sono scelti tra persone dotate di indiscusse moralità e indipendenza, alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore. I componenti dell'Agenzia durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. La carica di componente dell'Agenzia è incompatibile con incarichi politici elettivi, né possono essere nominati componenti coloro che abbiano interessi di qualunque natura in conflitto con le funzioni dell'Agenzia. Le funzioni di controllo di regolarità amministrativo contabile e di verifica sulla regolarità della gestione dell'Agenzia

 

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sono affidate al Collegio dei revisori composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze. Due membri del Collegio sono scelti tra gli iscritti al registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Con il medesimo provvedimento è nominato anche un membro supplente. I componenti del collegio dei revisori durano in carica tre anni e possono essere rinnovati una sola volta.

        17. Il direttore generale svolge funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura dell'Agenzia. Formula proposte all'Agenzia, dà attuazione alle deliberazioni e ai programmi da questo approvati e assicura gli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo, relativi alle attività dell'Agenzia ed al perseguimento delle sue finalità istituzionali. Il direttore generale è nominato per un periodo di cinque anni, non rinnovabili, con la procedura prevista dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Al direttore generale non si applica il comma 8 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

        18. I compensi spettanti ai componenti dell'Agenzia sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. I medesimi compensi sono ridotti di almeno la metà qualora il Presidente e ciascun componente dell'Agenzia, dipendenti da pubbliche amministrazioni, optino per il mantenimento del proprio trattamento economico.

        19. A pena di decadenza i componenti dell'Agenzia e il direttore generale non possono esercitare direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici, né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore. I componenti dell'Agenzia ed il direttore generale, ove dipendenti di amministrazioni pubbliche, sono obbligatoriamente collocati fuori ruolo o in aspettativa senza assegni, per l'intera durata dell'incarico ed il relativo posto in organico è reso indisponibile per tutta la durata dell'incarico.

        20. Per almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico, i membri dell'Agenzia e il direttore generale non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nei settore. La violazione di tale divieto è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad un'annualità dell'importo del corrispettivo percepito. All'imprenditore che abbia violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a euro 150.000 e non superiore a euro 10 milioni, e, nei casi più gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto autorizzativo. I limiti massimo e minimo di tali sanzioni sono rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.

        21. L'Agenzia può essere sciolta per gravi e motivate ragioni, inerenti al suo corretto funzionamento e al perseguimento dei suoi fini istituzionali, con decreto del Presidente della Repubblica, previa

 

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deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con il medesimo decreto è nominato un commissario straordinario, che esercita, per un periodo non superiore a sei mesi, le funzioni dell'Agenzia. Entro il termine di cui al periodo precedente, si procede al rinnovo dell'Agenzia, secondo quanto disposto dal comma 16.

        22. Con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è approvato lo statuto dell'Agenzia, con cui sono definite le finalità e i compiti istituzionali, i criteri di organizzazione e funzionamento, le competenze degli organi e le modalità di esercizio delle funzioni. Con analogo decreto, adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore di quello di cui al periodo precedente, è approvato il regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni dell'Agenzia e ne determina il contingente di personale, nel limite di 40 unità, in posizione di comando provenienti da amministrazioni statali con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

        23. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro quindici giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al secondo periodo del comma precedente, sono individuate le risorse finanziarie e strumentali del Ministero da trasferire all'Agenzia ed è disposto il comando, nel limite massimo di venti unità, del personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare già operante presso la Commissione nazionale per la vigilanza sullerisorse idriche alla data di entrata in vigore della presente legge. Alla copertura dei rimanenti posti del contingente di personale cui al comma 18 si provvede mediante personale di altre amministrazioni statali in posizione di comando, cui si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

        24. Agli oneri derivanti dal funzionamento dell'Agenzia si provvede:

            a) mediante un contributo posto a carico di tutti i soggetti sottoposti alla sua vigilanza, il cui relativo costo non può essere recuperato in tariffa, di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, per un totale dei contributi versati non superiore allo 0,2% del valore complessivo del mercato di competenza. Il contributo è determinato dalla Agenzia con propria deliberazione, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed è versato entro il 31 luglio di ogni anno. Le relative somme affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia.

            b) in sede di prima applicazione, anche mediante apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della

 

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tutela del territorio e del mare, nel quale confluiscono le risorse di cui al comma 23, la cui dotazione non può superare 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2011 e può essere ridotta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base del gettito effettivo del contributo di cui alla lettera a) e dei costi complessivi dell'Agenzia.

        25. In sede di prima applicazione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 22, è stabilito l'ammontare delle risorse di cui alla lettera b) del comma 24, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono conseguentemente rideterminate le relative dotazioni finanziarie del medesimo Ministero ed è stabilita la misura del contributo di cui alla lettera a) del comma 24, e le relative modalità di versamento al bilancio dell'Agenzia.

        26. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è soppressa la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche di cui all'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e il predetto articolo 161 è abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni di cui alla presente legge. Alla nomina dell'Agenzia di cui al comma 11 si provvede entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e sino a quel momento, in deroga a quanto stabilito dal comma 15, le funzioni già attribuite dalla legge alla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche dall'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 continuano ad essere esercitate da quest'ultima. Entro lo stesso termine si provvede alla nomina del direttore generale e del Collegio dei revisori dei conti.

        27. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

        28. L'articolo 23-bis, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 15 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, si interpreta nel senso che, a decorrere dalla entrata in vigore di quest'ultimo, è da considerarsi cessato il regime transitorio di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 1995, n. 172

Articolo 11.
(Disposizioni finanziarie).

        1. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27

 

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dicembre 2004, n. 307, è incrementata di 1,4 milioni di euro per l'anno 2011, di 13,3 milioni di euro per l'anno 2012, di 0,4 milioni di euro per l'anno 2013, di 6,3 milioni di euro per l'anno 2014 e di 1,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

        2. Agli oneri derivanti dal precedente comma e dagli articoli 1, comma 5, 7, comma 2, lettere n) e da dd) a gg), 8, commi 2, 3 e 9, 9, comma 15, e 10, comma 24, lettera b), pari complessivamente a 100 milioni di euro per l'anno 2011, 203,1 milioni di euro per l'anno 2012, 188 milioni di euro per l'anno 2013, 148,3 milioni di euro per l'anno 2014 e 28,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, che per l'anno 2012 aumentano ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno a 293,1 milioni di euro, si provvede rispettivamente:

            a) quanto ad euro 100 milioni per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 25, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, a seguito della soppressione disposta dall'articolo 1, comma 4, del presente decreto;

            b) quanto ad euro 293,1 milioni di euro per l'anno 2012, 188 milioni di euro per l'anno 2013, 148,3 milioni di euro per l'anno 2014 e 28,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante utilizzo delle maggiori entrate recate dall'articolo 7, comma 2, lettere da dd) a gg), e dall'articolo 8, commi 5 e 11.

        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 12.
(Entrata in vigore).

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 13 maggio 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.

Visto, il Guardasigilli: Alfano.


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